Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-09-2011, n. 19866

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rocuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

La corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del locale tribunale – con la quale era stata rigettata la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla impresa di costruzioni Serafini nei confronti del comune di Lecce in relazione a lavori di puntellamento dell’istituto per ciechi Anna Antonacci e per il noleggio delle relative attrezzature – rilevando la novità della domanda e ritenendo del tutto estraneo al thema decidendum la questione relativa al contenuto degli obblighi contrattuali derivanti dall’appalto stipulato tra l’impresa Serafini e l’istituto Antonacci, con riguardo, in particolare, all’individuazione del soggetto sul quale sarebbe gravato l’obbligo di custodia del cantiere nel periodo di sospensione dei lavori (oggetto di altro giudizio instaurato dalla stessa impresa nei confronti dell’istituto committente).

La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi, articolati in 5 quesiti di diritto.

Resiste con controricorso il comune di Lecce.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., travisamento dei fatti, omessa pronuncia su capo della domanda;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c..

Il motivo (al di là ed a prescindere della sua patente infondatezza nel merito, avendo la corte territoriale correttamente escluso che la formula, del tutto equivoca, contenuta nell’atto di citazione, con la quale si chiedeva "la corresponsione dei canoni di locazione o comunque di un corrispettivo per il godimento" per le strutture messe a disposizione del comune, fosse idonea a radicare in via subordinata la domanda di indebito) è inammissibile in rito.

Esso si conclude, difatti, con tre quesiti di diritto che pongono tra loro questioni del tutto difformi, il primo di essi lamentando, nella sostanza una omessa pronuncia sub specie del travisamento del fatto – ciò che postula l’adozione di un diverso mezzo di impugnazione – , come esplicitato nella stessa rubrica del motivo in esame; Il secondo invocando dal giudice di legittimità un’attività di interpretazione della domanda giudiziale che, come da costante giurisprudenza di questa corte regolatrice, rientra negli esclusivi poteri del giudice di merito e non è in questa sede censurabile volta che – come nella specie – tale attività risulti del tutto scevra da vizi logico- giuridici; il terzo ponendosi – addirittura su di un piano subordinato al precedente – nella (totalmente difforme) ottica dell’ammissibilità in appello della domanda di ingiustificato arricchimento non proposta in prime cure ma fondata sulle medesime circostanze di fatto.

Tutto ciò in aperto contrasto con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa corte sul tema dell’interpretazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c..

Il motivo si conclude con i seguenti quesiti di diritto:

Dica la corte di cassazione, di fronte ad un riconoscimento di debito in assenza di contestazione del rapporto principale da parte dell’autore, che non può il giudicante, ex officio, esaminare il rapporto fondamentale e dichiararne la nullità con conseguente declaratoria di inesistenza dell’obbligazione di cui alla dichiarazione ricognitiva.

Dica la corte di cassazione che il riconoscimento di debito effettuato con riferimento a un rapporto fondamentale in assenza di contestazione dello stesso a parte dell’autore conserva efficacia anche quando la somma riconosciuta risulti comunque dovuta per la medesima fattispecie ma per un titolo diverso.

Ai quesiti (che possono essere in questa sede esaminati attesane la sostanziale omogeneità, che impedisce loro di cadere sotto la scure dell’inammissibilità) deve fornirsi risposta negativa, atteso che, da un canto, il comune di Lecce ha sempre contestato il rapporto fondamentale, sia in primo che in secondo grado, dichiarandosi estranea al contratto di appalto, dall’altro, che, non essendosi dibattuto in primo grado, nè esplicitamente nè per implicito, la questione della validità del contratto intercorso tra la PA e l’impresa oggi ricorrente, del tutto legittimamente il giudice di appello, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi, poteva rilevarne la nullità, come avvenuto nel caso di specie.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 1490 Assegnazione di alloggi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il decreto di rilascio dell’immobile sito in Milano, Via Foldi 1, chiedendone l’annullamento per violazione di legge.

