Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-10-2011, n. 36173 Colloqui e corrispondenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il GIP del Tribunale di Catania, con cinque autonomi decreti – emessi rispettivamente il 7 aprile 2008, il primo; il 19 luglio 2008, il secondo ed il terzo; il 22 luglio 2008 il quarto ed il quinto – disponeva nei confronti dell’imputato detenuto A.A., sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 bis prd. pen., il trattenimento di varia corrispondenza: nel primo caso, una lettera inviata al detenuto dalla madre contenente un numero di telefono;

negli altri quattro casi, alcune missive inviate dal detenuto, nelle quali si informava il destinatario di pregressi provvedimenti di trattenimento di corrispondenza e se ne contestava la fondatezza, con frasi ritenute provocatorie e derisorie dell’operato dell’Autorità giudiziaria ("prima o poi troverò un giudice a Berlino"; "i giudici fuori della Sicilia applicano la legge"; "questi geni"; "ritengo impossibile che mi stanchi prima io" prefigurando l’intenzione di inviare "altre 6 cartoline la settimana, circa 25 al mese, meno di 600 in 2 anni").

2. – Proposti dall’ A. tempestivi reclami avverso tali decreti, l’adito Tribunale di Catania li rigettava, con cinque autonome ordinanze deliberate tutte l’8 novembre 2010, rilevando:

quanto alla lettera indirizzata al detenuto, che si trattava di un trattenimento "disposto temporaneamente", al fine di effettuare accertamenti in relazione al numero telefonico ivi indicato e "verificare se effettivamente corrispondesse al numero di un tassista"; quanto alle lettere Inviate dal detenuto, che la redazione delle stesse, per il loro contenuto, poteva integrare un comportamento meritevole di essere valutato in sede penale.

3. – Avverso le predette ordinanze ha proposto un unico ricorso per cassazione il detenuto, personalmente, deducendo: a) con riferimento al reclamo relativo al trattenimento della lettera inviata dalla madre, la manifesta illogicità dell’ordinanza di rigetto, avendo il tribunale, con la stessa, a distanza di oltre due anni e mezzo dall’adozione del provvedimento, sostanzialmente legittimato un trattenimento della missiva definito "temporaneo", disposto oltretutto per l’effettuazione di un accertamento per nulla complesso, incongruamente addossando sul detenuto l’onere di richiedere all’Autorità giudiziaria l’esito degli accertamenti; b) quanto al rigetto degli altri reclami, che intanto illegittimamente il tribunale aveva ritenuto emendabile dal giudice del reclamo l’assenza di motivazione di alcuni decreti, a ragione del rilevo che l’ordinamento non sanzionerebbe con la nullità dell’atto l’assenza di motivazione, prescritta invece dalla legge; che altra missiva di contenuto analogo era stata ritenuta inoltrabile, senza rilievi, dal Tribunale di Catania, in composizione solo parzialmente difforme; che le missive di cui trattasi, in realtà, non avevano contenuto pericoloso "per l’ordine e la sicurezza pubblica". 4. – Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato motivata requisitoria con la quale richiede l’annullamento con rinvio dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Catania l’8 novembre 2010.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta dall’ A., nei limiti meglio precisati in prosieguo, è fondata.

La motivazione dei provvedimenti di rigetto dei reclami proposti dal ricorrente risulta infatti incongrua ed in contrasto con i dati normativi.

2. – Al riguardo è necessario ricordare, in primo luogo, che le censure e i controlli della corrispondenza, incidendo su diritto fondamentale le cui limitazioni sono, a mente dell’art. 15 Cost., soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, possono essere attuati, anche nei confronti dei detenuti e degli internati, soltanto in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti. La disciplina di tali limitazioni nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è ora (dopo numerosi moniti e condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo) interamente regolata dall’art. 18 ter ord. pen. ( L. n. 354 del 1975, come modificata per la materia dalla L. 8 aprile 2004, n. 95), che al comma 1 prevede, come regola generale, che sia le limitazioni e le censure ("visto di controllo"), disciplinate dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di "trattenimento", previsti dal comma 4, possono essere adottati esclusivamente "per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto".

