T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 17-02-2011, n. 992 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il gravame è stato proposto, ai sensi dell’art. 25 della l. 241/1990, da una dipendente dell’Azienda sanitaria locale (Asl) di Caserta per ottenere la condanna della stessa all’esibizione di documentazione inutilmente richiesta;

Che, nello specifico, trattasi, di "documentazione (cartellini marcatempo; turni di servizio e busta paga anni 20012002200320042005) attestante per tale periodo quale turnazione abbia effettuato il dipendente e relativamente alla stessa quante volte e per quali giorni abbia espletato la prestazione lavorativa per 15 minuti in più non retribuiti", la cui acquisizione si rende(va) necessaria al fine di vedersi riconosciuti, nella competente sede giudiziaria, diritti, fin qui negati, legati all’effettuazione di prestazioni lavorative in tali giornate;

Che, dopo aver tanto premesso, la ricorrente, dato atto nel gravame dell’avvenuta formazione del silenzio rigetto ex cennato art. 25, comma quarto, l. 241/1990 e in conseguenza, denunciata la violazione dell’art. 22 e ss. della stessa legge, ha chiesto che il Tribunale ordini alla Azienda intimata l’esibizione della documentazione in questione, ai sensi del successivo comma 6 dell’art 25 della ripetuta legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Dato ancora atto che la ripetuta Azienda intimata si è costituita nel giudizio ed ha in esso versato memoria di replica e documentazione;

Preso atto che, in seno all’odierna adunanza camerale, il procuratore della ricorrente ha dichiarato a verbale l’avvenuto parziale soddisfacimento della pretesa qui all’esame e, quindi, la parziale sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per l’accoglimento del gravame quanto alla restante parte, rimasta allo stato ancora insoddisfatta, e sulle spese di giudizio (sia in riferimento alla parte della pretesa rimasta illegittimamente insoddisfatta che a quella sì soddisfatta, ma solo a seguito della proposizione dei gravami);

Che, secondo la dichiarazione resa, sono stati consegnati i cartellini marcatempo e le buste paga limitatamente al periodo dal 16.02.2002 al 31.12.2005, mentre non sono stati consegnati i turni di servizio;

Che il procuratore dell’amministrazione sanitaria ha dichiarato di riportarsi agli atti;

Ritenuto dunque di dover, in primo luogo, prendere atto del soddisfacimento parziale della pretesa, nei sensi innanzi specificati, e, come richiesto, di dover dichiarare per tali parti l’improcedibilità del gravame;

Ritenuto poi che l’accoglimento della residua parte di domanda che resta da definire, in ordine ai turni di servizio nonchè ai cartellini marcatempo e alle buste paga nel periodo antecedente il 16.02.2002, non può essere precluso posto che, come già concluso dalla Sezione in sede di definizione degli identici precedenti decisi nelle scorse adunanze camerali (cfr. Tar Campania, questa sezione sesta, sentenze n. 354 del 19 gennaio 2011 e nn. 51 e 52 del 10 gennaio 2011) anche qui:

– in atti non risultano inoltrati inviti al ritiro della documentazione prima della data di proposizione del ricorso, posto che il primo invito risulta datato 11 ottobre 2010 (quello datato 28.09.2010 si riferisce nominativamente ad altri ricorrenti), né risulta comprovata l’avvenuta consegna della descritta documentazione;

– che la circostanza, peraltro meramente dedotta, dell’avvenuto rilascio negli anni decorsi, in forma mensile, delle buste paga- di per sé solo non appare al Collegio potersi frapporre ad una richiesta di accesso ad esse, non esistendo un obbligo di legge per i lavoratori di custodirle per anni;

– quanto alle eccezioni di inammissibilità formulate nell’assunto che l’istanza di accesso era stata sottoscritta solo dall’avv. Galluccio, odierno procuratore della ricorrente, che vi erano state precedenti istanze di accesso cui non era seguita l’azione giudiziaria e, ancora, in quanto insussistente l’interesse, le stesse risultano infondate, in quanto:

– l’ istanza di accesso, acquisita al protocollo dell’Azienda sanitaria locale in data 22 aprile 2010, reca in calce anche la firma dell’ istante, oltre che quella dell’avv. Galluccio;

– la stessa amministrazione attiva ha ritenuto superate istanze risalenti agli anni precedenti, avanzate in via cumulativa unu actu da una moltitudine di dipendenti dell’Azienda, posto che non ha opposto alcuna preclusione formale alla richiesta ultima dell’aprile del 2010, di cui qui oggi ci si sta occupando, anzi ha soddisfatto per gran parte la pretesa: ed avanzate, come appar dato intendere, una volta consolidato l’orientamento favorevole del giudice ordinario sulla pretesa sostanziale che anche la ricorrente intende far valere sulla base della documentazione di cui qui ci si sta occupando;