L’atto impugnato è stato adottato, poiché il ricorrente e la di lui famiglia sono stati ritenuti occupare abusivamente tale immobile di edilizia residenziale pubblica, in assegnazione ad altro soggetto, non appartenente al medesimo nucleo familiare.

Il ricorrente stesso afferma di essersi trasferito nello stabile fin dal 1993, su invito dell’assegnatario, e di esservi rimasto, pagandone i canoni, dopo il trasferimento del secondo in altra sede.

Sulla base di tali fatti, incontestati, è evidente l’occupazione abusiva dell’immobile da parte del ricorrente, che non vi risiede in forza di alcun titolo legittimamente.

Le censure mosse avverso il provvedimento impugnato sono infondate:

tale atto si regge su idonea motivazione, ovvero che il ricorrente non è mai stato titolare di un rapporto locativo relativo all’immobile: si tratta del presupposto fattuale, che rende dovuta l’adozione del provvedimento impugnato;

l’inosservanza dei termini del procedimento non genera l’illegittimità del provvedimento conclusivo, come ritiene il ricorrente: in particolare, la circostanza per cui il Comune ha atteso di acquisire il parere della competente Commissione oltre i prescritti 30 giorni, ed ha poi adottato il decreto di rilascio oltre il termine di 30 giorni da detto parere non determina con ogni evidenza la consumazione del potere di provvedere, ma genera una mera inosservanza di termini sollecitatori, a fronte della quale il ricorrente, volendo, avrebbe potuto agire contro l’inerzia della P.A.

nessun rilievo ha in causa l’art. 25 del d.P.R. n. 1035 del 1972, che concerne una sanatoria cronologicamente inapplicabile al caso di specie, ove invece il ricorrente, in quanto abusivo, non ha alcun interesse protetto, che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare.

Il ricorso è perciò infondato.

Le spese possono essere compensate, alla luce delle difficili condizioni personali del ricorrente, invalido civile.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-11-2011, n. 23339 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo

1. C.L. fa parte del personale non docente della scuola, indicato con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) già dipendente dagli enti locali, che a decorrere dal 1 gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato- Comparto Scuola.

2. Il C. convenne in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora in poi:

MIUR), suo nuovo datore di lavoro, e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale di Urbino rigettò la domanda.

3. Proposta impugnazione dal C., la Corte d’appello di Ancona con sentenza non definitiva 5.12.05, riformando la decisione di primo grado, dichiarò il diritto dell’appellante al riconoscimento dell’anzianità e con sentenza definitiva 7.06.06 condannò l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità. 4. Il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno proposto due ricorsi per cassazione, impugnando sia la sentenza non definitiva che quella definitiva per violazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 e della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, (finanziaria del 2006), sostenendo la tesi che a seguito dell’interpretazione autentica data dalla L. n. 266 del 2005 alla L. n. 124 del 1999, il personale degli enti locali trasferito nei ruoli ATA dello Stato va inquadrato nei ruoli statali sulla base del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, risultando infondata la pretesa del dipendente di riconoscimento a fini giuridici ed economici di tutta l’anzianità posseduta al momento del passaggio di ruolo.

5. Il dipendente non ha svolto attività difensiva. All’udienza di discussione il Collegio ha disposto la riunione dei due separati ricorsi.

Motivi della decisione

6. La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali al MIUR in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. 7. Tale norma, dopo aver premesso, al comma 1, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel comma 2, che: Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturala presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.

8. La disposizione fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. 9. Con tale accordo l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8 stabilendo, quanto al regime contrattuale, che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dall’1 gennaio 2000 il c.c.n.l. 1 aprile 1999 del comparto Regioni-Autonomie locali e dalla stessa data si applicava il c.c.n.l. 26 maggio 1999 del comparto Scuola.

10. L’art. 3 dell’accordo disciplinò l’inquadramento professionale e retributivo, nei seguenti termini: i dipendenti trasferiti sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità ….. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.

11. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in un decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (vedi: Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè Cass. 27 settembre 2005, n. 18829).

12. Intervenne il legislatore, dettando una disposizione, la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, (finanziaria 2006) sopra citata, che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale, stabilendo che la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 si interpreta nel senso che" il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello Stato è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli end locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Come è evidente, la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 della suindicata legge finanziaria ha riprodotto, quanto all’inquadramento ed al relativo trattamento retributivo, le clausole dell’accordo sindacale del luglio 2000 già riprese dal decreto ministeriale dell’aprile 2001. 14. E’ fondata la tesi, proposta dal ricorrente Ministero che, sul presupposto del suo carattere interpretativo, assegna efficacia retroattiva alla disposizione introdotta dalla legge finanziaria 2006 e sostiene, quindi, la sua applicabilità ai processi già in corso.

Il legislatore, come si è visto, usa l’espressione "la L. n 124 del 1999, art. 8, comma 2 si interpreta nel senso che …", il che indica la volontà di far retroagire la norma dettata dal comma 218. Corte di cassazione e Corte costituzionale si sono espresse in modo concorde sul punto. Da ultimo, le Sezioni unite, hanno qualificato la disposizione tra le "norme di sanatoria con efficacia retroattiva", perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il decreto ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati del 2000), giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del D.M. trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. Si è trattato – precisano le Sezioni unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del D.M. 5 aprile 2001, ciò che in linea di principio era consentito fare al legislatore avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria, pur assoggettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza (Così Cass. S.U. 8 agosto 2011, n. 17076, richiamando Corte cost. n. 234 del 2007).

15. Le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate da vari giudici – compresa questa Corte di cassazione, che, con ordinanza n. 22260 del 2008, ritenne non manifestamente infondata la questione del contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU con riferimento al problema dell’ingerenza legislativa in controversie giudiziarie in corso sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale con una pluralità di pronunzie: la sentenza n. 234 del 2007, le ordinanze n. 400 del 2007 e n. 212 del 2008, nonchè la sentenza n. 311 del 2009. 16. Per tali motivi, i ricorsi proposti dai dipendenti che assumevano il carattere non retroattivo della norma di interpretazione contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 266, sono stati respinti da questa Corte (vedi, per tutte: Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

17. Tuttavia, l’ampio spettro delle sentenze impugnate ed il tenore dell’impugnazione che, più a monte, pongono un generale problema di violazione della disciplina dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, e dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, impone di tener conto dei successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea.

18. Sono, infatti, intervenute sul tema, tanto la Corte europea dei diritti dell’uomo, che la Corte di giustizia dell’Unione europea.

19. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non ancora definitiva, perchè è oggetto di richiesta di rinvio della causa alla Grande Camera, presentata dallo Stato italiano, ai sensi dell’art. 43 della CEDU. 20. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) si è espressa con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale -proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero da S.I. – in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

21. Il Tribunale di Venezia aveva sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali.

22. La prima questione consisteva, in sintesi, nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. 124 del 1999, art. 8 possa costituire un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori.

23. La soluzione della Corte UE è affermativa, nei seguenti termini:

La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro (vedi punto 1 del dispositivo e punto 66 della motivazione).

24. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: a) se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 77/1987 (trasfusa, unitamente alla direttiva 98/50, nella direttiva 2001/23) deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); b) se il suddetto art. 3 della menzionata direttiva debba essere interpretato nel senso che tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione).

25. Con riferimento a tali due questioni il dispositivo della decisione è il seguente: quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.

26. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo sostanziale". 27. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187 al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v., supra, accordo del 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente).

28. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice nazionale (nella attuale controversia: il giudice del rinvio) deve osservare i seguenti criteri: 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75. e al 77 si precisa posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento. Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2) Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: condizioni globalmente meno favorevoli; n. 82: posizione globalmente sfavorevole), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 3) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (n. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza).

