Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-01-2011) 22-02-2011, n. 6488

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 30.1.08 il Tribunale di Napoli condannava P. S., previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, per concorso in estorsione aggravata.

Con sentenza 9.7.09 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, previa qualificazione del reato come truffa aggravata dall’aver ingenerato nelle persone offese il timore di un pericolo immaginario, sempre con le attenuanti generiche prevalenti determinava la pena a carico dell’imputato in anni 1 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, confermando nel resto.

Questi, in sintesi, i fatti come ricostruiti dai giudici del gravame:

il P., fingendosi in contatto con gli autori del furto o comunque con persone in possesso del motociclo rubato a Pa.

A., lo induceva – per poter recuperare la refurtiva – a versare una somma di denaro a tale B. (soggetto non identificato).

Il P. ricorreva personalmente contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) la motivazione della Corte territoriale risultava omessa e manifestamente illogica nella parte in cui non aveva dato credito alla versione difensiva del ricorrente, che si era limitato a mettere in contatto il Pa. e il suo amico C., su loro richiesta, con il B., senza causalmente contribuire o aderire alla condotta di quest’ultimo;

b) l’impugnata sentenza aveva omesso di motivare sulla richiesta di derubricare il reato all’ipotesi del mero favoreggiamento di cui all’art. 379 c.p.;

c) del pari la gravata pronuncia non aveva motivato alcunchè sull’invocata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, non essendo il P. gravato da precedenti penali o da carichi pendenti;

d) da ultimo, il ravvisato delitto p. e p. ex art. 640 cpv. c.p., n. 2, risalente al (OMISSIS), era estinto per prescrizione.

1 – Il motivo che precede sub a), meramente ripetitivo di quello già sul punto fatto valere in appello, si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno ricostruito la vicenda nei termini innanzi riassunti, evidenziando che era stato il P. a dire al Pa. e al C. di aver un contatto – cioè il suddetto B. – che avrebbe consentito il recupero del motociclo rubato, provvedendo altresì ad accompagnare i due sul luogo dell’appuntamento convenuto "caricandoli" sul proprio motorino e prestandolo, poi, al B. e al Pa. perchè insieme andassero a cambiare un assegno ricevuto in parziale pagamento, restando infine in compagnia del B. medesimo dopo che questi aveva messo in fuga il P. e il C. minacciandoli perchè la somma da loro offerta era inferiore a quella pattuita.

Dunque, la Corte territoriale ha accertato una condotta non solo eziologicamente efficiente – atteso che era stato proprio il P. a mettere in contatto la persona offesa con il predetto B. e a far sì che questi usasse il suo motorino per andare, insieme con il Pa., a cambiare un assegno – ma anche soggettivamente adesiva a quella posta in essere dal correo.

A fronte di tale motivata ricostruzione l’odierno ricorrente si limita a riproporre la propria versione, sollecitando un nuovo apprezzamento in punto di fatto delle risultanze processuali non consentito in sede di legittimità. 2- I motivi che precedono sub b) e sub c) sono generici – e, quindi, in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c) – perchè non spiegano le ragioni per cui le richieste formulate in subordine avrebbero meritato accoglimento.

Nè a tale lacuna si può ovviare mediante implicito rinvio a motivi d’appello di cui non si indica neppure in modo sommario il contenuto, così non consentendo l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6, n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2, n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5 n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell’11.11.94, dep. 11.2.95).

3 – E, invece, fondata la doglianza che precede sub d): trattandosi di truffa – pur aggravata – risalente al (OMISSIS), il termine massimo di prescrizione, interruzione compresa, è di anni 7 e mesi 6, termine che, pur maggiorato della sospensione complessivamente maturata nel corso del giudizio, spirava alla data del 1.1.09, anteriore a quella della pronuncia d’appello.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve annullarsi senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9883 Imposta reddito persone fisiche Imposta locale sui redditi – ILOR

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Svolgimento del processo

Nell’ambito di una indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Belluno, furono acquisite le risultanze di conti correnti bancari intestati alla ditta individuale Essebi Auto di B.O. ed a quest’ultimo personalmente. Su autorizzazione del magistrato penale, la Guardia di Finanza trasmise un processo verbale di constatazione che evidenziava, per l’anno 1995, versamenti che superavano per L. 2.828.570.376 l’ammontare delle operazioni contabilizzate nel bilancio aziendale. Non avendone il contribuente offerto giustificazioni plausibili, l’Ufficio notificò, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), conseguente avviso di rettifica dei redditi dichiarati ai fini Ilor ed Irpef. La CTR ha annullato l’avviso accogliendo il ricorso del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza.

L’intimato resiste con controricorso, nel quale spiega ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza vanno riuniti ( art. 335 c.p.c.).

