Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-03-2011, n. 5565 Imposta reddito persone fisiche Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte di V. L.W. e V.V.M., con separati ricorsi riuniti in primo grado, degli avvisi di accertamento notificati loro dall’Ufficio imposte dirette di Milano in qualità di eredi di V.V. e relativo al reddito dell’impresa Vivi Metalli accertato in capo al de cuius, ai fini IRPEF e ILOR, per l’anno 1994.

I contribuenti sostenevano di non essere eredi del padre per aver rinunciato all’eredità con dichiarazione ricevuta dal notaio Olivares di Milano il 12 aprile 2006.

La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso.

Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate che rilevava come i fratelli V. avessero compiuto atti e tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità e anzi integrativi dell’accettazione tacita della stessa. In particolare non avevano restituito alla massa ereditaria somme prelevate dal conto corrente del padre, avevano continuato a custodire i libri contabili esibendoli alla Guardia di Finanza, avevano continuato a gestire la contabilità presentando la dichiarazione I.V.A. per l’anno 1995, erano rimasti in possesso di beni del de cuius o a lui attribuibili, nonostante la intestazione formale alla sua convivente, come immobili e imbarcazioni.

La C.T.R. ha respinto l’appello rilevando che secondo le deduzioni dell’amministrazione finanziaria la famiglia V. aveva un vero e proprio accordo interno per gestire congiuntamente il commercio di metalli e dividere gli utili percepiti in gran parte in nero fra i tre gruppi familiari. La C.T.R. ha dedotto da ciò che le somme riscosse negli anni 1994 e 1995 non erano di pertinenza del padre ma utili, anche in nero, spettanti ai figli in relazione al suddetto accordo. La C.T.R. ha poi rilevato che la documentazione contabile è stata rinvenuta dalla Guardia di Finanza in parte presso la sede della Vi.Vi. Metalli e in parte presso la sede W.M. Rottami s.r.l. e in parte presso lo studio di un ragioniere mentre non vi era la prova della presentazione della dichiarazione per l’anno 1995 da parte dei fratelli V.. Nè vi era la prova che i pagamenti dal conto corrente della Vi.Vi Metalli per la manutenzione dell’imbarcazione fossero destinati a favorire la sua utilizzazione da parte di V.V.M.. Infine la C.T.R. per tutte le ragioni sin qui esposte ha escluso che i fratelli V. fossero nella detenzione di beni ereditari e che si siano sottratti alla redazione dell’inventario.

Ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate affidandosi a un unico articolato motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p. c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 111 Cost.

(omissione di pronuncia e di motivazione) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; degli artt. 459, 476, 485, 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa o insufficiente motivazione su punti di fatto, anche come omesso esame di documenti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si difende con controricorso i contribuenti.
Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia (ex multis, Cass. civ. SS.UU. n. 3118 del 14 febbraio 2006).

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è fondato per le seguenti ragioni.

La motivazione della C.T.R. è viziata dalla insufficienza dell’esame delle evidenze probatorie e delle deduzioni dell’amministrazione finanziarie e dalla incongruità logica delle deduzioni che i giudici di appello hanno ricavato dall’esame di tali evidenze e deduzioni. In primo luogo dalla presunzione dell’esistenza di una società occulta fra il V.V. e i figli la C.T.R. deduce arbitrariamente una presunzione causale di prelievo dal conto corrente del padre degli utili della società occulta spettanti ai figli. Tali prelievi che dimostrano in realtà la sola appartenenza in comune di tale conto non sembrano essere cessati dopo la morte del padre con ciò dimostrando semmai la confusione del patrimonio dei figli con quello ereditario. La C.T.R. non attribuisce alcun rilievo alla circostanza per cui la sede della Vi.Vi Metalli e quella della società W.M. Rottami (di cui V.V.M. era amministratore) fossero almeno in parte comuni con confusione anche della contabilità, rinvenuta, come si è detto, in parte presso la società W.M. Rottami. Non si comprende per iniziativa di chi se non dei figli fu presentata la dichiarazione I.V.A. nel 1995 ma la C.T.R. impone sul punto un onere probatorio a carico dell’amministrazione finanziaria che appare contra legem. I versamenti dal conto della Vi. Vi. Metalli destinati al pagamento del canone di locazione di un posto barca per l’imbarcazione in possesso del V.V.M. non sono ritenuti sufficienti dalla C.T.R. a provare la destinazione di beni appartenenti al de cuius in favore del figlio. Nessuna considerazione viene spesa nella motivazione della sentenza impugnata riguardo al possesso da parte dei fratelli V. e delle loro famiglie di immobili intestati alla convivente del padre ma presumibilmente frutto dei proventi dell’attività di impresa.