29. La quarta, ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2, TUE, in combinato disposto con gli artt. 6 CEDU e artt. 46, 47 e 52, n. 3. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della sentenza emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che: vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi di cui alle norme su indicate (vedi: punti 27 e 84 della sentenza).

30. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base al~’ art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della UE provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (vedi, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme UE direttamente applicabili (vedi: Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè sull’onere di interpretazione conforme al diritto UE, tra le tante: Corte cost. sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

31. Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che i ricorsi, seppure per ragioni diverse da quelle dedotte dall’Amministrazione ricorrente, debbono essere accolti perchè deve essere verificata la conformità del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, ai principi enunciati dalla Corte di giustizia europea.

32. Le decisioni impugnate debbono, pertanto, essere cassate con rinvio ad altro Giudice, che, applicando i sopra indicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-11-2011, n. 25271 U. S. L.

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13.6/8.8.2006 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava la Regione Campania a risarcire in favore di D.C.S., già medico convenzionato con la USL n. (OMISSIS), i danni conseguenti alla illegittima revoca del rapporto convenzionale, disposta con Delib. 12 febbraio 1991.

Osservava in sintesi la Corte territoriale che la domanda avanzata in giudizio non aveva quale presupposto un fatto illecito aquiliano, bensì era conseguente ad un provvedimento illegittimo adottato dalla Regione Campania, che, pertanto, sebbene terza rispetto al rapporto di convenzionamento, ma quale ente sovraordinato rispetto alla USL, datrice di lavoro, doveva considerarsi come l’autrice principale dell’inadempimento, con conseguente natura contrattuale della responsabilità sulla stessa gravante e soggezione al termine decennale della relativa prescrizione, utilmente interrotta.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la regione Campania con tre motivi.

Resiste con controricorso D.C.S., il quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato; resistono, altresì, con controricorso l’ASL Napoli 5 e la Gestione liquidatoria della ex USL n. (OMISSIS).

Ha depositato memoria D.C.S..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la Regione Campania lamenta violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c., ed, al riguardo, osserva che, essendosi, nei precedenti giudizi, accertato che il provvedimento di revoca della convenzione era stato adottato in situazione di assoluta carenza di potere, con l’esplicazione di mera attività materiale e non certo provvedimentale, la responsabilità ascrivibile alla regione doveva qualificarsi come extracontrattuale e che, comunque, tale doveva considerarsi la responsabilità conseguente all’induzione o alla cooperazione nell’inadempimento.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c., si duole che la corte territoriale aveva liquidato il danno all’immagine professionale in assenza di alcuna prova sul punto, erroneamente supponendo che il dedotto pregiudizio fosse in re ipsa e facendo illegittimamente ricorso alla liquidazione equitativa.

Con l’ultimo motivo, infine, la ricorrente lamenta vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla mancata esplicitazione dei motivi stessi posti a giustificazione del riconoscimento del pregiudizio lamentato.

Quanto, poi, al ricorso incidentale condizionato, l’intimato contesta, con un unico motivo, la decisione impugnata con riferimento al difetto di legittimazione della ASL Napoli (OMISSIS) e della Gestione liquidatoria della USL n. (OMISSIS).

2.1 ricorsi vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

3. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Per come, infatti, ben si avverte nella sentenza impugnata, la domanda avanzata dal D.C. risulta prospettata e giustificata non con riferimento alla sussistenza di un fatto illecito aquiliano, ma quale conseguenza della illegittima interruzione del rapporto convenzionale instauratosi fra le parti, e, quindi, quale inadempimento dei relativi obblighi contrattuali.

Ed, al riguardo, merita di essere rammentato come sia acquisita l’affermazione che i rapporti fra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dalla L. n. 833 del 1978, art. 48 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero professionali, che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, al di fuori di quello di sorveglianza, nè potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo discendenti per il professionista dal rapporto di lavoro autonomo (v. ad es. Cass. SU. n. 20344/2005).

