Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 08-11-2011, n. 40335

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.M. propone ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, che, in qualità di giudice di appello nei confronti della pronuncia del giudice di pace della medesima città, l’ha condannata alla pena di legge; a sostegno del ricorso evidenzia tre motivi:

– con il primo motivo di ricorso lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nei termini di cui all’art. 195 c.p., comma 2;

– Con il secondo motivo di ricorso deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione; in particolare la ricorrente si lamenta del fatto che i testi escussi non ricordino le circostanze precise in cui hanno udito l’imputata proferire le affermazioni infamanti nei confronti della T. e del fatto che il tribunale abbia ritenuto che l’imputata fosse presente al bar nel pomeriggio, quando invece era pacifico che lei si occupava solamente dell’apertura e della chiusura dell’esercizio.

– Con il terzo motivo di ricorso la F. lamenta che il giudice abbia comminato una pena troppo alta senza la concessione delle attenuanti generiche, benchè la F. non avesse precedenti condanne.

Il Procuratore Generale di udienza ha concluso per il rigetto.

Nessuno è comparso per la difesa.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nei termini di cui all’art. 195 c.p., comma 2, ma per prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti "determinante" per un esito diverso del processo. Per l’effetto, tale vizio è ravvisatane solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno e illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Cassazione penale, sez. 2, 21/09/2010, n. 36276). Dice ancora la Cassazione che "E’ prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Cassazione penale, sez. 3, 15/06/2010, n. 27581; in senso conforme:

Cass. pen. n. 14916 del 2010, Cass. pen., sez. 2, 28 aprile 2006 n. 16354, ed altre).

Ciò premesso, in diritto, non può non rilevarsi che nel ricorso in oggetto non viene nemmeno indicato in modo specifico quali siano queste prove e perchè siano rilevanti, se non con considerazioni di carattere generale e prive di adeguato riferimento agli atti di causa. Peraltro, il giudice del merito ha già valutato negativamente le richieste dell’imputata, motivando adeguatamente le ragioni per le quali le ha ritenute addirittura irrilevanti ai fini della decisione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione; in particolare la ricorrente si lamenta del fatto che i testi escussi non ricordino le circostanze precise in cui hanno udito l’imputata proferire le affermazioni infamanti nei confronti della T. e del fatto che il tribunale abbia ritenuto che l’imputato fosse presente al bar nel pomeriggio, quando invece era pacifico che noi si occupava solamente dell’apertura della chiusura dell’esercizio. Osserva questa corte che si tratta di argomenti che sono stati esaminati in modo specifico dei giudici di merito, il quale hanno raggiunto le proprie conclusioni sulla base di un percorso logico correttamente evidenziato e privo di alcuna contraddizione. In tale contesto non spetta a questo giudice di legittimità sindacare il contenuto di vantazioni di merito ove, come il caso di specie, correttamente motivate.

Con il terzo motivo la ricorrente svolge censure di merito, peraltro piuttosto generiche, relative alla quantificazione della pena; se è vero che manca una motivazione esplicita in punto pena e in ordine alla mancata concessione delle generiche, è altrettanto vero che all’udienza di discussione del 15.02.2008 la difesa nemmeno aveva chiesto l’applicazione di questo beneficio.

Ma, quel che più conta, dall’esame sistematico delle motivazioni dei giudici di primo e secondo grado ("In tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonchè della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. E invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione";

Cassazione penale, sez. 2, 15 maggio 2008, n. 19947) si evince la gravità del fatto e dunque la giustificazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo e la mancata concessione delle generiche.

Per quanto esposto, il ricorso di F.M. deve essere respinto, con condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-10-2011) 24-11-2011, n. 43313

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 13.10.2010 la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza resa dal GUP di Palermo che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato C.G. per partecipazione ad un’associazione finalizzata alla commissione di truffe realizzate in danno dell’ACI Service, cagionando alla persona offesa un danno di rilevante entità.