Nel complesso deve ritenersi che l’esame della dedotta accettazione tacita dell’eredità da parte della C.T.R. sia stato superficiale e logicamente incongruo cosicchè la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. Lombardia che riesaminerà le emergenze istruttorie al fine di verificare se vi sia stata una continuità nel possesso, da parte dei figli, di beni appartenenti al V.V. prima e dopo la sua morte, e se possa ritenersi che i fratelli V. abbiano compiuto atti e posto in essere comportamenti dai quali possa desumersi l’accettazione tacita dell’eredità paterna.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia, e delle Finanze, accoglie il ricorso, dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 17-02-2011, n. 142 Piano regolatore generale

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Svolgimento del processo

Si espongono i fatti così come riferiti in ricorso.

La cooperativa ricorrente, unitamente alla Cooperativa "A.U." e al Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni (CSC), ha presentato al Comune di Quartucciu, nel febbraio del 1991, un programma di edilizia economico – popolare ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865 del 22.10.1971.

Il Comune di Quartucciu, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.04.1993 – visto il programma presentato dalle tre cooperative di cui sopra e considerato che con il PUC (approvato con deliberazione n. 32 del 20.04.1993) è stata destinata a zona omogenea "C" espansione sottozona "C4" l’area ex Serre d’Atri in Quartucciu – ha localizzato, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865 del 22.10.1971, un programma integrato di edilizia economicopopolare per la costruzione di complessivi 428 alloggi e servizi annessi nella suddetta area, di circa 47.000 mq.

Con la medesima deliberazione n. 34 del 29.04.1993 il Comune di Quartucciu ha attribuito un diritto di superficie sull’area oggetto dell’intervento di edilizia economicopopolare e servizi annessi, alla Cooperativa C., alla CSC Costruzioni e alla Società Cooperativa A.U..

Sempre con la medesima deliberazione n. 34 del 29.04.1993 il Comune di Quartucciu ha approvato il Piano Urbanistico Attuativo integrato unitario dell’intera area oggetto dell’intervento, nonché lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti promotori dell’intervento ex art. 35 della legge n. 865 del 22.10.1971, dichiarando altresì la pubblica utilità dell’opera e stabilendo il termine per l’inizio dei lavori.

Con successiva deliberazione n. 25 del 27.05.1994 il Consiglio Comunale di Quartucciu ha poi approvato un nuovo schema di convenzione per l’intervento di edilizia economico – popolare nell’area ex Serre D’Atri, in sostituzione di quello approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 34 del 29.04.1993.

Con successiva deliberazione n. 17 del 20.03.1996 il Consiglio Comunale di Quartucciu, dopo aver dato atto che l’approvazione del nuovo PUC con deliberazione n. 37 del 04.08.1995 ha prodotto alcune limitate variazioni al perimetro dell’intervento ex Serre D’Atri, che non inficiano la volumetria, così come non modificano le aree per i servizi pubblici, ma incidono modificando parte della zona "C4" in zona "B4", parte della zona "B4" in zona "C1" e parte della zona "C4" in zona "C1", ha deliberato di confermare la localizzazione dell’intervento di edilizia economico – popolare e di autorizzare il Sindaco alla firma della convenzione ex art. 35 della legge n. 865 del 22.10.1971.

In data 13.09.1996 la cooperativa ricorrente, unitamente alla Cooperativa "A.U." e al Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni (CSC), ha stipulato, con atto a rogito Notaio Gianmassimo Sechi Cugusi (Rep. 43056, Volume 11540, registrato a Cagliari il 30.09.1996), una convenzione con il Comune di Quartucciu, in forza della quale il Comune di Quartucciu ha concesso sia alla Cooperativa C., sia alla Cooperativa A.U., sia al Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni (CSC), che hanno accettato, il diritto di costruire e mantenere, sui terreni ivi indicati, rispettivamente n. 133, n. 132 e n. 164 alloggi di tipo economico – popolare e relativi servizi annessi alla residenza.

Con successiva convenzione del 14.12.2000, sempre a rogito Notaio Gianmassimo Sechi Cugusi (Rep. 53179, Volume 15315), le medesime parti, a integrazione degli impegni già assunti con la convenzione stipulata in data 13.09.1996, hanno statuito l’impegno degli assegnatari, tra cui la cooperativa ricorrente, di ultimare i lavori di sistemazione della via Nazionale in Quartucciu (fino alla concorrenza di Lire 1.500.000.000), di realizzare la bitumazione delle strade del centro abitato (per un importo complessivo di Lire 1.000.000.000), di realizzare la copertura del canale "Is Curgianus" (fino alla concorrenza di Lire 2.500.000.000) e di realizzare le opere di urbanizzazione secondaria (per un importo complessivo di Lire 895.000.000).

Gli alloggi previsti i convenzione sono stati completati e anche trasferiti ai soci con atto di assegnazione. Nelle more del completamento degli ulteriori interventi edilizi l’amministrazione comunale ha manifestato ai soggetti assegnatari la volontà di disporre di un intero isolato da utilizzare in maniera ottimale e razionale per la realizzazione dei servizi pubblici, in ampliamento all’area destinata ai servizi pubblici adiacente la via Rosselli, ed in particolare per la realizzazione in tale sito di un parco cittadino. Il Comune di Quartucciu ha pertanto richiesto alla cooperativa ricorrente e agli altri soggetti interessati all’intervento il consenso alla traslazione dell’area ove dovevano essere realizzati i servizi annessi con la residenza ad altre aree destinate a servizi pubblici.

