Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-05-2011) 09-08-2011, n. 31638 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, provvedendo sull’istanza di riesame proposta da P.P., in parziale accoglimento, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti dal g.i.p. del Tribunale di Brindisi con ordinanza dell’11 novembre 2010 per il reato di truffa aggravata ai danni della A.s.l. di Brindisi, con la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio delle funzioni di collaboratore professionale sanitario alle dipendenze di enti pubblici. Avverso l’affievolimento del regime cautelare ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, deducendo la manifesta illogicità della motivazione ed evidenziando che la decisione di sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva sarebbe in netto contrasto con la gravità della condotta criminosa, ritenuta in vari passaggi della motivazione dallo stesso tribunale del riesame. In particolare, nell’ordinanza impugnata, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, si da risalto alla "elevatissima intensità del dolo", desunta da molteplici circostanze, e ciò sarebbe in contraddizione, secondo i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari, con la decisione di sostituire gli arresti domiciliari con la riferita misura interdittiva. Il p.m. ha inoltre censurato il provvedimento impugnato, sempre sub specie di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui ha escluso il pericolo di inquinamento delle prove, in considerazione dell’imponenza del materiale già raccolto a carico della prevenuta, senza considerare che persisterebbe tuttora il rischio di alterazione della genuinità di una prova dichiarativa resa da soggetto in condizioni di soggezione psicologica.

La difesa dell’indagata ha depositato note difensive, pervenute in cancelleria il 20 maggio 2011 e quindi tardivamente. All’udienza camerale in difensore dell’indagata ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.M..

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze innanzi rappresentate, infatti, attengono unicamente al merito della decisione, non danno luogo a censure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

Tali vizio non ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di merito ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di macroscopiche discontinuità logiche.

Il tribunale del riesame ha, in particolare, escluso il rischio di inquinamento delle prove, essendo stato ormai raggiunto un abbondante supporto probatorio a sostegno dell’accusa. La valutazione circa la ricorrenza dell’esigenza cautelare di specie trova fondamento nell’apprezzamento di merito sull’adeguatezza e la solidità del materiale probatorio acquisito e, pertanto, non è suscettibile di censure in sede di legittimità, se non negli stringenti limiti sopra rappresentati.

Il p.m. sostiene che il tribunale del riesame avrebbe sottovalutato il rischio di alterazione della genuinità della prova dichiarativa resa da alcuni dipendenti di una ditta di pulizia esterna alla struttura sanitaria, che hanno sostenuto di essere stati in condizione di soggezione rispetto al personale dipendente ed ai medici dell’A.s.L., tanto da non poter negare la "cortesia" di marcare il badge per loro conto. In realtà, tale atteggiamento reverenziale è stato indicato dagli stessi dichiaranti a parziale giustificazione della condotta agevolatrice da loro posta in essere, a suo tempo, a favore del personale strutturato dell’A.s.l.; non vi è, quindi, alcun argomento per inferire che quell’atteggiamento di compiacenza (piuttosto che di sudditanza psicologica) si perpetui tutt’oggi, in relazione alla prova assunta, e si traduca nel concreto rischio di alterazione della stessa.

Il tribunale del riesame ha invece affermato il rischio di reiterazione del reato, sottolineando la sistematicità della falsa marcatura del badge e la particolare accondiscendenza della prevenuta nei confronti di chiunque fra i dipendenti intendesse adottare la medesima condotta, nel quadro di una sorta di mercato di scambio di favori illeciti e di condotte agevolataci reciproche. In ordine alla graduazione della misura cautelare, si è limitato ad un generico richiamo ai criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

Ma dal corpo dell’intera motivazione si ricava comunque che la condotta incriminata, pur se testualmente apostrofata in termini di gravità, evidentemente non è apparsa idonea a generare un allarme sociale talmente serio da giustificare l’adozione di una misura restrittiva della libertà personale: la circostanza che il reato si sia consumato nel contesto di un rapporto di prestazione d’opera alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica fa sì che per scongiurare la reiterazione del reato risulta sufficiente la recisione di quel rapporto mediante l’adozione della sola misura interdittiva.

