T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4673 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la verificazione disposta dal T.a.r. ha appurato un’altezza di 160 cm.;

Considerato che la ricorrente ha chiesto, con memoria depositata il 10 marzo 2011, una CTU presso l’Università degli studi di Roma la Sapienza, motivando la richiesta con il rilievo che le diverse misurazioni effettuate hanno dato esiti discordanti (161 cm. in occasione dell’arruolamento della ricorrente come volontaria in ferma prefissata; cm. 161 a seguito di visita effettuata presso l’Azienda sanitaria provinciale di Caserta; cm. 160 a seguito della citata verificazione disposta dal T.a.r.; cm. 161 a seguito di misurazione effettuata in data 22 febbraio 2011 presso l’Azienda sanitaria locale di Roma E; cm. 162 in seguito alla visita effettuata in data 2 marzo 2011 presso l’Azienda sanitaria provinciale di Catania);

Ritenuto di non poter accogliere la suddetta richiesta di ulteriore misurazione presso l’Università degli studi di Roma la Sapienza, poiché questo giudice ha già ritualmente disposto e acquisito al processo una ufficiale verificazione probatoria ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, la quale risulta esente da errori; sicché disporre un’ulteriore adempimento istruttorio concreterebbe superfetazione processuale;

Considerato pertanto che dalla appurata altezza di 160 cm. risulta l’infondatezza del ricorso, il quale sostiene la idoneità staturale della ricorrente;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo e dell’art. 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-05-2011) 09-06-2011, n. 23103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ela.
Svolgimento del processo

1. R.A. propone ricorso avverso la sentenza del 4/2/2009 della Corte d’appello di Trento con la quale, qualificata l’azione da lui compiuta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è stata confermata la sua responsabilità.

Si rileva con il primo motivo violazione di legge per aver ritenuto la Corte presente negli atti idonea querela, malgrado la denuncia orale formulata dall’interessato non contenesse alcuna richiesta di punizione ed il comportamento successivo del denunciante evidenziasse il suo totale disinteresse riguardo al procedimento; si richiama in argomento giurisprudenza di questa Corte che legittima la valorizzazione del comportamento complessivo della parte lesa, al fine di accertare la volontà di proporre querela.

2. Con il secondo motivo si lamenta difetto di motivazione, poichè si assume che la Corte non abbia espresso alcuna articolazione argomentativa su tale ritenuta qualificazione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato. L’esame degli atti del procedimento, introdotto con rito ordinario per la valutazione di sussistenza del delitto di estorsione, procedibile d’ufficio, successivamente qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non ha consentito di ravvisare la presenza di un formale atto di querela, come risulta del tutto fisiologico alla luce del rito svolto, che consente l’allegazione al fascicolo dei soli atti essenziali, non ripetibili, tra i quali non rientra la denuncia formulata dalla parte lesa.

Sulla base dei dati ricavabili dall’esame degli atti è possibile però accertare l’inequivoca volontà di formulare richiesta di punizione dei colpevoli avanzata dalla parte lesa dinanzi alle forze dell’ordine, poichè nel corso del suo esame dibattimentale questa ha chiaramente riferito di essersi rivolta a loro per denunciare l’accaduto il pomeriggio dello stesso giorno nel quale aveva subito le pressioni che hanno dato origine al provvedimento in esame, elemento univocamente sintomatico della volontà di richiesta di punizione dei colpevoli, nel che deve ravvisarsi l’essenza del diritto a proporre querela (Sez. 6, Sentenza n. 40770 del 09/11/2006, dep. 14/12/2006, imp. Baronelli, Rv. 235442).

