Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 10-07-2012, n. 11573 Opposizione: competenza

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Svolgimento del processo

che il Consigliere designato ha depositato, in data 12 marzo 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

"Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza resa, all’esito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, dal Giudice di pace di Fasano, il Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano, con sentenza del 13 maggio 2010, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla causa a favore del Tribunale di Lecce, in applicazione della regola del foro erariale, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7.

Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Lecce, con ordinanza in data 7 aprile 2011, ha sollevato conflitto, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.

Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Brindisi, giacchè, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nel citato R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23285)".
Motivi della decisione

che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra;

che, pertanto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Brindisi;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-07-2012, n. 13565

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Svolgimento del processo
Con decreto in data 17 febbraio 2010 il giudice delegato del concordato preventivo della B.I.S. s.r.l.
rigettava l’istanza dei soci D.A., G. G., T.E. e B.N. volta ad ottenere la restituzione della somma di Euro 380.000,00 da essi versata in esecuzione dell’impegno assunto per consentire il soddisfacimento delle spese di procedura, dei crediti privilegiati, nonchè dei crediti chirografari nella misura del 5% e condizionato all’omologazione del concordato preventivo della società:
restituzione, da essi richiesta sul presupposto che si trattasse di un’obbligazione di garanzia, ormai estinta dopo che la proposta concordataria aveva avuto regolare esecuzione con il raggiungimento degli obiettivi indicati, ed anzi con un residuo attivo di Euro 635.000,00.
Motivava che si trattava, in realtà, di conferimenti a fondo perduto, finalizzati all’approvazione ed omologazione del concordato preventivo.
In accoglimento del successivo reclamo, il Tribunale di Roma disponeva che la somma anzidetta non fosse oggetto di riparto ai creditori da parte del liquidatore giudiziale, dal momento che era stata corrisposta a garanzia dell’esecuzione del concordato preventivo fino alla percentuale di soddisfacimento prevista: a nulla rilevando, in contrario, che essa fosse stata testualmente qualificata "a fondo perduto" e che nella relazione di accompagnamento dell’esperto, di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, si ipotizzasse anche il superamento delle percentuali promesse per effetto del versamento in questione.
Avverso il provvedimento, comunicato a cura della Cancelleria il 21 ottobre 2010 al liquidatore giudiziale ed il 28 Ottobre 2010 al commissario giudiziale della B.I.S. s.r.l., ed altresì notificato ad istanza di parte in data 27 Ottobre 2010, entrambi gli organi della procedura proponevano, congiuntamente, ricorso per cassazione, notificato il 23 Dicembre 2010, sulla base di due motivi di censura.
Resistevano con controricorso i sigg. D., G., T. e B..
La successiva relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del giudice designato – che concludeva per l’inammissibilità del ricorso – era contrastata dai ricorrenti con memoria; ed il ricorso, nell’adunanza in camera di consiglio del 23 Febbraio 2012, era rimesso alla pubblica udienza del 17 luglio 2012: quando, depositate dalle parti memorie illustrative ex art. 378 c.p.c., passava in decisione sulle conclusioni del Procuratore generale e dei difensori, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata rilevata l’inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione del liquidatore giudiziale, notificato il 22 dicembre 2010: e cioè, oltre il termine breve di 60 giorni dalla comunicazione del decreto del Tribunale di Roma in sede di reclamo, curata dalla Cancelleria in data 21 ottobre 2010 (art. 325 c.p.c., comma 2). Nella memoria di replica il liquidatore giudiziale assume che la L. Fall., art. 26, nella sua formulazione novellata, con espressa previsione della decorrenza del termine perentorio per impugnare dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n.5, emendato, in parte qua, dal D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169), sarebbe riferibile al solo reclamo al tribunale o alla corte d’appello; ma non pure al ricorso per cassazione, tuttora soggetto, senza deroghe, al criterio generale di cui all’art. 326 c.p.c., che prefigura come dies a quo la notificazione del provvedimento (avvenuta, di fatto, il 28 ottobre 2010): con la conseguente tempestività della presente impugnazione, notificata in data 23 Dicembre 2010.
La tesi non ha pregio.
L’espressa previsione della decorrenza del termine per impugnare dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento contenuta nella L. Fall., art. 26, in linea con l’analoga disciplina delle impugnazioni allo stato passivo (L. Fall., art. 99), non costituisce deroga ad una regola generale (come tale, soggetta al canone di stretta interpretazione); bensì, espressione di un principio informatore della lex specialis, consentaneo con la natura concorsuale dei diritti fatti valere.
In tesi generale, la notificazione del provvedimento è, infatti, atto di impulso volitivo e discrezionale della parte vittoriosa che si attaglia ad un rapporto processuale tra parti definite, destinatane esclusive della pronuncia ed arbitre insindacabili della scelta di accelerare la definizione del processo, mettendo in moto il termine breve per l’impugnazione (art. 326 c.p.c.). Laddove, la potenziale efficacia riflessa di un provvedimento L. Fall., ex art. 26, sull’intero ceto creditorio, nell’ambito di una procedura concorsuale caratterizzata da esigenze di speditezza, appare incompatibile con i tempi legati all’ordinaria iniziativa di parte e giustifica, quindi, la decorrenza del termine per impugnare già a partire dalla conoscenza legale acquisita con la comunicazione di cancelleria (art. 136 c.p.c.: Cass., sez. 1, 10 Giugno 2011, n. 12732). Senza spazio alcuno per distinzioni tra i vari mezzi ordinari di impugnazione, all’insegna di un eclettismo disarmonico con la ratio sottesa alla disciplina speciale.
Alla luce di tali principi, appare dunque precluso da tardività il ricorso per cassazione del liquidatore giudiziale, notificato il 62 giorno dalla comunicazione del decreto del tribunale, senza ricorrenza di proroghe di diritto (art. 155 c.p.c.).
La relazione ex art. 380 bis c.p.c., ha contestualmente negato la legittimazione attiva del commissario giudiziale: nei cui confronti non opera, invece, la medesima decadenza dall’impugnazione, in difetto di comunicazione della cancelleria.
Sul punto, il ricorrente replica che la sua legittimazione deriva dalla qualità di parte rivestita in sede di reclamo; e comunque assume di godere di legittimazione autonoma, attiva e passiva, trattandosi di controversia concernente l’interpretazione della proposta concordataria omologata.
Sotto il primo profilo, l’obiezione non coglie nel segno.
