Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 26-05-2011, n. 21025 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

instaurato a seguito dell’invio a questa Corte, da parte del Tribunale di Milano quale GE, degli atti relativi a F.S., nato in (OMISSIS), giudicato con sentenza pronunciata dalla Sezione 3 di questa Corte nella Camera di consiglio del 15.01.2010;

Visti gli atti e la suddetta sentenza;

Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, Dott. Montagna Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

OSSERVA Con sentenza 15.01.2010, depositata in data 9.03.2010, la Sezione 3 di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da F.S. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa al predetto inflitta nel giudizio di primo grado per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 relazione all’acquisto di circa 10 kg di cocaina cloridrato pura.

Con ricorso depositato il 12.02.2010 il condannato proponeva incidente d’esecuzione davanti il Tribunale di Milano deducendo che il giudizio di cassazione era stato trattato in mancanza di valida notifica dell’avviso d’udienza al difensore stante che quello di fiducia, avv. Paccoi, che aveva ricevuto la notifica, era stato revocato in data 28 settembre 2009, mentre non era stato avvisato l’altro difensore.

Con ordinanza 14.04.2010 il Tribunale di Milano GE, preso atto di quanto sopra e ritenuta sussistente la sollevata eccezione di nullità, dichiarava la non esecutività della sentenza del tribunale confermata dalla Corte d’appello; ne sospendeva l’esecuzione e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

Va anzitutto rilevato che il provvedimento adottato dal GE non rientra in alcuno dei casi previsti dall’art. 667 c.p.p., e segg. donde l’abnormità dello stesso per la violazione del principio dell’intangibilità del giudicato e la consequenziale declaratoria d’annullamento.

Questa Corte ha, inoltre, affermato (Sezione 3, n. 2414/1995 RV. 202529) che l’art. 676 c.p.p. (che prevede altre competenze del giudice dell’esecuzione) non costituisce una deroga al principio generale dell’intangibilità del giudicato e del suo effetto preclusivo, sicchè, in sede di esecuzione, non sono deducibili questioni inerenti alla regolare costituzione del rapporto giuridico processuale, operando il giudicato sia rispetto al dedotto che al deducibile, salva l’esperibilità di mezzi straordinari d’impugnazione, quale la revisione o il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p..

Pertanto l’istanza che il condannato ha rivolto al GE va qualificata come ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. che è ammesso per errore materiale (che è il frutto di una divergenza del tutto formale ed esteriore tra volontà effettiva del giudice e volontà manifestata) e per errore di fatto (che è l’erronea percezione causata da una svista o da un equivoco in cui il giudice sia incorso nella lettura degli atti e che ha determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa) (Cassazione Sezione 4, n.40088/2005 RV. 232451; conforme SU 16103/2002 RV. 221280; conforme n.18216/2003 RV. 225257).

Tanto premesso, va rilevato che il giudizio relativo all’imputato F. è stato celebrato dalla Sezione 3, di questa Corte senza l’assistenza di un difensore poichè quello avvisato (avv. Paccoi) era stato revocato il 29.09.2009, mentre l’altro difensore di fiducia, avv. Giannangeli, non era stato avvisato, donde la sussistenza della nullità assoluta e insanabile di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c).

Sussistendo, quindi, errore di fatto per una svista che ha determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa, la sentenza sopraindicata deve essere annullata con la conseguenza che deve essere rinnovato il giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Milano GE in data 15.04.2010 e, qualificata l’istanza del condannato come ricorso ex art. 625 bis c.p.p., annulla la sentenza emessa dalla sezione 3 di questa Corte in data 15.01.2010 nei confronti di F. S..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi alla fissazione della fase rescissoria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 993 distanze

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame, le Sig.re R.C. e D.V., nella dichiarata qualità di proprietarie di un immobile sito in Arezzo, Via 10 dicembre 1948, hanno chiesto l’annullamento del permesso di costruire n. 230 del 27 novembre 2007, rilasciato dal Comune di Arezzo al Sig. R., per la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale da realizzare sul terreno confinante.

Le ricorrenti lamentano la violazione delle norme sulle distanze dai confini.

In particolare, con il primo motivo di ricorso, deducono la violazione dell’art. 41 quinquies della legge 1150/1942 e dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, oltre che l’eccesso di potere sotto i profili di carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.

