Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-03-2011, n. 5447 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 marzo 2005, il Tribunale di Brescia rigettava la domanda di S.G., volta a conseguire la condanna della Telecom Italia spa, propria datrice di lavoro, alla corresponsione del saldo dell’indennità di trasferimento, di cui all’accordo sindacale del 28 marzo 2000, e al risarcimento dei danni da demansionamento.

Avverso tale decisione proponeva appello il S., lamentando l’erroneo apprezzamento degli elementi di causa.

Resisteva la società appellata, chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza dell’8 giugno-25 agosto 2006, l’adita Corte d’appello di Brescia, ritenuto, sulla base del materiale probatorio acquisito che "l’assegnazione dalla sede di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS)", non concretava un trasferimento in senso tecnico, e che nessun danno era stato provato in dipendenza del lamentato demansionamento, rigettava l’impugnazione.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il S. con due motivi.

Resiste Telecom Italia spa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie, ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il S., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che la Corte territoriale, "sul rilievo, espresso anche dal Tribunale, che l’assegnazione dalla sede di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS) non concretava un trasferimento in senso tecnico, siccome non comportante un cambiamento definitivo della sede di lavoro", abbia rigettato la domanda, tesa ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di trasferimento prevista dall’accordo sindacale del 28 marzo 2000 nella misura prevista da tale accordo.

Si dilunga, quindi, ad evidenziare le differenze tra "trasferimento" e "trasferta", richiamando, in proposito la giurisprudenza di questa Corte e traducendo tale differenziazione nel relativo quesito di diritto.

In realtà, – come emerge anche dal ricorso in esame – la pretesa del ricorrente si fonda sulla previsione contenuta nell’Accordo sindacale del 28 marzo 2000, il quale, con riferimento ai trasferimenti per esigenze di servizio, stabilisce che "al personale interessato, in aggiunta ai trattamenti previsti dalle norme in atto, verrà riconosciuto un trattamento integrativo corrispondente ad un importo compreso … tra 5 e 18 mensilità per trasferimenti tra province diverse".

Nella lettera di trasferimento del 25.2.02 venne comunicata al ricorrente – come precisato nello stesso ricorso – la corresponsione della prima parte dell’indennità nella busta paga di marzo 2002 con la espressa specificazione che "nel solo caso di una definitiva conferma del trasferimento in oggetto, da valutarsi entro il mese di ottobre 2002, tale importo verrà integrato fino a concorrenza del trattamento onnicomprensivo previsto dall’Accordo sindacale sopra citato".

Orbene, proprio argomentando dalla natura non definitiva del provvedimento di trasferimento, emerge la correttezza della sentenza impugnata laddove ha evidenziato come la corresponsione dell’intero ammontare della indennità, prevista dall’accordo del 2000 fosse subordinata alla conferma della stabilità dell’assegnazione, condizione che poi invece non si è verificata.

Inoltre, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, il ricorrente non ha mai accettato il trasferimento per motivi familiari, come dallo stesso comunicato, appena due giorni dopo la consegna della lettera di trasferimento.

Successivamente, il ricorrente reiterava la sua richiesta di rapido rientro alla sede di (OMISSIS) e nel giugno 2002 chiedeva la convocazione della Commissione di conciliazione in ordine alla sua richiesta di rientro a (OMISSIS), cosicchè la società, rivista la sua posizione, lo riassegnava a (OMISSIS).

Pertanto, come rilevato anche nella sentenza impugnata, non solo il trasferimento del ricorrente non è mai stato accettato dallo stesso, ma fin dal momento iniziale il trasferimento ha assunto connotati di precarietà che si sono conclusi, infatti, con il rientro a (OMISSIS) del ricorrente.

In tale corretta prospettiva, la questione si sposta sulla interpretazione del richiamato Accordo collettivo, che prevede un trattamento economico integrativo ed accessorio finalizzato – all’evidenza – a compensare il disagio del lavoratore determinatosi a seguito del mutamento definitivo della sede di lavoro.

Ma in ordine alla interpretazione di tale Accordo, tenuto presente dalla Corte di merito, nel negare il diritto dal S. alla "integrazione" dell’indennità in ragione della esposta situazione di "precarietà", nulla argomenta il ricorrente , che – come chiarito – si limita a mettere a raffronto i concetti di "trasferimento" senza considerare che la soluzione adottata dal Giudice di merito è stata conseguente alla interpretazione della clausola dell’Accordo, ritenuta non applicabile al caso concreto.

Il motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo d’impugnazione il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 115 e 141 c.p.c. in relazione agli artt. 1226, 2103, 2043, 2056, 2697, 2729 c.c., ed omessa o insufficiente motivazione, lamenta che erroneamente la Corte d’appello abbia rigettato la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del danno da demansionamento professionale, sul rilievo che il lavoratore non aveva fornito alcuna prova del danno subito sia con riguardo al danno non patrimoniale concretantesi nella sindrome ansioso-depressiva che lo avrebbe colpito, sia in relazione al danno patrimoniale consistente nella perdita di conoscenze e nozioni precedentemente acquisite, in un impoverimento del patrimonio professionale o nel non aver potuto accrescere il patrimonio stesso, perdendo così ulteriori possibilità di guadagno.

Il motivo è infondato, avendo il Giudice a qua osservato sul punto che, anche a volere ammettere l’avvenuto demansionamento, egualmente la domanda non poteva trovare accoglimento; ciò in quanto occorreva considerare che il S. era già in pensione dall’ottobre 2003, sicchè l’avvenuto demansionamento rilevava solo a fini meramente risarcitori, senza, tuttavia, che si ravvisassero in atti elementi di riscontro a tale domanda, nè ulteriori chiarimenti e precisazioni svolte in atto di appello.

E, ciò, non solo per la inconfigurabilità, nella fattispecie, di un qualche tipo di danno, ma anche perchè in sede istruttoria era emerso che negli anni in questione (dal 1999 in poi) la Telecom stava attuando un piano di ristrutturazione e ammodernamento, che comportò la sostituzione delle centrali analogiche con quelle numeriche. Di conseguenza il bagaglio di conoscenze ed esperienze professionali del S. divenne per ciò stesso superato e la necessaria assegnazione delle nuove mansioni non poteva esser considerata per lui produttiva di alcun danno, nè sotto il profilo dell’impoverimento della sua professionalità, nè sotto quello della perdita del potenziale sfruttamento ditale professionalità, per fini di carriera o per possibilità di ulteriori guadagni.

