Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30096 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 6.05.1988 la soc. Iniziativa Granai di Nerva convenne in giudizio il Comune di Roma e la Cooperativa Edilizia Unione e Lavoro onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni correlati ad una vicenda di occupazione illegittima di aree di sua proprietà effettuata per la realizzazione di interventi di ERP in base al pdz 39/bis Grottaperfetta. Costituitisi i convenuti, il Tribunale, che con una sentenza non definitiva aveva respinto l’eccezione di prescrizione, ed innanzi al quale era stato riunito un nuovo giudizio nel quale la società conveniva gli stessi convenuti per chiedere la restituzione dell’area o il subordinato ristoro dei danni, con sentenza 22.04.2003 accertata l’acquisizione dell’area da parte del Comune, condannò i convenuti in solido a versare alla società attrice Euro 31.564,00 per risarcimento ed indennità di occupazione, al contempo statuendo che il Comune dovesse rimborsare alla Soc. Unione e Lavoro quanto versato. La Iniziativa Granai di Nerva ebbe quindi a proporre appello avverso le due sentenze del Tribunale e si costituì il Comune ma non la soc. Unione e Lavoro, il primo anche proponendo appello incidentale. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 12.05.2008, ha rigettato l’appello incidentale del Comune ed in parziale accoglimento dell’appello principale ha condannato il Comune e la Cooperativa Unione e Lavoro a pagare la somma di Euro 59.903,05 oltre interessi. Ha affermato, in motivazione, per quel che rileva in questa sede, che doveva ritenersi ormai irrevocabilmente accertato che la vicenda avesse il profilo della avvenuta occupazione acquisitiva, pur se la questione aveva perso rilevanza, che con riguardo alle doglianze di cui all’appello incidentale del Comune, rivolte verso la Cooperativa, esse erano infondate sussistendo, per il ristoro dei danni da occupazione acquisitiva, la responsabilità solidale dell’espropriante e della cooperativa concessionaria L. n. 865 del 1971, ex art. 35 anche se non delegata, e non esistendo alcun margine per negare l’obbligo di rivalsa del Comune a beneficio della cooperativa sulla base del comma 12 del detto art. 35, che con riguardo alle doglianze dell’appellante principale nei confronti dei criteri rivenienti dalla CTU esse andavano disattese ed invece seguite le indicazioni peritali, conformi ai criteri di cui alla sentenza 4.12.2006 della stessa Corte di Roma, che nondimeno i valori liquidati dal primo giudice dovevano essere rivisti alla luce del dictum di C.C. 349 del 2007. Per la cassazione di tale sentenza la soc. BENI STABILI, avente causa di I.G.N., ha proposto ricorso il 3.04.2009 con tre motivi. Il Comune di Roma in data 15.05.2009 ha notificato controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo, al quale la Cooperativa Unione e Lavoro non ha opposto difese. Beni Stabili ha depositato memoria finale ed i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa.

Motivi della decisione

Riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., ritiene il Collegio che debbasi rigettare il ricorso della Beni Stabili e dichiarare inammissibile quello del Comune di Roma. All’esito si regoleranno le spese con riguardo a dette parti ricorrenti (principale ed incidentale) Si esaminano, partitamente, le impugnazioni ed i loro motivi.

Il ricorso principale.

Con il primo motivo si censura la sentenza per falsa applicazione alla specie della norma risultante dopo la sentenza 349 del 2007 della Corte Costituzionale, essendo stato recepito un valore venale indicato dalla CTU in evidente difformità dal valore di mercato. Con il secondo motivo si censura la pronunzia per avere fatto apodittico rinvio a proprio precedente 4.12.2006 senza rispondere motivatamente alle censure che alla prima sentenza venivano rivolte. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. – artt. 115, 116, 196 c.p.c. e vizio di motivazione nell’avere la Corte di Roma adottato il criterio sintetico-comparativo proposto dal CTU in luogo di quello analitico ricostruttivo proposto da essa deducente; si articolano in venti pagine sintesi delle valutazioni peritali e delle critiche ad esse mosse e si conclude con un quesito – sintesi conclusiva. Le censure di cui ai primi due motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

Con la prima delle censure ,infatti, la società mostra di non aver compreso l’atto e contenuto della sentenza 349/2007 della Corte Costituzionale che (unitamente alla coeva decisione 348/2007), lungi dall’aver voluto interferire sui meccanismi estimativi per la ricerca del prezzo in comune commercio dei suoli, ha inciso sui criteri per la determinazione dell’indennizzo dovuto, secondo il precetto contenuto nell’art. 42 Cost., all’espropriato in tutte le ipotesi di ablazione degli immobili per la realizzazione di opere di p.u. : è stato dichiarato (per quanto qui interessa) incostituzionale, per contrasto con il menzionato precetto e con quello dell’art. 117 Cost., il parametro riduttivo introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 per le aree edificatorie la cui irreversibile trasformazione si era consumata prima del 30 settembre 1996, che ne aveva stabilito la stima in misura sostanzialmente non superiore al 55% del loro valore venale effettivo. E pertanto si è ripristinata la regola (ora recepita dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, sub 2 che ha in tal modo modificato il T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55) che nelle espropriazioni illegittime detto indennizzo, quale che sia la natura e la destinazione del bene espropriato, deve essere liquidato in misura corrispondente al suo valore venale. Impregiudicati sono però rimasti i criteri di estimo ritenuti più opportuni per accertarlo in concreto (criteri la cui utilizzazione resta devoluta al prudente apprezzamento del giudice del merito).