La cooperativa C., unitamente agli altri soggetti che hanno attuato l’intervento, si è resa disponibile alla traslazione dell’area destinata ai servizi connessi alla residenza (di mq. 12.072), precedentemente ubicata al foglio 10 mappali 1510 e 1547, ad altra area, della medesima dimensione, posizionata al confine con il territorio del Comune di Selargius (mappali 1536 e 1512 parte).

A seguito del consenso alla traslazione manifestato dai soggetti attuatori dell’intervento, nei termini di cui sopra, il Consiglio Comunale di Quartucciu, con deliberazione n. 13 del 03.07.2003, impugnata con il presente ricorso, ha adottato la variante al Piano Attuativo di localizzazione redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico, attribuendo al medesimo Responsabile del Servizio Tecnico il compito di modificare la retinatura delle tavole allegate.

Dopo questa prima deliberazione il Comune di Quartucciu ha omesso di adottare in via definitiva la variante al Piano Attuativo e solo a seguito di ricorso presentato dalla Cooperativa C. (n.492/2006) e della conseguente sentenza di codesto Tribunale Amministrativo (n. 2450/2006) – con la quale è stato accolto il ricorso – il Consiglio Comunale di Quartucciu ha adottato in via definitiva la variante al Piano Attuativo, con deliberazione n. 4 del 09.02.2007, anch’essa impugnata con il presente ricorso.

La cooperativa ricorrente ha proposto il presente ricorso, per l’ipotesi in cui la variante al Piano attuativo, deliberata in via definitiva in data 09.02.2007, si ritesse preclusiva del diritto ad effettuare l’intervento relativo alla realizzazione dei servizi connessi, facendo valere le seguenti censure:

– violazione dell’art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865; violazione della "convenzione per la concessione del diritto di superficie su area localizzata ai sensi dell’art. 51 L. 865/71" stipulata in data 13.09.1996 con atto a rogito Notaio Gianmassimo Sechi Cugusi (Rep. 43056, Volume 11540); violazione degli artt.20 e 21 della L.R. 22.12.1989 n. 45; eccesso di potere per illogicità manifesta; contraddittorietà e perplessità della motivazione; violazione del generale principio dell’affidamento; carenza di motivazione; violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Comune di Quartucciu ha dedotto l’inammissibilità del ricorso chiedendone, comunque, il rigetto siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame la società Cooperativa C. impugna la deliberazione n. 4 del 9.2.2007, con la quale il Consiglio comunale di Quartucciu ha approvato una variante al piano di zona "Le Serre", disponendo la traslazione dei volumi connessi alla residenza.

La delibera, dopo aver richiamato la delibera di adozione, n. 13 del 2003 parimenti impugnata, avente ad oggetto "accorpamento aree S e traslazione aree S per la realizzazione di volumi connessi", ha precisato che l’adozione ha riguardato "la mera traslazione dell’ubicazione dei volumi connessi poiché le aree interessate permangono nella destinazione originaria di aree S".

La ricorrente ritiene illegittima la delibera perché la traslazione non riguarda due aree in precedenza destinate a servizi pubblici, bensì la traslazione di un’area C destinata a servizi connessi alla residenza, nella quale la ricorrente aveva diritto di realizzare il 30% della volumetria totale, in area S destinata a servizi pubblici.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del Comune.

Con la prima eccezione ha rilevato la tardività dell’impugnazione della delibera di adozione, n. 13 del 3.7. 2003, e relativi allegati.

La ricorrente replica all’eccezione sostenendo che la delibera di adozione non è autonomamente impugnabile.

L’eccezione è fondata.

Lo strumento urbanistico generale nella misura in cui è suscettibile di applicazione (mediante le misure di salvaguardia o negli altri modi consentiti dalla legge), è immediatamente lesivo e direttamente impugnabile; in particolare, la delibera di adozione del p.r.g. può formare oggetto di immediata impugnazione quando da essa consegue l’eliminazione o la limitazione dello "ius aedificandi" in forza delle previsioni vincolistiche in essa racchiuse.

La sua impugnativa deve però essere proposta entro il previsto termine decadenziale di 60 giorni dalla sua conoscenza.

La ricorrente ha conosciuto la delibera in questione, quantomeno con la presentazione del ricorso n. 492/06 (definito con la sentenza n. 2450 del 11.10.2006), nel quale la delibera era citata.

Va pertanto dichiarata irricevibile la domanda di annullamento degli atti indicati ai numeri 3 e 4 dell’epigrafe.

