Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-03-2011, n. 1664 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti l’avvocato Pizzuti e l’avv.to dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

Visto il ricorso in revocazione in epigrafe con il quale si sostiene che per errore di fatto il Consiglio di Stato, con la decisione revocanda, ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione III, n. 923 in data 11 maggio 1989, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso originario, dovendo invece dichiarare la cessazione della materia del contendere;

Rilevato che la sentenza del TAR fonda la declaratoria della sopravvenuta carenza d’interesse sull’atto scritto depositato in giudizio dalla ricorrente il 6 aprile 1989, precisando inoltre che tale dichiarazione è stata ribadita alla pubblica udienza del 17 aprile 1989;

Rilevato che la decisione revocanda giudica corretta tale decisione, affermando che gli atti assunti dall’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso di primo grado non hanno fatto cessare la materia del contendere;

Rilevato che la ricorrente in revocazione sostiene che la controversia doveva essere risolta dando valore al contenuto della sua dichiarazione, che non era affatto volta ad affermare la sopravvenuta carenza d’interesse, ma a sostenere che gli atti adottati dall’Amministrazione in suo favore erano tali da far venir meno la materia del contendere;

Ritenuto che l’eventuale errore nell’interpretazione di tali atti costituisce errore di diritto, che non costituisce motivo di revocazione della sentenza passata in giudicato;

Rilevato che ogni questione relativa all’interpretazione della dichiarazione depositata agli atti del giudizio di primo grado dalla ricorrente il 6 aprile 1989 presuppone l’acquisizione della stessa;

Rilevato che questa non è agli atti del presente giudizio;

Ritenuto che l’onere della sua produzione debba essere accollato alla ricorrente in revocazione, trattandosi di atto da lei proveniente;

Rilevato che il difensore della ricorrente all’odierna pubblica udienza ha dichiarato di non possedere copia della suddetta dichiarazione;

Ritenuto che, ciò stante, le argomentazioni dedotte al riguardo dalla ricorrente in revocazione risultano prive di prova;

Ritenuto che, ciò stante, il ricorso in revocazione debba essere dichiarato inammissibile;

Ritenuto che le spese del presente giudizio debbano essere integralmente compensate
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 610 Concessione per nuove costruzioni

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dienza del giorno 11 marzo 2011, come da verbale;
Svolgimento del processo

A. – Con ricorso notificato il 21 luglio 1997 e depositato il successivo 24 luglio la società ricorrente ha contestato la concessione in sanatoria ottenuta per la costruzione di un complesso sportivo, limitatamente alla parte relativa alla previsione del pagamento dell’oblazione, in quanto ritenuta non dovuta.

Premette la società:

– di avere ottenuto due concessioni edilizie – di cui una in variante – per la realizzazione di detto impianto sportivo, rilasciate dal Comune gratuitamente, in quanto l’area, in cui ricade l’impianto è indicata dal P.R.G. come area di verde attrezzato per lo sport;

– di avere subito il sequestro preventivo (in data 14.02.1996 e in data 23.07.1996) dell’intera superficie del lotto e della relativa costruzione, per ritenuta inesistenza giuridica della concessione edilizia; e di avere chiesto, quindi, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria;

– di avere corrisposto la somma di Lire 75.710.265 quale oblazione ai sensi dell’art. 13 della l. n. 47/1985 e di avere ottenuto il rilascio del titolo sanante, emesso sul presupposto dell’intervenuto versamento dell’oblazione.

Ritiene non dovuta detta somma di denaro, richiesta, a suo dire, illegittimamente dall’amministrazione comunale, per il seguente motivo:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della l. n. 47/1985 e dell’art. 10 della l. n. 10/1977 – difetto assoluto di motivazione in ordine alle ragioni giuridiche e di fatto che hanno portato l’amministrazione a ritenere dovuta una oblazione, nonché ai criteri seguiti per determinarla nell’ammontare – insanabile contraddittorietà fra "regime ordinario" e disciplina ex art. 10 l n. 10/77 per l’opera di urbanizzazione.

