Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2050 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’ing. M.L., quale proprietario di un suolo sito in agro del Comune di San Vito dei Normanni, alla contrada "Carrone", ricadente in zona B3 del Piano Regolatore Generale, impugnava innanzi al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, i pareri sfavorevoli espressi dalla Commissione Edilizia Comunale (comunicati con note dell’Ufficio Tecnico Comunale nn.634 e 635 dell’11/1/2007) in ordine a due istanze di rilascio di permesso di costruire riguardanti, entrambe, la realizzazione di un nuovo edificio sull’area di sua proprietà.

I pareri negativi venivano emessi in ragione del rilevato contrasto del progettato intervento con la normativa recata dalle NTA del PRG e precisamente con il combinato disposto degli artt. 22.1 e 22.3: l’art.22.3 nella parte in cui tale ultima norma, nel rinviare agli indici di cui al precedente art.22.1, consentirebbe la realizzazione nella zona de qua di fabbricati al massimo di due piani, mentre l’edificio progettato prevede la realizzazione di tre piani fuori terra.

Al ricorso introduttivo di prime cure, con cui si deducevano vari profili di illegittimità, faceva seguito nel corso del giudizio, l’inoltro di motivi aggiunti, con cui la parte interessata, dopo essere venuta a conoscenza degli atti del procedimento chiesti e ottenuti in visione, denunciava ulteriori vizi di difetto di motivazione, di istruttoria e di travisamento.

L’adito TAR con sentenza n.828/08 accoglieva il proposto gravame con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Il Comune di San Vito dei Normanni insorge avverso detta sentenza ritenendola errata ed ingiusta e deducendo a sostegno dell’appello i seguenti motivi:

erroneità del capo della sentenza di primo grado in cui si è ritenuto sussistente il vizio di difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati;

erroneità della sentenza appellata nel capo in cui si è ritenuto di condividere l’interpretazione dell’art.22.3 e dell’art.22.1 delle NTA del PRG comunale propugnata dal ricorrente.

Si è costituito in giudizio l’ing. M.L., che ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, di cui ha chiesto la reiezione.

Le parti hanno entrambe prodotto ulteriori memorie a difesa delle tesi da ciascuna di esse sostenute.

All’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

In relazione al gravame qui proposto il Collegio è chiamato, in concreto, a pronunziarsi sulla legittimità o meno delle determinazioni di contenuto negativo assunte dal Comune di San Vito dei Normanni in ordine alle richieste avanzate dall’attuale appellato, ing. L., di essere autorizzato a realizzare, su un’area di sua proprietà, un intervento edilizio per residenze, uffici e parcheggi, lì dove il giudice di primo grado ha ritenuto illegittimi i dinieghi opposti al riguardo dall’Amministrazione suindicata.

L’appello si appalesa fondato, risultando le impugnate osservazioni e prese conclusioni del TAR meritevoli di riforma.

Con un primo capo della sentenza il primo giudice ha rilevato, a carico degli atti comunali per cui è causa, in accoglimento del rilievo (ancorchè di tipo formale) appositamente mosso dalla parte interessata, il vizio di difetto di motivazione, atteso che l’Amministrazione avrebbe omesso di riportare le argomentazioni del parere dell’ufficio legale e risultando altresì i pareri della CEC meramente ripetitivi delle disposizioni recate dal PRG.

La statuizione si appalesa errata.

Quella dell’Ufficio legale è un’attività di consulenza svolta all’interno della struttura comunale, a migliore illustrazione delle questioni di tipo tecnicogiuridiche coinvolte nella gestione della pratica, ma non è detto che il parere legale debba essere parte integrante del divisamento che l’Amministrazione va ad assumere ufficialmente; e neppure è necessario che venga portato alla cognizione dell’interessato, sicché, al di là della valenza e pregnanza delle osservazioni da esso recate, il parere di detto ufficio, ai fini del "confezionamento" all’esterno delle determinazioni finali, non ha una sua specifica rilevanza.