Con ulteriore eccezione la difesa del Comune deduce l’inammissibilità dell’impugnativa della deliberazione n. 4 del 2007, per carenza di interesse, in quanto il diritto ad effettuare l’intervento relativo alla realizzazione dei servizi connessi, sarebbe "precluso alla ricorrente già da atti non impugnati tempestivamente (le delibere del consiglio comunale n. 34 del 29 aprile 1993, 25 del 27 maggio 1994 e 13 del 3 luglio 2003), cosicché la ricorrente non trarrebbe alcun beneficio dall’annullamento dell’unica delibera impugnata tempestivamente"

L’eccezione va respinta per genericità.

Con essa la difesa del Comune non spiega le ragioni sulla preclusione del diritto della ricorrente alla realizzazione dell’intervento, limitandosi ad affermare che le delibere su indicate precluderebbero il diritto azionato.

La difesa del Comune deduce poi la nullità della convenzione perché essa conterrebbe delle disposizioni "nulle in quanto inammissibilmente difformi da quelle contenute nello schema di convenzione approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 27 maggio 1994".

La difesa del Comune incentra la difformità sulla sostituzione della parole servizi annessi con le parole servizi connessi, per mezzo della quale, a suo dire, i tre soggetti attuatori dell’intervento complessivo "si sono auto assegnati anche i volumi connessi pertinenti alle aree S (standard di servizi), che fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune". A conforto dell’affermazione richiama la relazione dell’ing. Milesi allegata alla delibera n. 34 del 29.4.1993.

La tesi della difesa del Comune non può essere accolta, per mancanza di prova. Essa non ha infatti adempiuto all’onere probatorio sulla dimostrazione di quanto affermato, non avendo depositato in giudizio la richiamata relazione dell’ing. Milesi.

Può ora procedersi all’esame del ricorso nel merito.

Con la prima censura si deduce la violazione della convenzione per la concessione del diritto di superficie su area localizzata ai sensi dell’articolo 51 della legge 22.10.1971 n. 865, stipulata in data 13.9.1996.

Sostiene la ricorrente che l’articolo 3 della convenzione prevede la concessione in suo favore delle aree per costruire e mantenere n. 133 alloggi e relativi servizi annessi alla residenza,sui mappali specificamente indicati in convenzione (comma 1°), nonché per quanto riguarda i servizi annessi alla residenza l’assegnazione di ulteriori aree, oltre quelle per la realizzazione degli alloggi, costituenti il lotto AV (formato dai mappali 1411 sub h e 1415 sub o) della superficie complessiva di mq 12.072. La variante, afferma la ricorrente, in violazione della convenzione, ha disposto la traslazione dei volumi connessi alla residenza in area destinata a servizi pubblici, con ciò precludendo la realizzazione da parte sua dei volumi per i servizi connessi.

La censura è fondata.

Nella planimetria allegata alla convenzione di lottizzazione sotto la lettera H sono indicate le aree, colorate in giallo, per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie e le aree contornate "in colorazione rossa…oggetto della concessione in diritto di superficie compresi i servizi annessi alla residenza".

Tra queste ultime aree vi è il lotto AV oggetto della traslazione.

La traslazione dei volumi, operata con la variante approvata con la delibera del 2007, appare illegittima, come osservato dalla cooperativa ricorrente, nella parte in cui modifica la destinazione dell’area, da zona C edificabile a zona S servizi pubblici, sia perché in contrasto con la convenzione di lottizzazione e sia perché in contrasto con il decreto Floris, D.A. 2266/83, che prevede la dotazione minima per servizi connessi alla residenza, nella misura di 20 mc ad abitante (art. 4 comma 2).

Tale misura minima per servizi connessi viene raggiunta, come affermato dalla ricorrente e non contestato dal Comune, solo con il mantenimento della volumetria dell’area oggetto di traslazione. Di contro non viene meno la dotazione minima di spazi per servizi pubblici prevista nella misura di 18 mq per abitante dall’articolo 6 del decreto Floris.

La difesa del Comune sostiene che la riportata previsione contenuta nella convenzione, sarebbe in contrasto con la bozza di convenzione approvata dal Consiglio comunale che indicherebbe come zona destinata a servizi il lotto oggetto della traslazione. Sostiene pertanto che ai sensi dell’articolo 1419 comma 2° del cod. civ. le clausole difformi della convenzione sono sostituite di diritto da quelle previste nello schema di convenzione.

La tesi del Comune appare erronea sotto due profili.

La sostituzione automatica di clausole, anche ove fosse corretta la prospettazione in fatto del Comune, non porterebbe al risultato indicato dallo stesso (inserimento di una clausola dello schema di convenzione) ma piuttosto l’inserimento delle clausole legali dettate dalle riportate disposizioni del decreto Floris che hanno natura vincolante nella predisposizione dei piani attuativi.

In secondo luogo la tesi del Comune (circa una mera traslazione di volumi tra aree destinate a servizi pubblici) appare non coerente con la finalità della variante: se le aree erano entrambe destinate a servizi, non sarebbe stata necessaria alcuna traslazione di volumi, atteso che le aree destinate a servizi hanno identica potenzialità edificatoria e quindi non avrebbe avuto senso una traslazione di volumi tra aree con identica destinazione.