Costituisce dato del tutto pacifico ed acquisito che la querela non richieda l’uso di formule predeterminate, e che possa equivalere a tale atto anche una denuncia che contenga la specifica richiesta di punizione del colpevole, a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, Sentenza n. 12799 del 21/01/2010, dep. 01/04/2010, imp. Pandolfi, Rv. 246683), circostanza che deve ritenersi presente nella specie ove la cognizione dei fatti è stata esplicitata alle forze dell’ordine proprio dalla denuncia estremamente tempestiva e dalla contestuale richiesta di aiuto formulata dalla parte lesa, e dove la qualificazione giuridica del fatto non è conseguita ad una iniziativa della parte lesa, cui potesse intendersi limitata la sollecitazione all’intervento delle forze dell’ordine, ma ad una iniziativa di queste.

Per contro il ricorrente fa riferimento ad un preteso comportamento concludente, incompatibile con la persistente volontà di richiedere la punizione del colpevole, che il denunciante avrebbe manifestato esprimendo il suo sostanziale disinteresse per il procedimento; tale prospettazione contrasta con quanto espresso in precedenza in ordine alla mancata sollecitazione alla punizione e sembra ipotizzare una remissione di querela tacita, la cui ammissibilità in diritto risulta esclusa dalla giurisprudenza (Sez. U, Sentenza n. 46088 del 30/10/2008, dep. 15/12/2008 imp. Viele, Rv. 241357), che continua a richiedere, per la remissione, l’esplicitazione della revoca dell’istanza di punizione, anche nel caso, sicuramente più significativo di quello in esame, in cui l’assenza dell’interessato sia stata preceduta dalla comunicazione di una citazione nella quale si preannunciava che tale condotta sarebbe stata intesa come revoca dell’istanza di punizione.

Per di più, in fatto, l’istante identifica la pretesa volontà di remissione da un canto nell’incompletezza della deposizione resa in primo grado, cui si fa richiamo in maniera del tutto generica, e che, a fronte della reiterazione delle accuse, risulta inconferente rispetto alle deduzioni che da essa si intenderebbe ricavare, ed in secondo luogo la mancata comparizione dell’interessato nel giudizio d’appello, non solo del tutto irrilevante sul piano di merito, ma anche impossibile ad esplicarsi, in quanto la parte lesa, non essendosi costituita parte civile, non ha ricevuto alcuna convocazione per tale giudizio e conseguentemente non è stata posta in condizione di parteciparvi.

2. Del tutto inammissibile è poi il motivo di ricorso del difetto di motivazione sulla responsabilità, poichè è pacifico che il giudice debba esporre il percorso argomentativo limitandosi ai punti controversi, mentre nella specie nell’impugnazione di merito non risulta richiesta l’assoluzione dall’imputazione, ma, per l’appunto, la derubricazione del reato, richiesta il cui esame non richiedeva l’esplicitazione delle ragioni dell’affermazione di responsabilità. 3. Al rigetto del ricorso consegue, in applicazione dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 23-03-2011) 22-06-2011, n. 25054 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 3.2.2006, divenuta irrevocabile il 3.3.2006 – pronunziata nei confronti di D.I.A. per reati edilizi e paesaggistici commessi in (OMISSIS) – ha ordinato la demolizione delle opere abusive, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 51, comma 9, TU (già della L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c.).

Nella fase esecutiva il P.M. competente ha ingiunto alla D.I. la demolizione, ma l’ingiunta non vi ha ottemperato ed ha promosso incidente di esecuzione, prospettando la pendenza di procedura di sanatoria per il "condono edilizio" di cui alla L. n. 326 del 2003, art. 32.

Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, quale giudice dell’esecuzione, all’esito del procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 666 c.p.p. – con ordinanza dell’8.2.2010 – ha rigettato l’istanza di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione, affermando la irrilevanza della pendenza della pratica di concessione in sanatoria, poichè il manufatto abusivo in oggetto non è condonabile ai sensi della L. n. 326 del 2003.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore della D. I. e, sotto il profilo della violazione di legge, ha eccepito:

1) la illegittimità del diniego della sospensione o della revoca dell’ordine di demolizione, in quanto non sarebbe configurabile una equazione assoluta tra vincolo paesaggistico ed impossibilità di sanatoria;