Non ravvisandosi nella motivazione posta a base della impugnata pronuncia le violazioni ed i vizi denunciati, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 21,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-04-2011, n. 7744 Impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16.6.2005 il Tribunale di Napoli ha accertato l’illegittimità dei licenziamenti intimati dalla Editrice Telestampa Sud srl ai lavoratori ricorrenti all’esito della procedura di mobilità di cui alla L. n. 223 del 91 e ne ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, con la condanna della società alla corresponsione di tutte le retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegra, detratto dell’aliunde perceptum, liquidate come in dispositivo.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la società deducendo la nullità della sentenza di primo grado in quanto modificata impropriamente nel dispositivo con raggiunta del nome di uno dei ricorrenti (che non figurava nel dispositivo letto in udienza) e, a seguito di istanza di correzione di errore materiale, con la precisazione che le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno dovevano intendersi "quantificate fino a maggio 2005".

L’appellante lamentava inoltre che il Tribunale non si era limitato al riscontro della correttezza della procedura, ma era entrato nel merito delle scelte organizzative del datore di lavoro, aveva erroneamente ritenuto sussistente la violazione dei criteri di scelta e, nella determinazione del danno, non aveva esaminato l’eccezione di compensazione ai fini dell’aliunde perceptum e non aveva correttamente applicato la regola posta dall’art. 1227 c.c..

Gli appellati hanno proposto a loro volta appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’eccezione di nullità della sentenza, chiedendo che, previa declaratoria d’illegittimità o inefficacia dei licenziamenti, la società venisse condannata a reintegrare tutti i lavoratori che avevano proposto il ricorso, specificando che le somme indicate nel dispositivo della sentenza di primo grado erano state quantificate fino al maggio 2005.

Con sentenza del 12.2.2007 la Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello principale ed ha accolto l’appello incidentale, ritenendo l’inefficacia (e non l’illegittimità) del licenziamento intimato ai ricorrenti per inosservanza delle procedure previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 4 e dichiarando che le somme quantificate nella sentenza impugnata erano quelle maturate fino al maggio 2005.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Editrice Telestampa Sud srl affidandosi a tre motivi cui resistono con controricorso i lavoratori., deducendo che in epoca successiva alla sentenza è intervenuta conciliazione della controversia in ordine alla determinazione del risarcimento del danno retributivo (di cui producono verbale) e proponendo ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo, con istanza di pronuncia del principio di diritto, ex art. 363 c.p.c., comma 3.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e osservazioni scritte ex art. 379 c.p.c., comma 4.
Motivi della decisione

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione delle impugnazioni, ex art. 335 c.p.c..

1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 429, in relazione agli artt. 156, e 287 c.p.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente alla statuizione con cui la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata dalla società con i motivi di appello sul rilievo che il dispositivo letto in udienza non conteneva il nome di uno dei ricorrenti (" S.S.") nè la precisazione che le somme ivi indicate dovevano intendersi "quantificate fino a maggio 2005", elementi entrambi aggiunti in sede di correzione di errore materiale senza che ne ricorressero i presupposti e comunque dopo che il primo (il nome di S.S.) era già stato inserito nel dispositivo all’atto della redazione della motivazione, senza alcuna preventiva istanza di correzione.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 3 e art. 9, degli artt. 2697, 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 14 del c.c.n.l. del 19.10.1994, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 1419 c.c., anche in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 5, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sull’assunto che la Corte territoriale avrebbe totalmente omesso di considerare che, all’esito dell’attività istruttoria, era emersa la prova della irreversibilità della crisi produttiva e della effettiva impossibilità di fare ricorso a misure alternative al licenziamento, e che non era invece stato dimostrato che eventuali vizi formali della comunicazione di avvio della procedura di mobilità, se pure esistenti, avessero avuto concreta incidenza sul corretto svolgimento della consultazione sindacale e sulle finalità della procedura;

sotto altro profilo, la sentenza impugnata, nel ritenere che la comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, non contenesse alcuna specificazione sulle modalità di applicazione del criterio di scelta (facendo riferimento, peraltro, solo agli addetti al reparto spedizione e non a tutte le altre figure professionali pure coinvolte nella procedura di mobilità), non avrebbe considerato che, qualora il progetto di ristrutturazione riguardi in modo esclusivo una unità operativa o uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, ben può essere effettuata nell’ambito dell’unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, tenendo conto dell’inquadramento assegnato al personale e, nel caso di promiscuità di mansioni, di quelle svolte con criterio di prevalenza.

3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del L. n. 300 del 1970, art. 18, L. n. 22 del 1991, art. 5 in relazione agli artt. 1227 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1218, 1217 c.c., art. 1227 c.c., comma 2, artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c. in riferimento all’art. 14 del c.c.n.l. per le aziende stampatrici di giornali del 1994 e alla L. n. 416 del 1981, art. 35, art. 420 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente alla statuizione con cui la Corte territoriale ha liquidato il danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione nel posto di lavoro, senza considerare che, a questi fini, avrebbe dovuto tenersi conto sia della proposta fatta dall’azienda, ma rifiutata dalle organizzazioni sindacali, di attivare la procedura di cassa integrazione guadagni, sia del comportamento dei lavoratori, che avevano atteso oltre 21 mesi dalla data del licenziamento prima di proporre il ricorso giudiziario (e non avevano comunque fornito elementi idonei a comprovare l’ammontare del credito vantato nei confronti della società).

4.- Con il ricorso incidentale – proposto solo in via subordinata all’accoglimento di quello principale – i controricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 1 e 3, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sull’assunto che, in presenza di specifiche contestazioni dei lavoratori circa la sussistenza dei presupposti del licenziamento collettivo, il sindacato giurisdizionale debba estendersi anche all’accertamento delle "effettive" esigenze di riduzione e trasformazione dell’attività produttiva allegate dal datore di lavoro nel corso della procedura di mobilità collettiva.