E sembra ovvio che dette esigenze e ragioni, generiche in funzione di prevenzione per il controllo, debbono divenire specifiche allorchè dal controllo si passa al trattenimento di singoli plichi, incidendosi così non soltanto sulla riservatezza della corrispondenza ma anche sulla disponibilità e il possesso dei materiali trattenuti. Ancorchè un detenuto sia legittimamente sottoposto a visto di controllo, deve quindi senz’altro escludersi, in base alla citata normativa, che nel caso in esame, un prolungato trattenimento del contenuto di plichi a lui diretti possa venire motivato soltanto in base alla circostanza che debba essere effettuato un accertamento, per altro non particolarmente complesso, sul titolare di un’utenza telefonica menzionata nella missiva.

Nè, per altro verso, in assenza di concrete indicazioni circa l’avvenuto esercizio dell’azione penale nei confronti dell’ A., a ragione del "tenore" delle missive (o cartoline) dallo stesso redatte, ovvero l’adozione nei suoi confronti di provvedimenti di sequestro delle stesse, il trattenimento della corrispondenza può venire legittimamente autorizzato in base alla sola considerazione che il contenuto di tali missive sarebbe suscettibile "di essere valutato in sede penale".

Ed invero deve qui ribadirsi il principio, già affermato da questa Corte (Sez. 1, sentenza n. 16926 del 22 aprile 2010, imp. A.), sia pure con riferimento ad una fattispecie in parte diversa (trattenimento di un piego contenente libri di testo universitari), secondo cui il trattenimento di corrispondenza del detenuto può ritenersi consentito se la stessa cela al proprio interno qualcosa o contenga scritti pericolosi per la sicurezza e l’ordine interno dell’Istituto o che ne rendono necessario il sequestro probatorio o preventivo, in relazione a ipotesi specifiche e secondo le regole generali del codice di rito. In questi casi il trattenimento o il sequestro possono essere emessi, però, esclusivamente dall’autorità giudiziaria. Ne consegue che nel caso in esame il tribunale non poteva, dopo che erano già trascorsi più di due anni dall’adozione dei provvedimenti reclamato, limitarsi ad affermare che il trattenimento delle missive era giustificato dal compimento di verifiche di cui non si specifica neppure l’esito ovvero di un possibile esercizio dell’azione penale, a ragione di un suo contenuto "penalmente rilevante". 3. – I provvedimenti Impugnati devono dunque essere annullati con rinvio al Tribunale di Catania perchè proceda a nuovo esame, senza incorrere nelle lacune motivazionali in precedenza evidenziate.

P.Q.M.

Annulla i provvedimenti impugnati e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 21-10-2011, n. 38123

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2/2/2009 il Tribunale di Marsala condannava A.V. alla pena di giorni 10 di arresto ed Euro 172= di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. b), per guida in stato di ebbrezza di un’auto Peugeot con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,28 (acc. in Marsala il 23/7/2006).

Con sentenza del 31/5/2010 la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia di condanna. Osservava il giudice di merito che:

– a carico dell’imputato militava l’esito positivo dell’alcoltest;

– quanto al rispetto delle norme procedurali, dalla deposizione del teste Carabiniere D.M. e dallo stesso verbale emergeva che l’ A. era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando:

2.1. la violazione di legge in quanto il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato la violazione dell’art. 356 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e cioè la necessità dell’invito alla nomina di un difensore prima del compimento dell’atto costituito dalla esame a mezzo etilometro; sul punto la deposizione del teste configgeva con gli atti processuali richiamanti gli orari degli adempimenti;