Non vi è corrispondenza biunivoca tra qualità di parte formale, per effetto di un’iniziativa processuale propria o altrui, e legittimazione ad impugnare: come reso palese, del resto, dalla costante giurisprudenza di legittimità che riconosce l’officiosità della verifica, in ogni stato e grado, della legittimazione in senso tecnico: rigorosamente distinta dalla titolarità della situazione soggettiva sostanziale – che è questione di merito – che le è spesso impropriamente assimilata nel linguaggio empirico della prassi (Cass., sez. 2, 23 Maggio 2012, n. 8175; Cass., sez. 2, 27 Giugno 2011, n. 14177; Cass., sez. 3, 30 Maggio 2008, n. 14468).
Non è quindi risolutiva l’effettiva partecipazione, per effetto di vocatio, al reclamo ex artt. 164-26 legge fallimentare promosso dai soci della B.I.S. s.r.l.: che lascia, di per sè, impregiudicata la questione dell’effettiva legittimazione attiva del commissario giudiziale, quale portatore degli interessi della società debitrice e della massa dei creditori nella controversia in esame.
Neppure dirimente, in questo senso, appare l’ulteriore qualificazione di parte formale necessaria del procedimento di omologazione, tenuta alla costituzione in giudizio (L. Fall., art. 180, comma 2), che rende il commissario giudiziale litisconsorte necessario anche nei gradi di impugnazione (Cass., sez. 1, 18 novembre 1998, n. 11.604);
dal momento che ad essa corrisponde un’eterogenea posizione giuridica di ausiliario del giudice: e non di parte in senso sostanziale, nemmeno nella veste di sostituto processuale (Cass., sez. 1, 9 maggio 2007 n. 10.632).
E tuttavia, i predetti rilievi non chiudono la problematica, come assumono le parti resistenti.
Al riguardo, si osserva infatti come le funzioni di vigilanza e controllo assegnate al commissario giudiziale nel corso della procedura, prima e dopo l’omologazione (L. Fall., artt. 172, 173 e 185), non ne esauriscano il potere di iniziativa processuale. In almeno un caso la sua legittimazione attiva è espressamente prevista: e cioè, ai fini dell’annullamento del concordato preventivo omologato in caso di scoperta postuma dell’esagerazione dolosa del passivo o di sottrazione o dissimulazione di parte rilevante dell’attivo, ai sensi del combinato disposto della L. Fall., art. 186, u.c., e art. 138. La prima norma sostituisce espressamente al curatore il commissario giudiziale, quale (unico) organo della procedura abilitato ad agire in giudizio, in concorso con i creditori: a differenza che nell’ipotesi, contestualmente prevista, della risoluzione del concordato preventivo, in cui la legittimazione attiva compete solo a questi ultimi.
In entrambi i casi, senza menzione del liquidatore giudiziale.
Quest’ultima notazione è di particolare interesse ai fini in esame, perchè pone in risalto speculare il ruolo preminente, se non esclusivo, del commissario giudiziale in una fattispecie che, seppur venuta alla luce nella fase esecutiva, a seguito della scoperta del dolo del debitore, riguarda retrospettivamente l’originaria proposta concordataria, con l’allegato piano: già oggetto del suo vaglio critico nella relazione, (L. Fall., art. 172, comma 1), e nel parere (L. Fall., art. 189, comma 2). Ne discende che la L. Fall., art. 186, u.c., appare, quindi, idoneo riferimento normativo di un’opzione ermeneutica rispondente all’esigenza di assicurare l’effettivo contraddittorio anche sulla domanda in esame, la cui causa petendi risiede nella stessa proposta di concordato, sulla quale il commissario giudiziale si è istituzionalmente espresso.
Se dunque la corretta interpretazione di quest’ultima si pone come passaggio cognitivo essenziale di un’azione di annullamento, in ipotesi di comportamento decettivo del debitore, appare coerente confermare la legitimatio ad causam del commissario giudiziale su iniziative processuali comunque suscettibili di forzare o snaturare il contenuto della proposta e del piano così come interpretato in sede omologativa.
Trattandosi di interpretazione negoziale ex tunc (a differenza dell’interpretatio ex nunc propria della legge), il commissario giudiziale – e non il liquidatore, intervenuto successivamente – si palesa come legittimo e necessario contraddittore, dotato di un bagaglio cognitivo che ne fa il rappresentante naturale degli interessi della procedura nel resistere ad una domanda suscettibile di alterare le clausole dell’accordo omologato. Tanto più che il suo eventuale travisamento esegetico della proposta potrebbe perfino essere causa di responsabilità, se idoneo a fuorviare lo stesso voto dei creditori, in ragione dell’affidamento riposto.
Ne consegue che la dr.ssa R.P., commissario giudiziale della B.I.S. s.r.l. in concordato preventivo, è legittimata a ricorrere per cassazione nel caso in esame; in cui si tratta, appunto, di stabilire se la proposta concordataria prevedesse, o no, l’acquisizione definitiva all’attivo di versamenti promessi "a fondo perduto" ed effettivamente eseguiti dai soci:
questione, suscettibile, com’è ovvio, di interferenza negativa sulle posizioni dell’intero ceto creditorio, nonchè sulle operazioni di liquidazione, con gli adempimenti connessi (Cass., sez. 1, 29 settembre 1993, n. 9758).
Ancora in via pregiudiziale di rito, si deve senz’altro riconoscere natura definitiva e decisoria – premessa per l’ammissibilità del presente ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione (del resto, da nessuna delle parti messa in discussione) – al decreto L. Fall., ex art. 26, del Tribunale di Roma, che ha accertato la spettanza della somma di Euro 380.000,00 ai soci e non alla procedura; in tal modo, sottraendola definitivamente al riparto ai creditori.
Del tutto erronea, sotto diverso profilo, è poi l’eccezione di inammissibilità delle censure attinenti a vizi della motivazione, dopo l’estensione generalizzata del sindacato di legittimità ad opera della novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 (art. 2).
Ancora: il rilievo che si tratta di una domanda di restituzione di somma versata alla procedura – e non, quindi, di un credito vantato verso la B.I.S. s.r.l. in bonis – asseritamente a scopo di garanzia per il positivo perfezionamento del concordato in itinere porta ad escludere che i soci dovessero esperire un’azione ordinaria nei confronti della società (assente, invece, nel presente giudizio). Ed è appena il caso di aggiungere che è proprio in relazione a controversie riguardanti i crediti maturati prima e fuori del concorso, che si è formata la giurisprudenza negatrice della legittimazione attiva e passiva del commissario giudiziale: che pertanto non può essere addotta a sostegno dell’inammissibilità del ricorso in scrutinio.
Scendendo ora alla disamina delle censure, si osserva come con il primo motivo si deduce la carenza di motivazione e la violazione della L. Fall., artt. 160, 161 e 182, e artt. 1349 e 1372 c.c., nel ritenere che l’obbligazione di versamento dei soci fosse subordinata al mancato raggiungimento della soglia del 5% di pagamento dei creditori chirografari.