Per il resto, la definizione delle istanze di concessione edilizia, implicando un accertamento di carattere vincolato (cfr, ex multis, Cons Stato Sez. V 30/6/2005 n.3539) costituito dalla verifica della conformità della richiesta con la normativa urbanisticoedilizia, non necessita di altra motivazione oltre quella relativa alla rispondenza della istanza alle dette prescrizioni, cosa, questa, puntualmente riscontrabile nel caso all’esame, in cui i pareri della CEC riportano in maniera sintetica, ma essenziale, le ragioni del diniego a mezzo di un puntuale richiamo alla normativa di carattere preclusivo recata dalle NTA del PRG agli articoli suindicati.

D’altra parte, se l’onere motivazionale è funzionale all’esercizio del diritto di difesa, tale finalità risulta nella specie essere stata pienamente perseguita, visto che in relazione ai motivi di diniego la parte interessata ha compiutamente esperito gli opportuni mezzi di contestazione giudiziale sia in prime cure che in questa sede, dando, quindi, adeguata dimostrazione della integrale intelleggibilità e lesività della motivazione resa a sostegno dei dinieghi stessi.

Occorre, a questo punto esaminare e definire la problematica giuridica di tipo sostanziale rappresentata dalla esatta interpretazione della normativa di PRG, che, secondo il Comune, si frappone all’accoglimento dell’istanza de qua e che, viceversa, secondo l’appellato, consente la realizzazione del progettato intervento edilizio.

Dunque, vengono in rilievo due richieste di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione, su un suolo di proprietà dell’appellante, censito in catasto al fg 07/B, particelle 3159 e 6509, inserito (come da certificato di destinazione urbanistica del 22/5/2003) in zona di PRG di completamento B/3 – B/1, di un nuovo edificio, il cui progetto prevede (in base ai dati recati dalla relazione tecnica ad esso allegata) n.3 piani, per un’altezza "costante" di ml 8,60 e per un volume totale di 8958,70 mc.

Ciò precisato in ordine ai dati tecnici dell’intervento edilizio de quo, la normativa di riferimento che viene in discussione è quella recata dalle NTA del PRG al Titolo IV (zonizzazione), Capitolo 3 (individuazione zone B e sottozone), precisamente agli artt.22.1 e 22.3.

Il primo dei predetti articoli si occupa della zone c.d. B/1 (zone B sature) e così dispone:

"Sono zone omogenee di edilizia prevalentemente residenziale esistente che hanno saturato i lotti di pertinenza.

Nell’ambito di queste zone sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, nonché la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti senza incremento di volume; da ciò sono esclusi gli edifici ad un solo piano in cui è ammesso il "ripristino" del primo piano come in zona A/2 con un’altezza massima di ml 8,60 per due piani ed un volume max di 5mc/mq".

"Non sono consentite nuove costruzioni in aree libere perché considerate sature.

In ambiti che sono soggetti a ristrutturazione fondiaria e/o urbanistica sono da rispettare le seguenti indicazioni:

distanze: mt 3,50 dal confine posteriore e mt 7,00 tra fabbricati e per costruzioni sul confine in aderenza alle stesse;

altezza max 8,60 mt.;

volume pari al volume preesistente o inferiore per la quota eccedente i 5 mc(mq);

– Rc (rapporto di copertura) pari a quello preesistente e comunque max 70%".

Il secondo dei predetti articoli contempla il caso delle c.d. zone B/3 "zone B di semplice completamento (lotti interclus)" e così stabilisce: "sono le aree libere all’interno del tessuto edificato residenziale esistente nelle quali si vuole intervenire con nuove edificazioni operando per interventi singoli. Nelle zone B2 e B3 i nuovi edifici proposti su lotti limitrofi a lotti già edificati dovranno rispettare l’allineamento prevalente dei fabbricati adiacenti… Non possono essere superati gli indici stabiliti al punto 22.1 (Zone B1)".

E’ alla luce delle disposizioni sopra riportate che va condotta l’indagine in ordine alla conformità urbanistica o meno del progettato intervento edilizio, tenuto conto che esso comporta una nuova costruzione da realizzarsi in zona B/3, costituita da tre piani.