Egualmente erronea è la lettura delle garanzie costituzionali prospettata dalla società Beni Stabili per la quale nell’ipotesi di espropriazioni illegittime si viene a rivendicare una sorta di sdoppiamento dell’indennizzo costituito da due distinte poste, l’una comprendente il valore di mercato dell’immobile, e l’altra includente ogni ulteriore pregiudizio arrecato all’espropriato,comprensivo ex art. 2043 cod. civ. sia del danno emergente che de lucro cessante, e variabile in funzione delle sue qualità: si lamenta, in sostanza, che il giudice del merito non avrebbe tenuto conto dell’attività imprenditoriale esercitata. Di ben diverso segno è la giurisprudenza tanto della Corte Costituzionale quanto di questa Corte di legittimità che ha tratto dal ricordato precetto costituzionale i seguenti principi: 1) l’indennità per l’esproprio, essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, è unica e non può superare in nessun caso il valore che esso presenta, in considerazione della sua concreta destinazione (il valore cioè che il proprietario ne ritrarrebbe se decidesse di porlo sul mercato L. n. 2359 del 1865, ex art. 39), e nelle singole fattispecie, neppure quello derivante dal criterio di valutazione posto dalla legge applicabile per determinarlo, 2) il termine di riferimento dell’unica indennità è quindi rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato, quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle: essa non può peraltro essere rapportata (all’infuori delle ipotesi previste dalla L. n. 865 del 1971, art. 15) al pregiudizio che il proprietario risente come effetto del non potere ulteriormente svolgere mediante l’uso dello stesso immobile la precedente o altre attività (industriali o commerciali); 3) a questo regime non si sottrae la c.d. occupazione espropriativa, pur essa appartenente alla materia delle espropriazioni per p.u. considerate dal precetto dell’art. 42 Cost. (cfr. art. 5 bis, comma 6) che d’altra parte riserva al legislatore il potere di modulare contenuto, ampiezza e denominazione dell’indennizzo nelle varie fattispecie disciplinate (Corte Costit. 188 del 1995; 179 del 1999;349 del 2007;

ex multis Cass. 10560 del 2008), Ebbene proprio a tali principii si è attenuta la sentenza impugnata che, riformata quella del Tribunale, là dove aveva applicato il meccanismo riduttivo della L. n. 662, art. 3, comma 65 dichiarato incostituzionale, ha determinato l’indennizzo dovuto alla società nella misura corrispondente ai valore venale del fondo stimato alla data della sua acquisizione al patrimonio del Comune e quindi, sul presupposto della natura risarcitoria dell’indennizzo nella fattispecie appropriativa, ne ha rivalutato l’importo alla data della decisione, tenendo conto della svalutazione intervenuta dal tempo dell’acquisizione, come è peculiare dei debiti di valore. Egualmente inconsistenti sono le censure rivolte dalla società con il terzo motivo ai criterii di valutazione del terreno utilizzati dalla Corte territoriale. In primo luogo l’accertamento del relativo valore può avvenire indifferentemente sia con metodi analitico-ricostruttivi, tesi ad individuare quello di trasferimento del fondo, sia con metodi sintetico-comparativi, volti invece a desumere dall’analisi del mercato il valore commerciale del fondo stesso:oggi non è più consentito stabilire, dopo il sopravvenire del principio dell’edificabilità legale di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis tra i due criteri un rapporto di regola/eccezione, come era in passato allorchè si attribuiva valore preminente a questi ultimi perchè era sufficiente l’edificabilità di fatto per liquidare l’indennità. Da qui la regola, del tutto pacifica nella giurisprudenza, per la quale rientra tra i compiti del giudice di merito la scelta del criterio di stima improntato per quanto possibile a criteri di effettività, anche secondo le indicazioni della Corte costituzionale (ex multis Cass. 13182 del 2006; 3034 del 2005; Corte Costit. 305 del 2003). E di qui la facoltà di stabilire in base alle peculiarità del caso concreto (anche avvalendosi delle indicazioni del consulente tecnico d’ufficio), e senza necessità di motivazione, se sussistono gli elementi occorrenti per la ricerca del presumibile valore comparativo dell’area, se privilegiare quest’ultimo metodo, ovvero i criteri di stima c.d. analitici- ricostruttivi, o ancora metodi diversi da questi, ed infine se utilizzarli entrambi (tra le tante Cass. 7200 del 2011;9639 del 2010;

12771 e 1161 del 2007; 4885 del 2006).