Il motivo è fondato.
Nel l’interpretare la promessa dei soci – che il giudice delegato aveva ritenuto, invece, condizionata alla sola approvazione ed omologazione del concordato preventivo proposto dalla società – il Tribunale ha deliberatamente negletto la qualificazione "a fondo perduto" espressamente attribuitale dai soci.
Non si tratta del risultato di un’ordinaria operazione ermeneutica, sulla base di una ponderazione comparata degli elementi letterali e comportamentali acquisiti alla cognizione del giudice di merito, bensì dell’aprioristica ed apodittica esclusione di rilevanza di un sintagma che pure valeva a contraddistinguere l’impegno assunto. In tal modo, la causa di garanzia dell’obbligazione – entro, e non oltre, il tetto prefissato – viene affermata, testualmente, "prescindendo dalla qualificazione a fondo perduto": e cioè, con omissione della disamina di un dato letterale, prima facie rilevante ai fini della ricostruzione della volontà della parte promittente riscontrata dai creditori (art. 1362 c.c., comma 1).
Oltre a ciò, il Tribunale di Roma ha radicalmente svalutato la relazione dell’esperto, attestatrice della veridicità dei dati e della fattibilità del piano di ristrutturazione – nella parte in cui ventilava la possibilità di una percentuale di soddisfazione dei crediti anche superiore al 5% – ritenendola inimputabile ai soggetti obbligati: senza quindi porsi il problema ermeneutico se il miglior risultato ivi prospettato presupponesse l’apporto definitivo ed irripetibile, fino ad Euro 380.000,00, da parte dei soci.
L’impostazione non può essere condivisa, perchè la relazione giurata del professionista iscritto nel registro dei revisori contabili – la cui qualificazione è assicurata dal possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. D) – non può essere ridotta at rango di mero allegato, accessorio ed estrinseco alla proposta; di cui forma invece parte integrante, dotata com’è di naturale vis persuasiva, suscettibile, se non rispondente al reale contenuto della proposta, di ingenerare un errore-vizio nel consenso dei creditori.
Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, con cui si censura la violazione di legge e la carenza di motivazione nell’escludere, in via subordinata, l’autonoma obbligazione dei soci della B.I.S. s.r.l. per effetto della dichiarazione da essi resa nel corso di un’assemblea e portata a conoscenza dei creditori della società.
Il decreto deve essere quindi cassato, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che alla luce della vantazione complessiva della proposta, della relazione e di ogni altro elemento emerso nel procedimento di omologazione giudichi se la somma versata dai soci fosse, o no, destinata ad essere acquisita all’attivo indipendentemente dalla percentuale di soddisfacimento realizzata, di fatto, con la liquidazione dei beni ceduti.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso del liquidatore, accoglie il primo motivo del ricorso del commissario giudiziale, cassa il decreto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 29-04-2009 (02-04-2009), n. 17884 – Pres. DE ROBERTO Giovanni – F.A. SENTENZA – Assenza di riferimenti all’art. 102 cod. pen. ovvero all’art. 103 cod. pen.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. F.A. detto T. è stato condannato dal Tribunale di Venezia il 7.7,2006 per la cessione, insieme con tale B.S., di circa 270 gr. di cocaina a P.L., il (OMISSIS).
L’imputato veniva contestualmente prosciolto dalle imputazioni di partecipazione ad associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 e da altri episodi di cessione del medesimo tipo, in concorso con P., B. e tali C., FE. e M..
Con sentenza del 30.3.2007 la Corte d’appello di Venezia rigettava l’impugnazione dell’imputato e, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, revocava l’applicazione delle attenuanti generiche e rideterminava in aumento la pena nella misura ritenuta di giustizia.
La Corte lagunare respingeva, con specifiche motivazioni, le eccezioni difensive in ordine all’incompetenza territoriale (dedotta dalla difesa in favore dell’autorità giudiziaria di Brescia, circondario di residenza di F. e B. e luogo da cui era partita la fornitura per cui era intervenuta la condanna, anche sul presupposto che lì si fosse costituita, o avesse operato, o avesse cessato l’attività l’associazione, e comunque si fosse consumato il primo reato-fine e comunque il primo reato più grave) ed all’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per insufficienza della motivazione che aveva autorizzato lo svolgimento delle operazioni in impianti siti all’esterno dei locali di procura.
In punto responsabilità, disattendendo le contrarie deduzioni del F., il Giudice dell’appello richiamava la motivazione del Tribunale in ordine alla sufficienza del quadro indiziario, in particolare richiamando le telefonate intercorse tra P. e F. prima dell’episodio del (OMISSIS) (dove mai si parlava di affari, e P. si preoccupava di avvertire F. che sarebbe andato a casa di B., raccomandando la presenza di due tre amici) alla luce del successivo sequestro al P. – che si era prima effettivamente recato da B. – dei 270 grammi di cocaina; le dinamiche dei rapporti telefonici in cui mai P. aveva chiamato direttamente B., sempre passando tramite F. che a sua volta chiamava tramite utenza in uso alla convivente di B.; le condanne di B. e P., giudicati separatamente, per il medesimo episodio, che smentivano la oltretutto generica versione di P. di avere acquistato quella droga da altri.
Da ultimo, la Corte distrettuale sempre con motivazione specifica disattendeva le richieste difensive di riconoscimento della diminuente di cui all’art. 442 c.p.p., comma 2, di irritale contestazione della recidiva e dell’abitualità, di insussistenza della recidiva specifica reiterata per omessa precedente dichiarazione giudiziale della recidiva; la Corte escludeva invece la recidiva infraquinquiennale.
2. Hanno proposto ricorso in Cassazione i due difensori fiduciari.
2.1 L’avv. Fadalti, poi revocato, chiede l’annullamento della sentenza per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. perchè il Tribunale avrebbe condannato il F.A. per fatto diverso, tale dovendosi ritenere la condotta dell’intermediazione rispetto a quella – unica originariamente contestata – del concorso con il B.. Si deduce che la questione sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di nullità assoluta.
2.2 Con primo motivo il ricorso proposto dall’avv. Carla Garrasi denuncia violazione degli artt. 8 e 9 c.p. e insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’eccezione di incompetenza territoriale.
