Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 30-08-2011) 21-10-2011, n. 38137 Reati tributari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 28/4/2010, dichiarava D. N.S., De.Ni.Ro. e V.A. colpevoli dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 2, e art. 483 c.p.; D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5 e 8, e li condannava alla pena di anni 4 di reclusione ciascuno, con interdizione dai pp.uu. per la durata di anni cinque.

La Corte di Appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti nell’interesse dei prevenuti, con sentenza del 28/2/2011, ha confermato il decisum di prime cure.

Propongono autonomi ricorsi per cassazione i rispettivi difensori degli imputati, con i seguenti motivi:

– per il D.N.: evidente contraddizione della motivazione in punto di attribuzione di responsabilità al prevenuto in relazione al reato di cui all’art. 438 c.p., visto che il decidente afferma che lo stesso era da considerarsi un mero prestanome, limitatosi a sottoscrivere in bianco tutte le certificazioni di cui al capo di imputazione;

– la istruttoria dibattimentale avrebbe dovuto determinare il giudice di merito a non ritenere concretizzato il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, in quanto le fatture emesse sono reali e tutt’altro che inesistenti e non certo emesse per consentire l’evasione altrui;

– ha errato il giudice di merito nel non deliberare sul motivo di appello attinente alle ordinanze dell’1/4/09, dell’11/11/09 e 22/7/2010, con cui il Tribunale aveva sospeso il termine della prescrizione, ritenendo inesistente, allo stato, l’interesse ad agire dell’appellante.

– per De.Ni.: con il primo motivo si eccepisce violazione dell’art. 586 c.p.p., e dell’art. 159 c.p., rilevando che le ordinanze, emesse dal giudice di primo grado, con cui è stata disposta la sospensione del termine di prescrizione vanno revocate, posto che i rinvii del dibattimento sono stati determinati da esigenze processuali ed istruttorie, consistenti nella escussione dei testi di accusa e di difesa;

– evidente contraddittorietà della sentenza con gli atti del processo e travisamento delle prove e del fatto;

– erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, determinata dal mancato rilievo da parte della Corte territoriale delle incongruenze e contraddizioni emerse dalle deposizioni dei verbalizzanti ( T. e M.);

– la sentenza va annullata, posto che in essa non viene indicata la pena base per il reato più grave, nonchè di quella irrogata a titolo di aumento per la continuazione;

– con motivi nuovi, la difesa ribadisce la eccezione formulata con la prima censura del ricorso introduttivo, specificando ulteriori ragioni a sostegno della fondatezza della stessa; e rileva che l’annullamento delle ordinanze dibattimentali comporta la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione per i fatti contestati sino al febbraio 2004, data di cessazione della attività della Autoleader;

– per V.: insussistenza di prove in ordine alla responsabilità del prevenuto per i reati ad esso cointestati;

– erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 81 c.p., in ordine al mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di applicare un minimo aumento in continuazione con la sentenza n. 328/06, emessa dal Gup del Tribunale di Lucca;

– il giudice di prime cure ha errato nel rinviare il processo per i vari adempimenti istruttori, disponendo la sospensione del corso della prescrizione, in applicazione della normativa introdotta con la L. n. 125 del 2008;

E’ emerso, incontestabilmente, che gli imputati hanno emesso nell’anno 2003 n. 45 fatture, del complessivo importo di Euro 911.600,01 (di cui i.v.a. pari a Euro 151.933,36) e nell’anno 2004 fatture del complessivo importo di Euro 1.068.499,97 (di cui i.v.a. pari a Euro 178.083,33) attraverso la fittizia interposizione della Autolieader tra il cedente estero e il concessionario rivenditore all’acquirente finale, al fine di consentire al detto concessionario una sostanziale evasione di imposta, mediante il conseguimento di un credito di imposta i.v.a., che in realtà, non veniva assolto.

Peraltro, al giudice di legittimità è precluso procedere a nuova analisi estimativa sulla piattaforma probatoria, oggetto di esame del giudice di merito, allorchè, il discorso giustificativo da quest’ultimo svolto si rappresenti esente da vizi e condotto con logicità e plausibilità.

Ulteriore motivo di impugnazione, se pur esplicitato dagli interessati con differente linea critica, ma sostanzialmente uniforme nelle tre impugnazioni, riguarda le sospensioni del termine prescrizionale, disposte dal giudice di merito in occasione dei diversi rinvii del processo di primo grado.

La eccezione è del tutto inconferente, visto che solo a considerare il rinvio dall’1/4/09 al 22/7/09 determinato dalla adesione dei difensori alla astensione dalle udienze proclamata dalla classe forense, che va computato in toto ai fini della prescrizione, il relativo termine andrà a consumarsi il 7/9/2011.

Residua l’esame di due censure, rispettivamente avanzate nel ricorso del De.Ni. e nel ricorso del V..

Il De.Ni. si duole della omessa determinazione quantitativa specifica del trattamento sanzionatorio.

La censura è infondata, visto che il giudice di seconde cure ha confermato il decisum reso dal Tribunale, che nell’infliggere la pena aveva distinto, indicando specificatamente, la pena base e gli aumenti per la continuazione.

