Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-06-2011) 25-07-2011, n. 29715

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10.11.2010, il Tribunale di Roma, in veste di giudice dell’esecuzione, revocava l’indulto ex D.P.R. n. 394 del 1990, applicato a D.F. con ordinanza del Tribunale di Roma, in data 22.6.1991, relativamente alla pena pecuniaria e ad un residuo della pena detentiva a lui inflitta con sentenza Corte Appello di Roma 29.9.1988, irrevocabile il 18.12.1990, di mesi undici e giorni tredici di reclusione, avendo il prevenuto commesso nel quinquennio dall’entrata in vigore del D.P.R. citato, altro reato pel quale riportò condanna ad anni tre e mesi dieci di reclusione, con sentenza Corte appello di Roma 17.11.1993, irrevocabile il 14.7.1994. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto per dedurre violazione degli artt. 172 e 174 c.p., con riferimento alla intervenuta estinzione della pena per prescrizione. Secondo la difesa, la pena che fu dichiarata estinta per indulto fu inflitta con sentenza del 29.9.1988, divenuta irrevocabile il 18.12.1990. Il reato la cui commissione faceva scattare la revoca fu dichiarato sussistente dalla corte d’appello di Roma il 17.11.1993, definitiva il 14.7.1994. Sarebbe quindi decorso il termine decennale di prescrizione della pena inflitta con la prima sentenza, termine che decorse dal 29.3.1993, data del commesso reato che comportò la revoca dell’indulto.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La pena che venne a suo tempo dichiarata estinta per indulto è pacificamente prescritta, in quanto inflitta con sentenza divenuta irrevocabile il 18.12.1990 ed il reato che determinò la revoca del beneficio a suo tempo applicato ex D.P.R. n. 394 del 1990, fu commesso il 29.3.1993 e venne definitivamente accertato come addebitabile al D., con sentenza del 17.11.199, irrevocabile il 14.7.1994.

E’ principio consolidato quello secondo cui il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca dell’indulto precedentemente concesso, coincide con il momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha certezza giudiziale dell’avvenuta verificazione della condizione risolutiva e non dal momento in cui sia adottato dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di revoca del beneficio (Sez. 1^ 24.6.2009, n. 29856).

Deve quindi farsi decorrere il termine di prescrizione dal 14.7.1993, data di esecutività della sentenza corte Appello Roma del 17.11.1993, con il che la pena in questione è da ritenersi ampiamente prescritta, non potendosi porre a carico del condannato il danno per il ritardo con cui è stata presa la decisione della revoca del beneficio, a suo tempo concesso, che nel caso di specie venne presa solo il 10.11.2010.

L’ordinanza impugnata deve di conseguenza essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-09-2011, n. 7301 Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 22.11.04, il M.I.U.R. ha indetto un corsoconcorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.

Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stata esclusa dalla prova orale del corsoconcorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 DELLA L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA" – PERPLESSITA" ILLOGICITA" – SVIAMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

Il giudizio di non idoneità della ricorrente è priva di qualsiasi supporto motivazionale. -,

Il giudizio, a quanto è dato sapere, risulta espresso attraverso il solo punteggio numerico, senza alcuna motivazione idonea a giustificare l’iter logico seguito, con conseguente illegittimità del procedimento valutativo.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE "(ART. 3 DELLA L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA" – PERPLESSITA" – ILLOGICITA" – SVIAMENTO" – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI. ISTRUTTORIA) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO "- "VIOLAZIONE DELL’ ART. 97 COST

Il difetto di motivazione emerge anche sotto ulteriori profili, in applicazione dell’art.11 del bando di concorso.

Ciò, nonostante, la P.A. si è limitata ad una valutazione numerica, senza alcun riferimento ai criteri valutativi.

I criteri di massima predeterminati dalla Commissione di concorso – generici, indeterminati ed equivoci – sono assolutamente inidonei a fungere da parametro di conformazione della correzione e da supporto logico – motivazionale.

Al riguardo, si evidenzia. che è principio pacifico in giurisprudenza che in mancanza della predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali e, come nella specie, in presenza di criteri assolutamente generici, l’attribuzione del punteggio non è sufficiente a soddisfare la congrua ed adeguata motivazione di cui all’art. 3 della L. n. 241/90 imposta per tutti gli atti amministrativi ivi compresi quelli concorsuali.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Nelle more dell’attivata tutela giurisdizionale con ordinanza n. 5424/06, il T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso introduttivo e, per l’effetto, ha disposto l’ammissione alle successive prove di concorso.

Per effetto di tale provvedimento cautelare, la ricorrente ha regolarmente frequentato il previsto corso di formazione.

In data 04.05.2007, ha pure conseguito apposito attestato, con il quale si da conto del completamento delle attività formative con esito positivo.

