Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2012, n. 7261 Assicurazione della responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Il 18 gennaio 2010 la Corte di appello di Lecce ha respinto l’appello principale proposto da L.F. contro la sentenza del Tribunale di Lecce-sezione stralcio- ed, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Milano Assicurazioni s.p.a., ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla L., quale legale rappresentante della figlia C.F., di risarcimento del danno morale dalla stessa subita per la morte del fratello Cl. a seguito di un incidente stradale e ha condannato la L. alle spese del grado.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione C. F. nei soli confronti della Milano Assicurazioni s.p.a., affidandosi a due motivi. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

I due motivi di censura vanno esaminati congiuntamente per la loro interconnessione.

1.-Con il primo ed articolato motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 332 e 334 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

violazione e falsa applicazione dell’art. 350 c.p.c., u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente deduce di avere proposto, in quanto rappresentata dalla madre, perchè di età minore all’epoca, due domande autonome di risarcimento dei danni, conseguenti al sinistro stradale del 7 aprile 1991 in cui trovò la morte, tra l’altro, Ca.Cl., suo fratello.

Trattandosi di due causae petendi e petita sostanziali, autonome e indipendenti e che non si verteva in cause inscindibili, la Milano avrebbe dovuto proporre contro la sentenza che aveva deciso sulla domanda di essa C. appello principale autonomo nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c..

Nè andava trascurato che ad essa C. non fu nemmeno notificato l’atto di impugnazione della Milano (p. 11 ricorso), per cui l’appello incidentale non poteva essere proposto ed esaminato nei suoi confronti.

Al contrario, il giudice dell’appello avrebbe statuito su domanda non proposta nei confronti di una parte – per l’appunto la C. – non citata e non comparsa, dichiarandola erroneamente contumace (p. 12 ricorso).

Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; omesso esame di un punto decisivo della controversia-motivazione carente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente fa presente che a mezzo della madre, esercente al tempo la potestà genitoriale, ebbe a richiedere il risarcimento dei danni da lei subiti ed in sede di precisazione della conclusioni ebbe ad indicare anche il danno morale per la morte del fratello.

Sottolinea, inoltre, la ricorrente che, nella sostanza, sia la Milano che la RAS ebbero ad accettare il contraddittorio (p. 14 ricorso) e che in effetti stante l’atto di citazione, nelle conclusioni ebbe solo ad effettuare una "mera precisazione delle domande" e che la stessa Milano ebbe a discutere della sua posizione risarcitoria, per cui vi sarebbe stato un comportamento concludente che implicava ex SU n. 4712/06 accettazione della domanda (p. 17 ricorso).

2.-In merito a queste censure il Collegio osserva quanto segue.

Nel caso in esame si verte in ipotesi di cause scindibili.

E’ pacifico che la C. non era parte processuale nel giudizio di appello principale proposta dalla L.F..

La Milano Assicurazioni si costituì in appello, perchè convenuta dalla L., mentre in quella fase la C. rimase contumace.

Nel costituirsi la Milano dispiegò appello incidentale e chiese il rigetto della richiesta di risarcimento del danno morale conseguente alla morte di Ca.Cl. così come liquidato in favore di C.F.M. in quanto non richiesto tempestivamente nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a. (p. 3 sentenza impugnata).

Ciò posto in punto processuale è evidente che ha errato il giudice dell’appello, in quanto la Milano Assicurazioni avrebbe dovuto proporre appello autonomo e tempestivo contro il capo della sentenza di primo grado che aveva deciso la domanda di C.F., ossia nei termini previsti dal codice di rito.

Di vero, costituisce jus reception l’orientamento di questa Corte che si è espressa nel senso che l’impugnazione incidentale tardiva nei processi con pluralità di parti è ammissibile solo nella ipotesi in cui il soggetto diverso sia parte di un rapporto dipendente da quello investito dall’impugnazione principale ovvero a tale diverso soggetto la causa sia comune per la sua inscindibilità.

Infatti, se è vero che nella sua portata oggettiva l’appello incidentale tardivo può investire capi diversi da quello impugnato in via principale, è altresì vero che con la suddetta impugnazione non si può introdurre nel giudizio parte diversa da quella che ha impugnato la sentenza in via principale a meno che non si tratti di cause inscindibili (Cass. n. 1466/95; Cass. n. 6521/03; Cass. n. 8105/06; Cass. n. 10042/06).

Ne consegue che va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio nei limiti del motivo accolto.