5.- Preliminarmente, va esaminata la questione relativa al perdurare dell’interesse delle parti all’impugnazione pur dopo la conciliazione in sede sindacale intervenuta tra le stesse parti in data 10.2.2007, ossia dopo il deposito della sentenza in appello e prima della notifica del ricorso per cassazione, questione che, ad avviso della Corte, deve essere risolta in senso affermativo, salvo quanto si dirà in ordine al terzo motivo del ricorso principale.

6.- Come è noto, la cessazione della materia del contendere, che comporta il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, può essere dichiarata dal giudice, anche d’ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. ex multis Cass. 1950/2003).

7.- Nella specie, fatto sempre salvo quanto verrà precisato in ordine al terzo motivo di ricorso, non è dato riscontrare una situazione di tal genere, posto che nell’accordo transattivo in esame è riservata espressamente alla società la facoltà di proporre ricorso per cassazione al fine di ottenere la cassazione della sentenza della Corte di Appello, sia pure con effetti limitati alla sola "obbligazione contributiva nascente dalle pronunzie giudiziarie di merito, già intervenute – e che "assumerà definitività all’esito dell’esperimento o mancata proposizione di tutti i mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito … che conseguentemente le parti in relazione ai reciproci interessi e con riferimento esclusivo all’aspetto contributivo, non oggetto di transazione, si riservano di proporre" (punto 7 della transazione) – avendo, per il resto, le parti convenuto la risoluzione consensuale di tutti i rapporti di lavoro e la società rinunciato comunque alla ripetizione delle somme versate ai lavoratori in esecuzione dell’accordo, anche "in ipotesi di giudicato ad essa favorevole, stante la rinuncia dei lavoratori alla prosecuzione dei procedimenti coattivi in corso e ad ogni eventuale ulteriore pendenza retributiva relativa al rapporto di lavoro intercorso tra le parti" (punto 4 della transazione); ciò è sufficiente a far escludere la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere e la conseguente inammissibilità, per questo solo motivo, del ricorso per cassazione.

8.- Premesso, dunque, che non sussistono i presupposti della cessazione della materia del contendere, va rilevato che il ricorso principale deve ritenersi comunque inammissibile per svariate ragioni, appresso indicate in relazione a ciascun motivo di ricorso.

9.- Il primo motivo è inammissibile in considerazione anzitutto dell’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione. In conseguenza di tale principio, il giudice d’appello che rilevi l’esistenza di un siffatto vizio nella sentenza impugnata non può rimettere la causa al primo giudice – salvo che non ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. – ma deve trattenerla per la decisione nel merito, con l’ulteriore conseguenza che manca l’interesse alla proposizione del ricorso per cassazione qualora detto giudice abbia pronunciato nel merito, ancorchè non abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado prospettata in sede di gravame (Cass. 11517/95, Cass. 6613/95, Cass. 13001/92).

10.- Nella specie, la Corte territoriale, pur ritenendo che le denunciate omissioni (quelle relative al nome di uno dei ricorrenti ed al limite temporale entro il quale erano state quantificate le somme riportate nel dispositivo) non incidessero sul contenuto sostanziale della decisione – e fossero dunque suscettibili di correzione mediante la procedura di cui all’art. 287 c.p.c. – ha, comunque, ‘pur se al fine di eliminare ogni incertezza interpretativà" (vedi pag. 11 della sentenza impugnata), esaminato l’appello incidentale condizionato, accogliendolo e pronunciando quindi nel merito, con la precisazione che la statuizione di reintegra nel posto di lavoro doveva intendersi emessa anche nei confronti di S.S. e che le somme indicate nel dispositivo dovevano intendersi quantificate fino al maggio 2005. Con tale statuizione, ancorchè non sia stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, è venuto, dunque, meno l’interesse della società alla proposizione del ricorso per cassazione in ordine ad eventuali vizi afferenti la stessa sentenza, ormai sostituita da quella del giudice d’appello; nè potrebbe fondatamente sostenersi che,,nel caso in esame si verte un ipotesi di inesistenza e non di nullità della sentenza di primo grado, poichè, come recentemente precisato da questa Corte – cfr. Cass. 11668/2008 -, nel rito del lavoro, la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza non è causa di nullità – e tanto meno di nullità insanabile – di quest’ultima, giacchè, nel contrasto tra i due dispositivi, prevale quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza – ipotesi che, peraltro, non si riscontra nella fattispecie in esame – laddove, ove la motivazione sia coerente con il dispositivo letto in udienza, quello difforme trascritto in calce alla sentenza è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali.

Anche il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza non determina, del resto, l’inesistenza della sentenza, ma la sua nullità, da far valere mediante impugnazione (Cass. 8894/2010, Cass. 7698/2008, Cass. 22661/2007, Cass. 18143/2006, Cass. 1729/2006, Cass. 11895/95).

11.- Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile.

Come osservato dai controricorrenti, infatti, il ricorso non contiene specifiche censure in ordine a tutte le ragioni sulle quali si fonda la pronuncia di inefficacia dei recessi intimati ai lavoratori, omettendo, in particolare, di prendere in considerazione la ragione di inefficacia costituita dalla incompletezza della comunicazione di avvio della procedura sotto il profilo dell’omessa indicazione della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale abitualmente impiegato, nonchè della genericità del richiamo ai profili professionali del personale eccedente, in assenza di qualsiasi indicazione circa la collocazione aziendale (effettiva) di detto personale (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata); tale carenza è stata anch’essa ritenuta decisiva ai fini della dichiarazione di inefficacia dei licenziamenti, avendo la Corte territoriale ritenuto (pagg. 14 e ss. della sentenza) che "la sola indicazione relativa alle ripercussioni della perdita delle due testate appare svolta molto genericamente e senza alcun preciso collegamento ai profili ritenuti eccedentari … Nessuna allegazionedell ‘organigramma aziendale riguardante il personale abitualmente impiegato è contenuta nella stessa comunicazione … osserva la Corte che la comunicazione di avvio della procedura con le informazioni prescritte dalla legge abbia un rilievo fondamentale alfine di consentire un’effettiva trasparente consultazione sindacale … l’inadeguatezza di tale comunicazione che abbia potuto condizionare la conclusione dell’accordo sindacale determina l’inefficacia dei recessi …". Si tratta, dunque, di una ragione autonoma e distinta dalle altre indicate in sentenza, singolarmente idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico. Non senza trascurare che si tratta di affermazioni pienamente coerenti con il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, in tema di procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione alle r.s.a. di inizio della procedura ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall’azienda. La mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 – e così della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente e di quello abitualmente impiegato nell’impresa – invalida la procedura e determina l’inefficacia dei licenziamenti; tale vizio non è sanato ex se dalla successiva stipulazione di accordo sindacale di riduzione del personale e dalla indicazione in esso di un criterio di scelta dei dipendenti da licenziare, ed il giudice dell’impugnazione del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità deve comunque verificare – con valutazione di merito a lui devoluta e non censurabile nel giudizio di legittimità ove assistita da valutazione sufficiente e non contraddittoria – l’adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura (Cass. 5034/2009, Cass. 15479/2007).

