Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 22-09-2011, n. 34468

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 12.7.2001, il Tribunale di Milano dichiarò D. N.A. responsabile dei reati di cui agli artt. 81 e 643 c.p., art. 61 c.p., n. 7, e – concesse le attenuanti generiche equivalenti sull’aggravante contestata – lo condannò alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 2500,00 di multa.

Avverso tale pronunzia proposero gravame l’imputata, e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 21.1.2011, in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti della D.N. per i fatti reato contestati e commessi fino al 21.7.2003, perchè estinti per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, riduceva la pena ad anni due mesi tre di reclusione ed Euro 2250,00 di multa.

Ricorre per cassazione l’imputata, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per errata interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all’elemento psicologico del reato di circonvenzione di incapace, all’induzione agli atti di disposizione patrimoniale, al diniego della concessione della sospensione condizionale della pena.

Deduce altresì la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

In ordine al primo e al secondo motivo (mancanza di motivazione in ordine alla consapevolezza da parte della ricorrente dello stato di incapacità della parte offesa e all’induzione agli atti di disposizione patrimoniale), osserva il Collegio che, su entrambi i motivi, peraltro del tutto generici, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, sia per la assoluta genericità delle censure che per la violazione del divieto di "novum" in Cassazione. A riguardo, rilevasi, che – nell’atto d’appello – la ricorrente si era limitata a censurare la sentenza di primo grado evidenziando l’assenza dello stato di infermità e di deficienza psichica della persona offesa, e senza contestazione alcuna circa le circostanze e i fatti riportati in sentenza, nonchè a chiedere in maniera del tutto generica l’assoluzione anche ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, e – in subordine – la concessione delle attenuanti generiche prevalenti e la sospensione condizionale della pena.

Per quanto riguarda la terza doglianza, rileva il Collegio che la misura della pena non consente il beneficio della sospensione condizionale; la comparazione delle circostanze è, poi, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, e come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove – come appunto nel caso di specie (la Corte territoriale ha evidenziato che – per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio – il giudizio di comparazione non può essere modificato nel senso della prevalenza delle attenuanti generiche, tenuto conto della gravità dei fatti e "del numero e la durata temporale delle condotte di appofittamento, protratte in modo da evidenziare una pervicacia criminosa del colpevole" v. pagg. 11 e 12 della sentenza) – corredata da una motivazione idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.

Quanto alla prescrizione, l’inammissibilità originaria del ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza di merito, con la conseguente impossibilità di dichiarare l’eventuale, sopravvenuta prescrizione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione agli episodi commessi successivamente al 21.7.2003 (cfr. Cass. Sez. 1, Sent. n. 24688/2008 Rv. 240594).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nonchè alla rifusione in favore della parte civile C.A., nella qualità, delle spese sostenute per questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3000,00 oltre IVA e CPA e spese generali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione in favore della parte civile C.A. n.q. delle spese sostenute per questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3000,00 oltre IVA e CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 02-03-2012, n. 3343 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che M.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che, liquidando Euro 5.000,00 per anni cinque di ritardo, ha accolto parzialmente la domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento relativo al fallimento della Capital Italia s.r.l. svoltosi avanti al Tribunale di Lucca e nell’ambito del quale erano decorsi circa diciassette anni dalla data della presentazione da parte del ricorrente della domanda di ammissione al passivo;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;

che in prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che, preliminarmente, non si ravvisano le condizioni per la riunione dei ricorsi proposti avverso decisioni diverse, giacchè – a differenza dei casi esaminati con le sentenze n. 13377 del 2011, n. 18693 del 2011 e n. 23831 del 2011 – le pretese delle parti, pur traendo origine dalla durata, ritenuta eccessiva, della stessa procedura fallimentare, presentano elementi di differenziazione in punto di data della domanda di insinuazione al passivo e di conseguente durata del processo presupposto al quale ciascuna di esse ha partecipato, talora anche con diversa posizione e assistenza defensionale;

