Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
F.M. propone ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, che, in qualità di giudice di appello nei confronti della pronuncia del giudice di pace della medesima città, l’ha condannata alla pena di legge; a sostegno del ricorso evidenzia tre motivi:
– con il primo motivo di ricorso lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nei termini di cui all’art. 195 c.p., comma 2;
– Con il secondo motivo di ricorso deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione; in particolare la ricorrente si lamenta del fatto che i testi escussi non ricordino le circostanze precise in cui hanno udito l’imputata proferire le affermazioni infamanti nei confronti della T. e del fatto che il tribunale abbia ritenuto che l’imputata fosse presente al bar nel pomeriggio, quando invece era pacifico che lei si occupava solamente dell’apertura e della chiusura dell’esercizio.
– Con il terzo motivo di ricorso la F. lamenta che il giudice abbia comminato una pena troppo alta senza la concessione delle attenuanti generiche, benchè la F. non avesse precedenti condanne.
Il Procuratore Generale di udienza ha concluso per il rigetto.
Nessuno è comparso per la difesa.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nei termini di cui all’art. 195 c.p., comma 2, ma per prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti "determinante" per un esito diverso del processo. Per l’effetto, tale vizio è ravvisatane solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno e illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Cassazione penale, sez. 2, 21/09/2010, n. 36276). Dice ancora la Cassazione che "E’ prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Cassazione penale, sez. 3, 15/06/2010, n. 27581; in senso conforme:
Cass. pen. n. 14916 del 2010, Cass. pen., sez. 2, 28 aprile 2006 n. 16354, ed altre).
Ciò premesso, in diritto, non può non rilevarsi che nel ricorso in oggetto non viene nemmeno indicato in modo specifico quali siano queste prove e perchè siano rilevanti, se non con considerazioni di carattere generale e prive di adeguato riferimento agli atti di causa. Peraltro, il giudice del merito ha già valutato negativamente le richieste dell’imputata, motivando adeguatamente le ragioni per le quali le ha ritenute addirittura irrilevanti ai fini della decisione.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione; in particolare la ricorrente si lamenta del fatto che i testi escussi non ricordino le circostanze precise in cui hanno udito l’imputata proferire le affermazioni infamanti nei confronti della T. e del fatto che il tribunale abbia ritenuto che l’imputato fosse presente al bar nel pomeriggio, quando invece era pacifico che noi si occupava solamente dell’apertura della chiusura dell’esercizio. Osserva questa corte che si tratta di argomenti che sono stati esaminati in modo specifico dei giudici di merito, il quale hanno raggiunto le proprie conclusioni sulla base di un percorso logico correttamente evidenziato e privo di alcuna contraddizione. In tale contesto non spetta a questo giudice di legittimità sindacare il contenuto di vantazioni di merito ove, come il caso di specie, correttamente motivate.
Con il terzo motivo la ricorrente svolge censure di merito, peraltro piuttosto generiche, relative alla quantificazione della pena; se è vero che manca una motivazione esplicita in punto pena e in ordine alla mancata concessione delle generiche, è altrettanto vero che all’udienza di discussione del 15.02.2008 la difesa nemmeno aveva chiesto l’applicazione di questo beneficio.
Ma, quel che più conta, dall’esame sistematico delle motivazioni dei giudici di primo e secondo grado ("In tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonchè della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. E invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione";
Cassazione penale, sez. 2, 15 maggio 2008, n. 19947) si evince la gravità del fatto e dunque la giustificazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo e la mancata concessione delle generiche.
Per quanto esposto, il ricorso di F.M. deve essere respinto, con condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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