Questa Corte (cfr. Cass. 14679/2000) ha, del resto, già affermato che le eventuali insufficienze della comunicazione di avvio della procedura di mobilità non perdono rilievo per il solo fatto che sia stato poi stipulato un accordo di mobilità, giacchè gli adempimenti imposti dal citato art. 4 sono intesi a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e l’effettività del ruolo svolto dal sindacato attraverso una corretta e completa informazione preventiva (così anche Cass. 4228/2000, nonchè Cass. 9743/2001 che ha ribadito che l’inefficacia del licenziamento – che ricorre in caso di omissione della comunicazione per iscritto, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria nonchè all’Ufficio provinciale del lavoro, contenente l’indicazione dei motivi dell’eccedenza e di tutti gli altri elementi prescritti dalla citata L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, – non è "sanatà dall’accordo sindacale comprensivo dell’individuazione dei lavoratori da licenziare). Così come aveva affermato che, se è vero che la legge affida alle organizzazioni sindacali il potere di rappresentare, nel corso della procedura, gli interessi dei lavoratori che ne vengano coinvolti, è altresì vero che nessuna norma autorizza a ritenere che il singolo lavoratore non possa contestare la legittimità di atti dai quali possa derivargli un pregiudizio, con la conseguenza che deve ritenersi spettante al lavoratore, che pur rimane estraneo allo svolgimento delle procedure di consultazione sindacale e amministrativa, il diritto di far valere omissioni o inesattezze delle comunicazioni del datore di lavoro ( L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3) che abbiano determinato una falsa o incompleta rappresentazione della realtà, tale da compromettere il corretto svolgimento dell’esame congiunto con il sindacato, e quindi da incidere sulla correttezza dei provvedimenti finali adottati (Cass. 10961/99). A sua volta, Cass. 9 settembre 2003, n. 13196, condivisa dal Collegio, ha precisato che il lavoratore è legittimato a far valere l’incompletezza della informazione perchè la comunicazione rituale, completa della mancanza di alternative ai licenziamenti, rappresenta, nell’ambito della procedura, una cadenza legale che, se mancante, è ontologicamente impeditiva di una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato. Con la stessa sentenza è stata coerentemente negata validità all’indirizzo che assegna rilievo alla incompletezza della comunicazione solo ove essa si traduca in un comprovato nocumento per il lavoratore (Cass. 4228/2000), osservando, in contrario, che la regolarità della procedura rappresenta un momento ineludibile affinchè il potere risolutorio del datore di lavoro possa legittimamente esercitarsi ed evidenziando che una diversa soluzione, "svalutando la funzione della procedura e di conseguenza il ruolo del sindacato", finirebbe "per collocare le irregolarità della stessa nell’ambito delle nullità innocue, categoria che contraddice il già evidenziato ruolo del sindacato". 12.- Con la sentenza in esame, i giudici di appello, oltre a quanto già sopra evidenziato, hanno rilevato anche che, a fronte della incompletezza della comunicazione di avvio della procedura di mobilità, le organizzazioni sindacali avevano richiesto, dapprima, un’ulteriore consultazione con tutti lavoratori e, successivamente, avevano ribadito la richiesta di ritiro della procedura, evidenziando al riguardo l’assoluta carenza delle motivazioni datoriali. A fronte di tale richiesta, l’azienda aveva ugualmente dato corso alla procedura di mobilità. Tale carenza era, quindi, tale "da aver compromesso una seria possibilità di confronto e discussione concreti sull’intera problematica aziendale e di un eventuale consequenziale accordo sulla programmata riduzione di personale", determinando così una violazione delle prescrizioni stabilite dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, e l’inefficacia dei recessi ai sensi dell’art. 4, comma 12, della stessa legge.

Il giudice d’appello ha, dunque, correttamente verificato – sulla base di una valutazione di merito a lui devoluta e non censurabile nel giudizio di legittimità in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria – l’adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura. Si tratta, come già detto, di una valutazione di merito che, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, si pone come una ragione logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione.

L’omessa impugnazione di tale autonoma e distinta ratio decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, e così il secondo motivo nel suo complesso.

13.- Il terzo motivo, con il quale la ricorrente censura le statuizioni rese dalla Corte territoriale relativamente ai motivi di appello concernenti la determinazione del danno, il rigetto della domanda riconvenzionale e il non adeguato esame dell’eccezione di compensazione ai fini dell’aliunde perceptum e dell”aliunde percipiendum, è inammissibile per difetto di interesse della società ad una diversa determinazione del danno risarcibile, una volta che questo è stato definitivamente stabilito nel verbale di conciliazione di cui si è fatto cenno sub 5), con una clausola di irripetibilità delle somme riscosse dai lavoratori in esecuzione della transazione e la rinuncia dei medesimi ad ogni eventuale ulteriore pendenza retributiva relativa al rapporto di lavoro (punto 4 della transazione). E tutto ciò a prescindere dalla considerazione che, a fronte di una sentenza come quella impugnata – che fa corretta applicazione nella fattispecie scrutinata dei principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. al riguardo Cass. 9072/2007, Cass. 9898/2005, Cass. 8364/2004, Cass. 6668/2004, Cass. 5532/2003, Cass. 3904/2002, Cass. 5662/99, Cass. 2630/98, Cass. 5993/95, Cass. 7872/91) – non si è fatto in alcun modo riferimento ad elementi probatori idonei a dimostrare l’aliunde perceptum (in misura maggiore di quella già dichiarata dai lavoratori e già detratta dal risarcimento dei danni) o la sussistenza di un fatto colposo dei lavoratori in relazione al danno che gli stessi avrebbero potuto evitare usando la normale diligenza, formulando una serie di quesiti di diritto assolutamente inidonei ad evidenziare il nesso tra la fattispecie e i principi di diritto che si chiede vengano affermati e a far comprendere senza equivoci le violazioni denunciate.