Asserisce al riguardo parte ricorrente, che, a seguito della pubblicazione delle previste graduatorie generali di merito, la interessata ha avuto modo di rilevare che, nonostante il superamento delle attività formative e delle presupposte prove di concorso, non è stata inserita nel relativo elenco.

Con motivi aggiunti del 02.08.2007, parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

A) ILLEGITTIMITÀ PER VIZI PROPRI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 DELLA L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA" – PERPLESSITA" ILLOGICITA" – SVIAMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

Sulla base dell’ordinanza cautelare n. 5424 del 28.09.06, la ricorrente ha partecipato al corso di formazione, come previsto dall’art. 16 del Bando di Concorso presso l’Istituto Tecnico per il Turismo "C. Colombo", ultimando con esito positivo l’attività formativa.

Ciononostante, la P.A. non ha inserito parte ricorrente nella graduatoria di merito e/o nella graduatoria degli ammessi con riserva.

In tale esatto contesto, è evidente l’illegittimità degli atti impugnati per erroneità manifesta e violazione del giudicato cautelare.

Per altro verso, in applicazione dell’art. 4 – comma 2 bis del D.L. n. 115/05, "conseguono ad ogni effetto…. il titolo per il quale concorrono i candidati….. che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime…. sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali’.

Nella specie, il ricorrente:

a – è stato ammesso con riserva alle prove di concorso in virtù di provvedimento cautelare del T.A.R.;

b – in esecuzione del suddetto provvedimento ha sostenuto la prova orale, superandola ampiamente e, quindi, conseguendo l’idoneità anche ai sensi dell’arto 4 – comma 2 bis succitato;

c – ha sostenuto e superato, infine, il corso di formazione.

Ne consegue, il diritto della ricorrente all’inserimento nelle apposite graduatorie di merito e, quindi, alla successiva nomina a Dirigente Scolastico.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 DELLA L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA" – PERPLESSITA" – ILLOGICITA" – SVIAMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

La Circolare Ministeriale n. 40 del 26.04.2007 risulta manifestamente illegittima ove si consideri che:

a – crea una evidente disparità di trattamento;

b – "svuota" di qualsiasi "effettività la tutela giurisprudenziale conseguita dinanzi al competente Giudice amministrativo;

c – di fatto, viola il giudicato di codesto Ecc.mo T.A.R.;

dpospone, del tutto immotivatamente, la posizione di coloro i quali hanno conseguito l’idoneità e/o hanno superato le prove di concorso in seguito a provvedimenti di ammissione resi dal G.A. a coloro i quali non sono stati "ultimi" di provvedimenti illegittimi adottati dalla P.A. e censurati dal T.A.R.; in tal modo, dunque, "penando" due volte coloro i quali sono stati costretti ad adire la competente Autorità Giudiziaria.

In altri termini, qualora la P.A. avesse inteso escludere la ricorrente dalla impugnate graduatorie in applicazione del "criterio" fissato dalla predetta circolare, gli atti impugnati sarebbero, comunque, manifestamente illegittimi, in uno alla circolare presupposta.

B – ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA per i vizio degli atti presupposti censurati con il ricorso introduttivo.

Con II motivi aggiunti del 10.09.2007 parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 DELLA L. N. 241/90 – ART. 1 – COMMI 618 E 619 DELLA L. N. 296/06 – CIRCOLARE MINISTERO DELL’ISTRUZIONE N. 40 DEL 26.04.07) ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA’

PERPLESSITA" – ILLOGICITA" – SVIAMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST..

1.1 – In applicazione dell’art. 1 – comma 618 della L. n. 296/06 (legge finanziaria per l’anno 2007), come modificato dall’art. l comma 6 sexies del D.L. n. 300/2006 convertito con L. n. 17/07, le nomine, con riferimento ai posti messi a concorso con decreto M.P.I. del 22.11.04, "… sui posti vacanti disponibili relativi agli a.s. 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure, i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale positivo previsto dal bando medesimo… ".

Allo stesso modo, in applicazione della circolare n. 40 del 26.04.07 del Ministero dell’Istruzione "una volta completate le nomine di cui al punto 1) le SS.LL. nomineranno i candidati inclusi, nella aliquota del 10% di cui al comma 18 dell’art. 11 del D.D.. 22.11.04 successivamente, nomineranno i candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, in possesso dei prescritti requisiti, che abbiano superato le prove d’esame propedeutiche alla fase della formazione ed abbiano utilmente partecipato alla predetta fase… ".