2) la inammissibilità dell’azione esecutiva del P.M., in quanto, nel caso di violazione di disposizioni tecniche della normativa antisismica, la L. n. 64 del 1974, art. 24 la disposizione è oggi trasfusa nell’art. 99, cit. T.U.: n.d.r. demanda all’ufficio tecnico regionale l’esecuzione dell’ordine impartito dal giudice penale.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

1. Nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di opera abusiva non suscettibile di sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32 poichè si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a) vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass., Sez. 3: 12.1.2007, n. 6431, Sicignano ed altra (con ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie, integralmente condivisa da questo Collegio): 5.4.2005, n. 12577, Ricci; 1.10.2004, n. 38694, Carni ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio. Vedi pure, in relazione ai pretesi profili di illegittimità costituzionale della interpretazione anzidetta, l’ordinanza di manifesta inammissibilità della Corte Costituzionale n. 150 del 22.4 -4.5.2009.

Correttamente risulta affermata, pertanto, dal giudice dell’esecuzione, la inefficacia, ai fini penali, della esperita procedura di condono edilizio.

2. L’ordine di demolizione in oggetto non è stato impartito ai sensi della L. n. 64 del 1974, art. 23 (attualmente art. 98, comma 3, del cit. T.U.), sicchè l’esecuzione dello stesso è sicuramente demandata all’autorità giudiziaria.

3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale, deve rilevarsi che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", sicchè, a norma dell’art. 616 c.p.p., a detta declaratoria segue l’onere del pagamento delle spese processuali, nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di Euro 1.000,00 in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 13-07-2011, n. 1048 Servizi comunali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Associazione I.S. persegue fini di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza delle persone svantaggiate, per migliorare la loro condizione di vita e quella della famiglia e contribuire così alla piena integrazione. Le persone fisiche ricorrenti sono amministratori di sostegno, tutori e/o padri e madri di soggetti diversamente abili in condizioni di gravità, che frequentano la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), il Centro Socio Educativo (CSE) o la Comunità per minori, ovvero fruiscono del Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA).

Riferiscono i ricorrenti che le note impugnate (doc. 4150) danno applicazione alla deliberazione giuntale n. 19/2010, la quale prevede una partecipazione a carico dei genitori nella misura del 50% dei costi sostenuti a favore dell’utente dei servizi, a prescindere dall’ISEE del medesimo o della famiglia, mentre il Comune partecipa fino all’ammontare massimo di 11.328 Euro (pari a 24 volte l’indennità di accompagnamento).

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione i ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe, esponendo i seguenti profili di censura:

a) Violazione degli artt. 1 e 2 tab. 1 e 2 del D. Lgs. 109/98, degli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 221/99, degli artt. 25 e 8 comma 3 della L. 328/2000, dell’art. 6 del D.P.C.M. 14/2/2001 e dell’art. 8 della L.r. 3/2008, eccesso di potere per sviamento in quanto la verifica delle condizioni economiche del soggetto che richiede la prestazione sociale deve essere effettuata con lo strumento ISEE, ed è illegittima la scelta di fissare una compartecipazione al servizio uguale per tutti (ossia il 50% del costo del servizio pari a 196,05 Euro mensili);

b) Violazione dell’art. 117 della Costituzione, degli artt. 433 e 438 del c.c., degli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 109/98, dell’art. 1bis del D.P.C.M. 221/99, eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento, difetto assoluto di attribuzione in quanto per i servizi lo strumento dell’ISEE viene utilizzato dall’amministrazione per esplorare la posizione reddituale e patrimoniale dei parenti tenuti agli alimenti, quando la rivalsa non è consentita;

c) Violazione degli artt. 3, 23, 38, 53 e 117 comma 2 lett. m) della Costituzione, degli artt. 3 e 12 comma 1 e 25 della Convenzione internazionale sui diritti dei disabili, dell’art. 3 comma 2ter del D. Lgs. 109/98, recanti il principio – immediatamente precettivo – che impone di valorizzare unicamente la situazione economica dell’assistito;

