Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-01-2013) 20-02-2013, n. 8354

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19 ottobre 2011 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari, confermava la condanna alla pena di giustizia di C.G. per il reato di ingiuria commesso ai danni di C.E. a mezzo di una lettera recapitata al medesimo nella quale lo si accusava di aver testimoniato il falso.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando quattro motivi.

2.1 Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 594 c.p. contestando l’idoneità delle frasi impiegate nella missiva spedita alla persona offesa ad integrare l’elemento materiale del reato in contestazione alla luce del contesto in cui la vicenda doveva essere inquadrata, invece trascurato dalla sentenza impugnata.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione, la cui operatività discenderebbe dal fatto che la persona offesa aveva attestato il falso in un atto di notorietà utilizzato da terza persona per sanare opere abusive sulla proprietà confinante a quella dell’imputato e che sarebbe stata erroneamente esclusa dal Tribunale con motivazione invero riferita alla diversa esimente della reciprocità delle offese.

2.3 Con il terzo motivo si denunciano insufficienze motivazionali della sentenza impugnata in merito ai profili sollevati con i motivi precedenti, mentre con il quarto ed ultimo motivo si lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e deve dunque essere accolto nei limiti di seguito illustrati.

Invero infondato è il primo motivo, giacchè le frasi utilizzate nella missiva spedita dall’imputato conservano un intrinseco carattere ingiurioso in quanto lesive dell’onore del loro destinatario, accusato di aver attestato il falso in un atto pubblico al fine di favorire un amico. Nè rileva il "contesto" invocato dal ricorrente, atteso il mezzo utilizzato e l’estraneità della persona offesa alla lite di vicinato.

Coglie invece nel segno il terzo motivo di ricorso in riferimento al secondo – il cui accoglimento assorbe i motivi ulteriori – atteso che effettivamente con l’atto d’appello il ricorrente aveva invocato l’esimente di cui al secondo comma dell’art. 599 c.p. e non quella di cui al primo comma, sulla quale invece ha concentrato la sua attenzione il Tribunale, che invece non ha in alcun modo argomentato sulla sussistenza o meno della prospettata provocazione.

La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 556

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

La parte ricorrente ha impugnato la nota del 22 luglio 2010, conosciuta in pari data, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato all’odierno ricorrente la non idoneità attitudinale all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri quale Carabiniere effettivo in ferma quadriennale per asserita mancanza "del profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale carabiniere effettivo".

Gli atti impugnati sono stati considerati illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, deducendo le seguenti censure: – violazione dell’art. 11 del bando di concorso, dell’art. 3, l.n. 241/90, dell’art. 97 Cost. e della determinazione PA del 22.5.1999; – contraddittorietà del giudizio di non idoneità con il curriculum vitae della parte ricorrente ed, in particolare, con il servizio svolto presso il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana; – contrasto del giudizio di inidoneità con risultanze degli accertamenti svolti dal ricorrente.

Le censure contestate appaiono infondate per le ragioni di seguito indicate.

Il bando di concorso relativo alla procedura selettiva de qua prevedeva lo svolgimento di accertamenti preordinati alla verifica dell’idoneità attitudinale dei candidati, articolando la relativa valutazione nelle seguenti fasi: area del pensiero; area della modulazione affettiva e relazionale; area della produttività e delle competenze gestionali; area motivazionale. Tale accertamento si sostanzia nello svolgimento di prove (in particolare, test, questionari, colloquio individuale) tendenti ad accertare oggettivamente il possesso delle dei requisiti necessari per un positivo inserimento nell’Amministrazione militare. La ratio delle norme sopra riportate, che riservano espressamente gli accertamenti in ordine alla attitudine ad una struttura militare specializzata nel settore del reclutamento (Commissione per gli accertamenti attitudinali), è quella di consentire che le selezioni siano univocamente indirizzate alla scelta dei soggetti non solo meritevoli, da un punto di vista culturale, professionale e sanitario, ma, soprattutto, particolarmente versati, siccome riconosciuti idonei alla stregua dello speciale profilo da rivestire, nello svolgimento dei delicati ed impegnativi compiti ad esso connessi. Non tutti gli aspiranti al ruolo specifico, seppure definibili soggetti psichicamente normali, e come tali idonei ad un soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro, possiedono la necessaria propensione alla specifica attività, emergendo, dall’esame dei punti sopra elencati un profilo dell’aspirante quale risultante di compositi aspetti attitudinali da riscontrare in un unico soggetto, che dunque deve dimostrare di possederli tutti indistintamente.

In linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero (come nel caso in esame) attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto. Infatti, le selezioni per l’arruolamento nelle Forze Armate devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psicoattitudinale: precisandosi che le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa (rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore). L’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psicoattitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. Lazio, sez. Ibis, 28 agosto 2001 n. 7055 e 18 agosto 2003 n. 7145).

Dalla documentazione acquisita in giudizio emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione della parte ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla pertinente normativa concorsuale. In particolare, a seguito dello svolgimento delle diverse tipologie di indagini precedentemente menzionate, è emersa l’insufficienza dei requisiti attitudinali del ricorrente, risultando alcuni indici non adeguati allo specifico profilo professionale in quanto: – il precedente giudizio di idoneità risale al 2008 (due anni prima dell’adozione del giudizio contestato); la perizia di parte si è limitata a confermare l’idoneità fisica del ricorrente ma non quella attitudinale; – l’aver prestato un servizio per il quale è previsto un profilo attitudinale diverso da quello richiesto quale Carabiniere, non consente di ritenere inficiato il giudizio impugnato; – la determinazione finale è stata assunta all’unanimità dalla Commissione e, quindi, alla presenza di tutte le professionalità idonee a valutare adeguatamente il ricorrente.

Ribaditi i limiti intrinseci alla latitudine estensiva del sindacato giurisdizionale di legittimità rimesso all’adito organo di giustizia amministrativa, osserva la Sezione che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione dell’idoneità della parte ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini della partecipazione alla selezione de qua; né lo svolgimento del descritto iter procedimentale – corrispondente alle relative prescrizioni di disciplina – dimostra la presenza di tipologie inficianti. Escluso che, in ragione della lata connotazione discrezionale che caratterizza il giudizio in esame, nonché della peculiarità che assiste lo svolgimento delle sottese indagini, possa essere utilmente preso in considerazione il dedotto profilo inficiante di eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a giudizi ed accertamenti asseritamente analoghi, rileva conclusivamente il Collegio, in ragione delle esposte considerazioni, la legittimità dell’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, siccome supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