La variante impugnata ha invece disposto una modifica della destinazione del lotto AV, da zona C a zona S, che appare illegittima per le ragioni prima esposte.

La traslazione non può che essere considerata nel senso indicato in ricorso, ossia come spostamento dell’area destinata a servizi connessi in altra area del piano attuativo, ma con il mantenimento della originaria destinazione a servizi connessi, come tale utilizzabile dal concessionario secondo le destinazioni indicate in via esemplificativa dall’articolo 4 del decreto Floris: negozi di prima necessità, studi professionali, bar e tavole calde.

Anche l’ulteriore censura di violazione degli articoli 20 e 21 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45, appare fondata.

Come risulta dalle tavole allegate alla delibera di adozione, la delibera di approvazione ha avuto un contenuto diverso da quello approvato in sede di adozione.

Solo nella delibera di approvazione il lotto in questione viene indicato come zona "S" servizi publici, mentre in sede di adozione il lotto aveva una retinatura del tutto diversa e destinazione a servizi connessi.

La domanda di annullamento della delibera di approvazione della variante va pertanto accolta, e disposto il suo annullamento nella parte in cui il lotto traslato non mantiene la originaria destinazione a servizi connessi.

La domanda di annullamento della delibera di adozione della variante, va dichiarata irricevibile.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando così dispone in ordine al ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie la domanda di annullamento della delibera n. 4 del 2007 e, per l’effetto, l’annulla nella parte indicata in motivazione;

2) dichiara irricevibile la domanda di annullamento della delibera n. 13 del 2003;

3) Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida nella complessiva somma di Euro 2500,00 (duemilacinquecento//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-12-2010) 07-03-2011, n. 8832

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Torino, con ordinanza emessa ex art. 309 c.p.p., il 21.7.2010, ha confermato l’ordinanza emessa il 25.6.2010 dal Gip del tribunale di Asti nei confronti R.R. applicativa della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da D. D.A..

Il difensore del R. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 612 bis c.p., e mancanza di motivazione in ordine alla configurazione giuridica del reato: il tribunale ha erroneamente ritenuto la realizzazione di tutti gli eventi previsti dalla norma.

Quanto al timore della donna per la propria incolumità tisica, la D. non ha mai manifestato timore nè ha denunciato minacce del R.. Gli atti di danneggiamento contestati non sono stati rivolti contro l’incolumità fisica, essendo diretti verso le cose.

Non risulta che la D. abbia dovuto alterare le proprie abitudini di vita, in quanto tale evento non può dirsi realizzato, a seguito dell’incendio della sua auto, per l’impossibilità di visitare la madre in ospedale, per mancanza di un mezzo di trasporto.

Quanto al perdurante e grave stato di ansia, il ricorrente rileva che l’attestazione deriva da un certificato medico, redatto da uno specialista in malattie dell’apparato respiratorio: è evidente che un generico stato d’ansia, certificato non da uno specialista neurologo o psichiatrico, non può essere contuso con una situazione ben delineata dalla norma, che richiede che lo stato d’ansia sia,oltre che grave, anche perdurante.

Secondo la giurisprudenza,l’evento consiste in un turbamento psicologico destabilizzante che si sia manifestato con forme patologiche, contraddistinte dallo stress, di tipo clinicamente definito grave e perdurante.

Tale stato non sussiste, per assenza di comportamenti minacciosi:

mancano gravi indizi sulla responsabilità in ordine all’incendio dell’auto, anche perchè l’indizio più sottolineato dal tribunale è frutto di un errore : il materiale, integrante questo indizio (il ritrovamento di oggetti funzionali alla realizzazione di tale fattispecie), non è stato rinvenuto nell’auto del R., ma, a distanza di due settimane dal fatto, presso l’abitazione dell’indagato ed è oggetto di accertamenti diretti a verificare la sua compatibilità con l’atto vandalico.

Non ha alcun rilievo indiziante la presenza dell’indagato sul luogo ove era stato appena spento il fuoco, tenuto conto che la sua abitazione è appena a 50 metri da quella della donna.

In maniera illogica, il tribunale ha poi interpretato il pronto intervento dell’istante,a seguito dello spegnimento del fuoco, come indizio a suo carico.

Secondo il ricorrente, quindi, il tribunale ha motivato l’ordinanza sul punto della sussistenza di gravi indizi a carico del R. con una formula di stile, che non può supplire a una doverosa argomentazione sul reale quadro indiziario circa il verificarsi di uno o più degli eventi indicati dall’art. 612 bis c.p..

Il ricorso non merita accoglimento.