Sostiene la ricorrente che, trattandosi di opera di urbanizzazione secondaria, assentibile gratuitamente – e, di fatto, assentita gratuitamente – ai sensi dell’art. 9, lettera f), della l. n. 10/1977, anche il rilascio della concessione in sanatoria sarebbe dovuto avvenire senza la previa corresponsione di alcuna somma a titolo di oblazione: ciò, in quanto, tenendo conto del quadro normativo di riferimento nel suo complesso, sarebbe individuabile – nonostante il tenore dell’art. 13 della l. n. 47/85 – almeno un’ipotesi di esclusione dell’oblazione in caso di sanatoria, identificabile con la realizzazione di un’opera di urbanizzazione (secondaria).

Chiede, pertanto, l’accertamento del diritto alla gratuità della concessione in sanatoria n. 36/1997 e, quindi, alla restituzione della somma corrisposta a titolo di oblazione, con condanna del Comune di Palermo al pagamento della somma con relativi interessi; chiede, inoltre, ove occorra, l’annullamento della concessione citata limitatamente alla parte in cui la stessa è stata emessa nel presupposto dell’intervenuto pagamento dell’oblazione, nonché della determinazione comunale di detta somma come dovuta e nel suo concreto ammontare.

B. – Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, senza spiegare difese scritte.

C. – A seguito di avviso di perenzione ultraquinquennale, parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, in ragione della permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio.

D. – Con atto depositato il 19.03.2010 si è costituito in giudizio un nuovo difensore.

E. – Con memoria depositata in vista della pubblica udienza, parte ricorrente ha ribadito la propria tesi, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

F. – In data 10.03.2011 la difesa dell’ente locale ha depositato il provvedimento di autorizzazione alla resistenza in giudizio.

G. – Alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2011, assenti le parti costituite, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

A. – Il ricorso è inammissibile.

A.1. – Ritiene il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’atto di oblazione è un negozio giuridico unilaterale (processuale o extra processuale), produttivo di effetti di diritto pubblico costituiti dal riconoscimento dell’illecito, con la conseguenza dell’irrevocabile rinunzia alla tutela giurisdizionale e della irripetibilità della somma pagata con irrilevanza di ogni riserva fatta a tal fine (cfr. Cass. Pen., I, 14 maggio 2009, n. 29359; 18 marzo 1988; Cass. Civ., I, 24 aprile 1979, n. 2319; Consiglio di Stato, V, 5 luglio 2007, n. 3821; T.a.r. Puglia, Bari, II, 12 maggio 2010, n. 1757).

Sicché, in particolare per quanto qui rileva, una volta pagata la somma determinata a titolo di oblazione – ai sensi dell’art. 13, co. 3, della l. n. 47/1985, di cui la p.a. resistente ha fatto applicazione – e ottenuta la concessione in sanatoria e la conseguente estinzione del reato, non è più possibile contestare innanzi al giudice amministrativo l’ammontare della somma in questione; atteso che, da un punto di vista prettamente giuridico, il procedimento della sanatoria ordinaria si base sulla adesione volontaria del soggetto interessato (cfr. Cons. St. n. 3821/2007 citato; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 6 luglio 2007, n. 589).

Opzione ermeneutica confermata dalla circostanza che il mancato pagamento dell’oblazione ai sensi del menzionato art. 13, co. 3, preclude il conseguimento del beneficio della sanatoria, in quanto "una siffatta situazione non realizza il punto di equilibrio specificatamente delineato in via legislativa nella materia in esame" (cfr. T.a.r. Emilia Romagna, Bologna, II, 21 maggio 2002, n. 765).

A.2 – Va, per completezza, rilevato che il ricorso si presenta altresì infondato nel merito.

Invero, la ricostruzione ermeneutica di parte ricorrente si scontra con il dato normativo, di carattere precettivo, contenuto nell’art. 13, comma 3, della l. n. 47/1985, secondo cui "Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10."

Dalla lettura della norma applicata dalla resistente amministrazione risulta evidente che il legislatore abbia previsto un effetto sanzionatorio anche per il caso di concessione gratuita, prescrivendo il pagamento dell’oblazione, non già in misura doppia, bensì nella misura ordinaria del contributo di concessione, con conseguente perdita del beneficio della gratuità della stessa; norma di natura precettiva, che è preciso obbligo delle amministrazioni applicare, peraltro, su apposita istanza del privato, il quale attiva il procedimento di condono ex art. 13 citato, costituente meccanismo di estinzione del reato contravvenzionale.

B. – Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

C. – Le spese seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la E.L.C. s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del Comune di Palermo in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-07-2011, n. 16237 Opposizione

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Svolgimento del processo

1. P.G. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Giudice di Pace di Santhià gli aveva ingiunto di pagare a favore della "la Nuova Carpenteria il Tetto di Pelizzaro Paolo & C. s.n.c." la somma di L. 3.984.000 (I.V.A. inclusa) relativa alla fattura n. (OMISSIS) recante la causale "conto relativo alla demolizione del tetto della legnaia di casa vostra".

L’opposto, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che i lavori in oggetto comprendevano anche il rifacimento del tetto e la fornitura dei materiali indicati per eseguire i lavori.

Con sentenza n. 50 del 2003 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione.

Con sentenza dep. il 7 ottobre 2004. Il Tribunale di Vercelli rigettava l’appello proposto dall’opponente. Per quel che ancora interessa, nel disattendere i motivi di gravame, il Giudice di appello escludeva che nel giudizio di opposizione l’opposto avesse operato la denunciata mutatio libelli, posto che questi con la comparsa di costituzione, emendando l’originaria domanda, aveva soltanto precisato che il credito azionato aveva ad oggetto anche la fornitura dei materiali e il rifacimento del tetto.

Seppure i vincoli di parentela esistenti fra le parti spiegavano la deformalizzazione del rapporto negoziale rendendo difficile la ricostruzione dell’accordo contrattuale fra le medesime intercorso ("ove vi sia stato realmente"), nondimeno – secondo il Tribunale – doveva ritenersi che era intercorso nella specie un contratto di appalto e che la prestazione era stata eseguita dalla ditta opposta anche se era risultata la partecipazione ai lavori dello stesso opponente e del figlio atteso che, secondo quanto emerso dalla documentazione fotografica, l’opera rendeva necessaria un minimo di struttura organizzativa (camion, gru) mentre la fornitura dei materiali era documentata dalla bolla di consegna intestata alla opposta.

Correttamente era stato considerato congrue il prezzo preteso in L. 3. 520.000, essendo state dedotte L. 2000.000 per l’opera lavorativa prestata dall’opponente e dal figlio.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P. G. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 645 e 183 cod. proc. civ. e delle norme che vietano l’introduzione di domande nuove nel giudizio di opposizione, censura la decisione gravata che aveva disatteso l’eccezione di novità della domanda sollevata da esso appellante, il quale aveva fatto rilevare come il riferimento alla fornitura dei materiali e al rifacimento del tetto compiuti nel corso del giudizio di opposizione a fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto e non menzionati nella fattura n. (OMISSIS), introducevano un thema radicalmente nuovo determinando una inammissibile mutatio libelli. La sentenza era viziata da illogicità e manifesta contraddittorieta nella parte in cui aveva ritenuto l’esistenza di un’unica causa petendi, tenuto conto della diversità ontologica fra demolizione e ricostruzione del tetto con fornitura dei materiali.

1.1. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che in tema di ricorso per cassazione, una questione puramente processuale (nella specie la violazione del divieto di domande nuove) non può essere dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione poichè in tal caso la Corte è giudice anche del fatto e può procedere all’apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa.

Se dunque la deduzione dell'(eventuale) vizio di motivazione deve ritenersi inammissibile, infondate sono le censure volte comunque a ravvisare nell’operato del Tribunale un error in procedendo.

Occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si configura la mutatio libelli vietata in primo grado dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. quando la parte immuti l’oggetto della pretesa (inteso non come petitum immediato, cioè come il provvedimento richiesto al giudice, sebbene come petitum mediato, che riguarda il conseguimento di un determinato bene giuridico) ovvero introduca nel processo, attraverso la immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine e, quindi, di decisione, completamente nuovo perchè fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio e tali da disorientare la difesa predisposta dalla controparte e da alterare, pertanto, il regolare svolgimento del contraddittorio.

