Cass. pen., sez. VI 07-05-2009 (06-05-2009), n. 19318 – Pres. LATTANZI Giorgio – P.M. Selvaggi Eugenio – I.C. RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – Mandato di arresto europeo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
I.C., destinatario di una richiesta di mandato di arresto europeo (n. 14 del 29 maggio 2007 della Autorità giudiziaria di Botosani), in relazione alla sentenza n. 190 della Corte di appello di Suceava, in data 16 aprile 2007, di condanna (irrevocabile) alla pena di anni 3 di reclusione, per il reato di lesioni gravi, ricorre, a mezzo del suo difensore, contro il provvedimento 9 aprile 2009 del Presidente la Corte di appello di Bari che ha disposto la sua consegna all’autorità giudiziaria romena, deducendo:
1) che il consenso all’estradizione era stato manifestato, al momento dell’arresto, avanti l’autorità di Polizia giudiziaria e poi ribadito avanti al Presidente della corte di appello, alla presenza del difensore d’ufficio, che si definisce "persona insipiente";
2) che, una volta nominato un difensore di fiducia, l’I. aveva comunicato, tramite l’autorità penitenziaria, la sua diversa volontà di non consentire alla consegna allo Stato di Romania (documento in data 27 marzo 2009 trasmesso alla Corte di appello di Bari);
3) che la vera volontà dell’ I. è quella espressa in tale successiva comunicazione;
4) che il reato commesso in (OMISSIS) è antecedente alla data del 2 maggio 2006 e pertanto suscettibile di applicazione del beneficio dell’indulto.
Il Procuratore generale ha rilevato l’incompetenza funzionale del Presidente della Corte di appello e ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il rilievo del Procuratore generale è fondato.
Risulta infatti dagli atti:
a) che l’I., arrestato il (OMISSIS), il successivo giorno (OMISSIS), alla presenza del difensore d’ufficio, ha ribadito e confermato al Presidente – che procedeva ex art. 13, comma 1 mandato di arresto europeo – il consenso alla consegna richiesta;
b) che lo stesso giorno il Presidente ha provveduto alla convalida dell’arresto;
c) che il (OMISSIS), l’interessato, dopo l’avvenuta nomina di un difensore di fiducia, con documento, trasmesso alla corte distrettuale il 30 marzo 2009, ha dichiarato testualmente: di "non aver nessuna intenzione di prestare il consenso all’estradizione" e che la diversa e contraria affermazione era "frutto di un errore dovuto alla sua condizione, alla difficoltà della lingua ed alla mancanza di consigli legali";
d) che, con provvedimento 9 aprile 2009, depositato lo stesso giorno, il Presidente della terza sezione penale della Corte di appello, su delega tabellare del Presidente della Corte e senza una preventiva decisione del collegio, ha disposto la consegna immediata dell’ I. in adesione alla richiesta dell’Autorità straniera.
Tanto premesso, devesi rilevare che mentre compete al Presidente della Corte di appello (o al magistrato della corte da lui delegato) la pronuncia del decreto motivato che pone immediatamente in libertà l’arrestato, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 13 comma 2 prima parte I. n. 69 cit, oppure la pronuncia della ordinanza di convalida, nella sussistenza delle condizioni di legge, vada invece escluso che rientri nei poteri del Presidente la decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo, tenuto conto della precisa dizione della L. n. 69, art. 14, comma 4: "nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la Corte di appello provvede con ordinanza … alla decisione sulla richiesta di esecuzione".
Anche nel caso di consenso alla consegna quindi è la "Corte di appello" che deve provvedere sulla richiesta, e non il suo "presidente (o il delegato)": trattasi infatti di una deliberazione la quale, concernendo il giudizio sulla validità del consenso e sull’esistenza delle condizioni per la consegna, è naturale che sia rimessa al giudice cui è attribuita in generale la competenza nella procedura passiva di consegna (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 5), e non al solo presidente che ha raccolto la manifestazione di volontà del consegnando.
Conclusione questa che non è affatto neutralizzabile dalla impropria espressione contenuta nello stesso art. 14, comma 5 che nel dare disposizioni sul tempestivo deposito del "decisum" e sugli adempimenti di cancelleria, successivi alla materiale redazione del provvedimento di consegna (depositi-avvisi-copie), parla di "ordinanza emessa dal presidente della corte di appello", espressione che deve ritenersi riferita semplicemente alla forma del provvedimento collegiale da adottare (ordinanza e non sentenza) e alla sua redazione e sottoscrizione da parte del presidente, com’è naturale che avvenga trattandosi di ordinanza.
Non c’è quindi un’attribuzione di competenza al singolo Presidente della corte distrettuale, che risulterebbe fuori luogo e contraria alle regole di controllo successivo che in materia di estradizione e di mandato di arresto europeo connotano tutte le attività monocratiche.
Nè deve sorprendere l’inesattezza tecnica dell’espressione "ordinanza emessa dal presidente", contenuta nell’art. 14, comma 5 cit., perchè varie altre inesattezze sono riscontrabili nella L. 22 aprile 2005, n. 69. Tra queste nella disciplina del consenso è significativa quella contenuta nell’art. 22 che, dopo avere espressamente previsto nel comma 1 il ricorso per cassazione sia contro la sentenza sia contro l’ordinanza relativa alla consegna, stabilisce, nel comma 2, che "Il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza", mentre evidentemente non può non essere sospesa anche l’esecuzione dell’ordinanza, perchè se questa venisse eseguita il ricorso per cassazione risulterebbe privo di utilità.
Il provvedimento presidenziale va quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. Inoltre, poichè nel termine stabilito dalla L. n. 69 cit., art. 14. non è intervenuta la decisione conseguente al consenso (tale non potendo ovviamente ritenersi quella emessa dal presidente funzionalmente incompetente), deve disporsi, a norma dell’art. 21, stessa legge, l’immediata liberazione di I.C., se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. Dispone l’immediata liberazione di I.C., se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p., e alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – 13 aprile 2011, n. 14956. In tema di violenza sessuale di gruppo.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Broscia ha confermato la pronuncia di colpevolezza di C.M. in ordine ai reati: a) di cui all’art. 609 bis c.p.; b) di cui all’art. 610 c.p. e art. 61 c.p., n. 2; c) di cui agli artt. 81 cpv., 56, 609 bis e 628 c.p.; f) di cui agli artt. 582, 585 e 576 in relazione all’art. 61 c.p., n. 2; dello stesso C., nonchè di Co.An.Ma. e B.L. dei reati: c) e d) di cui all’art. 609 octies c.p. con l’aggravante di cui all’art. 112 c.p., comma 1, n. 2) ultima parte, per il C..