In particolare, poi, l’allegato 1 della suddetta circolare ha previsto il conferimento delle nomine secondo il seguente ordine:

"1 – vincitori concorso ordinario (D.D.G. 22.11.04);

1.1 – candidati inclusi nell’aliquota del 10% (art. 11 – comma 18 D.D.G. 22.11.04);

1.2 – candidati ammessi con riserva che hanno completato la procedura concorsuale (art. l – comma 6 – sexies, D.L. n. 300/06, convertito con L. n. 17/07;

Nonostante quanto sopra, la P.A, con l’allegato C della nota prot. n. 6146 del 24.08.07 (impugnata con i presenti motivi aggiunti) ha redatto l’ "ordine alfabetico dei candidati ammessi con riserva che hanno completato la procedura concorsuale (sequenza 1.2 – art. 1 comma 6 sexies D.L. n. 300/06 convertito con L. n. 17/07/’, senza inserire la ricorrente.

Per altro verso, in applicazione dell’art. 4 – comma 2 bis del D.L. n. 115/05, "conseguono ad ogni effetto… il titolo per il quale concorrono i candidati… che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime… sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali".

Ne consegue, il diritto della ricorrente all’inserimento nelle apposite graduatorie di merito e, quindi, alla successiva nomina a Dirigente Scolastico.

Da qui la erroneità manifesta; il difetto assoluto di motivazione, la disparità di trattamento.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 DELLA L. N. 241/90 ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA" – PERPLESSITA" – ILLOGICITA" – SVIAMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

Non è dato comprendere, cioè, sulla base di quali presupposti la P.A., abbia ritenuto di non inserire la ricorrente nell’elenco degli ammessi con riserva, nonostante il possesso di tutti i presupposti tipici normativi.

In tale esatto contesto, è evidente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90.

Motivi della decisione

Il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono palesemente infondati.

Ed invero osserva il Collegio che con il ricorso introduttivo parte ricorrente censura l’esclusione dalla prova orale nella parte riguardante l’attribuzione del correlativo punteggio, mentre con i I e II motivi aggiunti aggredisce la fase procedimentale successiva, alla quale parte ricorrente è stata ammessa per effetto delle pronunce cautelari indicate nelle premesse di fatto, sfocianti nella graduatoria finale.

Relativamente alle doglianze riguardanti il ricorso introduttivo viene dedotta la carenza di motivazione riguardante il punteggio ottenuto da parte ricorrente nella prova scritta che ha provocato l’esclusione dalla prova orale in questa sede impugnata.

A tale riguardo osserva il Collegio che per costante orientamento giurisprudenziale, "anche dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’onere di motivazione della violazione delle prove scritte di un concorso pubblico è sufficientemente adempiuto con la solita attribuzione del punteggio numerico, questa ultima essendo un "espressione sintetica ed eloquente della valutazione compiuta dalla Commissione, con la conseguenza che, se per un verso, non occorre integrare il punteggio numerico con un "apposita motivazione, un obbligo di motivazione integrativa si pone solo nel caso in cui vi sia un contrasto totalmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della Commissione da configurare un "eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo" (cfr., Cons. di Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2005, n. 110; idem 5 agosto 2005, n. 4165).

L’evenienza da ultimo segnalata, peraltro, non è stata dedotta e comunque non risultano, come prima precisato, elementi sintomatici in base a cui configurarla.

D’altra parte il principio secondo cui il punteggio numerico assolve al ruolo di "elemento necessario e sufficiente di emersione dello stesso iter logico seguito nella valutazione, quando si correla alla prefissazione di criteri di cui costituisca la puntuale applicazione (Cons. Stato, Sez. VI 13 febbraio 2004, n. 558; Cons. Stato, Sez. IV; 28 giugno 2004, n. 4782) cfr. C.d.S Se. VI, sent, n. 3147 del 28.2.2006).

Nel caso in esame emerge per tabulas che detti criteri sono ragionevoli e sufficientemente specifici; il che escludeva l’obbligo di una diversa motivazione del punteggio attribuito.

Peraltro, giustamente osserva l’Avvocatura generale dello Stato che dalla relazione prot. n. 27447 allegata, risulta evidente come la non ammissione alla prova orale sia stata determinata dalla votazione per le prove scritte di 15 trentesimi per il saggio e 7 trentesimi per il progetto, votazione ben lontana dai 21 trentesimi previsti per ciascuna prova e quindi non sufficiente per l’ammissione stessa. Più in particolare:

a) La votazione è stata assegnata dalla Commissione esaminatrice, composta da 2 sottocommissioni, nominata con decreti prott. n.n. 2860 del 20/01105, 39709 del 28/09/2006 e 46335 del 04111/2005 (all.ti 18, 19 e 20), che ha fissato, come già sopra riportato, nel verbale n. 31 del 07/11/2005 (all. 5) sia i criteri che i parametri di valutazione con l’ausilio dei modelli PS1 e PS2.(all.ti 3 e 4);

b) nei citati modelli sono stati riportati degli indicatori con i parametri di valutazione indicati dall’art. 11 del bando, la votazione parziale e totale, la motivazione scritta alla votazione stessa, nonché i numeri assegnati in modo del tutto casuale agli elaborati per ciascun candidato;

c) la correzione è avvenuta, così come previsto dalla vigente normativa sui concorsi, in modo anonimo (nel verbale n. 34 del 12 aprile 2006 (all. 21) sono state riportate le modalità di abbinamento del numero, precedentemente assegnato con il nominativo del candidato;

d) la prof.ssa MORONI è risultata abbinata, a conclusione di tutte le operazioni relative alla valutazione delle prove scritte al n.937;

Di conseguenza, sulla base di quanto sopra specificato, nonché dagli atti, approvati dal Direttore Generale del USR, la procedura, nonché l’operato delle commissioni risultano pienamente conformi a legge.

