Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-03-2011, n. 1690 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso di primo grado è stato introdotto dal sig. C. per l’annullamento:

a) del giudizio espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con cui il ricorrente, sulla base del verbale della Commissione medica preposta, è stato giudicato "INIDONEO", con conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’ art. 16 legge 226/2004, ai volontari delle FF. AA. in ferma prefissata di un anno in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

In particolare è stata ravvisata la carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 114/2000 per "alterazione acquisita della cute (tatuaggio) gamba destra che per sede e dimensioni determina rilevante alterazione dell’apparto cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19 D.T. 05/12/2005)"

b) del decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 52/87 CC di prot. del 17 settembre 2010, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai sensi dell’art. 16 della legge 226/2004 ai volontari delle FF. AA..

La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure proposte, in quanto il caso di specie rientra nell’ambito delle cause di esclusione di cui all’art.19 della direttiva tecnica in data 5.12.2000 e dell’art. 10, comma 8, del bando di concorso, configurandosi un’alterazione acquisita, permanente ed estesa della cute, che determina una rilevante alterazione fisionomica, con caratteristiche contrarie al decoro dell’uniforme, tenuto conto della sede del tatuaggio (gamba destra), delle apprezzabili dimensioni (cm. 18 x 5) e delle caratteristiche dello stesso (scritta "DANI").

Con l’appello in esame viene contestato l’esito d’inidoneità, rilevando che le norme sopra citate non consentono all’Amministrazione di giudicare inidoneo un candidato per la sola presenta del "tatuaggio", né, nella fattispecie, tale "alterazione della cute" apparirebbe fornita da potenzialità lesiva od offensiva della divisa o del prestigio dell’uniforme, essendo destinata ad essere celata permanentemente dai pantaloni dell’uniforme.

Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione nel merito, dopo che le parti presenti sono state avvertite dal Collegio ex art. 60 c.p.a che il giudizio avrebbe potuto essere definito con sentenza in forma semplificata.

L’appello è infondato.

Il Collegio non può qui non richiamare i precedenti principi espressi sul punto dalla giurisprudenza della Sezione (cfr n.4929 del 20 aprile 2010), dai quali non ha motivo di discostarsi per le ragioni seguono.

E’ stata rilevata dalla Commissione medica preposta alla selezione la presenza, sulla gamba destra dell’appellante, di un tatuaggio di significativa dimensione (cm.18×0,5), ritenuta dall’Organo medico causa di non idoneità fisica, rientrando, in particolare, siffatta anomalia cutanea tra le alterazioni di cui all’art.19 della direttiva tecnica della Sanità militare del 5/12/2005, di per sé ostativa al reclutamento nel corpo militare del candidato.

Ora, il giudizio reso dalla commissione medica è un apprezzamento tecnicoscientifico che non appare affetto da vizi di logicità e/o irrazionalità e che quindi ben può giustificare la non idoneità del soggetto.

Nella specie, va chiarito, non si tratta di un mero riferimento alla "affezione" rientrabile tra quelle elencate dal citato art.19 della direttiva tecnica, venendo in rilievo la verifica da parte dell’organo medico della effettiva entità dell’alterazione cutanea, e tanto anche in relazione alla sua localizzazione.

Dalla documentazione versata in causa risulta che è stato compiuto l’accertamento medico in questione; l’indagine ha certamente comportato un apprezzamento sanitario (di tipo negativo) in ordine alla rilevanza dell’alterazione riscontrata sulla cute, per le dimensioni della scritta "DANI" in carattere gotico, ed un giudizio di disvalore del tatuaggio in questione quale segno non consono al prestigio dell’istituzione militare.

Secondo il giudizio tecnico in questione – in questa sede, come è noto e come si ripete,, non censurabile, se non in presenza di condizioni di irragionevolezza e arbitrarietà non emergenti dagli atti – il predetto "tatuaggio" costituisce dunque causa di non idoneità fisica ai sensi dell’ art.19 già citato e si pone in linea con la previsione di esclusione prevista dal bando di concorso, puntualmente evidenziata dal giudice di primo grado.

Vale anche osservare che la fisiognomica del corpo del ricorrente è alterata in maniera rilevante proprio per l’entità e la collocazione della scritta sull’epidermide.

Né si potrebbe opporre – come del resto si tenta nell’appello, ma senza alcuna speranza di favorevole soluzione – che lo stesso tatuaggio è invisibile una volta indossata l’uniforme.