Affermano che la costruzione sarebbe posta ad una distanza di soli 6,36 mt. dalla parete finestrata del fabbricato di loro proprietà, in asserita violazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 che impone il rispetto della distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate, nonché dell’art. 22, punto 4, delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Arezzo, nella parte in cui in tema di distanze richiama il citato art. 9.

Con il secondo motivo di ricorso, deducono la violazione dell’art. 41 quinquies della legge 1150/1942 e dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, assumendo che nell’ipotesi in cui il richiamo contenuto nell’art. 22 delle N.T.A. alle distanze previste dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 dovesse intendersi riferito ai soli ampliamenti degli edifici esistenti e non valesse anche per le nuove costruzioni, anche tale disposizione dello strumento urbanistico comunale dovrebbe ritenersi illegittima per le medesime ragioni dedotte con il motivo precedente, tenuto conto della prevalenza dell’art. 9 rispetto alla confliggente disciplina locale.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 7 luglio 2010, è stata impugnata la circolare interpretativa della Giunta del Comune di Arezzo sulla disciplina delle distanze approvata con delibera n. 1118 del 14 maggio 1996, depositata in giudizio dal Sig. R. il 17 giugno 2010, nonché il precedente atto della Giunta municipale n. 844 bis del 22 marzo 1993 richiamato nella suindicata delibera n. 1118/1996.

Deducono la violazione dell’art. 41 quinquies della legge 1150/1942 e dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, in quanto secondo l’interpretazione proposta dalla Giunta municipale con la delibera n. 1118 del 1996 e con quella precedente n. 844 bis del 1993, la distanza minima di 10 mt. prescritta dall’art. 9 del D.M. 1444 del 1968 non troverebbe applicazione qualora la parete finestrata dell’erigenda costruzione non sia finestrata, mentre secondo la giurisprudenza, ai fini del rispetto della previsione di cui all’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, sarebbe sufficiente che uno solo dei due edifici sia munito di parete finestrata; ugualmente priva di pregio sarebbe l’ulteriore affermazione contenuta nelle delibere impugnate secondo la quale andrebbe osservata la distanza minima di 10 metri solo nel caso in cui la proiezione ortogonale della parete della nuova costruzione "accechi" la finestra dell’edificio antistante, in contrasto con quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza secondo la quale, ai sensi dell’art. 9 dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, la distanza di 10 metri che deve sussistere tra edifici "antistanti" va calcolata con riferimento ad ogni punto del fabbricato e non alle sole parti che si fronteggiano.

2. L’atto introduttivo del presente giudizio è infondato.

L’area dell’intervento per cui è causa è classificata dal P.R.G. vigente come zona "B" di completamento.

In sostanza viene eccepito che il permesso di costruire n. 230/07 impugnato sarebbe stato rilasciato in contrasto con le norme in materia di distanza fra pareti finestrate.

A riguardo, l’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 prescrive che, nella costruzione di nuovi immobili non ricompresi (come quello in controversia) in zona A di P.R.G. deve osservarsi la distanza minima inderogabile di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Ora, nel caso di specie, è incontestato che:

– il contenzioso riguarda la parte di costruzione prospiciente un preesistente edificio posto lungo Via Vittorio Veneto;

– tale edificio ha altezze variabili, e la parte prossima al lotto di cui al permesso di costruire n. 230/07 è alta due piani, poi l’edificio arretra e si eleva per un altro piano;

– sul lato destro risultano presenti due aperture (finestre) al piano terra ed una finestra al piano primo, sulla parte mediana e terminale del prospetto destro;

– l’edificio oggetto del permesso in parola (n. 230/07) fronteggia parzialmente l’edificio esistente.

E dalla documentazione versata in atti (cfr., tra gli altri, l’all. n. 3, prodotto dal Comune), emerge che:

– l’edificio oggetto dell’impugnato permesso di costruire fronteggia l’edificio esistente nella prima parte del prospetto destro, ove l’edificio esistente è privo di finestre;

– il piano terra del nuovo edificio è costituito da un porticato avente funzione di parcheggio, e la linea ideale di delimitazione rispetto al fabbricato esistente è posta a mt. 6.35 dallo stesso;

– la parete di tamponatura del nuovo edificio, che delimita il vano ascensore ed un locale tecnico è posta a mt. 10 dall’edificio esistente;

– al piano primo il nuovo edificio si pone con la propria parete di tamponatura, priva di finestre, a mt. 6,35 rispetto alla porzione di edificio che si sovrappone parzialmente, anch’essa priva di finestre in tutta l’estensione in cui i due edifici si fronteggiano;

– ai piani superiori al primo il nuovo edificio presenta le stesse caratteristiche del piano primo ed è posto a mt. 10,90 dalla parte di edificio preesistente corrispondente al terzo piano dello stesso che, come si è detto, è arretrata rispetto al resto dell’edificio.