Più in dettaglio, secondo il Comune tale nuova costruzione non rispetta l’indice di cui al 2° comma dell’art.22.1 delle NTA del PR sopra citato, che prevede un’altezza massima di mt 8,60 per non più di due piani, lì dove tale prescrizione è richiamata dal successivo art.22.3; secondo la prospettazione di parte appellata, invece, non sussisterebbe alcuna preclusione alla realizzazione dei tre piani, atteso che gli indici da rispettarsi, come da rinvio fatto dal citato art.22.3 sono quelli di cui all’ultimo comma dell’art.22.1 e non quelli indicati al 2° comma del citato articolo (in cui è annoverato il divieto di più di due piani).

La problematica sollevata ha connotati squisitamente interpretativi, dovendosi trovare un raccordo logico tra le anzidette disposizioni, che, per il vero, per come formulate, si prestano ad una non inequivoca lettura, tant’è che la stessa Amministrazione comunale sulla questione qui dibattuta ha avvertito l’esigenza di fornire con la deliberazione consiliare n.18 del 31/5/2008 una interpretazione autentica dell’art.22.3 delle NTA, ferma restando, naturalmente la valenza puramente indicativa (di indirizzo) di quanto deliberato dal civico consesso.

Ciò detto, il Collegio ritiene di dover aderire all’assunto interpretativo propugnato dalla difesa dall’appellante Comune per due fondamentali ordini di considerazioni, deducibili dall’utilizzo dei canoni esegetici di carattere letterale e logicosistematico, nei sensi e per gli effetti che si vanno ad illustrare.

In particolare, milita a favore dell’applicabilità del limite dei due piani alla nuova costruzione progettata dal L., un primo ordine di ragioni così riassumibili:

a) in linea generale e facendo leva sul dato letterale, l’art. 22.3, nel richiamare "gli indici stabiliti al punto 22.1", contiene un rinvio tout court a tutti gli indici recati dalla norma in richiamo, senza che, il regolatore, a mezzo di apposita specificazione, abbia espressamente provveduto ad un relativo distinguo (nel senso di ammetterne alcuni ed escluderne altri);

b) la costruzione proposta dall’appellato, per le sue intrinseche caratteristiche, non pare potersi assimilare alla ristrutturazione fondiaria e/o urbanistica, tipologia per la quale si devono rispettare i soli indici indicati nell’ultima parte dell’art.22.1 (e non quelli della prima parte di detto articolo, tra cui il limite dei due piani) per la semplice ragione che l’edificazione proposta dall’ing. L. costituisce un singolo intervento sia pure di nuova costruzione su una specifica area, peraltro interclusa, il che non consente di far rientrare l’intervento edilizio de quo nelle ben diversa nozione di interventi di ristrutturazione urbanistica come definiti dalla lettera f) comma 1 dell’art. 3 del DPR n.380 del 2001, come tali non riconducibili agli interventi di nuova costruzione previsti dall’art.22.3: sul punto l’assimilazione tra le due tipologie effettuata dal TAR non convince in quanto solo apoditticamente affermata.

Esiste poi un secondo ordine di considerazioni giuridiche pure a favore dell’applicabilità di detto limite, legate, specificatamente, ad una lettura, per così dire, ragionevole della prima parte dell’art.22.1, così evincibili:

c) premesso che non sono consentite nuove costruzioni (e quindi nuovi volumi) in zone omogenee B/1 considerate sature (comma 3 art.22.1), l’affinità di un intervento di una nuova costruzione, come propugnata dall’appellato, non può connettersi con la ristrutturazione edilizia pure ammessa in tali zone dal secondo comma, sol che si faccia mente locale alla definizione giurisprudenziale della categoria della ristrutturazione edilizia, con riferimento sia all’art.3 comma 1 lettera d) del DPR n.380/2001, sia al previgente art. 31 della legge n.457/78 (cfr, tra le tante, Cons Stato Sez VI 7 agosto 2003 n.4568; idem Sez IV 28/7/2005 n.4011; Sez V 14/12/2006 n.7445; Sez. IV 18/3/2008 n.1177), come attività edilizia di riproduzione delle linee fondamentali dell’edificio, quanto a sagoma, prospetti ed altezze senza, però, incremento di nuove volumetrie;

