Cass. pen., sez. I 19-03-2009 (03-03-2009), n. 12453 Condanna a pena illegale – Possibilità di rettificazione in sede esecutiva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 06.02.2008 la Corte d’assise d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento delle istanze avanzate da A.C.: a) rideterminava in anni 20 di reclusione la pena inflitta al predetto dalla Corte d’assise d’appello di Salerno con sentenza definitiva 14.11.1997 per il reato di omicidio (così assumendo di riportarla entro il limite di legge, in presenza della riconosciuta attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8) e, quindi, con la continuazione come già determinata per gli altri reati di cui alla stessa sentenza, fissava la pena complessiva in anni 23 e mesi 6 di reclusione; b) annullava di conseguenza il provvedimento di unificazione pene concorrenti emesso dal P.G. di Napoli il 15.11.2007. In particolare detta Corte rilevava come la pena concretamente inflitta dalla Corte d’assise d’appello di Salerno per il delitto di omicidio volontario, in anni 24 di reclusione, fosse illegale, in presenza dell’anzidetta diminuente speciale che, per consolidata giurisprudenza, non era soggetta a giudizio di bilanciamento, ma a considerazione autonoma, e come fosse non solo consentito, ma dovuto – in sede esecutiva – correggere una determinazione di pena effettuata oltre i limiti di legge.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l’annullamento, proponeva ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d’appello di Napoli che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: la pena inflitta dalla Corte d’assise d’appello di Salerno non era abnorme nè illegale, ma solo frutto di un’errata valutazione; essa configurava un error in iudicando che poteva essere corretto solo con ricorso per cassazione, ora coperto da giudicato.
3. La difesa del predetto condannato depositava quindi in data 21.01.2009 memoria di replica a tale impugnazione.
4. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio dell’impugna ordinanza sul rilievo che l’attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8 si sottrae a giudizio di bilanciamento solo rispetto all’aggravante di cui all’art. 7, s.l., ma non in relazione ad altre circostanze.
In data 02.03.2009 lo stesso Procuratore generale presso questa Corte depositava ulteriore memoria con cui ribadiva le proprie tesi (allegando anche copia – nella parte d’interesse – della sentenza 04.12.1998 della Corte di cassazione che dichiarava inammissibile, sul punto, il ricorso dell’ A.).
5. Il ricorso, fondato nei termini di cui alle seguenti argomentazioni, deve essere accolto.
Il gravame del Procuratore generale territoriale – avverso un’ordinanza che interviene sul giudicato, riformandolo in punto pena sul rilievo della sua illegalità – introduce, prima ancora della fondatezza nel merito di tale operazione (questione circa l’assoggettabilità dell’attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8 al giudizio di bilanciamento), la quaestio in ordine alla liceità stessa di siffatto intervento del giudice dell’esecuzione e, comunque, dei limiti in cui eventualmente ciò sia possibile. Su tale delicatissimo argomento (sul quale non si ignorano alcuni precedenti positivi di questa Corte), certamente va posta una prima ineludibile riflessione. Punto di partenza è il dato che, seppure il "mito" del giudicato invincibile come tale (come è stato detto) sia superato nella vigente disciplina processual-penalistica, è pur tuttavia vero che esso giudicato possa essere infranto (totalmente o parzialmente) solo nei casi normativamente previsti (cfr., quale tipico esempio, l’art. 671 c.p.p.), non come principio – per così dire – generale.
Il primo punto di riflessione di cui appena sopra si è detto, dunque, pretende – anzitutto – un dato normativo di riferimento. Nel caso in parola, nella pacifica mancanza di una specifica disciplina in proposito nel Libro Decimo del c.p.p., sembrerebbe che il sistema codicistico affidi l’osservanza della regola fondamentale dell’art. 1 c.p. al solo processo di cognizione ed in particolare alla possibilità di correzione di un eventuale siffatto errore con i rimedi dati dalle esperibili impugnazioni. Ma il principio della legalità della pena, che è valore di rango costituzionale che permea di sè l’intero sistema, e che per certi aspetti può dirsi la legittimazione culturale – in senso laico – del processo, non sopporta di essere costretto in tali limiti, nè di essere sacrificato sull’altare del giudicato. Tale profonda valenza costituzionale, pertanto, in mancanza di una norma specifica per il processo di esecuzione, presuppone pertanto – ed anzi impone – l’immediata operatività della norma superiore, da attivare ex art. 670 c.p.p., (art. 25 Cost., comma 2, in particolare, ovvero art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: "Non può essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso"), come opzione interpretativa necessaria rispetto all’invocazione alla Corte Costituzionale di un intervento additivo, in tal caso, per la fase esecutiva del processo penale. Ed invero il dato di sistema, che pure è canone interpretativo, consente di ritenere direttamente ineseguibile (ad esempio) la sentenza emessa a non judice, ma ciò – all’evidenza – è caso diverso da quello in cui la sentenza è in sè valida ed irrevocabile, ed irroghi pena – in ipotesi – superiore al limite massimo di legge o di specie diversa da quella prevista.
Dunque questo primo profilo qui in esame può essere ancorato solo all’immediata operatività di tali norme di rango superiore, a prescindere dalla mancanza di una disciplina codicistica specifica, principio che questa Corte ha già – del resto – ammesso (v. decisione sul cd. caso Somogy). Ciò posto, va poi affrontato il nucleo del problema che successivamente di necessità si affaccia, e cioè se la violazione della pena legale sia emendabile in fase esecutiva sempre e comunque, per qualsivoglia via il giudice della cognizioni vi arrivi, ovvero solo in determinati casi. E questa, invero, la questione posta dal caso specifico. Ritiene in proposito la Corte che in materia si imponga un’insuperabile barriera rinvenibile nel sistema e coerente ad esso. Tralasciando le varie ipotesi possibili, che non interessano la presente decisione, si ritiene di poter comunque affermare che si debba doverosamente distinguere tra la pena illegale irrogata senza alcuna giustificazione rinvenibile nella sentenza (per mero ed esclusivo errore macroscopico), e quella cui si pervenga in esito ad un (per quanto discutibile) apparato argomentativo. Solo la prima ipotesi – in sè intrinsecamente inammissibile: ergastolo per una contravvenzione – ricade nell’errore non sopportato dal sistema, dunque emendabile come sopra anche in executivis. Per la seconda, invece, deve ritenersi che il giudicato copra, come tradizionalmente si afferma, il dedotto ed il deducibile. Il dato di sistema che conforta tale soluzione si rinviene nella disciplina del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, laddove l’art. 671 c.p.p. l’ammette "sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione", ovvero nella revisione (che può anche essere qualificata un incidente cognitivo in fase esecutiva, con efficacia risolutiva) nella quale la prova nuova non deve essere stata esaminata dal giudice della cognizione. Insomma, il dato di sistema è – secondo del resto consolidato orientamento – che il giudice dell’esecuzione trova un limite nell’avvenuto esame della questione da parte del giudice della cognizione. Nel caso presente, dunque, non ci si trova di fronte (come emerge dalla sentenza in questione) ad un errore macroscopico di pena illegale, senza alcuna giustificazione che non sia l’applicazione immediatamente errata della norma, ma ad un percorso motivazionale che peraltro faceva riferimento all’orientamento giurisprudenziale dell’epoca, tanto che ebbe l’avallo della Corte di cassazione (sentenza 04.12.1998). In definitiva, riferendo dunque al caso specifico le suesposte considerazioni, la pena inflitta all’ A. non può dirsi immediatamente illegale, ma applicata nella misura suddetta (peraltro nei limiti di legge per la sua categoria, quella detentiva) coerente rispetto alla decisione ed in esito ad un percorso motivazionale che implicava una valutazione giuridica in allora giudicata corretta anche dalla Corte di cassazione. L’errore del giudice dell’esecuzione, in sostanza, nell’impugnata ordinanza, è stato quello di valutare la pena come illegale (per ritenuto superamento dei limiti di legge) solo in funzione di una diversa successiva giurisprudenza (sulla possibilità del giudizio di bilanciamento dell’attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8) e non per l’illegalità in sè della pena, e per non avere considerato che la specifica questione risultava, per essere stata già risolta dal giudice della cognizione, non più recuperabile dal giudice dell’esecuzione.