La base indiziaria è costituita da una serie di danneggiamenti su beni della donna che hanno necessariamente inciso, per il loro susseguirsi rapido cartellante ed emotivamente destabilizzante sullo stato psichico della D.. Le sue narrazioni su episodi emotivamente traumatici, costituti da numerosi, ripetuti danneggiamenti alla propria auto (allo specchietto, alla carrozzeria, ai pneumatici, al gruppo ottico, al lunotto posteriore), al campanello, al sistema di allarme e alla porta di casa, sono stati storicamente confermati dagli accertamenti dei danni e da una parziale ammissione dell’indagato. In alcuni di questi episodi, la donna ha avuto modo di vedere in azione il R., che inoltre non ha mancato di fare beffardi riferimenti ai pericoli a cui era esposto il veicolo nella pubblica via. Tutti questa fatti sono stati commessi in un arco di tempo caratterizzato da particolare pressione del R. proiettato a polemizzare sul rapporto cessato e a convincere la donna a un sua ripresa (sono stati correttamente richiamati gli sms e il colloquio telefonico registrato). In questo quadro di aggressività,dal molteplice profilo, si è inserito l’incendio dell’auto, da vedere quale soluzione radicale e finale del danneggiamento del veicolo. Le conclusioni dei giudici di merito sulla sussistenza di un atteggiamento persecutorio in danno della D. sono quindi pienamente conformi alle risultanze delle indagini e alla loro razionale interpretazione.

L’evento scaturito da questo piano di violenza materiale e psicologica è costituito naturalmente da un stato turbamento psicologico della donna,derivante non da un singolo fattore di stimolo ansiogeno, ma una serie di comportamenti persecutori, che hanno evidentemente determinato una rottura nell’equilibrio emotivo della D., che si è espressa a mezzo di sensazione soggettiva,cioè in un crescendo, di tensione, preoccupazione, nervosismo, paura, di grave spessore e perdurante nel tempo, data la stabilità dell’atteggiamento intimidatorio rancoroso e vendicativo dell’uomo.

Allo stato, manca uno specifico accertamento tecnico, che abbia dimostrato come gli elevati livelli di ansia risultando spiacevoli e addirittura dolorosi, abbiano condotto alla specifica tipologia dello stato di ansia della persona offesa attraverso un accentuata e ingovernabile esposizione agli stimoli ansiogeni, fino a un approdo di tipo patologico.

Comunque è emerso un grave e perdurante stato di turbamento emotivo,che è stato ragionevolmente ritenuto idoneo a essere inquadrato nell’evento di cui all’art. 612 bis c.p., la cui sussistenza non dipende dall’accertamento di una stato patologico, rilevante solo nell’ipotesi di contestazione di concorso formale di ulteriore delitto di lesioni. La nuova tipologia non può essere ricondotta in una ripetizione del reato ex art. 582 c.p. – il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica – ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell’equilibrio psicologico della vittima.

Tale evento destabilizzante è stato correttamente ritenuto sussistente dai giudici di merito, pur non risultato progredito in uno stato patologico, il cui accertamento potrà rilevare ai fini della sussistenza di eventuale ulteriore reato di lesioni.

Le censure del ricorrente sulle interpretazioni dei risultati delle indagini sin qui svolte, ad opera del giudice di merito, hanno quindi investito valutazioni fattuali, di cui va ribadita la piena fedeltà alle risultanze processuali e la loro razionale valutazione. Pertanto sono del tutto immuni da censura in sede di giudizio di legittimità.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 12531

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SSIBILITA’ DELL’ISTANZA DEPOSITATA, NEL MERITO IL RIGETTO DEL RICORSO.
Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 29-9-1993, la Manifattura Texa 3 s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Prato, con il quale, ad istanza della T.V.E. s.p.a., le veniva intimato il pagamento della somma di L. 51.281.862, a titolo di corrispettivo per una fornitura di filati.

L’opponente, nel dedurre l’esistenza di gravi difetti della merce, chiedeva la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo e la condanna della società fornitrice al risarcimento danni.

Con sentenza depositata il 24-8-2001 il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei dedotti vizi, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la T.V.E. s.p.a. alla restituzione in favore dell’opponente della somma di L. 51.281.862 corrisposta a seguito della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, nonchè al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di L. 70.041.174, risultante dalle note di credito dei clienti che avevano acquistato e reso il tessuto difettoso, oltre alla somma di L. 6.512.630 per spese sostenute per l’eliminazione dei difetti riscontrati.

A seguito di gravame proposto dalla società opposta, con sentenza depositata il 17-3-2005 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava la Manifattura Texa 3 s.r.l. in liquidazione a pagare alla T.V.E. s.p.a. in liquidazione, a titolo di corrispettivo della fornitura, la minore somma di L. 44.769.232, oltre interessi legali dalla domanda.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Manifattura Texa 3 s.r.l. in liquidazione, sulla base di due motivi.

La T.V.E. s.p.a. in liquidazione resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1) Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la resistente, nel far presente che la Manifattura Texa 3 s.r.l. è stata dichiarata fallita in data 11-1-2006, e che il relativo fallimento è stato chiuso in data 23-4-2008, ha chiesto dichiararsi l’interruzione del processo.