Va in contrario ricordato, innanzitutto, che i Carabinieri sono potenzialmente destinati a svolgere anche servizi durante i quali possono indossare i pantaloni corti (es. i bermuda in servizio su navi in mare). In secondo luogo, data la grandezza e l’estensione del segno, neppure i calzoni lunghi potrebbero sempre ed interamente coprirlo nei movimenti naturali (per esempio l’accavallamento degli arti in posizione seduta) che si è soliti effettuare nella normale vita di relazione.

Al che è plausibile aggiungere – perfino a tutela dell’interessato – che una gamba con un tatuaggio tanto evidente, in una collocazione, tutto sommato, di non difficile visibilità, finirebbe con il trasformarsi in uno strumento di identificazione del militare, in tal modo potenzialmente destinato ad affrontare condizioni di maggior rischio nello svolgimento della sua attività istituzionale di contrasto alla criminalità, per effetto di un così eclatante segno di risconoscimento; il che, poi, rappresenta un’altra delle ragioni (anche se non l’unica) per cui il travisamento evidente della fisiognomica del corpo è considerato nelle direttive un elemento ostativo all’arruolamento.

Per le suesposte considerazioni la determinazione di esclusione dalla procedura selettiva per cui è causa appare essere stata adottata in corretta applicazione della normativa regolante il concorso, come giustamente rilevato dal giudice di primo grado, le cui statuizioni meritano di essere

confermate.

L’appello deve quindi essere respinto.

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in causa, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 07-04-2011, n. 13782 ebbrezza

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Svolgimento del processo

F.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 21 settembre 2009 con la quale è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), e condannato alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda.

Il ricorrente lamenta che l’accertamento del tasso alcolico non sarebbe stato eseguito con le modalità tassativamente richieste dalla legge.

Con secondo motivo si chiede la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Motivi della decisione

Preliminarmente va osservato che, a seguito della modifica dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) introdotta con la L. 29 luglio 2010, n. 120 la fattispecie ivi prevista è punita con una sanzione amministrativa ed il reato contestato è stato conseguentemente depenalizzato. Ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2 tale depenalizzazione ha effetto retroattivo, per cui la sentenza impugnata che ha dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per un fatto non più previsto dalla legge come reato deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 420 Avanzamento

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‘Amministrazione;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 15 luglio 2009 e depositato il 23.09.2009 il ricorrente chiedeva l’annullamento dei seguenti atti:

– la valutazione nel "giudizio di avanzamento dei tenenti Colonnelli in spe dei ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico logistico amministrativo inclusi nelle aliquote di valutazione, a scelta, per l’anno 2009;

– la relativa scheda di valutazione che ha determinato la posizione in graduatoria, nei limiti in cui non ha tenuto conto degli elementi di giudizio di cui in ricorso;

– il relativo punteggio attribuito e della relativa posizione nella graduatoria di merito.

Questo l’unico articolato motivo in diritto dedotto:

1) violazione ed errata applicazione dell’art. 21 d.lgs. 9 marzo 2001 n. 69 degli artt. 2, 5, 6, 7, 9 10, 12, 13 D.M. 29 novembre 2007 n. 266 e dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione superiore di avanzamento, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 23.12.2010 la difesa dell’Amministrazione depositava memoria.

Alla udienza pubblica del 26.01.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il ricorrente si duole in sostanza:

che la Commissione Superiore nell’ambito del giudizio di avanzamento al grado di Colonnello per l’anno 2009 avrebbe violato l’art. 21 comma 4 del d.lgs. 69 del 2001 e il D.M. 266 2007;

che il giudizio sarebbe illegittimo per eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione.

Nessuna delle censure coglie nel segno.

Va anzitutto ricordato che l’apprezzamento dei titoli di cui all’art. 21 del d.lgs. 19 marzo 2001 n. 69 è connotato da ampia discrezionalità e, di conseguenza, il sindacato giurisdizionale dei relativi giudizi di avanzamento deve essere limitato alla verifica di valutazioni macroscopicamente irrazionali ed incoerenti, come tali sintomatiche di un vizio della funzione (Consiglio Stato, sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4834).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio non si rinviene alcuno di questi vizi.

In definitiva, le valutazioni espresse in sede di giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza sono sindacabili, in sede di giudizio di legittimità solo quando manifestino evidenti incongruenze, rilevabili dall’esame della documentazione caratteristica dell’ufficiale scrutinando.

