Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 25-07-2011, n. 29801

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Svolgimento del processo

M.S.J. ricorre, per il tramite del difensore avv. Stefano Sambugaro, avverso la sentenza del 20-5-2010 con la quale la Corte d’Appello di Genova, confermando quella del tribunale della stessa città in data 4-4-2006, lo ha riconosciuto responsabile di furto aggravato in supermercato.

Con unico motivo viene dedotta violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto quale furto consumato, mentre, essendo stata costantemente esercitata la sorveglianza sul prevenuto, ricorre furto tentato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

Questa corte ha avuto modo di affermare ripetutamente che il superamento della barriera delle casse di un supermercato portando con sè merce non pagata prelevata dai banchi, integra furto consumato, ricorrendo sia la sottrazione che l’impossessamento della cosa, mentre l’eventuale esercizio della vigilanza da parte degli addetti o di appositi impianti, vale solo ad escludere l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede (Cass. 27631/2010, 37242/2010, 27631/2010, 23020/2008).

Legittimamente, dunque, il furto è stato qualificato come consumato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-09-2011, n. 5227 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Gli attuali appellanti, S. A. C. D. J. e Bartolomeo C. De Judicibus – quest’ultimo anche quale procuratore delle Signore P. e A. A. – espongono che la controversia che li vede opposti al Comune di Molfetta ha avuto inizio nel 1982, allorquando l’Amministrazione Comunale rilasciò ai S. R. P., G. P., B. P., L. G., N. B., A. B. e N. A. delle concessioni edilizie nell’ambito di un piano particolareggiato senza obbligare costoro a cedere gratuitamente le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e senza chiedere la corresponsione dei relativi oneri.

Sempre secondo quanto riferito dagli appellanti, l’Amministrazione Comunale reperì tali aree all’interno del lotto finitimo, di loro proprietà, e che sarebbe stato quindi parzialmente appreso dal Comune medesimo in via del tutto arbitraria con occupazione del sedime non seguito da espropriazione.

Gli attuali appellanti espongono quindi che questa stessa Sezione annullò con decisione n. 674 dd. 4 marzo 1997 le concessioni edilizie nn. 643, 644, 646, 648 e 652 rilasciate dal Comune di Molfetta ai predetti titolari.

L’Amministrazione Comunale, peraltro, ancorchè ritualmente diffidata, non avrebbe – a detta dei medesimi appellanti – adottato alcun provvedimento al fine di eseguire la statuizione di questo giudice, tant’è che con susseguente decisione n. 1747 dd. 23 novembre 1999 dispose l’esecuzione coattiva del giudicato, eventualmente anche mediante Commissario ad acta della Regione Puglia.

Nondimeno, l’Amministrazione Comunale avrebbe posto in essere a preteso adempimento dei propri obblighi scaturenti dal giudicato "provvedimenti sfacciatamente elusivi" (cfr. pag. 3 dell’atto introduttivo del presente giudizio di appello) comminando ai titolari delle concessioni edilizia annullate la sanzione pecuniaria per l’edificazione abusiva senza quantificazione della stessa per poi – da ultimo – procedere all’adozione di un nuovo piano particolareggiato per l’area nella quale erano sorti gli edifici; e, soprattutto, "dimenticando" (cfr. ibidem) di essere tenuta a risarcire i danni discendenti dai provvedimenti amministrativi illegittimi da essa adottati e – per l’appunto – annullati dal giudice amministrativo.

1.2. In dipendenza di ciò, con ricorso proposto sub R.G. 10 del 2001 innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, i S. A. C. D. J. e Bartolomeo C. De Judicibus – quest’ultimo, sempre, anche quale procuratore delle Signore P. e A. A. – hanno chiesto la condanna del Comune di Molfetta al risarcimento dei danni discendenti dall’adozione dei predetti titoli edilizi annullati ope iudicis.