Nella specie, il fatto costitutivo posto a base della pretesa azionata (causa petendi) era il contratto intercorso fra le parti e aveva ad oggetto i lavori del tetto in relazione ai quali era stata emessa la fattura posta a base dell’opposto decreto, mentre il bene della vita richiesto era il corrispettivo dovuto per l’esecuzione di tale contratto: nessuna alterazione delle circostanze poste a fondamento della domanda è stata compiuta dall’opposta, tenuto conto che il riferimento alla fornitura dei materiali e al rifacimento del tetto non introducevano un tema di indagine del tutto nuovo in quanto costituivano soltanto una precisazione o una specificazione del contenuto della prestazione pattuita e che era stata adempiuta pur sempre in esecuzione del medesimo rapporto contrattuale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e in particolare in ordine alla valutazione del materiale probatorio nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., censura la sentenza impugnata che, dopo avere addirittura escluso la esistenza di un accordo contrattuale, aveva poi ritenuto che fra le parti era intercorso un contratto di appalto e che – in contrasto con quanto riferito dal teste P.O. la cui deposizione non era stata esaminata – la fornitura dei materiali era provata dalla bolla di consegna in atti, senza rendersi conto che quest’ultima recava una data anteriore di tre anni alla esecuzione dei. lavori ed era riferita a lavori che non avevano alcuna attinenza con quelli dì cui alla presente causa; il Tribunale si era limitato a fondare su delle fotografie le considerazioni in merito alla necessità di camion e gru per l’esecuzione delle opere, senza esplicitare le ragioni del proprio convincimento.

2.1. Il motivo è infondato.

La sentenza non è incorsa nella denunciata contraddizione, avendo inteso affermare che, in considerazione dei vincoli di parentela esistenti, le parti non avevano proceduto a formalizzare nè a regolare preventivamente il contenuto del rapporto prevedendo le relative pattuizioni deformalizzazione negoziale): il che evidentemente non stava certo a significare che fra le parti non fosse intercorso un rapporto contrattale, desumibile dalla comune intesa raggiunta per l’esecuzione della prestazione convenuta.

Per quel che concerne la fornitura del materiale e della necessità di fare fronte a una struttura organizzativa, si tratta di un tipico accertamento di fatto riservato all’indagine del giudice di merito che, come tale, è insindacabile in sede di legittimità.

Il motivo difetta di autosufficienza, laddove si denuncia l’omesso esame della deposizione del teste P.O. e l’erronea valutazione della bolla di consegna, giacchè il ricorrente non ha provveduto a trascrivere le dichiarazioni rese dal predetto testimone nè il testo della bolla dì consegna, dovendo qui ricordarsi che, in relazione al vizio di motivazione per omesso od erroneo esame di una prova o di un documento decisivi, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio dì autosufficienza del medesimo, le risultanze della prova o il testo del documento nella loro integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove essi fossero stati presi in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa.

3. Il terzo motivo denuncia la insufficienza della motivazione laddove il Giudicante aveva ritenuto congruo il corrispettivo richiesto dalla opposta senza indicare i criteri, tenuto conto che l’attore ha l’onere di fornire la relativa prova.

3.1 Il motivo è infondato.

La sentenza, nel considerare congrua la somma pretesa rispetto ai lavori svolti, ha formulato il giudizio sulla corrispettività del compenso in base alla valutazione della natura e dell’entità delle opere, che ha verificato conto quando ha esaminato la documentazione fotografica prodotta in atti.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 11-05-2011, n. 4110

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1Con il primo dei ricorsi in epigrafe D.D., già titolare di concessione demaniale marittima per ristorante bar in comune di Pomezia, località Torvaianica, ha impugnato il diniego di rinnovo di tale concessione contenuto nel decreto di comparazione ex art. 37 del codice della navigazione, con il quale la concessione è stata rilasciata al controinteressato.