L’istanza non può trovare accoglimento, alla luce del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui nel giudizio di Cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. e segg., essendo irrilevanti i mutamenti della capacità a stare in giudizio di una delle parti (tra le tante v.

Cass. 10-12-2007 n. 25749; Cass. 14-12-2004 n. 23294; Cass. 18-4-2002 n. 5626).

2) Con il primo motivo di ricorso viene denunciata l’omessa e -M-^ insufficiente motivazione.

La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la motivazione della sentenza impugnata è carente in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale formulata in primo grado all’udienza dei 23- 3-2001 e richiesta nuovamente in appello, con la quale si intendeva dimostrare l’entità del danno subito dalla Texa 3, anche mediante la conferma della documentazione fiscale già prodotta dinanzi al Tribunale. Evidenzia che la richiesta istruttoria aveva ad oggetto proprio la realizzazione con il filato della T.V.E. del tessuto oggetto delle note di credito prodotte (emesse dalla Texa 3 in seguito alla restituzione da parte di terzi acquirenti della merce difettata ad essi fornita), e che la mancata ammissione delle prova ha comportato una notevole riduzione dell’ammontare del danno liquidato dal giudice di primo grado (L. 70.041.174), corrispondente alla somma degli importi delle note di credito per la merce resa.

Deduce che, avendo la controparte contestato la riferibilità delle note di credito a merce prodotta con il filato viziato prodotto dalla T.V.E., la prova testimoniale richiesta si rendeva indispensabile ai fini della quantificazione del danno da mancato guadagno patito dall’appettata.

La ricorrente assume che la motivazione è altresì insufficiente nella parte in cui ha rigettato la domanda di riduzione del prezzo (sottraendo al totale ingiunto solo le spese sostenute dalla Texa 3 per l’eliminazione dei difetti), ritenendo non provata nel quantum la riduzione del valore del filato, in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva accertato una riduzione del 100% di tale valore. Deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, l’esito della consulenza tecnica non si pone in contraddizione con la produzione documentale dell’opponente, in quanto le note di credito tendono a provare non solo il mancato guadagno della Texa 3, ma anche, data l’integrale restituzione della merce, la riduzione del valore della stessa a zero. Rileva che con la prova per testi articolata l’appellata avrebbe voluto confermare la restituzione da parte dei terzi acquirenti di tutta la merce difettata, ribadendo in tal modo la riduzione del 100% del valore della merce. Fa altresì presente che la motivazione della Corte di Appello circa il riconoscimento di un residuo valore della merce non può basarsi sulla dichiarazione del titolare della Texa 3, secondo cui il tessuto era stato rivenduto a prezzi inferiori, trattandosi di confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile dal giudice e non avente il valore di una prova testimoniale.

La ricorrente deduce, infine, che la Corte di Appello non ha motivato in modo adeguato nemmeno nella parte in cui ha escluso la possibilità di procedere ad una valutazione equitativa della riduzione del valore del prodotto fornito, sul rilievo che non vi erano minimi dati certi a cui appigliarsi e che tale liquidazione non era stata neppure richiesta. Nel far presente che il giudice, anche senza una specifica richiesta di parte, può integrare con valutazioni equitative le risultanze processuali, rileva che, nel caso di specie, la stessa sentenza riconosce l’esistenza di una riduzione di valore del filato.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 2696 e 1226 c.c..

Deduce che la mancata ammissione della prova testimoniale ha comportato la violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, non consentendo alla Texa 3 di provare i danno subito, nonostante la contestazione della produzione documentale da parte avversa. Afferma che la sentenza impugnata è altresì incorsa nella violazione dell’art. 1226 c.c., nella parte in cui, pur ritenendo di non avere la prova certa del quantum della riduzione del valore del filato, non ha proceduto alla relativa liquidazione in via equitativa, in pratica escludendola.

2) Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Quanto alle censure mosse in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale articolata dall’opponente, si osserva che la Corte di Appello ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha disatteso tale istanza istruttoria. Essa ha spiegato che, a fronte delle decise contestazioni di controparte circa il valore probatorio delle note di credito e delle bolle di reso prodotte dalla Texa sia con riferimento ai tempi che al "non combinante" metraggio e numero delle pezze, sarebbe stato onere dell’appellata fornire la prova specifica e precisa sia del minor prezzo di rivendita a terzi di parte del filato (ai fini della quanti minoris) sia dei danni lamentati. Ha altresì fatto presente che nelle menzionate note di credito, oltre al rilievo dell’appellante circa il "non combinante" metraggio e numero delle pezze, è indicato un "tessuto misto polyviscosa" nella cui composizione non è dato sapere se e in quale misura è entrato il filato in questione. Sulla base di tali premesse, che rimarcavano tutto il rigore dell’onere probatorio incombente sull’attrice, il giudice del gravame ha ritenuto irrilevante la prova testimoniale articolata dall’appellante, in quanto diretta alla conferma, del tutto generica, che la merce difettosa ceduta a terzi era quella indicata nelle menzionate note di credito.