La sentenza riporta la ricostruzione della vicenda narrata dalla persona offesa, I.A.B., alla polizia giudiziaria.

La I., che era stata ricoverata in evidente stato di shock presso il pronto soccorso dell’Ospedale (OMISSIS), aveva riferito di lavorare presso il (OMISSIS) con il compito di dare spettacolo, ballando, e di intrattenere i clienti.

Costoro potevano inoltre chiedere alla titolare del club che una delle ragazze si recasse presso la loro abitazione per dare spettacolo di ballo a domicilio, pagando un supplemento di Euro 100,00. La notte in cui si sono verificati i fatti la I., verso le ore tre circa, era stata incaricata di seguire il C. per andare a casa di questi ove si sarebbe dovuta esibire ballando.

Al C. si era unito il B., che si trovava nel locale notturno, mentre all’esterno era ad attenderli la Co.. In estrema sintesi, una volta giunti a casa del C., la ragazza era stata indotta a fare una doccia alla quale aveva voluto presenziare il C., cui sì aggiungeva la Co.. Successivamente alla I. era stato dato da bere del vino che la aveva fatta sentire male. Ancora più tardi, verso le cinque, il C. aveva acconsentito a riaccompagnare la ragazza al night club. Durante il tragitto il C., che era solo con la I., aveva imboccato una strada attraverso il bosco e qui, fermata l’auto, aveva costretto la I. con violenza a subire reiterati rapporti sessuali.

