Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-10-2010) 17-01-2011, n. 984

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

F.V. per il tramite del difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 4.12.2008 con la quale la Corte d’Appello di Napoli, confermando la decisione 15.11.2005 del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale della medesima città, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi 6 di reclusione e 600,00 Euro di multa per la violazione degli artt. 110, 644 c.p., commi 1 e 5;

artt. 110, 629 commi 1 e 2, art. 61 c.p., n. 2, art. 81 cpv. c.p..

La difesa dell’imputato richiede l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) Violazione dell’art. 157 c.p. e L. n. 251 del 2005, art. 6, artt. 531, 546, 598, 605 c.p.p., perchè non è stata applicata la disciplina della prescrizione secondo le modificazioni introdotte dalla L. n. 251 del 2005 e secondo quanto affermato in sede di legittimità (sentenza 24.3.2008) ove si è chiarito che ai fini dell’applicazione dei regime transitorio della citata legge, la "pendenza" del processo non può coincidere con la emissione della decisione di primo grado, ma ha inizio nel momento della iscrizione del processo nel Ruolo Generale della Corte d’Appello, a seguito della trasmissione degli atti da parte del giudice di primo grado.

2) Vizio di motivazione in relazione alle fattispecie di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e), perchè pur avendo la difesa segnalato, nel gravame di appello, numerose incongruenze e l’inconferenza del materiale probatorio, la Corte territoriale, senza tenere conto delle suddette obbiezioni, ha fondato la affermazione della penale responsabilità del prevenuto sulle sole dichiarazioni della parte offesa che dovevano essere sottoposte ad un vaglio più rigoroso, soprattutto alla luce delle considerazioni svolte dal Consulente contabile del Pubblico Ministero.

Il collegio pertanto osserva quanto segue.

Il primo motivo è manifestamente infondato. La tesi della difesa non può essere accolta perchè fa riferimento ad un principio giurisprudenziale che è in contrasto con altra parte della giurisprudenza di legittimità e risolto con sentenza 29.10.2009 n. 47008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno affermato: "Ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli", v. in Ced Cass. Rv 244810. Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 15.11.2005, data antecedente alla entrata in vigore della legge 251/2005, e conseguentemente, alla luce del dettato dell’art. 10 delle disp. trans, della citata legge, trova applicazione la disciplina dell’art. 157 c.p., nella sua precedente versione e non può quindi essere dichiarata la estinzione del reato per prescrizione, come richiesto dalla difesa.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ripropone in questa sede le medesime argomentazioni contenute nell’atto di appello e sulle quali la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata.

In primo luogo non può essere accolta la censura sotto il profilo di erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), non avendo il ricorrente indicato, come previsto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), nè le ragioni di fatto, nè quelle di diritto in base alle quali possa affermarsi che la Corte territoriale abbia fatto una erronea applicazione di norme penali sostanziali (artt. 110, 644 e 629 c.p.). In secondo luogo non può essere accolta la censura sotto il profilo di violazione della legge processuale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per omessa motivazione. Invero la Corte territoriale ha giustificato l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato F. con una sentenza che presenta tutti i requisiti previsti dalla legge, ivi compresa la motivazione che neppure presenta i caratteri di mera apparenza. Di qui consegue che non ricorre nè la violazione dell’art. 546 c.p.p., nè quella dell’art. 125 c.p.p..

Il motivo di ricorso può essere preso in considerazione esclusivamente sotto il terzo profilo, del vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e a tal proposito va osservato quanto segue.

La difesa lamenta che i Giudice dell’appello, fondando la propria decisione sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa V. avrebbero omesso di considerare che la suddetta persona è parte lesa del reato e non semplice testimone estraneo e non direttamente coinvolto nella vicenda; di conseguenza che le dichiarazioni del V. dovevano essere sottoposte ad un vaglio più penetrante e che sarebbe stato omesso. La difesa lamenta inoltre, che la Corte territoriale avrebbe conferito alla parte offesa un attestato di attendibilità intrinseca privo di qualsivoglia giustificazione, per giunta senza svolgere ogni raffronto con i dati processuali contrastanti.

