Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 21156

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4 giugno 2004 la RIPLEY’S FILM s.r.l. conveniva dinanzi al tribunale di Torino la LEGO&CART s.r.l. per ottenerne la condanna al risarcimento del danno da abusiva distribuzione del film "Totò al giro d’Italia", previa inibizione di ogni ulteriore sfruttamento indebito del film.

Esponeva di essere titolare esclusiva dei relativi diritti di utilizzazione economica, in forza di acquisto fattone con atto pubblico registrato e trascritto.

Costituitasi ritualmente, la LEGO&CART s.r.l. eccepiva l’inidoneità dei titolo derivativo ex adverso allegato: sia perchè restava indimostrata la titolarità della società dante causa, sia perchè era già maturata l’estinzione del preteso diritto, per scadenza del termine trentennale di protezione di cui all’art. 32 della Legge sul diritto d’autore; restando inapplicabile lo jus superveniens dei nuovi termini.

Con sentenza emessa il 12 luglio 2005 il Tribunale di Torino accoglieva la richiesta di inibitoria e rigettava le ulteriori domande attrici.

In accoglimento del successivo gravame della LEGO&CART s.r.l. la Corte d’appello di Torino, con sentenza 22 dicembre 2006, rigettava le domande della RIPLEY’S FILM s.r.l., che condannava alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la decisione, non notificata, la RIPLEY’S FILM s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 16 marzo 2007 e articolato in quattro motivi.

La LEGO&CART s.r.l., con controricorso illustrato da successiva memoria, resisteva al ricorso, eccependone, in via pregiudiziale di rito, l’inammissibilità ex art. 366 bis cod. proc. civ., e nel merito l’infondatezza.

All’udienza del 10 giugno 2011 il Procuratore generale ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Premesso che il requisito della formulazione dei quesiti di diritto si applica ai ricorsi proposti, come nella specie, avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006 (senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare), esso resta tuttora vigente, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima dell’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un termine finale di vigenza, da correlare con la maturazione degli elementi essenziali della fattispecie disciplinata); ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio n. 40 del 2006: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è tuttora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119;

Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

Nella specie, il ricorso è dunque inammissibile, privo com’è del quesito di diritto richiesto in conclusione di ogni singolo motivo di doglianza: inteso come sintesi logico-giuridica della questione, idoneo a far comprendere alla corte di legittimità l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito, con la prospettazione alternativa della regola da applicare (Cass., sez. lavoro,7 aprile 2009, n. 8463.

Le spese seguono soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 22-06-2011, n. 25104 Sospensione condizionale revoca

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza depositata il 23 luglio 2010 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, – ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a N.O.A. con la sentenza del 14 dicembre 2005 dello stesso Tribunale, irrevocabile il 28 gennaio 2008, rilevando che tale sospensione non poteva essere concessa per averne N. già beneficiato con le sentenze dello stesso Tribunale del 5 febbraio 2001, irrevocabile il 10 maggio 2002, e del 16 novembre 1989, irrevocabile il 16 dicembre 1989;

– ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa al predetto con la sentenza del 5 febbraio 2001, irrevocabile il 10 maggio 2002, rilevando che tale beneficio non poteva essere revocato, versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 168 c.p., comma 2, atteso che la pena di cui alla seconda condanna, pari a otto mesi di reclusione ed Euro ottocento di multa, cumulata con la precedente pena sospesa, pari a due mesi di reclusione e L. centomila di multa, non superava i limiti di cui all’art. 163 c.p., e il potere di revoca facoltativa della sospensione condizionale era riservato al giudice della cognizione;

– ha applicato, con riferimento al provvedimento di applicazione di pene concorrenti del 4 marzo 2010, il beneficio dell’indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006 nella misura di Euro 2.941,00 di multa, non ostandovi esclusioni oggettive nè soggettive, ed ha dichiarato estinta nella suddetta misura, salve le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, la residua pena principale di cui all’indicato provvedimento di cumulo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ne chiede l’annullamento nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di revoca del beneficio della sospensione della pena, concessa con sentenza del Tribunale di Roma del 5 febbraio 2001, irrevocabile il 10 maggio 2002, denunciando errata applicazione dell’art. 168 c.p., in relazione all’art. 164 c.p., e vizio di motivazione, sul rilievo che:

– non è pertinente al caso in esame il riferimento fatto dal Tribunale all’art. 168 c.p., comma 2, neppure invocato da esso ricorrente;

– ricorre, invece, l’ipotesi di revoca di cui all’art. 168 c.p., comma 1, n. 2, tenuto conto delle sentenze di condanna successive a quella in esame;

