Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-08-2011, n. 4583

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La società C. risultava aggiudicataria della gara, pubblicata sulla G.U.C.E. 2004/s77 del 20.4.2004, indetta dall’Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS), per l’affidamento dell’attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonché delle attività e funzioni connesse.

La procedura ad evidenza pubblica era stata disposta ed avviata conformemente alla previsione di cui all’art. 14 bis, comma 4, del d.p.r. n. 640/1972, come modificato dall’art. 39, comma 12, del d.l. 30.9.2003 n. 269, collegato alla legge finanziaria per il 2004 e convertito dalla legge 24.11.2003 n. 326, che ha previsto la gestione in via telematica del gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, previa realizzazione di una o più reti da affidare in concessione a soggetti terzi da individuarsi mediante gara pubblica entro la data del 30 giugno 2004.

Il rapporto concessorio riceveva regolazione da apposita convenzione stipulata all’esito della procedura di aggiudicazione, e successivamente modificata secondo il contenuto dell’Atto aggiuntivo ed integrativo sottoscritto nel corso dell’anno 2008, previo parere favorevole del Consiglio di Stato e per recepire le indicazioni della Risoluzione n. 700254 approvata dal Parlamento in data 26.7.2007 e della successiva Direttiva del Governo del 1.8.2007.

La fase di avvio del servizio vedeva tuttavia per una serie di difficoltà di carattere tecnico inerenti sia la connettività della rete prescelta sia l’attivazione degli apparecchi da gioco, sensibili rallentamenti rispetto ai tempi originariamente previsti nel capitolato e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini specificamente previsti nella convenzione.

L’Amministrazione ha quindi provveduto ad una comminazione delle penali, in ottemperanza delle prescrizioni dell’art. 27 della convenzione (come riformulato in base all’atto aggiuntivo del 2008); l’Azienda concedente ha contestato alla soc. C. i seguenti inadempimenti:

) violazione dell’art. 3 comma 1, lett. b) della convenzione di concessione nella parte in cui prevede l’obbligo del concessionario di assicurare l’avviamento della rete telematica entro il settantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’elenco dei concessionari, collegando un numero di apparecchi pari ad almeno il 5% del numero di apparecchi di gioco indicati nella dichiarazione iniziale;

) violazione dell’art. 3, comma 1 lett. d) e commi 2 e 3 della convenzione di concessione, per la parte in cui prescrive l’obbligo del concessionario di completare l’attivazione della rete entro il 31 ottobre 2004 ovvero di comunicare formalmente il completamento dell’attivazione della rete collegando il 95% degli apparecchi di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) punti 3 e 4;

) violazione dell’art. 3 comma 3 della convenzione di concessione per la parte in cui prescrive l’obbligo del concessionario di collegare il residuo 5% degli apparecchi entro il 31 dicembre 2004.

Per la prima violazione è stata concretamente comminata la sanzione di euro 83.772,00; per la seconda, è stata applicata una penale di euro 0,35 (in luogo di quella massima di 0,50) per ogni apparecchio con nulla osta intestato al concessionario e non collegato (dal 4 novembre 2004 al 31 dicembre 2004, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni con la penale prevista per il ritardo successivo al termine del 31 dicembre 2004), per un importo complessivo di euro 180.782,00; per la terza violazione è stata applicata una penale pari ad euro 753.535,00.

Nella concreta commisurazione degli importi dovuti, come risulta dalla motivazione dei diversi provvedimenti, risulta effettuato un apprezzamento della gravità dell’inadempimento contestato anche alla luce del rilievo attribuito alle difficoltà tecniche e operative denunciate dal concessionario in sede procedimentale.

Dette sanzioni venivano impugnate dalla società C. innanzi al TAR Lazio con tre distinti ricorsi, lamentandone l’illegittimità per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, difetto di motivazione, carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà, violazione dell’art. 2 del d.m. 86/04, violazione del giudicato, travisamento dei fatti e sviamento del potere sotto diversi profili.