Relativamente ai I e II motivi aggiunti, i medesimi vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.

A tale riguardo giustamente l’Amministrazione resistente osserva che la ricorrente non era in possesso dei requisiti previsti dalle citate normative con impossibilità di pretendere l’inserimento nelle graduatorie, ormai esaurite, degli aventi titolo alle assunzioni nei ruoli dei dirigenti scolastici: risulta infatti e non contestato che parte ricorrente non abbia superato né le prove scritte ai fini dell’ammissione agli orali né abbia espletato la prova orale.

Giova premettere, a tale riguardo l’iter procedimentale concorsuale in cui si innesta la presente controversia correlata agli sviluppi procedimentali scaturenti dallo jus superveniens.

Ed in vero il Ministero della Pubblica Istruzione con il D.D.G. del 22111/2004 indiceva il corsoconcorso ordinario a posti di dirigente scolastico, a livello regionale, riservato a coloro che, in possesso di laurea, avessero prestato servizio per almeno 7 anni quali docenti di ruolo.

Detto concorso, in conformità dell’art. 29 D. Lgs 165/2001, era articolato in 4 fasi:

una selezione per titoli, una selezione con prova scritta ed orale, un periodo di formazione ed un esame finale: all’esito dell’espletamento di tutte le fasi era prevista la formulazione della graduatoria definitiva e la nomina dei vincitori.

Per ogni fase era previsto il necessario conseguimento di un minimo punteggio utile per poter partecipare alla fase successiva: in particolare l’ammissione alle prove scritte era consentita a coloro che, a seguito dell’esame dei titoli professionali, culturali e di servizio posseduti, si fossero collocati in graduatoria in posizione almeno pari a 7 volte il numero dei posti destinati al concorso.

Dopo il superamento delle prove scritte con il punteggio minimo utile pari a 21/30 (da raggiungersi, si precisa, in ciascuna delle 2 prove scritte), era prevista la prova orale all’esito della quale, doveva essere stilata la graduatoria generale di merito e la graduatoria degli ammessi al corso di formazione. A tale corso, inoltre, potevano accedere solo i candidati collocati in posizione utile rispetto al contingente dei posti messi a concorso, oltre un ulteriore 10%, conformemente a quanto stabilito dall’art. Il, c. 18 del bando.

Infine al corso di formazione doveva fare seguito l’esame finale e la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Pubblicata la graduatoria relativa alla valutazione dei titoli, presupposto per l’ammissione alle prove scritte, molti aspiranti, non utilmente inclusi in graduatoria per non aver raggiunto – nella fase della preselezione per titoli – il punteggio minimo necessario all’ammissione alle prove medesime, tra cui parte ricorrente hanno proposto ricorso al giudice amministrativo che, con varie ordinanze cautelari hanno ammesso con riserva gli interessati al prosieguo alla ulteriore fase concorsuale.

Molti aspiranti, pertanto, quindi, parteciparono – con riserva – alle prove scritte. Una parte di essi, avendo conseguito il punteggio utile alla partecipazione alla prova orale, venne ammessa al colloquio ed inclusa, sempre con riserva, nella graduatoria pubblicata il 10/07/2006 per l’ammissione al corso di formazione della durata di nove mesi, in conformità a quanto previsto dal bando di concorso.

Quindi, al percorso formativo, della durata di nove mesi, furono ammessi e i candidati, tutti partecipanti a pieno titolo. (c.d. "pleno jure"), nel numero dei posti destinati al concorso più il 10%, giusto quanto stabilito dal bando nonché quei candidati i quali, avendo sostenuto le prove con riserva, in virtù delle sopra citate ordinanze di sospensiva, si erano inseriti in graduatoria in posizione tale che, qualora avessero partecipato a pieno titolo, avrebbero conseguito il diritto alla ammissione al corso di formazione.

Sullo svolgimento di detto concorso si è poi inserita la "Legge Finanziaria" n. 296 del 27/12/2006 la quale all’art. 1. c. 619 ha sancito: "….. si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a Dirigente scolastico dei candidati del citato concorso compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione"

Detta legge, pertanto, ha subordinato la nomina a Dirigente scolastico al possesso dei requisiti (laurea e 7 anni di insegnamento di ruolo), al superamento delle prove di esame (scritta ed orale) ed alla conclusione positiva del corso di formazione, della durata di 9 mesi, previsto dal bando di concorso, e ciò anche per quei candidati che erano stati ammessi alle varie fasi concorsuali, con riserva, a seguito di provvedimento cautelare. CosÌ facendo ha pertanto sanato la posizione di quest’ultimi (ricorrenti).