2.2. il difetto di motivazione in ordine alla affermata colpevolezza in presenza di una prova non ritualmente acquisita ed incerta.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Invero dal verbale dei Carabinieri della Stazione di Marsala, datato 23/7/2006, emerge che prima di svolgere l’esame a mezzo etilometro, l’ A. è stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore, dichiarando di "non volersi farsi assistere". Vero è che gli esami con etilometro risultano effettuati alle ore 4,49 e 4,55, mentre l’intestazione del verbale porta l’orario 4,55, ciò però non significa che l’avviso contenuto nel verbale sia stato dato dopo avere compiuto gli esami, in quanto la scansione temporale degli atti è quella graficamente contenuta nel verbale, ma questo è stato materialmente redatto dopo gli accertamenti, tanto vero che, nell’incipit del verbale è scritto "abbiamo sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico la persona …", narrando poi tutta la successione degli atti.

Peraltro, anche ad ipotizzare che sia maturata un’invalidità, va ricordato che se difetta l’avvertimento si verifica una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (v. in questo senso Cass., sez. 4^, 8 maggio 2007 n. 27736, Nania, rv.

236934; 18 settembre 2006 n. 2584, Bradaschia, rv. 236007 che precisa che l’eccezione può essere proposta anche mediante lo strumento delle memorie o richieste purchè immediatamente dopo il compimento dell’atto mentre non può più essere proposta in occasione di un successivo atto del procedimento).

Nel caso di specie, una eventuale invalidità si è sanata ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., in quanto successivamente al compimento dell’atto non è stata immediatamente eccepita la nullità e ciò neanche dopo la nomina del difensore di fiducia, con l’opposizione a decreto penale presentata il 14/5/2007. 3.2. Quanto alle censure relative all’affermata colpevolezza dell’imputato, esse sono generiche e sottovalutano il dato oggettivo dell’esito positivo degli alcoltest effettuati. In ogni caso le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 12-12-2011, n. 2338 Atti amministrativi

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 28.5.2010 S.C., premesso di essere proprietario di una casa di civile abitazione sita in località Saliceto di Gioiosa Marea (ME), via Nazionale n. 50; che la realizzazione del fabbricato in questione era stata assentita con licenza rilasciata dal Comune di Gioiosa Marea a seguito di nulla osta della Capitaneria di Porto di Messina, sul presupposto che esso fosse distante più di 30 metri dal demanio; che, a seguito delle violente mareggiate dell’inverno del 1979, al fine di salvaguardare l’antistante terrapieno, in parte eroso dal mare in tempesta, e la propria abitazione già invasa dalle acque, egli aveva partecipato con i proprietari limitrofi alla riedificazione del preesistente muro di sostegno; che per tale costruzione era stato denunziato ed aveva subito un processo penale conclusosi con assoluzione del Pretore di Patti in data 7.7.1984, sul presupposto della mancata dimostrazione della demanialità della porzione di terreno interessata dai lavori contestati; che, infatti, la linea di demanio nel tempo doveva considerarsi mutata sicché le opere realizzate insistevano su terreno non demaniale; che successivamente, in applicazione degli artt. 5 e 6 della L. 4/2003, aveva presentato domanda di concessione in sanatoria alla Capitaneria di Porto di Milazzo; che a seguito di una lunga istruttoria l’Assessorato Territorio ed Ambiente, non ravvisando ragioni ostative, aveva invitato la predetta Capitaneria a predisporre la documentazione per la formazione del titolo richiesto; che la Capitaneria aveva quindi predisposto l’atto d’indennizzo inviato per conoscenza anche al ricorrente; che tuttavia la Regione Siciliana, in contraddizione con le risultanze istruttorie ed il proprio contegno precedente, aveva in fine rigettato la richiesta di concessione demaniale marittima, non ritenendo che l’uso richiesto rientrasse tra quelli consentiti dall’art. 1 della L.R. 15/05; che con successiva nota del 29.12.2008 l’Assessorato Territorio ed Ambiente aveva invitato la Capitaneria a predisporre l’ingiunzione di sgombero; che la predetta Capitaneria aveva quindi avviato con nota del 16.3.2009 il procedimento amministrativo di ingiunzione di sgombero, il cui provvedimento finale è stato fatto oggetto di impugnazione con il presente ricorso; che nel frattempo altro procedimento penale instaurato per l’occupazione abusiva di area demaniale si era concluso in data 7.7.2009 con sentenza di assoluzione da parte del Tribunale di Patti; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per 1) violazione e/o falsa applicazione della L.R. 4/2003, eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento illogicità ed irragionevolezza, 2) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà con precedenti manifestazioni nel medesimo procedimento, 3) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per carenza d’interesse pubblico, 4) ulteriore profilo di eccesso di potere per insufficienza di motivazione, 5) contraddittorietà in atti, comportamento contrario a buona fede e violazione del procedimento di delimitazione ex art. 32 del Codice della Navigazione, 6) travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, 7) eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e travisamento dei fatti.