A ciò segue la condanna della Milano Assicurazioni alle spese del presente giudizio di cassazione a favore della ricorrente e che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e, nei limiti del motivo accolto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e liquida le spese del presente giudizio di cassazione nella somma di Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge a carico della Milano Assicurazioni s.p.a..

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-06-2012, n. 9381 Nullità

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Svolgimento del processo

Su ricorso della Verde Giuseppe e Figli Elettromeccanica s.n.c. il presidente del Tribunale di Benevento, con decreto emesso il 5 dicembre 1992, ingiungeva al comune di Benevento il pagamento della somma di L. 1.409.892.274, oltre Iva e interessi, quale corrispettivo insoluto di un appalto, regolarmente eseguito, avente ad oggetto la costruzione dell’impianto di pubblica illuminazione e diffusione del suono nello stadio comunale.

Avverso il provvedimento proponeva opposizione il comune di Benevento con atto di citazione notificato il 4 gennaio 1993, deducendo che il pagamento era subordinato al finanziamento previsto dalla L.R. n. 51 del 1978, non ancora ottenuto; e che i lavori non erano stati in realtà completati, nè rilasciata la certificazione di regolare esecuzione.

Dopo la costituzione della Verde Giuseppe e Figli Elettromeccanica s.n.c. – cui succedeva, in corso di istruttoria, la curatela del fallimento della società – che chiedeva il rigetto dell’opposizione e l’assunzione di prova testimoniale, il Tribunale di Benevento con sentenza 3 maggio 2005 rigettava l’opposizione, condannando il comune alla rifusione delle spese di giudizio.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 11 gennaio 2010.

La corte territoriale motivava:

– che era nuova e dunque inammissibile l’eccezione di improponibilità della domanda per effetto della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto;

– che il collaudo dell’opera, cui era collegato il termine per il pagamento del corrispettivo non era avvenuto per un ritardo imputabile all’ente committente, che non se ne poteva quindi giovare per sottrarsi all’adempimento;

che la condizione sospensiva dell’erogazione del finanziamento regionale aveva natura potestativa mista ed era dunque valida ed il finanziamento era stato in effetti ottenuto; mentre l’eventuale ritardo era addebitabile al Comune, obbligato a conseguirlo, secondo buona fede (art. 1358 cod. civ.);

– che l’eccezione di nullità del contratto, privo della prescritta copertura finanziaria, appariva in contrasto con la condizione sospensiva cui era condizionato il pagamento, al verificarsi del finanziamento regionale;

– che anche l’eccezione di avvenuta cessione del credito litigioso dalla s.n.c. Verde a terzi con atti anteriori e successivi al decreto ingiuntivo, era preclusa per novità ex art. 345 cod. proc. civ..

Avverso la sentenza, non notificata, il comune di Benevento proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi e notificato il 27 gennaio 2011.

Deduceva:

1) l’error in procedendo per la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nel testo previgente alla L. n. 353 del 1990, e la violazione del Testo unico della legge comunale e provinciale R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 284 e 288 nonchè della L. 24 aprile 1989, n. 144, art. 23 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali di finanza locale) per non aver rilevato la nullità del contratto di appalto, privo di copertura finanziaria, ritenendo la relativa eccezione preclusa in grado d’appello, nonostante fosse stata già dedotta in primo grado e comunque rilevabile d’ufficio;

2) la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nel ritenere eccezione nuova non consentita in grado di appello la cessione del credito operata dalla società Verde con atti anteriori e posteriori al decreto ingiuntivo.

Resisteva con controricorso il fallimento Verde Giuseppe figli Elettromeccanica snc. All’udienza del 16 aprile 2012 il Procuratore generale ed il difensore del fallimento Verde Giuseppe e Figli Elettromeccanica s.n.c. precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il comune di Benevento deduce la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nel testo ante riforma 353/1990 e la violazione del Testo unico della legge comunale e provinciale R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e 288 nonchè della L. 24 aprile 1989, n. 144, art. 23 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali di finanza locale) nel mancato rilievo della nullità del contratto di appalto, privo di copertura finanziaria.

Il motivo è infondato.

Nella sentenza impugnata si legge che il finanziamento dell’opera fu, in effetti, ottenuto: affermazione, non smentita dal Comune ricorrente, che infirma in radice la censura di violazione di legge sotto il profilo della mancata copertura finanziaria del contratto.