La Corte veneta avrebbe contaminato i criteri dell’operatività dell’associazione e quello del primo reato meno grave contestato – criteri mantenuti alternativi dal Tribunale -; erroneamente avrebbe poi ritenuto antecedente il reato del capo 2 – consumato nella notte tra il (OMISSIS) – anzichè i reati che, sia pure con data indeterminata, al capo 3 erano comunque indicati come consumati dalla fine di (OMISSIS), quindi comunque ad un periodo di undici mesi antecedente; e le condotte del capo 3 avrebbero dovuto essere ritenute tutte consumate in territorio bresciano, lì dovendosi affermare costituita l’associazione – operando e risiedendo i fornitori B. e F., a fronte di un generico accordo ed ausilio prestato al P., nel (OMISSIS), da tre personaggi di minore spessore, prospettandosi come più probabile con giudizio ex ante un preventivo accordo "a monte" e tenuto conto del fatto che il F. fino al (OMISSIS) si trovava in affidamento in prova nel (OMISSIS).
Quanto al subordinato criterio dell’operatività dell’associazione criminale, la casa di (OMISSIS) era mero luogo di convegni amorosi e non base operativa, mentre sarebbe mancata alcuna struttura anche rudimentale nel veneziano. Il criterio ulteriormente subordinato del luogo di cessazione dell’azione dell’associazione doveva poi condurre al luogo di consumazione dell’ultimo reato – fine, quindi il reato per cui era intervenuto l’arresto di P. e la condanna per il F., da considerarsi consumato nel luogo da cui era partita la droga, essendo irrilevante che la polizia avesse concretamente fermato il P. in altro circondario (Dolo, per asserite difficoltà a fermare il veicolo prima).
In ogni caso l’ulteriore criterio subordinato del reato immediatamente meno grave contestato per primo doveva, come detto, condurre ai reati del capo 2, consumati non in (OMISSIS) – come indicato nell’imputazione – ma nel (OMISSIS), da dove le partite di droga partivano. Anche dando rilievo agli accordi preliminari eventuali o telefonici, comunque la traditio dello stupefacente sarebbe avvenuta nel bresciano e lì la parte preponderante dell’azione criminosa. Ciò doveva valere anche nel caso in cui fosse ritenuto primo reato di pari gravità tra i meno gravi, rispetto all’associazione, uno di quelli di cui al capo 3 (criterio in definitiva seguito dal Tribunale).
Con secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p., rilevante perchè il contenuto delle intercettazioni sarebbe principale fonte probatoria a suo carico. Erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto la dizione contenuta nei decreti rilevanti ("atteso che si rende necessario una pronta operatività per la eventuale sorpresa in flagranza degli indagati") idonea a soddisfare l’esigenza di controllo del rigoroso percorso logico seguito per giustificare la deroga, perchè si tratterebbe in realtà di mera clausola di stile: tant’è che solo in udienza preliminare, e quindi in momento certamente tardivo, il p.m. avrebbe chiarito ed introdotto il punto della mancanza di radiocollegamenti tra uffici di procura e pattuglie, fatto per nulla notorio, come invece affermato dal pubblico ministero.
Il terzo motivo deduce travisamento dei fatti in ordine all’interpretazione della telefonata (OMISSIS), per il riferimento ai 2 o 3 amici che secondo il Tribunale P. avrebbe raccomandato a F. di "fargli trovare" a casa di B., mentre P. avrebbe giustificato l’espressione con richiamo a somme di denaro da giocare al casinò; in definitiva sarebbe stata fornita una ragionevole interpretazione alternativa del viaggio, idonea a porre il dubbio ed invece ignorata nella motivazione.
Con quarto motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 438 c.p.p., comma 6 e art. 135 disp. att. c.p.p. in combinato disposto dell’art. 442 c.p.p., e illogicità manifesta della motivazione di diniego dell’applicazione della diminuente per mancata ammissione al richiesto rito abbreviato. La richiesta dei due testi, volta a comprovare che effettivamente il riferimento a camicie era a capi di abbigliamento commercializzati dal F. insieme con il figlio, sarebbe stata fondamentale "per l’economia dell’intero procedimento" ed in particolare per la telefonata (OMISSIS), diversa da quella – tra P. e M. – per la quale gli stessi operanti avevano espresso dubbi. La Corte veneta non avrebbe motivato sul motivo relativo all’illegittimità del diniego da parte del Tribunale anche per il ritenuto mancato adempimento di un onere di allegazione della difesa, invece contraddetto dalla regola posta dall’art. 135 disp. att. c.p.p.. Erroneamente comunque i due testi non sarebbero stati ritenuti decisivi, in realtà con valutazione ex post anzichè ex nunc, e parziale – relativa ad alcune solo tra le imputazioni -:
l’assoluzione dagli altri capi di imputazione era dipesa in parte, se non principalmente, dalla dimostrazione che il discorrere di camicie corrispondeva ad effettivo commercio. In tale contesto di deduzioni e censure, la Corte non avrebbe risposto puntualmente, anzi introducendo una valutazione del tutto nuova – la non definibilità del processo con rito abbreviato – contraria a tutti gli assunti dei giudici precedenti, e contraddetta dal fatto che B. proprio con tale rito aveva definito la propria posizione.
Il quinto motivo censura violazione dell’art. 522 c.p.p., comma 2 in relazione all’art. 130 c.p.p., comma 1 e art. 517 c.p.p., e omessa motivazione in ordine ai motivi sull’applicazione della recidiva e sulla dichiarazione di abitualità nel reato. Il ricorrente contesta la ritualità del ricorso alla procedura di correzione di errore materiale per l’avvenuto inserimento della parte relativa alla contestazione della recidiva e dell’abitualità nel reato – presente nella richiesta di rinvio a giudizio e materialmente "saltata" in occasione della redazione del decreto di rinvio a giudizio, parte poi inserita all’udienza del 16.12.2005 con apposita ordinanza – apparendo competente alla correzione il g.u.p. e non il giudice del dibattimento. Sarebbe in particolare erroneo l’argomento con cui la Corte veneta ha ritenuto che in ogni caso vi era stata difesa nel merito, rispetto alla recidiva, posto che in realtà tale difesa era intervenuta solo con i motivi di appello.
Con sesto motivo è denunciata violazione dell’art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) e comma 2, in primo luogo ribadendosi l’eccezione di indeterminatezza della contestazione della recidiva e dell’abitualità, che a dire del ricorrente avrebbe dovuto essere indicata in ciascuno dei capi di imputazione in origine ascritti all’imputato anche con indicazione della norma; in secondo luogo il ricorrente deduce che quanto all’essere nelle condizioni per essere dichiarato delinquente abituale sarebbe mancato ogni riferimento agli elementi fattuali di cui all’art. 133 c.p., e la generica clausola di stile utilizzata non avrebbe consentito utile difesa, posto che in definitiva solo dalla motivazione della sentenza di primo grado l’imputato avrebbe avuto conoscenza delle ragioni che fondavano la contestazione.
Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 99 c.p., comma 4 perchè sarebbe stata ritenuta la recidiva reiterata nonostante nessuna recidiva fosse mai stata formalmente dichiarata da precedente giudicato.
Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce inosservanza degli artt. 581 e 591 c.p.p. con riferimento all’accoglimento dell’impugnazione del procuratore generale avverso la concessione delle attenuanti generiche disposta dal Tribunale. La Corte distrettuale non avrebbe formalmente disposto la conversione del suo ricorso in appello e non avrebbe valutato l’ammissibilità di questo atto di impugnazione: in realtà l’originario ricorso sarebbe inammissibile, posto che tutto l’atto faceva riferimento ad un inesistente giudizio abbreviato, senza indicazione dei numeri identificativi del registro generale e del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo relativo alla dichiarazione di abitualità. Nel resto va rigettato.
3.1 Il motivo contenuto nell’appello dell’avv. Fadalti è palesemente inammissibile, perchè – ed è considerazione preliminare ed assorbente anche rispetto al merito della sussistenza o meno della non corrispondenza tra contestato e ritenuto in sentenza – la nullità è stata dedotta per la prima volta con il ricorso in Cassazione e quindi tardivamente, trattandosi per consolidata giurisprudenza di nullità a regime intermedio (Sez. 2, sent. 9171 del 29.1 – 29.2.2008 in proc. De Stefano; Sez. 5, sent. 4408 del 28.9 – 1.12.2005 in proc. Di Benedetto ed altro).
3.2.1 Il motivo sulla competenza territoriale è infondato. Il Tribunale e la Corte distrettuale hanno esaurientemente risposto alle deduzioni difensive sul punto, solo riproposte nei vari gradi del giudizio, con motivazione immune da vizi di illegittimità e di ordine logico. In particolare, a fronte di contestazioni iniziali per reato associativo e per singoli reati fine tutti di pari gravità, i due giudici del merito hanno escluso che al momento della proposizione dell’eccezione vi fossero elementi certi per individuare il luogo di costituzione dell’associazione (assunto logicamente riscontrato dalla successiva ritenuta insussistenza di tale delitto).
Hanno poi ritenuto che il luogo di "manifestazione della pericolosità dell’associazione" fosse stato il veneziano, ed in particolare (OMISSIS) come contestato per i vari reati fine dei capi 2 e 3, tra l’altro proprio a (OMISSIS) essendo stato acquisito appartamento da utilizzare come base dell’attività di distribuzione della droga avvenuta sempre e solo nel veneziano. Hanno quindi indicato, come criterio suppletivo – ma con motivazione, il Tribunale, subordinata rispetto al primo per sè esaustivo apprezzamento di merito relativo al luogo di operatività dell’associazione individuato come visto nel veneziano -, il capo 2 quale primo tra i reati consumati ((OMISSIS)). La Corte distrettuale ha poi espressamente risposto alla censura difensiva relativa all’individuazione del primo reato non associativo, che secondo la difesa era da individuarsi nel capo 3, argomentando in primo luogo che la stessa indeterminatezza temporale dell’imputazione (genericamente indicante il periodo dalla fine (OMISSIS)) imponeva di considerare la data certa del capo 2 quale significativa per la competenza e, in secondo luogo, che comunque il capo di imputazione sub 3 indicava il luogo di consumazione dei reati sempre in (OMISSIS).
Si tratta di motivazione innanzitutto conforme ai principi normativi in materia, posto che "la legge processuale, stabilendo all’art. 21 c.p.p., comma 2 che l’incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p., comma 1 – cioè nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, subito dopo la verifica, per la prima volta, della costituzione delle parti -, ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le questioni preliminari, ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione" (Sez. 1, sent. 5230 del 20.10 16.11.1995 in proc. Urrata), sicchè il confronto del giudicante deve avvenire con la prospettazione accusatoria come cristallizzatasi nell’imputazione. Ed in secondo luogo si tratta di motivazione priva di vizi di ordine logico, tenuto conto della definitiva formalizzazione delle concrete imputazioni, rispetto alla quale la difesa prospetta in definitiva ricostruzioni in fatto alternative (come quella sull’uso dell’abitazione di (OMISSIS), ovvero come l’interpretazione del luogo in cui si sarebbero perfezionati gli accordi a seguito dei contatti telefonici, ovvero la rilevanza del luogo di approvvigionamento rispetto al luogo di concreta diffusione dello stupefacente come indice di attività preponderante e quindi dove più probabile doveva ritenersi accaduto l’accordo a monte), sollecitando un diverso apprezzamento di fatto, quale presupposto per disattendere le inequivoche diverse indicazioni delle imputazioni, non ammissibile nel giudizio di legittimità. 3.2.2 Il secondo motivo è inammissibile. L’apprezzamento della Corte di merito, secondo cui la locuzione utilizzata nei decreti pur molto stringata costituiva motivazione non di stile, diversa ed ulteriore rispetto al testo normativo ed idonea ad identificare in modo chiaro il fatto che aveva giustificato il ricorso agli impianti esterni, spiegandone le ragioni e così consentendo il controllo della correttezza dell’operato del pubblico ministero, costituisce una valutazione di fatto sorretta da un’argomentazione non apparente e non manifestamente illogica, la cui rivisitazione – sostanzialmente sollecitata dal ricorrente – è preclusa a questa Corte di legittimità. 3.2.3 Il terzo motivo è inammissibile perchè non consentito. Di travisamento dei fatti e ragionevole interpretazione alternativa deduce il ricorrente, ma ciò attiene alla valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità. 3.2.4 Il Tribunale, alla cui motivazione sul punto si è in parte richiamata la Corte distrettuale, ha nella sua ordinanza 16.12.2005 respinto la richiesta di abbreviato condizionato ritenendo di non essere in grado di superare l’assunto del g.u.p. sul punto che il tema probatorio che la difesa voleva introdurre con i suoi due testi – essere in atto effettivamente un lecito commercio di capi di abbigliamento, anche camicie, tra P., F. e l’originario coimputato M. – riguardasse tutte le conversazioni poste a carico del F. e del P. o solo alcune tra esse, perchè la difesa non aveva allegato alcunchè che potesse indurre il collegio a discostarsi dalla valutazione del giudice della fase processuale precedente. In sentenza ha poi rigettato la richiesta di diminuzione della pena ex art. 442 c.p.p., argomentando dal fatto che questi due testi – V. e F.D., sentiti al dibattimento – non avevano avuto alcuna incidenza sulla ricostruzione dei fatti di cui al capo 3) e sulla contestazione associativa, per quest’ultima anche perchè già la polizia giudiziaria aveva espresso dubbi sull’interpretabilità del termine camicie nel significato reale di stupefacenti. La Corte distrettuale ha affermato la non definibilità del processo allo stato degli atti e con le due sole deposizioni dei testi indicati dalla difesa su quel tema difensivo, in tal senso ribadendo la valutazione di non decisività ex ante delle due deposizioni.