14.- Il ricorso principale, in definitiva, deve essere dichiarato integralmente inammissibile.

15.- Il ricorso incidentale è subordinato all’accoglimento di quello principale e deve comunque dichiararsi inefficace – in conseguenza della dichiarata inammissibilità dell’impugnazione principale – in quanto tardivo, ex art. 334 c.p.c., comma 2, (la sentenza impugnata è stata depositata il 12.2.2007 e il controricorso contenente ricorso incidentale notificato il 20.3.2008).

16.- Il potere di pronunciare il principio di diritto nell’interesse della legge ( art. 363 c.p.c., comma 3), il cui esercizio è stato sollecitato dai controricorrenti, è discrezionale e ricorre solo quando il ricorso (nel quale viene trattata la questione ritenuta di particolare importanza) è dichiarato inammissibile. La questione relativa all’ambito del sindacato giurisdizionale in tema di licenziamento collettivo risulta, peraltro, ampiamente trattata e risolta univocamente dalla giurisprudenza della S.C. (cfr. per tutte Cass. 11455/99, Cass. 21541/2006, Cass. 5089/2009) nel senso della esclusione di un sindacato giurisdizionale sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o di trasformazione dell’attività produttiva che prescinda dalla allegazione di specifiche violazioni della procedura o dalla prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle oo.ss. e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori. Non ricorrono pertanto i presupposti per l’esercizio del potere di formulare il principio di diritto ex art. 363, comma 2, c.p.c. 17.- Le spese del giudizio di legittimità, liquidate secondo i criteri previsti dalla vigente tariffa professionale nel caso di difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, seguono la soccombenza e vengono distratte a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale; condanna la ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 88,00 oltre Euro 10.000,00 per onorario unico difensivo, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’avv. M. Truppi per dichiarata anticipazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 02-03-2011, n. 1282 Carriera inquadramento Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame parte ricorrente – premesso che in veste di dipendente comunale contestava le modalità di inquadramento nella qualifica VII, rivendicando quella VIII in ragione delle attività concretamente espletate – lamenta la violazione dell’art.40 del DPR n.347/1983, nonché l’eccesso di potere.

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono,

Il Collegio ritiene di dover ribadire la propria opinione più che consolidata (ex plurimis, 29.12.2008, n.21534; 5.8.2008, n.9804 e ss.) in linea con la giurisprudenza (T.A.R. Sardegna, 24.5.2002, n.644; Cons. Stato, V, 6.2.2003, n.627; 6.5.2002, n.2402) secondo cui l’inquadramento dei dipendenti degli Enti locali in applicazione dell’art.40 del DPR n.347/1983 deve avvenire non già in relazione alle qualifiche corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte o con riguardo ad eventuali mansioni superiori prestate in via di fatto, bensì sulla base della declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali corrispondenti al contenuto proprio della qualifica rivestita da ciascun impiegato. Non rileva poi neanche la circostanza che l’Ente possa aver assunto, in epoca precedente, alcune determinazioni di carattere generale riguardanti i criteri applicabili ai fine della attribuzione delle nuove qualifiche del personale, dal momento che la legittimità del singolo atto di inquadramento deve essere infatti verificata in relazione ai parametri normativi di cui al DPR n.347/1983, indipendentemente dal contenuto di altri atti generali o accordi tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali.

Coerentemente alla citata giurisprudenza, dalla quale la Sezione ritiene di non aver motivi per discostarsi, il ricorso risulta infondato dal momento che nessun dubbio è in ogni caso configurabile circa la necessità che l’inquadramento del personale previsto dall’art.40 del DPR n.347/1983 debba essere effettuato esclusivamente in base alla comparazione tra il contenuto delle qualifiche funzionali già contemplate nel precedente ordinamento ed il contenuto funzionale tipico delle qualifiche introdotte nel medesimo DPR n.347, senza che vengano in rilievo le mansioni effettivamente espletate dagli interessati, sia di fatto che a seguito di incarico in forza di atti formali diversi da quelli prescritti dalla legge per il conferimento della qualifica funzionale (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1.10.2002, n.4164; T.A.R. Toscana, 31.5.2002, n.1157). L’inquadramento dei dipendenti secondo la procedura in questione costituisce infatti un’attività amministrativa priva di profili di discrezionalità, le cui operazioni non sono sindacabili per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione e della disparità di trattamento (Cons. Stato, V, 13.12.1999, n.2098).

In altri termini, il più volte citato art. 40 non ha attribuito alcun rilievo alle mansioni superiori svolte dai dipendenti degli Enti locali rispetto ai livelli già attribuiti in base agli atti applicativi del DPR n.191/1979, dovendo l’Amministrazione tenere conto esclusivamente delle mansioni proprie della qualifica formale posseduta dal dipendente e prescindere dalle eventuali diverse mansioni, seppur svolte in virtù di incarichi formali, non inerenti allo status giuridico ed economico formalmente rivestito dal dipendente (Cons. Stato, IV, 25.9.2002, n.4920; V, 12.10.1999, n. 1432). La richiamata disposizione, recante le norme di primo inquadramento del personale degli Enti locali, va dunque interpretata nel senso che il presupposto per la collocazione degli impiegati nei nuovi livelli retributivi e funzionali consiste nella valutazione comparativa tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate negli ordinamenti di ciascun Ente e quello delle qualifiche stabilite dal citato DPR n.347.

