Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-07-2012, n. 13736

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Svolgimento del processo
Con atto notificato il 23 febbraio 2006 M.L., in proprio e quale amministratore e legale rappresentante della C. s.r.l., ricorre ai sensi dell’art. 111 Cost. per la cassazione del provvedimento del 6 aprile 2005 con cui il Presidente del Tribunale di Grosseto aveva respinto l’opposizione avverso il decreto che aveva liquidato al dott. L.C. il compenso per l’attività di amministratore giudiziario da lui espletata nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 cod. civ. attivato nei confronti della C.S..
L.C. si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione
In via preliminare ed assorbente rispetto al suo esame nel merito, la Corte deve rilevare che il ricorso straordinario per cassazione proposto dalla società ricorrente e dal suo amministratore si presenta inammissibile.
L’amministratore giudiziario nominato nel corso della procedura prevista e disciplinata dall’art. 2409 cod. civ. non rientra infatti nella categoria degli ausiliari del giudice cui risulta applicabile, in tema di liquidazione del relativo compenso, il particolare procedimento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. Tale conclusione, invero pacifica sotto il vigore della precedente disciplina normativa contenuta nella L. n. 319 del 1980 (Cass. n. 18451 del 2004; Cass. n. 13134 del 2003; Cass. n. 14456 del 1999), deve in particolare ritenersi valida ed efficace anche in relazione al nuovo testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, che pure ha ampliato la categoria degli ausiliari del giudice cui è applicabile la relativa speciale normativa (art. 3, comma 1, lett. n). Assorbente e decisivo in questo senso rimane invero la considerazione che l’amministratore giudiziario svolge un’attività sostitutiva di quella dell’organo amministrativo della società e che va ad esclusivo vantaggio di quest’ultima, la quale rimane pertanto l’unica beneficiaria e destinataria dell’espletamento del suo incarico (Cass. n. 28232 del 2008; Cass. n. 12180 del 1997, sia pure in relazione al diverso profilo dell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento del relativo compenso). Ne deriva che, secondo l’orientamento fatto proprio da questa Corte, il provvedimento liquidatorio ha natura monitoria, con l’effetto che contro di esso sono utilizzabili i rimedi processuali corrispondenti, costituiti dalla possibilità, in caso di rigetto totale o parziale dell’istanza di liquidazione, di sperimentare la via del giudizio di cognizione ordinaria ex art. 640 c.p.c., comma 3, e, in caso di suo accoglimento, l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. (Cass. n. 7631 del 2011; Cass. n. 13134 del 2003).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le ragioni della decisione integrano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 19-03-2009 (11-03-2009), n. 12165 Impugnazione della parte civile – Assenza in giudizio – Rinuncia implicita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16.5.2006 la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla parte civile M.A. avverso la sentenza 20.1.2005 del Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di MU.FR..
La Corte napoletana aveva preso atto della "mancata costituzione in giudizio" della parte civile appellante, pur in presenza della sua regolare citazione per l’udienza, giudicando che tale assenza priva di giustificazione determinasse la rinuncia implicita all’impugnazione.
2. Ricorre in Cassazione la parte civile, a mezzo del difensore fiduciario procuratore speciale, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità con rinvio per nuovo giudizio, deducendo violazione degli artt. 76, 82, 591 e 602 c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, perchè la mancata partecipazione al giudizio di appello non sarebbe prevista tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione della parte civile a norma dell’art. 591 c.p.p. o di altra norma codicistica. La giurisprudenza di legittimità avrebbe sempre affermato che l’assenza della parte civile nel giudizio di appello non costituirebbe causa di inammissibilità dell’impugnazione o rinuncia implicita al gravame, in ragione del principio di immanenza della sua costituzione (il ricorrente cita in particolare le sentenze SU Clarke; Sez. 6, sent.
6.5-12.6.03 Manfredi; Sez. 2, sent. 26.9-23.10.03 Ranieri). Nel caso di specie poi, precisa il ricorrente, il M. nel giudizio di primo grado aveva presentato conclusioni scritte a norma dell’art. 523 c.p.p. in occasione della discussione finale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La questione di diritto devoluta a questa Corte di cassazione è se sia legittimo dichiarare l’inammissibilità dell’appello ritualmente proposto dalla parte civile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 576 c.p.p., nel caso in cui la parte civile appellante non presenzi nel giudizio di appello.
Secondo l’ordinanza impugnata, il fatto che la parte civile non abbia "provveduto a costituirsi in giudizio benchè regolarmente citata" comporterebbe l’"implicita rinuncia" alla proposta impugnazione.
Deduce invece il ricorrente che la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello non è prevista tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione, nè esisterebbero altre norme che autonomamente fondino l’assunto della Corte distrettuale, ed anzi costantemente la giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato che tale assenza mai può configurare revoca tacita o presunta della costituzione di parte civile.