Si impone pertanto annullamento della gravata ordinanza con rinvio alla Corte d’assise d’appello di Napoli, giudice dell’esecuzione, per nuovo esame nel quale si tenga conto dei principi qui affermati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’assise d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1458 INGIUNZIONE Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con ricorso del 1.8.1991 al Pretore di Napoli, X X, titolare dell’Hotel X X di Ischia, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale l’INPS gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di lire 84.936.154, di cui lire 34.358.000 per contributi dovuti per il periodo 04.1985/07.1990 e lire 50.605.154 per sanzioni amministrative. A sostegno dell’opposizione il ricorrente deduceva la nullità del ricorso per ingiunzione perchè privo della indicazione del petitum e della causa petendi.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore rigettava l’opposizione.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello proposto dall’X.
Il Tribunale, premesso che il ricorso per ingiunzione conteneva tutti gli elementi di cui all’art. 414 c.p.c., nel merito osservava che dal verbale redatto dall’ispettore dell’INPS il 10.8.1990, confermato dal verbalizzante, di ricavava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ditta con il Dott. Luciano X, direttore sanitario dell’Hotel, essendo questi obbligato a svolgere la propria attività in base alle direttive impartite dall’azienda e secondo un orario fisso e predeterminato, senza alcuna autonomia o discrezionalità.
Per la cassazione di tale sentenza gli eredi di X X, nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso con due motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 414 c.p.c. e vizi di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver respinto l’eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo perchè privo di petitum e di causa pretendi.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 2696 c.c. e degli artt. 414 e 416 c.p.c., nonchè vizi di motivazione, i ricorrenti lamentano che il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata dall’opponente, volta a dimostrare l’inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, perchè non richiesta nell’atto di opposizione bensì nella prima udienza del giudizio di primo grado successiva alla costituzione dell’INPS, così come ha errato nel negare ogni valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio del X.
Con il terzo motivo, denunciando omessa motivazione, i ricorrenti lamentano che il Tribunale ha del tutto omesso di prendere in considerazione il motivo di impugnazione con il quale l’appellante aveva dedotto l’illegittimità dell’ingiunzione perchè priva della specificazione delle somme dovute nei singoli anni e delle relative sanzioni.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha più volte avuto modo di precisare che nel rito del lavoro al ricorso per ingiunzione non si applicano le prescrizioni dell’art. 414 c.p.c. sul contenuto del ricorso introduttivo, la cui disciplina trova applicazione solo a seguito dell’opposizione; di conseguenza il convenuto opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, è tenuto ad articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all’art. 414 c.p.c. solo nella memoria di costituzione (cfr. Cass. n. 5526 del 2002, Cass. n. 15339 del 2000).
E’ stato altresì precisato che è irrilevante che il giudice dell’opposizione accerti se il decreto ingiuntivo poteva essere emesso o meno sulla base della documentazione prodotta, poichè a seguito dell’opposizione, che da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il giudice è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, sicchè l’opponente non ha interesse a far valere l’irregolarità o la invalidità del ricorso per ingiunzione, ove non si ponga un problema di spese della specifica fase monitoria (cfr. Cass. n. 11762 del 2004, Cass. n. 6663 del 2002, Cass. n. 3591 del 2000).
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato nei limiti delle considerazioni che seguono.
La sentenza impugnata è conforme a diritto e non è censurabile nella parte in cui ha negato ogni valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio del Dott. X. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 5167 del 2003, hanno infatti stabilito che nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della prova, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto alle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio prodotte dalla parte che intende avvalersene come prova. Detto principio, per quanto enunciato dalla Corte in materia di autocertificazione del reddito da parte dei richiedenti un assegno di invalidità civile, per le sue implicazioni generali trova certamente applicazione in ogni tipo di processo civile.
La sentenza impugnata è invece censurabile laddove nega ingresso alle prove testimoniali articolate dall’appellante sulle circostanze di fatto che formano il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Dott. X. Ha errato infatti il Tribunale a ritenere inammissibile detta prova perchè non articolata nell’atto di opposizione, bensì nella prima udienza dinanzi al Pretore successiva alla costituzione dell’INPS. Al riguardo giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel rito del lavoro l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall’opponente, che ha veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all’art. 416 c.p.c., mentre l’atto di costituzione dell’opposto, che ha veste sostanziale di attore, è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quello di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo(cfr. Cass. n. 13467 del 2003, Cass. n. 8502 del 2002), essendo tenuto l’opposto in tale atto difensivo ad articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all’art. 414 c.p.c. (Cass. n. 5526 del 2002).
Di conseguenza ove il ricorso per decreto ingiuntivo non rechi la precisa indicazione del petitum e/o della causa pretendi (come nel caso di specie, in cui nel ricorso per decreto ingiuntivo è precisato solo l’ammontare della pretesa ma non la ragione della stessa, difettando qualsiasi richiamo al rapporto di lavoro del Dott. X ed al verbale ispettivo) l’opponente (convenuto) è in grado di conoscere la pretesa dell’opposto (attore) solo a seguito della costituzione in giudizio di quest’ultimo, sicchè non può ritenersi tardiva la prova testimoniale articolata dall’opponente nella prima difesa successiva a tale costituzione.
Di conseguenza il Tribunale, nel ritenere inammissibile la prova testimoniale solo perchè non dedotta nell’atto di opposizione, senza valutarne nel merito la rilevanza in giudizio, non si è attenuto ai principi di diritto sopra enunciati. Le censure proposte dai ricorrenti con il motivo in esame sono dunque fondate per quanto di ragione.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso esime la Corte dall’esame del terzo, che rimane assorbito.
In definitiva, deve essere accolto per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, mentre il primo motivo deve essere rigettato ed il terzo dichiarato assorbito. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-02-2011, n. 2831 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione indicata in epigrafe il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione che aveva riconosciuto il diritto del personale regionale al calcolo degli incrementi previsti dalla L.R. n. 19 del 1991, art. 5, commi 1, 4 e 6, e dal D.P.Reg. 30 gennaio 1993, art. 8 negli aumenti periodici di stipendio e condannato la p.a. alle relative differenze, accoglieva il ricorso, ritenendone preliminarmente l’ammissibilità, e per l’effetto nominava l’Assessore alla Presidenza della Regione per lo svolgimento degli incombenti relativi all’esecuzione del predetto decreto.