Il V. eccepisce la errata applicazione dell’art. 81 c.p., in quanto il Tribunale avrebbe dovuto applicare un minimo aumento in continuazione con la sentenza n. 328/06, resa dal Gup del Tribunale di Lucca in data 18/5/06.

Anche detta doglianza è priva di pregio: come affermato dal giudice di prime cure non può riconoscersi che il V. abbia agito in maniera illecita con un medesimo disegno criminoso, così da ricollegare, in continuazione, la condotta punita con la sentenza precitata e quella in esame nel presente processo.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il D.N., il De.Ni. e il V. abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi devono, altresì, a norma dell’art. 616 c.p.p., essere condannati al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 12-12-2011, n. 3131 Giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’odierno ricorso, notificato il 26.01.2011 e depositato il successivo 28.01.2011, l’esponente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, contestualmente chiedendo a questo Tribunale l’accertamento dell’adempimento della convenzione n. 16566 del 29.11.2005, registrata il 16.12.2005.

Riferisce, all’uopo, l’istante, che – con deliberazioni della Giunta comunale (da ora anche solo G.C.) di Secugnago n. 39 e della G.C. di Brembio n. 87 – entrambe del 2.07.2005, i predetti enti avrebbero approvato la variante al Piano di Lottizzazione industriale di rilevanza comprensoriale (da ora anche solo P.L.) presentato da S. srl (da ora anche solo S.), in unione con Ing L.I. spa (da ora anche solo Inglesase) e L. spa (da ora anche solo L.), contestualmente approvando anche il relativo schema di convenzione attuativa. Detto piano avrebbe interessato prevalentemente il territorio del Comune di Secugnago e solo marginalmente quello del Comune di Brembio.

Ebbene, stando a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della cit. Convenzione, poi definitivamente sottoscritta il 29.11.2005, i lottizzanti avrebbero dovuto eseguire una serie di opere di urbanizzazione, per un importo complessivo di euro 1.455.958,27, quanto a quelle interne al P.L., ed euro 88.779,58, per quelle esterne al P.L., oltre ad euro 800.000,00 per la realizzazione del nuovo collegamento stradale alla S.S.9 – Via Emilia, esterna al P.L.

I tempi di realizzazione di dette opere, dettati dall’art. 8, avrebbero imposto l’inizio dei lavori entro 12 mesi dalla stipula della convenzione e la fine degli stessi entro due anni dalla data di inizio dei lavori.

Tutto ciò, con la puntualizzazione che: "I permessi a costruire o DIA saranno rilasciati o diventeranno efficaci previa certificazione del completamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente da parte della Provincia di Lodi" (così art. 8 Conv., 6° co.).

A garanzia dell’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sarebbe stata stipulata una polizza assicurativa (n. 49420070) tra S. e la Compagnia A.U. spa (da ora anche solo U.). A sua volta, quest’ultima società avrebbe stipulato due atti di coobbligazione fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi ad essa incombenti in dipendenza della polizza stipulata con S., uno con la U. spa (da ora anche solo U.) e l’altro con la Borebo Invest Imm.re srl (da ora anche solo Borebo).

Sennonché, con raccomandata datata 13.12.2010 il Comune di Secugnago avrebbe richiesto ad U. l’escussione della fideiussione n. 49420470, "atteso l’accertato inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dai lottizzanti nella convenzione n. 172590…".

Da ciò l’odierno gravame, volto all’annullamento di tale richiesta di escussione e, quindi, all’accertamento dell’adempimento della convenzione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Secugnago, depositando memoria e documenti.

Si è, altresì, costituita la Provincia di Lodi, depositando memoria e documenti.

Con ordinanza n. 838 del 19.05.2011 il Collegio ha accolto la formulata domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 3 novembre 2011 il Collegio, sentite le parti, ha ritenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

I. In via pregiudiziale, il Collegio deve esaminare la questione, su cui la stessa ricorrente si è interrogata nelle premesse dell’atto introduttivo, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’odierna controversia.

A tal fine, l’oggetto del giudizio deve essere correttamente inquadrato, atteso che, la difesa esponente ha formulato due domande, volte l’una, all’annullamento sia della delibera comunale di conferimento dell’incarico di assistenza legale che della comunicazione di escussione della polizza fideiussoria; l’altra, all’accertamento dell’adempimento della convenzione accessiva al P.L. (da ora anche solo la Convenzione).

Dalla disamina dei motivi di ricorso emerge, in effetti, come soltanto il primo e una parte del sesto motivo si accentrino sulla Convenzione, vertendo i restanti motivi sull’atto di escussione della fideiussione o sulla delibera di conferimento dell’incarico al difensore del Comune.

In particolare, le censure afferenti la Convenzione fanno leva sul vizio di eccesso di potere per difetto di presupposto (così il primo motivo), poiché non vi sarebbe alcun inadempimento delle obbligazioni da parte delle lottizzanti (ovvero S. e l’avente causa di S., U.).