Ne consegue che il D.M. n. 1444/68 risulta rispettato in quanto intercorrono sempre almeno mt. 10 dalle pareti finestrate esistenti rispetto alle pareti del nuovo edificio.

Per quanto riguarda, poi, la supposta violazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 in ragione della presenza di terrazze aggettanti poste, secondo le ricorrenti, a meno di mt. 10 in corrispondenza della proiezione ortogonale delle finestre stesse, il rilievo non ha pregio.

La giurisprudenza ha, infatti, ormai chiarito la natura di norma di ordine pubblico dell’art. 9 del D.M. 1444/68, che prescrive la distanza minima di 10 mt. lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, precisando tuttavia che il balcone aggettante può essere ricompreso nel computo della predetta distanza solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3381; TAR Lazio, 31 marzo 2010 n. 5319; TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 luglio 2009 n. 1736).

E tale norma nel caso di specie non è rinvenibile.

Vi è, peraltro, una norma (art. 3, comma 6, delle N.T.A. del P.R.G.) che detta la definizione di "Distanza dai confini", stabilendo che "è la distanza fra le proiezioni orizzontali dei fabbricati per la parte fuori terra e i confini escluse le terrazze e gli aggetti di carattere ornamentale e strutturale con sporgenze inferiori o uguali a mt. 2,00".

Dunque, se la terrazza non supera i due metri di sporgenza non viene computata ai fini delle distanze dai confini.

E tale disposizione, ancorchè non dettata ai fini del calcolo della distanza minima di 10 mt. lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, di cui al ripetuto art. 9 del D.M. 1444/68, in assenza di una norma di piano ad hoc, può comunque fungere da utile parametro di riferimento per il computo della distanza in questione.

Ne consegue che nella fattispecie in esame le terrazze non sono computabili ai fini delle distanze fra edifici, in quanto hanno una sporgenza di ml. 1,76 e sono completamente aperte.

Le considerazioni sin qui svolte sono assorbenti di ogni altra e determinano la reiezione del ricorso principale, senza che occorra verificare la portata delle norme tecniche di attuazione operanti nel caso di specie, in quanto, per consolidata giurisprudenza, le norme di cui al ripetuto D.M. 1444/68, emanate in forza dell’art. 17 della legge n. 765/1967, traggono da questa la forza di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicchè l’inderogabile distanza di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i Comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è illegittima e va annullata ove oggetto di impugnazione o, secondo l’indirizzo prevalente, comunque disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2007 n. 3094).

3. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo stesso si appalesa inammissibile per carenza di interesse, in quanto gli atti con lo stesso impugnati non hanno valenza provvedimentale.

4. Quanto alle spese di giudizio le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), respinge l’atto introduttivo del presente giudizio e dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a pagare alle parti resistenti le spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA, da corrispondere per metà a favore dell’Amministrazione intimata e per l’altra metà a favore del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 1197 Competenza delle Commissioni tributarie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Al riguardo il Collegio rileva che l’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, attribuisce "alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie", o relative alle "sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari" e "agli interessi ed ogni altro accessorio".

La giurisdizione tributaria è così divenuta -nell’ambito suo proprio- una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si controverta di uno specifico rapporto tributario, o di sanzioni inflitte da uffici tributari (in senso conforme Cassazione civile, sez. un., 10 agosto 2005, n. 16776, n. 10725 del 22 luglio 2002; 26 gennaio 2001, n. 8; 4 settembre 2001, n. 11403; n. 7395 del 28 luglio 1998). Restano così al di fuori di tale giurisdizione solo controversie in cui non è direttamente coinvolto un rapporto tributario, ma viene impugnato un atto di carattere generale (art. 7, 5° comma ultimo periodo D. Legs. 546/1992), o si chiede il rimborso di una somma indebitamente versata a titolo di tributo, e di cui la amministrazione riconosce pacificamente la spettanza al contribuente, fattispecie in cui non rientra la vicenda in esame.