– che infine, per quanto già osservato, l’interesse all’accesso alla documentazione di che trattasi non può essere negato sull’assunto che all’epoca i dipendenti ne avevano avuto conoscenza attraverso gli statini paga mensili;

Considerato poi, quanto alla sussistenza del diritto all’accesso, che, come già osservato in seno alle prime pronunce definite all’esito dell’adunanza camerale del 15 dicembre 2010 in identiche fattispecie e di cui, fra le prime pronunce pubblicate, a Tar Campania, questa sezione sesta, n. 52 del 10 gennaio 2011:

– in materia di pubblico impiego il dipendente è portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano la propria posizione lavorativa, atteso che gli stessi per pacifica giurisprudenza esulano dal diritto alla riservatezza;

– gli atti qui richiesti integrano senz’altro il concetto di documento amministrativo di cui all’art. 22 della legge 241/1990 e ciascun ricorrente ha un interesse giuridicamente rilevante a conoscerli compiutamente per tutelare propri diritti che ritiene pretermessi;

– l’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede in via generale l’obbligo dell’amministrazione di esibire i documenti che non siano espressamente esclusi, nel mentre le ipotesi di preclusione all’accesso sono tassative e non estensibili "e fra esse non rientrano di certo i turni di servizio et similia";

– l’accoglimento di domande di accesso non può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza della pretesa alla cui tutela l’acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa;

Ritenuto, in definitiva, che sussistono le condizioni richieste dalla legge per l’esercizio del (residuo) diritto di accesso, quale qui invocato dalla ricorrente, dipendente della Asl, con rituale azione individuale e che quindi in conseguenza il ricorso, per la parte che resta da definire, risulta fondato e, siccome tale, va accolto, all’uopo disponendosi nei sensi di cui in dispositivo;

Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno poste a carico dell’amministrazione e liquidate – avuto conto della serialità dei gravami, dei restanti pervenuti all’odierna adunanza camerale, di quelli decisi nella scorse adunanze del 15 dicembre 2010 e 12 gennaio 2011 e degli altri ancora già depositati ed in attesa di fissazione- nella misura indicata i dispositivo a favore dell’avv. Galluccio, procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario,
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) lo dichiara parzialmente improcedibile;

2) lo accoglie per la parte non soddisfatta delle rispettive pretese e per l’effetto ordina all’Azienda sanitaria locale di Caserta di consentire ai due ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso da ciascuno di essi proposta e non ancora ottenuta (id est turni di servizio nonché buste paga e cartellini marcatempo del 2001 e del 2002 sino al 16.02.2002 al 31.12.2005), all’uopo assegnando, per il complessivo adempimento, il termine di giorni novanta (90) dalla data di comunicazione o di previa notifica della presente pronuncia.

3) Condanna la Azienda sanitaria locale di Caserta al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate a favore dell’avv. Galluccio, procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario, in complessivi Euro centocinquanta/00 (150,00), oltre IVA e CPA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9862 Contratto

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 7.12.05 la Commissione Tributaria Regionale di Milano rigettava l’appello contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di rimborso proposta dal notaio F.G. avente ad oggetto le somme da costui pagate a titolo di imposta ipotecaria su una iscrizione, e sulla successiva cancellazione, erroneamente effettuata nei Registri Immobiliari di Castiglione delle Stiviere.

Il notaio aveva infatti rogato un contratto di cessione di credito ipotecario e, invece di richiedere l’annotazione della cessione ex art. 2843 c.c., aveva presentato al Conservatore una nuova nota di iscrizione ipotecaria sui beni già ipotecati. Accortosi dell’errore, e presentata la richiesta di annotazione sulla prima ipoteca e poi di cancellazione della seconda, il notaio aveva infine avanzato istanza di rimborso dell’imposta versata sulla erronea iscrizione e la conseguente cancellazione, ottenendo il rifiuto dell’ufficio e trovando poi accoglimento della propria pretesa davanti alle Commissioni tributarie provinciale e regionale.

A fondamento della propria decisione la Commissione Tributaria Regionale argomentava che l’oggetto dell’atto pubblico era incompatibile con la formalità erroneamente richiesta (iscrizione di ipoteca, invece che annotazione su quella già iscritta) e pertanto il Conservatore avrebbe dovuto adottare riserve alla registrazione, informando l’interessato; concludeva rilevando che l’imposta versata per l’iscrizione era indebita.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per cassazione l’Agenzia dei Territorio, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, 3 e 11, e art. 2674 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Il resistente ha depositato controricorso Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza dell’1.2.2011, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione

Con l’unico articolato motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata sotto due distinti profili.