La difesa segnala infine che il contrasto sorgerebbe tra le dichiarazioni rese dal V. e gli esisti della consulenza svolta dall’ufficio del Pubblico Ministero ove si afferma che "….la maggior parte delle dichiarazioni rese dal V. nel verbale di ricezione di denuncia 13.2.2003 risultano talune volte poco chiare e contraddittorie ed altre volte carenti dei relativi giustificativi, inoltre le matrici prodotte, relativi ai probabili versamenti in favore dei creditori non sono idonei a giustificare gli avvenuti versamenti dichiarati dal V., mancano le copie degli assegni incassati".

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa si deve in primo luogo affermare che la Corte territoriale ha effettuato un vaglio di attendibilità del V. nel momento in cui ha manifestato il relativo giudizio richiamando e condividendo l’analisi effettuata dal giudice di primo grado ponendo in comparazione le varie denunce presentate e raffrontandole con i documenti e con il tenore delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica. Va qui sottolineato che la critica mossa dalla difesa presenta caratteri di aspecificità sconfinando in una valutazione sul merito della capacità dimostrativa e probatoria della dichiarazioni della parte lesa. Infatti, partendo dal principio per il quale "Le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell’istruttoria dibattimentale vanno valutate alla stregua di una normale testimonianza, senza che sia necessario verificare l’esistenza dei riscontri esterni richiesti dall’art. 192 c.p.p., comma 3" Cass. pen., sez. 1^, 4.11.2004 Palmisani la Giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che la deposizione della parte offesa può essere assunta, come unica prova della responsabilità dell’imputato, purchè sia stata valutata la credibilità intrinseca del testimone. Nel caso in esame la Corte territoriale ha fornito la indicazione degli elementi processuali in base ai quali ha ritenuto il V. come soggetto "credibile" (analisi comparativa delle denunce, documenti esibiti, numerose conversazioni intercettate) e nel contempo la difesa non ha dedotto argomenti specifici idonei a confutare quel giudizio, sì da permettere di rilevare come l’affermazione della Corte territoriale si manifesti illogica o contradditoria all’interno del complesso motivazionale della decisione o con altri atti del processo, dovendosi qui ribadire il principio per il quale "In tema di prove, la salutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizione v. Cass. Sez. 3^ 22.1.2008 n. 8382, Finazzo. Nè contraddizione può essere desunta in riferimento al contenuto e alle valutazioni tecnico – contabili espresse dal consulente del Pubblico Ministero che ha proceduto ad accertamenti in merito ai rapporti giuridico – economici intercorsi tra la parte offesa e gli imputati. A tal proposito, sul punto, oggetto di specifica doglianza con l’atto di appello della difesa, la stessa Corte di merito, prendendo atto delle oggettive difficoltà incontrate dal Consulente del Pubblico Ministero nella ricostruzione della complessa situazione contabile, la Corte, proprio sulla base delle risultanze degli accertamenti tecnici, ha ritenuto comunque provata la penale responsabilità del prevenuto in ordine all’ammontare del tasso usura rio promesso al F. e concretamente pagato dal V. per un apprezzabile lasso di tempo.

Anche in questo caso la censura, formulata dalla difesa in termini generici, sconfina sul tema della valutazione di una prova, non deducendo vizi specifici della motivazione della decisione impugnata, secondo l’archetipo normativo previsto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Nè può ritenersi, in questo caso, assolto l’onere previsto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e), attraverso il richiamo di una proposizione contenuta nella consulenza tecnico contabile, estrapolata dall’intero contesto espositivo di una relazione il cui esito appare confermativo della ipotesi accusatoria e conseguentemente della bontà delle dichiarazioni della parte offesa la cui credibilità non può ritenersi elisa per il solo fatto che in esse si registrino imprecisioni o difetti che non inficino il nucleo centrale del narrato. Va da ultimo notato, che la difesa dell’imputato F. lamenta che il giudice dell’appello non avrebbe fornito indicazione dei dati probatori dai quali si possano evincere "lo stato di bisogno" e la "soggezione psicologica" del V. e la "coazione" esercitata dal F..