A tale proposito, dopo aver riepilogato i fatti dianzi riassunti, i ricorrenti in primo grado hanno testualmente affermato che essi avrebbero subito "danni di rilevante entità" (cfr. pag. 3 dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado)

In primo luogo i ricorrenti medesimi affermano che l’Amministrazione Comunale, al fine di realizzare una strada per l’accesso all’attigua lottizzazione e la scuola ivi prevista, avrebbe illegittimamente appreso senza procedere all’espropriazione per pubblica utilità ben 5.491 metri quadrati di terreno, per un valore venale ammontante a quattro miliardi di lire (pari ad Euro 2.065.827,59), "considerato che lo stesso Comune l’11 dicembre 1982 fece sottoscrivere ai titolari delle concessioni edilizie l’impegno del seguente tenore: "si obbliga senza riserva alcuna e irrevocabilmente a riconoscere in favore del Comune di Molfetta, proporzionalmente alle aree da cedere per opere di urbanizzazione secondaria, il prezzo diverso da quello di esproprio che eventualmente il Comune dovrà pagare a favore dei Germani C. o altri espropriandi a seguito di esito favorevole del giudizio amministrativo dagli stessi promosso contro il Comune d Molfetta"" (cfr. ibidem, pag. 3 e ss.).

I medesimi ricorrenti in primo grado hanno pertanto rimarcato che ciò comproverebbe la circostanza per cui "il Comune sapeva fin da allora che doveva risarcire i danni e che il valore del suolo era ben maggiore di quello di esproprio" (cfr. ibidem).

I ricorrenti medesimi hanno inoltre chiesto che a Bartolomeo C., in quanto titolare di impresa edile, andasse pure riconosciuto l’ulteriore danno derivante dal mancato utilizzo in proprio delle aree contra legem sottratte e, conseguentemente, del mancato utile aziendale da quantificarsi in misura non inferiore ad un miliardo di lire (pari ad Euro 516.456,90).

Da ultimo, i ricorrenti hanno pure chiesto il risarcimento del danno derivante dall’abbattimento del loro fabbricato rurale insistente nell’area appresa contra legem, stimato in Lire 10 milioni (pari ad Euro 5.164,56), nonché il risarcimento del danno da mancato reddito dei beni parimenti sottratti contra legem,stimato a sua volta, in Lire 20 milioni (ossia Euro 10.329,13.) e il deprezzamento della parte residua del fondo pari a 50 milioni di lire (pari ad Euro 25.822,84).

In conseguenza di tutto ciò, i ricorrenti in primo grado hanno quindi quantificato la loro pretesa economica in complessive Lire 5 miliardi e 80 milioni (Euro 2.623.601,04), da rivalutarsi al momento dell’emanazione della statuizione giudiziale con gli interessi decorrenti dalla data dell’occupazione contra legem sino a quella del soddisfo del credito.

In via istruttoria i ricorrenti hanno chiesto al T.A.R. l’effettuazione di una consulenza tecnica d’ufficio al fine della quantificazione dei danni da loro asseritamente subiti.

1.3. Si è costituito in giudizio il Comune di Molfetta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso e, comunque, per la sua reiezione nel merito.

1.4. Con sentenza n. 1634 dd. 25 marzo 2004 la Sezione III^ dell’adito T.A.R. ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Il giudice di primo grado, dopo aver richiamato l’allora vigente art. 6, n. 3) del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 laddove affermava che il ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda, con l’indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si ritengono violati e le conclusioni, ha affermato che l’esposizione sommaria dei fatti deve tendere a determinare il collegamento tra le situazioni vantate dal ricorrente e la realtà fattuale sui cui incide l’atto impugnato o il comportamento dell’Amministrazione.

Inoltre, sempre ad avviso del primo giudice, i motivi di ricorso si identificano indefettibilmente con l’elencazione dei vizi dell’atto oggetto del gravame e devono pertanto essere rappresentati in modo chiaro e puntuale: e ciò al fine di poter sicuramente individuare e circoscrivere il "thema decidendum," a pena dell’inammissibilità del ricorso medesimo.

Dopo aver dunque chiarito tutto ciò in linea di principio, il T.A.R. ha ritenuto che il ricorso innanzi a sé proposto era carente di una sufficiente e chiara esposizione dei motivi di fatto e di diritto a fondamento della pretesa di risarcimento del danno per occupazione abusiva del fondo, in quanto nell’atto introduttivo del giudizio si faceva – per l’appunto – riferimento ad una vicenda distinta, relativa a concessioni edilizie rilasciate ad altri soggetti, annullate da questo giudice di appello con l’anzidetta decisione n. 674 del 1997 per invalidità derivata e successivamente sanate dall’Amministrazione Comunale attraverso la rimozione dei vizi formali in esse ab origine esistenti, nel mentre non erano stati dedotti e illustrati argomenti di fatto o di diritto a sostegno della domanda.