All’adunanza camerale del 18.6.2010, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare del ricorrente, si sono costituite le Amministrazioni resistenti senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario; all’esito di tale adunanza il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 141/2010, ha disposto l’acquisizione da parte dell’Amministrazione di documentati chiarimenti circa la natura dell’abuso contestato, la sua localizzazione e la sua identità o meno rispetto a quello oggetto delle sentenze assolutorie prodotte dal ricorrente, nonché copia di tutti gli atti endoprocedimentali e del verbale contenente la notizia di reato 11/2003, nonché, a cura del ricorrente, copia integrale della sentenza assolutoria del 14.8.2009.

All’esito della successiva adunanza camerale del 22.10.2010 il Tribunale, con ordinanza n. 958/2010, ha sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato.

All’udienza dell’8.11.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato ed in quanto tale deve essere rigettato per i motivi di cui appresso.

Con un primo motivo di doglianza – rubricato "violazione e/o falsa applicazione della L.R. 4/2003, eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento illogicità ed irragionevolezza" – il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato perché lo stesso farebbe riferimento all’art. 1 L.R. 15/2005 che atterrebbe esclusivamente alle ipotesi di rilascio di concessioni demaniali ovvero al loro rinnovo, non già alla regolarizzazione di occupazioni abusive di porzioni demaniali.

La censura non ha pregio.

E’ evidente che lo spettro delle utilizzazioni possibili dei beni da rilasciarsi in concessione demaniale marittima non può che essere lo stesso sia che tali beni vengano concessi in godimento per le vie ordinarie sia – ed a maggior ragione – che tale godimento venga concesso "in sanatoria".

Opinare diversamente significherebbe interpretare la norma finanziaria invocata dal ricorrente siccome attributiva di facoltà maggiori a coloro che hanno violato la legge rispetto a coloro i quali si sono conformati alla stessa: non mette conto di spiegare oltre perché siffatta interpretazione non possa essere avallata.

Con un secondo motivo di ricorso – rubricato "eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà con precedenti manifestazioni nel medesimo procedimento" – il C. lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato perché esso sarebbe in contrasto con i pareri favorevole degli enti competenti rilasciati nel corso dell’istruttoria e con le stesse valutazioni endoprocedimentali operate dalla Regione.

Anche tale censura non ha pregio.

La determinazione dell’Amministrazione regionale resistente si fonda sul parere dell’Ufficio legislativo e legale prot. n. 12195 del 10.7.2007, pure acquisito al procedimento in questione, e a monte sulla corretta interpretazione della legge regionale 15/2005, con la conseguenza che la differente manifestazione d’intenti endoprocedimentale della stessa Amministrazione contenuta nella nota n. 86716 del 1.12.2006 non può avere alcuna rilevanza (nemmeno in punto di affidamento, stante la sua improduttività di effetti giuridici), tanto più che essa non reca alcuna differente valutazione sul punto decisivo degli usi assentibili in sede di concessione in sanatoria oggetto di valutazione nel provvedimento finale; né tanto meno, nell’invocata ottica della contraddittorietà endoprocedimentale, possono rilevare i pareri resi dalle alte Amministrazioni nella cura di diversi interessi pubblici e non aventi ad oggetto la valutazione del medesimo punto di diritto controverso.

