Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-06-2012, n. 9353 Garanzia per i vizi della cosa venduta

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato nel settembre 2005 la ditta CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO di LACARBONARA COSIMO proponeva opposizione, dinanzi al "Giudice di pace di Martina Franca, avverso al decreto ingiuntivo n. 176/2005, con il quale il medesimo giudice le ingiungeva il pagamento della somma di Euro 2.280,60, in favore della DITTA LM. DI PACE, a fronte della fornitura di merce, di cui alle fatture nn. (OMISSIS). L’opponente asseriva l’estinzione del credito in quanto con documento n. (OMISSIS) aveva provveduto alla restituzione alla ditta fornitrice di mt. 1.050 di rotoli di raso non lavorato, concordato per il tramite di L.A., rappresentante di zona della L.M. Di Pace, perchè trattavasi di merce difettosa. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto. Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dell’opposta, che formalmente disconosceva il documento di trasporto n. (OMISSIS), non essendo il L. autorizzato a concordare alcun reso, merce, peraltro, non ricevuta dalla ditta fornitrice, salvo poi specificare che il raso era relativo ad una partita del 2001, eccepita, altresì, la decadenza dalla denuncia dei vizi per decorso de termine e la prescrizione dell’azione redibitoria, di cui all’art. 1495 c.c., all’esito dell’istruzione della causa, il Giudice di pace adito, dichiarava infondata l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell’opponente alle spese del giudizio.

In virtù di rituale appello interposto dalla stessa DITTA CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO di LACARBONARA COSIMO, con il quale lamentava l’erroneità della motivazione del giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle risultanze istruttorie, il Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Martina Franca, nella resistenza dell’appellata, accoglieva il gravame e in riforma della decisione impugnata, dichiarava non dovuta la somma pretesa in motorio. A sostegno dell’adottata sentenza, il giudice del gravame evidenziava, in via preliminare, che non era condivisibile la ricostruzione dell’art. 246 c.p.c. con riferimento alla testimonianza resa da L.A., che ritenuto incapace perchè portatore di un proprio interesse nella controversia, venivano considerate inattendibili le sue dichiarazioni, mentre la conseguenza sarebbe dovuta essere quella della sua non rilevanza giuridica.

Aggiungeva, inoltre, che dalla documentazione acquisita, in particolare dalla raccomandata dell’8.3.2004 inviata dal L., in qualità di procacciatore, alla L.M. DI PACE, risultava il saldo dell’importo di Euro 2.844,89, detratto il valore del reso, e per l’effetto del credito preteso, dal momento che nessuna delle due fatture ammontava alla cifra indicata nell’assegno bancario. Infine, accertato che vi era stata la resa di parte della merce, nessuna eccezione di decadenza e/o prescrizione poteva ravvisarsi nella specie.

Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Martina Franca ha proposto ricorso per cassazione la DITTA L.M. DI PACE, che risulta articolato su tre motivi, mentre la intimata, regolarmente raggiunta dalla notifica del ricorso, non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. per avere il giudice del gravame apoditticamente ritenuto attendibile e capace di testimoniare L. A., dichiaratosi procacciatore di affari di una delle parti in causa. Il motivo è infondato.

Il giudice del gravame ha fatto applicazione di un risalente principio di questa corte, che appare ancora condivisibile, secondo il quale l’incapacità prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l’interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso – salva la considerazione che di ciò il giudice di merito è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste – nè un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto dell’attuale controversia, proponibili dal medesimo teste o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia controversa non determini nell’attualità un titolo di legittimazione alla partecipazione a giudizio (v. in tal senso Cass. 20 febbraio 1978 n. 805). In altri termini, deve trattarsi dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con la conseguenza che nel caso di specie non coinvolgendo la controversia il diritto de teste L.A. a percepire la provvigione quale procacciatore di affari per avere prestato la sua opera per la conclusione del contratto dedotto in giudizio, lo stesso non è incapace a testimoniare ed il rapporto che lo lega ad uno dei contraenti o ad entrambi integra soltanto un elemento per la valutazione della sua attendibilità (in termini, cfr. Cass. 27 marzo 1968 n. 959).

Con il secondo motivo viene denunciato il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1744 c.c. per avere il giudice di appello ritenuto di rigettare la domanda sulla scorta della sola deposizione del testimone L., facendo riferimento ad una scarna comunicazione da quest’ultimo trasmessa con raccomandata dell’8.3.2004 alla ditta fornitrice. Detta convinzione del giudice dell’impugnazione sarebbe in contrasto con l’art. 1744 c.c. che vieta tassativamente all’agente e, per analogia, al procacciatore di affari ogni facoltà di concedere sconti e dilazioni ovvero di riprendersi, come nella specie, merce venduta. La doglianza è priva di pregio per le ragioni di seguito esposte.