Alla luce di tale dato di fatto perdono di rilievo le allegazioni sull’inesistenza di alcuna preclusione, ex art. 345 cod. proc. civ., dell’eccezione di nullità.

Con il secondo motivo si censura, ancora una volta, la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nel ritenere eccezione nuova, non consentita in grado di appello, l’avvenuta cessione del credito dalla Verde Giuseppe e figli Elettromeccanica s.n.c. a terzi.

Il motivo è inammissibile, riferendo l’allegata cessione, promiscuamente, ad atti anteriori e posteriori al decreto ingiuntivo:

in tal modo accomunando, senza distinzione alcuna, fattispecie diverse, non tutte comportanti la carenza di legittimazione attiva dell’originaria titolare del diritto di credito (art. 111 cod. proc. civ.). Il ricorso è dunque infondato e deve essere respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base de valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-07-2012, n. 11461 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25 agosto 2009, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame svolto dall’Istituto XXXcontro la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda proposta da R.A., aveva accertato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la predetta società, con condanna al pagamento delle differenze retributive, e respinto la domanda di impugnativa del licenziamento intimatogli.
2. La Corte territoriale puntualizzava che:
– R.A., premesso di aver lavorato presso l’Istituto XXX, nel periodo dal 1 aprile 1990 al 31 dicembre 1998, in qualità di revisore delle bozze, super revisore e redattore, chiedeva l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società ed impugnava il licenziamento intimatogli con lettera in data 21 dicembre 1998;
– il primo giudice accoglieva la domanda di accertamento e condannava la società al pagamento delle differenze retributive, respingendo l’impugnativa del licenziamento;
– le parti hanno proposto gravame (principale la società e incidentale il lavoratore).
3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva quanto segue:
– la sussistenza del vincolo di subordinazione era stata affermata dal primo giudice in vari profili rilevanti (inserimento nell’organizzazione aziendale, assoggettamento al potere direttivo- organizzativo-gerarchico e disciplinare del datore di lavoro), ed emergeva direttamente proprio dall’esercizio continuativo del potere direttivo e confermativo della prestazione e di controllo, che ne rappresentava caratteristica essenziale;
– i contratti sottoscritti annualmente nel corso del rapporto, a norma della legge sul diritto d’autore, non esprimevano un contenuto negoziale proprio ed esclusivo del contratto di lavoro autonomo e le clausole sottoscritte introducevano un contenuto modale-obbligatorio difficilmente compatibile con il lavoro autonomo;
– la natura subordinata della prestazione, riconducibile allo schema causale dell’art. 2096 c.c., era risultata accertata dall’istruttoria testimoniale e documentale;
– le differenze retributive erano state calcolate, dal primo giudice, alla stregua della retribuzione mensile di fatto e non, come contestato dalla società, alla stregua della contrattazione collettiva di settore per il livello di inquadramento A;
– il capo di decisione relativo all’impugnativa del licenziamento, sorretto da due rationes decidendi (l’insussistenza del licenziamento, tale non potendosi ritenere la lettera datata 21 dicembre 1998 ed indicata quale atto risolutivo, e la sussistenza di un giustificato motivo) era stato investito del gravame solo per un profilo (la sussistenza delle ragioni legittimanti il licenziamento), sicchè il profilo autonomo e pregiudiziale dell’insussistenza del licenziamento dove ritenersi passato in giudicato.
4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Istituto XXXha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 2094 c.c. in relazione agli artt. 2104, 2105, 2106 e 2222 c.c. e all’art. 409 c.p.c., n. 3. Assume la società che, benchè inapplicabile ratione temporis, la disciplina del negozio tipico del lavoro a progetto (D.Lgs. n. 276 del 2003) dovrebbe, in via ermeneutica, essere utilizzata per superare la tradizionale distinzione tra lavoro autonomo e subordinato e provocare un mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità riguardo a fattispecie, come quella che ne occupa, anticipatrici della collaborazione a progetto.
6. Osserva il Collegio che la censura investe questione prospettata per la prima volta in cassazione e non pertinente alla ratio decidendi della sentenza gravata.
7. Invero, in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
8. Nella specie, non risulta dalla società assolto l’onere nei termini anzidetti, conseguendone l’inammissibilità della doglianza.
9. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la falsa applicazione in ordine ad un fatto decisivo degli artt. 2094, 2104, 2105 e 2106 c.c. e all’art. 409 c.p.c., n. 3 e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo. Assume la società la non riconducibilità all’art. 2094 c.c. della fattispecie in cui l’istituto aveva solo il potere di stabilire tempi e modi di esecuzione degli impegni, nel rispetto delle direttive di coordinamento scientifico temporale, sotto la supervisione della direzione dell’opera e in funzione degli impegni editoriali; e si duole, altresì, della contraddittorietà della motivazione laddove afferma la subordinazione sulla base dei medesimi elementi testuali contrattuali ritenuti sussumibili in entrambi gli schemi causali del lavoro autonomo e subordinato.
10. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente, denunciando la contraddittorietà della motivazione, censura la valutazione del materiale probatorio da parte della corte territoriale.
11. Anche le due censure dianzi richiamate sono inammissibili.
12. Il ricorso per cassazione, con il quale siano dedotti vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione (o il capo di essa) censurata, ovvero la specificazione di illogicità, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere, come nella specie, il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice del gravame con il convincimento e con le tesi della parte, risolvendosi il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 5 in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito.
13. In particolare, poi, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, la censura della sentenza di appello in sede di legittimità può investire soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, giacchè costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale.
14. La statuizione della Corte territoriale, pervenuta alla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato per aver le parti realizzato lo schema causale riferibile al paradigma dell’art. 2094 c.c. e non già alla diversa disciplina dettata dall’art. 2222 c.c., non viene dalla società ricorrente censurata in termini di inosservanza delle regole qualificatorie elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte nell’analisi e nella specificazione del contenuto della clausola generale di cui all’art. 2094 c.c. (su cui cfr., ex multis, Cass. 2728/2010 e Cass. 13858/2009) oppure in ragione di uno specifico vizio logico-giuridico denunciato come compiuto nell’esame degli atti o nello sviluppo delle argomentazioni della sentenza, ma unicamente col sovrapporre ad essa una diversa valutazione fondata sulle medesime risultanze istruttorie (tutte in realtà prese in considerazione dai Giudici del gravame), in tal modo sostanzialmente chiedendo a questo giudice di legittimità un inammissibile giudizio di merito di terza istanza.
15. Inoltre, la parte ricorrente non può denunciare contemporaneamente la violazione di norme di diritto ed il difetto di motivazione, attribuendo alla decisione impugnata un’errata applicazione delle norme di diritto, senza indicare la diversa prospettazione attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto, perchè questa deficienza, nella realtà, sottende un’inammissibile richiesta di diversa ricostruzione dei fatti.
16. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 28-06-2013, n. 28246