Anche in riferimento a questi punti il ricorso è connotato da manifesta infondatezza. La Corte territoriale, proprio sui punti indicati ha affermato: "… la molteplicità dei debiti contratti dal V., lo poneva "ipso facto, in un posizione di soggezione …". La affermazione del giudice dell’appello appare corretta, non manifestamente illogica, ed applicativa del principio, per il quale "Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni talmente inique e onerose". Cass. pen., sez. 2^, 30.4.2009, n. 20868, Acri. Non è, infatti, manifestamente illogico ritenere che un soggetto, che finisca con il pagare tassi di interesse pari all’80% o del 179%, in relazione alla somme ricevute a mutuo, versi in una situazione di oggettiva soggezione psicologica.

Con riferimento infine all’aspetto della "coazione" che il F. avrebbe esercitata sul V., la Corte territoriale ha affermato la esistenza della prova di minacce profferite dal ricorrente nei confronti del V., sulla scorta anche delle dichiarazioni ammissive dello stesso F. (che finisce, tra l’altro, con l’essere a sua volta elemento di riscontro rilevante ai fini del giudizio sulla credibilità complessiva della parte offesa).

La tesi della inidoneità intimidatrice delle frasi minacciose, diviene a questo punto, elemento di giudizio di merito espresso dalla Corte territoriale attraverso una complessiva valutazione della intera vicenda. La censura mossa dalla difesa non pone in evidenza quindi un vizio specifico della motivazione (carenza, contraddizione, manifesta illogicità o travisamento della prova), ma si limita a proporre una diversa lettura del dato probatorio, che è inammissibile in sede di legittimità.

Per le suddette ragioni il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ed ex art. 616 c.p.p., al versamento della di Euro 1.000,00 a favore della Cassa per le ammende attesa la pretestuosità delle ragioni di ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-03-2011, n. 5422 Confini

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Svolgimento del processo

V.G., nel giugno 1999, intraprese un’azione di regolamento di confini, chiedendo al confinante M.S. il rilascio di parte di un fondo, offrendo allo stesso tempo di retrocedere la porzione che erroneamente deteneva; il convenuto, costituendosi, negò che potesse affermarsi la sussistenza dei presupposti dell’azione esercitata e in particolar modo della situazione di incertezza obiettiva, dal momento che la linea confinaria sarebbe stata coincidente con l’andamento di una rete metallica apposta a seguito di un frazionamento operato da esso teste, nel 1972.

Contro la sentenza che aveva accolto la domanda il M. propose appello, che fu respinto dalla Corte distrettuale che osservò: 1 – che non sarebbe stata fondata la contestazione relativa all’incertezza nella determinazione dei confini in quanto la testimonianza del geom. C., officiato del frazionamento dell’intero fondo dagli originari proprietari – teste che aveva affermato che la rete metallica (sostituita, poco prima dell’instaurazione del giudizio, da blocchi di cemento) era stata posta in esatta corrispondenza del confine di frazionamento – non era utilizzabile a sostegno della tesi dell’appellante in quanto, la coincidenza tra manufatto confinario e limite catastale, sarebbe stata smentita per tabulas dai rilievi del CTU che appunto al frazionamento del 1972 del C. si erano riferiti -: Dunque legittimamente, secondo la Corte distrettuale, il Tribunale aveva fatto riferimento al criterio residuale desumibile dall’esame delle mappe catastali; 2 – che del pari infondata era la doglianza relativa al mancato accoglimento della eccezione di usucapione, atteso che, se doveva dirsi non accertata l’apposizione della rete secondo il confine catastale, allora non erano attendibili neppure le testimonianze che, prendendo spunto da tale coincidenza, avevano attestato la diuturnità del possesso utile ad usucapire sulla striscia di terreno in contestazione; 3 – che non vi sarebbero state altre prove da cui risalire per determinare l’epoca dell’apposizione della rete (la V. acquistò nel 1997); in ogni caso poi il M. sarebbe stato immesso nel possesso del fondo solo dal 1984, poi acquistandolo nel 1998; 4 che poi, sarebbe stata infondata la doglianza in merito alla negata compensazione sulle spese.