La Corte territoriale sottolineava i numerosi elementi di prova che attestavano non solo la sussistenza di un gruppo organizzato, indicando tutti gli elementi specifici riscontrati (continuità dei contatti che trascendevano la realizzazione di singole condotte criminose, ripartizione dei compiti, vincolo di solidarietà, spartizione del denaro), ma anche la consapevole partecipazione dell’imputato a tale consesso e alla realizzazione delle truffe.

Così come riteneva provata e giuridicamente corretta l’imputazione di tentata estorsione.

Ricorre per cassazione il difensore di C.G. deducendo che la sentenza è incorsa in:

1. illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza del reato associativo.

2. illogicità della motivazione con riguardo al reato di tentata estorsione anzichè di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

3. violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) con riguardo al mancato giudizio di prevalenza e all’entità della pena.

I motivi riproducono pedissequamente i motivi d’appello.

E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.

Deve aggiungersi che le argomentazioni esposte nel motivo in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata, che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto sussistenza del reato associativo e del reato di tentata estorsione.

La Corte territoriale ha infatti sottolineato che era stata correttamente elevata tale ultima imputazione e non quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, considerato che l’imputato aveva inteso conseguire un ingiusto profitto nella consapevolezza della non spettanza della sua pretesa, quanto meno per il rimborso delle spese relative alla guardiola ed alla cessazione dei controlli sul posto di lavoro. Così come ha congruamente ed adeguatamente motivato il mantenimento del giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza sulla scorta dei plurimi elementi (specificatamente indicati) marcatamente negativi che qualificavano la vicenda in esame.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione in favore della parte civile Automobile Club Palermo delle spese del grado che liquida come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende nonchè alla rifusione in favore della parte civile Automobile Club Palermo delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 52

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Milano per il fatto che egli non risulterebbe titolare di alcuna attività lavorativa, tale non potendo considerarsi la mera dichiarazione di disponibilità ad assumerlo rilasciata dal fratello.

Secondo il Sig. E. la sua situazione lavorativa avrebbe dovuto essere valutata al momento in cui egli fece richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (2001) e non alla data in cui la Questura ha provveduto (2006), altrimenti i ritardi burocratici verrebbero a ritorcersi a suo danno.

Anche la mancata iscrizione nelle liste di collocamento dipenderebbe dalla Questura che non avrebbe mai rilasciato un permesso di soggiorno in attesa di occupazione che ne costituisce il presupposto.

Il provvedimento impugnato non reca, inoltre, alcuna motivazione in ordine alle specifiche esigenze di interesse pubblico che giustificherebbero la cessazione di una situazione residenziale e di inserimento sociale oramai consolidata.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 15 dicembre 2010, sentiti gli avvocati delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Secondo una giurisprudenza divenuta oramai costante, che trae fondamento dall’art. 5, quinto comma, del D.Lgs 286/98, la sussistenza dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere riscontrata al momento del rilascio del titolo abilitativo a nulla rilevando il fatto che essi non sussistessero al tempo della presentazione della istanza (TAR Milano, III, 1794/2010).

Bene ha fatto quindi, la Questura a tenere conto della situazione lavorativa del ricorrente quale essa era al momento della emanazione del provvedimento con cui si è pronunciata sulla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Senza contare, poi, che i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno devono essere costantemente mantenuti durante la permanenza dello straniero in Italia; pertanto, se il ricorrente al momento della adozione del provvedimento impugnato li aveva perduti non può in alcun modo dolersi del ritardo con cui la Questura ha provveduto.

Non appare, inoltre, sufficiente ai fini della dimostrazione del possesso di un’attività lavorativa e di un reddito sufficiente la mera dichiarazione di disponibilità ad una futura assunzione rilasciata da un familiare, richiedendo, invece, la legge sulla immigrazione la stipula di un contratto di lavorativo di soggiorno con il quale il datore di lavoro assuma precisi impegni fra cui quello di fornire un alloggio al lavoratore.

Infine, appare del tutto infondata anche la censura con cui il Sig. E. si duole del mancato rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione che gli avrebbe consentito di iscriversi nelle liste di collocamento.