D’altro canto, anche a volere ravvisare un inadempimento, esso sarebbe (stando al sesto motivo) parziale, per cui si dovrebbe tenere conto, sia delle opere di urbanizzazione già eseguite (tra cui andrebbero considerate quelle afferenti la bonifica in atto), sia di quelle non più attuabili per causa non imputabile alle lottizzanti. Con la conseguenza, per tale via, di ritenere illegittima la richiesta di escussione per l’intero importo delle opere, così come effettuata dal Comune, dovendosi scomputare da essa il valore delle opere eseguite.

I restanti motivi si dirigono, poi, avverso l’atto di escussione della polizza, nonché, avverso la delibera n.68 cit.: di entrambe si contesta la illegittimità per eccesso di potere, nonché per violazione degli artt. 8 della legge n. 241/1990, 7 d.lgs. n. 165/2001, 107 del d.lgs. n. 267/2000.

II. Ebbene, su tali premesse, il Collegio ritiene che l’unica azione ammissibile dinanzi all’odierno giudice sia quella di accertamento dell’adempimento, riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come ritagliata dall’art. 133, comma 1°, lett. a), n. 2 c.p.a., che devolve ad essa le controversie in materia di "formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo" (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. un., 19 agosto 2009 n. 18368; id. 17 aprile 2009 n. 9151; id. 25 maggio 2007 n. 12186; id. 20 aprile 2007 n. 9360; id. 11 agosto 1997 n. 7452; nonché, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 22 gennaio 2010 n. 214; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 luglio 2011 n.1760; id. 8 giugno 2011 n. 1464; id. 31.03.2011 n. 856; id. 23 novembre 2010, n. 7313; id. 27 aprile 2010 n. 1151; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 12 gennaio 2011 n. 12).

III. Deve essere, per contro, ritenuta inammissibile l’azione di annullamento della comunicazione di escussione della polizza fideiussoria, trattandosi di un atto di natura privata, come correttamente affermato dalla difesa comunale, non catalogabile come provvedimento amministrativo, adottato dal Comune di Secugnago nell’esercizio dello ius gestionis ad esso spettante, nell’ambito del rapporto privatistico scaturente dal contratto di garanzia sottoscritto il 26.08.2008 tra S., U. e Comuni di Secugnago e Brembio (sulla natura privatistica dell’atto di escussione della garanzia cfr. T.A.R. Veneto 3.12.2010 n. 6326; T.A.R. Liguria sez. I, 05.07.2011 n. 1054).

Su tale rapporto, diverso e volutamente (stante la connotazione in termini di autonomia e astrattezza del rapporto di garanzia rispetto a quello principale, ricavabile dall’art. 7, co. 2 delle condizioni generali di contratto, di cui alla polizza n. 49420470) separato da quello derivante dalla convenzione di lottizzazione, non può estendersi la giurisdizione esclusiva del T.A.R., trattandosi di vicenda in ordine alla quale risulta del tutto assente l’esercizio, finanche "mediato", del potere amministrativo (arg. ex art. 7, co. 1 c.p.a., nonché, da sentenza Corte Cost. 6.07.2004 n.204).

Della cognizione di tale vicenda potrà essere investito il giudice ordinario competente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

IV. Del pari inammissibile per difetto di giurisdizione è l’impugnazione avverso la delibera di conferimento dell’incarico della difesa comunale all’avv. Cipolla, trattandosi di questione devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ex art. 63, co. 1 d.lgs. n. 165/2001 (cfr. ad es. T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 14 aprile 2008, n. 554, per cui: "Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo e che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l’iscrizione al relativo albo, costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione – da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo – pur nell’ipotesi in cui il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, per cui anche la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario").

V. Per quanto sopra, il ricorso risulta in parte inammissibile, limitatamente all’impugnazione della "richiesta di escussione della fideiussione n.49420470" e della delibera n. 68, attinte dal secondo, terzo, quarto, quinto e parte del sesto motivo d’impugnazione, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle fattispecie negoziali ivi rappresentate.

VI. Per la restante parte del ricorso si può passare ad esaminarne il merito.

VII. Con il primo motivo, l’esponente deduce l’eccesso di potere per falso presupposto di fatto, poiché nessun inadempimento delle obbligazioni ivi assunte sarebbe ad essa imputabile.

In tal senso, seguendo la ricostruzione della difesa di U., l’inadempimento delle ridette obbligazioni sarebbe dipeso da impossibilità, riconducibili o all’operato della Provincia di Lodi, oppure, all’attività pianificatoria dello stesso Comune di Secugnago.

In particolare, sul primo aspetto, riferisce l’istante che, dopo la sottoscrizione della Convenzione essa si sarebbe attivata per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ma le stesse non si sarebbero concluse "a causa della necessità di procedere alla bonifica del suolo" (arg. così dal ricorso). La ragione dei ritardi risiederebbe, quindi, nella circostanza che l’area oggetto dell’intervento sarebbe stata interessata da una complessa operazione di bonifica non ancora conclusa. Su di essa avrebbe vigilato la Provincia di Lodi, ente competente a rilasciare il certificato di eseguita bonifica, in mancanza del quale il Comune di Secugnago non avrebbe potuto rilasciare le autorizzazioni edilizie di rispettiva competenza (cfr. nota S.U.A.P. del Comune di Casalpusterlengo, operante anche per il Comune di Secugnago, del 4.01.2007, che avverte le lottizzanti della circostanza che il provvedimento unico potrà essere rilasciato solo dopo il conseguimento del certificato di avvenuta bonifica dell’area).