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Svolgimento del processo

M.Z. e A.B. ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa delle condanne loro inflitte per il delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (illecita detenzione di cocaina, hashish e marijuana).

Lamentano il vizio di motivazione in ordine alla indistinta attribuzione concorsuale di tutta la droga rinvenuta nel loro appartamento (abitato anche da una terza persona) e in un altro alloggio sulla base del non adeguatamente dimostrato possesso, da parte loro, delle relative chiavi: vizio che, considerata, fra l’altro, l’incongrua miscelazione di tutte le sostanze effettuata in sede di consulenza tecnica, si è riflesso anche sull’accertamento dell’effettivo potere stupefacente della quantità di droga rinvenuta nel primo appartamento, sulla sua possibile collocazione al di sotto della c.d. dose-soglia di cui al D.M. ovvero di quella compatibile con l’attenuante di cui al cit. art. 73, comma 5.

Motivi della decisione

I ricorsi non meritano accoglimento.

Con gli stessi, invero, si ripropongono rilievi, di carattere sostanzialmente valutativo e ipotetico, già adeguatamente confatati dalla Corte di merito, che ha infatti rilevato come nell’appartamento da essi abitato furono rinvenuti, in un cassetto del tavolo da cucina da loro stessi indicato, grammi 17 di cocaina, un bilancino di precisione e la chiave di un altro appartamento sito nei pressi, dove non fu trovava alcuna persona ma furono a loro volta rinvenute quantità rilevanti di cocaina, hashish e marijuana e un altro bilancino di precisione: elementi logicamente ritenuti, per la loro univoca convergenza e in assenza di concrete risultanze contrarie, atti per sè a comprovare, con conseguente irrilevanza delle obiezioni inerenti allo svolgimento della consulenza tecnica, la comune responsabilità dei prevenuti per la detenzione di tutte le sostanze rinvenute, il cui quantitativo è stato correttamente giudicato incompatibile con il riconoscimento dell’attenuante di cui al cit. art. 73, comma 5.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.