Il ricorrente avrebbe dovuto, infatti, chiedere alla Questura tale permesso una volta perduta la sua precedente sistemazione lavorativa, onde reperire un nuovo posto di lavoro nei sei mesi successivi; cosa che egli, invece, si è ben guardato dal fare.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 20-01-2011, n. 132

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Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente esponeva:

a)di essere stato dipendente dell’amministrazione regionale e di aver prestato servizio presso la commissione provinciale di controllo di Catania;

b)di essere stato collocato a riposo su sua domanda a decorrere dall’1.10.1993 con relativa determinazione del suo trattamento di quiescenza con provvedimento 17.7.93 n. 1467/B;

c)che l’amministrazione, con provvedimento 19 aprile 1997 n. 5409/II, aveva stabilito un trattamento meno favorevole non avendo calcolato gli aumenti periodici e/o i ratei degli stessi maturati dall’1 luglio 1990 alla data di cessazione del servizio;

d) che conseguentemente era stata rideterminata anche l’indennità di buonuscita e comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di recupero delle maggiori somme indebitamente corrisposte a titolo dell’indennità in questione.

Tutto ciò premesso impugnava gli atti in epigrafe indicati per:

1)Violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 8 e seg. l.r. 10/1991. Eccesso di potere per sviamento. Falsità della causa.

2)Insussistenza dei presupposti per la ripetizione d’indebito. Violazione dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991. Difetto di motivazione.

3)Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 15 l.r. 11/1998.

Con memoria del 24 aprile 1998 si costituiva l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 30 aprile 1998 n. 1018 il Tar sospendeva il provvedimento impugnato.

Indi all’udienza pubblica dell’1 dicembre 2010 la causa passava in decisione.

Motivi della decisione

Con il presente ricorso si impugna il provvedimento 2 febbraio 1998 n. 866 con il quale l’amministrazione, per un verso, ha comunicato l’avvio del procedimento di recupero di somme indebitamente corrisposte (ai sensi dell’art. 8 l.r. 10/1991) e, per altro verso, ha invitato il ricorrente "…ad effettuare il versamento di Lire 3.996.399…" avvertendo che in difetto avrebbe proceduto "…al recupero di quanto dovuto, maggiorato degli interessi legali per una eventuale rateizzazione, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza…".

La prima censura, incentrata sull’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, non può essere accolta perché la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato – evidenziando che nel recupero di somme indebitamente corrisposte vengono in rilievo diritti patrimoniali – ha affermato che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non è, in questo quadro, motivo di illegittimità (Consiglio Stato, sez. VI, 17 giugno 2009, n. 3950) ferma restando la possibilità per l’interessato di contestare errori di conteggio o la sussistenza dell’indebito, nonché di chiedere, nel termine di prescrizione, la restituzione di quanto trattenuto (Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2004, n. 2203; Cons. Stato, 14 ottobre 2004, n. 6654).

Col secondo motivo di ricorso si censura il provvedimento impugnato per difetto di motivazione sia perché non recherebbe un’adeguata motivazione in ordine all’affidamento ingenerato dal primo provvedimento di calcolo del trattamento di quiescenza sia perché non emergerebbe la ragione per cui è stata operata la rideterminazione. Al riguardo questo Tribunale, con precedente decisione che si condivide e si richiama, ha affermato: "…La giurisprudenza amministrativa più recente si è attestata sulla legittimità del recupero delle somme indebitamente riconosciute ad un dipendente pubblico non tenendo conto della buona fede del percipiente, essendo il recupero un atto dovuto non rinunziabile, espressione di una funzione pubblica vincolata. In capo all’Amministrazione che abbia effettuato un pagamento indebitamente dovuto ad un proprio dipendente si riconosce, perciò, una posizione soggettiva che deve essere qualificata come diritto soggettivo alla restituzione, alla quale si contrappone, avendo gli atti che si riferiscono ad un credito derivante da un rapporto di impiego natura paritetica e non autoritativa, una correlativa obbligazione del dipendente; qualora l’Amministrazione intenda recuperare le somme indebitamente corrisposte, non deve annullare l’atto di corresponsione delle stesse in quanto l’indebito si configura come tale per l’obiettivo contrasto con una norma, con la conseguenza che non vi è obbligo di motivare circa l’interesse pubblico che induce ad effettuare il recupero patrimoniale (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 2 dicembre 2009, n. 8264). In altri termini, il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti costituisce per la P.A. l’esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, ex art. 2033 c.c., avente carattere di doverosità e privo di valenza provvedimentale, sicché il mancato assolvimento delle forme e formalità procedimentali (id est, difetto di motivazione, difetto di istruttoria,omessa valutazione degli interessi latitanti) non può essere considerato come causa, ex se, di illegittimità del procedimento. Con riferimento alla sicura buona fede del dipendente che ha percepito gli emolumenti non dovuti, va rilevato che per la giurisprudenza "la norma di cui all’art. 52, l. 9 marzo 1989 n. 88, che limita il recupero delle somme indebitamente corrisposte all’ipotesi del dolo del percipiente, è dettata in materia di previdenza sociale e, come norma eccezionale, non può applicarsi in materia di pubblico impiego, in cui l’amministrazione è tenuta alla ripetizione dell’indebito, salvo il rilievo, ai soli fini delle modalità di recupero, della buona fede del soggetto interessato (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 27 gennaio 2003, n. 105)…" (Tar Sicilia, sez. Catania, sez. II, 16 giugno 2010 n. 2303).