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Cass. pen., sez. I 25-06-2009 (09-06-2009), n. 26476 – Pres. GIORDANO Umberto – Est. CANZIO Giovanni – G.G. IMPUGNAZIONI – Necessario accertamento con sentenza irrevocabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La Corte d’appello di Messina, con ordinanza del 5/12/2008, dichiarava inammissibile la richiesta di revisione avanzata da G.G., condannato dalla Corte d’assise di appello di Catania, con sentenza divenuta irrevocabile il 19/9/1990, alla pena dell’ergastolo per concorso in omicidio dei CC F.S. e A.C., uccisi nella notte del (OMISSIS) all’interno della caserma di (OMISSIS), e per i connessi reati di armi.
Le nuove prove allegate alla domanda erano costituite principalmente (oltre alle dichiarazioni dell’avv. Francesco Lauda, officiato dai familiari della difesa del G., che era stato fermato dai CC la notte del (OMISSIS), e dei coniugi G.) dalle testimonianze rese l'(OMISSIS) al Procuratore della Repubblica di Trapani da O.R., ex carabiniere intervenuto nelle indagini per l’attentato in caserma, circa l’avvenuta sottoposizione a "torture" e "sevizie", da parte del nucleo dei carabinieri diretti dal tenente R., delle persone fermate in quella occasione e portate in caserma, fra le quali il chiamante in correità V.G., lo stesso G. e gli altri indagati.
Rilevava in proposito la Corte territoriale che le nuove prove avevano ad oggetto le accuse di violente pressioni esercitate dai CC per ottenere la chiamata in correità del V. e le confessioni degli indagati, "già elaborate dagli imputati nell’immediatezza dei fatti e non considerate incisive" dai giudici della cognizione; sicchè, da un lato, le dichiarazioni dell’ O. "oltre a dover superare il vaglio di attendibilità e credibilità, hanno necessità di ulteriori riscontri", e, dall’altro, "è necessario che le relative responsabilità vengano accertate giudizialmente in modo definitivo e solo successivamente potrà essere valutata l’incidenza delle torture, ove sussistenti, sulla posizione di G.".
2. – Avverso detta ordinanza i difensori del G. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione denunciandone violazione di legge e vizio motivazionale, in considerazione della prevalente esigenza di un approfondimento dibattimentale e di una valutazione critica delle nuove prove, poste a fondamento della domanda di revisione, sul punto decisivo se le prove dichiarative poste a fondamento della condanna dell’imputato (la chiamata in correità del V., morto in carcere e mai sentito in dibattimento, e le confessioni, poi ritrattate, dei coimputati) fossero state, o non, estorte dagli investigatori con metodi violenti e illegali.
3. – Le censure sono fondate.
L’ordinanza di inammissibilità, limitandosi ad una mera enunciazione delle prove dichiarative poste a fondamento della domanda di revisione, non ne contesta il connotato di sostanziale novità rispetto a un tema pure trattato nel giudizio di cognizione. E però, da un lato si risolve nell’esposizione della prospettiva di estraneità dell’istante al fatto omicidiario, omettendone ogni valutazione di tipo analitico o sintetico, e dall’altro non si dispiega nel doveroso apprezzamento della loro complessiva attitudine dimostrativa a porre in crisi l’originario costrutto accusatorio e la conseguente affermazione di responsabilità del G..
D’altra parte, l’assunto della resistenza di quest’ultima (della quale non sono neppure indicate gli elementi di prova che ne hanno costituito il fondamento) al nuovo quadro probatorio prospettato dal richiedente appare meramente apodittico, in quanto del tutto sprovvisto di apparato argomentativo idoneo ad evidenziarne la solidità, apparendo assolutamente inadeguate e non puntuali, con riguardo alla fase di ammissibilità della richiesta, le argomentazioni circa la necessità che le dichiarazioni dell’ O. siano sottoposte al consueto vaglio di credibilità e che necessitino di opportuni riscontri.
I gravi e illegali atti di violenza denunziati a carico degli investigatori – asserita causa della condanna dell’imputato – ben possono, infatti, essere fatti valere nel giudizio di revisione, a prescindere dalla sentenza irrevocabile di condanna (richiesta, invece, come presupposto della domanda dal combinato disposto dell’art. 630 c.p.p., lett. d, e art. 633 c.p.p., comma 3) o comunque dall’avvio del relativo procedimento penale per queste eventuali ipotesi di reato, quando le prove dell’illecito (nella specie: le postume rivelazioni del carabiniere O.) siano emerse soltanto dopo che sia sopravvenuta una causa estintiva di siffatto reato, come la prescrizione.
In tal caso, attesa la prevalenza dell’interesse all’accertamento della verità sostanziale sull’esigenza di verifica formale della responsabilità del terzo, il dato storico rivelato mediante rituali dichiarazioni testimoniali, sempre che esse ineriscano (come nella specie) a circostanze assolutamente significative ai fini dell’affermazione di responsabilità e della condanna dell’imputato, ben può direttamente formare oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice della revisione, superandosi la necessità del preventivo giudicato formatosi in esito a un autonomo processo (Cass. Sez. 3^, 28/11/2007 n. 4960/08, Galli, rv. 239088, Sez. 5^, 14/7/1993, Srangio, rv. 196153; Sez. 1^, 22/4/1991, Taldone, rv. 187247; Sez. 1^, 2/7/1985, Jovinella, rv. 170597).
4. – Di talchè, deve concludersi che la Corte territoriale è pervenuta con motivazione carente e non aderente alla ratio del modulo procedimentale previsto per la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità della richiesta, al negativo apprezzamento prognostico di affidabilità e perciò di idoneità "ictu oculi" delle prospettate nuove prove dichiarative a ribaltare, nel giudizio di revisione, il costrutto accusatelo e l’affermazione di responsabilità del G., contenuta nella sentenza di condanna.
L’impugnata ordinanza va annullata con rinvio, per nuovo e più approfondito esame della portata delle nuove prove, alla Corte d’appello di Reggio Calabria, a norma dell’art. 634 c.p.p., comma 2, sost. dalla L. 23 novembre 1998, n. 405, art. 1.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