L’inquadramento deve in sostanza avvenire ricercando e assegnando a ciascun impiegato la qualifica, tra quelle indicate dal DPR n.347, che descrive mansioni e profili professionali coincidenti e corrispondenti con le qualifiche e le mansioni possedute, prescindendo però dalle eventuali diverse mansioni svolte di fatto e anche dalle mansioni effettuate in forza di atti formali diversi da quelli prescritti dalla legge per il conferimento della qualifica funzionale (Cons. Giust. Ammin., 13.10.1999, n.441; Cons. Stato, V, 5.5.1999, n.510; 1.4.1999, n. 353). Si tratta, in definitiva, di un’opera pressoché vincolata di comparazione e di verifica della corrispondenza tra mansioni inerenti alla qualifica posseduta e declaratoria dei nuovi profili professionali e, proprio in virtù del loro carattere vincolato, va riconosciuta l’infondatezza delle varie argomentazioni per come dedotte in sede di ricorso.

Ritenuta l’infondatezza delle spiegate censure, sulla base di tali premesse il ricorso deve essere rigettato.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 16-03-2011, n. 742

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Svolgimento del processo

Con deliberazione n. 36 del 19.06.2000 il Comune di Cantello ha adottato variante al P.R.G. ai sensi della legge regionale n. 23/1997. Indi, con successiva deliberazione n. 64, in epigrafe meglio specificata, ha approvato la predetta variante, previo esame e controdeduzione alle osservazioni medio tempore pervenute.

Contro tale ultima deliberazione Legambiente ONLUS ha interposto l’odierno gravame, affidato ai motivi di seguito specificati:

1) Violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento della causa tipica, in relazione all’art. 2 della legge regionale n.23/1997.

Ciò, poiché, secondo l’esponente, il Comune avrebbe utilizzato il procedimento accelerato di cui alla legge del 1997 per introdurre modifiche che avrebbero richiesto la procedura ordinaria.

2) Violazione di legge, per mancato rispetto del termine di cui all’art. 3, co. III°, L.R. n. 23/1997. Ciò, poiché la deliberazione di adozione della variante sarebbe stata sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale dopo la scadenza del termine di giorni 90, di cui al co. II° della cit. norma.

3) Violazione di legge ed eccesso di potere, per mancata applicazione del disposto di cui agli artt. 3, co. II°, 3, co. IV°, lett. a), e 2, co. III° della legge regionale n. 23/1997.

Ciò, in quanto il Consiglio comunale avrebbe esaminato e deliberato su osservazioni pervenute oltre i termini di legge e, comunque, poiché la variante non sarebbe stata corredata dalla scheda informativa descrittiva del contenuto della variante medesima.

4) Violazione di legge, per mancata applicazione dell’art. 3, co. IV°, della legge regionale n. 23/1997 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento.

Ciò, atteso che, soltanto le osservazioni della ricorrente sarebbero state valutate tutte insieme, in un’unica votazione e in modo del tutto insoddisfacente.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co.IV°, lett. a) della legge regionale n. 23/1997.

Ciò, poiché l’effetto della citata variante sarebbe stato quello di disporre la trasformazione in zona residenziale di una precedente zona agricola, attuando così la sanatoria di abusi che sarebbero già stati perpetrati, in spregio della previsione di cui all’articolo citato.

6) Violazione di legge per falsa applicazione dell’art.2, co. 2, lett. e) della legge regionale n. 23/1997.

Ciò, in quanto la ridetta variante avrebbe erroneamente individuato aree edificabili in zone omogenee classificate "E’ (agricole), diversamente ed in contrasto con la citata disposizione, che prevede il completamento delle sole zone classificate come "B", "C" e "D"; nonché, avrebbe erroneamente individuato altre aree, che non potrebbero comunque essere considerate di completamento, per la specifica collocazione e dimensione delle stesse.

7) Violazione di legge per mancata applicazione dell’artt. 146 del d.lgs. n. 490/1999 e dell’art. 40 della legge regionale n. 51/1975.

Ciò, atteso che, la ridetta variante andrebbe ad incidere, mediante previsione di aree edificabili o destinate alla viabilità, su zone boscate, sottoposte a vincolo idrogeologico o su aree scoscese, con rischio di instabilità dei versanti.

8) Violazione di legge ed eccesso di potere per difformità e mancato adeguamento al Piano Sovracomunale della Comunità Montana della Valceresio, ex art. 5 P.U.C.M.

Ciò, poiché il Comune non avrebbe, neppure in occasione della qui contestata variante, adeguato il proprio piano alle disposizioni del piano di valle.

9) Violazione di legge ed eccesso di potere per errata applicazione dell’art. 2 della legge regionale n.23/1997.

Ciò, poiché sarebbe stata utilizzata la procedura semplificata al di fuori dei casi per essa previsti.

10) Violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere per sviamento della causa tipica e difetto di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990, in relazione alla deliberazione di immediata esecutività ex art. 134, co. IV°, del d.lgs. n. 267/00.

Ciò, poiché non sarebbe dato di comprendere quali sarebbero stati i motivi d’urgenza a giustificazione della immediata eseguibilità.

Si è costituito il Comune di Cantello, controdeducendo alle censure avversarie e sollevando, altresì, delle questioni preliminari.

Con ordinanza n. 1845 del 28/6/2001 la II Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Con motivi aggiunti depositati il 31.03.2003 l’esponente, oltre a richiamare i motivi già esposti nel ricorso introduttivo, rafforzandone la bontà sulla scorta della circolare n. 25 del 13.05.2002, della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, ha nuovamente impugnato la deliberazione n. 64, chiedendone cautelativamente la sospensione, unitamente agli atti consequenziali e attuativi, quali:

– la delibera n. 73, del 27.12.2002, con cui il C.C. ha deliberato l’approvazione del piano urbanistico esecutivo convenzionato (P.U.E.C.) della proprietà Baj Pietro Carlo – Zuccoli Orsola, in località Milano, mappale n. 471 ed altri, adottato con deliberazione consiliare n. 39 del 28/6/2002; nonché:

– la delibera n. 74, del 27.12.2002, con cui il C.C. ha deliberato di approvare definitivamente il P.U.E.C. della proprietà Valli V. sas di V.S., località via Clivio al mappale n. 3095 ed altri, adottato con deliberazione consiliare n. 31 del 16.05.2002.