Tale carenza, ad avviso dello stesso giudice di primo grado, produrrebbe pertanto nella specie la violazione dell’anzidetto art. 6, n. 3, del R.D. 642 del 1907, con conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso e, comunque, di infondatezza per genericità dei motivi dedotti: e ciò anche a prescindere dalla circostanza dell’avvenuta produzione in giudizio, da parte del Comune, di due atti di citazione proposti nei suoi confronti da parte dei medesimi ricorrenti e con i quali essi hanno dedotto le medesime pretese innanzi al giudice civile.

Il T.A.R. ha – altresì – condannato i ricorrenti in primo grado al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di primo grado, liquidandole nella misura di Euro 3.000,00.

2.1. Con l’appello in epigrafe i ricorrenti in primo grado chiedono la riforma di tale sentenza, sostanzialmente reiterando le proprie deduzioni già illustrate in primo grado e contestando, comunque, il complessivo impianto della sentenza medesima.

In buona sostanza, gli appellanti reputano che con essa il giudice di primo grado non abbia recepito i canoni civilistici imposti dalla riforma del processo amministrativo introdotta dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, posto che nel caso di specie non si verterebbe sull’impugnazione di atti illegittimi ma sulle conseguenze dannose arrecate dagli stessi e che – soprattutto – l’annullamento delle concessioni edilizie non dovrebbe essere ricondotto – come per l’appunto ha fatto il T.A.R. – a una mera "vicenda distinta", ma alla premessa di fatto necessaria e sufficiente per la proposizione della domanda risarcitoria.

Sempre ad avviso degli appellanti, la "prova principe" dell’avvenuta occupazione sine titulo delle aree di loro proprietà sarebbe costituita proprio dagli atti di citazione in sede civile notificati da loro al Comune in data 13 maggio 1996 e 8 luglio 1996, e nondimeno reputati irrilevanti dal giudice di primo grado.

In dipendenza di tutto ciò, gli appellanti hanno pertanto reiterato anche nel presente grado di giudizio le loro domande risarcitorie, nonché la richiesta istruttoria di nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

2.2. Si è costituito anche nel presente grado di giudizio il Comune di Molfetta, concludendo per la reiezione dell’appello.

3. Alla pubblica udienza del 10 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto.

4.2. Come ha correttamente evidenziato il giudice di primo grado, l’art. 6, n. 3), del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, vigente all’epoca dei fatti per cui è causa, disponeva che il ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo doveva contenere l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fondava, con l’indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si ritenevano violati e le conclusioni.

Tale disciplina, costituente regola fondamentale del presente processo, è stata ora puntualmente riprodotta nell’art. 40 cod. proc. amm.

Altrettanto correttamente il giudice di primo grado ha affermato che l’esposizione sommaria dei fatti nell’ambito dell’atto introduttivo del giudizio doveva – e questo Collegio rimarca, a sua volta, che deve a tutt’oggi – consentire al giudicante di verificare il collegamento tra le situazioni vantate dal ricorrente e la realtà fattuale sui cui incide l’atto impugnato o il comportamento dell’Amministrazione.

Nel caso di specie tale verifica non è possibile.

Le concessioni edilizie rilasciate ai proprietari delle aree contermini sono state invero annullate dal giudice amministrativo, come pure è stato annullato dal giudice amministrativo il presupposto piano particolareggiato che aveva dato luogo all’illegittimo asservimento urbanistico del fondo di proprietà degli attuali appellanti rispetto al lotto 10, nel quale ultimo sono state – per l’appunto – realizzate le edificazioni sulla base dei predetti titoli annullati.

A fronte di ciò, tuttavia, va evidenziato che il pregiudizio lamentato dai ricorrenti, ossia l’ablazione contra legem della loro proprietà, trova per certo un presupposto nel piano particolareggiato anzidetto e nei titoli edilizi emanati in conseguenza di tale strumento urbanistico: ma risulta altrettanto assodato che tale presupposto non è unico, in quanto il danno si è determinato allorquando in concreto è stata posta in essere, in via ulteriormente consequenziale, la materiale apprensione contra legem di parte del fondo degli appellanti.