d) Violazione degli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione, degli artt. 3 e 25 della Convenzione di New York, degli artt. 2, 3, 6, 22, 24 della L. 328/2000, dell’art. 3 della L. 241/90 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, inosservanza del principio di proporzionalità, in quanto la fissazione di una tariffa unica lascia trasparire comunque un carattere discriminatorio (con cifre complessive annuali minime che vanno da 3.483 Euro fino a 9.683 Euro);

e) Violazione degli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione, degli artt. 2 comma 4 e tabella 1 del D. Lgs. 109/98, dell’art. 3 del D.P.C.M. 221/99, degli artt. 3 e 46 del D. Lgs. 917/86, dell’art. 34 del D. Lgs. 601/73, dell’art. 1 della L. 118/71, della L. 328/2000, della L. 104/92, eccesso di potere per contraddittorietà in quanto il cittadino che beneficia dell’indennità di accompagnamento è chiamato a concorrere per la misura minima del 50% degli oneri di assistenza;

f) Difetto di istruttoria e motivazione carente ed illogica, poiché non si comprende il motivo per il quale l’intervento del Comune sia rapportato all’indennità di accompagnamento moltiplicata per 24;

g) Violazione degli artt. 1, 3, 6, 8 e 16 della L. 328/2000, delle circolari regionali 29/7/2005 n. 34 e 25/10/2005 n. 48, eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto non è stata attivata la dovuta concertazione con le Associazioni del terzo settore né con le singole famiglie coinvolte.

In conclusione i ricorrenti sollevano la questione di legittimità costituzionale:

– degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 109/98, laddove interpretati nel senso di consentire agli enti erogatori di tener conto di redditi esenti ai fini della compartecipazione al costo dei servizi socioassistenziali, per contrasto con gli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione;

– dell’art. 8 della L.r. 3/2008 laddove interpretato nel senso di consentire alle Regioni di incidere sulla disciplina dell’obbligo alimentare, per contrasto con l’art. 117 comma 2 lett. l) ed m) della Costituzione.

– dell’art. 3 comma 2ter del D. Lgs. 109/98 e dell’art. 8 della L.r. 3/2008 – laddove interpretati nel senso di consentire agli Enti erogatori di derogare all’applicazione del principio di evidenziazione della situazione economica del solo utente – per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 32, 38, 53 e 76 della Costituzione anche in relazione agli artt. 3 e 12 della convenzione di New York sui diritti dei disabili;

– degli artt. 1, 2, 3 del D. Lgs. 109/98 laddove interpretati nel senso di consentire agli Enti erogatori di determinare fasce di contribuzione non ancorate a situazioni di effettiva capacità contributiva.

Non si è costituita in giudizio l’amministrazione.

Con ordinanza n. 139 depositata il 15/7/2010 il Collegio ha disposto il compimento di attività istruttoria, chiedendo al Comune di Calvisano una relazione circostanziata sui profili di censura sviluppati nel ricorso.

Nella nota pervenuta il 13/8/2010 il Responsabile dell’Area Servizi Sociali riferisce che la scelta dell’amministrazione è scaturita dalla necessità di conciliare le esigenze di bilancio (e di rispetto del patto di stabilità) con le possibilità finanziarie del Comune. Si è quindi fissata una soglia massima del 50% – rapportata alla retta annuale – per il contributo a carico del Comune; in particolare non si applica l’ISEE ma ci si limita ad affermare la partecipazione minima del 50% a carico dell’assistito (e non del nucleo familiare).