Il ricorso, pertanto, sostanziandosi in valutazioni in fatto, va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2012, n. 1183 Liquidazione delle spese

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Svolgimento del processo

1.1. L’ing. L.V. ricorre – affidandosi a tre motivi – per la cassazione della sentenza n. 351/09 del giudice di pace di Catanzaro, pubbl. il 20.2.09 e non notificata, con la quale è stata accolta l’opposizione di Ro.Gi. e R.P. avverso i precetti da lui loro intimati – merce notifica in data 15.2.08 – per il pagamento del compenso liquidatogli quale C.T.U..

1.2. R.G. e Pierangela R. resistono con controricorso, illustrato anche con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e dal loro difensore alla discussione orale alla pubblica udienza del giorno 8.11.11.

Motivi della decisione

2. Il ricorrente impugna la gravata sentenza:

2.1. con un primo motivo – rubricato "erronea e/o falsa applicazione dell’art. 90 c.p.c. (ora D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 8)" – lamentando l’irrilevanza del regime sulle spese ai fini dell’esclusione della solidarietà dell’obbligazione di pagare il compenso del C.T.U.;

2.2. con un secondo motivo – rubricato "violazione delle norme sulla solidarietà ex artt. 1292 e 1294 c.c. nell’obbligazione di pagamento del compenso al C.T.U." -censurando il mancato riconoscimento della solidarietà nel pagamento del compenso stesso;

2.3. con un terzo motivo – rubricato genericamente come "esorbitanza dai limiti del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c." – dolendosi dell’inammissibilità delle argomentazioni del giudice di pace dinanzi al titolo esecutivo azionato.

3. Una volta rilevato che i controricorrenti contestano in rito e in merito i motivi di impugnazione, ritiene il Collegio che questi, tra loro intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e che di essi va rilevata la manifesta fondatezza:

3.1. dinanzi ad un titolo esecutivo giudiziale, quale il decreto di liquidazione dei compensi al C.T.U. pronunciato dal giudice istruttore civile, per scolastica nozione (per tutte e tra le più recenti, vedansi Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, ovvero Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505, oppure Cass. 4 agosto 2011, n. 16998) non è consentito al giudice dell’opposizione avverso il precetto su di quello fondato entrare nel merito di valutazioni da contestare in sede di impugnazione del titolo: e quindi non avrebbe giammai il giudice di pace potuto verificare se fosse stata o meno correttamente applicata, nell’individuare l’obbligato, la normativa sulle spese di lite, in quanto era invece irrimediabilmente vincolato all’indicazione, quali obbligati ed in assenza di qualsiasi limitazione esplicitata nel comando, di tutti coloro che potevano ricondursi al concetto di "parte convenuta";

3.2. se è vero che anche l’interpretazione del titolo esecutivo in ordine alla statuizione di condanna alle spese, operata dal giudice dell’opposizione all’esecuzione, integra un apprezzamento di fatto, normalmente incensurabile in sede di legittimità (Cass. 14 gennaio 2011, n. 760), tale principio opera peraltro quando vi sia una potenziale incertezza sull’identificazione della parte condannata tra più possibili destinatari del comando e quando essa possa superarsi soltanto in base all’interpretazione congiunta della motivazione e del dispositivo ed in presenza di elementi oggettivi di dubbio: solo in tale ipotesi, infatti, vi può essere appunto un’interpretazione del titolo stesso, oggetto di un’attività ermeneutica riservata al giudice del merito, che non si risolva in una non consentita attività di integrazione;

3.3. ora, la secca chiarezza del tenore letterale in concreto adoperata nella disposizione con cui si è liquidato il compenso all’ausiliario e l’assenza di qualunque evidente questione al riguardo intercorsa nella fase conclusa con la liquidazione escludono che siano state prese in considerazione distinzioni di sorta tra uno ed altro dei convenuti;

3.4. pertanto, l’introduzione di tali distinzioni, come in concreto avvenuta, si opera mediante un’opera di integrazione e sostanziale correzione – mediante limitazione – della implicita motivazione sfociata nella statuizione di condanna, in sostanziale critica riapplicazione della normativa che ad essa presiedeva: opera che è invece sempre vietata al giudice dell’esecuzione, il cui limite sta appunto nella chiarezza ed univocità delle espressioni letterali del titolo esecutivo;