Sotto un primo profilo, si sostiene che – poichè, a norma del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, sono soggette ad imposta le formalità ipotecaria eseguite nei pubblici registri immobiliari – l’obbligazione di versamento dell’imposta deriverebbe dalla mera esecuzione di una formalità ipotecaria, indipendentemente dalla legittimità civilistica della stessa e, quindi, dalla possibilità che il Conservatore si potesse o meno rifiutare di darvi corso.

Sotto un secondo profilo, si sostiene che, nella specie, il Conservatore non avrebbe potuto rifiutare riscrizione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 2674 c.c..

Ragioni di chiarezza espositiva consigliano di svolgere l’esame delle censure della ricorrente iniziando dalla seconda.

Osserva al riguardo la Corte che il rilievo della ricorrente secondo cui il caso di specie non sarebbe riconducibile ad alcuna delle ipotesi contemplate nell’art. 2674 c.c., è esatto, perchè quest’ultima disposizione si riferisce ai requisiti di forma delle note e dei titoli da presentare al Conservatore dei Registri immobiliari ed è pacifico che l’atto di cessione del credito e la conseguente nota di iscrizione ipotecaria presentati dal notaio F. al Conservatore di Castiglione delle Stiviere presentassero i requisiti di forma necessari per essere ricevuti dal Conservatore stesso.

Il rilievo, però, pur se esatto, non è concludente, giacchè – come questa Corte ha già precisato con la sentenza n. 9297 del 2007 – la disciplina dei doveri che gravano sul Conservatore che venga richiesto di atti del proprio ufficio non si esaurisce nell’art. 2674 c.c., ma è integrata dal disposto dell’art. 2674 bis c.c. (aggiunto al codice civile dalla L. n. 52 del 1985, art. 7), secondo il quale "al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilitù di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva. La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all’autorità giudiziaria". Il reclamo previsto dal secondo comma della disposizione è poi disciplinato dall’art. 113 ter disp. att. c.c., (pure aggiunto dalla legge già citata) ed il suo mancato esperimento nel termine, ovvero il suo rigetto definitivo, giusta l’ultimo comma della norma, fa perdere alla formalità i suoi effetti. li tenore letterale dell’art. 2674 bis c.c., ed in particolare il riferimento alla "istanza della parte richiedente" rende palese come il Conservatore che, essendo stato richiesto della trascrizione di un atto o dell’iscrizione di un’ipoteca, constati l’esistenza di un grave e fondato dubbio sulla trascrivibilità od iscrivibilità, abbia il dovere di comunicare tale dubbio al richiedente:

quest’ultimo, d’ altra parte, può evidentemente desistere dalla sua richiesta e. solo se intenda insistervi, deve formulare l’istanza a cui la legge collega l’insorgenza del dovere del Conservatore di procedere alla trascrizione od iscrizione con riserva. Risulta allora del tutto evidente che – se la legge impone al Conservatore di rilevare (e comunicare al richiedente) l’esistenza di dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di un’ipoteca – l’ambito del controllo del Conservatore non è limitato alla verifica dei presupposti formali indicati dall’art. 2674 c.c. (la cui assenza, del resto, impone il rifiuto, e non l’effettuazione con riserva, della trascrizione o iscrizione) ma implica la verifica che l’atto di cui si chiede la trascrizione rientri nel novero degli atti trascrivibili o il titolo in forza del quale si chiede l’iscrizione di ipoteca sia intrinsecamente idoneo a legittimare una iscrizione ipotecaria.

Tanto premesso, si rileva che, nel caso di cessione di un credito garantito da ipoteca, lo strumento previsto dall’articolo 2843 del codice civile per realizzare il trasferimento della titolarità dell’ipoteca dal cedente al cessionario del credito è quello dell’annotazione della cessione del credito in margine all’iscrizione dell’ipoteca. L’atto di cessione di un credito garantito da ipoteca giudiziale non costituisce dunque titolo idoneo alla iscrizione, a favore del cessionario, di una nuova ipoteca sui beni del debitore ceduto, ma legittima esclusivamente l’annotazione della cessione a margine della preesistente iscrizione, ai fini della sostituzione soggettiva (del cessionario al cedente del credito) nella iscrizione originaria (e quindi anche nel grado) dell’ipoteca che garantiva (e continua a garantire) il credito ceduto; sul valore costitutivo della annotazione del trasferimento, che rappresenta elemento integrativo indispensabile perchè si realizzi l’effetto di sostituire al cedente il cessionario, non solo nella pretesa di credilo (per la quale la sostituzione opera per effetto del negozio di cessione) ma anche nella prelazione nei confronti dei creditori concorrenti, vedi, tra le molte, Cass. 17644/07. Deve pertanto concludersi che il Conservatore che procedette alla iscrizione ipotecaria di cui è causa avrebbe dovuto e potuto avvalersi della previsione dell’art. 2674 bis c.c., e, quindi, rappresentare ai richiedenti la non iscrivibilità dell’ipoteca, per poi procedere alla sua iscrizione con riserva, ma solo se da loro richiesto.