1.1. In particolare, la decisione qui impugnata riteneva ammissibile il giudizio di ottemperanza, rilevando che la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Regione, modellato su quella prevista per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, si differenzia per aspetti rilevanti da quella dettata per gli altri ricorsi amministrativi; sottolineava, al riguardo, che la garanzia del contraddittorio è assicurata in modo più puntuale, essendo previsto, a carico del ricorrente, l’obbligo di notificare il ricorso nei modi e nelle forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati, ed essendo a questi ultimi assegnato un termine per presentare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale; nè minore rilievo riveste la circostanza che la decisione del ricorso sia preceduta da un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che costituisce espressione di un’attività di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo (come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia in relazione al parere espresso dal Consiglio di Stato nell’ambito della disciplina generale del ricorso straordinario al Capo dello Stato), così come peculiare è, infine, la disciplina dei rapporti con la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, regolata secondo il principio di alternatività; principio che comporta l’inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo proposto contro il medesimo atto impugnato in via straordinaria, sia per il ricorrente che per i controinteressati che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere la decisione del ricorso in sede giurisdizionale, e ha significativi riflessi sull’impugnazione in sede giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario, ammessa solo per vizi di forma o di procedimento, salvo che per i controinteressati che non siano stati posti nelle condizioni di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