Il giudice del gravame ha ritenuto che il L. fosse un procacciatore di affari per conto della Ditta L.M. di Pace, avente il compito di promuovere a conclusione di contratti di vendita della merce dalla stessa fornita (art. 1742 c.c.), comprendente anche il compito di riscuotere il prezzo della merce. Quindi, secondo l’accertamento del giudice del merito, il procacciatore procedeva alla riscossione delle somme versate dagli acquirenti in coincidenza" con la consegna della merce ovvero della stipula di ordini successivi. Trattasi di compito aggiuntivo, come risulta dall’art. 1744 c.c., secondo cui l’agente – disciplina applicabile al procacciatore di affari, per quanto compatibile – non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente, richiedendo tale facoltà una attribuzione specifica da parte dello stesso preponente.

L’attribuzione all’agente della facoltà di riscossione dei crediti del preponente, prevista dall’art. 1744 c.c., presuppone un potere rappresentativo o comunque una indicazione in tal senso del creditore (art. 1188 c.c.), la norma però non prevede una forma particolare per la concessione della facoltà di riscossione, ma stabilisce soltanto che ove la stessa sia stata attribuita all’agente "egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione". Da ciò consegue che la pattuizione negoziale per l’attribuzione di un incarico di riscossione può essere concessa in qualunque forma e provata nei modi ordinari, come ha fatto nel caso di specie il giudice d’appello, che ha ritenuto raggiunta la prova dell’autorizzazione telefonica, come emerge dalla stessa testimonianza del L., il quale ha riscosso anche il residuo prezzo incassando l’assegno. In questo senso si è anche espressa la Corte con una pronuncia risalente: "in tema di agenzia, l’avvenuta attribuzione all’agente della facoltà di riscuotere può essere provata, nei casi in cui non sia richiesta la forma scritta, con ogni mezzo di prova e quindi anche con presunzioni" (v. Cass. 19 giugno 1975 n. 24o5). Nè la ditta ricorrente ha provato in sede di merito l’esistenza di un patto che preveda la necessità della forma scritta e quindi corretta è la sentenza impugnata. La motivazione – di cui la ricorrente censura il vizio – per le ragioni suesposte, sussiste ed è logicamente corretta, per essersi il giudice di appello attenuto al citato orientamento giurisprudenziale in quanto, con accertamento di fatto, ha stabilito che il L. era munito di potere di rappresentanza che lo abilitava direttamente a riscuotere e trattare il prezzo (v., ex plurimis, Cass. 19 dicembre 1995 n. 12945;

Cass. 17 maggio 1999 n. 4790; Cass. 24 gennaio 2007 n. 1516).

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c. e dell’art. 1703 c.c. e segg. per essere stata accolta l’eccezione pur essendo stato dimostrato che la merce non è stata resa dal L. alla ditta L.M. Di Pace; di qui la fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla ricorrente fin dalle prime difese. E’ privo di pregio anche detto motivo.

La ditta Confezioni Abbigliamento di Lacarbonara Cosimo nel fare opposizione a decreto ingiuntivo non ha esperito, in via riconvenzionale, actio redhibitoria, nè fatto valere, in via di eccezione, i vizi della merce venduta, ex art. 1495 c.c., u.c., avendo unicamente eccepito l’accordo raggiunto per la restituzione della merce e la conseguente riconsegna della stessa. Sicchè del tutto inconferenti rispetto a detta impostazione difensiva risultano le eccezioni di decadenza e prescrizione dei vizi proposte dalla ricorrente, difetti rispetto ai quali la condotta de procacciatore ne aveva comportato, in ogni caso, il riconoscimento per avere egli agito nel ritiro per espresso incarico della mandante, come dimostrato dalle dichiarazioni del L..

In conclusione il ricorso va rigettato, mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 14 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-07-2012, n. 11552 Onorari

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 5 aprile 2006 la Corte di Appello di Torino, per quanto rileva in questa sede, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 12 luglio 2004, ha condannato la R.S.X. s.r.l. al pagamento in favore di M.G. della somma di Euro 17.215,23, oltre accessori, a titolo di compenso del risultato conseguito dalla R.S.X. liquidato equitativamente ex art. 2225 cod. civ.. In particolare la Corte territoriale ha riferito un terzo della complessiva somma rivendicata dal M. al risultato conseguito dalla R.S.X. per il lavoro parasubordinato svolto per i contratti FCI e VIMAR. La R.S.X. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza con unico motivo articolato su più punti.