Detto altrimenti, il giudice di primo grado ha forse eccessivamente semplificato l’analisi della fattispecie allorquando ha considerato l’approvazione del piano particolareggiato e il rilascio dei titoli edilizi quale "vicenda distinta" rispetto a quella della materiale ablazione di parte del fondo dei ricorrenti: ma anche correttamente restituendo alle due vicende il rapporto di presupposizione che le connette, risulta con ogni evidenza che la seconda delle due, ossia l’ablazione dell’area destinata a standard e poi – a quanto sembra – utilizzata per la realizzazione di un edificio scolastico, non è stata provata in giudizio come avrebbe dovuto esserlo ai fini dell’accertamento del danno e della sua quantificazione.

Soltanto dal momento dell’apprensione illegittima del bene, coincidente con la violazione del diritto di proprietà degli attuali appellanti, può infatti essere verificata da questo giudice la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda di risarcimento del danno proposta da coloro che allegano di essere stati illegittimamente privati del proprio bene.

Nel caso di specie gli attuali appellanti hanno proposto in primo grado un atto introduttivo del giudizio dettagliato nella ricostruzione della vicenda sino alla statuizione di annullamento dei titoli edilizi da parte di questo giudice, ma del tutto carente di qualsivoglia illustrazione per quanto segnatamente attiene all’epoca in cui è stata consequenzialmente appresa la parte del proprio fondo destinata a soddisfare le esigenze di standard dei lottizzanti vicini, nonché della precisazione circa l’avvenuta emissione o meno di atti idonei a tale scopo da parte dell’Amministrazione Comunale, e – ancora – dell’ulteriore delucidazione circa l’avvenuto pagamento – o meno – di somme a titolo di occupazione provvisoria del sedime appreso.

Senza l’allegazione di tali elementi nessuna statuizione sulla domanda risarcitoria è possibile, posto che essi non possono essere dati come assorbentemente provati per la mera circostanza che i provvedimenti che avevano concluso altra e presupposta sequenza procedimentale sono stati caducati ope iudicis.

Né gli attuali appellanti possono ovviare a tali omissioni mediante l’affermazione che il giudice di primo grado non avrebbe recepito i canoni civilistici imposti dalla riforma del processo amministrativo introdotta dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, concludendo tale loro dire con l’assunto per cui lo stesso giudice avrebbe in tal modo obliterato di considerare che nel caso di specie non si verterebbe sull’impugnazione di atti illegittimi ma sulle conseguenze dannose da questi arrecate.

Il Collegio, per parte propria, rileva che nel processo amministrativo, anche dopo l’entrata in vigore della L. 205 del 2000 e, a fortiori, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di rito approvato con D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104 (cfr. art. 64, comma 3, cod. proc. amm.), il sistema probatorio è per certo fondamentalmente retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, il quale comporta l’onere per il ricorrente di presentare almeno un indizio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6118): e ciò, per l’appunto, è contemplato dal "sistema" proprio in quanto il ricorrente, di per sé, non ha la disponibilità delle prove, essendo queste nell’esclusivo possesso dell’Amministrazione ed essendo quindi sufficiente che egli fornisca un principio di prova.

Viceversa, la disciplina contenuta nell’art. 2697 cod. civ. (corrispondente, ora, all’art. 64, comma 1, cod. proc. amm.) secondo la quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, deve trovare integrale applicazione anche nel processo amministrativo ogniqualvolta non ricorra tale disuguaglianza di posizioni tra Pubblica Amministrazione e privato, come – per l’appunto – nel caso di specie, laddove si verte esclusivamente sulla spettanza, o meno, di un risarcimento del danno: con la conseguenza che, a pena di un’inammissibile inversione del regime dell’onere della prova, non è consentito al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando quest’ultima si trovi nell’impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2010 n. 8006).

Nel caso in esame, dunque, gli attuali appellanti si sono astenuti dal fornire la prova degli elementi di fatto su cui si fonda la loro pretesa risarcitoria, ossia – come detto innanzi – almeno i riferimenti dell’epoca in cui essi hanno subito l’apprensione dei loro beni, comunque documentabili mediante gli atti di immissione in possesso delle realità da parte dell’Amministrazione Comunale.