Assumeva, fra l’altro la ricorrente, che illegittimamente AAMS avrebbe ritenuto non collegati gli apparecchi alla rete telematica, fino al momento della effettività della trasmissione dei dati in via telematica, in quanto il collegamento dovrebbe considerarsi attuato già al momento della registrazione di ogni apparecchio nelle banche dati anagrafiche gestite dal concessionario (che garantisce la raccolta dei dati di funzionamento e di gioco), e quindi a prescindere dalla trasmissione dei dati medesimi al sistema centrale.

Lamentava poi l’inadeguatezza della motivazione dei provvedimenti impugnati, che non darebbero in alcun modo conto delle ragioni per le quali sono state disattese le deduzioni di parte e ritenuti comunque sussistenti i presupposti per la comminazione delle sanzioni, nonché la violazione del giudicato formatosi sul pregresso annullamento delle sanzioni già comminate nella parte in cui evidenziava l’esigenza di un adeguato apprezzamento del complessivo andamento del rapporto contrattuale e dell’attualità e fattibilità dell’interesse pubblico perseguito, nonché di una coerenza con l’equilibrio del sinallagma contrattuale.

2. Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto avverso la sanzione irrogata (con decreto n. 38102/2008) per la misura di Euro 180.782.

3.- La società istante ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituita nel giudizio l’amministrazione appellata resistendo al gravame.

Alla pubblica udienza del 17 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

– L’appello in trattazione controverte della legittimità di una penale, irrogata dall’AAMS (amministrazione concedente), per l’inadempimento (da parte dell’appellante concessionario) di obblighi derivanti da convenzione di concessione per dell’attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito.

1.- Con un unico ordine di censure, la società C. si duole in sostanza che il TAR, sconfessando l’orientamento sulla natura discrezionale del potere sanzionatorio (nel cui esercizio è stata emessa la sanzione di cui si controverte), ha ritenuto legittima la sanzione contestata, avallando un’applicazione della convenzione (art. 27) ispirata al criterio meramente civilistico della determinazione forfettaria e preventiva dei danni risarcibili delle penali, indipendentemente da una verifica, in esercizio del cennato potere discrezionale (e correlato al pubblico interesse), della natura incolpevole dell’inadempimento da parte del concessionario e del danno effettivo recato agli interessi pubblici. L’appello è fondato, con riferimento alla tesi per cui l’accertamento di un danno effettivo patrimoniale per l’amministrazione costituisce presupposto valutativo imprescindibile per l’irrogazione della penale da inadempimento. Ed invero, la giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi sul punto, con orientamento dal quale non si ritiene in questa sede di discostarsi (cfr. sent. n.9437/2010).

Ma, per esporre con maggior chiarezza, è opportuno brevemente riepilogare l’orientamento assunto dai giudici di prima istanza, secondo i quali:

– la comminazione della penale in argomento non può non essere accompagnata da una adeguata considerazione dell’equilibrio economico contrattuale complessivo, quale si viene ad atteggiare in un rapporto contrattuale finalisticamente orientato alla realizzazione di un pubblico interesse;

– è quindi censurabile in sede giurisdizionale una penale che, nel suo concreto dimensionamento, risulti sganciata dai presupposti sopra menzionati e, alla fine, ingiustificata alla stregua dell’equilibrio contrattuale complessivo;

– in questa prospettiva le comminazioni di penali ex art. 27 a carico dei concessionari, determinate in misura fissa, debbono essere effettuate previa verifica di ragionevolezza e congruità rispetto agli inadempimenti, al loro impattare sulla buona attuazione del rapporto contrattuale ed alle conseguenze negative per la realizzazione dell’interesse pubblico perseguito;