Sulla scorta di tali argomenti ci si deve allora chiedere, in tal modo passando all’esame della prima cesura mossa dalla difesa erariale alla sentenza impugnata, se l’imposta ipotecaria debba ritenersi dovuta anche nel caso in cui l’iscrizione del’ipoteca non potesse essere effettuata, per insussistenza del relativo titolo, e la sua esecuzione sia frutto dell’errore del richiedente, che non aveva diritto di chiederla, e del Conservatore, che non poteva procedere all’iscrizione se non con riserva, e non prima di aver comunicato il dubbio sulla iscrivibilità al richiedente e averne ricevuto apposita istanza.

Secondo la difesa erariale l’assunto che l’obbligazione di versamento dell’imposta deriverebbe dalla mera esecuzione di una formalità ipotecaria, indipendentemente dalla legittimità civilistica della stessa, troverebbe supporto nella formulazione letterale del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, per il quale sono soggette ad imposta le formalità ipotecaria "eseguite" nei pubblici registri immobiliari.

L" argomento è di palese inconsistenza, giacchè è ovvio che la lettera della legge faccia riferimento alle formalità "eseguite", non potendo certo prevedersi la tassazione di formalità "non eseguite"; ma desumere da tale argomento letterale che il presupposto dell’imposta sia solo l’attività materiale di esecuzione di una iscrizione, a prescindere dalla sussistenza dei relativi presupposti giuridici, è una forzatura in evidente contrasto con lo ratio legis.

Presupposto dell’imposta ipotecaria sulle iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni ipotecarie è, infatti, l’attuazione della pubblicità ipotecaria e tale attuazione si risolve nell’esecuzione di una formalità conforme al sistema legale della pubblicità ipotecaria;

un’iscrizione ipotecaria effettuata in difetto di un titolo idoneo costituisce un atto estraneo al sistema legale della pubblicità ipotecaria e, pertanto, non può costituire il presupposto dell’imposta ipotecaria, come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata.

In definitiva il ricorso va respinto. L’assenza di precedenti specifici giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 12308 Contratto preliminare

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Svolgimento del processo

B.L. citò innanzi al Tribunale di Roma la srl Edilir, promittente venditrice – giusta accordo del 26 ottobre 1986, sottoscritto da O.L., fratello di O.M., legale rappresentante della predetta società- di un appartamento in località (OMISSIS), assumendo che il prezzo di 92 milioni era stato regolato; L. 7 milioni erano stati versati in contanti; L. 22 milioni avrebbero dovuto esser pagati al momento della stipula del definitivo e 65 milioni mediante la cessione in permuta di altro appartamento oggetto di precedente preliminare poi annullato: sul punto specificò in mento l’attrice di aver sottoscritto, in data 14 settembre 1986 altro preliminare, questa volta con M. O., agente nella qualità di legale rappresentante della Edilir, avente ad oggetto diverso appartamento sito nel fabbricato edificato dalla prominente venditrice e di aver successivamente revocato il proprio impegno contrattuale con dichiarazione in calce alla copia di quel contratto. Non essendosi pervenuti al rogito di trasferimento della proprietà per l’ingiustificato rifiuto di controparte, chiese che venisse emessa sentenza à sensi dell’art. 2932 cod. civ. La convenuta si costituì negando di aver avuto rapporti negoziali con l’attrice, dichiarando di non poter affermare se la sottoscrizione del preliminare 26 ottobre 1986 fosse del proprio legale rappresentante. L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 34.630/2001, respinse la domanda; identica pronunzia fu emessa dalla Corte di Appello di Roma, decidendo sul gravame della medesima B..

La Corte distrettuale motivò la propria sentenza assumendo: a – che non sarebbe stato rinvenuto in atti il contratto preliminare indicato dalla B., pur se descritto nell’indice dei documenti; b – che l’affermazione della Edilir, in ordine alla non conoscenza se la sottoscrizione normalmente apposta da O.L. fosse al medesimo riferibile, sarebbe rimasta senza risposta nè l’appellante avrebbe sul punto articolato prove ; c – che di conseguenza non avrebbero avuto rilievo le richieste istruttorie reiterate in appello, al fine di dimostrare che O.L. avrebbe agito usualmente come alter ego del fratello anche in occasione di altri preliminari aventi ad oggetto promesse di vendita a terzi di diversi appartamenti siti nello stesso comprensorio edificato dalla Edilir; d – che la spendita di una "procura speciale" in dette occasioni avrebbe semmai dimostrato che al momento della pretesa sottoscrizione del preliminare dell’ottobre 1986 O.L. ne sarebbe stato privo, non essendone stata depositata copia; e – che per altro verso le prove articolate in grado di appello – dirette a dimostrare la sottoscrizione del precedente preliminare, che si assumeva esser stato "annullato" – non sarebbero state idonee a dimostrare il collegamento tra i due contratti, così che l’eventuale incasso da parte della Edilir di titoli emessi dalla B. per il primo negozio, poi non perfezionatosi, non avrebbero avuto il significato di ratifica del (secondo) preliminare.