Tale Legge finanziaria ha anche modificato la disciplina di reclutamento dei Dirigenti scolastici. Infatti, il citato art. 1, c. 619, ha sancito anche che, in attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 618 medesima legge, si proceda alla nomina dei dirigenti che hanno partecipato al concorso per titoli ed esami, senza effettuazione dell’esame finale, cioè quello successivo al corso di formazione, previsto invece dal relativo bando.

La medesima disposizione, infine, in difformità del bando di concorso, ha previsto lo svolgimento di un corso di formazione di 4 mesi per quei candidati che – avendo superato le prove scritte ed orali non si erano posizionati nella graduatoria di merito su posto utile alla frequenza del corso di formazione di 9 mesi.

Ed, infatti, sempre il medesimo comma 619 ha disposto che si proceda sui posti vacanti e disponibili, anche alla nomina degli altri candidati che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione di 9 mesi, previsto dal bando di concorso, ma che non vi hanno partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie, sempre che abbiano svolto – con esito positivo – un apposito corso intensivo (della durata di 4 mesi) indetto dall’ Amministrazione.

Successivamente alla s.c. legge finanziaria il Parlamento ha poi approvato la legge n. 17/2007 (cosiddetta legge mille proroghe) che, unitamente alla già citata legge finanziaria, ha determinato una serie di ricadute sul reclutamento dei Dirigenti scolastici e, quindi, sia sul corso concorso ordinario, per cui è causa, sia sul corso concorso riservato, bandito con D.M. 3/10/2006, che non riguarda la presente causa.

Invero la legge "mille proroghe" ha stabilito, fra l’altro, che hanno diritto alla nomina, nell’ordine, i candidati che hanno partecipato al corso concorso "a pieno titolo" e che hanno frequentato il corso di formazione di 9 mesi, successivamente, tutti coloro che hanno partecipato "con riserva" al concorso e che hanno frequentato il corso di 9 mesi ed, infine, tutti gli altri candidati, nel rispetto della collocazione in graduatoria.

Ai sensi del dettato normativo sopra citato, oggetto anche di Direttiva Ministeriale n. 40/2007 che ha esemplificato l’ordine delle operazioni, l’Amministrazione ha nominato – in primo luogo – e, comunque, i candidati i quali avevano svolto il corso di formazione di 9 mesi.

Tra questi ha nominato con priorità i c.d. candidati "pleno jure", vale a dire coloro che avevano partecipato a tutte le fasi concorsuali a pieno titolo e – successivamente i c.d. "riservisti", cioè coloro che avevano svolto il concorso a seguito di provvedimenti cautelari, avendo impugnato – con richiesta di sospensiva – gli atti relativi ad una fase procedimentale: e ciò alla luce del disposto della L. 27/12/2006, art. 1. c. 619 – che per così dire – "ha sanato" la posizione di costoro, che non si poteva qualificare a pieno titolo. In via residuale, cioè quando vi era la presenza del numero dei posti, l’Amministrazione ha nominato anche i candidati che avevano frequentato il corso di formazione di 4 mesi in qualità di "pieno jure" o di "riservisti" secondo l’ordine di graduatoria.

Sulla base delle suesposte considerazioni risulta evidente che la normativa successiva alla indizione del bando sopra richiamata, da un lato ha "consolidato" la posizione degli ammessi alla procedura con riserva, dall’altro, "ha consentito" lo svolgimento di un corso intensivo di quattro mesi anche a coloro per i quali – ai sensi del bando di concorso – invece la procedura stessa si sarebbe dovuta concludere con il solo superamento delle prove scritte ed orali, non avendo essi conseguito un punteggio utile per la partecipazione al corso di 9 mesi.

Senza contare che la L. n. 31 del 28/02/2008 ha reso permanenti le graduatorie del concorso a Dirigente Scolastico per cui è causa e, pertanto, efficaci fino al loro esaurimento.

Ciò premesso per quanto riguarda nello specifico la presente causa, risulta dagli atti di causa che parte ricorrente non abbia superato né le prove scritte ai fini dell’ammissione agli orali né abbia espletato la prova orale.

Il mancato espletamento della prova orale determina infatti recta via l’estraneità di parte ricorrente al procedimento di inclusione nella graduatoria definitiva del concorso de quo ai fini dell’immissione in ruolo in virtù dell’applicazione del comma 619 della citata legge finanziaria 2007 e genera l’improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere in quanto nessuna utilità sostanziale si verificherebbe in capo alla posizione giuridica di parte ricorrente dall’eventuale annullamento delle graduatorie impugnate alle quali l’interessata è risultata estranea per il mancato espletamento della prova orale peraltro correlata alla bocciatura della prova scritta in questa sede risultante conforme a legge.