– i provvedimenti impugnati in questa sede appaiono correttamente ed adeguatamente motivati, avendo l’Amministrazione procedente esercitato il potere di comminazione delle penali nell’ambito della clausola, poiché ha individuato i presupposti delle stesse nell’inadempimento (o tardivo adempimento) degli obblighi convenzionalmente assunti, costituiti dal ritardo nell’avviamento della rete telematica, nell’attivazione della rete e nel completamento del collegamento degli apparecchi;

– poiché secondo i normali principi in materia di obbligazioni, l’onere della prova dell’assenza di responsabilità imputabile è a carico del debitore ( art. 1218 c.c.), la colpa dell’inadempimento è dunque presunta; in un caso la ricorrente concessionaria non ha provato in maniera stringente che il ritardato adempimento degli obblighi di avvio, avviamento e conduzione della rete siano dipesi esclusivamente da fatto non imputabile alla sua organizzazione.

Così argomentando, tuttavia, il TAR non ha affrontato il tema cardine della controversia e costituito dalla questione se al fine di applicare la penale fosse necessario anche l’accertamento, da parte dell’amministrazione, di un danno effettivo arrecato al pubblico interesse. Sul punto, dalla piana lettura dell’art.27 della Convenzione, emerge che alla questione deve darsi soluzione positiva. Ed invero la clausola prevede chiaramente che il potere di applicare le penali è subordinato non solo al rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità a fronte dell’inadempimento accertato, ma anche "al danno effettivamente arrecato".

E’ nell’introduzione di questo secondo elemento (che ai fini della determinazione della penale si affianca al potere di valutare la gravità dell’inadempimento) che si caratterizza una delle novità introdotte nell’art. 27 rispetto al testo della disposizione precedente. Al contrario, il primo giudice, pur dando atto della modifica delle previsioni convenzionali nel senso di una rimodulazione delle penali alla stregua dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, e sulla base di parametri concreti inerenti modalità di attivazione e funzionamento degli apparecchi, ha cionondimeno ritenuto sufficiente a legittimare la sanzione la presenza del solo inadempimento oggettivamente accertato (e nella specie incontestato, sia pure nel solo suo dato oggettivo). L’orientamento però non considera nè il richiamato nuovo dato testuale dell’art. 27 (e fa quindi erronea applicazione del testo previgente alla sua modifica e che la presenza del danno effettivo non prevedeva), né la regola ermeneutica per cui una determinata disposizione modificativa va se possibile interpretata nel senso di darvi un significato utile rispetto alla precedente, non consentendo quindi conclusioni che potevano essere sostenute anche senza introdurne la modifica.

La tesi del TAR, inoltre, equipara la clausola penale dell’art. 27 della convenzione a quella disciplinata dall’art. 1382 del codice civile, che non richiede però (secondo comma) il presupposto della prova di un danno dall’inadempimento, operando oggettivamente; viene altresì trascurata la natura speciale della pattuizione contrattuale intervenuta tra le parti, che del resto, a conferma della propria valenza, si colloca tra quelle specificamente approvate dalle parti ai sensi dell’art. 1341 codice civile. Inoltre, e conseguentemente, la necessità che sussista il danno finisce per invertire l’onere della prova del medesimo, sganciandola eziologicamente dalla presunzione di colpa stabilita all’art. 1282 codice civile a carico dell’inadempiente, essendo l’Amministrazione tenuta ad individuare il danno effettivamente arrecatole, seppur a titolo di requisito di legittimità dell’emanando provvedimento sanzionatorio.

Quanto alla natura del danno, la Sezione ha già chiarito (v. sent. cit.) che deve avere natura patrimoniale, non essendo nella specie sufficiente il pur riconosciuto principio per cui l’accertato inadempimento arreca un danno al pubblico interesse in senso generale, poiché certamente ostacola una ottimizzazione dei servizi assentiti in concessione.

In realtà la clausola in esame è formulata nel senso di richiedere, ai fini della penale, sia l’accertamento dell’inadempimento sia del danno effettivamente arrecato.