Davanti al giudice amministrativo sono apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni di giudizio che, per la loro evidente irragionevolezza o sproporzione, rivelino un cattivo uso della potestà amministrativa da parte della Commissione. In altri termini, occorre che si possa ritenere che i punteggi assegnati siano o il frutto di palesi errori di fatto o sulla qualificazione giuridica del fatto, oppure la risultante di criteri fattuali impropri e contrari a quelli proclamati dalla Commissione di avanzamento per condurre la valutazione, perché volti al raggiungimento di scopi estranei alla scelta dei candidati più capaci e meritevoli, ossia più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 agosto 2010, n. 30570).

Va poi osservato che il ricorrente non ha effettuato un qualche riferimento ad una inadeguatezza delle valutazioni compiute in rapporto ad altri ufficiali i cui titoli sono stati scrutinati.

L’organo di valutazione è vincolato, nell’espressione della scelta assoluta, all’uso di criteri omogenei ed uniformi per tutti gli ufficiali sottoposti ad avanzamento, di guisa che l’applicazione di parametri manifestamente disomogenei, e cioè più restrittivi per alcuni e più concessivi per altri, avrebbe, in astratto, potuto rivelare, in via sintomatica, il vizio di eccesso di potere in senso relativo.

E’ peraltro da ricordare, in ogni caso, che la configurazione di quest’ultimo vizio postula l’ulteriore requisito che la riscontrata applicazione alle diverse posizioni di criteri valutativi tra loro difformi e incoerenti deve rivelare, con assoluta ed immediata evidenza, un’alterazione di quell’indefettibile uniformità ed omogeneità dell’attività valutativa che ne condiziona la legittimità.

Perché possa ravvisarsi il vizio di eccesso di potere in senso relativo risulta, in definitiva, necessario che l’apprezzamento dei curricula degli ufficiali scrutinati si sia tradotto con evidenza immediatamente rilevabile nell’assegnazione di punteggi inferiori all’ufficiale titolare di posizioni di carriera oggettivamente e sensibilmente più qualificate (Cons. Stato sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4834).

Ma nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, la questione resta sul piano puramente teorico, tenuto conto che il ricorrente non ha dedotto vizi volti a indagare circa la correttezza delle valutazioni di altre posizioni rispetto alla propria, suscettibili, se del caso, di inficiare la regolarità dell’operato della Commissione.

Alle considerazioni finora svolte consegue, in definitiva, il rigetto del ricorso.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 10-05-2011, n. 18053 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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a del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa il 20/04/010, confermava la sentenza del Tribunale di Prato, in data 25/05/09, appellata, fra gli altri, da S.H., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che la sentenza impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato. La sentenza si fondava esclusivamente sulle rese da testi non attendibili; dichiarazioni più volte ritrattate e comunque non suffragate da riscontri obiettivi univoci. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 02/03/2011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici del merito, mediante un esame analitico, preciso e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che S.H. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva dato incarico ad altro coimputato, ossia E.G., di trasportare 7 Kg di hashish; sostanza ritrovata dai CC il 29/05/08 nel furgone condotto dal citato E.G..

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono sostanzialmente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito. Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).

Ad abundantiam si rileva che la Corte Territoriale – in relazione alle dichiarazioni rese dal coimputato E.G. – ha accertato l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni medesime, mediante valutazioni immuni da errori di diritto e conformi ai parametri di cui all’art. 192 c.p.p..

In particolare ha evidenziato che le originarie dichiarazioni accusatorie rivolte da E.G. nei confronti di S.H. – nonostante le sue successive ritrattazioni, che sono risultate generiche e non plausibili – sono del tutto attendibili, poichè precise, circostanziate e suffragate da idonei riscontri obiettivi, quali il sopraggiungere di S.H. al casolare pochi minuti dopo l’arrivo di E.G. alla guida del furgone, dove erano custoditi 7 Kg di hashish, ritrovati e sequestrati dai CC. Al riguardo va, peraltro, ribadito che la ritrattazione non costituisce, di per sè solo, elemento idoneo ad escludere l’attendibilità intrinseca del chiamante in correità, qualora risulti la manifesta genericità e l’assoluta inattendibilità delle controdichiarazioni, come nella fattispecie de qua (Giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto de quo: Cass. Sez. 6 Sent. n. 7627 del 30/07/96, rv 206583; Cass. Sez. 6 Sent. n. 6422 dell’01/06/94, rv 197852; Cass. Sez. 6 Sent. n. 7627 del 30/07/96, rv 206587; Cass. Sez. 6 Sent. n. 15413 del 02711/90, rv 184679).

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da S.H. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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