Né – ancora – l’omissione della prova stessa può essere surrogata con il rinvio fatto dagli appellanti medesimi ai contenuti degli atti di citazione da essi proposti in sede giudiziale civile contro il Comune al fine di ottenere ivi il valore dei beni espropriati, posto che gli atti introduttivi di quei giudizi, ancorchè qui paradossalmente prodotti dalla controparte pubblica, essendo atti provenienti dagli appellanti che illustrano i medesimi fatti per cui qui è causa, nulla aggiungono o tolgono a quanto gli appellanti medesimi avrebbero dovuto illustrare sin dal momento della proposizione del loro ricorso al T.A.R.; senza sottacere – poi – che proprio per effetto della sottoscrizione (documentata nella presente causa dagli stessi, attuali appellanti) dell’impegno dei lottizzanti a tenere indenne il Comune dei maggiori costi eventualmente sopportati per l’ablazione del fondo loro attiguo rispetto alle indennità di espropriazione, per la presente causa poteva comunque profilarsi anche una concorrente tutela in sede di giurisdizione ordinaria per l’ottenimento di tali voci di danno.

5. Il Collegio, nel respingere l’appello in epigrafe, reputa che comunque sussistono motivi di stretta equità per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio, nel mentre dichiara irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.L.vo 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-05-2011) 22-09-2011, n. 34415

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Svolgimento del processo

B.F. è imputato del delitto di tentato omicidio aggravato perchè, esplodendo colpi di fucile contro A. V. e A.L., attingendoli in varie parti del corpo tra le quali il capo, nonchè inseguendoli ed esplodendo altri due colpi, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte delle predette persone.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto per motivi futili, legati a controversie in ordine ai confini di proprietà di B. e all’uso a scopo irriguo dell’acqua proveniente da vicino invaso.

Fatto accaduto in (OMISSIS).

Il GUP del Tribunale di Gela, con sentenza in data 20.1.2009, condannava B.F. – con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la riduzione per il rito abbreviato – alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione.

La Corte di appello di Caltanisetta, con sentenza in data 15.6.2010, confermava la suddetta sentenza con la seguente motivazione.

Dopo aver riassunto le risultanze processuali e la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva basato la responsabilità dell’imputato sull’attendibilità delle parti lese e i risultati della perizia balistica e della consulenza medico legale, ha preso in esame i motivi di appello del difensore dell’imputato, con i quali si contestava l’attendibilità delle parti lese, in quanto in più punti le stesse si sarebbero contraddette tra loro; si sosteneva che lo stato dei luoghi in cui era avvenuto il ferimento era incompatibile con il racconto di A.V. e L., in quanto l’imputato sarebbe dovuto passare davanti alle vittime, e quindi lo avrebbero dovuto vedere, prima di raggiungere il punto dal quale erano partiti i colpi; si metteva in evidenza che gli abiti sequestrati nell’abitazione dell’imputato non corrispondevano a quelli descritti dai predetti A. e che la presenza dell’imputato nella zona (OMISSIS) alle ore 9,30 era incompatibile con lo svolgimento del fatto come ipotizzato dall’accusa; si mettevano in dubbio i risultati della perizia balistica, ritenendo che non fosse provato che i pallini che avevano ferito gli A. coincidessero con quelli di cartucce sequestrate all’imputato. La Corte di appello ha dato una precisa risposta a tutte le questioni sollevate con i motivi di gravame dalla difesa dell’imputato, spiegando le ragioni per le quali dovevano essere ritenute attendibili le dichiarazioni rese fin dal primo momento dalle parti lese e sempre ribadite; la ragione per la quale le parti lese non avevano visto prima del fatto passare il B. (l’imputato si era recato in luogo oltre un’ora prima delle vittime);

la ragione per la quale gli abiti sequestrati erano sicuramente quelli indossati dall’imputato al momento del fatto, essendo stati rinvenuti residui di polvere da sparo sugli stessi, e compatibili con la descrizione alquanto approssimativa che ne avevano potuto dare le parti lese; la ragione per la quale vi era piena compatibilità, sulla base di tutte le risultanze, tra la presenza dell’imputato sul luogo del delitto, avvenuto tra le ore 8,45 e le ore 9,00, e la presenza dello stesso alle ore 9,30 nella zona (OMISSIS); la ragione per la quale tutti gli accertamenti esperiti (l’esito positivo dello STUB; la comparazione di un pallino estratto dal corpo di A.L. e il munizionamento sequestrato all’imputato; la tipologia delle ferite riportate dalle vittime) confermavano le conclusioni a cui era giunto il giudice del primo grado.