Subito dopo il C. riportava la parte lesa presso la sua abitazione. Qui giunti, la stessa veniva costretta ad avere rapporti sessuali contemporaneamente con lo stesso C. ed il B., che poi andava via, e con il C. e la Co.. Finalmente il C. aveva acconsentito a riaccompagnare la ragazza, ma sulla via del ritorno aveva di nuovo imboccato la strada attraverso il bosco e aveva ricominciato a percuotere la persona offesa, asserendo di volere avere ancora rapporti sessuali. Improvvisamente erano apparsi tre uomini lungo la strada ed il C. era stato costretto a rallentare. La ragazza approfittando dell’occasione, aperta la portiera, si era buttata fuori dall’auto, mentre il C. tentava di trattenerla. La I., mentre chiedeva, gridando, di essere aiutata, aveva preso dei sassi da terra scagliandoli verso la macchina che si allontanava. Vi è da aggiungere che durante la vicenda i tre imputati avevano fatto largo uso di cocaina.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali era stata contestata l’attendibilità della parte lesa, facendosi rilevare in genere la scarsa credibilità dell’assunto secondo il quale la I. si sarebbe recata presso l’abitazione del C. al solo scopo di intrattenere gli imputati ballando; l’esistenza di elementi di contraddizione nel narrato con riferimento alla somma percepita ed allo sviluppo cronologico dei fatti.

La Corte ha, però, escluso l’aggravante di cui agli art. 92 e 93 c.p. nei confronti di tutti gli imputati ed ha concesso la Co.

e alla B. le attenuanti genetiche, rideterminando le pene inflitte dal giudice di primo grado nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di annullamento la difesa del C. denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, nonchè la violazione ed errata applicazione della norma incriminatrice.

In sintesi, si denunciano vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta credibilità dell’assunto della parte lesa di essersi accompagnata al C. al solo scopo di effettuare una prestazione di ballo e non per ragioni di meretricio. Lo scopo di meretricio trova invece riscontro nel comportamento delle gestrici del locale notturno successivo ai fatti e nella assenza di lesioni riconducigli ad ipotesi di violenza sessuale. Detto scopo doveva indurre i giudici di merito a valutare le dichiarazioni della parte lesa con maggiore cautela e rendeva credibile la tesi difensiva dell’imputato secondo il quale la ragazza era animata da un intento di ritorsione determinata dal mancato accordo sulla sua pretesa di pagamento.

Si deduce inoltre il travisamento delle risultanze probatorie con riferimento alle somme che sarebbero state indicate dall’imputato e dalla I., nonchè alla individuazione delle ragioni per le quali la ragazza non si era allontanata dall’abitazione del C. allorchè ne avrebbe avuto la possibilità.

Con il secondo mezzo di annullamento, denunciando violazione o errata applicazione dell’art. 112 c.p., n. 2, si contesta la sussistenza degli estremi per ritenere la citata aggravante, dovendosi anche tener conto della natura necessariamente concorsuale del reato di cui all’art. 609 octies c.p. Con vari motivi di gravame la difesa della Co., denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, ripercorre lo svolgimento dei fatti, per come narrati dalla stessa parte lesa, per dimostrare la estraneità dell’imputata ad ogni ipotesi di concorso negli atti di violenza sessuale che sarebbero stati commessi in danno della I..

La Co., in sintesi, non era stata presente agli atti sessuali commessi prima dal C. e successivamente da questi e dal B., ma si sarebbe limitata ad avere, solo successivamente, un rapporto sessuale con il C., con il quale era fidanzata, sia pure in presenza della persona offesa. Mancano, pertanto, del tutto gli estremi per ravvisare la fattispecie di cui all’art. 609 octies c.p. a carico dell’imputata, sia sul piano oggettivo che dell’elemento psicologico del reato. Si denunciano inoltre vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità dell’assunto della parte lesa, secondo la quale si sarebbe recata nell’abitazione del C. per una prestazione di ballo e non per ragioni di meretricio. In tale ultima ipotesi le prestazioni sessuali della ragazza dovevano ritenersi inizialmente consenzienti; nè sarebbe possibile individuare il momento in cui si sarebbe verificato il suo dissenso e la percepibilità del dissenso da parte della Co..

Si censura, infine, il trattamento sanzionato con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti genetiche nella massima estensione ed alla mancata diminuzione di pena in applicazione dell’art. 609 bis c.p., u.c..