Da tutto ciò si ricaverebbe, sempre a mente dell’istante, la conferma dell’impossibilità di adempiere a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della Convenzione, per causa non imputabile all’esponente.

VIII. D’altra parte, anche il Comune di Secugnago avrebbe contribuito a rendere non più attuabile parte delle opere di urbanizzazione allorché, con la deliberazione del C.C. n. 16 del 25.05.2009 (pubbl. sul B.U.R.L. 19.08.2009 n. 33), avrebbe approvato la II variante al P.L. di cui trattasi, con la quale sarebbe stata soppressa la strada di collegamento esterna alla S.S.9 – Via Emilia.

Ne consegue, per la stessa difesa, la insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte di U. (che, sin dal 2009, avrebbe acquistato da S. la proprietà dell’area in questione) alle obbligazioni dedotte in Convenzione a carico di S..

XI. Sul punto, la difesa provinciale ha contestato le conclusioni raggiunte da U., affermando la piena responsabilità della ricorrente per l’inadempimento degli obblighi di bonifica delle aree de quibus. In tal senso, l’ente predetto ha fatto presente che, la lentezza delle operazioni di bonifica e il loro arresto, sarebbero imputabili a S. e U., che non avrebbero mantenuto gli impegni assunti nell’autorizzazione rilasciata il 15.12.1998 per l’intervento di messa in sicurezza permanente dell’area.

Tale circostanza sarebbe confermata anche dalla comunicazione della stessa Provincia del 29.05.2009 (doc. n. 12 allegati della Provincia), ove si rappresenterebbe come, anche la richiesta di documentazione avanzata alle lottizzanti dalla Provincia all’esito della Conferenza di servizi dell’8.04.2009, non avrebbe trovato adeguato riscontro.

X. Da parte sua, infine, la difesa comunale ha valorizzato due circostanze per confutare le argomentazioni dell’esponente in ordine alla non imputabilità dell’inadempimento:

– da un lato, l’esistenza del nullaosta provinciale del 17.01.2007 (doc. n. 17 all. Comune, ma prodotto anche dalle altre parti), ove si rappresenterebbe che, sulla base del parere dell’ARPA della Lombardia del 27.07.2005 (che ha evidenziato il raggiungimento dei limiti di bonifica nell’area "A"), sarebbe stato concesso il nullaosta per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione su detta area;

– dall’altro, il mancato perfezionamento delle modifiche apportate alla Convenzione dalla d.C.C. n. 16 cit., che avrebbe comportato, in ogni caso, soltanto uno slittamento del termine di esecuzione del collegamento stradale esterno al P.L., a fronte della cessione onerosa (per complessivi euro 301.859,08) di aree ai lottizzanti i quali, tuttavia, non si sarebbero mai presentati dinanzi al notaio rogante per la stipula dell’atto pubblico.

XI. Il motivo è infondato.

Ritiene, al riguardo, il Collegio che, per la soluzione delle questioni implicate dall’odierno ricorso, si deve in primo luogo chiarire se e in che termini la Convenzione, del cui inadempimento si tratta, sia collegata in modo giuridicamente rilevante agli atti disciplinanti l’intervento di messa in sicurezza dell’"area S.".

A tal fine, è necessario procedere ad una doverosa ricognizione del contenuto della Convenzione di attuazione del P.L., sottoscritta in data 29.11.2005 tra le società SCAR srl, ING L.I. spa (R. srl come utilizzatore, che è intervenuta al solo fine di prendere atto degli impegni assunti), L. spa – in veste di lottizzanti e i Comuni di Secugnago e di Brembio.

Di essa, in particolare, interessano qui gli artt. 7 e 8, relativi, il primo, all’"esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria" e, l’altro, ai "tempi e modalità".

Ebbene, proprio l’art. 8, da ultimo citato, ha previsto che:

"le opere di cui all’art. 7 devono essere iniziate entro mesi 12 (dodici), previo presentazione polizza fideiussoria pari al 100%, dalla stipula della presente convenzione per atto pubblico e terminare entro 2 anni dalla data di inizio dei lavori. Per quanto attiene la lettera B (strade) dell’art. 7, resta inteso che la consegna della strada interna al P.L. avverrà alla scadenza del Piano di lottizzazione, secondo le modalità previste all’art. 9 della presente e che, pertanto, fino a quel momento gestione e manutenzione sono a carico dei lottizzanti, mentre il collegamento stradale esterno al P.L. alla S.S. Via Emilia dovrà essere realizzato prima della richiesta del certificato di agibilità della prima pratica edilizia.

I lottizzanti potranno richiedere una sola volta la proroga per l’inizio dei lavori, in tal caso il Comune con apposito atto deliberativo può concedere la proroga stessa con possibilità di adeguare l’importo della cauzione di cui al successivo art. 15.