Contro tale decisione la B. ha proposto ricorso in cassazione articolato su quattro motivi; la srl Edilir ha resistito con controricorso, depositando memorie.
Motivi della decisione

1 – Vanno preliminarmente scrutinate due argomentazioni difensive – contenute nel terzo motivo – stante la loro logica pregiudizialità rispetto all’esame del merito complessivo dei motivi, in quanto incidenti sulla percezione da parte della Corte distrettuale della realtà processuale: con la prima – fol. 16 del ricorso – si contesta la rispondenza alle emergenze di causa dell’affermazione, contenuta nella decisione della Corte d’appello (fol 4) secondo la quale la circostanza che fosse stato O.L. a sottoscrivere il preliminare dell’ottobre 1986, messa in dubbio dalla Edilir, non sarebbe poi stata oggetto di replica difensiva da parte della B. – determinando così l’irrilevanza delle successive richieste probatorie dirette a dimostrare la sua sostituzione del fratello nell’impersonare la volontà della Edilir al momento della stipula dei preliminari e, comunque, la contraddittorietà della decisione che, negando ingresso alle prove, aveva affermato che l’assunto sarebbe rimasto indimostrato- ; con la seconda – fol. 18 del ricorso – viene assento che il preliminare del quale si discute sarebbe stato erroneamente ritenuto non inserito nel fascicolo di parte – fol. 3 della sentenza di appello – mentre in esso sarebbe stato colà "regolarmente presente".

I due rilievi sono: il primo inammissibile ed il secondo infondato.

1/a – Quanto alla prima contestazione, la stessa non può formare oggetto di scrutinio da parte della Corte in quanto non è stato riprodotto nel ricorso – in violazione dunque del principio di autosufficienza del medesimo- il contenuto delle richieste istruttorie, così da consentire la verifica del dedotto contrasto logico; quanto al secondo rilievo se ne apprezza l’infondatezza in quanto la Corte distrettuale, pur ammettendo che il documento sarebbe stato – legittimamente- prodotto in primo grado, escluse che fosse stato nuovamente depositato in appello, non solo non avendolo rinvenuto agli atti ma anche ritenendo che la sua eventuale produzione nel giudizio di gravame non sarebbe stata rituale non essendone stato dato atto con certificazione del cancelliere.

2 – Con il primo motivo viene denunziata la "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5)" assumendosi che la Corte d’appello avrebbe respinto la richiesta istruttoria sull’erroneo presupposto che non esistessero in atti le prove che il preliminare dell’ottobre 1986 fosse stato effettivamente sottoscritto da O.L. mentre in realtà erano state acquisite precise prove in tale senso in un parallelo giudizio – svoltosi presso il Tribunale di Tivoli, iniziato dalla Edilir e finalizzato al rilascio dell’appartamento- aventi ad oggetto: sia la materiale sottoscrizione di tale negozio e la contestuale riconsegna dell’appartamento oggetto del primo preliminare, con dichiarazione autografa della ricorrente in merito alla rinunzia di ogni diritto derivante da detto contratto, sia il rilascio di titoli in bianco da parte di essa B., che sarebbero stati riempiti, quanto al nome del beneficiario, con il nome di un creditore della Edilir.

2/a – Il motivo non è ammissibile perchè, violando il principio di autosufficienza del ricorso, la B. ha omesso di riportare non solo il testo del capitolato di prova ma anche il contenuto degli atti difensivi propri e della controparte in merito al riconoscimento della sottoscrizione di O.L. – così impedendo il pur sollecitato scrutinio della Corte in merito alla congruenza logica ed alla giustificazione argomentativa della decisione di non ammettere prove e della rilevanza delle medesime in ordine al thema probandi.

3 – Con il secondo motivo la ricorrente si duole della " violazione e falsa applicazione degli artt. 1150, 1351, 1392, 1399 e 2932 cod. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn.3 e 5)" assumendo che la Corte romana avrebbe omesso di valutare la prova fornita attraverso le produzioni documentali ed i verbali delle deposizioni testimoniali, in merito alla ratifica dell’operato del falsus procurator da parte della Edilir srl, sostenendo che da tali atti sarebbe emerso il collegamento tra la dichiarazione liberatoria fatta sottoscrivere ad essa ricorrente da O.L. in calce al primo preliminare e l’analogo negozio oggetto di domanda di esecuzione specifica.

