Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-06-2011) 12-07-2011, n. 27195Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Catania ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania in data 23.9.2010 con la quale il Giudice per l’Udienza Preliminare ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato M., per estinzione del reato dovuta a prescrizione, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Il Procuratore della Repubblica di Catania con un unico motivo di impugnazione, prospetta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e, segnatamente, degli artt. 2 e 157 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

In particolare rileva il ricorrente che nell’impugnata sentenza il Giudice ha erroneamente ritenuto il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 estinto per prescrizione facendo applicazione, ai sensi dell’art. 2 c.p., quale normativa più favorevole al reo, dell’attuale disciplina dell’art. 157 c.p., interpretata nel senso di stabilire, in ordine al delitto contestato, un termine di prescrizione di "sei anni, prorogabile in misura di un quarto in presenza di atti interruttivi".

Il ricorso inoltre, con corrette osservazioni in diritto, che la Corte di legittimità non può che condividere, osserva criticamente sul punto:

a) che l’attuale formulazione dell’art. 157 c.p. sancisce che il termine di prescrizione ordinario, sia corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato e che, solo nel caso in cui la pena edittale prevista sia inferiore a sei anni di reclusione, si applichi il termine di prescrizione ordinario di anni sei;

b) che nel caso in esame, con riferimento al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, essendo tale ipotesi delittuosa punita con la pena della reclusione da sei a venti anni di reclusione, l’attuale normativa prevede un termine di prescrizione pari ad anni venti;

c) che nel confronto tra la normativa applicabile al momento del fatto e quella sopravvenuta, risulta più favorevole ai sensi dell’art. 2 c.p. quella vigente al momento del fatto (dieci anni);

d) che, quindi, il delitto contestato al M. risulterà estinto per decorrenza del termine di prescrizione solo in data 21 luglio 2013, ovvero alla data del 21 luglio 2018, essendo intervenuto un atto interruttivo.

Il motivo è fondato nei termini come sopra correttamente prospettati ed argomentati dalla parte pubblica ricorrente, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-12-2011, n. 27478 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che S.C. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 3 giugno 2010, con il quale la Corte di appello di Lecce – in parziale accoglimento del ricorso con cui ella aveva chiesto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la condanna del Ministero della giustizia alla corresponsione di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata del processo da lei promosso in materia di lavoro, per il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola, processo protrattosi per cinque anni e sette mesi in primo grado – ha liquidato in favore dell’istante la somma di Euro 2.000,00 a titolo di equa riparazione, avendo individuato in due anni e mezzo il complessivo allungamento della durata fisiologica del processo, e compensato tra le parti le spese di lite;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 2 degli artt. 24, 38 e 111 Cost. e di disposizioni della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonchè difetto di motivazione, assumendo: che non erano stati osservati i termini per i rinvii e la determinazione delle successive udienze; che il giudizio come riconosciuto dal decreto faceva parte di una serie di cause seriali, perciò di nessuna complessità;

che il primo motivo è infondato, in quanto l’affermazione che il processo nella specie si è svolto in un arco temporale da ritenersi irragionevole per il periodo di eccedenza rispetto al triennio, è conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per la determinazione della ragionevole durata del processo, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo di primo grado è di circa tre anni (Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2011, nn. 7914 e 7915);

che il terzo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 112 cod. proc. civ.) – con cui si lamenta che, mentre nel dispositivo è stato riconosciuto che sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi legali, decorrenti dalla domanda azionata, una analoga statuizione non è riportata nel dispositivo – prospetta un tipico errore materiale, che va corretto con la procedura di cui all’art. 287 c.p.c. e segg., mentre non è denunciabi-le davanti alla Corte di cassazione, il cui compito istituzionale si esaurisce nel controllo di mera legittimità delle decisioni di merito (cfr. Cass., Sez. 3^, 15 maggio 2009, n. 11333);

che il secondo motivo (violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost.;

violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e dell’art. 93 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) censura la pronuncia di compensazione delle spese;

che il motivo è fondato;

che la statuizione della Corte d’appello si basa sull’esito complessivo del giudizio, in particolare sul notevole ridimensionamento della domanda e sul comportamento processuale del Ministero, il quale non si è opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza;

che il capo della pronuncia sulle spese non sfugge alle censure della ricorrente, ove si consideri, da un lato, che l’istante aveva si quantificato il danno non patrimoniale nella misura di Euro 5.500,00, ma aveva rimesso al giudice del merito la determinazione della somma ritenuta di giustizia; dall’altro, che la mancata opposizione alla domanda da parte della Amministrazione non giustifica, di per sè, la compensazione allorchè, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto;

che il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente al secondo motivo, con conseguente cassazione, in parte qua, del decreto impugnato;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio dinanzi alla Corte d’appello, liquidate come da dispositivo;

che le spese di questa fase – liquidate come da dispositivo – vanno poste a carico del Ministero nella misura della metà, sussistendo giustificati motivi, stante l’accoglimento soltanto parziale del ricorso, per la compensazione della restante parte;

che le spese di entrambi i gradi vanno distratte in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo; cassa il decreto impugnato limitatamente alla censura accolta e, decidendo nel merito, ferme le altre statuizioni, condanna il Ministero della giustizia alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 775,00, di cui Euro 445,00 per onorari, Euro 280,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè al rimborso di 1/2 delle spese di legittimità, compensata la restante parte, spese che liquida, nell’intero, in complessivi Euro 595,00, di cui Euro 495,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge; spese di entrambi i gradi distratte in favore del difensore antistatario, Avv. Oscar Lojodice.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 10-08-2011, n. 31847

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 11 maggio 2009 il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato C.F., già capo camorrista, responsabile di numerosi delitti di estorsione e di tentato omicidio, e, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione, riconosciuta all’imputato la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, convertito in L. n. 203 del 1991, ha inflitto al C. la pena di anni sette di reclusione.