Pertanto tutte le doglianze rivolte a contestare le sentenze di merito per aver privilegiato il criterio sintetico-comparativo risultano inammissibili anche perchè la società non ha dimostrato che quello analitico invocato, ove correttamente applicato alla situazione di mercato del 1983 nella specifica zona del PEEP, avrebbe condotto ad una valutazione più elevata del fondo. In secondo luogo è errato anche l’altro presupposto da cui la soc. Beni Stabili muove per contestare la validità del criterio suddetto,che esso si fondi sulle inaffidabili fluttuazioni della moneta nel tempo, e/o sugli indici calcolati dall’ISTAT per l’aumento del costo della vita, laddove esso è invece incentrato sulla ricognizione di prezzi storici e certi che, in ragione della loro rappresentatività, si porgono come idonei parametri di determinazione del valore da attribuire a bene oggetto della stima. E siffatta rappresentatività si configura solo allorquando i prezzi di confronto riguardino terreni "omogenei" con riferimento non solo agli elementi materiali – quali la natura, la posizione, la consistenza morfologica e simili – e temporali, ma anche alla condizione giuridica urbanistica cui sono soggetti. Consegue che la Corte di appello correttamente non ha preso in alcuna considerazione gli elementi comparativi offerti dalla società quanto meno per la disomogeneità del dato temporale cui essi si riferiscono, la maggior parte di essi concernendo terreni e fabbricati, stimati nel triennio 1995-1998 (taluno nel periodo immediatamente antecedente), laddove la valutazione del terreno espropriato è stata correttamente compiuta nell’anno 1983, in cui se ne è verificata l’acquisizione da parte del comune. Ed in quel tempo, come ha finito per riconoscere la stessa società, il mercato immobiliare inerente al piano edilizio ancora da realizzare per la gran parte non era sotto alcun profilo comparabile con quello del decennio successivo (durante il quale erano stati realizzati servizi ed opere di urbanizzazione di ogni genere e la zona era stata interamente edificata). Oltretutto per nessuno degli immobili indicati sono state prospettate la disciplina urbanistica nonchè le altre caratteristiche che dovevano renderle analoghe a quelle proprie dell’immobile da valutare, mentre alcuni di detti atti,come l’avviso di accertamento del 17 dicembre 1997, contengono soltanto una proposta di valutazione di cui la società non ha riferito neppure se sia divenuta o meno definitiva, pur essendo di essa destinatala la dante causa Granai di Nerva. In terzo luogo giova rammentare che la sentenza impugnata non si è limitata a recepire gli accertamenti e le risultanze della CTU ma ha individuato gli atti di riscontro utilizzati per la valutazione del fondo espropriato, correttamente rilevando che per il loro ingente numero nonchè per le loro caratteristiche analoghe a quelle del fondo espropriato,soprattutto con riguardo alla comune disciplina urbanistica, gli stessi dovevano considerarsi pienamente rappresentativi dei prezzi del mercato immobiliare del tempo e senza alcuna contestazione al riguardo della società. La Corte di merito ha poi illustrato le ragioni per cui era stato necessario ridurre il valore di alcuni di essi inclusi in zona E ed aventi possibilità di sfruttamento edilizio solo a distanza di un rilevante intervallo temporale ed ha indicato quale ultimo e decisivo riscontro della congruità della stima compiuta dal consulente, sicuramente favorevole alla società, un atto di compravendita di una vasta area ubicata nella zona da parte della Iniziativa Granai che vi aveva attribuito nello stesso mese di dicembre 1983 il valore assai più modesto di L. 8135 mq. In sostanza le ragioni per formare il proprio convincimento sono state espresse con completezza e senza alcun vizio logico si che le espressioni critiche contenute nel motivo ora esaminato, sovente inammissibili perchè mera proposizione di diverse valutazioni, non denunziano alcun vizio logico sussistente od alcuna omissione rilevante.

Va quindi certamente respinto il ricorso di Beni Stabili.

Ricorso incidentale del Comune di Roma.

Il motivo denunzia violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. nella parte in cui la sentenza ebbe a gravare il Comune a titolo di rivalsa non solo delle somme versate per risarcimento da occupazione acquisitiva ma anche di quelle erogate per indennità di occupazione legittima, dato che l’occupazione d’urgenza venne disposta nel solo interesse della Cooperativa.

Il Collegio ritiene in premessa di richiamare ancora una volta il costante indirizzo di questa Corte in tema di illecito da occupazione acquisitiva quale delineato dalle S.U., con le sentenze n. 24397 del 2007 e n. 6769 del 2009, non senza ricordare che il delegato alle sole operazioni materiali di realizzazione (ipotesi che nella specie si è affermato essere dimostrata) non risponde del ristoro da occupazione acquisitiva le volte in cui la sua opera si sia conclusa nel corso della occupazione legittima (S.U. 24885 del 2008). E da tal premessa discende la inconsistenza di alcuna doglianza relativa al regime di responsabilità verso il creditore, che, se ha visto dai giudici del merito dichiarare la Cooperativa Unione e Lavoro solidalmente intranea al rapporto di debito verso il "terzo" Beni Stabili (con statuizione erronea ma non impugnata dalla Cooperativa nè in appello nè in questa sede, nella quale non ha svolto difese), nondimeno, specularmente quanto esattamente, ha visto l’affermazione per la quale la Cooperativa stessa è stata ritenuta munita di credito di regresso verso il Comune. E di tal affermazione il Comune non ha alcuna ragione di dolersi. Inammissibile è poi il profilo del ricorso incidentale con cui il comune si duole della mancata condanna della cooperativa a rimborsargli quanto meno la quota parte di risarcimento corrispondente all’indennità di espropriazione: da un canto risalta il difetto di autosufficienza, non avendo l’ente riferito (nè tanto meno trascritto) le pattuizioni al riguardo contenute nella concessione-contratto conclusa con la cooperativa, sulla quale doveva fondarsi la rivalsa; dall’altro canto la sentenza impugnata ne aveva già respinto l’appello incidentale contenente analoga richiesta, proprio per non avere prodotto detta convenzione, per cui la censura risulta non puntuale e non pertinente rispetto alla ratio decidendi della decisione rimasta incontestata. Quanto infine allo scarno profilo dedicato alla prescrizione, esso è del tutto privo di autosufficienza non contenendo alcun riferimento in fatto,e non venendo poi corredato dal quesito di diritto prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ. (il quesito finale infatti ignora tale profilo). Il ricorso del Comune di Roma è pertanto inammissibile.