Con motivi aggiunti depositati il 2/12/2010 i ricorrenti impugnano la deliberazione consiliare 29/7/2010 n. 30, recante l’approvazione del Piano socioassistenziale 2010, che riproduce sostanzialmente le medesime statuizioni già contestate nel gravame introduttivo. Nel riproporre le questioni di costituzionalità sollevate nel gravame introduttivo, vengono dedotti i seguenti motivi aggiunti:

h) Violazione degli artt. 1 e 2 tab. 1 e 2 del D. Lgs. 109/98, degli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 221/99, degli artt. 25 e 8 comma 3 della L. 328/2000, dell’art. 6 del D.P.C.M. 14/2/2001 e dell’art. 8 della L.r. 3/2008, eccesso di potere per sviamento in quanto la verifica delle condizioni economiche del soggetto che richiede la prestazione sociale deve essere effettuata con lo strumento ISEE, ed è illegittima la scelta di fissare una compartecipazione al servizio minima (50%) uguale per tutti;

i) Violazione degli artt. 3, 23, 38, 53 e 117 comma 2 lett. m) della Costituzione, degli artt. 3 e 12 comma 1 e 25 della Convenzione internazionale sui diritti dei disabili, dell’art. 3 comma 2ter del D. Lgs. 109/98, recanti il principio – immediatamente precettivo – che impone di valorizzare unicamente la situazione economica dell’assistito;

j) Violazione degli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione, degli artt. 3 e 25 della Convenzione di New York, degli artt. 2, 3, 6, 22, 24 della L. 328/2000, dell’art. 3 della L. 241/90 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, inosservanza del principio di proporzionalità, in quanto la fissazione di una tariffa unica lascia trasparire comunque un carattere discriminatorio (con cifre complessive annuali minime che vanno da circa 3.500 Euro fino a 10.000 Euro);

k) Violazione degli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione, degli artt. 2 comma 4 e tabella 1 del D. Lgs. 109/98, dell’art. 3 del DPCM 221/99, degli artt. 3 e 46 del D. Lgs. 917/86, dell’art. 34 del D. Lgs. 601/73, dell’art. 1 della L. 118/71, della L. 328/2000, della L. 104/92, eccesso di potere per contraddittorietà in quanto il cittadino che beneficia dell’indennità di accompagnamento è chiamato a concorrere per la misura minima del 50% degli oneri di assistenza;

l) Difetto di istruttoria e motivazione carente ed illogica, poiché non si comprende il motivo per il quale l’intervento del Comune sia rapportato all’indennità di accompagnamento moltiplicata per 24, mentre il diritto alla salute è incomprimibile neppure invocando difficoltà di bilancio;

m) Violazione degli artt. 1, 3, 6, 8 e 16 della L. 328/2000, delle circolari regionali 29/7/2005 n. 34 e 25/10/2005 n. 48, eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto non è stata attivata la dovuta concertazione con le Associazioni del terzo settore né con le singole famiglie coinvolte.

Alla pubblica udienza del 9/6/2011 il gravame principale ed i motivi aggiunti sono stati chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

I ricorrenti censurano le decisioni del Comune di Calvisano con le quali è stata determinata la compartecipazione dell’utente al costo per la frequenza del CSE, del SFA e dei servizi residenziali.

1. I ricorrenti lamentano anzitutto (lett. a e h) la violazione degli artt. 1 e 2 tab. 1 e 2 del D. Lgs. 109/98, degli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 221/99, degli artt. 25 e 8 comma 3 della L. 328/2000, dell’art. 6 del D.P.C.M. 14/2/2001 e dell’art. 8 della L.r. 3/2008, l’eccesso di potere per sviamento, in quanto la verifica delle condizioni economiche del soggetto che richiede la prestazione sociale deve essere effettuata con lo strumento ISEE, ed è illegittima la scelta di fissare una compartecipazione al servizio uguale per tutti (ossia il 50% del costo del servizio pari a 196,05 Euro mensili).

La doglianza è fondata.

1.1 L’art. 1 del D. Lgs. 109/98 – rubricato "Prestazioni sociali agevolate" statuisce al comma 1 che "Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche". L’art. 2 comma 1, nel disciplinare i "Criteri per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente" dispone a sua volta che "La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza…", come definito ai commi successivi.