3.5. e, in difetto di qualsiasi distinzione, bene andava inteso che ciascuno dei soggetti che rivestiva la qualità di convenuto fosse obbligato per l’intero: del resto, per giurisprudenza prevalente di questa Corte, se non altro in ordine al pagamento dei compensi ai consulenti tecnici sussiste tra tutte le parti del processo invece proprio la solidarietà negata dal giudice di pace (per tutte e tra le ultime, v. Cass. 15 settembre 2008, n. 23586); sicchè, interpretando la generica condanna alla stregua di tale principio, è errata l’esclusione, non prevista dal giudice che la ha pronunciata, di alcuni dei potenziali condannati dall’ambito di operatività della stessa;

3.6. non è quindi consentito, in presenza di più convenuti ed in ipotesi di liquidazione di compensi ad un c.t.u. che la ponga a carico indistintamente e genericamente di "parte convenuta", al giudice dell’opposizione avverso il precetto intimato a solo alcuni tra detti convenuti escluderli dall’ambito di operatività della condanna pronunciata dal giudice del decreto di liquidazione, ritenendo la condanna stessa non conforme alla normativa sulla liquidazione delle spese.

4. Del tutto priva di fondamento erano quindi non solo la sospensione dell’esecutività del decreto di liquidazione (oltretutto, pronunciata in termini talmente ampi da privare, di fatto, il consulente stesso della possibilità di azionare in qualsiasi modo il titolo), non ritualmente opposto, ma anche l’accoglimento dell’opposizione a precetto. Pertanto, la manifesta fondatezza dei motivi non solo impone l’accoglimento del ricorso ma pure, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la decisione nel merito della dispiegata opposizione a precetto. Questa va definitivamente rigettata, con revoca immediata della sospensione dell’esecutività del decreto di liquidazione e condanna degli opponenti, tra loro in solido, al pagamento pure delle spese di lite, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, sia dell’unico grado di merito (in misura sostanzialmente conforme alla liquidazione di diritti e onorari operata dal giudice di quello) che del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione dispiegata da Ro.Gi. e R.P. avverso i precetti loro notificati da L.V. in data 15.2.08, revoca la sospensione dell’esecutività del decreto di liquidazione e condanna i medesimi Ro.Gi. e R.P., tra loro in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di L.V., liquidandole in Euro 726,00 (di cui Euro 391,00 per diritti ed Euro 325,00 per onorari) per il grado di merito ed in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-10-2011, n. 36039

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.M., ristretto in carcere in via preventiva per un rapina che avrebbe commesso unitamente allo zio A.G. in data (OMISSIS) ai danni del supermercato (OMISSIS), col presente ricorso impugna, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), l’ordinanza collegiale di conferma dell’applicazione della misura cautelare. Premessa, nella sostanza, la sicura responsabilità del correo, a carico del quale gravano anche prove dattiloscopiche, il provvedimento de quo è censurato nella parte in cui, valorizzando taluni indizi di correità, non tiene conto di varie discrasie che renderebbero priva di coerenza logica la ricostruzione dei fatti accreditata presso il Tribunale del riesame.

Lamenta poi la inadeguatezza della misura cautelare applicata, ritenuta eccessivamente afflittiva rispetto alle effettive esigenze cautelari.

Tali doglianze, attinenti al merito della decisione, non danno luogo a censure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

Queste conclusioni restano ferme pur dopo la L. n. 46 del 2000 che, innovando sul punto l’art. 606 c.p.p., lett. e) c.p.p., consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo": alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito, (ex plurimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803).

Quindi, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546;

Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di merito ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche.

Gli elementi di correità censiti a carico dell’imputato sono numerosi e ragionevolmente ritenuti precisi e concordati:

l’ A. possiede una vettura Alfa Romeo 147 dello stesso colore di quella descritta dai testimoni oculari; l’autovettura presente una ammaccatura compatibile con la descrizione raccolta dagli organi di p.g.; la sua autovettura produce un intenso fumo nero, ricordato dai testimoni oculari come elemento caratteristico del veicolo; le targhe di identificazione risultano manomesse (con delle viti mancanti), compatibilmente con l’uso di una targa falsa (prelevata da un veicolo rubato dello stesso modello) segnalata registrata da una teste oculare; l’ A. era presente sul luogo della rapina in orario coincidente al commesso reato, come ricavato dalla verifica della cella cui era agganciato a quell’ora il suo cellulare; dopo circa due mesi l’ A. è stato tratto in arresto, unitamente allo zio, il flagranza di una rapina eseguita con modalità equivalenti (ai danni di un supermercato, con autovettura con targhe alterate).