2. La cassazione di tale decisione viene domandata, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., dalla Presidenza della Regione Siciliana, nonchè dagli Assessorati regionali interessati.

3. Costituzione e difese delle parti intimate come in epigrafe.

4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si sostiene il difetto assoluto di giurisdizione, dal quale sarebbe affetta la decisione impugnata. La carenza assoluta di potestas judicandi si radica, secondo i ricorrenti, nel fatto che l’atto del quale è stata chiesta e ottenuta l’ottemperanza, cioè il decreto del Presidente della Regione Siciliana emesso su ricorso straordinario, ha natura amministrativa, e non giurisdizionale, ed è quindi sottratto alla speciale forma di cognizione, quale il giudizio di ottemperanza, attribuita al giudice amministrativo.

2. Il ricorso non può essere accolto, se pure la decisione impugnata deve essere corretta e integrata nella sua motivazione.

2.1. Secondo il R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 23, comma 4, recante l’approvazione dello Statuto della Regione Siciliana, convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, gli atti amministrativi di quella Regione sono soggetti al ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La norma statutaria ha trovato attuazione, da ultimo, mediante il D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (art. 9, commi 3, 4, 5 e 6).

Il ricorso è ammesso in relazione ad atti regionali, che provengano, cioè, da organi dell’amministrazione regionale e siano espressivi della potestà amministrativa riservata alla Regione.

La disciplina del procedimento decisorio è modellata su quella per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, salvo la diversa posizione del Presidente della Regione che è capo responsabile del governo regionale.

In particolare, il ricorso va depositato presso l’assessorato regionale competente; il parere, obbligatorio, è reso dalle sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; la decisione sul ricorso viene adottata dal Presidente della Regione mediante decreto.

2.2. L’analogia del procedimento sottende una identità di natura e di funzione rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato, più volte sottolineata da queste Sezioni unite in relazione alle problematiche connesse alla impugnabilità ex art. 111 Cost. (cfr.

Cass., sez. un., n. 3660 del 2003; id., n. 15652 del 2002). Ciò ha comportato, sul piano sistematico, ma anche su quello delle concrete ricadute in termini di tutela giurisdizionale, la rilevanza delle medesime incertezze e dei medesimi dubbi che hanno investito il ricorso straordinario al Capo dello Stato, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (artt. 8-15), in attuazione della delega di cui alla L. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6 (modificativa della precedente L. 18 marzo 1968, n. 249).

2.3. A quest’ultimo istituto è stato tradizionalmente attribuito, in relazione al provvedimento che conclude il relativo procedimento, un connotato di antinomia, tra forma – di atto amministrativo – e sostanza – di atto di decisione -, insito nelle stesse definizioni comunemente utilizzate per la sua collocazione sistematica (provvedimento decisorio; atto dichiarativo di un giudizio).

Come la dottrina non ha mancato di rilevare, la "ambivalenza" del ricorso straordinario deriva, storicamente, dalla diversa funzione che esso ha via via svolto, quella originaria di strumento di "tutela ritenuta", e comunque di tutela amministrativa, e quella di rimedio giustiziale tendente alla giurisdizionalità, anticipatorio della giurisdizione amministrativa e quindi concorrente con essa, in termini di alternatività (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 8; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 20, comma 3), a seguito della creazione e del consolidamento della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo.

2.4. La funzione propriamente decisoria del provvedimento emesso sul ricorso straordinario è venuta in rilievo, specificamente, in relazione alla eventualità dell’inadempimento della pubblica amministrazione, che interessa nella controversia in esame, siccome per la esecuzione coattiva di decisioni di giustizia l’ordinamento ha previsto strumenti e modalità diverse. Il giudizio di ottemperanza, di cui al R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, n. 4, integrava lo strumento esecutivo per assicurare l’effettività e la satisfattività della giurisdizione amministrativa, connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, come tale costituzionalmente necessario alla completa attuazione del diritto di difesa (cfr. Corte cost. n. 419 e 435 del 1995).

2.5. Essendo stata collegata, in via esclusiva, alla giurisdizione, l’esperibilità del giudizio d’ottemperanza è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al decreto su ricorso straordinario, del quale si è sottolineata la natura di atto amministrativo, con la conseguenza che l’eventuale comportamento inerte della pubblica amministrazione renderebbe ammissibile solo il giudizio nei riguardi del silenzio-inadempimento (giudizio suscettibile, secondo la giurisprudenza amministrativa, di concludersi con l’ordine alla p.a. di dare esecuzione al decreto presidenziale; la relativa decisione ordinatoria di adempimento sarebbe, a sua volta, suscettibile di esecuzione coattiva mediante giudizio di ottemperanza, salva in ogni caso la esperibilità dell’azione risarcitoria autonoma per i danni causati dal comportamento omissivo della p.a.).