Con una terza censura – rubricata "eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per carenza d’interesse pubblico" – il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte dell’Amministrazione del proprio interesse oppositivo alla permanenza nella porzione dell’immobile abusivamente occupata ed il conseguente suo mancato bilanciamento con l’interesse pubblico allo sgombero.

Con una quarta censura – rubricata "ulteriore profilo di eccesso di potere per insufficienza di motivazione" – il ricorrente lamenta la mancata motivazione delle ragioni della ritenuta prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dei luoghi.

Le due censure, che in quanto strettamente connesse possono essere esaminate congiuntamente, non possono essere condivise.

Osserva il Collegio, in primo luogo, che in giurisprudenza non è affatto pacifica la configurabilità di un legittimo affidamento per protrazione temporale dell’illecito in materia di occupazioni abusive ed abusi edilizi, registrandosi diversi autorevoli arresti secondo cui tali atti risultano dovuti in ogni caso ed a prescindere da qualsivoglia specifica motivazione delle ragioni di interesse pubblico e di prevalenza delle stesse sugli interessi del privato (C.d.S., Sez. V, 27.4.2011 n. 2497;.Cd.S., Sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; C.d.S,. 10 dicembre 2007, n. 6344; C.d.S., 31 agosto 2010, n. 3955; C.d.S., Sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).

Anche a volere ritenere astrattamente configurabile un affidamento in subiecta materia, ritiene il Collegio che l’onere di bilanciamento dei contrapposti interessi (pubblico alla riacquisizione del bene demaniale e privato al mantenimento dello stesso) e di adeguata motivazione presupponga innanzitutto che il predetto affidamento sia incolpevole.

Tale "non colpevolezza" non può essere ravvisata nel caso di specie, posto che sin dall’immediatezza della realizzazione dell’abuso la Pubblica Amministrazione, nel suo potere di vigilanza, ha avviato diverse iniziative volte al recupero della porzione di bene interessata dall’occupazione, con la conseguenza che la questione della demanialità è sempre stata controversa tra le parti.

Con una quinta censura – rubricata "contraddittorietà in atti, comportamento contrario a buona fede e violazione del procedimento di delimitazione ex art. 32 del Codice della Navigazione" – il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento perché adottato senza previa attivazione del procedimento di delimitazione dei confini, previsto dall’art. 32 del Codice della Navigazione in caso di incertezza oggettiva degli stessi.

Tale motivo è stato apprezzato favorevolmente dal Tribunale in senso all’ordinanza sospensiva n. 958/2010 resa in corso di causa.

Ritiene il Collegio, re melius perpensa ed all’esito dell’istruttoria e del completo spiegarsi del contraddittorio sul punto, che anche siffatta doglianza non possa essere condivisa.

E’ vero che i due procedimenti penali per occupazione abusiva del terreno in questione (scaturiti dalle segnalazioni della Capitaneria di Porto) si sono conclusi con sentenze di assoluzione del ricorrente per il mancato raggiungimento della prova della demanialità della superficie occupata.

Osserva il Collegio, tuttavia, che il procedimento penale e quello amministrativo hanno all’evidenza regimi differenti in punto di valutazione delle emergenze istruttorie e di sufficienza delle stesse, sicché non è irragionevole che il primo, in ragione della regola aurea della necessità di prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, possa concludersi con una sentenza di assoluzione per mancata prova della demanialità di un bene ed il secondo possa ritenere accertata la legittimità di un atto amministrativo di sgombero che quella demanialità presuppone.

Ciò posto, deve ritenersi che la richiesta inoltrata dal ricorrente di concessione demaniale in sanatoria della porzione di immobile oggetto di controversia valga a fondare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, quanto meno una presunzione di appartenenza del predetto bene al demanio.

In altri termini, a fronte di un riconoscimento implicito da parte del privato della demanialità del bene (implicito nella richiesta di concessione demaniale), deve ritenersi che l’Amministrazione legittimamente abbia dato per non contestata la sua natura pubblica.