Con sentenza del 23 aprile 2010 la Corte di appello di Salerno, investita dell’appello proposto dal C., istante per ottenere l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha confermato la prima sentenza, osservando che il Tribunale aveva già valorizzato nella più ampia misura possibile il contributo collaborativo dell’imputato, giungendo, con il riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, cit., alla pena finale di sette anni di reclusione da ritenersi molto modesta in rapporto al numero e alla gravità dei delitti commessi.

La Corte territoriale ha precisato che le attenuanti generiche erano state correttamente negate sulla base dei gravi e reiterati precedenti penali del C., secondo il trattamento normalmente riservato alla generalità degli imputati recidivi, laddove la differenza in melius della disciplina sanzionatoria era stata giustamente realizzata, per il collaboratore di giustizia, con il riconoscimento della ben più significativa (anche avuto riguardo alla sua concreta incidenza sulla pena) attenuante ad effetto speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, sopra richiamato.

2. Avverso la predetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, avvocato Sergio Luceri del foro di Lecce, deducendo violazione di legge e illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento alla negata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p..

Secondo il ricorrente, l’iter motivazionale della sentenza sarebbe, in parte qua, illegittimo, perchè postula che l’avvenuto riconoscimento della speciale circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, assorba ogni possibile ulteriore riduzione di pena concedibile all’imputato sulla base di altre norme tra cui l’art. 62 bis c.p..

La motivazione adottata sarebbe altresì priva dei necessari requisiti di logicità e coerenza, poichè, mentre da un lato ha attribuito alla condotta del C. un preciso rilievo processuale ed esistenziale, sintomatico di effettiva dissociazione, dall’altro lato, In maniera palesemente incongruente, ha negato le richieste attenuanti generiche sulla base della valutazione di dati (quali la "vita anteatta e i gravissimi precedenti penali") del tutto differenti da quelli considerati in premessa.

Dal contesto dell’impugnata decisione, giustamente valorizzante la positiva condotta del C. e l’efficacia delle sue dichiarazioni ai fini dell’accertamento della responsabilità dello stesso e degli altri imputati, non emergerebbe alcuna valutazione realmente negativa della personalità del ricorrente idonea a dare un fondamento razionale al diniego delle attenuanti generiche.

Mancherebbero, dunque, nel testo della sentenza gravata le argomentazioni atte a dare ragione della decisione adottata, in parte qua, e ciò a causa della ribadita illogicità del passaggio dalle premesse alle conclusioni.

Motivi della decisione

3. Entrambi i motivi del ricorso sono manifestamente infondati.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la riconosciuta attenuante ad effetto speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, cit., non è illegittimo, poichè esso, contrariamente all’assunto del ricorrente, non suppone alcuna incompatibilità in diritto tra le predette circostanze, che non risulta affermata in alcun passaggio della sentenza della Corte di merito.

La motivazione del rigetto delle invocate attenuanti generiche, inoltre, non è contraddittoria o illogica per contrasto tra premesse e conclusioni, poichè, come adeguatamente spiegato nella decisione impugnata, se il riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 8, convertito nella L. n. 203 del 1991, ha valorizzato la nuova scelta di vita del C., il quale ha rescisso i suoi legami criminali e intrapreso un percorso esistenziale ispirato al rispetto delle leggi e dei valori sociali condivisi, il suo passato pesantemente segnato da gravi e reiterati crimini non ha giustificato l’ulteriore riduzione di pena conseguente all’applicazione anche delle circostanze attenuanti generiche, di talchè la scelta operata dai giudici di merito, lungi dall’essere contraddittoria e illogica come denunciato dal ricorrente, costituisce piuttosto un’equilibrata applicazione dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., comma 2, nn. 2 e 3, che, nella determinazione della pena, impone al giudice, tra l’altro, di tener conto della capacità a delinquere desunta sia dai precedenti penali e, in genere, dalla condotta e dalla vita antecedenti al reato, sia dalla condotta contemporanea o susseguente al reato.

4. Segue, a norma dell’art. 615 c.p.p., comma 2, e art. 616 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, per aver proposto motivi di impugnazione palesemente infondati, che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti dalla norma, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-01-2012, n. 1294 Opposizione agli atti esecutivi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti sopra indicati propongono ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona del 1 giugno 2009 e notificata il successivo 2 luglio, che ha respinto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dagli stessi ritenendo sussistente una specifica causale di rito preclusiva dell’esame del merito della stessa, consistente nella pendenza di altra opposizione agli atti esecutivi dinanzi al G.E.. Resiste con controricorso la BNL, illustrato con memoria e chiede respingersi i ricorso.