Con il primo mezzo di annullamento la difesa del B. denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 192 e 530 c.p.p., nonchè vizi di motivazione della sentenza. In estrema sintesi si denunciano vizi di motivazione nella valutazione delle risultanze probatorie con riferimento alle allegazioni difensive dalle quali emergeva con certezza che l’imputato era già uscito di scena, allontanandosi dall’abitazione del C., prima che si verificassero gli atti di violenza sessuale secondo le indicazioni cronologiche contenute nel narrato della stessa persona offesa.

Si citano sul punto le dichiarazioni del barista A., che ha affermato di aver visto l’imputato la notte dei fatti verso le ore 5,30 ritirare l’auto presso il "(OMISSIS)" dove lavorava e quelle degli altri testi B.A. e M.G..

Si allega come illogica l’affermazione della sentenza, secondo la quale il B., dopo il rapporto sessuale, si sarebbe allontanato a piedi dalla abitazione del C. per raggiungere la sua auto, considerata la distanza esistente tra detta abitazione ed il luogo ove era parcheggiata l’auto, punto sul quale si denuncia anche il travisamento delle risultanze processuali; carente ed illogica la valutazione della scarsa attendibilità delle deposizioni prodotte dalla difesa e, soprattutto, l’affermazione della irrilevanza dell’accertamento in ordine allo sviluppo cronologico degli eventi. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 63 c.p., comma 2, e art. 133 c.p. in relazione alla concessa attenuante di cui all’art. 609 octies c.p., comma 4, e vizi di motivazione della sentenza sul punto.

Si osserva che il giudice di primo grado aveva riconosciuto in favore dell’imputato la predetta attenuante di cui all’art. 609 octies c.p., comma 4, ritenuta equivalente all’aggravante di cui all’art. 92 e 93 c.p.. La sentenza impugnata ha escluso l’aggravante e concesso all’imputato le attenuanti generiche, applicando una riduzione di pena solo in considerazione di queste ultime, mentre la pena doveva essere diminuita anche per effetto della già concessa attenuante di cui all’art. 609 octies c.p., comma 4. Si aggiunge che le due attenuanti hanno diversa natura e contenuto, sicchè non può ritenersi che la diminuzione di pena disposta per l’una assorba anche l’altra diminuente.

Il ricorso del C. non è fondato, mentre sono meritevoli di accoglimento i ricorsi del B. e della Co. nei limiti che di seguito vengono precisati.

Tutti i motivi di gravame con i quali i ricorrenti censurano la valutazione della attendibilità della persona offesa e della dinamica dei fatti dalla stessa narrati sono sostanzialmente fondati su una diversa lettura degli atti processuali rispetto a quella contenuta nella sentenza; diversa lettura inammissibile in sede di legittimità.

Va, infatti, ricordato in proposito che, anche a seguito delle modificazioni apportate all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), rimane esclusa la possibilità che la verifica della correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione da parte della Corte di cassazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (cfr. sez. 4, 10.10.2007 n. 35683, Servirei, RV 237652; sez. 1, 15.6.2007 n. 24667, Musimeci, RV 237207;

sez. 5, 25.9.2007 n. 39048, Casavola ed altri, RV 238215).

Peraltro, la valutazione della attendibilità della persona offesa ha formato oggetto di motivazione assolutamente esaustiva, avendo trovato riscontro, secondo i giudici di merito, oltre che nelle dichiarazioni dei testi presenti, che videro la I. lanciarsi fuori dall’auto del C. e scagliare pietre contro l’auto che si stava allontanando, nell’accertamento medico in ordine alle lesioni riscontrate sulla ragazza ed allo stato di shock in cui versava subito dopo il fatto.

La sentenza impugnata, inoltre, ha preso in esame tutti i rilievi formulati dai ricorrenti, finalizzati a instillare dubbi sulla attendibilità della persona offesa, affermandone la inattendibilità o irrilevanza con motivazione assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici.