Venendo da ultimo al regime delle spese si osserva che, se l’inammissibilità del ricorso del Comune attinge il solo rapporto tra l’Ente e la intimata Unione e Lavoro , che non ha svolto difese, nel rapporto impugnatorio di legittimità tra Beni Stabili e Comune di Roma, la infondatezza delle censure esposte dalla prima ne impone la condanna alla refusione delle spese a beneficio del secondo (determinate in dispositivo).

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale del Comune; condanna Beni Stabili alla refusione delle spese di legittimità in favore del Comune, che determina in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-10-2011, n. 5504 Concorso interno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appellato aveva impugnato in prime cure la nonammissione al corsoconcorso per il passaggio dall’area B1B2B3 a C1, perché non era in possesso né del diploma di laurea né dell’anzianità minima nella posizione economica di appartenenza (cinque anni) previsti dall’art. 2 del bando.

Con il presente gravame l’Agenzia delle Entrate appella la sentenza del TAR Veneto con cui sono stati annullati l’esclusione ed il provvedimento di approvazione della graduatoria, nella parte in cui non vi figura il ricorrente; ed è quindi accertato il suo diritto all’inserimento in graduatoria con punti 61,90 nonché alla stipulazione del relativo contratto con decorrenza originaria.

L’appello è affidato ad un’unica rubrica di gravame relativo alla violazione dell’articolo 2, comma due del bando di corso concorso adottato dall’Agenzia delle Entrate in combinato disposto con il punto cinque dell’accordo sindacale del 1 agosto 2003.

Il controinteressato non si è costituito in giudizio.

Chiamata all’udienza pubblica di discussione la causa è stata ritenuta in decisione.

L’appello è fondato.

L’Agenzia appellante assume l’erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha interpretato l’accordo raggiunto con le O.S il 1° agosto 2003, nel senso che avrebbe previsto che al corso- concorso fossero ammessi tutti i dipendenti che, al 1° gennaio 2001 fossero inquadrati nella posizione economica B3 ed avessero a suo tempo presentato istanza di partecipazione.

Al contrario l’accordo è scaturito dalla sentenza n. 194 del 16 maggio 2002 con cui la Corte Costituzionale con riferimento a progressioni interne bandite in precedenza aveva ritenuto costituzionalmente illegittime le disposizioni normative in base alle quali esse erano state indette.

L’accordo avrebbe invece avuto solo lo scopo di "costituzionalizzare" le procedure selettive in corso, disponendo l’ammissione in soprannumero — oltre che dei candidati collocatisi in posizione utile alla graduatoria redatta secondo il punteggio scaturente dalla valutazione di titoli — anche dei candidati appartenenti alla posizione economica B3 comunque collocati in essa.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, il bando non ha mai inteso modificare i requisiti previsti dal bando per i candidati B3 (possesso del diploma di laurea oppure, in mancanza, possesso del diploma di scuola media secondaria superiore unita a cinque anni di effettivo servizio della qualifica alla data del 1 gennaio 2001).

In sostanza l’accordo non poteva sanare la posizione di coloro, come l’appellato, che non aveva no ab origine i requisiti di partecipazione per il fatto di non essere in possesso né del diploma di laurea e neppure i cinque anni di effettivo servizio previsti per chi era in possesso del diploma di scuola secondaria.

L’assunto merita piena adesione per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, sotto il profilo letterale, l’accordo del 1° agosto 2003 non recava né una modifica testuale dell’articolo 2, né alcun diretto riferimento al bando di selezione. Del resto, se tale disposizione anche fosse stata esistente, si sarebbe dovuto fortemente dubitare della legittimità di un accordo sindacale che, successivamente alla scadenza del bando, intervenisse sui requisiti generali per la partecipazione alla selezione, consentendo l’ammissione in deroga alle regole originarie.

In realtà, l’Accordo faceva luogo alla creazione di un "diritto" di precedenza in favore dei titolari della posizione economica B3 rispetto ai B2 e B1 che, pur avendo i titoli di partecipazione, non riuscivano ad essere utilmente collocati in graduatoria e quindi essere ammessi al corsoconcorso per l’attribuzione dell’area superiore.

L’espressione per cui potevano essere "..ammessi tutti i dipendenti che al 1° gennaio 2001 fossero inquadrati nella posizione economica B3, che avessero a suo tempo presentato istanza di partecipazione.." non voleva quindi significare favore per chi per carenza dei requisiti non avrebbe nemmeno dovuto fare la domanda, ma invece tendeva a consentire che gli appartenenti alla predetta fascia potessero essere ammessi "…anche in soprannumero al percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale ed al conseguente esame finale".

Per l’ammissione alla selezione dei candidati, restavano dunque fermi i requisiti concernenti:

– il possesso, alla data del 1° gennaio 2001:

– di uno dei diplomi di laurea stabiliti;

ovvero, in difetto,

– del diploma di scuola secondaria superiore ma accompagnato da nove anni di anzianità maturata nella posizione economica B1, sette anni in B2 e cinque anni in B3 (art.2 del bando).

Deve conclusivamente rilevarsi l’erroneità dell’interpretazione del TAR delle norme dell’Accordo, che consentiva esclusivamente la collocazione in graduatoria anche in sovrannumero, del personale controinteressato in posizione B3, sempre che fosse comunque in possesso dei necessari previsti requisiti e naturalmente avesse ritualmente fatto domanda di partecipazione.

Nel caso di specie, è incontestato in primo grado che l’appellato, alla data di scadenza della selezione, non era in possesso né del diploma di laurea, né dell’anzianità minima di cinque anni richiesta per la posizione economica di appartenenza.

In conclusione, l’appellato era stato giustamente escluso dalla progressione perché, essendo privo ab origine dei requisiti richiesti, non poteva comunque beneficiare dell’accordo medesimo.