2. I ricorrenti deducono:

2.1. "Insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5", per avere il giudice a qua fondato la propria decisione esclusivamente sulla supposta pendenza di altro giudizio di opposizione agli atti esecutivi tra le medesime parti e per gli stessi motivi, in base ad un ragionamento presuntivo del tutto carente dal punto di vista logico, contraddetto dalle risultanze istruttorie e dalle logiche considerazioni dei ricorrenti;

2.2. "Contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" per avere il giudice a qua desunto la pendenza dell’identico giudizio dall’uso del tempo passato da parte della difesa degli odierni ricorrenti, richiamando il pregresso deposito di un "ricorso" in opposizione all’esecuzione, mentre semmai avrebbe dovuto imputarsi a detta difesa di aver proposto altro identico giudizio mediante altra "citazione" avverso la medesima ordinanza;

2.3. Violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e chiede alla Corte "se sia vero che non può essere posta a fondamento dell’inferenza deduttiva sottesa al raggiungimento della prova un asola fonte di presunzione se sprovvista dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che dunque nel caso di specie non riveste questi requisiti l’uso del tempo passato da parte degli attori nel dire che esiste un giudizio di opposizione per ritenere che quel giudizio sia altro e diverso rispetto a quello che il giudice sta decidendo" in altre parole: "se sia dunque vero che , l’uso del passato in una causa di opposizione agli atti esecutivi circa la proposizione di un ricorso non sia di per sè idonea a far ritenere al Giudice che ci sia già stata una pregressa citazione di merito in opposizione agli atti esecutivi avverso il medesimo atto";

2.4. Violazione, falsa applicazione degli artt. 39 e 273 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e chiede alla Corte "se sia vero che nel caso in cui siano pendenti per la fase di merito due giudizi di opposizione agli atti esecutivi, distintamente dinanzi al giudice dell’esecuzione e dinanzi ad altro giudice istruttore del medesimo Ufficio giudiziario, o anche davanti a due diversi giudici istruttori, il secondo giudice non debba emettere sentenza di rigetto dell’opposizione incardinata dinanzi a sè ma debba, invece, riferirne al Presidente del tribunale in applicazione dell’art. 273 c.p.c. per la riunione e la successiva designazione del giudice dinanzi al quale deve proseguire il procedimento di opposizione agli atti esecutivi";

2.5. Violazione dell’art. 618 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e chiede alla Corte "se è vero che la competenza a conoscere dell’opposizione agli atti esecutivi spetta all’ufficio giudiziario come tale, sicchè esaurita la fase di comparizione delle parti ordinata all’emissione di provvedimenti indilazionabili, non è individuabile una legittimazione del Giudice dell’esecuzione all’istruzione della causa, dovendosi riconoscere per questa parte all’art. 618 c.p.c., comma 2 la portata di norma ordinatoria, la cui violazione non ridonda in vizio di incompetenza, per cui nel caso di assegnazione del merito di un’opposizione agli atti esecutivi ad un G.I. che non corrisponda fisicamente al G. Es. ma faccia parte del suo stesso ufficio la decisione non sarebbe affetta da alcuna nullità". 3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. Le censure possono essere trattate congiuntamente, avendo tutti ad oggetto la ricostruzione del contenuto della lite.

3.1. Tenuto conto dell’iter procedurale emergente dalle stesse prospettazione delle parti e dagli atti, erroneamente il giudice a qua ha presupposto la pendenza di altro giudizio di opposizione agli atti esecutivi tra le medesime parti e per gli stessi motivi.

3.2. Infatti, la presente opposizione riguarda l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del 20 febbraio 2008, impugnata con ricorso al medesimo G. E., che fissava l’udienza del 30.4.2008, alla quale si riservava di provvedere. Il 6.05.08, il medesimo giudice, sciogliendo la riserva, rigettava l’istanza di sospensione e fissava il termine per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, a norma dell’art. 618 c.p.c., comma 2. 3.3. Con atto notificato il 3 giugno 2008 veniva introdotto il giudizio di merito che non è altro che quello nel quale è stata emessa la sentenza qui impugnata. Non risultano, infatti, tenuto conto dell’indicato iter, giudicati preclusivi rispetto al presente giudizio. Tra le medesime parti e per gli stessi motivi (non potendo considerarsi tale quello emergente dalla sentenza 25.10.07, che ha dichiarato improcedibile l’opposizione della BNL avverso l’ ordinanza del 28.7.2004 resa dal Giudice dell’esecuzione nell’esecuzione immobiliare promossa dalla BNL contro gli odierni ricorrenti, nella quale non era ancora intervenuta l’Equitalia).

3.4. Ne deriva che, diversamente da quanto ricostruito dal giudice a qua, non vi era alcuna "causale di rito" che precludeva l’esame nel merito della presente opposizione, che verrà perciò condotta dal giudice di rinvio, il quale deciderà sulle spese, anche relativamente a quelle del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.