Premesso di essere titolare di detta concessione da oltre trenta anni; che peraltro la stessa non risulta formalmente rinnovata dal 1992; che nel 1993 concedeva in affitto d’azienda per sette mesi il locale bar ristorante insistente sull’area della concessione demaniale marittima; che l’affittuario realizzava abusivamente una pavimentazione di mq 100 circa; che la Capitaneria di Porto ne ingiungeva la demolizione; che in sede di ricorso gerarchico avverso detto provvedimento il Ministero dei trasporti e della navigazione dava "mandato" alla Capitaneria di procedere ad una comparazione ex art. 37 cod nav., avendo anche l’affittuario, oltre la ricorrente che aveva presentato istanza di rinnovo, richiesto il rilascio della concessione a proprio nome; che a seguito della prevista pubblicità per detta procedura presentavano istanza di concessione altri soggetti; che il provvedimento finale sceglieva il controinteressato, con il provvedimento qui impugnato; che la ricorrente è tuttora titolare della licenza per l’esercizio di bar ristorante; tutto ciò premesso, la ricorrente stessa censura detto atto sotto i seguenti profili:

eccesso di potereviolazione di legge: erronei devono ritenersi i presupposti indicati nell’atto quali la mancanza di licenza commerciale e l’aver commesso abusi in danno dell’amministrazione, in quanto detto abuso non è stato commesso dalla ricorrente e trattasi comunque di questione di poco conto e non era lesivo degli interessi demaniali, avendone la Capitaneria successivamente sospeso la demolizione; la sostituzione nella concessione ha riguardato un breve periodo, né la Capitaneria ha instaurato un procedimento di decadenza ex art. 47 cod nav.; solo la ricorrente, unica ad essere titolare di licenza di commercio, può garantire la più proficua utilizzazione del bene demaniale; non è stato valutato il "diritto d’insistenza" di cui all’art. 37 c.3 cit.;

eccesso di potereviolazione di legge: il provvedimento impugnato viola la delibera della Giunta Regionale Lazio 28.4.98 n. 1494: non risulta intervenuto nessun assenso regionale per il titolo concessorio rilasciato dalla Capitaneria, che agisce su delega regionale, al controinteressato..

Costituitosi il controinteressato, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso per i seguenti motivi: la questione della licenza commerciale non ha formato oggetto della motivazione del provvedimento, non avendo alcun rilievo giuridico per il rilascio della concessione demaniale; la ricorrente ha chiesto di regolarizzare l’abuso edilizio, assumendone la paternità; irrilevante la circostanza che la Capitaneria ne abbia medio tempore sospeso la demolizione; il diritto d’insistenza ex art. 37 c.3 cod nav non sussiste in caso di occupazione abusiva; non doveva essere pronunciata alcuna decadenza ex art. 47 cod nav in quanto la concessione era scaduta nel 1992; in base all’art. 3 della convenzione n. 2/1977 tra Ministero dei trasporti e della navigazione e Regione Lazio, la Capitaneria, per l’esercizio delle funzioni delegate, provvede alla redazione del titolo concessorio, impegnativo per il concessionario ma non per l’Amministrazione, titolo che viene appunto inoltrato alla Regione per l’approvazione.

Risulta formalmente costituita in giudizio l’Avvocatura di Stato per il Ministero dei trasportiCapitaneria di Porto.

Con ordinanza collegiale n. 1752/98 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

Con ordinanza n. 1667/2010 è stata accolta l’opposizione a decreto di perenzione e la causa è stata reiscritta in ruolo e fissata per la pubblica udienza del 21 aprile 2011.

Si è quindi costituito il comune di Pomezia, succeduto nelle competenze in questione alla Capitaneria di Porto, che ha insistito per la reiezione del ricorso in ragione dei motivi che hanno portato al rilascio di concessione ad altro soggetto, basati sulle gravi inadempienze della ricorrente, sia per l’affitto dell’area a terzi, sia per l’abuso edilizio.

Con memorie ricorrente e controinteressato ribadiscono tesi e ragioni, eccependo la prima anche l’inammissibilità dell’intervento del comune di Pomezia..

2Con il secondo dei ricorsi in epigrafe vengono impugnati il provvedimento di concessione demaniale al controinteressato e relativa approvazione regionale, nonché l’ordine di sgombero rivolto alla ricorrente.

Detti provvedimenti sono censurati per illegittimità derivata da quella degli atti impugnati con il primo ricorso.

Le parti hanno quindi sostenuto argomentazioni identiche a quelle del precedente ricorso.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza della Sezione n.1752/98.

La causa, dopo l’accoglimento dell’opposizione a decreto di perenzione, è stata fissata per l’udienza del 21 aprile 2011.

