Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-12-2010) 06-04-2011, n. 13700 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 10.3.09, la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza 2.12.05 del tribunale della stessa sede, con la quale M.P. e G.P. erano stati assolti, rispettivamente dal reato di diffamazione e di omissione di controllo, in ordine a tre articoli apparsi su "(OMISSIS)" nei giorni (OMISSIS), che erano stati ritenuti lesivi della reputazione di P.C., costituitosi parte civile.

Il difensore del P. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

vizio di motivazione e violazione di legge, in riferimento agli artt. 595, 43, 47 e 57 c.p. e art. 530 c.p.p.: negli articoli sono creati e travisati i fatti dolosamente, in quanto si attribuisce al P., quale sindaco di Pescara e presidente del’Ato (Ambito Territoriale Ottimale), la volontà di modificare i relativi statuti al fine di eliminare l’incompatibilità tra l’una e l’altra carica, pur essendo evidente che non vi era incompatibilità e che la proposta era nel senso di consentire la permanenza nella durata prevista nel C.d.A. dell’ATO anche se nel frattempo fosse venuta meno la carico di sindaco;

è infondata l’insinuazione che il P. sia stato mosso da uno scopo personale, in considerazione che l’Ato non è un ente economico, ma ha finalità organizzative e programmatiche e che la modifica era ispirata dal principio di continuità amministrativa;

è inesatto che il P. era coinvolto nelle vicende dell’ACA spa, un consorzio per la gestione del servizio idrico nell’ambito del territorio pescarese e che la sua disponibilità finanziaria fosse "una torta da spartire"; nei tre articoli era stata alterata l’immagine dell’uomo politico, presentato come uomo tutto volto all’affarismo,in funzione individuale.

Al di là della violazione del requisito della verità dei fatti narrati, non erano state utilizzate espressioni rispettose del requisito della continenza formale. Considerando l’effettiva consistenza delle vicende politiche narrate, appare evidente che le locuzioni utilizzate non hanno alcuna attinenza alla critica politica, ma costituiscono una violenta gratuita aggressione denigratoria della personalità del P., perchè attuata con frasi scandalistiche, pesantemente diffamatorie, in violazione dei misurati limiti della necessaria e ragionevole adeguatezza dei modi di espressione. Il ricorso non merita accoglimento, in quanto le censure formulate dal difensore del P. sono dirette più che alla contestazione sul piano storico dei fatti narrati negli articoli in questione, alla interpretazione dei fatti medesimi, puntando a darne una chiave di lettura favorevole alle finalità delle iniziativive del consiglio comunale di Pescara e del consiglio di amministrazione dell’ATO. Il tentativo di modifica statutaria è indicato dalla difesa come indirizzato a garantire un interesse generale a mantenere i medesimi uomini a gestire il potere amministrativo, onde utilizzarne le collaudate capacità (il cosiddetto principio di continuità).

L’interpretazione che è stata proposta ai lettori del quotidiano è invece nettamente polemica e si fonda sulla documentazione acquisita e su dichiarazioni del P. che i giudici di merito, con argomentazioni strettamente razionali e, in quanto tali, insindacabili, hanno ritenuto idonee a conferire base di verità alle affermazioni critiche espresse negli articoli. Il tentativo quindi c’è stato e viene interpretato come non diretto alla salvaguardia dell’interesse generale, ma alla tutela della perpetuazione del potere di pochi, al di là delle cadenze temporali e dell’esigenza di ampliamento del novero dei responsabili dei pubblici poteri.

Questo confronto e questa contrapposizione di diversi modi di vivere la democrazia, in tutti i centri di potere, nazionale e periferico, trova terreno naturale nella società e nei luoghi istituzionali della politica e della pubblica amministrazione. L’intervento punitivo dello Stato è residualmente previsto solo nei casi di violazione dei diritti fondamentali dei singoli partecipi alla inevitabili polemiche.

I giudici di merito hanno correttamente escluso – alla luce delle risultanza processuali e della loro razionale e insindacabile valutazione – che nel caso in esame, la sussistenza di condotta penalmente rilevante, non solo per la già sottolineata sussistenza del requisito della verità dei fatti narrati, ma anche per la correttezza formale delle espressioni di critica.

