T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 275 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 246609 espresso in data 14.02.2009 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di selezione e Reclutamento – Commissione Attitudinale di Roma, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo sotto il profilo attitudinale nell’ambito del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 490 Carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’art. 25, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari delle Forze Armate, in servizio o in congedo, che hanno completato senza demerito la ferma breve triennale (VFB) immissione 2009 (G.U.R.I – 4^ S.S. – N. 20 del 13.03.2009).

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Il Collegio rileva che: – alla visita del 25.6.2009 sono state rilevate "note di insicurezza" PS2; il TAR ha disposto verificazione a seguito della quale l’interessato è stato giudicato idoneo, ma al termine della selezione è stato giudicato non idoneo sotto il profilo attitudinale (impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio); – a seguito di apposita istruttoria, con nota del 18.3.2010 l’Amministrazione ha prodotto la relazione richiesta ed alcuni atti, omettendo di depositare gli atti contenuti nel c.d. Raccoglitore; – con ordinanza del 16.7.2010 è stata accolta la domanda cautelare ed è stato disposto un supplemento di istruttoria richiamando l’art. 116 cpc (in quanto tra gli atti depositati dall’Amministrazione mancavano gli allegati indicati nel Raccoglitore); – con nota in data 8.9.2010 la PA ha prodotto tali atti.

Dall’esame della documentazione prodotta in giudizio, da valutare alla luce delle censure di parte ricorrente e degli elementi di valutazione forniti dall’Amministrazione, emerge che: – il giudizio contestato (avente ad oggetto il profilo attitudinale) è stato espresso sulla base dei test ai quali il ricorrente si era sottoposto nella prima fase della selezione e, quindi, sulla base dei quali era stato inizialmente giudicato inidoneo sotto il profilo psicologico (con attribuzione del coefficiente PS2); tale valutazione è stata superata dal successivo giudizio di idoneità relativo al profilo psicologico (con attribuzione del coefficiente PS1) sicché, la valutazione dell’Ufficiale selettore risulta insistente sugli esiti di esami testologici superati dal secondo dei giudizi indicati espressi dall’Amministrazione; – ciò appare confermato dagli esiti dei successivi accertamenti ai quali il ricorrente si è sottoposto (cfr. certificazione ASL Lecce del 31.12.2010); – inoltre, va tenuto conto del fatto che, malgrado l’ordine rivolto all’Amministrazione, anche ai sensi dell’art 64, comma 4 del C.p.a. non è stato prodotto il verbale del colloquio svolto dinanzi all’Ufficiale Psicologo.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo accoglie e, conseguentemente, annulla il giudizio impugnato;

condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 133 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente è militare in forza presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, Nucleo di Polizia Tributaria.

Afferma il ricorrente che il Comando Regionale Calabria, con radiomessaggio nr. 9197/1240 del 23 febbraio 2008 ha disposto il mutamento di sede di servizio del ricorrente dal Nucleo Polizia Tributaria di Catanzaro alla Compagnia di Crotone. Tale mutamento temporaneo di sede veniva qualificato come "distacco" e motivato dalla necessità di sopperire alle esigenze di servizio connesse all’espletamento di indagini della P.G. delegate dall’Autorità Giudiziaria.

In data 29 febbraio 2008 il ricorrente ha inoltrato al Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro richiesta di anticipo di indennità di missione ex art. 6, comma 9 del d.P.R. 170/2007 attesa la temporaneità dell’ordine e la mancanza di indicazioni relative alla fruizione di vitto ed alloggio.

Con nota del 27 marzo 2008 il Comando provinciale di Catanzaro della Guardia di Finanza, premettendo che il provvedimento di "distacco temporaneo" non può essere equiparato alla "missione fuori servizio" escludeva il diritto all’indennità di cui alla legge 86/01 nonché a quella di missione.

In data 25 giugno 2008 è stata disposta la cessazione immediata del distacco nei confronti del ricorrente dal Nucleo Polizia Tributaria di Catanzaro al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Crotone.

Il 27 febbraio 2009 il Comando Provinciale di Catanzaro ha informato il Nucleo di Polizia Tributaria di aver provveduto a trasmettere per competenza al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria – Ufficio Amministrazione- l’istanza di anticipo forfettario dell’indennità di missione prodotta dal ricorrente.