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Corte Costituzionale, Sentenza n. 324 del 2003, In tema di ordinamento della comunicazione

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Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso depositato il 12 settembre 2002 ed iscritto al registro ricorsi n. 55 del 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione C. 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni – C..). Tale disposizione stabilisce che la Giunta regionale, in mancanza di un “atto legislativo” del Consiglio regionale e fino alla approvazione di “una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in C.”, disciplini con regolamento “la localizzazione e l’attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l’emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari”.
2. – Dal momento che per il terzo comma del nuovo art. 117 della Costituzione la materia “ordinamento della comunicazione” appartiene alla competenza legislativa concorrente delle Regioni e dello Stato, l’Avvocatura dello Stato afferma che costituirebbe principio fondamentale della materia la previsione di cui all’ art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e televisivo”), secondo la quale spetta all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la funzione di redigere un piano nazionale, nel cui ambito, sentite le Regioni, si individua la localizzazione degli impianti e la attribuzione dei siti. Pertanto la norma regionale censurata, assegnando alla Giunta regionale il potere di disciplinare la localizzazione e l’attribuzione dei siti di trasmissione, violerebbe il principio fondamentale contenuto nella legge statale, e si porrebbe così in contrasto con l’art. 117 della Costituzione.
3. – E’ intervenuta la Regione C. la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato, riservandosi di depositare successiva memoria illustrativa.
4. – In data 27 febbraio 2003 la Regione C. ha depositato – fuori termine – una memoria difensiva in vista dell’udienza pubblica dell’11 marzo 2003. La Regione sostiene innanzi tutto che il ricorso dello Stato avrebbe ricostruito in modo errato la disciplina vigente. In particolare, l’art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997 attribuirebbe alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non il compito di procedere alla localizzazione degli impianti bensì, più semplicemente, quello di redigere il piano nazionale di assegnazione delle frequenze al fine di procedere all’ubicazione degli impianti medesimi.
In secondo luogo, nella memoria si sostiene che, qualora si ritenesse di individuare nell’“ordinamento della comunicazione” la materia nella quale interviene la legge regionale, collocando dunque tale intervento in un ambito di competenza concorrente, si dovrebbe ritenere la normativa statale eccedente il compito di dettare i “principi fondamentali” della materia, ove davvero attribuisse ad una amministrazione statale il compito di individuare concretamente i siti. Pertanto, secondo la difesa regionale, la legge impugnata non inciderebbe in quell’ambito dell’“ordinamento della comunicazione” riservato al legislatore statale.
Da ultimo, nella memoria si sostiene che – nella misura in cui la normativa statale disporrebbe l’attribuzione delle funzioni amministrative di localizzazione degli impianti ad una autorità statale – essa sarebbe in contrasto con l’art. 118 della Costituzione. Tale disposizione, infatti, escluderebbe che, nelle materie di competenza concorrente, lo Stato possa regolare l’attribuzione di funzioni amministrative.
Considerato in diritto
1. – Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione C. 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni – C..) perché eccederebbe dalla competenza legislativa regionale di cui all’art. 117 della Costituzione. La disposizione censurata stabilisce che la Giunta regionale, in mancanza di un “atto legislativo” del Consiglio regionale e fino alla approvazione di “una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in C.”, disciplini con regolamento “la localizzazione e l’attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l’emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari”. Il Governo ricorrente, pur riconoscendo che il terzo comma del nuovo art. 117 della Costituzione prevede una competenza legislativa concorrente fra Stato e Regione in tema di “ordinamento della comunicazione”, deduce dall’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e televisivo) l’esistenza di un principio fondamentale in base al quale “la localizzazione e l’attribuzione dei siti” sarebbe riservata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, “che provvede sentite le Regioni”. Da ciò l’affermazione della illegittimità della norma regionale impugnata.
2. – La questione è fondata nei termini di seguito precisati.
L’Avvocatura dello Stato ritiene incostituzionale la norma impugnata sulla base di una lettura solo parziale della legislazione vigente in materia.