– ricorre, in ogni caso, l’ipotesi di revoca di cui all’art. 168 c.p., u.c. per avere N. beneficiato impropriamente della sospensione condizionale della pena con la sentenza del 5 febbraio 2001, in violazione dell’art. 164 c.p., u.c., avendo commesso ulteriori reati dopo la concessione della prima sospensione condizionale con sentenza del 16 novembre 1989, poi revocata, e avendo riportato diverse condanne a pene detentive non sospese, prima di commettere ulteriore reato per il quale ha riportato condanna con sentenza del 5 febbraio 2001;

– è omessa l’indicazione dei motivi per i quali non è stata applicata tale ipotesi di revoca.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla parte impugnata, e per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 5 febbraio 2001, con restituzione degli atti al P.M. per l’ulteriore corso di sua competenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a N. con la sentenza del 5 febbraio 2001, irrevocabile il 10 maggio 2002, è stata rigettata dal Giudice dell’esecuzione, che ha ravvisato la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 168 c.p., comma 2, e quindi della revoca facoltativa del beneficio riservata al giudice della cognizione, poichè la pena riportata dal condannato con detta sentenza, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p..

3. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la revoca del beneficio trova sicuro fondamento normativo nella previsione dell’art. 168 c.p., comma 3, aggiunto dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, e vigente alla data del passaggio in giudicato della sentenza suddetta.

3.1. Detta norma prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena che sia stata concessa in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative.

Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 164 c.p., u.c., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorchè non sospesa, perchè la sua presenza dimostra che l’imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile ed errata la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura (Sez. U, n. 2552 del 10/01/1976, dep. 26/02/1976, Fiumano, Rv. 132539; Sez. 5, n. 12390 del 23/06/1978, dep. 16/10/1978, Spigno, Rv. 140197; Sez. 2, n. 2235 del 07/10/1980, dep. 14/03/1981, Carletti, Rv. 148060; Sez. 2, n. 10941 del 17/05/1983, dep. 17/12/1983, Taras, Rv. 161786; Sez. 6, n. 4090 del 03/03/1998, dep. 02/04/1998, P.M. in proc. Profilio, Rv.

210219).

3.2. Nel caso di specie, N.O.A., prima di essere condannato con la sentenza del 5 febbraio 2001 alla pena di otto mesi di reclusione e di Euro ottocento di multa, condizionalmente sospesa, ha riportato condanna, con sentenza del 16 novembre 1989 del Tribunale di Roma, irrevocabile il 16 dicembre 1989, a pena per la quale ha beneficiato della sospensione condizionale della pena, poi revocata con ordinanza del 13 novembre 1996, e ulteriori condanne a pene detentive e pecuniarie, non sospese, con sentenza della Corte d’appello di Roma del 11 aprile 1980 (irrevocabile il 6 aprile 1991), del Tribunale di Roma del 5 dicembre 1991 (irrevocabile il 2 febbraio 1993), del Tribunale di Latina del 16 marzo 1994 (irrevocabile il 5 giugno 1994) e della Pretura di Latina del 29 maggio 1998 (irrevocabile il 1 aprile 1999).

Al predetto non poteva, pertanto, essere legittimamente concessa la sospensione condizionale della pena con la sentenza del 5 febbraio 2001. 4. L’ordinanza impugnata, che non ha revocato, a norma dell’art. 168 c.p., comma 3, la sospensione condizionale della pena concessa al condannato nonostante le cause ostative previste dall’art. 164 c.p., comma 4, deve essere pertanto annullata.

Tale annullamento va fatto senza rinvio potendo provvedere direttamente questa Corte, a norma dell’art. 620 c.p.p., lett. l), alla revoca della sospensione condizionale della pena, trattandosi di revoca di diritto che non richiede una valutazione discrezionale.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto relativo alla revoca del beneficio applicato con sentenza del 5.2.2001 del Tribunale di Roma, revoca che dispone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 11-07-2011, n. 27026 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12/2/2007 il G.I.P. del Tribunale di Milano, in sede di rito abbreviato, condannava C.D. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato dall’art. 80, comma 1, per la detenzione in una cella dell’Istituto di detenzione minorile Beccarla, di gr. 45,8 di hashish, occultati sotto un materasso (acc. in Milano il 14/3/2OO6). All’imputato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, veniva irrogata la pena di anni 4 di reclusione ed Euro 18.000= di multa.

2. Con sentenza del l/12/2009 la Corte di Appello di Milano assolveva l’imputato perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Osservava la Corte che dalle indagini svolte non era emersa con certezza la destinazione alla cessione della sostanza rinvenuta e, pertanto, non poteva escludersi che la stessa fosse destinata ad uso esclusivamente personale.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano lamentando l’erronea applicazione della legge penale ed il difetto dì motivazione.

Premessa la inverosimiglianza della versione dei fatti offerta dall’imputato, circa il fatto che la droga gli fosse stata lanciata dall’esterno da un marocchino a nome " L." a cui egli aveva espresso il desiderio di farsi una "cannetta"; la quantità di droga sequestrata era esuberante per una finalità di uso esclusivo personale ed anche le modalità di custodia lasciavano trasparire, secondo logica, la destinazione allo spaccio, circostanza questa avallata dai precedenti penali specifici del C..