Contro tale sentenza il M. ha proposto ricorso in cassazione sulla base di quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la V.; entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo il M. deduce: – "violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., comma 1; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ.; violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", assumendo che l’azione promossa dalla V. doveva qualificarsi come rivendica – investendo una contestazione su titoli, con la conseguenza del mancato assolvimento dell’onere probatorio: tale motivo è inammissibile in quanto la questione della diversa qualificazione dell’azione, con effetti sul regime probatorio è stata proposta – per quanto emerge dalla lettura degli atti consentita dalla produzione in questa fase di giudizio- solo con il ricorso in sede, di legittimità; non è comunque condivisibile il presupposto da cui parte il ricorrente, secondo il quale l’affermazione della difformità dello stato di possesso rispetto a quello che sarebbe legittimo aspettarsi dalla lettura dei titoli di provenienza, rispecchiati dai dati catastali, involgerebbe pur sempre e necessariamente la contestazione dei titoli medesimi:

ciò in quanto la V. ha appunto negato la rispondenza della situazione di fatto al dato catastale e non ha minimamente affrontato il rapporto tra quest’ultimo ed il titolo di provenienza avversario:

costituisce prova dell’assunto anche il fatto che il ricorrente ha sempre sostenuto che il confine attuale corrispondeva a quello oggetto di frazionamento e non già che il frazionamento collidesse con il titolo della contro ricorrente.

2 – Con il secondo motivo la parte ricorrente assume l’"omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, nonchè dell’art. 950 c.c., commi 2 e 3; violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 2721 c.p.c., comma 1 e art. 950 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", affermando che non correttamente la Corte distrettuale avrebbe posto a fondamento della decisione di dar rilievo alle risultanze catastali la ritenuta contraddittorietà della deposizione del geom. G. – confermata pedissequamente dalla teste Me., non accorgendosi della fallacia del dato di partenza: il ricorrente infatti sottolinea che le risultanze dei rilievi del CTU posti come raffronto della verifica della situazione di fatto, non si riferivano affatto al frazionamento del 1972 del G. bensì a quello del 1978, eseguito dal geom S..

2/a – Il motivo è inammissibile perchè nuovo – come riconosciuto dal ricorrente a fol. 15 dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità: ne consegue che non vi è stata alcuna violazione della gerarchia delle prove in merito all’accertamento dello stato di fatto ex art. 950 cod. civ., comma 3:

2/b – Ancor meno fondato si appalesa il motivo in esame allorchè il ricorrente si duole della difettosa motivazione della Corte distrettuale che avrebbe ritenuto inattendibile la testimonianza di Me.Gr. sol perchè confermativa di quanto affermato dal geom. G.: deve in questa sede ribadirsi il vizio del presupposto di riferimento che, come dato di fatto erroneamente tenuto presente, rendeva non riscontrata l’affermazione anche di tale teste.

2/c – Del tutto nuova è poi altresì la tesi, ed inammissibile del relativo motivo, secondo la quale vi sarebbe stato un errore nella trasposizione grafica al catasto del frazionamento: sol per completezza va evidenziato che, come emerge dalla narrativa del ricorso, la difformità delle risultanze mappali non seguiva parallela la linea confinaria ma era da essa divergente su un lato e su quello opposto – che l’originaria attrice si era offerta di retrocedere al fine di ricollocare in termini i dati confinati – rendendo difficilmente condivisibile la tesi dell’errore di ritrascrizione.