Infatti la legge n. 249 del 1997, invocata dalla difesa erariale quale fonte dei principi fondamentali della materia “ordinamento della comunicazione”, integrata dalla successiva legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive) prevede un potere consultivo delle Regioni nella elaborazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Questo assetto normativo è stato successivamente modificato ed integrato nel senso di un parziale ampliamento del ruolo delle Regioni nella materia.
Infatti la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), all’art. 8, primo comma, lettere a) e c), attribuisce esplicitamente alla competenza delle Regioni – seppur “nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti” – in particolare “l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti di radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 …”, nonché “le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo in conformità a criteri di semplificazione amministrativa …”.
Al tempo stesso, il quarto comma dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n.36, riconosce alle Regioni un potere di definire “le competenze che spettano alle Province e ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249”, nelle diverse materie di cui al primo comma del medesimo art. 8.
A sua volta, il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito con modificazioni in legge dall’art. 1 della legge 20 marzo 2001, n. 66, prevede all’art. 2, commi 1 e 1-bis, alcuni poteri pianificatori di Regioni e Comuni in tema di localizzazione dei siti degli impianti di radiodiffusione e di installazione degli impianti di telefonia mobile, in attesa dell’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
Questo esplicito riconoscimento, già nella legislazione statale vigente prima della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, di poteri – seppur limitati e parziali – delle Regioni e degli enti locali in tema di determinazione della localizzazione dei siti di trasmissione, trova conferma anche nei piani di assegnazione dei diversi tipi di frequenze adottati dalla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tali piani, infatti, non solo fanno riferimento all’integrazione dell’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad opera delle norme successive, ma prevedono espressamente la possibilità che i siti individuati nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze possano subire variazioni “a seguito di segnalazioni da parte delle Regioni successive all’adozione del Piano” e disciplinano in termini specifici la sostituzione dei siti individuati nel Piano con “siti equivalenti” (si veda, in particolare, la delibera n. 249/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
3. – In conclusione, già nella legislazione precedente la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, risultava espressamente riconosciuto un ruolo, per quanto limitato, delle Regioni in tema di localizzazione dei siti degli impianti di comunicazione. Tale ruolo è oggi ancor più innegabile sulla base dell’art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede fra le materie di legislazione concorrente, non soltanto il “governo del territorio” e la “tutela della salute”, ma anche l’“ordinamento della comunicazione”. Conseguentemente, non può escludersi una competenza della legge regionale in materia, che si rivolga alla disciplina di quegli aspetti della localizzazione e dell’attribuzione dei siti di trasmissione che esulino da ciò che risponde propriamente a quelle esigenze unitarie alla cui tutela sono preordinate le competenze legislative dello Stato nonché le funzioni affidate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
4. – Non può peraltro sfuggire che la disposizione impugnata, attribuisce l’esercizio di questa competenza, “se il Consiglio non provvede con proprio atto legislativo”, ad un regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, “sentita la Commissione consiliare competente”, regolamento che resterà in vigore “fino a quando il Consiglio regionale non approva una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in C.”.
Una previsione del genere contrasta anzitutto con la mancanza di una nuova disciplina statutaria relativa al potere regolamentare delle Regioni, in particolare in quanto esso è attribuito alla Giunta regionale, secondo quanto questa Corte ha già affermato (sentenza n. 313 del 2003).
Inoltre, nella disposizione impugnata l’esercizio del potere regolamentare, in funzione “suppletiva” del mancato esercizio del potere legislativo, viene meramente autorizzato dalla legge regionale, che peraltro non delimita o indirizza in alcun modo il suddetto potere regolamentare. E ciò malgrado che l’ambito oggettivo in cui tale potere regolamentare sarebbe chiamato ad incidere, in termini di assoluta fungibilità rispetto alla fonte legislativa regionale, risulti caratterizzato da riserve di legge che la Costituzione stabilisce per l’allocazione e la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo (art. 118, secondo comma, della Costituzione), nonché per discipline che incidano su alcune rilevanti situazioni soggettive (diritto all’informazione, attività di impresa).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione C. 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni – C..).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2003.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.