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

Questa Corte di legittimità, con orientamento oramai consolidato, ha statuito che in materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, lett. a), come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l’onere della prova a carico dell’imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12146 del 12/02/2009 Ud. (dep. 19/03/2009), Delugan, Rv.

242923; conf., Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40575 del 01/10/2008 Ud.

(dep. 30/10/2008), Marsilli, Rv. 241522; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 39017 del 18/09/2008 Cc. (dep. 16/10/2008), Casadei, Rv. 241405;

Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17899 del 29/01/2008 Cc. (dep. 05/05/2008), Cortucci, Rv. 239932).

Nel caso di specie la Corte di merito ha rilevato come, dalla ricostruzione dei fatti, non emergesse alcun dato sintomatico da cui desumere la destinazione alla cessione della droga rinvenuta; anzi, la circostanza dello stato di carcerazione del C., giustificava la detenzione di un quantitativo superiore a quello normalmente detenuto, finalizzato a crearsi una "scorta".

La coerenza del ragionamento della Corte distrettuale impone il rigetto del ricorso per infondatezza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 27510

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Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata P.A., quale procuratore speciale di A.E.A., conveniva davanti al Tribunale di Roma M.L., A. e C.B. chiedendone la condanna al rilascio del terreno in via (OMISSIS) detenuto senza alcun titolo.

I convenuti avanzavano domanda di usucapione.

Veniva poi integrato il contraddittorio con T.J., che aderiva alla domanda attrice.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 34598/2001, condannava i convenuti al rilascio ed alle spese, rigettando la riconvenzionale, decisione riformata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza 5539/04, che rigettava la domanda attrice ed. in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava acquisito per usucapione il terreno in via (OMISSIS) f.250, particella 177 ed il fabbricato su di esso insistente censito nel NCEU alla partita (OMISSIS) particella 164 categoria A/5. La Corte territoriale richiamava le testimonianze che concordemente avevano affermato che la famiglia C. abitava fin dagli anni 60 nel fabbricato prima di trasferirsi nei primi anni 70 in un appartamento vicino, continuando a utilizzare e coltivare il terreno come orto.

Ca.Du. aveva proceduto alla intestazione catastale del fabbricato e la circostanza, adombrata dal primo giudice, che non risultava provato chi avesse provveduto ad ampliare o rendere di fatto abitabile l’immobile prima adibito a custodia di attrezzature da cantiere, in relazione alla produzione degli appellanti circa lo stato di degrado, confermava che gli appellati non avevano effettuato alcun intervento e che solo gli appellanti inizialmente si erano attivati per utilizzarlo come abitazione.

Ricorre T.S.J. con tre motivi, illustrati da memoria, non svolgono difese le altre parti.

Vi è agli atti procura notarile di C.B. per la costituzione in giudizio e la discussione.

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. degli artt. 101 e 102 c.p.c. nullità del procedimento per essere stato privato del contraddittorio S.L., erede, come la ricorrente di A.S..

La censura non merita accoglimento perchè la circostanza, solo affermata e non documentata, è del tutto nuova non emergendo dalla sentenza , dalla quale anzi risulta l’integrazione del contraddittorio solo nei confronti della odierna ricorrente. Ferma restando la rilevabilità di ufficio, anche ne giudizio di legittimità, di una ipotesi di litisconsorzio necessario, la stessa deve pacificamente risultare dagli atti e la ricorrente riconosce la possibilità della opposizione di terzo. Si produce solo in questa sede un generico, incompleto ed informale atto di divisione in cui si qualifica S.L. nascituro alla morte del de cuius L. S.G. senza alcun riferimento al bene in questione. Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1164, 2697 c.c., contraddittoria motivazione perchè i signori M. avevano iniziato a esercitare il potere sulla cosa quali detentori e più precisamente custodi e controparte non ha provato l’avvenuta interversio possessionis. Irrilevante è l’accatastamento. Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 1140, 1142, 1158 e 2697 c.c. e contraddittoria motivazione deducendo l’inesistenza sia dell’elemento oggettivo che soggettivo per l’accoglimento della domanda di usucapione.

Osserva questa Corte Suprema:

Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454).

Tuttavia, nella fattispecie, appare decisiva la circostanza, che non si è data prova della interversione nel possesso perchè l’accatastamento ad istanza dei convenuti, in astratto rilevante (Cass. n. 2487/2000), necessita dell’acquiescenza del proprietario (Cass. n. 13291/2002).

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222) ma, nel caso in esame, lo stato di abbandono è stato solo valutalo a danno degli appellati.

In definitiva, va rigettato il primo motivo, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo, con rinvio per un nuovo esame, alla luce dei principi enunciati, e per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Roma, altra sezione.

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