Resiste con controricorso il M..
Motivi della decisione

La ricorrente lamenta violazione di legge ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, con riferimento all’art. 2225 cod. civ. e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che gli obiettivi minimi di fatturato elencati dal M. corrispondessero a verità e che gli obiettivi fossero stati raggiunti. Inoltre la stessa Corte d’Appello avrebbe considerato, ai fini della liquidazione equitativa del compenso, solo il numero di ore lavorative del M. senza considerare anche il risultato ottenuto come imposto dall’art. 2225 cod. civ.. La ricorrente ha poi considerato che il medesimo art. 2225 cod. civ., presuppone comunque l’esistenza di un valido contratto di lavoro autonomo, mentre nel caso in esame, manca del tutto un valido contratto di agenzia ex art. 1742 cod. civ., sottoscritto dalle parti.

Il ricorso è infondato. Le contestazioni attinenti la misura del compenso riconosciuto al M. concernono il merito della controversia ed implicano un accertamento di fatto riservato al giudice del merito. La sentenza impugnata ha congruamente motivato la liquidazione equitativa operata dal primo giudice tenendo conto delle ore lavorate e del risultato conseguito, circostanze di fatto non rivisitabili in sede di legittimità.

Quanto alla dedotta mancanza di un contratto scritto, osserva il collegio che non risulta un corrispondente motivo di gravame in appello: a fronte dell’omessa pronuncia sul punto da parte della corte territoriale la ricorrente avrebbe avuto l’onere di riportare nel ricorso il motivo di appello che assume non essere stato esaminato, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-07-2012, n. 13549