2.6. Già con la sentenza n. 3141 del 1953 le Sezioni unite, cassando per difetto di giurisdizione la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione a decreti di accoglimento di ricorsi straordinari, rimasti inadempiuti, hanno ritenuto, a conferma dell’"insegnamento tradizionale", ostativa alla esperibilità di quel giudizio la natura amministrativa del provvedimento e, pur senza escludere l’obbligo della p.a. di uniformarsi ad esso, ne hanno inferito che un tale obbligo non abbia il carattere assoluto e vincolante proprio del giudicato, connaturato con le caratteristiche proprie dell’attività giurisdizionale, discendendo invece dalla posizione di preminenza o di supremazia che spetta al Capo dello Stato, sì che la sua efficacia è circoscritta nell’ambito della stessa sfera dell’amministrazione, senza avere rilevanza esterna e senza dare luogo a quella forma tipica di coercizione in via eteronoma che è costituita dall’esecuzione in via giurisdizionale.

2.7. La questione si è nuovamente proposta a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 16 ottobre 1997, in cause riunite C-69/96 e 79/96, che ha dato ingresso alle questioni di interpretazione di norme comunitarie, sollevate dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato, riconoscendo natura di giudice nazionale a detto organo anche in tale sede; ma le Sezioni unite, con sentenza n. 15978 del 2001, hanno ribadito il precedente orientamento escludendo che i decreti con i quali sono decisi i ricorsi straordinari abbiano natura giurisdizionale e possano essere assimilati alle sentenze passate in giudicato, le uniche passibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. In particolare, tale conclusione è stata motivata con le seguenti considerazioni: a) il procedimento promosso con il ricorso straordinario ha per protagonista un’autorità amministrativa, che non è neppure vincolata in modo assoluto dal parere espresso dal Consiglio di Stato, potendo anche risolvere la controversia secondo criteri diversi da quelli risultanti dalla pura e semplice applicazione delle norme di diritto, così venendo a mancare i requisiti indefettibili dei procedimenti giurisdizionali, cioè il loro celebrarsi dinanzi ad un giudice terzo e imparziale, oltre che soggetto esclusivamente al diritto vigente (art. 111 Cost., comma 2 e art. 101 Cost., comma 2);

b) il meccanismo dell’alternatività, che regola il rapporto fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, non comporta la natura giurisdizionale del primo rimedio, poichè la portata del principio di alternatività è notevolmente attenuata dalla preferenza espressa dal Legislatore per il rimedio giurisdizionale, con la previsione che i controinteressati possano far venire meno la procedibilità del ricorso straordinario notificando al ricorrente e all’autorità che ha emanato l’atto impugnato la richiesta di trasporlo in sede giurisdizionale (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 10, comma 1); c) non significativa è la previsione della revocabilità del decreto (art. 15, medesimo D.P.R.), poichè la revocazione è comunemente ammessa anche per i ricorsi amministrativi ordinari, mentre, in particolare, la revocazione per l’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 5, (richiamato dal predetto art. 15) deve intendersi come riferita al contrasto con una precedente decisione di ricorso straordinario, dal momento che, invece, la sentenza passata in giudicato prevale comunque sulla difforme decisione del ricorso straordinario. Per quanto riguarda la citata sentenza della Corte di Giustizia, le Sezioni unite hanno osservato che la nozione di giurisdizione nazionale, in quanto prevista dall’art. 234 del Trattato CE e modellata in via interpretativa ai soli fini della ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, interpretativi e di validità, non rileva quando si tratta di interpretare disposizioni di diritto processuale nazionale al differente fine di ammettere, o meno, il giudizio di ottemperanza nei confronti di decisioni su ricorsi straordinari rimaste ineseguite dalla p.a.; questa non necessaria coincidenza fra le due nozioni di giurisdizione è un aspetto erroneamente non considerato nelle ordinanze di sezioni consultive del Consiglio di Stato che hanno ritenuto di poter fondare sulla richiamata sentenza della Corte di Giustizia la legittimazione del Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

2.8. Questa ultima considerazione è stata confermata dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 254 del 2004, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. n. 87 del 1994, art. 3 (nella parte in cui non prevede che il termine per la domanda di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici decorre dalla comunicazione dell’onere di presentare domanda), sollevata dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato: ciò sul presupposto che la questione era stata sollevata da un organo non giurisdizionale, la cui natura amministrativa era evidenziata dal fatto che il D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 14, comma 1, prevede che, ove il ministro competente intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (provvedimento, quest’ultimo, evidentemente non giurisdizionale, per la natura dell’organo da cui promana), mentre non rileva il riconoscimento di tale natura (giurisdizionale) da parte della Corte di Giustizia, perchè operato ad altri fini e sulla base di norme diverse da quelle che vengono in rilievo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

2.9. Successivamente alla sentenza delle Sezioni unite del 2001 e all’ordinanza della Corte costituzionale del 2004, la materia in esame è stata oggetto di vari interventi del Legislatore, che incidono in modo profondo sulle principali considerazioni poste a fondamento di quelle decisioni.