Il motivo del ricorrente sul punto è infondato per l’assorbente ragione che, in presenza di una pluralità di imputazioni, deve ritenersi "necessaria" ai fini della decisione esclusivamente la prova decisiva (indispensabile) per la definizione dell’intera regiudicanda, tale non essendo quella solo pertinente, rilevante e non superflua afferente singoli capi di imputazione, come tale non idonea ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti per il giudizio (S.U. sent. 44711 del 27.10 – 18.11.2004 in proc. Wajib).
Questa interpretazione – per cui nel caso di pluralità di imputazioni prova necessaria ai sensi dell’art. 438 c.p.p., comma 3 è solo quella che incide in modo decisivo/indispensabile sulla complessiva situazione fattuale che da origine alle imputazioni (prescindendo dalla qualificazione formale delle varie parti di condotta/fatti) – costituisce in realtà un corollario del consolidato principio giurisprudenziale per cui il giudizio abbreviato può essere chiesto – in presenza di pluralità di imputazioni relative al medesimo imputato – solo quando definisca nella sua interezza il processo, non potendo essere disposto solo per la parte relativa ad alcuni o ad alcuno dei reati contestati (Sez. 6, sent. 7911 del 3.6 – 6.7.1998 in proc. Manna e altro).
Nel caso di specie i giudici del merito hanno evidenziato che le due deposizioni richieste dalla difesa innanzitutto riguardavano solo talune delle imputazioni e che neppure in relazione a quelle avevano carattere di indispensabilità posto che già la polizia giudiziaria aveva espresso dubbi sulla riconducibilità del termine camicie usato in talune di quelle conversazioni alla droga. Si tratta di un apprezzamento di fatto che in definitiva non è contrastato dalla difesa (che si limita a dedurre come in realtà la polizia giudiziaria avesse espresso dubbi solo su una telefonata – senza cogliere che, sul piano logico, anche il singolo serio dubbio rileva poi nell’orientare la valutazione complessiva di contesti analoghi -) ed è sorretto da motivazione non apparente ed immune da vizi di ordine logico (risultando tra l’altro proprio dalle sentenze di merito e dai motivi di impugnazione che la conversazione dei "due o tre amici" – quella che concorre a determinare la condanna – nessun riferimento per esempio fa ad attività commerciale nè – come visto nell’esposizione del terzo motivo di ricorso e sub 3.2.3 – è spiegata in tali termini dal ricorrente).
3.2.5 Il motivo che deduce illegittimità nella procedura di correzione dell’errore materiale cui il Tribunale ha fatto ricorso, per inserire nel testo del decreto di rinvio a giudizio la parte di contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio e con quell’atto nota all’imputato, è inammissibile perchè tardiva. E’ infatti assorbente, perchè preliminare all’esame della sua eventuale fondatezza, la constatazione che dalla lettura del verbale stenotipico dell’udienza del 16.12.2005 (che la Corte conosce quale giudice del fatto in ordine alle questioni procedurali dedotte e che è quello in cui risulta pubblicata l’ordinanza che ha risolto le varie questioni procedurali che erano state poste dalla difesa) emerge con chiarezza che nulla ha mai eccepito la difesa del F. in ordine alla procedura che si andava applicando sul punto. L’unica eccezione posta dai difensori dell’odierno ricorrente è stata quella sull’indeterminatezza della contestazione della recidiva, ribadita dal difensore avv. Garrasi per il caso che si fosse proceduto alla correzione materiale (pag. 5 – 22, in particolare 7, 15, 18).
L’eccezione sulla regolarità della procedura di correzione di errore materiale (ma oltretutto sul profilo – diverso da quello oggi dedotto dal F. nel ricorso – dell’impossibilità di procedere in tal modo piuttosto che con nuova o rinnovata contestazione formale) è stata proposta solo dall’avv. Vio, difensore di altro imputato:
significativa ed efficace la sua sintesi (pag. 22) "Mi associo all’eccezione, ma non ritengo che sia un errore materiale… per cui l’eccezione così come formulata dalla collega riguarda la recidiva ma è diversa, riguarda l’indeterminatezza del capo di imputazione.
Aderisco a quella e mi oppongo alla correzione del capo di imputazione". 3.2.6 La prima parte del sesto motivo (quanto all’eccezione di indeterminatezza della contestazione per mancanza di indicazione numerica della norma per la recidiva e, per recidiva ed abitualità, perchè la contestazione corrispondente è stata inserita una sola volta in chiusura di tutte le contestazioni anzichè dopo ogni singola imputazione) è manifestamente infondata. Va ribadito che l’omessa indicazione della norma di legge violata non determina incertezza rilevante della contestazione quando il complessivo contesto descrittivo della stessa renda chiaro e preciso il suo contenuto (Sez. 4, sent. 6821 dell’11 – 28.5.1999 in proc. Mosquera):
nel caso di specie non è manifestamente illogico aver ritenuto che l’espressa locuzione "recidivo reiterato specifico nel quinquennio" non lasciasse alcun dubbio sull’avvenuta contestazione della recidiva in quella forma qualificata. Nè l’inserimento di tale contestazione dopo l’elencazione di tutte le diverse imputazioni costituisce, per sè, fatto idoneo a togliere chiarezza e precisione – e conoscibilità adeguata – alla contestazione di recidiva quando, come ha ritenuto specificamente il Tribunale (ordinanza, fg. 24s verb. sten. ud. 16.12.2005) con argomentazione non manifestamente illogica ed apprezzamento di merito il cui riesame è precluso a questa Corte di legittimità, dalla concreta collocazione grafica risulti chiaramente leggibile e comprensibile.
3.2.7 Il settimo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, posto che la preventiva dichiarazione giudiziale della recidiva non è presupposto normativo per la contestazione successiva della recidiva reiterata.
3.2.8 L’ottavo motivo è infondato. Il motivo è nuovo ma afferendo l’inammissibilità dell’impugnazione può essere proposto per la prima volta in Cassazione. E’ vero che il procuratore generale distrettuale ha depositato un ricorso nel quale si faceva riferimento ad un giudizio abbreviato (intuendosi da un riferimento a più imputati l’utilizzazione di parte di un ‘filè utilizzato per il procedimento definito appunto con rito abbreviato da coimputati). Ma l’inequivoco riferimento alle sole ed esatte generalità dei due imputati che sono stati processati e condannati dal Tribunale, nonchè alle pene effettivamente loro irrogate ed ai fatti loro contestati, escludono alcun’incertezza sia sulla volontà del ricorrente-appellante che sull’individuazione del provvedimento giurisdizionale impugnato.