In mancanza di proroga, il Comune può sostituirsi al lottizzante per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione rivalendosi sulla cauzione prestata.

I permessi a costruire o DIA saranno rilasciati o diventeranno efficaci previa certificazione del completamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente da parte della Provincia di Lodi…".

Ebbene, proprio facendo leva sulla clausola da ultimo riportata, le ricorrenti sostengono che nessun inadempimento della Convenzione può essere ad esse imputato, atteso che, la Provincia di Lodi non avrebbe ancora rilasciato il certificato di eseguita bonifica.

Di diverso avviso il Comune di Secugnago, secondo cui il mancato ottenimento del predetto certificato non avallerebbe la conclusione raggiunta dalle esponenti, poiché la Provincia avrebbe comunque rilasciato, in data 16.01.2007, il nullaosta all’esecuzione delle opere di urbanizzazione sull’area S. denominata lotto "A", in relazione alla quale avrebbero potuto trovare attuazione le opere di urbanizzazione previste su tale area.

Sennonché, rileva il Collegio come tali affermazioni comunali si pongano in contrasto con quanto affermato e documentato dalla Provincia di Lodi, la quale, con la comunicazione dell’11.12.2009 (trasmessa alle ricorrenti, al Comune, all’ARPA e alla Regione Lombardia), ha chiaramente affermato che "il nullaosta rilasciato dallo scrivente settore con determinazione dirigenziale n. REGTA/33/2007 non costituisce la certificazione del completamento e della conformità al progetto approvato degli interventi di bonifica ex art. 248 del d.lgs. n. 152/2006".

D’altro canto, sempre la difesa provinciale ha affermato come, il mancato completamento delle operazioni di bonifica sia imputabile ad inadempimento delle lottizzanti, che non avrebbero ottemperato alle richieste istruttorie avanzate nel corso dei lavori preordinati alla bonifica.

XII. In tali evenienze, si deve ribadire come, una corretta ricostruzione della vicenda per cui è causa, debba prendere le mosse dall’esame delle clausole convenzionali disciplinanti tempi e modi dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle lottizzanti, di cui all’art. 8 cit.

Procedendo in tal senso, si ricava come – alla data di stipulazione della Convenzione – la lottizzante S. avesse già assunto l’obbligo di procedere alla bonifica e messa in sicurezza permanente del sito "ex S." entro la data del 31.12.2005, in conformità dell’autorizzazione rilasciata in data 15.12.1998 dal Comune di Secugnago, riportata nelle premesse del nullaosta provinciale del 16.01.2007, con le modifiche via via autorizzate, rispetto al progetto di bonifica originario, mediante apposite varianti.

Ebbene, dalla documentazione versata in atti, risulta che tali varianti hanno comportato la necessità di altrettante proroghe del termine di ultimazione dei lavori della cit. bonifica, di cui si dà conto nel ridetto nullaosta, ove s’individua infine – come dies ad quem per il completamento della bonifica stessa – la data del 31.12.2005, fissata in forza dell’ordinanza sindacale del 31.12.2004.

Nessun ulteriore provvedimento di proroga del predetto termine risulta documentato agli atti di causa.

Né, d’altro canto, risulta agli atti che le ricorrenti si siano avvalse della facoltà, pure contemplata in convenzione (all’art. 8 cit., co. 4), di richiedere all’amministrazione una proroga del termine per l’inizio dei lavori per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Nelle su descritte evenienze, non può essere accolta la pretesa delle ricorrenti, volta all’accertamento della non imputabilità ad esse dell’inadempimento delle obbligazioni assunte in convenzione, sul presupposto che esso sia unicamente dipeso dal mancato rilascio della certificazione di eseguita bonifica da parte della Provincia di Lodi, che avrebbe così impedito la decorrenza del termine di cui all’art. 8, co.2 della Convenzione.

Ciò, in quanto, stando a quanto allegato e documentato in atti, il rilascio della predetta certificazione rappresentava un risultato a cui le stesse lottizzanti si erano già obbligate al momento della stipulazione della Convenzione (il 29.11.2005), posto che, il termine ultimo delle operazioni di bonifica risultava fissato al 31.12.2005 (in forza dell’ordinanza sopra citata), in modo compatibile col rispetto delle tempistiche della Convenzione.

D’altra parte, neppure emerge dalla Convenzione, in quanto atto collocato "a valle" del procedimento di bonifica del sito "ex S.", alcun elemento in grado di valorizzare automaticamente le sopravvenienze occorse in relazione al predetto procedimento "a monte".

In altri termini, mentre è certo che il conseguimento della bonifica del sito "ex S." entro il termine del 31.12.2005 rappresentasse una prestazione posta a carico di S. (e, quindi, della sua avente causa U.) in forza degli atti richiamati nel nullaosta provinciale più volte citato, altrettanto indubbio è che l’unico meccanismo idoneo a fare riflettere sulla Convenzione le conseguenze derivanti dalle sopravvenienze occorse al procedimento di bonifica, è rappresentato dalla possibilità (contemplata dal citato art. 8, co. 4), di richiedere la proroga del termine di inizio lavori.

