Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 22-03-2011, n. 11492

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 Gennaio 2010 il Tribunale di Catanzaro ha condannato il Sig. B. per avere immesso senza autorizzazione nella fognatura i reflui industriali costituiti dall’acqua di lavaggio della pavimentazione dell’esercizio dedito alla lavorazione e commercializzazione di prodotti ittici gestito dalla "Società Nuova Ittica di Benincasa S.r.l." di cui egli è rappresentante legale.

Avverso tale decisione il Sig. B. tramite il Difensore ha proposto dichiarazione di appello che la Corte di Appello con ordinanza 5 Maggio 2010 ha convertito in ricorso per cassazione. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto erroneamente che l’azienda proceda alla lavorazione dei prodotti poi commercializzati; dagli atti emergerebbe, invece, in modo pacifico che l’unica attività è quella di commercializzazione di prodotto già lavorato, così che non si è in presenza di scarico industriale, come emerge dalla stessa autorizzazione che il Comune ha rilasciato a seguito della istanza che prudenzialmente il ricorrente ha inoltrato dopo la denuncia penale (autorizzazione 5 Luglio 2006, in cui si parla di scarico "domestico" e non industriale).

Inoltre, il capo di imputazione non comprende alcuna attività di lavorazione dei prodotti, ma solo "movimentazione" e "commercializzazione", con la conseguenza che la motivazione della sentenza opera un inammissibile riferimento a fatti e condotte non contestate.
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento, apparendo evidente la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e l’errore in cui i giudici di merito sono incorsi.

Lo stesso capo di imputazione, infatti, addebita al ricorrente lo scarico di acque provenienti dalle attività di "movimentazione" e di "commercializzazione" di prodotti ittici, ed in tal modo esclude in modo espresso che si sia in presenza di attività industriale di lavorazione del prodotto e che le acque di scarico contengano residui di tale lavorazione.

Tuttavia, in assenza di specifica motivazione il giudice di merito ha introdotto nella ricostruzione del fatto anche l’esistenza della diversa condotta di "lavorazione", condotta che, da un lato, esula dalla contestazione e per la quale non viene prospettata alcuna prova.

La Corte rileva che dalla stessa motivazione della sentenza, posta in relazione al capo di imputazione, emerge l’assoluta carenza di prova circa lo svolgimento di attività di lavorazione industriale dei prodotti ittici commercializzati, con la conseguenza che si versa in ipotesi in cui è accertato che le acque riversate in fognatura provenivano esclusivamente dalle attività di lavaggio dei pavimenti e delle attrezzature commerciali, ipotesi alla quale è applicabile la diversa disciplina concernente gli scarichi urbani.

Sotto questo profilo il ricorso appare accoglibile e la Corte deve concludere per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto "il fatto non sussiste".
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14468 Distanze legali

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Svolgimento del processo

B.R., con atto di citazione del 22. Settembre 1999, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Monza, D.A. G. e premesso: di essere proprietario di un fabbricato in (OMISSIS); che la convenuta, proprietaria di un fabbricato limitrofo, aveva costruito, nell’area in parte adibita a cortile di cui erano comproprietari, un pollaio in aderenza all’immobile di esso attore, che i rami di una magnolia ad alto fusto protendevano sul tetto del proprio fabbricato cagionando la rottura delle tegole, chiedeva che la convenuta venisse condannata alla rimozione del pollaio e a recidere i rami della magnolia.

Si costituiva la G. e deduceva: che il pollaio era stato costruito in area di sua proprietà, che esisteva sin dall’epoca dell’edificazione della cascina Batac, dal cui frazionamento derivavano le proprietà delle parti in causa. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’attore all’arretramento di un balcone dell’edificio della medesima perchè in violazione dell’art. 906 c.c..

Il Tribunale di Biella con sentenza n. 32 del 2002 accoglieva le domande dell’attore in ordine al pollaio, respingeva la domanda riguardante i rami della magnolia, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta. I Proponeva appello il B. relativamente alle statuizioni a lui sfavorevoli. Si costituiva la G. e chiedeva il rigetto dell’impugnazione e in via incidentale la riforma della pronuncia relativa al pollaio. La Corte di Appello di Milano, con sentenza a n. 1841/2005, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva le domande proposte dal B. in ordine alla condanna alla rimozione del pollaio, condannava la G. a tagliare i rami della magnolia e per il resto confermava la sentenza del Tribunale. La Corte territoriale osservava: a) che tra il parapetto del balcone del B., oggetto della controversia, e l’area di proprietà della G., intercorreva una distanza inferiore a quella minima di 75 cm prevista dall’art. 906 cod. civ. b) che la sporgenza dei rami della magnolia, ubicata nel terreno di proprietà della G., copriva il tetto del B., determinando un danno a carico dell’immobile dello stesso, c) che il pollaio era ubicato in area di proprietà della G., che lo stesso era stato costruito in epoca remota e presumibilmente in epoca anteriore all’entrata in vigore del regolamento di igiene del Comune di Meda.