d) per esclusione, appare ragionevole ritenere, pur in presenza di un dato letterale non limpidissimo, che l’assimilazione del concetto di nuova costruzione va fatta con la figura tipologica descritta dal secondo comma dell’art.22.1, lì dove viene ammessa, a mo" di deroga, la possibilità di realizzare il ripristino del primo piano mancante per gli edifici di un solo piano, con cui si realizza un "quid novi", anche a mezzo di una sopraelevazione, ma nel rispetto degli indici ivi indicati, costituiti dall’altezza massima di ml 8,60 per non più di due piani e il volume massimo di 5mc/mq.

Ora, alla luce dei criteri interpretativi sopra indicati, se è vero che il pianificatore comunale non ha sancito chiaramente il limite dei due piani per gli edifici ricadenti in zona B/3, come normata dall’art.22.3 delle N.T.A., non si può comunque escludere il suo intendimento di assoggettare le nuove costruzioni in zona B/3 a tale prescrizione; e ciò anche in relazione alla ratio sottesa a siffatte previsioni, rinvenibile nell’esigenza di assicurare un assetto urbanisticoedilizio omogeneo e compatto e soprattutto rispettoso delle linee architettoniche tradizionali vigenti in dette località, onde evitare diverse altimetrie di facciate e sagome che vanno ad alterare anche esteticamente l’habitat locale.

A tale ordinato assetto non può peraltro dirsi aliena l’altra prescrizione, pure contemplata da entrambe le norme in rilievo, l’art.22.1 e l’art.22.3, secondo la quale sia nelle zone sature che nelle zone di semplice completamento, gli interventi devono mantenere l’allineamento.

Una conferma di tale ragionevole, giustificata scelta urbanisticoedilizia, inoltre, è ricavabile dal fatto che la tipologia di interventi descritta dall’art. 22.1 e per la quale è prevista l’altezza di ml 8,60 per non più di due piani (ripristino tipologico) è quella indicata e descritta dagli artt.21 e 21.1 per la Zona A in cui sono inseriti i singoli edifici storici urbani e le strutture insediative storiche non urbane.

Da tanto può e deve ragionevolmente dedursi che il nuovo edificio, in quanto previsto su un lotto intercluso rimasto inedificato, va ad inserirsi in una preesistente edilizia avente determinate caratteristiche di sagoma e di altezza, caratterizzata da un contesto architettonico di tipo omogeneo e perciò stesso assoggettato alla prescrizione limitativa per cui è causa.

Il diniego di rilascio di permesso di costruire appare, alla luce delle considerazioni sopraesposte, supportato da una corretta interpretazione delle norme urbanistiche che vengono in rilievo, come fatto constatare al Comune di San Vito dei Normanni con i pareri della CEC in contestazione e come da tale Ente positivamente sostenuto con l’appello all’esame, dovendosi rilevare la fondatezza delle critiche rivolte alle statuizioni del primo giudice, che, in quanto errate, vanno riformate.

La non sempre agevole interpretazione della normativa disciplinante il caso all’esame giustifica, altresì, la compensazione delle spese e competenze dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese e competenze dei due gradi del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22-04-2011, n. 3556 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 30 giugno 2010 e depositato il successivo 28 luglio 2010 le sig.re A.A. e Giuliana Rocco chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio, sez. III ter, n. 1051 del 17 maggio 1996, passata in giudicato dopo che il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 3642 del 2006 ha dichiarato improcedibile l’appello, e la conseguente condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Con la citata sentenza n. 1051 del 1996 il T.A.R. Lazio aveva riconosciuto il loro diritto all’inquadramento nella qualifica di primo ricercatore con decorrenza 30 dicembre 1987. Detto inquadramento è stato disposto solo in data 13 luglio 2001, a ben 6 anni dalla sentenza e 15 anni dalla maturazione del diritto, e senza la doverosa corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. Le ricorrenti cheidono dunque che si condanni l’ISPELS e/o l’I.N.A.I.L., al primo succeduto, alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e quello della salute e l’ISPELS si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, senza peraltro espletare alcuna attività difensiva.