In altra controversia la Sezione ha statuito (sentenza 13/7/2009 n. 1470) che "Appare al Collegio evidente che la valutazione della condizione economica si impone a tutti i soggetti che richiedono – alternativamente – prestazioni o servizi e dunque non affiorano ragioni logiche e sistematiche per escludere da tale ampia categoria coloro che usufruiscono di contributi economici: al contrario il sistema introdotto dal legislatore persegue lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per il vaglio del reddito e del patrimonio di tutti i soggetti che beneficiano di interventi socioassistenziali in qualunque forma corrisposti, in denaro o attraverso la diretta prestazione di un servizio".

La partecipazione al costo dei servizi in maniera adeguata e proporzionata al reddito risponde al principio costituzionalmente codificato (art. 53) che collega il concorso alle spese pubbliche alla capacità contributiva di ciascuno, e si fonda sui canoni di equità e giustizia ai quali lo Stato e gli Enti territoriali sono tenuti ad ispirarsi.

1.2 Gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti danno conto di una compartecipazione massima del Comune di 11.328 Euro annui, mentre il resto è posto a carico dell’utente. Il criterio introdotto urta contro i menzionati principi che ancorano il concorso agli oneri di funzionamento delle strutture alla situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti e delle loro famiglie (sentenza sez. II – 10/11/2010 n. 4576). In questo modo la pretesa di una cifra minima mensile si applica agli assistiti in modo indifferenziato, e pertanto la scelta si rivela inaccettabile in quanto iniqua.

2. Per gli stessi motivi devono essere accolte le censure di cui alle lettere d) e) f) j) k) l), afferenti:

A) al difetto di istruttoria e all’inosservanza del principio di proporzionalità, in quanto la fissazione di una tariffa unica lascia trasparire comunque un carattere discriminatorio (con cifre complessive annuali minime che vanno da 3.483 Euro fino a 9.683 Euro);

B) alla contraddittorietà, in quanto il cittadino che beneficia dell’indennità di accompagnamento è chiamato a concorrere per la misura minima del 50% degli oneri di assistenza;

C) alla motivazione carente ed illogica, poiché non si comprende il motivo per il quale l’intervento del Comune sia rapportato all’indennità di accompagnamento moltiplicata per 24.

2.1 Il Collegio ribadisce che la previsione di una compartecipazione alla spesa fissa ed uguale per tutti – da applicare anche a redditi molto bassi – risulta ictu oculi del tutto irragionevole, colpendo l’unità familiare del soggetto diversamente abile a prescindere dalle risorse disponibili. La scelta è palesemente illogica, poiché trascura in toto l’obiettivo ricavabile dalla normativa vigente, che è quello di favorire misure idonee ad alleviare gli sforzi economici della famiglia che ospita o che comunque è legata al disabile. In presenza di categorie di reddito medie o mediobasse l’impennata dell’attuale costo della vita associata alle condizioni di un portatore di handicap – che impongono oneri non indifferenti, anche di tipo economico, rispetto agli altri nuclei familiari – dovrebbero indurre le amministrazioni ad una particolare prudenza nella previsione dei recuperi a carico degli utenti (cfr. sentenza T.A.R. Brescia 350/2008). Sotto questo profilo non va dimenticato che il C.D.D. non è un servizio residenziale, ma è attivo nei giorni lavorativi fino a metà pomeriggio e per 230 giorni l’anno, per cui gli utenti restano per il tempo rimanente nelle loro famiglie, che devono provvedere alla cura e all’assistenza necessaria (Sentenza Sezione 10/11/2010 n. 4576). La R.S.D. è un servizio residenziale ma i ricorrenti danno conto che restano comunque esclusi alcuni costi non coperti dalla struttura ospitante, riguardanti abbigliamento, trasporti al proprio domicilio e rientri in famiglia (vacanze, festività e altre occasioni).

3. Con la doglianza di cui alle lettere c) e i) dell’esposizione in fatto i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, degli artt. 3 e 12 della Convenzione internazionale sui diritti dei disabili, dell’art. 3 comma 2ter del D. Lgs. 109/98, recante il principio – immediatamente precettivo – che impone di valorizzare unicamente la situazione economica dell’assistito.

La censura è priva di pregio.