La cassazione della sentenza n. 1841/2005 della Corte di Appello di Milano è stata chiesta da B.R. con ricorso affidato a due motivi.

G.A. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo, B.R. lamenta l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 905 e 906 cod. civ.. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo il ricorrente, per aver ritenuto che il balcone dell’appartamento di proprietà del sig. B. fosse stato realizzato in violazione del disposto di cui all’art. 906 c.c., sulla base di una prova testimoniale e sui rilievi fotografici, considerato che una prova testimoniale non può tradursi in apprezzamenti tecnici o giuridici dei fatti, ed i rilievi fotografici per se stessi non consentono la percezione della reale situazione di fatto. A bene vedere, secondo il ricorrente, la motivazione della decisione, al riguardo, è chiaramente apparente dal momento che in essa non si rinviene alcuna indicazione circa le effettive ragioni della decisione. E di più, avrebbe errato la Corte territoriale nel non aver considerato che il calcolo della distanza di cui si trattava, andava effettuata relativamente alla parte del manufatto da cui era effettivamente possibile l’affaccio. E, nell’ipotesi concreta, le fioriere in muratura poste all’estremità del balcone dell’attore impedivano di fatto l’inspicere e il prospicere in alienum e per tale ragione il punto del balcone dal quale veniva in concreto esercitato il diritto di veduta sarebbe costituito proprio dal muretto di delimitazione delle fioriere la cui distanza dal fondo confinante è di oltre un metro e mezzo.

1.1.= Il motivo non può essere accolto, anzitutto, perchè ripropone questioni di merito e sia pure indirettamente si richiede una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite in giudizio, che non può essere effettuata dal giudice di legittimità. 1.2.= Va osservato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sua decisione e correttamente ha indicato le fonti del suo convincimento che appaiono esaustive e puntuali. Appare esaustiva l’affermazione – evidenziata dallo stesso ricorrente – del geom.

G.B., secondo il quale, il balcone del sig. B. era a distanza di 20 cm. dalla proprietà della G.. Tale affermazione acquista una rilevanza decisiva per due circostanze, cioè: sia per il fatto che G. dichiara di averlo constatato personalmente; sia perchè – come ha evidenziato la stessa Corte territoriale – la misurazione è stata effettuata dal G. in occasione dell’espletamento dell’incarico professionale conferito dall’appellata, odierna controricorrente. La dichiarazione del geom. G., per altro, ha trovato conferma nelle deposizioni degli altri testi.

1.3.= A fronte di queste risultanze probatorie sarebbe stato superfluo espletare consulenza tecnica, tanto più che l’affermazione del G. proveniva dai persona competente – così come è stato rilevato – essendo un geometra. Nè in questa sede può avere pregio il rilievo che la misurazione di cui si tratta (tra il balcone di B. e il confine del fondo della G.) andava effettuata senza considerare le fioriere, perchè postula una valutazione di merito che non può essere effettuata, in questa sede, ma anche perchè si tratta di un dato cui la Corte territoriale ha prestato specifica attenzione, laddove ha ritenuto che i rilievi fotografici erano di tale evidenza che rendevano superflua – in particolare – l’esecuzione di un sopralluogo, per l’accertamento della distanza in discussione calcolata a prescindere dalle fioriere e quindi proprio con la modalità indicate dall’appellante.

1.4.= Tuttavia, va tenuto presente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità degli stessi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione (compresi i rilievi fotografici), involgono apprezzamenti di fatto, riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite, che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o, a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

2.= Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 32 Cost. e art. 2043 cod. civ. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia -, ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe dato rilevo alla circostanza accertata e presente nel giudizio di merito, che il manufatto in questione (il pollaio della sig.ra G.) era causa di notevoli inconvenienti di natura igienico sanitaria. Nessun cenno, infatti, è contenuto nella decisione impugnata in ordine alla sussistenza nel caso di specie di un pregiudizio del diritto alla salute. La disattenzione della Corte territoriale sempre a dire dal ricorrente – sarebbe in contrasto con l’art. 32 Cost. e art. 2043 c.c., nonchè con l’art. 360 c.p.c., n. 3, per mancanza di motivazione. Per altro l’accertamento della violazione del diritto alla salute assume precipuo rilievo nella valutazione degli interessi in giuoco rendendo irrilevante ogni ulteriore questione di natura giuridica.

2.1.= Neppure questo motivo merita di essere accolto perchè la Corte territoriale ha correttamente applicato la normativa che la questione esaminata ha interessato e ancor di più ha valutato anche comparativamente tutti gli interessi (sia pure l’interesse alla salute costituzionalmente protetto) coinvolti nella situazione rappresentata, ovviamente, così come e/o nella misura in cui gli interessi emersi sono stati normativamente valutati e protetti.