4 – Con il terzo e connesso motivo viene dedotta la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 116, 184, 356 c.p.c. (nel testo vigente prima della riforma del 20/12/1995); artt. 2721, 2724 e 2729 cod. civ. ( art. 360 c.p.c., n. 3) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5)" censurando la scarsa attenzione prestata da parte del giudice di secondo grado alle varie emergenze di causa, che avrebbe portato alla omessa valutazione di elementi di giudizio – logici e presuntivi- per confermare lo svolgimento dei fatti come esposto in citazione, con specifico riferimento ad una ratifica per facta concludentia, da parte di O.M., dell’operato del fratello.

I due motivi sono in parte inammissibili – in relazione alla dedotta violazione di legge- ed in parie infondati – per il vizio di motivazione.

5 – La Corte innanzi tutto non intende deflettere dal proprio costante insegnamento a niente del quale il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione ( vedi: Cass. 15499/04, 16312/05, 10127/06 e 4178/07 Cass. 7394/2010): ne deriva che non correttamente si è invocata la violazione, o falsa applicazione di una serie di norme di legge, neppure formanti oggetto di specifica analisi nel corpo dei due motivi in esame.

6 – Quanto al vizio di motivazione va del pari richiamato il principio secondo il quale lo stesso si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (cfr ex multis Cass. 10657/2010).

6/a – – Nella fattispecie il secondo ed il terzo motivo in esame sono stati dedicati ad illustrare – tra l’altro con meri rimandi ad altri atti e non con la citazione diretta- la rilevanza degli atti e documenti la cui valutazione fu giustificatamente omessa dalla Corte romana in quanto mise in rilievo il fatto che la B. non avrebbe chiesto di provare – mediante l’ovvia citazione del sottoscrittore- l’effettiva paternità del preliminare di cui aveva chiesto l’esecuzione: ne è derivato che la valutazione delle prove deve dirsi sufficientemente argomentata e priva di aporie nei suoi passaggi logici, così che le richieste di nuovo scrutinio delle risultanze istruttorie non sono ammissibili in questa sede: va solo rilevato che la ratifica di un contratto per il quale la legge prevede la redazione per iscritto ad substantiam può essere anche contenuta in un atto avente formale diverso contenuto ma non può, al contrario dell’assunto della B., ricavarsi in via di interpretazione logica da una serie di condotte e di documenti – il cui contenuto, come sopra osservato, sfugge allo scrutinio della Corte- atteso che si verterebbe allora in una prova non già indiretta ma per presunzioni che è inibita nel caso in esame da espressa previsione di legge ( art. 2729 c.c., comma 2: sul punto vedi Cass. 3990/1982).

7- Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alla richiesta in via subordinata di compensazione delle spese e violazione dell’art. 92 c.p.c." avendo la Corte territoriale sancito la totale soccombenza dell’esponente, non tenendo conto della particolarità della fattispecie, con specifico riguardo alla situazione di apparenza che si sarebbe venuta a creare in merito alla intercambiabilità -nella veste di soggetto che poteva impegnare la società- tra L. e O.M..

7/a – Il motivo è infondato in quanto l’unico limite che incontrava la facoltà discrezionale del giudice dell’appello nella ripartizione dell’onere delle spese era costituito dal divieto di condanna della parte totalmente vittoriosa; va anche sottolineato che nella fattispecie la B. non avrebbe potuto neppure in thesi addurre il principio dell’apparenza di un potere rappresentativo in capo a O.L. in quanto, in tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, detto principio non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacchè per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma, scritta ad substantiam ( art. 1350 e 1351 c.c.), stabilita per il negozio definitivo (cfr. sul punto, anche per i riflessi in merito alla forma della ratifica: Cass. 9505/2010).

8 – Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, GAP e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14434 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 922/2006, depositata il 19 aprile 2006, rigettava l’appello proposto da F. P. nei confronti della società Villa Sandra spa, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 12 giugno 2003. 2. Come affermato dalla Corte d’Appello nello svolgimento del fatto, il ricorrente aveva adito il Tribunale di Roma per sentir riconoscere, nei confronti della suddetta società, il carattere subordinato e non autonomo dell’attività lavorativa e, in via subordinata, l’adeguamento dei compensi professionali a lui corrisposti per l’attività medica di assistenza e per quella di medico di guardia.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello F.P., con ricorso notificato il 17 aprile 2007, prospettando tre motivi di impugnazione.