2.10. A parte il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245, comma 2, che – con riguardo ai decreti di accoglimento di ricorsi straordinari aventi ad oggetto atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici ed atti dell’Autorità di vigilanza sugli stessi – ha previsto l’applicazione degli strumenti di esecuzione di cui alla L. n. 1034 del 1971, artt. 33 e 37, interventi normativi di portata più generale, ai fini che qui interessano, sono principalmente quelli attuati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69 (recante disposizioni per lo sviluppo economico, la competitivita nonchè in materia di processo civile). Il comma 1 introduce, sotto forma di periodo aggiunto al testo del D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 13, comma 1, alinea, una norma che espressamente prevede che la sezione del Consiglio di Stato, chiamata ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, ne sospende l’espressione ed attiva l’incidente di costituzionalità "ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e ss." se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata;

il comma 2 dispone l’aggiunta al primo periodo dell’art. 14, comma 1, medesimo D.P.R. delle parole "conforme al parere del Consiglio di Stato" e la soppressione del secondo periodo del comma 1, secondo periodo, dello stesso art., nonchè l’abrogazione del secondo comma, così eliminando la possibilità – originariamente prevista – che il Ministero, nel formulare la proposta di decreto presidenziale, si discosti dal parere espresso dal Consiglio di Stato, previa sottoposizione della sua proposta al Consiglio dei Ministri.

2.11. Nell’esaminare tali sopravvenute disposizioni con riguardo agli effetti che possono conseguirne nella questione in esame, queste Sezioni unite osservano che le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 69 sono tali da eliminare alcune determinanti differenze del procedimento per il ricorso straordinario rispetto a quello giurisdizionale, quali erano state rimarcate nella richiamata sentenza n. 15978 del 2001, particolarmente in ordine alla qualificazione e ai poteri dell’organo decidente. Mette conto osservare, infatti, che la L. n. 87 del 1953, art. 23 di disciplina del giudizio incidentale di legittimità costituzionale richiede che la questione di legittimità sia sollevata, a pena di inammissibilità, da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un giudizio, sì che la nuova norma pare implicitamente presupporre il riconoscimento di una condizione, comunque, sostanzialmente equivalente alla "giurisdizionalità" (secondo l’accezione propria anche dell’ordinamento interno, e non solo ai fini della richiesta di interpretazione preventiva della Corte di Giustizia); peraltro, la eliminazione del potere della p.a. di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato conferma che il provvedimento finale, che conclude il procedimento, è meramente dichiarativo di un giudizio: che questo sia vincolante, se non trasforma il decreto presidenziale in un atto giurisdizionale (in ragione, essenzialmente, della natura dell’organo emittente e della forma dell’atto), lo assimila a questo nei contenuti, e tale assimilazione si riflette sull’individuazione degli strumenti di tutela, sotto il profilo della effettività, che una tutela esecutiva, piena e diretta, non è assicurata dal meccanismo, altrimenti utilizzabile, del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento della p.a., ovvero avverso il comportamento violativo, o elusivo, del dictum del decreto presidenziale, sì che l’obbligatorio ricorso a tale complesso meccanismo si risolve in una disciplina che rende eccessivamente difficile l’esercizio della tutela e finisce per non garantire un rimedio adeguato contro l’inadempimento della p.a..

2.11.1. Il significativo mutamento, nei termini così precisati, trova conferma nella nuova disciplina del giudizio d’ottemperanza prevista dal nuovo "codice del processo amministrativo", contenuto nell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, emanato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo disposta dalla stessa L. n. 69 del 2009, art. 44. L’art. 112, nel dettare le "disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza", dispone, al comma 2, che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato (lett. a) e, altresì, delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (lett. b), oltre che delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (lett. c), nonchè delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza (lett. d) e dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili (lett. e). In maniera corrispondente, il successivo art. 113, nell’individuare il giudice dell’ottemperanza, dispone che il ricorso si propone, nel caso di cui all’art. 112, comma 2, lett. a) e b), al giudice che ha emesso il "provvedimento" della cui ottemperanza si tratta (essendo competente il tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione del tutto conforme) (comma 1), mentre nei casi di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza (comma 2), secondo un sistema fondato sulla netta distinzione fra l’ottemperanza di sentenze e altri provvedimenti del giudice amministrativo (art. 112, comma 2, lett. a) e b)), per i quali è prevista la competenza del giudice amministrativo che ha emesso la sentenza o il provvedimento, e quella di sentenze passate in giudicato, o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario o di altri giudici, nonchè di lodi arbitrali divenuti inoppugnabili (art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e)), per i quali è competente il tribunale amministrativo regionale secondo il criterio di collegamento previsto dall’art. 113, comma 2.