La Corte distrettuale rigettava anche la richiesta di derubricazione del delitto in quello di lesioni personali, in quanto l’animus necandi risultava evidente per la potenzialità dell’arma usata; per le zone corporee attinte con i colpi di fucile, i quali ben avrebbero potuto cagionare la morte delle persone; per la reiterazione dei colpi, sparati ad altezza d’uomo.

Riteneva, infine, sussistente l’aggravante dei futili motivi, in quanto vi era una grande sproporzione nella reazione dell’imputato di fronte a una banale lite, avvenuta tempo prima, riguardante la fornitura dell’acqua, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per dare sfogo ad un impulso criminale.

Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, riproponendo, con un primo motivo, le stesse questioni che aveva sollevato con i motivi di appello, volte a dimostrare che non poteva essere stato l’imputato a sparare contro A.V. e L..

Con un secondo motivo ha contestato la sussistenza dell’aggravante dei motivi futili, in quanto dagli atti del processo risultava che i motivi di astio risiedevano tutti in capo ad A.V. e non in capo all’imputato.

Dopo aver ripercorso la vicenda della fornitura dell’acqua, ha ribadito che, se potevano sussistere motivi di astio, essi erano riconducibili solo all’ A., e quindi dovevano essere ritenuti insussistenti i motivi futili contestati all’imputato con l’aggravante.

Con un terzo motivo ha sostenuto che il delitto contestato doveva essere derubricato in lesioni personali, in quanto era del tutto insussistente l’animus necandi.

L’imputato aveva la disponibilità di quattro cartucce a palla piena che, se utilizzate, avrebbero certamente cagionato la morte degli A..

L’uso di cartucce a lesività minima era indicativo dell’assenza dell’intenzione di uccidere, così come il fatto che non si era avvicinato, restando a 25-30 metri dalle vittime, prima di sparare.

Era errata la considerazione del medico legale, riportata nella sentenza impugnata, secondo la quale tutte le armi da fuoco, all’interno di un raggio di cinquanta metri, sono in grado di produrre effetti letali, perchè troppo generica.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono inammissibili sotto diversi profili.

Innanzi tutto il ricorrente ha di fatto sottoposto a questa Corte gli stessi motivi che aveva presentato davanti alla Corte di appello di Caltanisetta, usando letteralmente e addirittura graficamente gli stessi argomenti, con brevi note introduttive per ogni motivo e con l’aggiunta di citazioni giurisprudenziali del tutto generiche sul valore degli indizi, senza rivolgere alcuna specifica critica agli argomenti con i quali i giudici dell’appello avevano già risposto alle medesime argomentazioni della difesa dell’imputato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (V. sez. 6 sent. n. 20377 dell’11.3.2009, Rv. 243838).

Il ricorrente, inoltre, con i motivi di ricorso ha sottoposto numerose questioni di fatto – peraltro già sottoposte alla Corte di appello – precluse allo scrutinio di questa Corte che non può e non deve rivalutare le prove attraverso un riesame del contenuto degli atti del processo, ma soltanto esaminare la congruità logica delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato e la corretta applicazione dei principi di diritto da parte del giudice del merito.

La mancanza di specifiche censure agli argomenti con i quali la Corte distrettuale ha risolto le questioni di fatto che le erano state sottoposte con i motivi di appello rende inammissibile il ricorso, risultando l’interpretazione data dalla Corte di appello alle risultanze processuali immune da qualsivoglia vizio logico giuridico.

Con riguardo alla contestazione dell’aggravante dei motivi futili, il ricorrente non mette in dubbio la futilità del motivo individuato dai giudici di merito e, con una diversa lettura delle risultanze processuali, sostiene che l’imputato non aveva alcun motivo di astio nei confronti degli A., ma che anzi erano costoro ad avere motivi di rancore nei confronti dell’Imputato. La diversa lettura delle risultanze processuali, lo si ribadisce, non è proponibile davanti a questa Corte di legittimità, in mancanza di un vizio logico giuridico della motivazione o di un dimostrato travisamento della prova sulla quale si è basata la decisione impugnata.