3.3 E’ fondata la seconda parte del sesto motivo, nella parte in cui denuncia la nullità della contestazione dell’essere stato il F. nelle condizioni per essere dichiarato delinquente abituale.
In presenza di due diverse tipologie di abitualità che, comuni nelle conseguenze giuridiche, divergono per le fonti e ragioni della corrispondente dichiarazione – la presunzione di legge per l’una (art. 102 c.p.) e l’apprezzamento del giudice per l’altra (art. 103 c.p.) – nonchè per i presupposti di fatto e diritto – i precedenti qualificati per la prima (art. 102 c.p.), la dedizione al delitto desunta, per il recidivo reiterato che riporti altra condanna, dalla specie e gravità dei delitti, dal tempo della loro commissione, da condotta e genere di vita, e dalle altre circostanze indicate dal capoverso dell’art. 133 c.p. per la seconda -, deve ritenersi senz’altro generica, e quindi nulla ai sensi dell’art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c e comma 2, la contestazione che si limiti, come nella fattispecie, all’indicazione dell’essere l’imputato "recidivo reiterato specifico nel quinquennio" e "nella condizione per essere dichiarato delinquente abituale", senza contestualmente fare espresso riferimento all’art. 102 o all’art. 103 c.p. e indicare le ragioni di fatto che collocherebbero l’imputato in una delle due fattispecie (Sez. 1, sent. 22696 del 3.3 – 12.5.2004 in proc. Vandi e altri; Sez. 2, sent. 1839 del 31.1 – 16.2.2000 in proc. Franzoi). Deve in particolare ed infatti escludersi che possa ritenersi, con tale generica locuzione, adempiuto l’obbligo di contestare con sufficiente chiarezza e precisione, sul presupposto che sarebbe poi onere dell’imputato una difesa nel merito su entrambe le ipotesi astrattamente configurabili ed eventualmente possibili nonchè, nell’ambito della seconda, su tutti i possibili elementi a lui pregiudizievoli che emergano dal fascicolo processuale. Nessun onere in proposito è invece riconducibile all’imputato, che deve per contro esser posto nelle condizioni – per la dichiarazione di abitualità come per le circostanze aggravanti e per il fatto per cui si procede – di conoscere preventivamente gli elementi su cui poggia l’accusa che gli è rivolta, per poter svolgere adeguata difesa, ove lo ritenga, sui vari punti della contestazione.
Nel caso di specie risulta omesso ogni riferimento all’art. 102 c.p. ovvero all’art. 103 c.p., nonchè all’art. 133 c.p. sia come norma numericamente richiamata che come indicazione in fatto delle ragioni idonee – secondo l’accusa – a fondare il giudizio di dedizione al delitto; risulta altresì tempestivamente proposta l’eccezione.
In accoglimento del motivo, pertanto, la sentenza di appello va annullata senza rinvio limitatamente all’intervenuta dichiarazione di delinquenza abituale, che va eliminata, trattandosi di punto della decisione del tutto autonomo, privo di rilievo alcuno sulla determinazione della pena ed insuscettibile di rivisitazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di abitualità, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1753 Collegi e ordini professionali

NOTIFICAZIONE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Nei giorni 11, 12, e 13 aprile 2003 si svolgevano le elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali della Federazione Nazionale dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, tra cui anche del Comitato centrale di detta Federazione.
I dr.i C. C., F. M., C. E., G. V, M F, P A, B A, N R, M B, proponevano tempestivo ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, chiedendo l’annullamento delle operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti degli organi istituzionali della Federazione, del Collegio di revisori dei conti, della Commissione medica ed odontoiatrica.
Si costituiva la Federazione Centrale e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Commissione centrale, con decisione depositata il 27.2.2004, dichiarava irricevibile il ricorso, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. n. 221/1950, per non essere stato lo stesso notificato anche al Comitato Centrale e perchè la notifica ai singoli eletti era nulla per essere stata effettuata presso la Federazione e non presso il luogo di abituale lavoro, a norma dell’art. 139 c.p.c..
Avverso questa decisione hanno proposto ricorso per Cassazione gli originari ricorrenti, che hanno anche presentato memoria.
Detto ricorso è stato notificato alla Federazione, al Comitato centrale, al Ministero della Sanità, al P.M. presso il tribunale di Roma, ed ai singoli eletti nei luoghi di residenza.
Resiste con controricorso solo il Ministero della Sanità.
Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati, ad eccezione della Federazione.

Motivi della decisione
1.1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione della Federazione del vizio di notificazione del ricorso, per essere stato lo stesso notificato alla parte personalmente e non presso il difensore costituito davanti la commissione. Detta nullità è stata, infatti, sanata per avere la Federazione espletato attività difensiva.
1.2. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 12-15 d.lgs. C.P.S. n. 233/1946 nonchè del d.p.r. n. 221/1950. Assumono i ricorrenti che, poichè il dr. Del Barone, presidente della Federazione, era anche presidente del Comitato Centrale, essendosi esso costituito, era irrilevante che si fosse costituito nella qualità di presidente della Federazione, per cui il contraddittorio era assicurato.
Ritenevano i ricorrenti che dovesse ritenersi rituale la notificazione del ricorso introduttivo, effettuata agli eletti presso la Federazione.
In ogni caso ritenevano i ricorrenti che la Commissione avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non convenute.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è solo in parte fondato, per cui va accolto, per quanto di ragione.
E’ infondata la censura secondo cui, essendosi costituito il Dr. Del Barone, quale rappresentante della Federazione, essendo lo stesso anche presidente del Comitato centrale, anche quest’ultimo organo risultava costituito.
Infatti, indipendentemente dal punto se il Comitato centrale sia un organo a sola rilevanza interna e non anche esterna, sta di fatto che l’art. 75 del d.p.r. n. 221/1950 statuisce che nel procedimento davanti alla Commissione centrale avverso i provvedimenti della Federazione, oltre alle altre notifiche, il ricorso sia notificato anche al Comitato Centrale.
Sotto questo profilo è errato l’assunto dei ricorrenti, secondo cui, essendo identico il presidente della Federazione e del Comitato centrale ed essendosi costituito il Dr. Barone nella prima qualità, esso risultava costituito anche nella seconda.
Infatti, pur coincidendo nella stessa persona, la carica di presidente della Federazione e quella di presidente del Comitato centrale, le funzioni ed i poteri sono diversificati, come emerge dal d.p.r. n. 221/1950 e dal d.lgs. C.P.S. n. 233/1946. 2.2. Sennonchè, essendo pacifica la natura giurisdizionale delle decisioni della Commissione Centrale per le professioni sanitarie e del relativo procedimento (Cass. S.U. 11/11/1997, n. 11129; Cass. S.U. n. 7347 del 27/07/1998), la Commissione avrebbe dovuto procedere a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comitato Centrale.