che con il secondo motivo si censura l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione di legge, nella parte in cui ha ritenuto di calcolare in circa diciassette anni la durata del procedimento anzichè in 18 anni e cinque mesi, tale essendo il tempo trascorso tra la data di presentazione dell’istanza di ammissione al passivo del credito del ricorrente e quella (luglio 2010) di chiusura del fallimento; che tale censura è priva di fondamento, avendo rettamente la Corte di merito considerato la durata del procedimento presupposto sino al momento della domanda di equa riparazione, proposta in pendenza del procedimento stesso (cfr. Cass. n. 8547/11), la cui definizione è peraltro avvenuta in data successiva a quella del deposito del provvedimento impugnato;

che con il primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo si censura l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole una durata della procedura de qua di dodici anni;

che la censura è fondata, nei limiti di seguito precisati;

che, in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità, il termine è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di pluralità di procedure concorsuali indipendenti;

che, sebbene la procedura in questione – come già riconosciuto da questa Corte in fattispecie identica (Sez. 1^, 14 novembre 2011, n. 23831) – si presenti senz’altro di particolare complessità, non è conforme al richiamato principio il decreto impugnato che ha ritenuto di poter individuare un termine di durata ragionevole superiore ai setti anni;

che l’accoglimento degli esaminati motivi e la necessità di rideterminare, insieme al periodo di irragionevole durata, l’ammontare dell’indennizzo e di regolare le spese, comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi;

che il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;

che va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750,00 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo;

che, pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 9.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di dieci anni di irragionevole durata, quale risulta sottraendo dalla durata complessiva di anni diciassette quella, da ritenersi ragionevole, di anni sette;

che su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;

che le spese di entrambi i gradi – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza, ravvisandosi giustificati motivi per la compensazione della metà delle spese del giudizio di cassazione, essendo il ricorso accolto in parte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a M.M. la somma di Euro 9.250,00, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 490,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, previa compensazione della metà, nell’importo, ridotto per effetto della compensazione, di Euro 482,50 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione, limitatamente al giudizio di merito, in favore del difensore antistatario.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-10-2011) 24-10-2011, n. 38250

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 02.07.2010 la Corte d’appello di Torino integralmente confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato E.A., di nazionalità marocchina, colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, così condannandolo alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 100,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo: si trattava solo di momentanea indisponibilità dei documenti, in realtà posseduti.

3. Il ricorso deve essere accolto, sia pur con motivazione diversa da quella proposta dal ricorrente.

Ed invero deve rilevare questa Corte come, in ordine al reato ascritto al predetto imputato, sia intervenuta recente decisione di questa sede di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica (v. Cass. Pen. Sez. Unite, n. 16453 in data 24.02.2011, Rv. 249546, P.M. in proc. Alacev) che ha statuito che la sopravenuta L. 94/2009 ha effettivamente comportato l’abolitio criminis del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, nei confronti degli immigrati in posizione irregolare. Tale essendo, pacificamente, lo status del ricorrente E., come risultante in atti, e dovendosi qui condividere l’anzidetto dictum di questa Corte regolatrice, è di evidente conseguenza che si imponga l’assoluzione del predetto imputato perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, con motivazione corrispondente a quella adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte. L’impugnata sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio. Tanto assorbe ogni altra deduzione difensiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-12-2011, n. 6521 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 3532 del 2009, il T.A.R. Lombardia ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il decreto rettorale n. 1065 del 15 febbraio 2007, recante la decadenza dall’ufficio e dallo status di professore ordinario ricoperto presso l’Università VitaSalute San Raffaele.

Ha proposto gravame l’odierno appellante, sostenendo l’erroneità della sentenza del TAR e chiedendo che in sua riforma sia accolto il ricorso di primo grado.

Si sono costituiti la Libera Università "Vita Salute S. Raffaele" e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

All’udienza del 22 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio deve prendere atto dell’intervenuta dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dall’appellante in una dichiarazione depositata in prossimità dell’udienza di discussione e il cui contenuto è stato ribadito dal suo difensore.

L’appello va pertanto dichiarato improcedibile.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3983 del 2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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