Continenza significa proporzione, misura e continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere e alla controllata polemica su cui il giornalista vuole instaurare un civile rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati. La critica, sollecitata dalla uniformità e consonanza politico-amministrativa dei propugnatori della modifica statutaria e dei beneficiari delle nuove norme, è stata considerata dal tribunale e dalla corte di appello come espressa in maniera formalmente proporzionata, senza uso di argomentum ad hominem, inteso a screditare il protagonista principale di questa vicenda, in quanto limitata all’evocazione polemica di fatti accertati e della loro razionale interpretazione. La sentenza quindi è del tutto esente da censure e conseguentemente il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 421 Trattamento economico Pensioni, stipendi e salari compenso per lavoro straordinario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso giurisdizionale notificato il 22 aprile 2008, l’esponente – che riferisce di aver prestato servizio presso l’Ufficio tecnico territoriale di Torino del Ministero della difesa, con il grado di tenente colonnello, dal luglio 1987 al settembre 2005 – propone tre azioni di condanna con funzione risarcitoria nei confronti del Ministero della difesa e del colonnello S.T., già direttore dell’Ufficio predetto.

1.1) La prima domanda fa riferimento all’istanza di riscatto di periodi di servizio ai fini della buonuscita, presentata dal ricorrente in data 3 dicembre 2001 e regolarmente registrata al protocollo dell’Ufficio di appartenenza, ma non istruita né trasmessa all’INPDAP.

Tale omissione avrebbe privato il ricorrente della possibilità di lasciare il servizio con quattro anni di anticipo ovvero gli avrebbe imposto di sostenere un aggravio di spesa pari a Euro 20.000,00 per riscattare il periodo contributivo.

1.2) L’esponente riferisce, quindi, di aver maturato, a tutto il mese di dicembre del 2004, 424 ore di lavoro straordinario, 295 delle quali non sono state retribuite né hanno formato oggetto di riposo compensativo, essendo state arbitrariamente "annullate" dall’amministrazione.

1.3) Infine, l’esponente lamenta che l’amministrazione non gli avrebbe consentito di partecipare al corso in "Disaster Management" organizzato dalla Regione Piemonte nel 2005, nonostante l’autorizzazione rilasciata dal precedente responsabile dell’Ufficio di appartenenza.

1.4) Il ricorrente chiede, in conclusione, che l’amministrazione e il colonnello Tragni siano condannati, in solido tra loro, al pagamento:

– della somma di Euro 20.000,00, corrisposta ai fini del riscatto dei periodi di servizio;

– della somma di Euro 7.540,00, pari al compenso dovuto per le ore di straordinario non liquidate;

– dei danni non patrimoniali (morale, esistenziale e da perdita di chances) cagionati dalle vicende sopra sinteticamente riferite.

2) Si è costituito in giudizio, con comparsa di stile, il colonnello S.T..

Nel prosieguo del giudizio, si è costituita anche l’Avvocatura distrettuale dello Stato, in rappresentanza del Ministero della difesa, contrastando nel merito la fondatezza del ricorso e opponendosi al suo accoglimento.

In prossimità del pubblica udienza, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria con cui ribadisce le proprie domande.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 7 aprile 2011 e ritenuto in decisione.

3) Va preliminarmente dichiarata la parziale inammissibilità del ricorso in trattazione, nella parte in cui vengono dispeigate azioni di condanna nei confronti del colonnello Tragni, nella sua veste di titolare pro tempore dell’Ufficio al quale era assegnato il ricorrente medesimo (la questione, rilevata d’ufficio, è stata segnalata ai difensori in pubblica udienza, come previsto dall’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.).

Il rapporto di immedesimazione organica comporta, infatti, che gli atti adottati dai responsabili degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione risultano direttamente imputabili all’amministrazione stessa, cosicché le persone fisiche preposte all’organo o ufficio non sono titolari di una propria capacità giuridica né è ipotizzabile alcun loro interesse personale, distinto dall’interesse proprio dell’amministrazione di appartenenza, a contrastare le pretese della parte privata che abbia inteso opporsi ai provvedimenti amministrativi da questi emanati.

Ne discende che la legittimazione passiva a resistere al ricorso instaurato dal privato avverso un provvedimento amministrativo non appartiene mai alla persona fisica titolare dell’organo o dell’ufficio che ha emesso il provvedimento, ma solo ed esclusivamente all’amministrazione in cui tale organo o tale ufficio sono incardinati (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 5 maggio 2010, n. 1230).

Tale situazione non è diversa nel caso di azioni di condanna con funzione risarcitoria, atteso che anche a tali fini l’unico soggetto passivamente legittimato è l’amministrazione, non sussistendo verso l’esterno una responsabilità diretta dei dipendenti per i danni derivanti dagli atti dell’amministrazione.