Ed invero coni motivi aggiunti rispettivamente datati 02 agosto 2007 e 10 settembre 2007, la ricorrente lamenta di non essere stata inserita nelle graduatorie generali di merito pubblicate con decreto prot. n. 5089 del 27/06/2007 né nell’elenco dei candidati ammessi con riserva che hanno completato la procedura concorsuale.

Come si è già visto il bando di concorso in argomento prevedeva, per l’ammissione al corso di formazione 2 prove scritte (un saggio ed un progetto) ed una prova orale. Lo stesso bando prevedeva dopo la frequenza al corso di formazione altre prove concorsuali che la Legge finanziaria n. 296/2006 ha annullato.

Sul punto giustamente l’Amministrazione resistente osserva che:

a) Il concorso ordinario in argomento si è concluso con la partecipazione al corso di formazione dei soli candidati che hanno superato tutte le prove concorsuali (le due prove scritte e la prova orale), come previsto dalla predetta legge finanziaria.

b) Solo chi già era inserito nelle graduatorie finali al fine dell’ ammissione al corso, era, in possesso dei requisiti previsti sia dal bando che dalla legge finanziaria di cui sopra e dopo, ovviamente, anche la frequenza al corso di formazione stesso, aveva titolo ad essere inserito nelle graduatorie definitive pubblicate in data 27/06/2007 con decreto prot. n. 5089. Di conseguenza l’Amministrazione ha emesso la nota prot. n. 6146 del 24/08/2007 ai soli fini procedurali per l’assunzione in ruolo dal 1 settembre 2007 nonchè l’assegnazione delle sedi ai candidati in possesso dei requisiti previsti dalla stessa legge finanziaria n. 296/06.

c) Erroneamente la ricorrente ritiene che la circolare n. 40 del 26 aprile 2007 disponga che "i docenti ammessi con riserva al corso di formazione saranno inclusi in una distinta graduatoria". La predetta circolare n. 40 è stata emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione al fine di indicare la sequenza delle nomine da effettuare dal 1 settembre 2007 a seguito della citata legge finanziaria. Il comma 7 della predetta circolare indica così come prevede la legge finanziaria, infatti, che saranno nominati gli ammessi con riserva che "abbiano superato le prove d’esame propedeutiche alla fase della formazione ed abbiano utilmente partecipato alla predetta fase. "

d) L’ammissione al corso di formazione della ricorrente non è stata determinata dal superamento di tutte le prove concorsuali previste dal bando e richiamate dalla legge finanziaria, come è avvenuto per gli altri candidati inseriti anche con riserva nelle graduatorie, ma a seguito di ordinanze del TAR per la Campania e per il Lazio.

Da quanto sopra esposto ne consegue che legittimamente l’Amministrazione non ha inserito la ricorrente nella graduatoria definitiva per mancanza dei predetti requisiti.

La infondatezza del gravame comporta altresì la reiezione anche della pretesa risarcitoria.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge congiuntamente alla pretesa risarcitoria e dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere entrambi i motivi aggiunti indicati in epigrafe.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 02-08-2011) 22-09-2011, n. 34473 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – L’odierna ricorrente è stata condannata per avere falsificato la patente di guida internazionale, fornito false generalità in due occasioni e non avere esibito il documento di identità agli agenti di sicurezza, senza giustificato motivo. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale decisione, l’imputata ha proposto ricorso, personalmente, deducendo nullità assoluta del giudizio di secondo grado perchè instaurato a seguito di atto di appello proposto da difensore sfornito di legittimazione in quanto revocato e senza che gli sia mai stato neppure notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello.

Nella illustrazione difensiva, tale successione di nullità si è verificata perchè, in data 8.9.09, presso la cancelleria del Tribunale di Genova era stata depositata una nuova nomina di difensore di fiducia con revoca del precedente e nuova elezione di domicilio. Di ciò non è stato tenuto conto nè nella notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado nè nella citazione dell’imputato per il giudizio di appello, forse anche a causa della quasi completa omonimia dei difensori di cui trattasi. Ed infatti, l’iniziale avv. Antonio Gugliotta del Foro di Roma (con studio in Roma circ.ne Trionfale 77) è stato revocato a favore dell’avv. Antonino Gugliotta del Foro di Messina (con studio in via G. Antonelli 4).

Peraltro, il primo avvocato (Antonino Gugliotta) ignorando la revoca, nel ricevere l’avviso di deposito dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, aveva diligentemente proposto l’appello che però era stato celebrato senza una corretta instaurazione del contraddittorio.

La ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.