3 – Con il terzo motivo il ricorrente si duole di "violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1142 c.c., art. 1140 c.c., comma 2, art. 1143 c.c., nonchè art. 113 c.p.c., comma 1 e art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalla parte, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo, attraverso l’esame degli atti di provenienza degli immobili, che la Corte erroneamente non avesse ritenuto sussistenti i presupposti per affermare maturato il termine ventennale per l’usucapione della piccola estensione del terreno, unendo il possesso delle proprie danti causa a quello proprio – iniziato come detenzione del 1984. 3/a – Il motivo è inammissibile perchè imporrebbe a questa Corte una non consentita delibazione degli elementi di fatto in contrasto con quella compiuta dal giudice di merito che, essendo compiutamente motivata, sfugge ad un nuovo scrutinio; sotto diversa prospettiva la censura è infondata in quanto è da escludersi che la mancata contestazione, da parte della contro ricorrente, dell’esistenza di un possesso utile ad usucapire potesse far ritenere incontestabile la circostanza, essendo al contrario vero che sarebbe stato il deducente a dover dimostrare l’esistenza dei predetti presupposti, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova al farro da dimostrare che sfuggiva invece alla percezione – in ipotesi, a fini oppositivi – della V.: sul punto non vi è stata veruna conferma istruttoria – non potendosi attribuire valore alle già richiamate testimonianze.

4 – Con il quarto motivo il ricorrente censura la "violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.: art. 360 c.p.c., n. 3": il rigetto del precedenti motivi impedisce di ritener soccombente la V. e quindi di valutare come erronea la statuizione di condanna del M. al pagamento delle spese.

5 – Il M., in ragione della sua soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la quantificazione indicata in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7727 Danno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata il 13 settembre 2005, la quale, confermando di primo grado, ha, sui punti che qui rilevano, respinto: a. la richiesta di liquidazione del danno patrimoniale futuro da perdita di chance, non potendo la presunzione di esistenza dello stesso discendere automaticamente dall’accertata esistenza di un’invalidità permanente; b. quella di specifica liquidazione del danno da cenestesi lavorativa, non essendone provata l’incidenza negativa sul reddito già percepito dall’infortunato, con conseguente corretta inclusione dello stesso nel danno biologico, stante la presumibile maggiore usura della prestazione lavorativa svolta; c. nonchè quella di maggiorazione del danno biologico e di quello morale, risultando essi adeguatamente quantificati in primo grado in via equitativa, sulla base della liquidazione a punto, in rapporto alle circostanze del caso (età dell’infortunato, natura ed entità dei postumi) ed in conformità alle esaustive e logiche conclusioni della C.T.U..

L’infortunato ricorre per cassazione con quattro motivi; resiste l’Assitalia con controricorso, illustrato da memoria mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Col primo motivo, deducendo violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, il ricorrente lamenta che, contrariamente a consolidati principi in tema di danno alla persona, i giudici di merito non gli avrebbero riconosciuto – con motivazione sbrigativa e solo apparente – in maniera integrale e personalizzata il danno da lucro cessante per ridotta capacità lavorativa ; mentre sulla base di presunzioni semplici, riferite all’indiscussa gravità delle lesioni, avrebbe dovuto disattendere le conclusioni della C.T.U. (sull’inidoneità dei postumi ad incidere sulla capacità lavorativa specifica) e liquidare equitativamente detta voce di danno.

La censura è infondata. La Corte territoriale ha motivato perchè, nel caso di specie, dall’accertata esistenza di una invalidità permanente non poteva "automaticamente" discendere la presunzione di esistenza di un danno da lucro cessante, dando atto che anche in primo grado era stato escluso il danno patrimoniale futuro non avendo l’attore dimostrato le dedotte prospettive di avanzamento in carriera nonchè la perdita in concreto di proposte lavorative e d’incentivazione lavorative e che il collocamento del soggetto in cassa integrazione, successivamente all’incidente, non era collegabile etiologicamente con il danno conseguente al sinistro.

Ciò dimostra che la decisione adottata non incorre negli indicati vizi motivazionali, essendo stata congruamente motivata, nè nelle dedotte violazioni di legge, avendo, peraltro dichiaratamente, fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 10 luglio 2008 n. 18866; 29 aprile 2006 n. 10031). In altri termini, mentre l’invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per se a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall’esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo – e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica (nella specie, esclusa dalla C.T.U., tanto che il ricorrente pretendeva che il giudice di appello sulla base dell’invocata presunzione disattendesse anche detta valutazione tecnica) – è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purchè sia certa – come non verificato, invece, nell’ipotesi – la riduzione della capacità di lavoro specifica (Cass. 29 gennaio 2010 n. 2062; 23 gennaio 2006 n. 1230).