A fronte di questi elementi, i dati evidenziati nel ricorso risultano di scarso rilievo ed inidonei a fondare un giudizio di macroscopica illogicità della motivazione. Si tratta di un errore marginale sul numero identificativo del modello di autovettura (Alfa Romeo 156 anzichè 147); della descrizione del conducente da parte di una testimone in modo non pienamente coincidente con le fattezze dell’ A. ("giovane coi capelli corti chiari", mentre l’imputato è un quarantenne); della sostanziale equivalenza fra la "strusciatura" su una fiancata del veicolo, di cui parla il teste, e l’ammaccatura sottolineata dall’imputato (il quale assume peraltro che la stessa è stata causata da un incidente stradale – peraltro civilmente risarcito – in data successiva al giorno di commissione della rapina). Peraltro, in relazione ad ognuno di questi profili il Tribunale del riesame ha dato adeguata contezza della rilevanza nel quadro probatorio generale.

La soluzione alternativa prospettata dal ricorrente – il quale assume che, quand’anche l’autovettura impiegata per la rapina fosse effettivamente la sua, nulla esclude che potrebbe essere stata utilizzata a sua insaputa da un familiare – non priva di razionalità la ricostruzione dei fatti fatta propria nel provvedimento impugnato, che dunque si sottrarre alle censure fin qui esaminate.

Anche la doglianza relativa alla misura della pena è inammissibile, Infatti, "la graduazione delle pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati degli artt. 132 e 133 c.p., sicchè è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena" (Cass. 17 ottobre 2007, n. 1182; v. pure Cass. 9 dicembre 1994, n. 829).

Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2012, n. 5523 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

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Svolgimento del processo

Con provvedimento del 5 ottobre 2009 il Tribunale di Matera, nella qualità di giudice dell’esecuzione, ha respinto le istanze di I.R. di conservazione della disponibilità dell’immobile pignorato – e di riduzione del pignoramento con riferimento ai frutti – perchè basate sul preliminare di acquisto dell’immobile pignorato, che, per la natura obbligatoria di esso, neppure trascritto in data anteriore al pignoramento, esclude la titolarità a favore dello I. di un diritto autonomo ed opponibile ai creditori e quindi la sua legittimazione alle richieste. Quindi, in accoglimento dell’istanza di costoro, ha nominato un custode del bene ed ha ordinato al debitore esecutato e allo I., detentore del bene, la liberazione dell’immobile.

Ricorre per cassazione I.R.. Gli intimati non hanno risvolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 559, 560 e 586 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)" per l’ordine di liberazione dell’ immobile e per la nomina del custode.

1.1. – L’impugnazione del provvedimento di nomina del custode avente natura meramente conservativa – amministrativa, modificabile e revocabile, privo di incidenza su diritti soggettivi e sull’ azione esecutiva, non è impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 9968 del 1992, 6812 del 1996).

2.- Con il secondo motivo lamenta "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 12 disp. gen., violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3)" perchè il giudice ha attribuito efficacia di titolo esecutivo erga omnes all’ordine di liberazione dell’immobile in violazione dell’art. 560 cod. proc. civ., secondo cui l’ordine di liberazione dell’immobile ha efficacia di titolo esecutivo soltanto nei confronti del debitore e non anche del terzo che, estraneo alla procedura esecutiva, non potrebbe interloquire in essa, e neppure impugnare il provvedimento, espressamente dichiarato non impugnabile.

2.1. – Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti affermato che il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 560 cod. proc. civ., comma 3 (come sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 21, convertito, con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 3, lett. i), ordina la liberazione dell’immobile pignorato non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, trattandosi di provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietà e della definitività, pur rimanendo possibile, per il terzo che si affermi titolare di un diritto alla detenzione o al possesso di natura obbligatoria, proporre opposizione all’esecuzione avverso il provvedimento stesso, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio (Cass. 15623 del 2010).

Concludendo il ricorso va respinto.

Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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