Con adeguata motivazione è stato, infatti, ritenuto inattendibile l’assunto del C., peraltro caratterizzato da elementi di contraddittorietà, in ordine all’esistenza di motivi di ritorsione da parte della ragazza determinati dal mancato accordo in ordine all’ammontare del pagamento della prestazione (si è fatto rilevare con argomentazione logica sul punto che la pattuizione del prezzo abitualmente precede e non segue la prestazione sessuale).

Peraltro, la sentenza di primo grado aveva già, con motivazione logica, osservato che, seppure la ragazza si fosse impegnata a recarsi nell’appartamento del C. per avere un rapporto sessuale mercenario, il successivo sviluppo degli eventi integra senza ombra di dubbio i reati di violenza sessuale da parte del C. e di violenza sessuale di gruppo da parte di tutti gli imputati che abusarono di lei.

Quanto ai vizi di motivazione denunciati dal B. in ordine alle argomentazioni con le quali sono state disattese le sue deduzioni difensive, dirette a dimostrare la sua mancata partecipazione alla violenza di gruppo, si risolvono anche esse nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze probatorie sul punto.

Peraltro, sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno ritenuto inattendibile l’assunto del B., di essersi allontanato dall’appartamento del C. prima che avessero luogo gli episodi di violenza sessuale, con esaustive argomentazioni, con le quali, da un lato è stato evidenziato che le indicazioni temporali in ordine alla dinamica dei fatti descritti dalla persona offesa risultano evidentemente dilatate, e dall’altra è stata rilevata, anche in questo caso con motivazione logica, la scarsa attendibilità dei testi addotti dalla difesa dell’imputato.

Con riferimento agli argomenti difensivi della C. deve essere, poi, precisato in punto di diritto che nel reato di violenza sessuale di gruppo non occorre che le più persone riunite commettano tutte atti di violenza o intimidatori nei confronti della persona offesa (cfr. sez. 3, 11.3.2010 n. 11560, RV 246448; sez. 3, 11.3.2010 n. 15089, Rossi, RV 246614), essendo sufficiente che la loro consapevole presenza, ove non risulti meramente passiva, rafforzi il proposito criminoso dell’abusante e costituisca elemento di dissuasione per la stessa vittima dall’intento di opporre resistenza, riducendone le possibilità di difesa.

Non occorre inoltre che tutti i partecipi commettano gli atti sessuali sulla vittima ovvero, come nel caso in esame, li commettano contemporaneamente. Nè occorre che tutti i partecipi siano contestualmente presenti al compimento degli atti sessuali da parte degli altri componenti del gruppo, allorchè siano tuttora presenti nel luogo dei fatti, permanendo in tal caso l’effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza, da parte della vittima, di essere in balia di un gruppo di persone (sez. 3, 9.11.2005 n. 45970, Aldrei ed altri, RV 232537).

Nel resto le deduzioni della Co. si esauriscono anche esse nella prospettazione di una dinamica dei fatti diversa da quella narrata dalla persona offesa ed accertata dai giudici di merito, che hanno evidenziato la piena partecipazione dell’imputata alla commissione di abusi sessuali in danno della I..

E’, peraltro, infondata la doglianza di detta ricorrente in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., essendo la stessa incompatibile con la fattispecie della violenza sessuale di gruppo (cfr. sez. 3, 12.10.2007 n. 42111, Salviti. RV 238150; sez. 3, 24.10.2002 n. 502 del 2003, Raffi ed altri, RV 223725).

Va ancora osservato in punto di diritto, con riferimento alle deduzioni del C., che l’aggravante comune di cui all’art. 112 c.p., comma 1, n. 2), è certamente compatibile con la fattispecie criminosa di cui all’art. 609 octies c.p., non incidendo il carattere necessario del concorso di persone nel reato con la configurabilità di una maggiore gravità della condotta di colui che ha preso l’iniziativa ovvero ne ha organizzato la commissione, dirigendo la condotta dei correi.

Le sentenze di merito inoltre sono adeguatamente motivate in ordine alla sussistenza di detta aggravante a carico del predetto imputato, avendo egli preso l’iniziativa ed organizzato l’intera vicenda criminosa.

E’, invece, fondato l’ultimo motivo di gravame del B..

La sentenza di primo grado aveva concesso a detto ricorrente ed alla Co. l’attenuante di cui all’art. 609 octies c.p., comma 4, dichiarata equivalente alla aggravante di cui agli art. 92 e 93 c.p..