Col secondo, subordinato, motivo, deduce ulteriore violazione delle indicate norme e dei principi sulla liquidazione del danno alla persona, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, per avere la Corte d’Appello erroneamente confermato la decisione di primo grado nel punto in cui aveva riconosciuto solo limitatamente il danno "conseguenza" da ridotta cenestesi lavorativa, mentre detta posta risarcitoria avrebbe dovuto liquidarsi con attenta valutazione del caso specifico incrementando in misura congrua il valore di ogni punto d’invalidità riconosciuto.

La censura è infondata. La Corte d’Appello ha affermato che il danno da cenestesi lavorativa ove non ne sia, come nella specie, provata l’incidenza negativa sul redito già percepito dall’infortunato, rientra nel danno biologico, sicchè correttamente il primo giudice aveva maggiorato, per detta voce, di tre punti la percentuale del danno biologico. Tale motivazione resiste alle censure mosse, essendo immune da vizi logici e giuridici; sotto quest’ultimo profilo la Corte territoriale ha indubbiamente "personalizzato" a detto fine il risarcimento del danno biologico, ne ha reso "omnicomprensivo" l’importo ed ha fatto buon governo del principio secondo cui il limite a detta personalizzazione è rappresentato dall’impossibilità di ricorrere al parametro del reddito percepito dal soggetto leso (Cass. n. 5840/04; 6643/02).

Con il terzo motivo, deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo, il ricorrente lamenta che è stato inadeguatamente motivato il rigetto del motivo di gravame riguardante l’inadeguata liquidazione del danno morale. La censura, ancor prima che infondata, è inammissibile, deducendo genericamente l’inadeguatezza della somma liquidata a tale titolo (1/3 circa di quella assegnata a titolo di danno biologico) in rapporto "all’effettivo pregiudizio" (non meglio specificato), senza aver puntualizzato perchè la liquidazione sarebbe stata sproporzionata per difetto e quali sarebbero stati gli elementi specifici pretermessi in sede di "personalizzazione" del relativo ristoro. Deve, invero, ribadirsi al riguardo che la liquidazione del danno morale del danneggiato conseguente all’illecito sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, e resta affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità, ove il giudice del merito dia del medesimo conto, la valutazione risulti congruente al caso, e la concreta determinazione dell’ammontare del danno non sia palesemente sproporzionata (Cass. n. 23725/08; 13066/04; 13933/02).

Il mancato accoglimento delle precedenti censure assorbe ogni decisione circa il quarto motivo, con cui il ricorrente deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., perchè l’accoglimento dei motivi di appello avrebbe dovuto comportare una diversa pronunzia in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 6.400=, di cui Euro 6.200= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2011) 07-03-2011, n. 8909

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.S., tramite il suo difensore di fiducia, ricorre contro la sentenza del 4 novembre 2009 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la condanna a due anni di reclusione inflittagli dal Tribunale di Teramo, in data 25 gennaio 2006, per il reato di calunnia, e deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto a seguito di prescrizione, che si sarebbe verificata il 26 maggio 2006, prima del giudizio di secondo grado.

Il ricorso è fondato.

Nella specie trovano applicazione i nuovi termini di prescrizione introdotti dalla L. n. 251 del 2005, che per il reato di calunnia prevedono il periodo massimo di sette anni e sei mesi. Per cui, essendo il reato contestato commesso in data (OMISSIS) il termine massimo risultava già decorso il 26.5.2006, a cui però vanno aggiunti due mesi e due giorni di sospensione del termine, sicchè deve ritenersi che il reato si sia estinto per intervenuta prescrizione in data 28.7.2006, in ogni caso ancor prima della sentenza di appello.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.