2.2.= A ben vedere, la Corte territoriale, con ragionamento corretto e ponderato, ha ritenuto legittimo il manufatto della signora G. per due ragioni fondamentali: a) che il Regolamento di igiene del Comune di Meda (che per ciò stesso è posto a tutela della salute dei cittadini di quella comunità di Meda) vietava l’installazione di pollai a distanza inferiore a dieci metri dalle abitazioni e per un numero di galline superiore a dieci relativamente alle zone urbanizzate cioè alle zone destinate ad immobili di uso abitativo. Per ritenere il pollaio in questione illegittimo era necessario, dunque, una dimostrazione che la zona in cui ricadeva l’immobile della signora G.: fosse urbanizzata, cioè predisposta o destinata ad immobili per civile; abitazione Epperò, il B. – che secondo il principio dell’onere della prova, avrebbe dovuto, non ha dato alcuna prova in merito, b) che il manufatto in questione era stata costruito in epoca remota certamente antecedente alla lottizzazione di quell’area su cui insisteva il manufatto e soprattutto ad epoca antecedente all’acquisto del B. e – rilevava la Corte – presumibilmente anche, ad epoca anteriore all’entrata in vigore della disposizione del regolamento di igiene del Comune di Meda.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre gli accessori come per legge.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-01-2011) 22-04-2011, n. 16124 ebbrezza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza pronunziata in data 18 febbraio 2010, il Tribunale di Sassari applicava a B.G.A., ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen., riconosciuta all’imputato la diminuente del rito, la pena di UN mese di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda – pena sospesa – quale responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., commi 1 e 2 lett. c), per aver guidato un’autovettura, il (OMISSIS), in (OMISSIS), versando in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico accertato in misura superiore a 1,5 gr./l.

Era altresì applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per UN anno.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata di Corte d’appello di Sassari deducendo il vizio di violazione della legge penale per avere il Tribunale applicato al prevenuto,in difformità dell’accordo concluso tra le parti e riportato in motivazione, una pena illegale, perchè inferiore al minimo edittale.

Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale, condiviso l’assunto del ricorrente, attesa l’illegalità della pena detentiva applicata nella misura di UN mese di arresto, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.

Ritiene il Collegio che, nella concreta fattispecie, nulla osti all’applicazione del disposto dell’art. 619 c.p.p., comma 2, esclusa quindi la necessità di far luogo all’annullamento della sentenza impugnata.

Il Tribunale di Sassari è in realtà incorso in un mero errore materiale allorchè, nel redigere il dispositivo, ha indicato in UN mese di arresto ed in Euro 1.000,00 la pena concordata tra le parti che invece – correttamente – risulta in motivazione determinata in mesi DUE di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, applicata la diminuzione di 1/3 per il rito alla pena base edittale di mesi TRE di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, prevista per la contravvenzione all’art. 186 C.d.S., comma 1 lett. c), nel testo in vigore all’epoca del fatto: 18 luglio 2008.

Segue quindi la rettificazione della pena in conformità all’accordo intervenuto tra le parti; accordo già ratificato dal Tribunale.
P.Q.M.

Rettifica la pena inflitta in mesi DUE di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-09-2011, n. 18188 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

C.E. impugna con ricorso per cassazione affidato a 8 motivi il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 22 agosto 2008 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione in relazione a processo amministrativo celebratosi innanzi al TAR Campania, ha determinato in Euro 5.240,00, su base annua di Euro 1.000,00 il danno non patrimoniale con riguardo a segmento eccedente la ragionevole durata.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze intimato si è costituito con controricorso.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 par. 1 della Convenzione EDU, e richiama l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza di Strasburgo, vincolante in sede nazionale lamentando inadeguata liquidazione del quantum debeatur, difforme dallo standard europeo di riferimento. Lamenta inoltre omessa liquidazione del bonus forfetario di Euro 2.000,00.

I motivi, logicamente connessi, sono inammissibili. Richiamano l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale, confusamente citando astratti e tautologici principi ricavabili dai precedenti richiamati che riconoscono indennizzo per tutta la durata del processo ed in misura maggiore per ciascun anno di ritardo, espongono critica, e correlato quesito di diritto, generici e privi di collegamento con la fattispecie in esame. Evocano in senso assoluto e generico uno standard più favorevole del tutto avulso dalla controversia in esame, senza neppure rappresentare omesso vaglio di elementi di prova, della cui allegazione l’istante era onerato, che avrebbero determinato una liquidazione più favorevole, rispetto a quella operata dalla Corte territoriale che non si discosta affatto dal parametro medio europeo, ma lo applica ragionevolmente. Sono infondati nel resto siccome l’indennizzo deve essere correlato al solo segmento temporale ingiustificato e dunque irragionevole, considerata la previsione, coerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, della legge nazionale – L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3 – la cui ratio ispiratrice riscontra in sede applicativa il principio, interno al nostro ordinamento, enunciato nell’art. 111 Cost., che prevede che "il giusto processo" abbia comunque una sua connaturata durata, seppur contenuta entro il limite della ragionevolezza.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

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