Con nota del 23 febbraio 2010 nr. 0063380/10 il competente Re. T. L. A Calabria – Ufficio Amministrazione – rispondeva al Comando Provinciale di Catanzaro asserendo che non fosse possibile riconoscere il trattamento economico di missione al personale militare interessato dal provvedimento di distacco temporaneo in ragione delle disposizioni attualmente in vigore (T.U. sulla mobilità – circ. nr. 255300/1240/5 datata 01/08/2001 del Comando Generale della Guardia di Finanza).

Avverso quest’ultimo provvedimento è proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce eccesso di potere per violazione di legge per non essere stato riconosciuto al ricorrente il dovuto trattamento economico richiesto.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente affermando l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

L’amministrazione ha negato il pagamento della indennità di missione in asserita applicazione

del Testo Unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri – circ. nr. 255300/1240/5 datata 01/08/2001 del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Tale circolare al capitolo VIII distingue l’ipotesi del comando da quella di distacco individuando la prima nell’ipotesi in cui il pubblico dipendente viene destinato a prestare servizio presso un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza a tempo determinato mentre il distacco si configura quale prassi amministrativa adottata per circoscrivere la posizione del pubblico dipendente assegnato dall’Amministrazione di appartenenza a prestare servizio presso un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente inquadrato per sopperire alle esigenze temporanee del primo.

Il paragrafo sul distacco continua affermando che in caso di distacco è escluso il diritto all’indennità di cui alla legge n. 100/87 (ore 86/01) stante il carattere temporaneo dell’allontanamento dalla precedente sede di servizio cui, anzi il personale rimane formalmente avvinto, nonché a quella di missione.

La tesi difensiva dell’amministrazione non convince.

L’orientamento giurisprudenziale cui questo Collegio ritiene di aderire afferma che l’indennità di trasferta per missione spetta per il fatto che, al di là del nomen iuris utilizzato dall’Amministrazione, un dipendente sia stato spostato temporaneamente in una sede diversa da quella ordinaria di servizio e distante da quest’ultima almeno dieci chilometri. In presenza delle predette condizioni, il dipendente acquista il diritto al beneficio in questione, che non può validamente essere negato per il fatto che l’atto organizzativo di attribuzione all’interessato di un incarico continuativo in una località diversa da quella di assegnazione non rechi la formale ed esplicita dicitura dispositiva dell’invio in missione, ma ad esempio, come nella specie, quella del tutto neutra e atecnica di distacco. (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 06 aprile 2010, n. 986 con riguardo a fattispecie analoga concernente personale dell’Arma dei Carabinieri).

Ciò che rileva sul piano sostanziale, del resto, è la circostanza che vede il dipendente, sia pure per un lasso di tempo determinato, svolgere la propria prestazione lavorativa presso sede di servizio diversa da quella ordinariamente assegnata e presso la quale resta invero incardinato, non sostanziando infatti il "distacco" un vero e proprio trasferimento d’ufficio. Sussistono dunque tutti quei disagi e quegli oneri connessi all’espletamento del servizio presso altra sede ordinariamente compensati con l’indennità di trasferta per missione. Né, del resto, le circolari depositate dalla resistente Amministrazione in atti del presente giudizio, di cui si è dato conto innanzi, escludono in maniera chiara la spettanza del beneficio in questione con riguardo alla fattispecie del "distacco", limitandosi piuttosto ad esplicitare, in detta evenienza, la non spettanza della diversa indennità di trasferimento ex art. 1 L. 29 marzo 2001 n. 86.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato l’impugnato diniego e dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere al ricorrente l’indennità di cui è questione.

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, va annullato l’impugnato diniego e dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere al ricorrente l’indennità di cui è questione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 286 Collocamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con atto notificato il 3.8.2010 e depositato il 16.8.2010 il ricorrente ha impugnato l’atto di rigetto dell’istanza di regolarizzazione di cui in epigrafe, motivata con l’esistenza di condanna penale ostativa, formulando contestuale istanza di sospensione degli effetti dello stesso, che – alla camera di consiglio del 2.9.2010 – veniva respinta (cfr. ord. n. 628/10);

– con atto notificato il 20.12.2010 e depositato il 22.12.2010, il ricorrente ha proposto istanza con la quale, ex art. 58 del c.p.a., ripropone la domanda cautelare in relazione a "fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare", evidenziando di aver rilevato – a seguito di richiesta di copia della sentenza 11.10.2006 emessa dal Tribunale di Vercelli – che la pronuncia, per il reato di cui all’art. 14 c. 5 ter D.Lgs., non è di condanna bensì di assoluzione, sicchè il diniego di regolarizzazione sarebbe stato opposto su un erroneo presupposto;