Orbene, la sentenza di appello, avendo escluso la citata aggravante, non poteva porre a base del calcolo della pena da infliggere la stessa pena base stabilita dalla sentenza di primo grado, previa comparazione delle circostanze con giudizio di equivalenza, per poi operare su di essa le diminuzioni per le concesse attenuanti generiche e per il rito.

In tal modo, infatti, è stata esclusa l’efficacia della attenuante di cui all’art. 609 octies c.p., comma 4, già concessa dal giudice di primo grado e che, come esattamente rilevato dal ricorrente, non può identificarsi con quella di cui all’art. 62 bis c.p..

Di tale motivo di gravame del B., per l’effetto estensivo previsto dall’art. 587 c.p.p. comma 1, deve tenersi conto anche con riferimento alla posizione della Co., che si palesa identica in relazione alle concesse attenuanti.

Per effetto di quanto rilevato la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti dei predetti imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio.

I loro ricorsi vanno rigettati nel resto, mentre va integralmente rigettato il ricorso del C..

Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso di C.M., che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia limitatamente alla determinazione della pena dei confronti di B.L. e per l’effetto estensivo nei confronti di Co.An.Ma..

Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-11-2010) 17-01-2011, n. 813 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, in data 31 marzo 2009, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Nola aveva condannato i coniugi P.E. e I.A. alla pena rispettivamente di sei anni e due mesi di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa e a quella di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 Euro di multa.

Ad entrambi i coniugi è stato addebitato di avere detenuto illecitamente, nella propria abitazione, 100 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina; al solo P. di avere anche, in concorso con R.P. (separatamente giudicato) ceduto, dietro corrispettivo in denaro, quattro dosi di marijuana a persona rimasta ignota.

2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore.

Per P.E. si lamenta che sia stato disposto l’aumento per di pena per la recidiva (specifica e infraquinquennale), mentre per I. si contesta la sussistenza degli elementi per ritenere il concorso nella detenzione della sostanza illecita e si richiede il riconoscimento di una situazione di mera connivenza o, al massimo, di una condotta di favoreggiamento del marito.

3. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, va adottata declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi.

3.1 Il motivo del P. relativo alla recidiva è stato rigettato dalla Corte territoriale con adeguata motivazione, che ha evidenziato la concreta incidenza nella commissione dei nuovi reati della condizione di recidiva qualificata contestata.

A fronte di tale motivazione, la doglianza del ricorrente è del tutto generica e contrastante con l’esigenza di specificità richiesta dalla lett. e) degli artt. 581 e 591 c.p.p. 3.2. Manifestamente infondata è la censura mossa alla sentenza nell’interesse di I.A.: la Corte ha motivatamente escluso la condotta di mera e passiva connivenza o di un semplice favoreggiamento del marito, avendo la donna concorso attivamente nel tentativo di occultamento della droga prima dell’irruzione della polizia che procedette a perquisizione e sequestro.

4. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000,00 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000,00 (mille/00) Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 03-02-2011, n. 3896 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 24.9.2010, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame avverso il provvedimento 6.9.2010, con cui il GIP, del Tribunale di Savona aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di M. G., indagato dei delitti di cui:

– all’art. 609 bis c.p. e all’art. 61 c.p., n. 5, per violenza sessuale perpetrata in danno di R.V., giovane ucraina che svolgeva la funzione di intrattenitrice in un locale notturno di (OMISSIS);

– agli artt. 582 e 585 cod. pen., per lesioni personali volontariamente cagionate alla stessa R., ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, applicava la più lieve misura degli arresti domiciliari.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del M., il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito la insussistenza di indizi gravi di colpevolezza, in quanto l’accusa si fonderebbe solo sulle dichiarazioni della R., che presenterebbero diverse incongruenze e profili evidenti di contraddittorietà, mentre il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le prospettazioni svolte al riguardo dalla difesa.