Infatti, poichè il Comitato Centrale per espressa disposizione normativa (art. 75 dpr. N. 221/1950) è contraddittore necessario, la mancata notifica del ricorso a tutti i litisconsorti necessari non determina la nullità o irricevibilità del gravame, ma ha come conseguenza l’ordine del giudice di integrare il contraddittorio entro un termine perentorio ex artt. 102 e 331 c.p.c..
Questa Corte ha già ritenuto applicabile tale normativa anche relativamente al procedimento disciplinare con riferimento al giudizio di Cassazione (v. tra le altre Cass. n. 04986 del 4/4/2001, in tema di ricorso per Cassazione, avverso le decisioni del Consiglio nazionale dei geometri; Cass. S.U. Ord. n. 00110 dei 01/02/1991,in materia di giudizio disciplinare o di iscrizione all’albo di avvocati). In particolare Cass., sez. 111, 19/07/2002, n. 10578, ha statuito, sia pure con riguardo ai provvedimenti disciplinari a carico degli esercenti le professioni sanitarie, che qualora sia proposto ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nei confronti di taluno soltanto, ma non di tutti i litisconsorti necessari, la Commissione (o il suo presidente, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dall’art. 60 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221) ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro il quale la notificazione deve essere eseguita, in applicazione del principio di cui all’art. 331 c.p.c., valevole per tutti i procedimenti di natura giurisdizionale in difetto (come per i procedimenti in questione) di norme speciali contrastanti; inoltre – come in tutte le ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario l’impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei confronti di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perchè, in tale ipotesi, l’impugnazione notificata oltre il termine assume carattere di atto integrativo del contraddittorio.
Il principio va condiviso anche nel ricorso avente ad oggetto una questione elettorale, proposto alla Commissione centrale, in quanto l’oggetto predetto non muta il carattere giurisdizionale del procedimento e della decisione della Commissione centrale.
2.3. Pertanto, data la natura giurisdizionale del procedimento, vanno applicati con riferimento al processo innanzi a detta Commissione Centrale, i principi giuridici generali dettati dal c.p.c. in tema di litisconsorzio necessario (cfr. tra le altre Cass. S. U. n. 05237 del 26/05/1998) La norma contenuta nell’ultimo comma dell’art. 54 del D.P.R. 5.4.1950 n. 221 ("…Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo…"), cui fa riferimento la sentenza impugnata (che per errore materiale fa riferimento all’ultimo comma dell’art. 53) non è di ostacolo all’applicabilità suddetta; infatti la mera circostanza che in detta procedura gli istituti giuridici della inammissibilità e della improcedibilità siano in sostanza sostituiti dallo speciale istituto giuridico dell’irricevibilità (nel senso che questa sussiste nel caso di inosservanza – tra l’altro – sia dei termini previsti per le notifiche sia di quelli previsti per il deposito) è certamente di per sè irrilevante ai fini della soluzione della questione; come del resto la sussistenza nell’ambito della normativa di cui al c.p.c. degli istituti giuridici della inammissibilità e dell’improcedibilità non è ovviamente d’ostacolo all’applicabilità di quell’altra parte della normativa in tema di impugnazioni che disciplina l’integrazione del contraddittorio.
Inoltre, a prescindere da quanto ora esposto in ordine all’art. 54 cit., non sono rinvenibili nel Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 Settembre 1946, N. 233 o nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 Aprile 1950, N. 221 norme che siano d’ostacolo all’applicabilità dell’art. 331 cit. (nel senso predetto); i principi di diritto contenuti nell’art. 331 cit. debbono ritenersi di applicabilità generale in ogni procedimento avente natura giurisdizionale a meno che detto procedimento non sia disciplinato da norme speciali il cui contenuto giustifichi diverse conclusioni(Cass. n. 10578/2002).
2.4. Egualmente infondato è l’assunto della decisione impugnata, secondo cui non potrebbe disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comitato centrale, poichè un’eventuale accoglimento della impugnativa comporterebbe la caducazione dell’organo.
Infatti, a parte che detta interpretazione è abrogante di quanto statuito dall’art. 75 d.p.r. n. 221/1950, va osservato che essa urta contro il disposto dell’art. 101 c.p.c., in tema di principio del contraddittorio, e soprattutto contro l’art. 24 Cost. per violazione dell’inderogabile garanzia della tutela giurisdizionale.
2.5. Ne consegue che la Commissione ha errato nel dichiarare l’irricevibilità del ricorso per mancata notifica al Comitato centrale della Federazione, dovendo, invece disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questi.
3.1. Egualmente parzialmente fondata è la censura relativa alla ritenuta irricevibilità del ricorso per nullità della notifica ai singoli eletti.
Infatti, indipendentemente dalla questione – sollevata dai ricorrenti – se la sede della Federazione potesse essere considerata luogo del domicilio di questi soggetti eletti, tenuto conto della qualità acquistata con l’elezione, ovvero se tale dovesse essere considerato solo il luogo in cui gli stessi svolgevano la professione di medico, va osservato a monte che l’ordine dei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c., commi 1 e 6, per la notifica – se non possibile in mani proprie, ai sensi dell’art. 138 c.p.c. – è in successione preferenziale soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell’una o nell’altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota (Cass. 2/07/1997,n. 5945; Cass. 21.12.1991, n. 13849).
3.2. Nella fattispecie risulta dalla notifica del ricorso per Cassazione effettuata dai ricorrenti che nessuno dei soggetti eletti controinteressati (ed attuali intimati) risiede in Roma, sede della Federazione.
Pertanto, il problema se la sede della Federazione potesse essere considerata sede del loro domicilio, è ultroneo, in quanto in ogni caso, proprio ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la notifica del ricorso proposto alla Commissione andava effettuata presso la residenza di tali soggetti eletti.
3.3. Ne consegue che, poichè nella fattispecie in ogni caso si tratta di nullità e non di inesistenza della notificazione (in quanto non può ritenersi che il luogo della notifica non avesse alcuna relazione con gli eletti convenuti – cfr. Cass. n. 9372/1997), la Commissione avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione in un termine perentorio a norma dell’art. 291 c.p.c. e non fondare anche su questa nullità della notifica l’irricevibilità del ricorso.
4. Ne consegue che, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, l’impugnata decisione va cassata, con rinvio alla Commissione centrale, che disporrà l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comitato centrale e la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti dei soggetti eletti convenuti. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.