Risulta, infatti, a ff. 4 e 5 del fascicolo del P.M. che, in data 7.8.06, la ricorrente nominò difensore di fiducia l’avv. Antonio Gugliotta del Foro Roma (circ.ne Trionfale 77), presso cui elesse domicilio.

Nel corso del giudizio di primo grado, sebbene regolarmente citato, l’avv. Gugliotta non comparve mai sino a quando – in data dell’8.9.09 (f. 25 fase. Trib.) – venne depositata da parte dell’avv. Antonino Gugliotta (del Foro Messina) la nomina dell’imputata a favore di quest’ultimo, l’elezione di domicilio presso il suo studio (in via G. Antonelli 4 Roma) e la revoca di precedenti nomine e/o elezioni di domicilio.

Detto difensore, nel depositare la nomina, chiese (causa concomitanti impegni professionali) un rinvio dell’udienza prevista per il 18.9.09.

Il giudice accolse rinviando al 30.10.09 e dandone avviso.

Per l’udienza del 30.10.09, nuovamente, l’avv. Antonino Gugliotta fece istanza di rinvio (motivata da sua indisposizione fisica) ed il giudice rinviò al 9.12.09.

Dal verbale di udienza del 9.12.09 (che è stata anche l’ultima) risulta la presenza dell’avv. Gugliotta Antonio del Foro di Roma, che conclude.

Sebbene dal fascicolo trasmesso non risulti copia dell’estratto contumaciale, stante la contumacia dell’imputata, è indubitabile che essa sia stata notificata. Assume la ricorrente che la notifica avvenne presso lo studio dell’avv. Antonio Gugliotta.

Certo è, poi, che l’atto di appello è stato redatto e depositato sempre da tale ultimo legale e che gli avvisi per l’udienza di secondo grado sono stati notificati all’imputata come domiciliata presso lo studio dell’avv. Antonio Gugliotta.

Gli aspetti singolari e le perplessità per la concatenazione di "coincidenze" che la presente vicenda suscita sono del tutto irrilevanti a fronte del dato obiettivo che, malgrado la chiara diversa volontà espressa dall’imputata con l’atto depositato l’8.9.09, il giudizio di secondo grado si è incardinato in modo non corretto, sia perchè l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado non è stato notificato all’imputato presso il domicilio del nuovo difensore, sia perchè, poi, l’atto di appello è stato proposto da difensore non legittimato, sia, infine, perchè gli avvisi (all’imputata ed ai difensore) per il giudizio di appello sono stati predisposti continuando a tenersi conto solo dell’avv. Antonio Gugliotta con studio in circ.ne Trionfale 77, Roma.

Tutto ciò da luogo ad una chiara violazione di legge ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. che va emendata annullando senza rinvio la decisione qui impugnata e disponendosi la restituzione degli atti al Tribunale di Genova per la regolare notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.; annulla senza rinvio la sentenza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per la regolare notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-09-2011) 05-10-2011, n. 36104 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 18 febbraio 2011, il tribunale di Firenze, quale giudice del riesame, revocava il decreto di sequestro preventivo emesso il 24 gennaio dal G.I.P. di quella città ed avente ad oggetto opere abusive eseguite, in assenza di permesso costruire, in comune di Montespertoli e consistenti nell’esecuzione di due nuovi vani e sopraelevazione di un vano scala mediante nuova costruzione, con ampliamento volumetrico di mc 23,74 ottenuta anche mediante sopraelevazione del tetto, il tutto in Zona B, ove non era consentito alcun incremento di volumetria e con superamento delle altezze massime consentite (m. 8 in luogo di m. 7,50).

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica di Firenze, deducendo l’omessa motivazione e la violazione dell’art. 321 c.p.p. in relazione al periculum in mora escluso dal Tribunale, che riteneva insussistente un apprezzabile aggravio del carico urbanistico giudicando apodittica la diversa affermazione del G.I.P..

Osservava, a tale proposito, che l’ordinanza impugnata si poneva in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in materia ed ometteva di considerare che i presupposti per l’applicazione della misura reale erano stati compiutamente valutati dal G.I.P., il quale aveva correttamente affermato che l’intervento abusivo aveva reso possibile la realizzazione di due nuovi vani abitabili, determinando un incremento volumetrico non consentito nella zona e che le opere, relativamente alle quali la amministrazione competente aveva respinto i relativi progetti, rientravano inequivocabilmente nel novero delle nuove costruzioni.

Rilevava, altresì, che il Tribunale non aveva indicato le ragioni per le quali intendeva discostarsi dalle diverse argomentazioni poste dal G.I.P. a sostegno del provvedimento revocato.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Occorre preliminarmente osservare che il Pubblico Ministero ricorrente ha correttamente richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (SS. UU. n. 12878, 20 marzo 2003) con la quale è stata definitivamente risolta la questione della applicabilità del sequestro preventivo all’immobile ultimato riconoscendo la validità dell’orientamento che ne riteneva l’ammissibilità.