Di qui la legittimità dell’esclusione e degli altri provvedimenti impugnati in prime cure.

In tali termini l’appello è fondato e deve essere accolto e per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza di cui in epigrafe.

– 2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Valle d’Aosta Aosta Sez. I, Sent., 02-11-2011, n. 72 Comunicazione, notifica o pubblicazione del provvedimento lesivo

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Svolgimento del processo

1.Con atto notificato in data 28 febbrario 2011 e depositato il successivo 15 marzo il V.T.C.C. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la diffida sindacale, prot. 7130 del 27 dicembre 2010, adottata ai sensi dell’art. 80, comma 1, L.R. 6 aprile 1998 n. 11, con la quale, richiamandosi al verbale di sopralluogo redatto dal servizio di Polizia Locale e dall’ufficio tecnico comunale – dal quale risultava che erano state eseguite trasformazioni in parziale difformità dalla concessione edilizia sull’area di cui alla planimetria, facente parte integrante della concessione edilizia n. 1971 del 6 febbrario 1997 – si diffidava la medesima società a rimuovere o comunque ad eliminare le difformità entro novanta giorni dalla notifica della diffida medesima.

2. Parte ricorrente ha articolato le seguenti censure avverso l’atto in epigrafe, affidate a sette motivi:

1)Violazione di legge in riferimento agli artt. 12 e 13 L.R. 12/07.

Il gravato provvedimento è illegittimo secondo parte ricorrente in quanto non preceduto dalla previa comunicazione di avvio del procedimento, comunicazione che era indispensabile nell’ipotesi di specie, in considerazione dell’apporto che la ricorrente avrebbe potuto dare all’istruttoria procedimentale ai fini della esatta individuazione delle unità abitative considerate abusive.

2) Violazione di legge in riferimento all’art. 3 L.R. 19/07

Il gravato provvedimento è altresì illegittimo non contenendo l’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere.

3)Violazione di legge con riferimento all’art. 2 LR 12/07 nonché indeterminatezza del soggetto che ha emesso il provvedimento.

Dalla lettura della diffida impugnata secondo parte ricorrente non è dato evincere chi sia il responsabile del procedimento e chi abbia emesso materialmente la sanzione.

Tale indeterminatezza è pertanto secondo il ricorrente idonea a determinare l’illegittimità del provvedimento, in quanto in contrasto con i principi di trasparenza di cui alle normativa in rubrica.

4) Violazione di legge con riferimento all’art. 46 LR 54/98 ed eccesso di potere per incompetenza.

Anche a voler ritenere che la firma apposta dal sindaco in calce all’atto impugnato ne attesti la provenienza, il provvedimento dovrebbe comunque considerarsi illegittimo per incompetenza, in quanto in forza della distinzione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa, lo stesso doveva essere emesso dal responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 46 LR 54/98.

5) Eccesso di potere per difetto di motivazione nonché violazione di legge in riferimento all’art. 6 LR 19/07.

L’art. 6 LR 19/07 stabilisce che i provvedimenti devono essere motivati in modo da rendere chiara la ricostruzione dei fatti e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione.

La nota gravata non contiene in tal senso alcuna motivazione, limitandosi a richiamare il verbale di sopralluogo dal quale nulla è dato evincere, né in ordine alla normativa violata, né in ordine alle unità abitative delle quali si richiede la demolizione.

6) Eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria, illogicità e difetto di motivazione.

Con il verbale di sopralluogo l’Ufficio Tecnico ha attribuito dei numeri che dovrebbero corrispondere alle unità abitative raffigurate in quatto fotografie, ma a parte la difficoltà pratica di individuazione delle unità abitative indicate con i numeri, secondo parte ricorrente non è possibile comprendere la contestazione.

In particolare secondo parte ricorrente si contesta che alcune unità abitative siano posizionate all’esterno della concessione, ma ciò non corrisponde al vero secondo parte ricorrente e comunque nelle fotografie non è indicata la perimetrazione del campeggio, né è stata redatta una planimetria a supporto delle violazioni riscontrate, per cui risulta impedita al ricorrente qualsiasi valutazione sulla correttezza delle contestazioni.

Da ciò l’illeggittmità del provvedimento anche per difetto di istruttoria.

7) Eccesso di potere e difetto di motivazione sotto altro profilo.

Le unità abitative di cui è causa sono posizionate da oltre venti anni.

In data 19/01/1995 il Sindaco del Comune aveva addirittura dichiarato che il posizionamento delle istallazioni fisse, chiamate unità abitative, non necessitava di domande di autorizzazione o concessioni edilizie, circostanza che aveva ingenerato un affidamento da parte della ricorrente sulla legittimità dei manufatti.

Da ciò il difetto di motivazione, in quanto in presenza di un abuso risalente a notevole distanza di tempo l’amministrazione ha l’onere di specificare le ragioni di interesse pubblico che sono alla base della decisione di sacrificare l’interesse privato.

3. Si è costituita l’Amministrazione comunale resistente con deposito di documenti e di articolata memoria difensiva.

4. Parte ricorrente ha replicato alle avverse deduzioni con memoria depositata in data 22 giungo 2011, contestando in particolare la chiarezza del verbale di sopralluogo.

5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 13 luglio 2011.

Motivi della decisione

6. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto gravato per mancata comunicazione di avvio del procedimento, in violazione del disposto dell’art. 12 L.R. 19/07.

Il motivo non può trovare accoglimento alla stregua dei seguenti rilievi.