La riforma del 2001 ha comportato una modifica dell’art. 19 del D. Leg. 546/1992. Infatti l’attribuzione al giudice tributario di ogni controversia avente ad oggetto tributi, comporta infatti la possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta la Amministrazione manifesti (anche attraverso la procedura del silenziorigetto) la convinzione che il rapporto tributario (o relativo a sanzioni tributarie) debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare (in assenza di simile manifestazione di volontà espressa o tacita non sussisterebbe l’interesse del ricorrente ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c.).

Le Sezioni Unite con sentenza n. 14332 del 8 luglio 2005, hanno ritenuto che ove l’ente impositore, dopo una sentenza non passata in giudicato ad esso sfavorevole, rifiuti di procedere al rimborso delle somme percepite, il relativo contenzioso ricade nella giurisdizione del giudice tributario, senza che possa ravvisarsi -nel caso di specie- una competenza del giudice ordinario (che, come già accennato, subentra solo ove l’ente impositore abbia inequivocabilmente riconosciuto la fondatezza della pretesa del contribuente).

Dunque sussiste nella materia in esame la giurisdizione tributaria anche in ordine alle impugnazioni proposte avverso il rifiuto espresso o tacito della Amministrazione a procedere ad autotutela; così come ripetutamente riconosciuto dalla giustizia amministrativa (Ord. n. 114 del 28 gennaio 2005 del T.A.R. dell’EmiliaRomagna; sent. n. 519 dell’8 aprile 205 del T.A.R. Campania).

Tali considerazioni, condivise dal Collegio, nonostante l’abile prospettazione difensiva di parte ricorrente, trovano vieppiù applicazione nella controversia in esame, in cui peraltro si è anche definitivamente formato il giudicato tributario.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-06-2011) 12-07-2011, n. 27201

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza del GIP di Caltanissetta in data 27.10.2010, deliberata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti, tra gli altri, di LI.CO., L.C., P. G., ricorrono per cassazione personalmente la LI. e la L. e, a mezzo del difensore avv. Sinatra, il P., con i seguenti rispettivi motivi:

1.1 L.: violazione degli artt. 129 e 192 c.p.p., agli atti mancherebbe ogni prova dei reati, associativo e di spaccio continuato, e della responsabilità personale.

1.2 LI.: violazione degli artt. 129 e 192 c.p.p., per i medesimi motivi indicati dal precedente ricorso.

1.3 P.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 240 c.p.p., e art. 125 c.p.p., n. 3: il GIP avrebbe disposto la confisca di una specifica autovettura, ritenendo il provvedimento imposto dalla legge, mentre il caso sarebbe di confisca non obbligatoria ma eventualmente facoltativa, nella specie mancando ogni motivazione sulle ragioni della decisione di confisca.

2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’inammissibilità dei ricorsi.

3.1 e 3.2 I ricorsi L. e LI. sono inammissibili. infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13. 7-17.10.2006).

Nè il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129 c.p.p., comma 1 (Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).

Entrambi i ricorsi svolgono oltretutto deduzioni di merito sulla ricostruzione delle rispettive condotte, del tutto precluse in questa sede di legittimità.

Consegue la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

3.3 E’ fondato, allo stato, il ricorso del P..

Poichè in relazione al titolo di reato per cui è intervenuta condanna non è immediatamente prevista la confisca obbligatoria dei veicoli eventualmente utilizzati per la consumazione della condotta illecita, trattandosi di confisca facoltativa il GIP avrebbe dovuto argomentare specificamente le ragioni della decisione sul punto (sez.6, sent. 17266 del 16.4-6.5.2010).

Consegue l’annullamento con rinvio al medesimo Tribunale, per nuovo giudizio limitato alla confisca dell’autovettura Fiat Panda targata (OMISSIS), la relativa decisione non coinvolgendo la statuizione conseguente all’intervenuto "patteggiamento", rispetto alla quale è del tutto autonoma, non necessitando di alcuna rivisitazione del punto responsabilità e della ricostruzione dei fatti che l’hanno determinata (Sez. 6, sent. 12508 dell’11-30.3.2010).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di P.G., limitatamente alla confisca dell’autovettura e rinvia al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio su tale capo.

Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 ciascuna alla Cassa delle ammende.
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