3.1 La Sezione ha più volte ribadito (cfr. da ultimo sentenza 10/11/2010 n. 4576, e in precedenza – con diffusa motivazione – 1/7/2010 n. 2422 e ancor prima 14/1/2010 n. 18; 13/7/2009 n. 1470 e 2/4/2008 n. 350) che la disposizione che impone di evidenziare la situazione economica del solo assistito non va intesa in senso assoluto ed incondizionato ma racchiude un indirizzo – ancorché chiaro e vincolante – rivolto alle amministrazioni locali, chiamate a ricercare soluzioni concrete in sede di individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi dei servizi e delle strutture frequentate: in assenza del D.P.C.M. pare evidente che la proposizione normativa – seppur immediatamente precettiva – deve essere nella sua globalità tradotta in scelte concrete dalle amministrazioni titolari delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali sul territorio.

Di recente il Consiglio di Stato ha affrontato la materia controversa.

3.2 In una prima pronuncia (sez. V – 26/1/2011 n. 551 resa in appello contro la sopra citata sentenza della Sezione n. 1470/2009) ha sinteticamente statuito sul punto che "… è fuori discussione che occorre tenere presente la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, e non solo quella del soggetto svantaggiato, essendo evidente il concorso del reddito complessivo del nucleo in parola per la sussistenza del soggetto in parola, mentre la compartecipazione del Comune (per l’assistenza al concorso del reddito) e della Regione (per le necessità sanitarie) è vicenda che trova conforto nella ripartizione degli interventi e non può pensarsi che nella specie si verta esclusivamente in ambiti di assistenza sanitaria, la quale ha solo riferimento a questioni che attengono alla salute del soggetto e non anche e non soltanto alle sue condizioni economiche".

Più diffusa (e di segno opposto) è la sentenza della sez. V – 16/3/2011 n. 1607. Essa da un lato riafferma l’immediata applicabilità della norma pur in assenza del D.P.C.M. di attuazione e tuttavia aggiunge che il citato art. 3 comma 2ter ha introdotto un principio, immediatamente applicabile, costituito dall’evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali. In quest’ottica:

I) l’eventuale decreto, pur potendo introdurre innovative misure per favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, non potrebbe stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione economica del solo assistito;

II) detto principio costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, attendendo proprio ad una facilitazione all’accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza;

III) esso si fonda sulla Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, pienamente operativa nel nostro ordinamento, che valorizza la dignità intrinseca, l’autonomia individuale e l’indipendenza della persona disabile: in particolare l’art. 3 impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli Enti pubblici.

3.3 Il Collegio, preso atto che il giudice d’appello non ha ancora assunto un indirizzo uniforme sulla delicata questione, ritiene di confermare il proprio precedente orientamento, ed in particolare di ribadire tre considerazioni sviluppate nella sentenza n. 2422/2010:

– il decreto il quale fissa i livelli essenziali delle prestazioni non detta – per il recupero del costo del servizio socioassistenziale a favore dei diversamente abili – regole diverse rispetto agli altri servizi. Infatti la tabella 1 C del D.P.C.M. 29/11/2001, che individua le attività di assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale a favore di persone anziane e persone diversamente abili, stabilisce una percentuale variabile di costi (non ricompresi tra i servizi propriamente sanitari), ed indica espressamente che la stessa è posta "a carico dell’utente o del Comune" come per tutte le altre prestazioni, in tal modo rimettendo le determinazioni successive agli Enti territoriali competenti;

– la ragionevolezza dell’opzione interpretativa è confermata dalla mutevolezza delle situazioni collegate all’entità del reddito delle famiglie di provenienza degli assistiti. L’invocata uniformità delle regole di accesso, infatti, potrebbe in realtà urtare contro il principio di uguaglianza sostanziale, il quale esige un più robusto concorso alla spesa da parte dei titolari di redditi molto elevati. In definitiva, l’attribuzione a Regioni ed Enti locali di margini di autonomia in proposito non si sostanzia nell’introduzione di criteri disomogenei per ottenere le prestazioni, ma nella possibilità di realizzare un’autentica parità di trattamento adeguando l’onere di compartecipazione alla reale capacità contributiva dei nuclei di appartenenza degli utenti.