In conclusione, pur dovendosi confermare in linea di principio che dall’inadempimento accertato (nei suoi dati oggettivi) del concessionario dell’AAMS possa derivare un pregiudizio alla realizzazione dell’interesse pubblico, va ribadito che deve considerarsi illegittima per difetto di presupposto e motivazione una sanzione applicativa dell’art. 27 della Convenzione allorché non sussista o non venga indicato alcun concreto ed oggettivo pregiudizio patrimoniale subito dall’Amministrazione.

2.- L’appello deve pertanto essere accolto con tutte le conseguenze di legge.

2.1.- Come in precedenti cause analoghe, le spese dei due gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della la sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’ulteriore effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, di spese ed onorari dei due gradi di giudizio, che liquida equitativamente in euro 6000,00 (seimila/00), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30080 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

M.D., Dirigente generale del Ministero dell’Interno, chiedeva l’equo indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2 in relazione all’eccessiva durata del processo penale per abuso in atti d’ufficio, iniziato con iscrizione nel registro degli indagati nel 1990 e conclusosi con sentenza assolutoria nel maggio 2003, in conseguenza del quale lamentava, tra l’altro, di essere stato escluso dagli scrutini per l’avanzamento di carriera che gli avrebbe consentito di assumere sin dal 1997 la qualifica apicale di Prefetto.

La Corte d’appello di Catanzaro, con decreto depositato il 18/1/05, ha respinto la domanda, ritenendo la durata non eccessiva del procedimento, computando il termine iniziale dalla data del 5/12/2002, di notifica del rinvio a giudizio, avuto riguardo alla definizione del maggio 2003. Ricorreva il M..

Il S.C., con sentenza 7/12/06, ha accolto il ricorso per quanto di ragione, ha cassato il decreto impugnato e rinviato, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione. Il S.C. ha ritenuto che la Corte d’appello, pur avendo esattamente affermato che il termine iniziale è quello segnato dal momento in cui l’inchiesta ha una ripercussione importante nella sfera del soggetto, aveva errato nel desumere che tale momento si identifichi sempre nella comunicazione all’indagato dell’informazione di garanzia o atto equipollente, atteso che nella specie, in ragione della qualità di pubblico dipendente dell’indagato, il P.M. procedente, prima ed indipendentemente da qualsiasi informazione all’interessato, informa l’Amministrazione da cui quegli dipende, ai sensi dell’art. 129 disp. att. c.p.p.; in tale ipotesi non può escludersi che da detta informazione, per comportamenti conseguenti della stessa Amministrazione, derivino importanti ripercussioni nella sfera del soggetto, che egli percepisca nella loro oggettività, ancorchè non sia inizialmente consapevole della correlativa dipendenza dall’indagine in corso. La Corte ha quindi demandato al giudice del rinvio di accertare se e da quale momento il M. avesse psicologicamente iniziato a risentire di siffatta perdita di credibilità nell’ambiente di lavoro, come manifestata da comportamenti, non altrimenti spiegabili, dell’Amministrazione di provenienza (all’uopo, il M. aveva fatto riferimento,tra l’altro, al mancato rinnovo dell’autorizzazione al NOS ed alla mancata inclusione in scrutini di avanzamento, a cui per prassi, avrebbe dovuto partecipare in ragione di precedente trasferimento in altra sede).

Il giudizio veniva riassunto dal M.; si costituiva il Ministero della Giustizia.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 30/4/2009, ha rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese. La Corte del merito, premesso che le circostanze segnalate dal M., peraltro richiamate dalla S.C. nella sentenza 26201/2006, sono il mancato rinnovo dell’autorizzazione al NOS e la mancata inclusione negli scrutini di avanzamento, quanto al primo profilo, ha rilevato che dal fascicolo processuale risulta che per la prima volta vengono richieste l’8 luglio 2000 informazioni sul M. in relazione al procedimento penale, da parte del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Locri all’A.G. procedente; il contenuto della missiva rende evidente, continua la Corte del merito, che sino all’epoca della richiesta da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio (rif. F.n. 263/2.18.1991 del 14/6/00), per quel Comando e per i servizi ai quali lo stesso è preposto, non aveva alcun rilievo lo status del M. di sottoposto ad indagini, essendosi ravvisata l’urgenza solo a far data dal 14/6/00.