4. L’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L) si è invece costituito in giudizio e ha depositata ampia memoria, con la quale ha diffusamente confutato le tesi svolte dalle ricorrenti.

5. Alla camera di consiglio del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Una breve ricostruzione in fatto della vicenda contenziosa è necessaria al fine del decidere.

Con la sentenza n. 1051 del 17 maggio 1996 il T.A.R. Lazio aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti all’inquadramento nella qualifica di primo ricercatore con decorrenza 30 dicembre 1987. Parte ricorrente afferma che detto inquadramento è stato disposto solo in data 13 luglio 2001, a ben 6 anni dalla sentenza e 15 anni dalla maturazione del diritto, e senza la doverosa corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria, per la cui corresponsione agiscono in sede di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza.

Rileva peraltro il Collegio che detta sentenza "dichiara il diritto delle ricorrenti, qualora risultino accertati i necessari presupposti, ad essere inquadrate nella qualifica di primo ricercatore ai sensi dell’art. 36 del Regolamento organico dell’ISPEL’.

Tali presupposti – rappresentati da nove anni di effettivo servizio nell’inferiore qualifica di ricercatore – si sono realizzati solo dopo che lo stesso T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 1123 del 18 febbraio 2000, ha accolto il ricorso, che era stato proposto dalle sig.re A.A. e G.R., avverso il diniego di inquadramento nel profilo di ricercatore. Il provvedimento di inquadramento nella qualifica di primo ricercatore del 13 luglio 2001 è quindi costitutivo del nuovo status, con la conseguenza che, sebbene l’inquadramento nella nuova qualifica sia stato fatto retroagire al 30 dicembre 1987, gli accessori decorrono dalla data di adozione del provvedimento stesso.

Ha chiarito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 49 del 13 gennaio 2010 – emessa su fattispecie del tutto identica a quella ora in esame – che "l’inquadramento del dipendente pubblico in qualifica superiore ha carattere costitutivo (Cons. Stato, sez. IV, n. 1819 del 2000) tutte le volte che esso presuppone il perfezionamento di un’attività amministrativa di confronto tra vecchie e nuove posizioni, e non semplicemente di verifica di presupposti richiesti dalla normativa, quest’ultima più vicina a forme di trasposizione automatica e comunque di carattere meramente ricognitivo".

Ha aggiunto che "sotto questo profilo correttamente il giudice di prime cure ha rilevato la complessità procedimentale delle vicende relative agli inquadramenti del personale ISPESL, a conferma della sussistenza di un’imprescindibile discrezionalità sul sostanziale profilo del quomodo degli inquadramenti da disporre, alla luce della normativa nel tempo precisatasi, attraverso il R.o.p. e i decreti intervenuti. Da ciò deriva che la data di maturazione del diritto principale alle differenze stipendiali conseguenti al nuovo inquadramento (al quale si riconnettono le pretese accessorie) trova la propria fonte diretta nel provvedimento amministrativo e non nella normativa, sicchè anche il momento di decorrenza dei relativi interessi e rivalutazione non può che individuarsi dalla data di adozione dell’atto attributivo della nuova posizione retributiva, ancorché avente efficacia retroattiva".