La Corte territoriale ha dato ampia spiegazione alla qualificazione del fatto nel delitto di tentato omicidio, prendendo in considerazione la lesività dell’arma utilizzata, la distanza di sparo, la posizione dell’antagonista, la persistenza nell’azione criminosa, la zona del corpo attinta, l’adeguatezza causale dell’azione e riconoscendo in capo all’imputato un dolo diretto.

Il ricorrente ha sostenuto che li reato doveva essere derubricato in quello di lesioni volontarie sulla base di mere congetture e senza rivolgere alcuna seria critica alle motivazioni della sentenza impugnata.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-03-2012, n. 3296 Licenziamento per giusta causa

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 22/11/07 – 22/1/08 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione proposta da L.E. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo che gli aveva parzialmente accolto la sola domanda diretta al conseguimento dell’indennità sostitutiva del preavviso per l’importo di Euro 10.308,99 nei confronti della Banca Mediolanum s.p.a., che aveva operato senza giusta causa il recesso dal rapporto di agenzia, dopo aver respinto le altre domande dell’agente tese al conseguimento dell’indennità di cessazione del rapporto ed al risarcimento dei danni per l’asserito carattere ingiurioso del recesso. La stessa Corte ha, invece, accolto l’appello incidentale svolto dall’istituto bancario per la riforma del capo di condanna relativo al versamento dell’indennità di mancato preavviso ed ha, conseguentemente, rigettato la domanda del L., dopo aver accertato la legittimità del recesso intimato per giusta causa in data 30/10/98.

La Corte bolognese è pervenuta a tale decisione sulla base delle seguenti considerazioni: il comportamento tenuto dal L., così come ricostruito nel processo penale svoltosi a suo carico e conclusosi con l’assoluzione adottata ai sensi dell’art. 530 c.p.c., comma 2 appariva di gravità tale da giustificare la risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia, nel quale l’elemento fiduciario assumeva una rilevanza particolare. Invero, secondo il giudice d’appello, il ruolo subordinato del L. rispetto al suo supervisore e le circostanze per effetto delle quali il medesimo era stato assolto in sede penale erano irrilevanti ai fini della verificata esistenza della giusta causa del recesso in esame, dovuta al fatto che egli si era indebitamente presentato, nel corso di una telefonata ad un funzionario del Credito Romagnolo, come la diversa persona del dott. L. della Fininvest onde confermargli l’afflusso di risorse finanziarie da parte del cliente S.; nè potevano aver pregio le doglianze sulla presunta genericità della lettera inerente le contestate inadempienze, posto che l’agente ne era venuto a conoscenza nel corso dell’incontro avvenuto nella sede della banca a (OMISSIS) nell’ottobre del 1998, per cui i medesimo non poteva non essere consapevole delle ragioni che avevano spinto la società preponente a recedere dal rapporto di agenzia, come comprovato, tra l’altro, dalla lettera di impugnazione del recesso del 13 novembre 1998; infine, era da escludere il lamentato carattere ingiurioso del recesso, sia per la legittimità della condotta della società mandante, sia per le modalità con le quali era stato attuato il recesso stesso.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il L., il quale affida l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste con controricorso la Banca Mediolanum s.p.a.

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. in relazione all’art. 2119 c.c., in quanto ci si duole del fatto che la Corte di merito, pur avendo ritenuto applicabile al rapporto d’agenzia il principio della specificità della contestazione disciplinare, ha finito per non tenerne conto, avendo considerato che era sufficiente che l’agente fosse, comunque, venuto a conoscenza in diverso modo dei fatti oggetto dell’addebito o che gli stessi fossero stati accertati in sede giudiziale. Tale conclusione è, quindi, contrastata dal ricorrente, il quale ritiene che la stessa abbia finito per avallare un percorso procedimentale non rispettoso del diritto di difesa del prestatore d’opera. Il motivo è infondato.