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Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 28 aprile 1995 il fallimento la R. s.c.a r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Trani la Banca di S. (più tardi incorporata dal M.) per sentir dichiarare inefficaci verso la massa, ex art. 67, L.Fall., varie rimesse bancarie eseguite dalla società in bonis, con funzione solutoria, nel periodo sospetto.
Costituitasi ritualmente, la banca eccepiva il difetto del presupposto soggettivo della conoscenza dell’altrui stato di insolvenza e la natura non solutoria sia dei versamenti eseguiti da un terzo, U., sul conto corrente intestato alla R. – a titolo di contributi all’attività di confezionamento dell’olio di oliva – sia del pagamento effettuato da un fideiussore in forza di contratto stipulato in data certa anteriore al fallimento.
Con sentenza 8 marzo 2005 il Tribunale di Trani, in accoglimento delle predette eccezioni, rigettava la domanda, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Sul successivo gravame della curatela, la Corte d’appello di Bari, con sentenza 26 agosto 2008, revocava ex art. 67, comma 2, legge fallimentare, le rimesse in questione e condannava il M. alla rifusione delle spese del doppio grado.
Motivava:
– che la scientia decoctionis era provata da vari elementi sintomatici: quali, i bilanci relativi a diversi esercizi, recanti fortissime perdite non coperte dal patrimonio sociale e dai ricavi, l’andamento del conto corrente – che palesava un prolungato ed ingente scoperto , senza alcuna movimentazione fino alle rimesse in conto corrente impugnate – ed altresì il decreto ingiuntivo ottenuto in forma provvisoriamente esecutiva dalla stessa Banca di S. proprio sulla base del pericolo nel ritardo;
– che di veri e propri pagamenti si trattava, e non di ricostituzione della provvista, data l’avvenuta revoca dell’apertura di credito concessa in precedenza dalla banca; nè era ammissibile la mutatio libelli mediante la riqualificazione dei bonifici eseguiti sul conto corrente dalla terza società U. come cessioni di credito, stipulate in pagamento anomalo dei debiti;
– che anche il pagamento eseguito dal fideiussore risultava revocabile, perchè avvenuto sul conto corrente della società fallita e non in forma diretta in favore della banca creditrice.
Avverso la sentenza, notificata il 15 dicembre 2008, il M. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, notificato il 13 febbraio 2009 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Deduceva:
1) la violazione dell’art. 67 legge fallimentare e la carenza di motivazione nell’accoglimento della domanda revocatoria di talune rimesse, qualificate come cessioni di crediti vantati dalla società insolvente verso un terzo debitore – e quindi, mezzi anomali di pagamento ai sensi dell’art. 67, comma 1, legge fallimentare – secondo la tardiva prospettazione della curatela, la cui domanda iniziale riguardava solo la revoca di pagamenti;
2) la violazione dell’art. 44 legge fallimentare per aver ritenuto revocabile il bonifico di lire 124.448.213 eseguito da un terzo fideiussore dopo la dichiarazione di fallimento.
Resisteva con controricorso il fallimento La R. s.c.a r.l..
All’udienza del 13 giugno 2012 il Procuratore generale e i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Il primo motivo è infondato.
La corte territoriale, dopo aver preso in esame la specifica censura concernente la ritenuta conoscenza dell’altrui stato di insolvenza, negata dal primo giudice, giungendo alla conclusione opposta sulla base di presunzioni semplici – con ciò dimostrando chiaramente di muoversi nell’ambito della fattispecie di cui al comma 2, art. 67 legge fallimentare – ha poi aggiunto, a titolo di obiter dictum, che tali pagamenti, sulla base della configurazione datane dalla banca (e non dalla curatela attrice in sede di edictio actionis) apparivano, piuttosto, cessioni di credito, revocabili ai sensi del primo comma dell’art. 67 L.Fall..
Che si trattasse di un discorso ipotetico, volto a dimostrare che la diversa qualificazione della banca avrebbe portato a conseguenze ad essa ancor più sfavorevoli (sotto il profilo della inversione dell’onere della prova della inscientia decoctionis) è dimostrato non solo dalla formula di apertura ("…stando alla stessa difesa svolta in giudizio dalla banca.."), ma altresì dall’uso dei verbi al condizionale C…dovrebbe ravvisarsi, più propriamente… e quindi si tratterebbe…"): modo tipico del discorso indiretto, esposto de relato e non fatto proprio, in chiave assertiva, dal giudice. Come si evince, in chiusura di argomentazione, dalla ritenuta inammissibilità, per novità, della predetta qualificazione alternativa.
In conclusione, la corte ha ravvisato nelle rimesse eseguite dalla U. sul conto corrente della società cooperativa La R. dei pagamenti revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 2, L.Fall., come richiesto ab initio dalla curatela.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 44 legge fallimentare, per aver ritenuto revocabile il bonifico di lire 124.448.213 eseguito da un terzo fideiussore dopo la dichiarazione di fallimento.
Il motivo è fondato.
E’ jus receptum che, in tema di azione revocatorie fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell’imprenditore poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fallimentare, quando risulti che non sia stata utilizzata provvista del debitore, nè vi sia stata rivalsa, prima del fallimento, nei suoi confronti. Fuori di tali ipotesi, il pagamento effettuato dal garante ha, infatti, lo scopo di adempiere un’obbligazione propria ed autonoma, ancorchè accessoria, per evitare le conseguenze cui egli resterebbe esposto per effetto della morosità dell’obbligato principale: restando irrilevante, per contro, la modalità solutoria mediante versamento sul conto corrente, non lesivo della par condicio (Cass., sez. unite, 12 agosto 2005, n. 16.874, risolutiva di un precedente contrasto; cui si sono conformate, in seguito, Cass., sez. 1, 22 maggio 2008 n. 13.092;
Cass., sez. 1, 24 febbraio 2011 n. 4553; Cass., sez. 1, 14 febbraio 2011 n. 3583).
Non muta la decisione il rilievo che, nella specie, il pagamento sia stato eseguito dopo il fallimento: evenienza, che rende, anzi, viepiù evidente l’assenza di alcun pregiudizio per la massa, per effetto dell’insinuazione al passivo del fideiussore, anzichè della banca creditrice.
Per le medesime ragioni, tale pagamento neppure può essere sanzionato di inefficacia ai sensi dell’art. 44 legge fallimentare, non provenendo dal fallito, neppure indirettamente.
La sentenza deve essere quindi cassata nei limiti di cui sopra, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
– Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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Cass. pen., sez. I 23-04-2009 (09-04-2009), n. 17350 ESECUZIONE – Sospensione feriale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Avverso il decreto con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da S. F. avverso il provvedimento che limitava in suo danno la ricezione di stampa in abbonamento, sul rilievo che l’impugnativa risulterebbe proposta intempestivamente e cioè oltre il termine di cui all’art. 18 ter O.P., propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del detenuto predetto denunciandone l’illegittimità per violazione di legge.
Deduce in particolare la difesa ricorrente che al caso in esame trova applicazione la sospensione dei termini feriali di cui all’art. 240 bis, norme di coordinamento del c.p.p. e di cui alla L. n. 742 del 1969.
Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato il ricorso è fondato.
La sospensione dei termini nel periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 si applica anche al termine fissato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 14 ter, richiamato espressamente dalla L. cit., art. 18 ter, comma 6, per la proposizione del reclamo avverso provvedimenti in materia di limitazione e controlli della corrispondenza dei detenuti adottati dal Tribunale ovvero dal Magistrato di Sorveglianza.
Tanto perchè nel caso di specie vertesi in ipotesi di termine di natura processuale a niente dell’art. 240 bis disp. att. c.p.p. (il quale, come è noto, detta la novellata disciplina relativa alla sospensione feriale in materia penale) fissato dall’ordinamento per disciplinare nella materia l’esercizio del diritto di difesa che la normativa sul periodo feriale intende tutelare, di guisa che esso art. 240 bis disp. att. c.p.p. trova applicazione anche al procedimento di sorveglianza (in termini, Cass., Sez. 5^, 25.1.2000, n. 483).
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio e trasmessi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per la delibazione sul reclamo.

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