4) Nel merito, la prima domanda proposta da parte ricorrente si fonda su presupposti contraddittori e incongrui in quanto, come rileva esattamente la difesa erariale, la richiesta presentata dal dipendente, pur ingiustificatamente trattenuta dall’Ufficio di appartenenza e non trasmessa all’Ente previdenziale, non aveva ad oggetto un riscatto a fini pensionistici, bensì ai fini del computo della buonuscita: non essendo stata fornita prova circa la presentazione di una domanda di pensionamento, non risulta conseguentemente dimostrato che il dipendente avrebbe potuto accedere al trattamento di quiescenza con quattro anni di anticipo.

Si soggiunge che, alla luce degli elementi riferiti nel ricorso e nella memoria difensiva, non è neppure chiaro se il danno lamentato dal ricorrente si riferisca al mancato accesso al pensionamento anticipato ovvero al pagamento di maggiori somme, asseritamente pari all’importo di Euro 20.000,00, per beneficiare dello stesso, fermo restando che, nel secondo caso, non sarebbe stata fornita alcuna prova del maggior esborso sostenuto.

5) La seconda azione di condanna riguarda la decurtazione di 295 ore di lavoro straordinario, dapprima contabilizzate, ma non riconosciute al dipendente né sotto forma di remunerazione né di riposo compensativo.

Anche in questo caso, i chiarimenti e la documentazione prodotta dalla difesa erariale consentono di far luce sui termini della controversia e di escludere la fondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente, dal momento che l’accennata decurtazione è stata effettuata in misura pari alle ore di straordinario che, secondo le disposizioni interne dell’Esercito, avrebbero dovuto essere fruite sotto forma di riposo compensativo entro il 31 dicembre 2004: la mancata fruizione dei riposi è stata unicamente determinata dall’inerzia del dipendente il quale, avendo omesso di farne richiesta nei termini prefissati, non ha titolo per dolersi delle consequenziali misure adottate dall’amministrazione.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, ad ogni buon conto, che la commutazione delle ore di lavoro straordinario in riposi costituisce adeguata misura di contemperamento della pluralità di interessi in gioco nella materia della retribuzione del lavoro dei pubblici dipendenti, consentendo, da un lato, di evitare che mediante incontrollate erogazioni di somme per prestazioni rese in eccedenza all’orario di lavoro si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio e, dall’altro, di salvaguardare l’integrità psicofisica del lavoratore (cfr., fra le ultime, T.A.R Lazio, Roma, sez. II, 5 gennaio 2011, n. 29).

Sotto un diverso angolo prospettico, va ancora rimarcato come il ricorrente non abbia prodotto agli atti del giudizio le autorizzazioni allo svolgimento delle ore di lavoro straordinario in questione: tale omissione precluderebbe di per sé l’accoglimento della domanda di condanna, poiché la retribuibilità del lavoro straordinario è in via di principio condizionata all’esistenza di una previa e formale autorizzazione la quale implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro (Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1427).

6) Infine, l’esponente lamenta di non essere stato autorizzato a partecipare al corso in "Disaster Management" organizzato dalla Regione Piemonte e riferisce anche a tale vicenda la domanda di risarcimento dei danni morali e da perdita di chances.

La domanda andrebbe respinta innanzitutto per la sua genericità, non avendo l’esponente medesimo chiarito in qual modo una vicenda che appartiene al normale estrinsecarsi del rapporto di pubblico impiego (quale il diniego di autorizzazione alla frequenza di un corso di formazione, pur inizialmente approvato dall’amministrazione di appartenenza), possa costituire fonte di sofferenza soggettiva ovvero influire negativamente sulle prospettive di sviluppo e progressione della carriera del dipendente interessato.

In ogni caso, emerge dalle produzioni della difesa erariale che l’autorizzazione in parola è stata definitivamente negata con atto del superiore gerarchico in data 18 maggio 2005, motivato con riferimento all’estraneità della materia del corso alla sfera di interesse dell’amministrazione ed alle sopravvenute esigenze del servizio che non consentivano l’allontanamento del militare per lungo tempo.

Il ricorrente non ha impugnato detto diniego né ha contrastato la fondatezza delle argomentazioni poste a sostegno del medesimo.