Lo stesso difensore, poi, con memoria depositata il 16.12.2010, ha ulteriormente approfondito le già svolte doglianze, prospettando un intervenuto "mutamento del quadro probatorio" alla stregua di elementi successivamente acquisiti (assunzione di sommarie informazioni testimoniali; audizione della donna nelle forme dell’incidente probatorio; accertamenti su tabulati telefonici); ha eccepito poi la insussistenza delle ritenute esigenze di cautela sotto il profilo della possibilità di reiterazione di reati della stessa specie.

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

1. Infondate sono le doglianze di insussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" che l’art. 273 c.p.p., comma 1 pone quale condizione generale per l’applicazione di misure cautelari personali.

Deve ricordarsi, in proposito, che il concetto di "gravità degli indizi", posto dalla norma richiamata – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema ~ postula un’obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti i quali, nel loro complesso, devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un’affermazione di condanna, sia di elevata probabilità dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’indagato.

In coerenza con tale postulato, nella fattispecie in esame sono stati anzitutto indicati gli elementi di fatto da cui gli indizi sono stati desunti.

La R., in particolare, venne soccorsa per strada da un passante (tale signor T.), che la rinvenne singhiozzante e piegata sulle ginocchia e fu il T., non la donna, a richiedere l’intervento dei Carabinieri.

I militari accompagnarono la donna in ospedale, ove i sanitari constatarono la presenza di lesioni alle cosce, alla vagina ed ai polsi, normalmente incompatibili con un rapporto sessuale volontario e confermative, invece, della immobilizzazione con la forza da lei riferita. Sintomatici sono pure, in tal senso, i segni di graffi sul volto dell’indagato.

Tali indizi, poi, sono stati valutati dal Tribunale nella loro essenza ed è stata verificata, in particolare, con deduzioni coerenti, la credibilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti dalla parte offesa – riscontrate dagli elementi fattuali dianzi indicati – nonchè l’assenza di ragioni idonee a giustificare una denuncia calunniosa o strumentale.

Con valutazione logica, poi, lo stato di ubriachezza della ragazza, attestato dai medici, è stato ritenuto ininfluente sulla credibilità dell’accusa, sicuramente non proporzionata ad un sopravvenuto "senso di colpa o di paura" prospettato dalla difesa, in una situazione in cui le reazioni di un fidanzato siciliano geloso si sarebbero potute agevolmente evitare tenendo lo stesso all’oscuro di quanto accaduto.

Deve ricordarsi, al riguardo, che la valutazione del peso probatorio degli indizi di colpevolezza acquisiti è compito del giudice di merito ed in sede di legittimità tale valutazione può essere contestata soltanto sotto i profili della insussistenza manifesta e della manifesta illogicità della motivazione.

Profili siffatti non sono ravvisabili nella specie, dove la difesa dell’indagato non risulta avere addotto circostanze idonee a smentire "ictu oculi" ed in carenza di approfondimenti ulteriori, l’apparato argomentativo dell’accusa.

Con spiegazioni razionali, quindi, è stata svalutata la prospettazione difensiva collegata alla ricostruzione dei fatti operata dall’indagato (effettivo rapporto sessuale avuto con la donna consenziente) e risulta correttamente formulato, di conseguenza, un conclusivo giudizio di attendibilità complessiva delle formulazioni accusatorie.

Non possono essere introdotti, infine, per la prima volta in Cassazione "fatti nuovi", non esaminati dal giudice del riesame poichè connessi ad acquisizioni successive, in quanto il giudizio di legittimità deve esercitarsi nei limiti della situazione di fatto presa in esame dal giudice a quo.

2. Anche le doglianze riferite alle ravvisate esigenze cautelari non meritano accoglimento.

Tali esigenze sono state individuate, secondo le previsioni di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) per l’elevata probabilità di reiterazione di analoghe condotte criminose. E, nello specifico, l’attualità del pericolo di reiterazione degli abusi appare correttamente correlata, con motivazione logica e sufficiente, sia alle peculiari modalità della condotta delittuosa (posta in essere da un soggetto che "ha riferito di avere avuto almeno 3.000 donne") sia alla personalità dell’indagato, che, con valutazione razionale, già il G.I.P. ha considerato connotata da "una totale assenza di controspinta a delinquere e a comprendere la portata del disvalore del delitto perpetrato". 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 127 e 311 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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