Gli atti su menzionati sarebbero affetti dai medesimi vizi enunciati nel ricorso introduttivo in relazione alla variante n. 64, di cui le richiamate deliberazioni ne rappresenterebbero i piani attuativi.

Si è costituito anche in relazione ai predetti motivi aggiunti il Comune di Cantello, richiamando le controdeduzioni già espresse con il ricorso introduttivo e sollevando, anche qui, delle questioni preliminari.

Ha spiegato intervento ad opponendum la società V. sas di V.S., eccependo la inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

Con ordinanza n. 731 del 08/05/2003 è stata nuovamente respinta la domanda incidentale di sospensione.

Alla Pubblica udienza del 21.12.2010 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, il Collegio deve affrontare le questioni preliminari sollevate sia da parte resistente che da parte interveniente.

2. In primo luogo, viene prospettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata Regione Lombardia.

L’eccezione deve essere disattesa.

Benché sia noto al Collegio l’orientamento giurisprudenziale che, facendo leva sulla natura di atto complesso della variante a un piano regolatore generale (P.R.G.), caratterizzato dal concorso di volontà di Comune e Regione, reputa imprescindibile la notifica dell’impugnazione a entrambi gli Enti, quali amministrazioni emananti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 luglio 2008 n. 3560, C.G.A.R.S., 14 settembre 2007, n. 819; Cons. di Stato, sez. V, 4 febbraio 2004, n. 367; Consiglio di Stato, sez. V, 19 maggio 1998, n. 616; Consiglio di Stato, sez. V, 04 novembre 1996, n. 1289; Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 1004), tuttavia, nel caso di specie, stante la procedura adottata per addivenire all’approvazione della contestata variante, la Regione non risulta assumere né la qualità di Autorità coemanante e, neppure, quella di soggetto controinteressato.

3) Quanto all’eccezioni che fa leva sulla inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di cumulo di azioni, rileva il Collegio come, il principio generale di concentrazione delle azioni e, quindi, di economia dei mezzi processuali, sia stato sempre immanente nel processo amministrativo. In tal senso, si deve, quindi, rilevare come – stando alla prevalente giurisprudenza – gli unici limiti all’applicazione di detti principi sarebbero da rinvenire, "per un verso, nell’eventuale ipotesi di confusione, sia dal lato soggettivo, sia dal lato oggettivo, delle domande proposte, di talché non fosse possibile, sotto il primo profilo, distinguere le posizioni giuridiche e, quindi, gli effetti sulle stesse della pronunzia da rendersi e, sotto il secondo profilo, gli ambiti propri dei provvedimenti da annullare"; e, per altro verso, nella "impossibilità di conciliare riti processuali distinti e diversi" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 07 febbraio 2011, n. 823).

Sennonché, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, non ricorra alcuna ipotesi comunque riconducibile all’eccepito divieto di "cumulo di azioni" poiché, a ben vedere, le domande giudiziali sostanzialmente proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti sono chiaramente rivolte all’eliminazione dal mondo giuridico delle deliberazioni urbanistiche adottate dal Comune di Cantello, sicché vengono in evidenza domande tipicamente annullatorie. E, d’altra parte, neppure astrattamente si potrebbe più porre un problema di incompatibilità dei riti relativi alla pluralità di azioni, posto che, come questa Sezione ha già avuto occasione di chiarire, il codice del processo amministrativo in vigore dal 16.09.2010 ha ammesso (art. 32 d.lgs. n. 104/2010) il cumulo di azioni soggette a differenti riti (cfr., T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 28 ottobre 2010, n. 7139).

4) Passando ad esaminare l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, il Collegio osserva quanto segue.

L’ente resistente riferisce la carenza di legittimazione a ricorrere soltanto al Presidente di Circolo di Legambiente – Cantello, che risulta avere apposto una delle due sottoscrizioni della Procura alle liti in calce al ricorso, sull’erroneo presupposto che l’altra sia "apparentemente" riferibile al rappresentante nazionale di Legambiente (cfr. pg. 11 della memoria comunale depositata il 17.11.2010).

Dal canto suo la ricorrente precisa, invece, che la sottoscrizione apposta dal sig. Andrea Poggio deve essere riferita a quest’ultimo in qualità di Presidente regionale di Legambiente Lombardia, a cui l’art. 24 dello Statuto dell’associazione nazionale attribuirebbe la rappresentanza in giudizio.

Ebbene, il Collegio ritiene che siffatta eccezione, con le precisazioni di seguito esposte, sia fondata in relazione tanto al ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti.

Non può porsi in dubbio, infatti, il difetto di legittimazione attiva in capo, tanto, alle articolazioni regionali di Legambiente, quanto – a fortiori – ai circoli locali.

In tal senso, appare condivisibile la tesi secondo cui deve essere negata la legittimazione (anche in caso di impugnazione di provvedimenti ad efficacia territoriale circoscritta) delle articolazioni territoriali di Associazioni riconosciute ex art. 13 L. n. 349, e cioè di soggetti associativi i quali – come l’Associazione Legambiente Lombardia Onlus, nel caso all’esame – non agiscono allegando una propria ed autonoma legittimazione ma ripetono, per così dire, il titolo legittimante da quello ex lege conferito all’Associazione nazionale di cui fanno parte (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2151; TAR Lombardia, Brescia, 28.10.2010 n. n.4456).

Proprio la circostanza – evidenziata da parte ricorrente nella propria memoria depositata in occasione dell’udienza pubblica del 21.12.2010 – per cui, nel caso di specie, l’Associazione avrebbe agito non per far valere una propria specifica posizione differenziata, ma un interesse generale al rispetto della legalità nell’applicazione di norme poste a tutela del bene ambientale, per il perseguimento del quale la legge attribuisce specifica legittimazione all’associazione nazionale, esclude, quindi, la legittimazione della propaggine locale (cfr. in tal senso anche T.A.R. Lombardia, Milano, n. 5786 del 2.12.2008).