Per le ragioni che precedono, del tutto condivisibili, il ricorso deve essere respinto, né ostano a tale conclusione le pronunce dello stesso Consiglio di Stato che le ricorrenti richiamano a supporto della fondatezza della propria pretesa, atteso che nella sentenza innanzi richiamata il giudice di appello ha ampiamente dimostrato l’insussistenza di un ritardo ingiustificato, che potesse legittimare la pretesa agli accessori alla sorte capitale, che è situazione che ricorre anche nel caso all’esame del Collegio.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 10-05-2011, n. 18283

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 25.3.2010 la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza in data 22.5.2008 del Tribunale di Palmi che aveva condannato alle pene ritenute di giustizia F.V. e C.D. per riciclaggio di un caterpillar.

La Corte territoriale nel respingere gli appelli degli imputati ha affermato che è indubbio che il caterpillar sequestrato, di provenienza illecita, era nella disponibilità del F. e che il C. aveva avuto la disponibilità di un altro mezzo, di tipo analogo, i cui identificativi erano serviti per la contraffazione di quello in sequestro. Aveva quindi convenuto con il Tribunale che la prova del coinvolgimento di entrambi nella consumazione del delitto per il quale avevano subito condanna andava individuata:

nell’esistenza di rapporti bancari fra i due, aventi ad oggetto proprio la compravendita di veicoli con caratteristiche simili a quelli sequestrati al F.; nel rinvenimento nella disponibilità del C. della fotocopia di un certificato d’origine relativo ad un mezzo venduto dal F. ad altro coimputato, risultato anch’esso provento di furto, ancora nella disponibilità di fatture relative a mezzi, alcuni dei quali risultati rubati. Riteneva assolutamente inverosimile la tesi alternativa, prospettata dagli appellanti, secondo cui terzi avrebbero potuto fornire al F. detti dati, poichè l’acquirente P.L. non risultava avere avuto rapporti con lui, bensì con il C., in occasione della vendita del mezzo i cui elementi identificativi erano serviti per la contraffazione di quello in sequestro. Viceversa i due imputati erano risultati partecipi con ruolo preminente nell’associazione, ramificata in varie parti d’Italia e all’estero, finalizzata alla sistematica realizzazione dei delitti di riciclaggio, ricettazione, falsificazione delle targhe, di documenti di circolazione, delle fatture di acquisto di svariati mezzi agricoli e di numerose macchine operataci di movimento terra, reato in ordine al quale era stata dichiarata la prescrizione.

Ricorrono per Cassazione i difensori degli imputati.

In particolare il difensore di F.V. deduce che la sentenza impugnata: è affetta da violazione di legge e comunque è illogica e contraddittoria. Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non ha tenuto in considerazione ipotesi alternative altrettanto praticabili e comunque si fonda su un vizio di ragionamento.

Anche il difensore di C.D. deduce che la sentenza impugnata: è affetta da violazione di legge e comunque è illogica e contraddittoria. Sostiene il ricorrente che la Corte ha fondato il proprio giudizio di condanna su generiche affermazioni di responsabilità che non trovano riscontro in elementi probatori, tenuto conto che mancano intercettazioni fra C. e gli altri coimputati, compreso il F.. In via subordinata eccepisce la prescrizione.

I ricorrenti lamentano la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge rilevando che i giudici di merito non hanno applicato correttamente le regole della logica nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione e non hanno tenuto conto di possibili soluzioni alternative. Rileva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto generici. L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne genericamente l’infondatezza. L’onere della specifica indicazione dei motivi di ricorso deve consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. In altri termini l’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (v. per tutte Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858).

E’ quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.

L’inammissibilità del ricorso preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione che, comunque alla data odierna, non è maturata prescrivendosi il reato in anni 15. 1 ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20068 Risoluzione del contratto

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Svolgimento del processo

Il Comune di Lecce affidò all’impresa "G. Serafini" di S. A.G., con contratto del 1 ottobre 1982, l’appalto dei lavori di costruzione della "casermetta traduzioni Carabinieri" presso il palazzo di giustizia. I lavori ebbero un andamento anomalo e furono a un certo punto sospesi e non più ripresi.

Con transazione del 5 febbraio 1993 fu concordato fra le parti il risarcimento del danno in favore dell’impresa, liquidandone l’importo al 20 dicembre 1992 in L. 365.000.000.