In tale decisione si afferma che il giudice di merito deve valutare attentamente e, conseguentemente, motivare, la sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene pertinente al reato, considerando, in particolare, "la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagalo o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività". A titolo di esempio, con specifico riferimento all’incidenza sul carico urbanistico, si aggiunge che la delibazione in fatto sotto tale profilo deve essere effettuata considerando la consistenza reale e l’intensità del pregiudizio temuto, tenendo conto della situazione esistente al momento dell’adozione della misura.

Sulla nozione di "carico urbanistico", peraltro, vengono fornite puntuali indicazioni, osservando, testualmente, che "(…questa nozione deriva dall’osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento cd. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all’insediamento primario ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell’attività da costoro svolte. Quindi, il carico urbanistico è l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. Si tratta di un concetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari istituti di diritto urbanistico; a) negli standards urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 che richiedono l’inclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie zone; b) nella sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insediamento; c) nel parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione; d) nell’esonero da ogni autorizzazione e perciò da ogni contributo per le opere interne (L. n. 47 del 1985, art. 26 e L. n. 493 del 1993, art. 4, comma 7) che non comportano la creazione di nuove superficie utili, ferma restando la destinazione dell’immobile;

e) nell’esonero da sanzioni penali delle opere che non costituiscono nuovo o diverso carico urbanistico (L. n. 47 del 1985, art. 10 e L. n. 493 del 1993, art. 4).

Sulla scia di tali condivisibili rilievi, altre decisioni successive hanno ulteriormente delineato i termini della questione, richiamando l’attenzione sulla circostanza che il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente al carico urbanistico, deve presentare il requisito della concretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (Sez. 3, n. 4745, 30 gennaio 2008; conf. Sez. 6 n. 21734, 29 maggio 2008; Sez. 2, n. 17170, 5 maggio 2010) e chiarendo che, a tal fine, l’abuso va considerato unitariamente (Sez. 3, n. 28479, 10 luglio 2009; Sez. 3, n. 18899, 9 maggio 2008).

L’aggravamento del carico urbanistico è stato riconosciuto anche con riferimento alle ipotesi di realizzazione di opere interne comportanti il mutamento della originaria destinazione d’uso di un edificio (Sez. 3, n. 22866, 13 giugno 2007; conf. Sez. 4 n. 34976, 28 settembre 2010).

Nelle menzionate pronunce vengono, inoltre, indicate ipotesi specifiche di incidenza dei singoli interventi sul carico urbanistico, richiamando, ad esempio, il contenuto della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies come modificato dalle L. n. 122 del 1989 e L. n. 246 del 2005 che richiede, per le nuove costruzioni ed anche per le aree di pertinenza delle costruzioni stesse, la esistenza di appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (Sez. 3 n. 28479/09, cit); la rilevanza di nuove costruzioni in termini di esigenze di trasporto, smaltimento rifiuti, viabilità etc. (Sez. 3 n. 22866/07, cit.); l’ulteriore domanda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioni minime di spazi pubblici per abitante nella zona urbanistica interessata (Sez. 3 n. 34142, 23 settembre 2005).

La menzionata giurisprudenza, che il Collegio condivide e dalla quale non intende discostarsi, ha dunque chiaramente individuato entro quale ambito può procedersi ad una corretta valutazione dei presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo con riferimento all’aggravio del carico urbanistico.

Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, tale verifica era stata correttamente operata dal G.I.P., il quale aveva adeguatamente considerato la consistenza delle opere eseguite e la concreta rilevanza delle stesse.

Invero, la semplice descrizione degli interventi riportata nell’imputazione chiarisce che si tratta della creazione, attraverso l’esecuzione di specifici interventi, di nuovi vani abitabili all’interno di un’area ove lo strumento urbanistico vieta qualsiasi aumento di volumetria, con conseguente compromissione dell’assetto imposto al territorio attraverso la pianificazione.

Inoltre, il G.I.P. ha compiutamente dato atto delle caratteristiche dell’immobile abusivo e della concreta incidenza dello stesso sul carico urbanistico.

I principi in precedenza richiamati devono pertanto essere ribaditi, con l’ulteriore precisazione che l’incidenza di un intervento edilizio sul carico urbanistico deve essere considerata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione della originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o alla effettiva utilizzazione tale da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. n. 1444 del 1968.

Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi che il giudice del riesame non ha fornito alcuna indicazione delle ragioni per le quali le opere realizzate non incidono sul carico urbanistico, limitandosi ad una sommaria descrizione delle stesse ed alla affermazione di non condividere le diverse valutazioni del G.I.P. risolventisi in una motivazione meramente apparente.

Tale lacuna motivazionale dovrà, pertanto, essere colmata nel successivo giudizio di rinvio attenendosi ai principi dianzi menzionati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.