4. La società Villa Sandra spa ha depositato controricorso notificato il 15 giugno 2007. 5. In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità del controricorso per tardività. 5. All’udienza pubblica, in ragione di procura speciale alle liti conferita per atto pubblico, la società Villa Sandra spa ha partecipato alla discussione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve ritenersi fondata e pertanto meritevole di accoglimento l’eccezione del ricorrente di tardività della notificazione del controricorso della soc. Villa Sandra spa, che ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, avrebbe dovuto essere eseguita entro il 28 maggio 2007 (cadendo il 27 maggio 2007 di domenica), mentre è stata effettuata il 15 giugno 2007. 2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione, errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c, in relazione agli artt. 2094 e 2222 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Ad avviso del ricorrente, il giudice di appello avrebbe ritenuto "sic et sempliciter" la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura autonoma, respingendo tutte le istanze istruttorie avanzate in primo grado, poi riproposte in sede d’appello e riportate nel presente ricorso, volte a dimostrare, al contrario, l’esistenza di un rapporto di natura subordinata instaurato tra l’odierno ricorrente e la clinica Villa Sandra.

In ordine al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto:

vero che il combinato disposto dell’art. 116 c.p.c. e artt. 2094 e 2222 c.c., così come interpretabili alla luce della giurisprudenza citata e dei capitoli di prova articolati sul punto, nonchè delle mansioni puntualmente indicate dal ricorrente nei propri scritti difensivi dei precedenti gradi del giudizio e qui riprodotte, a prescindere dal nomen iuris dato dalle parti, è idoneo a qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra il dott. F. e la clinica Villa Sandra come rapporto di lavoro di natura subordinata, con ogni conseguenza di legge anche in termini economici.

3. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta violazione, errata interpretazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. nonchè degli artt. 2094 e 2222 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio).

Ad avviso del ricorrente, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice d’Appello si basano su un ragionamento logico-giuridico del tutto errato e non risultano adeguatamente e correttamente motivate, limitandosi il giudice di secondo grado a riprodurre il ragionamento del giudice di primo grado.

La Corte ha errato nel formulare le proprie conclusioni, posto che, come risulta agli atti, l’odierno ricorrente ha puntualmente formulato deduzioni e mezzi istruttori idonei a confermare l’affermata subordinazione nei confronti della clinica Villa Sandra.

L’atteggiamento della Corte d’Appello, ad avviso di parte ricorrente, è stato, infatti, simile a quello del giudice di primo grado, cioè orientato a "smontare" gli aspetti di compatibilità con quelli di lavoro subordinato per dare prevalenza solo a quelli a supporto della natura "autonoma". La corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in oggetto rappresentava, invece, il fatto giuridico controverso, decisivo per l’intero giudizio.

In relazione al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto:

vero che, un’interpretazione volta ad analizzare, altresì, gli aspetti di compatibilità della fattispecie che qui ci occupa con un rapporto di lavoro subordinato, è idonea a qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra il dott. F. e la clinica Villa Sandra come rapporto di natura subordinata, con ogni conseguenza di legge, anche in termini economici.

4. I primi due motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

In primo luogo, va osservato che anche il primo motivo, benchè prospetti la violazione di norme, si sostanzia, prevalentemente, in una censura della motivazione rispetto al rigetto delle istanze istruttorie che, secondo il ricorrente, avrebbero consentito di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Come più volte affermato da questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

Nella specie, la Corte d’Appello ha ritenuto che i capitoli di prova articolati in ricorso, quand’anche confermati dai testi escussi, sarebbero stati inidonei a provare il vincolo della subordinazione, riferendosi alle mansioni di medico di reparto e di guardia, disimpegnate in piena autonomia nell’ambito delle disposizioni impartite dal primario, alla durata della collaborazione, al luogo della prestazione, al carattere continuativo, alla durata della prestazione giornaliera. Si trattava di circostanze compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo, che non provavano in alcun modo l’assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e, quindi, la sussistenza della subordinazione.

Per quel che concerne, in particolare, la durata della prestazione giornaliera, cioè l’orario di lavoro, la Corte d’Appello aggiungeva che presumibilmente avveniva la dedotta verifica del rispetto di un determinato orario, ma essenzialmente perchè si rendeva necessaria ai fini del calcolo dei compensi da corrispondere, contrattualmente stabiliti su base oraria, e in relazione alla prestazione di turni di guardia medica, senza dubbio compresa anche nei compiti del medico con rapporto professionale di natura autonoma. Inoltre, il giudice di secondo grado, facendo espresso riferimento ai capitoli di prova articolati dal ricorrente, affermava che il dedotto controllo da parte del primario responsabile e del direttore sanitario in realtà riguardava l’andamento complessivo del reparto, e non il contenuto della specifica attività del ricorrente, e consisteva, semplicemente, in un’informazione costantemente fornita dallo stesso ricorrente (v. i capitoli di prova 18 e 24). Infine affermava il giudice di appello che, in generale, poi, si poteva ritenere che l’espletamento, con le modalità indicate, di tutte le diverse mansioni dedotte nel ricorso introduttivo (v. la relativa descrizione contenuta nel capitolo 17) costituisse l’oggetto del rapporto professionale contrattualmente instaurato, secondo le previsioni in materia dell’accordo collettivo, e non di ordini o direttive provenienti dai responsabili della clinica Villa Sandra, La possibilità di esercitare un’attività professionale presso gli studi di altri medici e la facoltà, contrattualmente riconosciuta, di farsi sostituire da un medico da lui stesso designato, ammesse dal ricorrente in sede di interrogatorio libero, del resto sarebbero state in contrasto con l’asserita natura subordinata del rapporto di lavoro con la società Villa Sandra.