Di tale facoltà, tuttavia, non risulta che le ricorrenti si siano avvalse, con ciò rendendo irrilevanti in questa sede le sopravvenienze medesime, non debitamente valorizzate dai soggetti direttamente interessati, nei modi prescritti dalla Convenzione.

Sul punto, giova ribadire, infatti, come dagli atti di causa non emerga alcuna documentazione, né di un’eventuale istanza di autorizzazione per la proroga dei termini di ultimazione dei lavori di bonifica dopo il 31.12.2005 e, neppure, di una richiesta di proroga dei termini di adempimento della Convenzione.

XIII. Per completezza di motivazione, giova precisare, poi, come il significato da attribuire alla determinazione provinciale n. REGTA/33/2007 del 16.01.2007 (non attinta da impugnazione dalle parti in causa), risulti chiaramente dalla lettura della medesima determinazione, rilasciata dalla Provincia di Lodi al precipuo fine di liberare "a fini edili" la parte di area "S." già bonificata, definita zona "A". Ciò, sul presupposto, pure chiaramente esplicitato nella citata determinazione, "che i lavori di bonifica e ripristino ambientale dell’area A di cui al progetto approvato con autorizzazione prot. 4658 del 15.12.1998 e s.m.i. del Comune di Secugnago, siano stati realizzati in conformità al progetto stesso e possano essere ritenuti conclusi".

Ebbene, ritiene il Collegio che tale determinazione, se non può supplire al certificato di cui all’art. 248 d.lgs. n.152/2006, di eseguita bonifica in conformità del progetto approvato (che, come ricavabile dalla documentazione in atti, doveva coinvolgere l’intera area "ex S.", per cui non può essere surrogata da un’esecuzione parziale, tanto più in assenza di una modifica sul punto dell’autorizzazione originaria), non può neppure avvalorare la tesi ricorrente, per cui sarebbe configurabile l’adempimento agli obblighi di bonifica da parte delle lottizzanti. In effetti, qualora si accedesse alla tesi per cui tale nullaosta debba valere come certificazione, resterebbe comunque da spiegare perché le opere di urbanizzazione non siano state eseguite, almeno sull’area investita dal predetto nullaosta, nel rispetto delle tempistiche a cui le parti si erano vincolate. Ciò, senza sottacere che la determinazione provinciale sopra citata ha consentito all’esponente di ottenere dallo SUAP del Comune di Casalpusterlengo il provvedimento unico n.3 del 28.03.2007, per l’esecuzione delle opere richieste con l’istanza del 31.10.2006, concernente, in particolare, la realizzazione di un nuovo edificio a carattere industriale con annessa palazzina uffici (opere per le quali sono stati prodotti in atti, dal Comune di Secugnago, sia la comunicazione del legale rappresentante di U. spa di fine lavori, che la dichiarazione di agibilità, entrambe datate 6.12.2010). Emerge, anche da ciò, la debolezza della tesi esponente, laddove pretende di escludere l’imputabilità a sé stessa dell’inadempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto le opere di urbanizzazione facendo leva sulla mancata definizione della bonifica in corso, quando è evidente che la stessa bonifica non le ha impedito di completare l’edificio e le palazzine oggetto del provvedimento unico sopra citato.

Va pertanto ribadita l’infondatezza del primo motivo.

XIV. Escluso, quindi, che il mancato conseguimento della certificazione provinciale possa risolversi in una causa di esclusione della responsabilità delle lottizzanti per l’inadempimento della Convenzione, si deve, a questo punto, valutare l’incidenza esplicata su tale inadempimento dall’approvazione della 2^ variante al P.L., di cui alla d.C.C. n. 16 del 25.5.2009, con particolare riguardo alle modifiche da apportare all’art. 8 della convenzione sottoscritta il 29.11.2005.

XV. Si passa, così, ad esaminare il sesto motivo di ricorso con cui, per la parte non attratta nella giurisdizione dell’A.G.O., si deduce il vizio di eccesso di potere, poiché l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che una parte delle opere di urbanizzazione è stata già eseguita o non sarebbe più attuabile.

XVI. Al riguardo, il Collegio deve rilevare, quanto alle opere di urbanizzazione che la ricorrente afferma essere state eseguite, come le stesse non risultino debitamente documentate agli atti di causa. Né si può ammettere, che possa assumere rilevanza come adempimento parziale delle obbligazioni dedotte in Convenzione quanto posto in essere dalle lottizzanti ai fini della bonifica.

In tal senso, giova precisare come, le prestazioni di cui l’odierno Collegio è chiamato ad accertare l’adempimento sono solo quelle di cui all’art. 7 della Convenzione, da eseguire nei modi e nei tempi di cui al successivo art. 8.

XVII. Quanto alle modifiche apportate alla Convenzione dalla deliberazione del C.C. n. 16/2009, pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio dal 17.06.2009 per 15 giorni consecutivi (cfr. doc. n. 14 all. parte ricorrente), esse, stando alla prospettazione ricorrente, avrebbero comportato lo stralcio della strada di collegamento esterno al P.L., dalle opere di urbanizzazione oggetto di obbligazione a carico delle lottizzanti.