Ne deriva che i provvedimenti dell’ente pubblico che incidono sul rapporto convenzionale non sono qualificabili come provvedimenti amministrativi, ma debbono essere ricostruiti, nei limiti stabiliti dalla legge, come manifestazione di autonomia privata, valutabili e sindacabili alla stregua del regime di diritto privato, proprio dei rapporti libero professionali, e che gli stessi risultano, in ogni caso, inidonei a svolgersi, con effetti affievolitivi, sulla posizione di diritto soggettivo delle parti private interessate.

Essendo incontroverso, pertanto, che la revoca della convenzione è stata disposta dalla Regione Campania su conforme proposta dell’USL n. (OMISSIS), del tutto irrilevante appare, ai fini della configurazione della responsabilità come contrattuale o extracontrattuale, che tale provvedimento fosse affetto da incompetenza relativa o assoluta (e, quindi, fosse qualificabile, alla stregua delle categorie proprie della patologia dell’atto amministrativo, come illegittimo o addirittura inesistente), dal momento che quel che rileva, sulla base della effettiva natura del rapporto, è che tale determinazione si è inserita in una sequenza procedimentale che ha visto la cooperazione tanto della Unità sanitaria locale che della Regione Campania (quale ente sovraordinato alla prima) e che ha inciso sul rapporto di convenzionamento, determinandone l’interruzione, in violazione degli obblighi e dei doveri di adempimento propri della relazione contrattuale instauratasi fra le parti, con conseguente alterazione dell’assetto di interessi dalle stesse perseguito e voluto.

Correttamente, pertanto, la corte di merito ha configurato la responsabilità della regione come di natura contrattuale ed ha assoggettato l’azione proposta al termine di prescrizione decennale.

4. Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo.

Il danno all’immagine, riconosciuto in favore del professionista, non è stato ritenuto, infatti, dalla Corte di merito quale pregiudizio in re ipsa, ma è stato argomentato, con accertamento di fatto plausibile ed in questa sede non sindacabile, tenendo conto dell’ "attività svolta dal professionista" (il quale operava, quale medico specializzato in cardiologia in un piccolo comune del napoletano: v. controricorso), nonchè delle "vicende che condussero alla revoca della convenzione" (e che determinarono l’interruzione del rapporto per oltre un decennio, con conseguente pregiudizio per l’immagine professionale del sanitario, all’interno dell’ambiente di lavoro e della comunità sociale ove lo stesso operava).

Con il che resta escluso che l’intimato si sia sottratto all’onere di provare il pregiudizio sofferto, anche per ciò che riguarda gli aspetti non patrimoniali, la sua natura e le relative caratteristiche, laddove, piuttosto, va rammentato che, con riferimento ai danni non patrimoniali, l’onere probatorio può essere assolto anche a mezzo di elementi presuntivi, mentre la determinazione quantitativa può essere compiuta dal giudice di merito anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. (v. ad es. Cass. n. 23744/2008, la quale, fra l’altro, considera come l’art. 432 c.p.c., sembra riferirsi alle prestazioni retributive più che a quelle risarcitorie).

5. Quanto, infine, all’ultimo motivo, lo stesso ben può ritenersi assorbito in quello in precedenza esaminato e, comunque, deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., ultima parte.

Con tale motivo, infatti, la regione ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti processuali controversi e decisivi per il giudizio, senza che, tuttavia, risulti, per come richiesto dalla norma indicata, un quid pluris rispetto all’illustrazione dei motivi, e cioè una autonoma e sintetica rilevazione dei fatti processuali rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione.

Deve, infatti, confermarsi, in aderenza a quanto già ritenuto da questa Suprema Corte, come l’onere imposto in parte qua dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non solo illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e, comunque, in una parte del motivo a ciò espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quidpluris rispetto all’illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare, in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi l’ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. ord. n. 8897/2008;

Cass. ord. n. 20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007).

6. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato, condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore di ciascuna delle parti costituite in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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