Il contribuente ha prodotto in appello copia della sentenza del Tribunale di Belluno (n. 04/388 del 23.06.2004) che lo ha assolto dal reato di usura addebitatogli a seguito delle indagini oggetto del rapporto della Guardia di Finanza. La CTR ha osservato che il giudice penale aveva ritenuto "assai probabile" che alla base dell’imputazione ci fosse "un articolato giro di assegni atto a coprire … difficoltà finanziarie". "La sentenza, dunque, valorizza quanto il sig. B. aveva affermato davanti alla GdF … Questo fatto … va ad inficiare la base della presunzione adottata dalla P.A. nell’iter logico che ha portato all’emanazione dell’avviso di rettifica in argomento, privandola di quelle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza necessarie a sostenere l’impianto accusatorio".

Il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, nonchè dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 654 cod. pen., e vizio di motivazione carente o contraddittoria su punti decisivi. Deduce che, avendo riconosciuto che l’avviso era legittimamente fondato sull’art. 32, la CTR non poteva ritenere prive dei requisiti di legge le presunzioni poste a base dell’accertamento; nè poteva porre a fondamento della decisione la sentenza penale di assoluzione, in violazione del principio di separazione ed autonomia tra processo penale e processo tributario.

I motivi sono fondati.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, consente che i dati risultanti dai conti correnti intestati all’imprenditore siano posti a base delle rettifiche previste dall’art. 39 "se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine".

Trattasi di una presunzione legale a favore del Fisco rispetto alla quale non si pone l’esigenza di valutare la ricorrenza dei requisiti (di gravità, precisione e concordanza) che attribuiscono rilevanza alle presunzioni di fatto in base alle quali è dato "anche" presumere l’esistenza di attività non dichiarate ai sensi dell’ultima parte dell’art. 39, lett. d). La prova contraria incombe al contribuente, e non può essere desunta dall’esito di un giudizio penale che abbia escluso la realtà dei fatti presunti dalla legge tributaria, perchè nel processo penale la prova incombe all’accusa e non si applicano nè le limitazioni della facoltà di prova (come il divieto dell’assunzione di testimonianze) nè le presunzioni che sussistono in sede tributaria. Sicchè il giudice tributario può bene assumere a base della decisione gli elementi emersi nel processo penale, ma solo in base ad autonoma valutazione condotta alla stregua delle regole probatorie proprie del giudizio tributario (Cass. 10269/2005).

Il ricorso incidentale è infondato. Vi si sostiene che la CTR avrebbe respinto i primi due motivi di appello del contribuente con una motivazione insufficiente e contraddittoria. L’appellante aveva sostenuto che l’avviso di accertamento non era adeguatamente motivato, perchè richiamava le movimentazioni bancarie senza spiegare perchè facessero ritenere l’esistenza di operazioni commerciali non fatturate; e che l’Ufficio non avrebbe potuto rifarsi alla motivazione del p.v.c. della Guardia di Finanza senza averne direttamente verificato i rilievi sulla contabilità aziendale, come aveva ammesso di aver fatto.

Il denunciato vizio di motivazione non sussiste. La presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, fondava essa stessa il collegamento fra gli accrediti bancari non contabilizzati e l’attività d’impresa, sicchè la CTR nulla doveva aggiungere al richiamo del p.v.c. per disattendere il primo motivo d’appello. Al secondo la CTR ha coerentemente risposto, osservando che la verifica era stata effettuata dalla Guardia di Finanza (nè era necessario che l’Ufficio la ripetesse o che motivasse specificamente perchè ne condivideva le risultanze: Cass. 2780/2001).

Va dunque accolto il ricorso principale, e respinto quello incidentale. La causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente, introduttivo della lite (poichè non risulta che fossero state prospettate altre rilevanti questioni di fatto, non esaminate dalla CTR).

Le spese processuali devono seguire la soccombenza per tutto il processo.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie quello principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso, introduttivo della lite. Condanna il contribuente al rimborso delle spese del processo, liquidate in Euro 8.000 per onorari oltre spese prenotate a debito per il giudizio di legittimità; ed in Euro 2.800 per diritti e 7.200 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, per ciascuno dei gradi di merito.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2011, n. 12329 Rinunzia all’impugnazione

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Svolgimento del processo

con ricorso, pendente al numero 20909 di Ruolo generale dell’anno 2007, il sig. A.A., rappr.to e difeso dall’avv. Peppino Lonetti, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma del 30.1- 29.5.20067 n. 782, che aveva respinto le sue richieste nei confronti dell’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. di Roma, volte ad ottenere il pagamento delle differenze del compenso del lavoro straordinario;

l’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. di Roma con l’avv. Giovanni M. Cocconi si è costituita, chiedendo U rigetto del ricorso principale con il favore delle spese giudiziali e proponendo a sua volta ricorso incidentale pendente al numero 22965 di Ruolo generale dell’anno 2007;

entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi.
Motivi della decisione

rilevato che sia il lavoratore, ricorrente principale, che l’Azienda Municipale Ambiente (AMA) S.p.A., ricorrente incidentale, non solo hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, ma hanno anche aderito reciprocamente alle suddette rinunce;

rilevato che sia gli atti di rinuncia che quelli di adesione sono stati sottoscritti dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori;

ritenuto, quindi, che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia senza che si debba provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinuncia; nulla per le spese.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14456 contratto

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Svolgimento del processo

Il cravattificio Tremarle srl aveva commissionato a Fates snc la riparazione di un macchinario.