Nel sistema così delineato la decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si colloca nella ipotesi prevista alla lett. b), art. 112, comma 2, e il ricorso per l’ottemperanza si propone, ai sensi dell’art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta". 2.11.2. Il senso di una disciplina tesa a garantire la effettività di tutela anche al ricorso straordinario viene rivelato dall’esame dei lavori parlamentari che hanno condotto al definitivo testo della norma: per cogliere la incisività di quest’ultimo, occorre sottolineare che il testo originario è stato oggetto di successivi emendamenti in sede di commissioni parlamentari, in relazione alla necessità di dare attuazione ai principi enunciati dalla CEDU, nonchè alle raccomandazioni comunitarie – intese a sollecitare gli Stati membri a prevedere senza eccezioni l’azione esecutiva per l’effettività delle tutele – che erano rimaste inevase dacchè un precedente disegno di legge, che prevedeva l’ottemperanza per le decisioni su ricorsi straordinari, era decaduto per fine legislatura;

infine, il parere della commissione del Senato circa la specifica necessità di inserire anche le decisioni straordinarie del Capo dello Stato è stato recepito nella relazione governativa, con la formulazione della norma nei termini sopra richiamati, sì che, in definitiva, deve concludersi che è conforme a tale intentio legis annoverare fra i "provvedimenti" del giudice amministrativo, passibili di ottemperanza, la decisione sul ricorso straordinario.

2.12. Come la dottrina ha puntualmente osservato, alla estensione del giudizio di ottemperanza a provvedimenti che non siano sentenze, o comunque provvedimenti non formalmente giurisdizionali, non si frappongono ostacoli di ordine costituzionale, sì che è ben configurabile la previsione normativa di un tale giudizio per le decisioni, rimaste ineseguite, del Capo dello Stato, trattandosi di una scelta del Legislatore che – nel rispetto dei principi costituzionali – tende a rendere effettiva la tutela dei diritti mediante il giudizio di ottemperanza (che, appunto, svolge nell’ordinamento una funzione di "tutela": cfr. Cass., sez. un., n. 30254 del 2008). Occorre ricordare, sul punto, che il ricorso straordinario non è espressamente previsto dalla Costituzione (nè può ritenersene la costituzionalizzazione implicita: cfr. Corte cost. n. 298 del 1986), ma, non di meno, il Giudice delle leggi con diversi interventi, intesi anche a conformarne la disciplina, ne ha confermato la compatibilità con il dettato costituzionale, in relazione all’art. 113 Cost. (cfr. Corte cost. n. 1 del 1964; n. 78 del 1966; n. 31 del 1975; n. 298 del 1986; n. 56 del 2001; n. 301 del 2001), sottolineando anche come la disciplina posta dal D.P.R. n. 1199 del 1971 non solo aveva ribadito la natura del tutto atipica che il ricorso straordinario aveva assunto sin dall’epoca della monarchia costituzionale, adeguando la disciplina della alternatività al ricorso giurisdizionale al principio della "trasferibilità" in sede giurisdizionale, ma, in attuazione del criterio della economicità posto dalla legge di delegazione, ne aveva confermato il carattere di rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono utilizzare con modica spesa, senza il bisogno di assistenza tecnico- le gale e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi (cfr. Corte cost. nn. 56 e 301/2001, cit.);

infine, riconoscendo che le concrete modalità di coordinamento con il rimedio giurisdizionale potrebbero essere plurime e rispondere a finalità divergenti, lo stesso Giudice delle leggi ha rilevato come il Legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può dettare una disciplina che può spingersi sino ad una completa rivisitazione del ricorso straordinario e dei suoi rapporti con il rimedio giurisdizionale (cfr. Corte cost. n. 432 del 2006). Con questi presupposti, la nuova regolamentazione normativa intesa alla "assimilazione" del rimedio straordinario a quello giurisdizionale, pur nella diversità formale del procedimento e dell’atto conclusivo, non può non assicurare una tutela effettiva del tutto simile, poichè, come queste Sezioni unite hanno precisato in materia di "autodichia", una volta che si riconoscano poteri decisori, su determinate controversie, formalmente diversi, ma analoghi, rispetto a quelli della giurisdizione, infrangerebbe la coerenza del sistema una regolamentazione affatto inidonea alla tutela effettiva dei diritti e tale da condurre, in spregio al dettato dell’art. 2 Cost., comma 1 e art. 3 Cost., a creare una tutela debole (cfr, Cass., sez. un., n. 6529 del 2010).

2.13. Ma la verifica di tale coerenza deve essere condotta bensì scrutinando i risultati dell’esercizio del potere decisorio, quali previsti dalla complessiva regolamentazione, anche rammentando che i criteri costituzionali sono integrati dalle norme della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo (artt. 6 e 13), come interpretate dalla Corte di Strasburgo, secondo il procedimento di ingresso nell’ordinamento nazionale precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007. Ebbene, secondo la giurisprudenza della CEDU, da un lato sono intangibili le decisioni finali di giustizia rese da un’autorità che non fa parte dell’ordine giudiziario, ma che siano equiparate a una decisione del giudice, e dall’altro in ogni ordinamento nazionale si deve ammettere l’azione di esecuzione in relazione a una decisione di giustizia, quale indefettibile seconda fase della lite definita (cfr. CEDU, 16 dicembre 2006, Murevic c. Croazia; 15 febbraio 2004, Romoslrov c. Ucraina).

2.14. I profili di novità, tratti dalla legislazione, che sono stati anche oggetto di discussione all’odierna udienza pubblica, sono di immediata operatività a prescindere dall’epoca di proposizione del ricorso straordinario, ovvero di instaurazione del giudizio di ottemperanza.