6.2 Come infatti ritenuto dalla prevalente giurisprudenza, in relazione all’analogo disposto della l. 241/90, la disciplina relativa alla comunicazione di avvio del procedimento non va interpretata in modo formalistico, ma con riferimento alla sua ratio concreta, che è quella di assicurare la partecipazione del privato interessato al procedimento amministrativo, con la conseguenza che l’eventuale omissione dell’adempimento non determina illegittimità dell’azione amministrativa, laddove sia provato che il destinatario abbia avuto comunque ed aliunde conoscenza del procedimento in corso, potendo quindi parteciparvi (ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2005 n. 6990; Sez. IV, 3 marzo 2009 n. 1207; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 14 dicembre 2010, n. 2908; in senso analogo T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 14 gennaio 2009, n. 19 secondo cui "Gli atti di repressione degli abusi edilizi (nel caso di specie una diffida a demolire) non devono necessariamente essere preceduti da una comunicazione di avvio del relativo procedimento, che é oggetto di una specifica ed esaustiva disciplina normativa, specie allorquando lo scopo partecipativo sia stato raggiunto in altro modo (es. notifica provvedimenti di sequestro e dissequestro, notifica ordinanza di sospensione lavori ecc.)").

Nell’ipotesi di specie, come si evince dal verbale di sopralluogo richiamato nell’atto impugnato – facente fede fino a querela di falso in parte qua – il sopralluogo è avvenuto alla presenza dei titolari del campeggio, con l’individuazione di tutte le strutture abitative posizionate nelle piazzole.

Parte ricorrente pertanto non poteva non essere edotta della pendenza del procedimento scaturito dal sopralluogo medesimo.

6.3 Peraltro, a prescindere da tali assorbenti rilievi, vi è da evidenziare che oggetto di impugnativa è la diffida a demolire manufatti abusivi ex art. 80 comma 1, L.R. 6 aprile 1998, atto prodromico rispetto all’ordine di demolizione. Il Collegio al riguardo aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di diffida a demolire non è dovuto alcun avviso di avvio del procedimento, potendo gli interessati far valere le proprie ragioni prima dell’emissione della vera e propria ordinanza di demolizione (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 08 febbraio 2007, n. 52; T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 08 settembre 2004, n. 556 secondo cui "in materia di procedimenti sanzionatori per abusi edilizi gli atti di diffida, – quali l’ingiunzione a demolire o l’ordine di sospensione dei lavori e simili – tengono luogo della comunicazione di avvio del procedimento").

7. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 3 LR 19/07 per mancata indicazione dell’autorità verso cui è possibile ricorrere e dei termini per ricorrere, dovendosi aderire a quell’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente secondo cui detta omissione non dà luogo ad illegittimità dell’atto, ma configura una mera irregolarità che può al più dar luogo alla rimessione in termini per errore scusabile (cfr ex multiis da ultimo T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 08 aprile 2011, n. 2009 secondo cui "l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere non determina l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ma solo una mera irregolarità, in quanto la disposizione dell’art. 3 comma 4, l. n. 241 del 1990 non influisce sull’individuazione e sulla cura dell’interesse pubblico concreto cui è finalizzato il provvedimento, né sulla riconducibilità dello stesso all’autorità amministrativa, ma tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale (sicché l’omissione di cui si duole il ricorrente potrebbe semmai dar luogo, nel concorso di significative ulteriori circostanze, alla concessione del beneficio della rimessione in termini).

8. Anche il terzo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 2 L.R. 19/07, per non potersi evincere dall’atto né l’autorità emanante, né il responsabile del procedimento, appare destituito di fondamento.

8.1 Appare infatti chiaro dalla firma apposta sull’atto de quo che lo stesso sia imputabile al sindaco, per cui il primo profilo appare smentito per tabulas.

8.2 Del tutto irrilevante è poi l’omessa indicazione del responsabile procedimento in quanto per la giurisprudenza formatasi sull’analogo disposto della l. 241/90 (art. 8), l’omessa comunicazione del responsabile del procedimento e dell’ufficio presso cui poter prendere visione degli atti non determina l’illegittimità del provvedimento finale, dovendosi considerare responsabile del procedimento il dirigente e/o responsabile della struttura amministrativa, da cui promana l’atto (ex multiis T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 novembre 2010, n. 22302;T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27393).

9. Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso con il quale, in via subordinata rispetto al precedente motivo di ricorso, si deduce il vizio d’incompetenza, per essere gli atti gestionali, fra i quali è annoverabile quello di cui è causa, di competenza dei dirigenti e non del sindaco, in quanto secondo l’art.26 comma 2 della l.r. 54/1998 "Al Sindaco, nei Comuni privi di figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario comunale, può essere attribuita la competenza in ordine ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi".

9.1 Detto disposto va interpretato in maniera estensiva con riferimento a tutti gli atti di carattere gestionale, in considerazione dell’identità di ratio che è quella di supplire all’inesistenza della figura dirigenziale nei Comuni più piccoli.

9.2 Questa interpretazione è stata del resto recepita in sede in normazione subprimaria, in quanto lo statuto del Comune di AnteySaintAndre’, del 22 marzo 2005, depositato agli atti di causa, la cui legittimità non è stata peraltro contestata da parte ricorrente, attribuisce al Sindaco del Comune la quasi totalità delle competenze di carattere gestionale, ivi compresa la competenza in ordine all’adozione delle ordinanze ordinarie, finalizzate all’attuazione di leggi e regolamenti, fra le quali sono da ricomprendersi evidentemente anche gli ordini aventi carattere sanzionatorio.