Con il terzo motivo di ricorso viene censurato il provvedimento di recupero ritenendo che sarebbe stato violato l’art. 15 l.r. 11/1988 perché "…nella determinazione della base pensionabile e del trattamento di previdenza non sono stati calcolati il rateo del 9° aumento periodico maturato fino all’1.7.1991, il 10° maturato fino all’1.7.93 ed il rateo dell’11° maturato fino all’1.10.1993…".

L’amministrazione, con la memoria depositata in data 20 maggio 2010, ha rilevato che, in esito ad alcune osservazioni "…della Corte dei Conti (delibera nr. 19/95 che ha ritenuto non attribuibile al personale in quiescenza dal 1.7.90 i benefici di cui all’art. 15 della L.R. 11/88…"), è stata disposta la rideterminazione dei provvedimenti adottati definitivamente e, negli altri casi, la modifica degli stessi. L’amministrazione ha evidenziato infine che l’art. 15 l.r. 11/88 è stato interpretato dalla Corte dei Conti nel modo in cui è stato applicato dall’atto di recupero.

Effettivamente per la Corte dei Conti "nella regione siciliana ai dipendenti delle Camere di Commercio cessati dal servizio per dimissioni volontarie in epoca anteriore al 31 dicembre 1994 non può essere riconosciuto il diritto fruire dei benefici di cui agli artt. 5 e 15 della L.R. n. 11/1988, ciò per effetto della L.R. n. 19/1991, che ha definitivamente abolito il sistema della progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici" (Sent. n. 560 del 11062009). In altra decisione il giudice contabile ha affermato che "ai fini della determinazione del trattamento di pensione, è corretto il mancato computo dei benefici di cui all’art. 15 della L.R. n. 11/1988 nei confronti di un dipendente regionale cessato dal servizio dopo l’entrata in vigore della legge medesima, poiché, per effetto dell’abrogazione del sistema di progressione per classi e aumenti periodici, non è più giuridicamente e materialmente possibile il computo delle relative quote mensili, essendo esso strettamente collegato alla disciplina dell’anzianità di servizio prevista dalla previgente normativa" (Sez. giurisdiz., Sent. n. 904 del 08042009).

Anche per la giurisprudenza amministrativa dal combinato disposto di cui agli artt. 13 e 15 della L.R. n. 11 del 1988 si desume che il personale collocato a riposo non può percepire emolumenti superiori o diversi rispetto a quelli attribuiti al personale in servizio. Pertanto, venuto meno per il personale in servizio ogni incremento retributivo automatico per mera anzianità di servizio, a decorrere dal 2 luglio 1990, anche per il personale in quiescenza cessa, dalla stessa data, la corrispondente attribuzione prevista dal citato art. 15" (T.A.R. Palermo Sez. I, sent. 10042002 n. 912).

Per le ragioni sino ad ora esposte, il ricorso deve essere respinto. Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere

Vincenzo Neri, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.