2.14.1. Come queste Sezioni unite hanno precisato con la sentenza n. 30254 del 2008, nel campo della giurisdizione di merito proprio il caso dei ricorsi per l’ottemperanza dimostra che una questione di giurisdizione si presenta anche quando non è in discussione che la giurisdizione spetti al giudice cui ci si è rivolti, perchè è solo quel giudice che secondo l’ordinamento la può esercitare, ma si deve invece stabilire se ricorrono – in base alla norma che attribuisce giurisdizione – le condizioni perchè il giudice abbia il dovere di esercitarla: così, in rapporto al decreto di accoglimento di ricorso straordinario, il configurarsi come giudicato può essere discusso in questa sede come questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c..

2.14.2. Ponendosi, dunque, una questione di giurisdizione, torna applicabile il consolidato principio secondo cui "l’art. 5 c.p.c., nella parte in cui dispone che la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e resta insensibile a successivi mutamenti del quadro normativo, persegue in realtà l’obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del tempo, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell’immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio" (cfr. Cass., sez, un., n. 3877 del 2004; id., n. 20322 del 2006).

2.15. L’evoluzione del sistema, che porta dunque a configurare la decisione su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio d’ottemperanza, deve trovare applicazione per la analoga decisione resa dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi della sopra richiamata normativa regionale, modellata – come s’è visto – sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato (dovendosi dunque riconoscere carattere vincolante anche al parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e dovendosi ammettere il potere di tale organismo di sollevare questioni di legittimità costituzionale rilevanti ai fini dell’espressione del parere; al riguardo, la dottrina parla di abrogazione tacita indiretta delle disposizioni del D.Lgs. n. 373 del 2003 che contrastino con le previsioni introdotte della L. n. 69 del 2009, art. 69).

3. Da tutto ciò discende l’applicazione, nella controversia in esame, della regula juris secondo cui il giudizio di ottemperanza è ben ammissibile in relazione al decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto il ricorso straordinario. In base a tale regola il ricorso è quindi respinto.

4. I profili di novità della questione esaminata inducono il Collegio a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-03-2011, n. 5581 Accertamento Imposta di successione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.R., quale erede di T.C. in rappresentazione della madre rinunciante, impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione in quanto calcolata erroneamente sul valore globale di detta eredità, al netto solo dell’importo dei legati e non anche degli oneri modali gravanti su detta eredità, costituiti, secondo il contribuente, dalle tasse di successione gravanti su detti legati che, per disposizione testamentaria, dovevano essere pagate dall’erede. L’adita Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’Agenzia.

La Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello, dichiarava legittimo l’operato dell’ufficio.

Contro quest’ultima sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo; gli intimati non hanno controdedotto.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 346 del 1990, artt. 7 e 8 (art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere l’impugnata sentenza ritenuto che il valore dell’eredità dovesse essere determinata al netto dell’onere modale costituito dalle imposte sui legati, poste a carico dell’erede da una specifica disposizione testamentaria.

La censura è infondata.

Invero il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8 recita: "Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che e gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati." Tale disposizione va letta ed inquadrata nell’ordinamento fiscale: il presupposto di fatto per la nascita del fenomeno tributario può essere costituito da istituti privatistici, in base alla cui regole si determina il momento genetico del tributo e gli eventi giuridicamente rilevanti che fanno sorgere il rapporto di imposta. Ma quest’ultimo si esplica unicamente nell’ambito del diritto pubblico, è cioè sottratto al potere dispositivo delle parti, costituendo espressione del potere" impositivo dello Stato o dell’ente pubblico che ne sia dotato. Nel caso di specie il testamento è l’istituto privatistico dal quale è sorto il diritto sia de chiamato all’eredità sia dei legatari, e, coevamente, l’obbligo fiscale degli stessi nei confronti dello Stato, secondo la disciplina dettata dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, obbligo gravante su ciascuno e per i cui adempimento è previsto un vincolo solidale.

Quanto sopra trova applicazione anche in presenza di una disposizione testamentaria che imponga all’erede il pagamento delle imposte di competenza di ciascun legatario. Ed infatti anche in tale caso sorgerà a carico sia dell’erede che del legatario un’obbligazione tributaria nei confronti dello Stato; solo in tale fattispecie, peraltro, sorgerà altresì un diritto di natura privatistica, del singolo legatario nei confronti dell’erede non certo ad essere tenuto indenne dall’obbligazione tributaria, ma ad ottenere dall’erede stesso il mero importo economico, corrispondente all’imposta.

Ne consegue che l’Amministrazione Finanziaria ben potrà rivolgersi ai legatario per l’adempimento dell’obbligazione tributaria sullo stesso gravante e lo stesso non potrà opporre l’esistenza della disposizione testamentaria a suo favore, potrà solo, sul piano privatistico, rivalersi nei confronti dell’erede obbligato a tanto dalla disposizione testamentaria.

In virtù di quanto sopra deve pertanto ritenersi che non sia possibile con riferimento al disposto di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 3 ("Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei Segati e degli altri oneri che le gravano"), interpretare la parola "onere" – che ben può consistere nell”istituto privatistico dell’onere modale -, come ricomprendente anche l’obbligazione tributaria gravante sul legatario. E ciò per la profonda differenza esistente tra i due istituti con riferimento sia alla natura giuridica che, conseguentemente, alla disciplina. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso viene rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimità atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.