Di diverso avviso la difesa comunale, la quale rileva la inefficacia delle disposte modifiche, a cui le lottizzanti non avrebbero dato seguito, omettendo di addivenire alla formalizzazione per atto pubblico delle modifiche stesse.

XVIII. Orbene, osserva il Collegio come le modifiche di cui si tratta interessino, effettivamente, l’art. 8 della Convenzione che, come già visto, si occupa dei "tempi e modalità" dell’adempimento, prevedendo che:

"per quanto attiene…il collegamento stradale esterno al P.L. alla SS Via Emilia dovrà essere iniziato non appena saranno adeguati gli strumenti urbanistici vigenti (P.G.T. – P.G.T.P.)"

Tale essendo il nuovo contenuto, in parte qua, del citato articolo, non v’è dubbio che lo stesso modifichi in parte i termini della prestazione imposta alle lottizzanti, nel senso che, almeno con riguardo alla predetta strada, non può, allo stato, essere ravvisato alcun inadempimento, non risultando agli atti l’avveramento dell’evento condizionante l’inizio dei ridetti lavori.

Né si può condividere l’impostazione della difesa comunale, secondo cui le ridette modifiche sarebbero inefficaci, in quanto non seguite dalla formalizzazione mediante la stipulazione di una nuova convenzione per atto pubblico, in sostituzione di quella datata 29.11.2005.

A ben vedere, infatti, l’omissione di tale adempimento può riverberare i suoi effetti verso i terzi, ma non fra le parti della Convenzione stessa che, stando a quanto ricavabile dal documento n. 14 degli allegati di parte ricorrente, hanno sottoscritto il frontespizio dell’elaborato recante le modifiche alla Convenzione che, come già detto, costituisce parte integrante della deliberazione n. 16 cit.

Conseguentemente, il sesto motivo deve essere, in parte qua, accolto, nei suesposti sensi, e per il resto dichiarato inammissibile, secondo quanto già chiarito sub nn. III, IV e V.

XIX. Conclusivamente, per le considerazioni che precedono, il ricorso in epigrafe specificato va accolto in parte, limitatamente all’accertamento dell’insussistenza dell’inadempimento della Convenzione con riguardo alla strada di collegamento esterna al P.L.; per il resto, il ricorso medesimo va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’atto di escussione della polizza fideiussoria e alla delibera di conferimento dell’incarico legale.

Su tali atti deve essere indicata come autorità fornita di giurisdizione l’A.G.O., dinanzi alla quale le parti potranno riproporre il processo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

XX. Sulle spese il Collegio, in considerazione della complessità delle questioni affrontate, della parziale soccombenza e, per il resto, della definizione in rito del gravame, ritiene sussistere valide ragioni per disporne la compensazione integrale fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Dichiara, per la restante parte, inammissibile il ricorso, indicando l’A.G.O. come giudice fornito di giurisdizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10339

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con dichiarazione depositata il 15/11/11 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

Ritenuto, infine, di dovere disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’improcedibilità del ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 50

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. C.L. impugna, con il ricorso in esame, il decreto con cui il Questore della Provincia di Mantova ha respinto l’istanza dello stesso volta al rinnovo della licenza e del relativo porto di fucile uso caccia: ciò in ragione della segnalazione del Comando dei Carabinieri secondo cui il richiedente era stato denunciato per omessa denuncia del trasferimento di residenza, avvenuto senza autorizzazione al trasporto delle armi, nonché arrestato per porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Ne è derivata una valutazione negativa in termini di permanenza dei requisiti necessari al rilascio delle autorizzazioni di Polizia in materia di armi, la quale ha determinato il rigetto della domanda.

Tale provvedimento negativo ha formato oggetto di ricorso amministrativo, il cui esito è censurato dal sig. C., in considerazione del fatto che, preso atto dei fatti posti a base del primo diniego, anche il Prefetto ha confermato la carenza dei requisiti in questione.

Il ricorrente lamenta, quindi:

1. omessa convocazione e audizione del ricorrente, nonostante tale richiesta fosse stata puntualmente esplicitata nel ricorso. La mancata audizione integrerebbe, quindi, la violazione del disposto della legge n. 689/81, con conseguente nullità del provvedimento impugnato;

2. violazione e falsa applicazione degli artt. 10,11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, eccesso di potere per carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione e carenza di istruttoria. Al ricorrente è stato contestato il fatto di essere venuto meno a quella diligenza che il titolare di una autorizzazione in materia di armi è tenuto ad osservare nell’interesse della sicurezza propria ed altrui, ma né l’art. 11, né l’art. 43 del T.U.L.P.S. prevedono, tra le ipotesi che escludono la possibilità del rilascio dell’autorizzazione di polizia, quella ora descritta. Per quanto attiene all’ arresto per porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, infine, esso non ha mai condotto ad una condanna, essendo stato l’imputato assolto dai reati contestati. Al ricorrente non potrebbero, quindi, essere contestati comportamenti tali da determinare la revoca della licenza di caccia e del relativo porto d’armi;