10. Del pari infondato è il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la mancanza di motivazione del provvedimento sia in ordine ai presupposti giuridici – essendo al riguardo il gravato provvedimento sufficientemente motivato con il riferimento all’art. 80 l.r. 11/98 – sia in ordine ai presupposti di fatto, essendo gli stessi evidenziati nel gravato provvedimento nella realizzazione di opere non ricomprese nella concessione edilizia n. 1971 del 1997, dettagliatamente individuate nel verbale di sopralluogo, richiamato per relationem nell’atto gravato.

10.1 Nel verbale di sopralluogo vengono infatti dettagliatamente individuate:

a) le strutture realizzate all’esterno dell’area di cui alla concessione 1971/1997;

b) quelle posizionate nella fascia di rispetto della strada comunale NuarsazChesod;

c) quelle realizzate successivamente alla convenzione nei vari settori, sulla base del confronto con la tavole T1 e T 2 allegate alla convenzione medesima.

10.2 Le unità abitative contestate sono numerate e la numerazione è riportata sia nelle fotografie che nella planimetria allegata al verbale di sopralluogo, per cui le stesse risultano individuabili.

10.3 La difesa del Comune, ai solo fini di una pronta individuazione delle strutture oggetto di contestazione, ha altresì evidenziato in giallo le unità abitative situate all’esterno della concessione e quelle situate in zona caduta massi, individuabili peraltro non solo in base alla planimetria allegata al verbale di sopralluogo, in cui le strutture sono numericamente indicate, ma anche sulla base del raffronto fra tale planimetria e quella allegata alla concessione.

Nella dichirazione di assenso all’istallazione del campeggio in oggetto rilasciata dalla Regione Autonoma Valle D’Aosta prot. 1539 del 17 agosto 1992, diretta alla società ricorrente, si evidenziava inoltre che era fatto assoluto divieto di collocare insediamenti temporanei o strutture fisse nella zona posta a monte del villaggio turistico delimitata dalla planimetria allegata alla presente dalla linea tratteggiata "limite caduta massi".

10.4 Peraltro la circostanza che il provvedimento del sindaco sia motivato solo in relazione alle trasformazioni edilizie eseguite in difformità dalla concessione edilizia n. 1971 del 1997, deve portare a ritenere che oggetto dell’ingiunzione siano le sole strutture individuate numericamente nel verbale di sopralluogo come realizzate all’esterno dell’area di cui alla concessione medesima e quelle realizzate nella fascia di rispetto della strada comunale Nuarez – Chesod, in zona pertanto da considerarsi inedificabile (strutture queste peraltro corrispondenti a quelle individuate in giallo dalla difesa del Comune).

11. Alla stregua delle precedenti osservazioni, basate sul raffronto fra il contenuto della diffida a demolire ed il verbale di sopralluogo, i quali vanno interpretati congiuntamente al fine di ricostruire la voluntas provvedimentale, deve del pari ritenersi infondato il sesto motivo di ricorso con cui parte ricorrente censura il provvedimento per difetto di istruttoria, deducendo che le strutture contestate non appaiono facilmente individuabili e che tutte le strutture sono state realizzate all’interno della concessione.

12. Con il settimo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione sotto altro profilo, in considerazione dell’affidamento ingeneratosi in parte ricorrente per il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, nonché per avere ottenuto dal Sindaco del Comune in data 19/01/1995 dichiarazione relativa alla circostanza che il posizionamento delle istallazioni chiamate unità abitative non necessitava di concessione edilizia.

Il motivo è infondato.

12.1 E" ben vero che vi è un orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la repressione dell’abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull’interesse pubblico al ripristino dei luoghi. In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l’esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato" (C.d.S., Sez.V, 4/03/2008, n.883; Tar Campania, Napoli, Sez. IV – 5 maggio 2009, n. 2357).

12.2 Peraltro il Collegio ritiene che detto orientamento giurisprudenziale non possa trovare applicazione nell’ipotesi di specie, in quanto con l’atto gravato il Comune, come detto, non ha ingiunto al ricorrente la demolizione di strutture realizzate in assenza di specifica concessione edilizia, ma di strutture realizzate al fuori della stessa area della concessione n. 1971/1997, nonché nella fascia di rispetto stradale.

12.3 Infatti sebbene nel verbale di sopralluogo era specificato che tutte le strutture edificate sine titulo e numericamente indicate dovevano considerarsi abusive in forza della normazione sopravvenuta – in quanto l’art. 4 della legger regionale n. 8 del 24 giugno 2002, integrato dall’art. 31 della legge regionale n. 1 del 20 gennaio 2005, prescrive che la realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all’aperto è soggetta al rilascio del titolo abilitativo (ivi comprese quelle formalmente amovibili ma incardinate al suolo), e l’art. 31 comma 9 della legge regionale n. 1 del 2005 stabilisce che i titolari di complessi ricettivi all’aperto sono tenuti a rimuovere entro il 30 giungo 2005 gli allestimenti fissi e le strutture abitative, presenti all’interno dei complessi per i quali risulti che non sia stato rilasciato il prescritto titolo abilitativo secondo le prescrizioni vigenti in materia – il Sindaco con l’atto gravato ha ingiunto la demolizione delle sole opere realizzate in difformità della concessione n. 1971/97, da intendersi come detto quelle realizzate all’esterno dell’area di concessione e nella fascia di rispetto stradale.

12.4 Alcun affidamento poteva pertanto riporre il ricorrente nella richiamata comunicazione del sindaco, relativa alla non necessità – sulla base della legislazione all’epoca vigente – di concessione edilizia per le singole strutture, ma non certamente alla realizzabilità di tali strutture all’esterno dell’area della concessione edilizia relativa al complessivo campeggio o in fascia di rispetto stradale.