E da tale data alla sentenza di definizione del processo penale non è stato superato l’arco temporale dei tre anni di ragionevole durata.

Quanto alla mancata inclusione negli scrutini per la progressione in carriera, che il M. fa risalire al 1997, facendo valere come, divenuta irrevocabile la sentenza penale il 24/6/03, lo stesso sia stato il 19/12/03 nominato Prefetto della Provincia di Massa Carrara, con decorrenza dal 30/12/03, la Corte del merito conclude nel senso che nulla risultava provato.

Premesso che l’informazione all’Amministrazione dell’esercizio dell’azione penale, non presente in atti,doveva essere coeva alla data della richiesta di rinvio a giudizio, 1993, la Corte del merito ha ritenuto non sussistere agli atti indici rivelatori della mancata inclusione del M. negli scrutini di promozione del 1997, piuttosto che nell’anno successivo o successivo ancora: l’affermata paralisi della carriera del funzionario pubblico non può farsi dipendere dal processo penale, in mancanza della prova certa della conoscenza da parte dell’Amministrazione dello stato di imputato del dipendente e della rilevanza "solo" di tale stato ai fini della carriera; la progressione in carriera dipende invero, oltre che dall’anzianità di servizio e dal merito, anche dalla presenza di posti disponibili nel grado superiore; nella specie, l’unico dato certo che prova l’interesse dell’Amministrazione ad appurare la pendenza dei procedimento penale è la missiva spedita ai fini del rilascio del NOS. Ricorre il M., sulla base di un unico articolato motivo. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico articolato motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697 e 2729 c.c., ed in riferimento alle medesime norme, lamenta l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto. Secondo il M., è erronea la prospettazione della Corte d’appello, atteso che il S.C. ha statuito che le importanti ripercussioni nella sfera del soggetto indagato derivano dall’informazione che il P.M. deve dare ed ha dato alla P.A. in relazione all’indagine nei confronti del pubblico funzionario e tale informativa non è coeva al rinvio a giudizio, ma all’iscrizione nel registro degli indagati, che nella specie, è del 13/10/1990; il riferimento nella sentenza del S.C. al mancato rinnovo del NOS ed al mancato inserimento negli scrutini di nomina è esemplificativo, non esaustivo nè vincolante, per l’indagine rimessa alla Corte del merito.

Il ricorrente sostiene di avere assolto all’onere di prospettazione ed allegazione, facendo valere la nomina alla carica apicale della carriera prefettizia, già nella prima riunione del Consiglio dei Ministri con all’ordine del giorno le nuove nomine, successiva alla definitività della sentenza di proscioglimento; nel resto, spettava al Giudice del merito valutare le prove acquisite, le norme di diritto, fare ricorso alle presunzioni, partendo dal fatto noto che la pendenza del procedimento per reati contro la P.A. non può non essere ostativa alla progressione in carriera del pubblico funzionario, per di più dell’Amministrazione dell’Interno, che non avrebbe potuto neppure essere autorizzato a conoscere fatti inerenti alla sicurezza dello Stato.