3. carenza di elemento soggettivo: lo stesso sig. C., dopo aver trasferito la propria residenza da Taranto a Viadana, si è presentato presso la locale stazione dei Carabinieri per denunciare il possesso delle armi. In tale occasione gli è stato contestato il trasporto delle armi senza la necessaria autorizzazione, ma la evidente buona fede dello stesso non può che condurre ad escludere la configurabilità di qualsiasi violazione ai sensi della legge n. 689/81, proprio per mancanza dell’elemento soggettivo. In ogni caso, in ventotto anni di possesso del porto d’armi al ricorrente non è mai stato contestato alcun abuso, con la conseguenza che il giudizio probabilistico sulla pericolosità dovrebbe condurre ad un esito negativo.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio ha eccepito l’infondatezza del ricorso.

Parte ricorrente ha, quindi, depositato una memoria di replica lo stesso giorno dell’udienza pubblica del 16 dicembre 2010, in cui la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di diniego del rinnovo di porto d’armi, per tardività dello stesso e per carenza di interesse alla sua caducazione attesa la sopravvenuta notificazione della decisione sul ricorso gerarchico presentato avverso il suddetto provvedimento.

Ciò premesso, pur prescindendo dal contenuto della memoria depositata fuori termine, peraltro ribadito in sede di discussione orale, nella parte restante il ricorso appare meritevole di positivo apprezzamento.

Il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, infatti, si fonda esclusivamente sulla considerazione della mancata comunicazione del cambio di residenza e della correlata mancata assunzione dell’autorizzazione al trasporto nel trasferimento e cioè su uno solo dei motivi che avevano determinato il rigetto del rinnovo di porto d’armi da parte del Questore della Provincia di Mantova.

Tale rigetto risultava, infatti, motivato anche da un arresto, avvenuto nel 1975, per i reati di porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

A prescindere dal fatto che a quest’ultimo evento non è seguita alcuna condanna, ciò che appare determinante, in un’ottica di valutazione dell’affidabilità del soggetto, è che dalla contestazione dei fatti risultano essere trascorsi venticinque anni, senza che all’odierno ricorrente sia mai stato contestato alcun ulteriore reato.

Correttamente, quindi, in sede di decisione del ricorso gerarchico, non è stata data alcuna rilevanza a tale fatto, valorizzando esclusivamente il comportamento non rispettoso della normativa che impone la tempestiva comunicazione di ogni cambio di residenza e la necessità di ottenere l’autorizzazione per il trasporto delle armi al di fuori dei casi in cui risulti strumentale all’esercizio dell’attività per cui è rilasciata la licenza (uso caccia, nel caso di specie).

Incontestata la evidenziata violazione degli obblighi di diligenza imposta ai titolari di un’autorizzazione di polizia, il Collegio ritiene, peraltro, nel caso di specie, che il comportamento del sig. C., che ha provveduto esso stesso a denunciare l’avvenuto trasferimento delle armi, conduca ad escludere quel venire meno dell’affidabilità del soggetto che sta alla base anche della prevista sanzione della decadenza dell’autorizzazione in caso di mancata comunicazione del trasferimento delle armi.

È pur vero, infatti, che, ai sensi dell’art. 34 del R.D. 773/1931: "Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza.

L’obbligo dell’avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell’interno dello Stato.".

La violazione della suddetta disposizione e dell’art. 38 dello stesso T.U. – il quale recita: "Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri." – configura un reato.

A tale proposito la giurisprudenza del giudice penale chiarisce come l’imposizione dell’obbligo di denunciare le armi detenute nella propria abitazione sia finalizzata a rendere possibile quel controllo che l’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire ai sensi dell’art. 38, ultimo comma, del Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza; a tal fine, la denuncia deve essere necessariamente ripetuta ogni qual volta il detentore si trasferisce in una diversa abitazione ivi trasportando le sue armi (in tal senso Cass., sez. I, 1/16 ottobre 2009 n. 40173; Cass., sez. I, n. 1708 del 2008).

Ciononostante il Collegio ritiene che, privilegiando un’interpretazione ispirata alla ratio della norma, piuttosto che ad una sua applicazione letterale, la mera omissione della denuncia del trasferimento, cui ha poi provveduto spontaneamente lo stesso detentore delle armi, non possa di per sé essere sufficiente ad escludere l’affidabilità del portatore delle armi, con conseguente carenza di motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.

Peraltro, considerato che la vicenda è scaturita dall’omissione di adempimenti imposti dalla legge al detentore di armi, si ritiene opportuno stabilire che gli effetti della sentenza decorrano dalla pubblicazione della stessa, così che gli effetti della mancata disponibilità delle armi e del titolo legittimante al loro uso ricadano integralmente sul detentore delle medesime armi, quale conseguenza immediata e diretta del mancato rispetto dell’onere di comunicazione imposto dalla legge nei termini ivi previsti.

Per le stesse ragioni le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per la parte rimanente lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento indicato in motivazione, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.