In altri termini, quindi, va ribadito come la ricorrente, non avendo prospettato una propria ed autonoma legittimazione, ma avendo ricavato il titolo legittimante da quello attribuito per legge all’Associazione nazionale, quale portatrice dell’interesse ambientale di cui si prospetta la lesione a mezzo degli atti qui gravati, non vantasse un’autonoma legittimazione ad agire in giudizio.

Sul punto, è utile riportare il passaggio della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 dell’11 gennaio 2007, in cui si legge, ancorché con riferimento ad un’associazione di tutela dei consumatori, che, in situazioni come quella in esame, in cui "la legittimazione ad agire discende direttamente dalla legge" (come nel caso dell’associazione Legambiente, n.d.r.) "neppure la previsione statutaria potrebbe assegnare ad articolazioni interne dell’ente associativo la contitolarità della predetta legittimazione, che resta in capo all’ente di carattere nazionale accreditato in sede ministeriale".

Il Collegio non esclude che possa, in linea di principio, ritenersi ammissibile, in ragione delle previsioni dello Statuto, una sorta di delega ai presidenti regionali affinché essi possano sostituirsi, a livello locale, al Presidente nazionale, ma ciò implica che il soggetto agente sia comunque rappresentato dall’Associazione nazionale – delegante e non anche dalla sua articolazione locale.

Ebbene, in relazione al caso che qui occupa, è innegabile che ad agire in giudizio sia stata proprio l’articolazione regionale, tenuto conto che, nell’epigrafe del ricorso introduttivo è espressamente previsto che il ricorso è promosso da Legambiente ONLUS "con sede in Milano, via Bazzini n.24", mentre, nella procura alle liti, accanto alla sottoscrizione del Presidente regionale, è apposto il timbro della medesima articolazione regionale recante come indirizzo proprio quello di Milano, Via Bazzini n. 24.

Ne discende che, parte ricorrente dell’odierno giudizio deve essere identificata proprio nell’articolazione regionale Lombardia di Legambiente ONLUS, in persona del suo Presidente, nonché, del Presidente del Circolo di Cantello.

Sennonché, legittimata a promuovere l’odierno ricorso sarebbe stata – anche nel caso in esame, in cui si tende ad affermare il principio secondo cui l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto attivare una procedura di pianificazione ordinaria per l’adozione della contestata variante, in presenza di modifiche in materia urbanistica suscettibili di arrecare un pregiudizio ambientale in zone vincolate – l’Associazione nazionale, sia pure in personale del legale rappresentante individuato nel Presidente regionale, ma non l’articolazione regionale (cfr. da ultimo, sul punto, Consiglio di Stato, n. 1403, del 9.03.2010, secondo cui: "Con ripetuti arresti giurisprudenziali questo Consiglio si è espresso, con riguardo anche all’associazione ambientalista odierna appellante, nel senso che la legittimazione ad "intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi", prevista dall’art. 18 della legge n. 349/1986, spetta alla sola associazione ambientalistica nazionale – destinataria del decreto di individuazione di cui all’art. 13 della legge citata – e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l’impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata. (cfr. "ex plurimis" sez. VI n. 5453 del 19.10.2007; n. 5111 del 03.10.2007; Sez. IV n. 2151 del 14.04.2006; sez. IV n. 3878/2001).

L’articolazione regionale costituisce un soggetto a sé stante e non rientra nella sfera di previsione del citato art. 13, che assume a riferimento il "carattere nazionale" degli organismi che perseguono gli scopi di protezione ambientale e, in tali limiti, assegna, previo atto di individuazione formale, la legittimazione ad essere parte nei giudizi contemplati dal successivo art. 18, comma quinto.

Né lo speciale regime pubblicistico sulla legittimazione ad agire, che discende dall’art. 13 della legge n. 349/1986 e dal provvedimento ministeriale attuativo, può ricevere deroga dalle disposizioni dello statuto dell’associazione o per effetto di accordi fra gli associati, che sono chiamati ad operare su un piano strettamente privatistico.

Siffatte norme si riflettono sull’assetto organizzatorio interno dell’ente e possono, tutto, al più disciplinare il potere di stare in giudizio in rappresentanza della persona giuridica o associazione, ma non distribuire verso le articolazioni territoriali la posizione legittimante all’impugnativa, che resta in capo all’ente che ne è titolare in virtù di investitura legale ed eccezionale.

Segue che, diversamente da quanto invocato dall’Associazione istante, la carenza di legittimazione all’impugnativa non può formare oggetto di sanatoria in virtù di successivo atto di ratifica. Questa potrebbe intervenire a convalida del difetto di rappresentanza organica della persona fisica che ha promosso la lite, ma non al fine di conferire, sul piano sostanziale, la legittimazione alla contestazione dell’atto di rilievo ambientale ad ente che ne è privo, essendo la titolarità dell’azione – nei limiti e per l’oggetto individuato dall’art. 18 comma quinto, della legge n. 349/1986 – riservata alle sole associazioni selezionate ai sensi dell’art. 13 della legge medesima".).

Nessun ulteriore rilievo può spiegare, in tal senso, la costituzione del Presidente di Circolo Legambiente Cantello, tenuto conto che lo stesso, come correttamente rilevato dalla difesa resistente, appare privo anche del potere di rappresentanza processuale.

In altri termini, non soltanto, il Circolo di Cantello non vanta alcuna autonoma legittimazione a ricorrere ma, d’altra parte, lo stesso Presidente del ridetto circolo è, come già detto, privo del potere di rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto (secondo cui: "Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’associazione nazionale sia in giudizio che nei confronti di terzi. La rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale è altresì attribuita ai Presidenti regionali").

5) Dalle suesposte considerazioni discende l’inammissibilità tanto del ricorso introduttivo, quanto dei motivi aggiunti, in quanto proposti da soggetto privo di legittimazione attiva.

6) Sulle spese il Collegio, anche in considerazione della definizione in rito dell’impugnazione, ravvisa giusti motivi per disporne l’integrale compensazione fra tutte le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili in ogni domanda.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.