7) La natura della controversia consiglia di compensare integralmente le spese di lite fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge, come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 10-05-2011, n. 18297 Misure cautelari

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P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.G.A., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 26.10.2010, del Tribunale del Riesame di Milano che rigettava gli appelli avverso le ordinanze 21 e 31 agosto 2010 con le quali il GIP presso il Tribunale di Milano aveva respinto le istanze difensive di sostituzione, con gli arresti domiciliari, della misura della custodia cautelare in carcere, disposta nei confronti del N. per il reato di cui all’art. 416 bis c.p..

Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo:

violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4 bis; il Tribunale del Riesame aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere, richiesta avanzata per la incompatibilità del grave stato di salute dell’indagato con lo stato di detenzione, omettendo un concreto accertamento sulla possibilità di garantire al N., nel luogo di detenzione, le condizioni igienico-sanitarie e la effettiva somministrazione, delle cure necessarie indicate dal perito in relazione al grave deficit immunitario dell’indagato, cardiotrapiantato e sottoposto a dialisi extracorporea.

In particolare, i giudici del Riesame, anzichè disporre un supplemento di perizia per verificare la rispondenza delle reali condizioni di detenzione a quelle astrattamente ed ipoteticamente delineate in perizia, avevano rimesso all’amministrazione penitenziaria, la valutazione sulla "sufficienza del centro clinico", ove era ricoverato il N., ad assicurare allo stesso il trattamento sanitario necessario.

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale del Riesame ha fondato il provvedimento impugnato sulle conclusioni della perizia medica, laddove si affermava,sulla base degli accertamenti eseguiti "che le attuali condizioni di salute del Signore N.G. non sono tali da controindicarne in assoluto la prosecuzione del regime carcerario all’interno del carcere dotato di Centro Clinico…". Peraltro è stato rimessa all’amministrazione penitenziaria la valutazione sulla sufficienza del centro clinico stesso ad assicurare al N. la stabilizzazione delle condizioni di salute e la prevenzione dai rischi conseguenti alle patologie da cui è affetto, con possibilità di trasferimento in altro centro clinico più attrezzato di quello attuale. Orbene, ritiene il Collegio che, con riferimento a tale eventualità di trasferimento, non è dato ravvisare alcuna violazione di legge, avendo il Tribunale del riesame, comunque, dato atto, sulla base di un accertamento in fatto, della insussistenza di una incompatibilità assoluta dello stato di detenzione del N. col suo ricovero nel centro clinico ove si trova attualmente ricoverato, evidenziando che, nella relazione richiamata dal perito e dal consulente del P.M., la "sufficienza" di tale centro era stata attestata dai sanitari dell’istituto.

Il fatto che il Tribunale del Riesame abbia sollecitato l’amministrazione penitenziaria ad un "eventuale" trasferimento del N. presso altro centro clinico, "in caso di insorgenza di qualsiasi emergenza imprevista", attiene, come rilevato nell’ordinanza in esame, ad aspetti "trattamentali" della detenzione, di stretta competenza e responsabilità dell’amministrazione penitenziaria sicchè non e dato ravvisare il vizio di violazione di legge dedotto. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-09-2011, n. 19882 Cosa in custodia

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Svolgimento del processo

Nel sinistro oggetto della controversia in esame trovò la morte M.P., la quale era trasportata su un ciclomotore di proprietà della V. e condotto da L.A..

Il primo giudice ritenne il concorso di colpa della vittima nella misura del 40% ed assegnò la restante parte al conducente del veicolo, all’ATAC ed al Comune di Roma, avendo accertato che il ciclomotore era slittato a causa di una macchia d’olio sversata da un autobus pubblico e non tempestivamente rimossa dal Comune, proprietario della strada.

Dunque, ha condannato l’ A., la V., l’ATAC ed il Comune al risarcimento del danno in favore degli eredi della vittima ed ha dichiarato "Le Ass.ni di Roma" e la AXA Ass.ni spa tenute a manlevare i propri assistiti (rispettivamente l’ATAC e la V.).

La Corte d’appello di Roma ha solo parzialmente riformato la prima sentenza ed, in particolare, ha dichiarato la soc. Cosedit.

(appaltatrice per la manutenzione stradale) tenuta a manlevare il Comune di Roma. Inoltre, ha condannato i convenuti al risarcimento del danno biologico e morale subito in proprio dalla vittima nei giorni intercorrenti tra il sinistro e la morte.

Propongono ricorso per cassazione gli eredi della vittima attraverso undici motivi. Rispondono con controricorso Le Ass.ni di Roma, l’ATAC, la Cosedit, il Comune di Roma e la AXA. Questi ultimi due propongono anche ricorso per cassazione incidentale attraverso due motivi.