In tale situazione fattuale l’invocato avvio del procedimento di delimitazione dei confini non può ritenersi dovuto per assenza del presupposto della oggettiva incertezza dell’appartenenza soggettiva del bene.

Resta fermo, ovviamente, che il ricorrente, laddove ritenga che la porzione di bene in questione sia di sua proprietà, ha ancora a disposizione gli ordinari strumenti di tutela dominicale davanti al giudice ordinario.

Con un sesto motivo di ricorso – rubricato "travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria" – il C. lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato perché esso non avrebbe tenuto conto del fatto che il terreno in questione avrebbe perso la sua natura demaniale, in quanto adibito da tempo immemorabile a pertinenza dell’abitazione e senza alcuna possibilità di utilizzazione a fini pubblici marittimi.

Il motivo è infondato.

La tesi del ricorrente è che la prolungata occupazione del terreno da parte sua (occupazione che risalirebbe per vero, secondo quanto esposto in ricorso, al 1979) abbia fatto perdere allo stesso la natura demaniale

E’ noto, tuttavia, che tra le caratteristiche fondamentali dei beni demaniali naturali (quale quello in oggetto) vi è, ex art. 824, I comma c.c., la inusucapibilità, sicché nessun effetto può essere collegato al mancato uso dello stesso ed al contemporaneo uso da parte dei privati anche per periodi prolungati di tempo.

Con un ultimo motivo di ricorso – rubricato "eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e travisamento dei fatti" – il C. lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato perché difetterebbe di proporzionalità e perché analogo trattamento non sarebbe stato riservato ad immobili vicini versanti nelle medesime condizioni.

Quanto al primo profilo, osserva il Collegio che nessun difetto di proporzionalità può essere ravvisato poiché è la legge, a fronte dell’occupazione abusiva di immobili demaniali, a richiedere la loro restituzione e l’eliminazione delle opere ivi realizzate.

Il secondo profilo della censura, invece, è inammissibile per genericità prima che infondato, dal momento che il ricorrente non si è premurato di allegare quali sarebbero gli immobili circostanti versanti nella medesima condizione e le ragioni di tale "medesimezza" di situazione.

In ogni caso vale la pena rammentare che "non è predicabile l’eccesso di potere per disparità di trattamento fondato su provvedimenti illegittimi atteso che le situazioni giuridiche che comportino violazione di legge non possono essere invocate per pretendere ulteriori provvedimenti contra jus" (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 14/03/2011, n. 2239; T.A.R. Catania, Sez. I, 20.9.2010 n. 3763; C.d.S., Sez. IV, 27.8.2010 n. 5980), e che esso non può riguardare provvedimenti vincolati quale quello in esame, trattandosi di vizio proprio dell’agire discrezionale (Consiglio Stato, Sez. IV, 24/02/2011, n. 1235; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 16/12/2010, n. 2964; T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 6.12.2010 n. 1935).

Le spese di lite possono essere compensate avuto riguardo all’afflittività del provvedimento impugnato ed alle peculiarità fattuali, in punto di prova della demanialità, sottese alla controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10322

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza n. 29/2011 il Comune di Cerreto Laziale ha ordinato al ricorrente la sospensione lavori edili.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) eccesso di potere per gravissimo difetto di istruttoria e motivazione, violazione di legge;

2) eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta;

3) violazione di legge e decadenza del provvedimento impugnato.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Con il gravame in questione il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati.

Il provvedimento di sospensione dei lavori, secondo quanto previsto dall’art. 27 comma 3° d.p.r. n. 380/01, ha efficacia per 45 giorni a decorrere dalla sua notifica al destinatario.

Nella fattispecie in esame l’atto impugnato è stato emesso il 8.9.2011; ne consegue che, al momento in cui il ricorso è stato notificato (11.11.2011), l’ordinanza di sospensione aveva perso efficacia e, pertanto, non si presentava più lesiva per la situazione giuridica soggettiva posta dal ricorrente a fondamento della domanda caducatoria.

Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.