2.1.- Il motivo è infondato, sotto tutti i profili fatti valere. La Corte d’appello, partendo dall’indagine alla stessa demandata da questa Corte nella pronuncia 26201/2006 ("accertare se e da quale momento l’odierno ricorrente abbia psicologicamente iniziato a risentire di una siffatta sua perdita di credibilità nell’ambiente di lavoro, come manifestata nei suoi confronti da comportamenti, non altrimenti spiegabili, dell’Amministrazione di provenienza") ed avuto riguardo ai due fatti evidenziati dalla parte (mancato rilascio dell’autorizzazione al NOS e mancata progressione in carriera), quanto alla prima circostanza ha ritenuto che solo a far data dal 14 giugno 2000 (data della richiesta d’urgenza del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio) aveva avuto rilievo per l’Amministrazione lo status di indagato del M.; quanto alla seconda circostanza, ha escluso che il M. avesse dato la prova del nesso causale tra il fatto dannoso e lo status di indagato, rilevando che, a fronte dell’informazione ex art. 129 disp. att. c.p.c., coeva alla richiesta di rinvio a giudizio, non poteva ritenersi provato il nesso causale, in mancanza della prova che l’Amministrazione conoscesse lo stato di imputato del funzionario e solo per questo non l’avesse incluso negli scrutini di avanzamento.

La Corte d’appello, nella valutazione del merito a sè spettante, e con argomentazione congruente, invero neppure censurata dal ricorrente, ha altresì rilevato che la progressione in carriera dipende, oltre che dall’anzianità di servizio e dal merito, anche da posti disponibili nel grado superiore.

A fronte di dette specifiche argomentazioni e valutazioni, il ricorrente si è limitato genericamente a far valere il ricorso al notorio e ad elementi presuntivi, postulando peraltro che l’informativa ex art. 129 disp. att. c.p.p. sia avvenuta alla data di iscrizione nel registro degli indagati e non alla data di rinvio a giudizio,come dispone la norma e come ritenuto dalla Corte del merito, peraltro senza censura da parte del ricorrente (art. cit, comma 1, recita:" Quando esercita l’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l’autorità da cui l’impiegato dipende, dando notizia dell’imputazione.").

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Considerata la particolarità della situazione di specie, si reputa di compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 10-10-2011, n. 7849 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. M. riferisce che nell’anno 2003 è stato chiamato in giudizio avanti al Tribunale Civile di Roma (RG n. 23292/2003) dalla sig.ra A.M. per la condanna al rilascio del terreno sito in Roma, distinto in Catasto al Foglio 657, part.lla 61, in quanto occupante senza titolo. Con sentenza n. 17344/2006 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda del sig. A. che ha dichiarato intervenuto l’acquisto del terreno in suo favore per maturata usucapione ventennale.

A seguito della sentenza il signor A., divenuto proprietario del terreno ha presentato istanza di concessione in sanatoria, ai sensi dell’art.40 della Legge n. 47 del 1985, dei manufatti agricoli realizzati sullo stesso.

Il Comune di Roma con provvedimento in data 16.2.2007, prot. n. 011487 non ha accolto la domanda di sanatoria dei manufatti in quanto immobili acquistati a seguito di sentenza per usucapione, non rientrante tra le procedure esecutive, ai sensi dell’art.40, commi 5 e 6 della Legge n. 47 del 1985.

Avverso tale provvedimento il sig. A. ha proposto ricorso deducendo un generico motivo di violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto le opere sarebbero attinenti all’attività agricola svolta dallo stesso e nella specie non troverebbe applicazione l’art.40, commi 5 e 6 della richiamata Legge n. 47 del 1985.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso e contestando la fondatezza dello stesso ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza n. 2515/2007, pronunciata nella Camera di consiglio del 24 maggio 2007 è stata respinta la suindicata domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

In data 26 maggio 2009 è stata depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore del ricorrente, in sostituzione del precedente difensore.

In prossimità dell’odierna udienza pubblica il Comune di Roma ha depositato documentazione e memoria difensiva, insistendo per la reiezione del ricorso attesa la infondatezza della domanda.

Anche parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale precisando ulteriori argomentazioni a difesa.

All’udienza pubblica del 15 luglio 2011, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Nel merito il ricorso presenta profili di infondatezza per le ragioni di seguito riportate.