Risulta qui costituita la Regione Lazio che ha insistito per la reiezione dei ricorsi per le gravi inadempienze nel rapporto concessorio della ricorrente.

3- Tanto premesso, il Collegio riunisce preliminarmente i due ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, onde pervenire alla loro soluzione con unica sentenza.

Deve essere estromesso dal giudizio il comune di Pomezia il cui intervento in giudizio, in qualità di successore a titolo particolare della Capitaneria di Porto (ex art. 111 c.p.c.), doveva avvenire previa notifica alle parti costituite ex art. 50 c.2 c.p.a. e non con semplice memoria.

Nel merito il primo ricorso è infondato e deve essere respinto.

In primo luogo deve ritenersi superato il secondo motivo di gravame relativo all’assenza del provvedimento di approvazione regionale, in quanto dal secondo dei ricorsi epigrafati risulta che detto provvedimento è intervenuto, ed è stato formalmente impugnato appunto col secondo gravame.

Per quanto attiene al primo profilo deve chiarirsi come l’atto adottato sia stato emesso ai sensi dell’art. 37 del codice della navigazione che prevede un giudizio comparativo in presenza di più domande di concessione demaniale.

Non si tratta infatti nel caso in esame di rinnovo di concessione in essere in quanto la stessa, in capo alla ricorrente, era scaduta sin dal 1992 e non risultava rinnovata nonostante l’istanza della ricorrente stessa.

Tale circostanza rende altresì inapplicabile il comma terzo del citato art. 37 cod nav (nella sua versione anteriore alla sostituzione già avvenuta ai sensi dell’art. 2 comma 1 D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 1993 n. 494) che prevedeva una preferenza per il precedente concessionario, oltre che per ragioni connesse al tempo della sua abrogazione, anche perché la concessione era ormai scaduta da diversi anni rispetto al provvedimento qui impugnato.

Nella suddetta comparazione quindi hanno assunto particolare rilievo negativo i comportamenti tenuti dalla concessionaria, soprattutto per aver adottato un atto di cessione della concessione, seppure temporaneo, a favore di soggetto che aveva assunto per i mesi estivi la gestione del bar ristorante nell’anno 1993.

Trattasi di circostanza di tale gravità che è prevista dall’art. 47 c.1 lett. e) cod. nav. come causa di decadenza dalla concessione stessa. Non che nella fattispecie dovesse essere adottata tale procedura di decadenza, in quanto la concessione, come detto, non era in essere, ma la previsione normativa assume particolare rilievo per suffragare la gravità dell’inadempimento che ha giustificato l’esclusione della ricorrente dall’assegnazione della nuova concessione in sede di comparazione.

Altro abuso rilevante e significativo, preso in esame esplicitamente nella bozza di decreto costituente atto istruttorio interno, è quello relativo alla pavimentazione di parte dell’area demaniale in assenza di qualsiasi autorizzazione; circostanza per la quale già nel 1993 l’abuso era stato portato a conoscenza alla competente Procura della Repubblica.

Abuso che la ricorrente aveva in certo senso fatto proprio avanzando richiesta di sanatoria.

Né il fatto che la Capitaneria abbia sospeso l’ordine di demolizione di tale manufatto rende meno grave l’abuso commesso, consistente appunto nel mutamento stabile dei luoghi oggetto di concessione demaniale, in assenza di previa autorizzazione.

Tali ragioni appaiono adeguate per escludere, tra l’altro in presenza di più richiedenti, il rilascio della concessione demaniale alla ricorrente.

Il secondo dei ricorsi epigrafati si basa sulle stesse ragioni del primo, in quanto viene invocata l’illegittimità derivata degli atti successivi, costituiti dalla concessione formale rilasciata al controinteressato, dall’atto di approvazione regionale di tale concessione e dall’ordine di sgombro rivolto alla ricorrente.

Peraltro nemmeno l’approvazione regionale viene contestata per vizi propri, talché restano valide anche qui le ragioni che hanno convinto il Collegio dell’infondatezza del primo ricorso.

Entrambe i ricorsi devono quindi essere respinti ma, considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando:

dichiara inammissibile l’intervento del Comune di Pomezia nel ricorso n. 7667/99;

respinge, previa riunione, entrambi i ricorsi in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.