La AXA propone anche separato ricorso (RG 12217/08) attraverso due motivi.

Hanno depositato memoria per l’udienza la AXA, la Cosedit, Le Ass.ni di Roma ed il Comune di Roma.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO PRINCIPALE DELLA AXA ASS.NI (RG. 12217/08).

La compagnia (assicuratrice della proprietaria del veicolo, la V.) impugna la sentenza nel punto in cui ha dichiarato inammissibile il suo appello incidentale, notificando il ricorso per cassazione alla sola V.. Attraverso il primo motivo, denunzia violazione di legge; attraverso il secondo motivo la questione è posta sotto il profilo del vizio della motivazione.

I motivi sono infondati.

Le argomentazioni svolte dalla ricorrente non sono pertinenti rispetto al tenore della decisione, la quale, accertato che il primo giudice, contro la compagnia, aveva accolto la domanda formulata in garanzia e manleva dalla proprietaria del veicolo (non l’azione diretta degli eredi della vittima), ha correttamente rilevato che, per spiegare la sua efficacia, l’appello incidentale avrebbe dovuto essere notificato, appunto, alla V. (rimasta contumace in appello). Ebbene, tale notificazione non era mai avvenuta, con la conseguenza che, sul punto, la prima sentenza era divenuta definitiva.

Nè, a riguardo, è dato rilevare vizi della motivazione, posto che la ragione esposta dal giudice è affatto coerente rispetto alla situazione processuale verificatasi.

IL RICORSO DEGLI EREDI DELLA VITTIMA (R.G. 12347/08).

I primi sei motivi censurano la sentenza per vizi della motivazione e violazione di legge nel punto in cui, confermando la prima sentenza, ha accertato il concorso di colpa della vittima nella misura del 40% per essere salita a bordo di un mezzo inadeguato (si trattava di un ciclomotore non abilitato al trasporto di persone diverse dal conducente) e per non avere indossato il casco protettivo.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

In primo luogo va detto che non è dato verificare nè le violazioni di leggi desunte dai ricorrenti, nè il contrasto con la direttiva europea (che non consente alla normativa nazionale di negare o limitare in maniera sproporzionata il diritto del terzo danneggiato al risarcimento). Il giudice ha proceduto ad accertare tutte le colpe concorrenti nella produzione del sinistro (quelle del conducente, del proprietario, dell’ATAC e del Comune) ed a stimarne l’efficienza causale, considerando, altresì l’apporto fornito dalla stessa vittima. Il coefficiente percentuale attribuito a quest’ultima costituisce un apprezzamento di fatto appartenente esclusivamente al giudice del merito che, se correttamente motivato, sfugge a censura di legittimità.

A riguardo, la motivazione appare logica e congrua allorquando la suddetta stima (confermativa di quella già effettuata dal primo giudice) è stata effettuata sulla considerazione che la vittima s’è fatta trasportare su un mezzo non abilitato al trasporto di persona diversa dal conducente, senza altresì indossare il casco protettivo (così da evitare o limitare i danni della caduta). Conseguentemente il giudice ha condannato sia i responsabili, sia le rispettive compagnie nella misura delle accertate responsabilità.

Per queste stesse ragioni è impertinente il richiamo alla citata direttiva europea, in quanto le disposizioni di cui all’art. 2054 c.c. ed della L. n. 990 del 1969, art. 1, nè impediscono, nè limitano in modo sproporzionato il risarcimento dovuto al terzo trasportato, ma sono norme che, in siffatta materia, determinano i soggetti responsabili e l’estensione della copertura assicurativa obbligatoria.

Per il resto, i ricorrenti introducono una serie di considerazioni attinenti al merito della vicenda ed a vaghi concetti di proporzionalità che esulano dagli ambiti del giudizio di cassazione e, come tali, sono inammissibili.

I motivi settimo ed ottavo ritornano sul medesimo argomento dei precedenti, ma sotto il diverso profilo secondo cui la presenza della macchia d’olio sul manto stradale sarebbe stata una causa sopravvenuta di per sè sufficiente a produrre l’evento.

Riguardo a questi motivi occorre ripetere che anche in questo caso ci si trova al cospetto di un accertamento di merito il quale, siccome congruamente e logicamente motivato, sfugge a censura di legittimità. Infatti, il giudice ha ritenuto che tutte le considerate condotte (compreso quella della vittima) abbiano prodotto l’evento dannoso, escludendo che una o alcune di esse (in particolare quelle dell’ATAC e del Comune) avessero avuto efficienza causale esclusiva. La considerazione a tal riguardo – lo si è già detto – è stata che, se fosse stato utilizzato un mezzo idoneo al trasporto di terzi e fosse stato indossato il casco di protezione, il danno sarebbe stato evitato o ridotto.