– con decreto monocratico n. 938/10 del 23.12.2010 è stata, in via provvisoria, accolta l’istanza di sospensione degli effetti dell’atto di diniego di regolarizzazione, ed è stato altresì ordinato alla Prefettura – SUI di Brescia di verificare, presso i competenti organi, se la sentenza prodotta dal ricorrente corrisponda o meno a quella indicata come ostativa alla regolarizzazione del ricorrente e di fare conoscere con tempestività le risultanze a questo tribunale;

Considerato che

– con nota in data 11.1.2011, depositata il 27.1.2011, lo SUI di Brescia ha rappresentato che la Questura di Brescia, con nota 16.12.2010, si era rideterminata, esprimendo parere positivo sull’istanza di emersione, sicché con decreto in data 29.12.2010 è stata disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione";

– alla c.c. del 9.2.2011 il difensore del ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, insistendo per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno e al pagamento delle spese del giudizio.

Rilevato che

– sulla domanda d’annullamento si è determinata, ex art. 34,c. 5 c.p.a., la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione rimosso in via di autotutela l’atto qui impugnato;

– il ricorrente con l’atto notificato il 20.12.2010 e depositato il 22.12.2010 (con cui ha riproposto l’istanza cautelare ex art. 58 del c.p.a.) ha altresì chiesto "un risarcimento peri danni subiti e per tutte le spese sostenute a causa del rigetto della domanda di emersione e delle successive incombenze giudiziarie nella misura di Euro 3.000,00",

– la suddetta domanda è peraltro inammissibile a fronte della mancata deduzione di qualsiasi atto di prova in ordine ai singoli elementi di responsabilità e di danno;

– le spese giudiziarie sopportate trovano ristoro in sede liquidazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso impugnatorio ed inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 900, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-02-2011) 07-03-2011, n. 8916 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16 ottobre 2008, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni della stessa città, che aveva ritenuto, all’esito di giudizio abbreviato, P.G. colpevole del reato di detenzione illecita di gr. 569 di marijuana e della cessione di gr. 10 della stessa sostanza a minorenne, concedeva al predetto le attenuanti generiche e per l’effetto gli riduceva la pena ad anni due, mesi dieci di reclusione ed Euro 21.000 di multa.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso il difensore dell’imputato, deducendo la violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena, in quanto la Corte reggina, pur riconoscendo la minore gravità del quadro complessivo della posizione dell’imputato, non avrebbe ridotto la pena nella misura massima consentita dalla legge; inoltre, nel determinare l’aumento a titolo di continuazione e discostandosi dai minimi edittali, avrebbe dovuto motivare sulle ragioni della scelta effettuata; e infine, sarebbe incorsa in evidente errore materiale nel determinare la pena pecuniaria, indicata in motivazione nella misura di Euro 14.000 e nel dispositivo in Euro 21.000.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Quanto alla dosimetria della pena, il ricorso appare infondato, visto il trattamento sanzionatorio ricevuto (minimo edittale con attenuanti generiche) e considerata l’incensurabilità dell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in sede di determinazione degli aumenti per la continuazione, che, peraltro, nel caso di specie risulta pienamente conforme ai parametri di legge, oltrechè congruamente e sufficientemente motivato con riferimento ai plurimi quantitativi di stupefacenti detenuti.

3. Il ricorso appare invece fondato limitatamente all’errore materiale in cui è incorso il giudice dell’appello nell’indicare nel dispositivo la pena pecuniaria.

Invero, il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui la difformità dipenda da un errore materiale relativo alla pena indicata in dispositivo, palesemente rilevabile dall’esame della motivazione in cui si ricostruisca chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena (Sez. 3, n. 38269 del 25/09/2007, dep. 17/10/2007, Tafuro, Rv. 237828).

Nel caso in esame, la motivazione prevale sul dispositivo perchè espone chiaramente e inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice dell’appello per determinare la pena pecuniaria, sicchè non si giustifica la maggior pena indicata in dispositivo.

Pertanto, essendo evidente che la suddetta divergenza è frutto di mero errore, lo stesso può essere rimosso in sede di legittimità con la procedura prevista dall’art. 619 c.p.p., rettificando la misura della pena pecuniaria inflitta in Euro 14.000 di multa.
P.Q.M.

Rettifica la misura della pena pecuniaria inflitta in Euro 14.000 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.