2.1. La controversia è incentrata su generici vizi di violazione di legge e di eccesso di potere con riferimento all’impugnato provvedimento in data 16.2.2007, prot. n. 011487 – con cui il Comune di Roma non ha accolto la domanda di sanatoria dei manufatti in quanto immobili acquistati a seguito di sentenza per usucapione, non rientrante tra le procedure esecutive, per le quali è prevista l’applicazione dell’art.40, commi 5 e 6 della Legge n. 47 del 1985 – come meglio descritti in fatto.

Le contestazioni di parte si fondano sulla violazione della predetta disposizione, posto che le opere per le quali il signor A. ha presentato la domanda di sanatoria sarebbero "opere minori e, comunque, attinenti all’attività agricola, dallo stesso svolta e di cui lo stesso è titolare".

Come rappresentato e documentato da parte ricorrente, la proprietà dell’immobile in questione è stata acquistata a seguito di sentenza per usucapione (Trib. civ. Roma sent. n. 17344/2006) che avrebbe dovuto legittimare la presentazione della domanda di sanatoria nel termine di centoventi giorni, ai sensi dell’art. 40, commi 5 e 6 della Legge n. 47 del 1985.

Al riguardo, osserva il Collegio che la norma richiamata dal ricorrente non può trovare applicazione nel caso di specie, non potendosi assimilare l’acquisto della proprietà per usucapione all’acquisto della proprietà a seguito di procedure esecutive, per le quali invece in modo specifico è prevista l’applicazione del predetto art. 40 della Legge n. 47 del 1985.

Né varrebbe obiettare nel senso prospettato da parte ricorrente – che si tratti in entrambi i casi (acquisto della proprietà per usucapione e a seguito di procedure esecutive) di trasferimenti derivanti da provvedimenti giudiziari e non da atti di compravendita fra privati – tenuto conto della diversità dei due istituti laddove, tra l’altro, l’acquisto del bene immobile per usucapione avviene in virtù del possesso continuato per venti anni, non risultando in tal caso effetti preclusivi alla presentazione di istanza di sanatoria in epoca anteriore alla dichiarazione dell’intervenuta usucapione, mentre nel caso di procedure esecutive l’acquisto della proprietà avviene a seguito della conclusione delle stesse con l’aggiudicazione del bene e il trasferimento pieno della proprietà, comprensivo del possesso, momento che legittima il titolare ad eventuale richiesta di sanatoria del bene acquistato.

In conclusione, il ricorso non è fondato e va respinto.

Il Collegio stima equo, data la materia del contendere, disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-10-2011, n. 36045 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.S., che in via preventiva è stato sottoposto all’obbligo di dimora per i delitti di furto ed estorsione, col presente ricorso impugna l’ordinanza collegiale che ha confermato la misura cautelare in sede di riesame.

Allegando un unico motivo di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, l’imputato si duole, in particolare, della sottovalutazione della sua versione dei fatti, a mente della quale sarebbe stato il M., vittima del furto, a chiedergli di attivarsi per individuare i ladri e promettere loro una ricompensa in caso di resipiscenza.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

Queste conclusioni restano ferme pur dopo la L. n. 46 del 2000 che, innovando sul punto l’art. 606 c.p.c., lett. e), consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo": alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito, (ex plurimis; Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803).

Quindi, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546;

Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380).

La motivazione è invece mancante non solo nel caso della sua totale assenza, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello e dotate del requisito della decisività (Cass. 17 giugno 2009, n. 35918).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice del riesame ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche.

In particolare, la versione dei fatti resa dal P. risulta in pieno contrasto con le sommarie informazioni rese della persone offese e da tale G.A., autoaccusatosi di essere correo del P.. Peraltro, le deposizioni raccolte trovano riscontro nei tabulati telefonici delle utenze delle vittime e dell’imputato, per cui la sua versione dei fatti – non suffragata da alcuna prova a sostegno – è solamente la proposta di una lettura alternativa della vicenda che non assume alcun rilievo in sede di legittimità.

Potendosi ravvisare profili di colpa nella causa dell’inammissibilità del ricorso, l’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali nonchè di una sanzione in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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