Trattasi di argomentazioni coerenti e logiche, atteso che, avendo la Corte di Appello sottolineato l’inidoneità probatoria delle indicazioni ricavabili dalle note di credito in ordine alla consistenza dei danni subiti dalla società appellata, nessun risultato utile e risolutivo avrebbe potuto conseguire alla conferma di tali documenti in sede testimoniale, non accompagnata da più puntuali specificazioni in ordine ai punti critici evidenziati in sentenza.

La decisione impugnata, pertanto, si sottrae alle censure mosse dalla ricorrente, dando adeguato conto del corretto esercizio del potere di valutazione dell’ammissibilità dei mezzi di prova richiesti dalle parti, riservato dalla legge al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nei caso in esame, da una motivazione esauriente e congrua.

Nè in relazione alla pronuncia resa sul punto può ipotizzarsi una violazione del diritto di difesa, che non può certamente ritenersi leso da un provvedimento del giudice di merito che motivatamente neghi ingresso alla richieste istruttorie delle parti ritenute irrilevanti ai fini della decisione.

3) Quanto alle censure mosse in ordine alla ritenuta sussistenza di un prezzo residuale della merce acquistata, si rileva che la Corte di Appello ha illustrato con puntuale ed esaustiva motivazione le ragioni del proprio dissenso dal giudizio espresso dal C.T.U., secondo cui il filato fornito dalla T.V.E. avrebbe valore zero.

Nel far presente che l’indagine peritale è avvenuta "a campione", e quindi solo su alcune pezze del tessuto, il giudice territoriale ha spiegato, con rilievi logici e congruenti, che sia dalla formulazione della domanda di riduzione del prezzo da parte della Texa, sia dalle deduzioni difensive e dalle produzioni documentali della stessa, attestanti la vendita e/o utilizzazione con costi aggiuntivi del filato oggetto di causa, emerge la prova incontestabile che tale filato ha un valore residuale ed è stato venduto ad un prezzo minore, ovvero "rifinito" per eliminare o ridurre il difetto. Ad ulteriore conferma della sussistenza di un valore residuale del prodotto, la Corte di merito ha richiamato le dichiarazioni spontanee (non contestate dalla società appellata) rese al C.T.U. dal legale rappresentante della Texa, il quale ha significativamente affermato "che il difetto …si era presentato in modo discontinuo ed informa diversa nell’arco di alcuni mesi e che i tessuti difettati erano stati venduti a prezzo minore o rifiniti ulteriormente (calandratura, stiratura) per diminuire l’evidenza del difetto e quindi con costo aggiuntivo…)".

E’ appena il caso di rilevare che siffatte dichiarazioni del legale rappresentante della società opponente, come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente, ben potevano essere valutate dalla Corte territoriale, unitamente alle altre emergenze processuali, ai fini del proprio convincimento. Come è stato puntualizzato da questa Corte, infatti, le eventuali dichiarazioni rese dalla parti o da terzi al consulente tecnico nel corso delle indagini peritali possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice, quando, come nel caso in esame, nella consulenza ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti (Cass. 10-8-2004 n. 15411).

Anche sul punto della sussistenza di un valore residuo della merce fornita, pertanto, la sentenza impugnata risulta sorretta da una motivazione adeguata, che la sottrae al sindacato di questa Corte.

3) Prive di pregio, infine, risultano anche le censure mosse in ordine alla mancata liquidazione del danno in via equitativa.

Giova rammentare che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare ti danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., da luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa. Esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l’apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’"iter" della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno (Cass. 7-6-2007 n. 13288; Cass. 10-12-2009 n. 25820; Cass. 30-4-2010 n. 10607). Il ricorso a tale forma di liquidazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale riconosca che la determinazione del preciso ammontare del danno non sia possibile o sia sommamente difficile. L’accertamento di tali estremi, al pari dell’individuazione dei criteri di liquidazione, costituisce indagine di fatto, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 30-4-2010 n. 10607).

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha rilevato che la Texa non ha dimostrato, nemmeno per sommi capi, la specifica riduzione di valore del filato acquistato, nè ha indicato – e tanto meno provatoli minor prezzo al quale ha rivenduto tale prodotto a terzi;

ed ha conseguentemente escluso la possibilità di procedere a una liquidazione in via equitativa, stante la mancanza di minimi dati cui ancorare una simile liquidazione, dando atto che l’unica prova documentale certa e specifica fornita è rappresentata dalla spesa, già riconosciuta dal primo giudice, di L. 6.512.630, sostenuta dalla Texa per eliminare o ridurre il difetto del filato in questione nella lavorazione del tessuto.

La decisione resa sul punto risulta immune da vizi logici ed è conforme ai principi sopra enunciati, secondo cui il potere discrezionale che l’art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione de loro preciso ammontare, e non può valere, quindi, a surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Ne discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.