Il Comune, che successivamente aveva ricevuto dall’impresa sollecitazioni a riprendere i lavori, dispose, con Delib. Giunta del 14-29 aprile 1997, la risoluzione del contratto ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345.

Nel marzo 1998 il S. convenne in giudizio il Comune per il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Lecce ritenne che, pur essendo vero che il contratto di appalto si era protratto sino alla data della risoluzione deliberata dalla Giunta comunale solo il 29 aprile 1997, tuttavia sin dal 15 marzo 1993 l’appaltatore aveva avuto cognizione – avendo proposto ricorso al TAR avverso la delibera di affidamento dei lavori ad altra impresa – dell’impossibilità della ripresa dei lavori stessi da parte sua. Facendo uso della normale diligenza avrebbe dunque dovuto, a quel punto, smobilitare il cantiere, che non aveva più ragion d’essere, evitando in tal modo ulteriori danni. Pertanto riconobbe all’attore un risarcimento di soli Euro 2.351,31, oltre interessi, in relazione, appunto, al periodo dal 20 dicembre 1992 al 15 marzo 1993.

Il gravame del S. è stato respinto dalla Corte d’appello di Lecce, che, confermando il ragionamento svolto dal Tribunale, ha osservato che, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, l’impresa avrebbe dovuto smobilitare il cantiere sin dal marzo 1993, e che inoltre le voci di danno indicate dall’appellante o erano sfornite di prova o erano smentite dal fatto che le uniche attrezzature rimaste in loco, e rimosse il 4 dicembre 1993, consistevano in macchinari di scarsa consistenza e in cattivo stato di conservazione, tali da escludere un eventuale proficuo utilizzo, mentre l’allegata scopertura di conto corrente non appariva in alcun modo ricollegabile all’appalto in questione.

Il sig. S. ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi. Il Comune di Lecce si è difeso con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., si lamenta che la Corte d’appello abbia affermato la conoscenza, da parte del S., dell’aggiudicazione dei lavori ad altra impresa pur in mancanza di qualsiasi prova.

1.1. – Il motivo è inammissibile, atteso che detta conoscenza era già stata accertata dal giudice di primo grado, e non risulta dalla sentenza impugnata, nè è dedotto nel ricorso, che sul punto vi sia stata specifica censura in grado di appello.

2. – Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1227, 1362, 1363 c.c., dell’art. 1364 c.c. e segg., nonchè vizio di motivazione. Si sostiene che nella specie andava applicato non il comma 2 dell’art. 1227 c.c., bensì il primo, che prevede la sola riduzione del risarcimento, e si lamenta quindi che la Corte d’appello non abbia adeguatamente valorizzato il comportamento colpevole dell’amministrazione comunale.

2.1. -La censura è infondata.

Nella specie, infatti, non trova applicazione il comma 1 dell’art. 1227 c.c., il quale riguarda la diversa ipotesi del concorso del creditore nella stessa produzione del danno, e non quella, invece accertata nella specie dai giudici di merito e contemplata dal comma 2 del cit. articolo, in cui il danneggiato sia estraneo alla produzione del danno ma abbia omesso di far uso della normale diligenza per eliderlo (cfr., da ult., Cass. 13242/2007, 5127/2004, 240/2001).

3. – Con il terzo motivo, denunciando in sostanza vizio di motivazione, si censura la statuizione di difetto di prova del danno.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

I giudici di merito, come si è visto, hanno respinto la domanda di ulteriori danni del S. per due diverse ed autonome rationes decidendi, ciascuna idonea, da sola, a giustificare la decisione: la prima ratio consistente nella non addebitabilità dei danni in questione al Comune ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2; la seconda consistente nella mancanza, comunque, della prova di quei danni. Con il motivo in esame viene censurata la seconda ratio, ma inutilmente, atteso che la sentenza impugnata si giustifica comunque in base alla prima, rimasta confermata a seguito del rigetto degli altri motivi di ricorso (cfr., da ult., Cass. 12372/2006, 13956/2005, 18240/2004).

4. – Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

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