Si tratta, come è evidente, di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile in cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, conforme ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo quanto si dirà infra, dovendo rimarcarsi, al riguardo, che il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito, poichè in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (ex plurimis, Cass. n. 10657 del 2010, Cass. n. 9908 del 2010).

Come la giurisprudenza di questa Corte ha sancito (Cass. n. 13858 del 2009) in relazione alla inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un esercente la professione medica, laddove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l’esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell’esercizio del potere disciplinare, non può farsi ricorso ai criteri distintivi costituiti dall’esercizio dei poteri direttivo e disciplinare, nè possono considerarsi indicativi della natura subordinata dal rapporto elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell’adempimento della prestazione, se non si traducono nell’espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro, dovendo, in tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione essere verificata in relazione alla intensità della etera – organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del medico con quella dell’impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dell’impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui.

In particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell’attività svolta (come quello dell’attività lavorativa prestata da un libero professionista in favore di una organizzazione imprenditoriale) l’essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere accertato o escluso sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nella fattispecie in esame.

Peraltro, prescindendo da quanto sopra esposto, giova rilevare che in nessun punto del motivo risultano chiaramente evidenziati "fatti" in relazione ai quali la motivazione sarebbe, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria, nè tantomeno risulta esplicitato il carattere decisivo dei medesimi fatti, essendo in proposito da rilevare (Cass., ord. il 2805 del 2011) che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio fatto, non una "questione" o un "punto", non a caso, infatti, il citato art. 360 c.p.c. (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 nel senso che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo, e la modifica non può essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è perciò un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo.

Nella specie, invece, come si è detto, la parte ricorrente, lungi dall’individuare uno o più fatti specifici (e dotati di natura controversa nonchè carattere decisivo), si limita a denunciare la mancata motivazione in ordine alle argomentazioni esposte nel giudizio d’appello o a contrastare la motivazione della Corte d’Appello, così investendo il giudice di legittimità del merito della vicenda.

In proposito, infine, è il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non è necessario che la motivazione prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (v. tra le altre, Cass. n. 12121 del 2004).

5. Con il terzo motivo di impugnazione è dedotta: omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c. n. 5).

Deduce parte ricorrente che nell’impugnata sentenza il Giudice d’Appello ha del tutto omesso di pronunciarsi in merito alle proprie istanze volte al riconoscimento della qualifica di "Aiuto", sulla base del CCNL A.I.O.P. o, in subordine, quella di "Assistente", nonchè quelle dirette ad accertare la natura discriminatoria e/o ritorsiva e/o punitiva della risoluzione intimata con lettera del 20 dicembre 2001 nonchè, occorrendo, la inefficacia e/o la nullità e/o la invalidità e/o illegittimità della stessa, anche in considerazione della de qualificazione subita dal dott. F., nonchè la domanda diretta alla dichiarazione di illegittimità del trasferimento subito con provvedimento verbale del 10 dicembre 2001, dalla 11^ Divisione alla 1^ Divisione.

6. Il rigetto dei primi due motivi di impugnazione determina l’assorbimento del terzo motivo di ricorso. In ragione dell’accertamento dell’autonomia del rapporto di lavoro, esente da vizi per le ragioni sopra esposte, non possono essere invocati nè il CCNL nè le norme sul licenziamento che presuppongono la subordinazione.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza, ma, in ragione dell’inammissibilità del controricorso, vanno liquidate solo per la partecipazione all’udienza con la discussione ( art. 370 c.p.c., comma 1, secondo inciso). Partecipazione che vi è stata e cui il difensore della resistente era comunque legittimato da procura speciale conferita per atto pubblico.

Viene, al riguardo, in rilievo il risalente principio di diritto, secondo cui "qualora il controricorso sia inammissibile (nella specie, per tardività di notificazione), non può lo stesso porsi a carico del ricorrente (soccombente), nel computo dell’onorario di difesa, da rimborsare al resistente, che va perciò limitato alla discussione della causa, fatta dal patrono di quest’ultimo alla pubblica udienza" (Cass. n. 22269 del 2010). Esse si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 55 per esborsi e Euro 2000 per onorari, oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.