Invero, la Corte territoriale ha chiaramente premesso, nella esplicitazione del proprio convincimento sulla regolarità della contestazione disciplinare di cui al telegramma dei 30/10/98, che la stessa conteneva il preciso riferimento alla violazione dell’art. 14 del Regolamento Consob n. 5388/91 (art. 23, lett. c, comma 3, del nuovo Regolamento Consob n. 10629/97), norma regolamentare, questa, inerente l’inadempienza contestata, per cui è da escludere che il relativo giudizio sia stato formulato a prescindere dalla necessità della specificazione dell’addebito; oltretutto, l’inadempienza in esame, come evidenziato dalla stessa Corte, non poteva non essere già nota al L., il quale aveva precedentemente ammesso, nel corso dell’incontro svoltosi a (OMISSIS), che si era verificato l’episodio che aveva poi dato luogo al procedimento disciplinare a suo carico per effetto della constata rottura del vincolo fiduciario richiesto dalla sua qualità di promotore finanziario.

2. Oggetto del secondo motivo è la dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1746 c.c., in relazione all’art. 530 c.p.c., comma 2, e dell’art. 654 c.p.p., nonchè all’art. 13, punto 5, lett. A) della Delib. Consob n. 10629 del 1997. In particolare, il ricorrente deduce che in ordine all’addebito disciplinare si era formato in sede penale il giudicato sulla sentenza di assoluzione che aveva escluso la sussistenza della prova del dolo e dell’intenzionalità del comportamento contestatogli, il tutto all’esito del giudizio al quale la proponente aveva partecipato in qualità di parte civile, per cui veniva meno in sede civilistica la possibilità di individuare per lo stesso fatto la giusta causa di recesso. Il motivo è infondato.

Si osserva, invero, che dagli atti del procedimento risulta che il L. fu assolto dai reati di sostituzione di persona e di truffa aggravata con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova dell’esistenza dell’elemento soggettivo dei due reati, per cui non poteva non competere al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio.

Si è, infatti, precisato (Cass. Sez. 3, n. 11483 del 21/6/2004) che "la possibilità per il giudice civile, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale, non comporta alcuna preclusione per detto giudice nella possibilità di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale".

Si è, altresì, chiarito (Cass. Sez. 3, n. 22883 del 30/10/2007) che "ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2; inoltre l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perchè il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale".(in senso conforme v. Cass. sez. 3, n. 20325 del 20/9/2006).

3. Col terzo motivo ci si lamenta dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. Si sostiene che è apodittica l’affermazione contenuta in sentenza in ordine al fatto che esso ricorrente possedeva una solida preparazione bancaria e finanziaria e che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, fu proprio grazie alla sua iniziativa che fu scoperto il comportamento tenuto in danno della preponente da parte del La., per cui ciò equivaleva all’esatto contrario di una sua presunta ammissione di colpa. Si deduce, inoltre, l’omessa motivazione sulla documentazione comprovante la spettanza dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c. Il motivo è infondato.

Partendo proprio dall’ultimo rilievo si osserva che la Corte di merito non ha affatto omesso di motivare in ordine alla richiesta di riconoscimento del diritto all’indennità di cessazione del rapporto, avendo, anzi, evidenziato, con argomentazione logico-giuridica immune da rilievi di legittimità, che, trattandosi di un recesso per giusta causa, l’agente non aveva diritto a percepire l’indennità prevista dall’art. 1751 c.c., la cui erogazione è normativamente esclusa nelle ipotesi, come nella fattispecie, di risoluzione per inadempienza al medesimo imputabile, inadempienza che per la sua gravita non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (art. 1751 c.c., comma 2).

Destituito di fondamento è, altresì, il rilievo sulla asserita apoditticità della motivazione facente leva sulle pregresse qualità professionali del ricorrente, sia perchè la Corte le ha desunte dallo stesso ricorso (servizio prestato in qualità di dipendente del Banco di Napoli e bagaglio di conoscenze acquisite sulla piazza (OMISSIS)), sia perchè non è dimostrato che si tratti di una circostanza decisiva ai fini del giudizio teso alla verifica dell’addebito disciplinare che determinò la risoluzione del rapporto. Quanto al rilievo teso a dimostrare che il comportamento del ricorrente che aveva consentito di smascherare le irregolarità perpetrate dal La. in danno della banca era tale da non poter non essere considerato ai fini della verifica della responsabilità, è agevole rilevare che trattasi di giudizio valutativo, di segno opposto a quello espresso dalla Corte d’appello, che implica una rivisitazione nel merito delle risultanze istruttorie non consentita nel giudizio di legittimità e senza che sia nemmeno dimostrata la decisività, ai fini discriminanti invocati, del fatto così segnalato.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per onorario ed Euro 50,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

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