Eseguito l’intervento, la Fates otteneva nel 1999 dal tribunale di Como decreto ingiuntivo, poi dichiarato provvisoriamente esecutivo, per importo superiore a L. 9 milioni.

L’opposizione della committente veniva accolta nel novembre 2002 dal giudice monocratico del tribunale, il quale rilevava che l’incarico concerneva inizialmente soltanto un pezzo triangolare, con successiva autorizzazione a sostituire una lampada non corrispondente alle norme di legge.

L’appello di Fates snc veniva accolto dalla Corte d’appello di Milano, che riteneva raggiunta la prova dell’accettazione dell’insieme dei maggiori interventi effettuati, nonchè della preventiva autorizzazione di detti interrenti da parte della committente.

Avverso questa sentenza l’opponente insorge con due motivi di ricorso per cassazione.

L’opposta ha resistito con controricorso.

Nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., Fates rileva che nelle more è intervenuto il fallimento della società Tremark e chiede la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Motivi della decisione

L’istanza svolta in memoria va disattesa. Il processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ., e segg., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poichè tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità (Cass. 18300/03; 10218/10).

La sentenza impugnata ha ritenuto che la committente dovesse onorare il pagamento di tutti i lavori eseguiti sul macchinario, perchè il contenuto del contratto si sarebbe riferito, dopo l’iniziale più limitato accordo, a tutto quanto necessario per renderle funzionante.

A tal fine ha tratto argomento dal fatto che la bolla di consegna firmata senza contestazione alcuna dal socio legale rappresentante di Tremark recava specifica indicazione delle opere eseguite, ben più complesse delle due sole sostituzioni che secondo l’opponente erano state richieste. Ciò ha reso più credibile, secondo la Corte di merito, il teste indotto da parte opposta – che ha confermato l’avvenuta autorizzazione anche degli interventi recati sulla bolla – rispetto alle deposizioni dei testi indotti dall’opponente, in precedenza analizzate, considerate meno coerenti e convincenti con la dinamica dei fatti.

Inoltre l’avvenuta contestazione solo dopo il ricevimento della fattura, che elencava i medesimi interventi con la indicazione dei prezzi, avrebbe spiegato che la contestazione riguardava solo il prezzo e non l’esecuzione di opere non preventivamente autorizzate, come desunto anche dall’interrogatorio formale del legale rappresentante dell’opponente.

Infine il prezzo sarebbe stato congruo, in quanto confrontato utilmente con altro listino prezzi, con i correnti costi di mano d’opera e con la convenienza complessiva dell’intervento, specificamente stimato.

A fronte di questa coerente e logica motivazione, che ha affrontato ed esaminato scrupolosamente ogni elemento di valutazione, parte ricorrente con il primo motivo lamenta vizi di motivazione ed erronea e contraddittoria valutazione delle prove.

Sostiene che la Corte avrebbe malvalutato alcuni passaggi delle deposizioni di altri testimoni e dell’interrogatorio formale e avrebbe fondato alla decisione su un teste interessato e inattendibile.

Il secondo motivo denuncia illegittima applicazione degli artt. 1326 e 1327 c.c. e contraddittoria motivazione.

Vi si sostiene che il silenzio del compratore non assume significato di accordo, che deve essere stato precedente l’acquisto e si afferma che la mancata contestazione della fattura non può essere interpretata come accettazione del prezzo.

Le censure non colgono nel segno.

La critica svolta in ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità.

I vizi della motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e1 assegnato alla prova (Cass 6064/08; 18709/07).

Nel caso di specie la Corte ha offerto una lettura logica e coerente dei fatti; ha spiegato perchè ha privilegiato una deposizione rispetto ad altra; lo ha fatto agganciandosi a comportamenti certi provenienti dal legale rappresentante della opponente, il quale ebbe subito ben presenti i numerosi interventi eseguiti e nulla ebbe a contestare, fino a quando non prese visione del prezzo, a conferma del fatto, rilevato in sentenza (e imprecisamente criticato, atteso che il riferimento era alla circostanza che la contestazione fu sollevata solo dopo aver conosciuto i prezzi e non circa la contestata mancata autorizzazione preventiva) che su questo profilo e non sull’altro (esecuzione di opere non commissionate) sorse il dissenso. Con riferimento al secondo motivo giova precisare che la citazione di Cass. 7870/90 (Il compratore non ha alcun onere di contestare la fattura rilasciata dal venditore con riguardo alla indicazione dell’entità del prezzo che sia diversa da quella pattuita con il contratto, nè di conseguenza un siffatto comportamento omissivo del coinpratore può essere interpretato come accettazione di tale diverso prezzo) è inappropriata, poichè la massima si riferisce a specie in cui il prezzo diverso da quello pattuito riguardava lo stesso bene, non la fornitura di beni e servizi molto maggiori rispetto a quelli oggetto dell’accordo iniziale.

L’insieme delle valutazioni del giudice di merito, che è logico e coerente intrinsecamente e adeguatamente motivato, anche con riguardo alla scelta delle risultanze da valorizzare, resta quindi insindacabile in questa sede.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 1.200 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

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