12.5 E’del pari evidente che a fronte di opere non semplicemente realizzate sine titulo, ma realizzate all’esterno della stessa area di concessione e/o in zona sottoposta vincolo d’inedificabilità, alcun legittimo affidamento possa far valere il ricorrente, potendo al riguardo applicarsi alla fattispecie de qua il principio al riguardo sancito dalla giurisprudenza in relazione ad abusi edilizi realizzati in zone sottoposte a vincolo ambientale.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene infatti che "in relazione appunto ai vincoli paesaggistici, non possono trovare spazio applicativo i peculiari principi in base ai quali la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 2705 del 6.6.2008; Cons. di Stato sez. V, n° 883 del 4.3.2008; Cons. di Stato sez. IV, n° 2441 del 14.5.2007; Cons. di Stato sez. V, n° 247 del 12.3.1996; T.A.R. Liguria n° 4127 del 31.12.2009; T.A.R. Calabria Catanzaro n° 1026 del 6.10.2009; T.A.R. Piemonte n° 2247 del 4.9.2009; T.A.R. Campania Napoli n° 504 del 29.1.2009) ha individuato una posizione di affidamento tutelabile (quanto meno con il richiedersi nel provvedimento sanzionatorio una motivazione specifica, ulteriore rispetto a quella fondata sul mero perseguimento di un ripristino della legalità, in ordine alla necessità della demolizione dei manufatti e al connesso sacrificio dell’interesse privato) per colui che, pur avendo posto in essere abusi edilizi, abbia visto trascorrere un lungo lasso di tempo dalla loro commissione con inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza" (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14062010, n. 14156, cui si rinvia).

Infatti anche nell’ipotesi di specie, oltre che in quelle in cui si è in presenza di un vincolo ambientale, si deve ritenere che l’interesse pubblico al ripristino della legalità sia in re ipsa, sia rispetto alla realizzazione delle strutture in zona comunque inedificabile – in quanto rientrante nella fascia di rispetto stradale – sia rispetto a quelle realizzate al di fuori dell’area della concessione, sulle quali non è pertanto intervenuto alcun controllo preventivo anche sotto il profilo della sicurezza.

13. In considerazione dell’infondatezza di tutti i motivi di gravame il ricorso va rigettato.

14. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni in considerazione dei motivi di diritto sottesi alla disamina della censura relativa al vizio di incompetenza, nonché in ragione della tecnica redazionale del gravato provvedimento, da interpretarsi in correlazione con il verbale di sopralluogo, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Diana Caminiti, Referendario, Estensore

Diego Spampinato, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 19-11-2011, n. 1866 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ritiene che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che, come quella in esame, concernono il contributo previsto dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302 in favore delle vittime di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416 bis del codice penale.

Non si rivengono ragioni, infatti, per disattendere l’orientamento ormai prevalente sia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr., in particolare, le sentt. 21 luglio 2003, n. 13337, 11 febbraio 1998 n. 1442, riferite alla normativa anteriore alla legge n. 302 del 20. 10. 1990 e cioè alla L. 13 agosto 1980, n. 466) sia del Consiglio di Stato (Sez. VI 14 marzo 2006 n. 1338 e 7 marzo 2001, n. 1320), secondo il quale le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla citata normativa, essendo la Pubblica amministrazione priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all’entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti dell’erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell’evento criminoso come riconducibile ad atti di terrorismo o di criminalità organizzata e dovendo considerarsi, peraltro, che nell’accertamento del requisito previsto dall’art. 1 punto b della L. n. 302 del 1990, l’Amministrazione si limita ad attuare un accertamento di natura costitutiva (cfr. da ultimo Cons. Stato Consiglio Stato sez. VI 15 luglio 2010 , n. 4568).

Più particolarmente, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto al riguardo che la discrezionalità della P.A. nella corresponsione di contributi o indennità, che secondo pacifica giurisprudenza esclude la titolarità di un diritto soggettivo in capo ai potenziali beneficiari, deve essere intesa "come libertà dell’amministrazione stessa di corrispondere o meno il contributo o l’indennità quando, all’esito di una eventuale istruttoria, non sia contestabile la sussistenza dei requisiti di legge in capo a tali beneficiari; l’attività diretta, invece, all’accertamento di tali requisiti, anche ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità amministrativa"; dal che consegue che l’indennità in questione, in applicazione di tali principi, è "oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto in ordine alla sua corresponsione non residua alcun margine di discrezionalità, una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, l’istruttoria" (cfr., in tale senso, Cass. Sez. unite n. 11337/2003 cit.).

Il principio affermato nella pronuncia anzidetta, anche se riferito alla L. 23 agosto 1980, n. 466, è pure riferibile alla successiva L. n. 302 del 1990, che ha disciplinato l’indennità in parola come obbligazione a carico della Pubblica amministrazione, la quale è priva, come accennato, di potestà discrezionale sia relativamente ai presupposti dell’elargizione, prestabiliti normativamente, che relativamente ai presupposti dell’erogabilità(Cfr. in tal senso anche TAR Lazio I Sez. 23 settembre 2003 n. 7727 e,T.A.R. Calabria Reggio Calabria 4 febbraio 2004 n. 63).

Il Collegio, in conclusione, deve dichiarare inammissibile il ricorso in esame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito con salvezza della facoltà della parte ricorrente di riproporre il giudizio innanzi al Giudice ordinario

Spese compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.