La circostanza, poi, che il primo giudice, pur definendo "modesta" la colpa della vittima, le abbia poi attribuito il coefficiente causale del 40% (definizione poi considerata dal secondo giudice come "mera imprecisione lessicale") non può costituire oggetto di impugnazione in sede di legittimità.

I motivi dal nono all’undicesimo censurano la sentenza nel punto in cui ha proceduto alla liquidazione del danno terminale subito dalla vittima, sotto il profilo di quello biologico e di quello morale.

I motivi sono infondati, in quanto il giudice ha proceduto equitativamente alla liquidazione in questione, applicando "un criterio valutativo personalizzato", determinando le somme "nell’attualità" (così risolvendo anche la questione della rivalutazione che i ricorrenti lamentano come non effettuata).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

IL RICORSO DEL COMUNE DI ROMA (RG 15242/08).

Il primo motivo del Comune (che sostiene di essere stato illegittimamente condannato ex art. 2051 c.c., benchè gli attori avessero introdotto un’azione aquiliana ex art. 2043 c.c.) è infondato, siccome la sua chiamata in causa è avvenuta ad opera della Ascoroma (assicuratrice dell’ATAC) proprio invocando la responsabilità per cose in custodia, sicchè legittimamente la domanda è stata successivamente estesa dagli attori nei confronti del Comune per tale ultimo titolo di responsabilità.

Il secondo motivo (che censura per violazione di legge e vizio della motivazione la sentenza impugnata nel punto in cui ha accertato la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c.) è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile laddove introduce questioni di fatto tendenti ad un nuovo e diverso esame delle questioni già affrontate e risolte dal giudice di merito. E’ infondato laddove censura violazione di legge e vizi della motivazione. Infatti, il giudice, facendo corretta applicazione dei più recenti approdi ai quali è pervenuta questa Corte in tema di responsabilità degli enti per la manutenzione stradale (sia riguardo ai relativi limiti, sia riguardo all’onere probatorio) ha accertato che il pericolo occulto (la macchia oleosa sul fondo stradale) non è stata eliminata dal Comune per molte ore da quando s’era formata, tant’è che il sinistro in questione s’è verificato alle ore 22,30, mentre già alle ore 17,30 un altro motociclista v’era scivolato.

Anche il ricorso del Comune deve essere, pertanto respinto.

IL RICORSO INCIDENTALE DELLA AXA ASS.NI (RG 15889/08).

La AXA Ass.ni, oltre a proporre ricorso principale per cassazione (del quale s’è trattato in precedenza), nel controdedurre al ricorso degli eredi della vittima propone anche ricorso incidentale, notificandolo, stavolta, a tutte le parti. Sostiene che la sentenza impugnata erroneamente non ha tenuto conto del fatto che, essendo la compagnia rimasta nel processo quale sola garante della V. (la proprietaria del veicolo), s’era creata una situazione di cause scindibili; sicchè, anche a considerare come inammissibile l’appello incidentale avverso la V. (siccome non notificato all’appellata contumace) il giudice avrebbe dovuto decidere sui motivi d’appello diversi da quelli specificamente rivolti contro l’assicurata e proposti contro le altre parti della decisione.

Il ricorso incidentale della AXA è inammissibile.

S’è visto in precedenza che il rapporto processuale s’è instaurato esclusivamente tra la compagnia e la V., posto che la prima non è stata condannata nei confronti degli eredi della vittima sulla base di un’azione diretta, bensì per garanzia e manleva in favore della seconda. Essendo stato dichiarato inammissibile l’appello incidentale della compagnia (con statuizione sopra confermata da questa sentenza) per mancata notificazione all’appellata contumace, la compagnia stessa non è legittimata a proporre ricorso incidentale nei confronti delle altre parti del giudizio.

CONCLUSIONI. In conclusione, i ricorsi principali degli eredi della vittima e della AXA Ass.ni, ed il ricorso incidentale del Comune di Roma vanno respinti. Il ricorso incidentale della AXA Ass.ni va dichiarato inammissibile. Consegue l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta i principali della AXA Ass.ni e degli eredi della vittima, nonchè il ricorso incidentale del Comune di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale della AXA Ass.ni. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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