– la soluzione preferita dal Collegio risponde all’esigenza, sollevata in maniera sempre più pressante dalle amministrazioni locali, di reperire le risorse sufficienti ad erogare ai cittadini i servizi essenziali in una fase storica connotata da ristrettezze economiche e dalla progressiva e costante riduzione dei trasferimenti statali. La fondamentale necessità di affrontare l’impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità (cfr. L. 3/3/2009 n. 18 di ratifica della Convenzione di New York del 13/12/2006 sui "diritti delle persone con disabilità") è peraltro adeguatamente salvaguardata dall’obbligo degli Enti locali di determinare criteri di recupero che tengano conto della realtà di una famiglia che ha cresciuto un soggetto diversamente abile.

3.4 In buona sostanza si ritiene che il riconoscimento dei principi di autonomia, dignità ed piena uguaglianza enunciati dalla Convenzione di New York sia compatibile con misure di riequilibrio delle situazioni socioeconomiche di spessore, che a loro volta possano permettere l’accesso di tutte le fasce deboli ai servizi primari erogati dagli Enti locali. La valorizzazione del disabile come soggetto autenticamente autonomo viene assicurata da una serie fitta di regole, come ad es. l’intangibilità di determinati redditi e l’impossibilità di coinvolgere i parenti tenuti agli alimenti.

4. Infondata è anche la censura afferente alla violazione degli artt. 1, 3, 6, 8 e 16 della L. 328/2000 e delle circolari regionali 29/7/2005 n. 34 e 25/10/2005 n. 48, nonché all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, per mancata attivazione della concertazione con le Associazioni del terzo settore e con le singole famiglie coinvolte.

4.1 Il Collegio ritiene di aderire al proprio orientamento espresso nella pronuncia 14/1/2010 n. 18. E" infatti vero che il Tribunale ha osservato che il coinvolgimento del cd. terzo settore nella forma della "concertazione" – durante la fase di programmazione e di elaborazione dei principi guida – costituisce un preciso obbligo giuridico. Si tratta tuttavia di un dovere che matura in una fase differente, in sede di progettazione e realizzazione del sistema dei servizi sociali a rete (cfr. art. 8 comma 2 lett. a della L. 328/2000) in esito al quale viene adottato il Piano di zona in sede sovracomunale. L’obbligo di interpellare le associazioni di settore è relativo a quella fase preliminare che investe la progettazione zonale e non le scelte di ogni singolo Comune.

5. Con riguardo alla censura di cui alla lettera b), la stessa si rivela fondata. Premesso che la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1607/2011 risulta aver rivalutato la questione del concorso dei soggetti tenuti agli alimenti pervenendo a conclusioni del tutto nuove rispetto a quelle prospettate nel gravame, devono comunque ritenersi esclusi i soggetti contemplati all’art. 3 comma 2ter del D. Lgs. 109/98 (persone con handicap permanente grave e soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali): per questi ultimi resta dunque illegittima la scelta dell’amministrazione di compiere accertamenti sui soggetti civilmente obbligati ex art. 433 del c.c. (cfr. sentenze sez. II 8/7/2009 n. 1457; 14/1/2010 n. 18; 1/7/2010 n. 2422).

6. Alla luce dei rilievi ampiamente sviluppati nei punti precedenti, le questioni di legittimità costituzionale sollevate devono ritenersi manifestamente infondate.

7. In definitiva il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti nel senso sopra esposto.

Le spese di giudizio devono essere poste a carico del Comune di Calvisano soccombente. Possono essere compensate nei confronti degli altri Enti evocati in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il gravame introduttivo ed i motivi aggiunti nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Calvisano a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di Euro 5.000 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad IVA, CPA e spese generali.

Spese compensate nei confronti delle altre parti evocate in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.