E’ certamente insegnamento consolidato di questa Corte di legittimità che l’assenza della parte civile al processo di appello non determina alcuna revoca tacita o implicita della sua costituzione, in ciò concretizzandosi il ed principio di immanenza della parte civile nel processo penale riconducibile al capoverso dell’art. 76 c.p.p., secondo il quale "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" (Sez. 4, sent. 24360 del 28.5 – 16.6.08 in proc. Rago e altri; Sez. 5, sent.25723 del 6.5 – 12.6.03 in proc. Manfredi). La revoca della parte civile si determina infatti solamente a seguito di una dichiarazione espressa fatta secondo le forme ed i contesti procedimentali indicati dal primo comma dell’art. 82 c.p.p., ovvero a seguito di uno dei due "comportamenti concludenti" specificamente disciplinati dal comma 2, medesimo art.: la mancata presentazione delle conclusioni a norma dell’art. 523 c.p.p. (e consolidato è l’insegnamento di questa Corte sul riferimento della norma al solo processo di primo grado: Sez. 2, sent. 24063 del 20.5 – 12.6.08 in proc. Quintile e altro; Sez. 5, sent. 12959 del 8.2 – 12.4.06 in proc. Lio ed altro) ovvero il promuovere l’azione davanti al giudice civile. L’assenza della parte civile, o la presenza di un suo difensore senza procura speciale, determina solo l’impossibilità di statuire in suo favore il rimborso delle spese di continuata assistenza (Sez. 5, sent. 9104 del 2.7 – 27.8.1992).
La situazione procedimentale della revoca della costituzione di parte civile (espressa o tacita, secondo la disciplina dell’art. 82 c.p.p. e l’interpretazione di legittimità sull’art. 76 c.p.p., comma 2) va tuttavia tenuta distinta dalla situazione procedimentale della rinuncia all’impugnazione, che è influenzata dalla prima – quando l’impugnazione sia stata proposta in via autonoma dalla parte civile – ma non si risolve in essa, trovando disciplina propria nell’art. 589 c.p.p., che stabilisce le sue forme specifiche.
Nel nostro caso non vi è stata alcuna rinuncia esplicita, nelle forme appunto previste dall’art. 589 c.p.p..
Il quesito se sia configurabile in genere una rinuncia implicita all’impugnazione ha trovato – secondo i dati giurisprudenziali disponibili – una sola risposta positiva in termini, con Sez. 1, Sent. 1416 del 23.03-30.04.94, in proc. Polifroni, secondo cui la rinuncia all’impugnazione può avvenire anche implicitamente, purchè in modo univoco (la fattispecie riguardava la richiesta di un imputato che passasse in giudicato la sentenza pronunciata nei suoi confronti e da lui in precedenza impugnata). La giurisprudenza di legittimità ha negato che costituissero rinuncia implicita all’impugnazione la richiesta di conferma di sentenza impugnata dalla parte pubblica, proposta nelle conclusioni del giudizio di appello dal procuratore generale di udienza (per tutte, Sez. 5, sent. 43363 del 5.10 – 30.11.05 in proc. Aragona) ovvero il pagamento di pena pecuniaria e spese processuali da parte di soggetto destinatario di decreto penale (per tutte, Sez. 1^, sent. 26278 del 19.5 – 10.6.04 in proc. De Angelis).
Anche seguendo l’insegnamento della sentenza Polifroni (che può essere ricondotto alla considerazione per cui quando nessun dubbio possa sussistere sulla specifica volontà della parte, sicchè tutti i beni per la tutela dei quali è prevista la forma disciplinata dall’art. 589 c.p.p. risultano salvaguardati, le esigenze di evidente economia processuale – essendo l’efficienza del processo essa stessa bene costituzionale: Corte cost. sent. n. 353 del 1996 – dovrebbero prevalere), ciò che diviene assolutamente determinante, per affermare la configurabilità e rilevanza di una rinuncia implicita all’impugnazione, è comunque la palese univocità della condotta procedimentale tenuta dalla parte che ha proposto in precedenza rituale impugnazione.
Così non è però nel caso di specie.
Infatti l’assenza all’udienza della "parte che abbia proposto l’impugnazione" è addirittura fenomeno fisiologico e specificamente disciplinato nel caso di processi di appello che si svolgano con il rito camerale (ex artt. 599 e 127 c.p.p.). Quanto specificamente alla parte civile, inoltre, il richiamato principio di immanenza, rendendo la sua assenza improduttiva di effetti sulla sua permanente costituzione nel processo, impedisce di dare alla mera assenza anche della parte civile che abbia proposto impugnazione un significato procedimentale di inequivoca volontà di rinuncia. Quel principio, infatti, legittima e rende fisiologica anche nel rito "pubblico" l’eventuale assenza della "parte"/"parte civile".
Deve quindi concludersi che la mera assenza della parte civile appellante non può essere per sè considerata manifestazione inequivoca di una rinuncia implicita all’impugnazione.
I reati per cui si procede risultano ad oggi prescritti. Ciò non ha rilievo, in quanto l’autonomia dell’impugnazione proposta dalla parte civile ai sensi dell’art. 576 c.p.p. rispetto alla sorte dell’azione penale determina il permanere dell’interesse al giudizio di appello (S.U., sent. 25083 dell’11 – 19.7.06 in proc. Negri e altro).
L’impugnata ordinanza deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Napoli per il giudizio di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1235 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Danni Accessione invertita

ESPROPRIAZIONE PER P.U. PROPRIETA’ E CONFINI

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Svolgimento del processo e motivi della decisione
LA CORTE
rilevato che X X X, X X, X X, X X in proprio e quale procuratore di X De X, X X, X X e X X hanno adito, con atto del 7 gennaio 2000, il Tribunale di Bari chiedendo che il Comune di Rutigliano fosse condannato al risarcimento dei danni da accessione invertita realizzatasi su un suolo di loro proprietà;
rilevato che il Comune convenuto si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. per esservi la giurisdizione del G.A. ai sensi dell’art. 34 del D. LGS. n. 80 del 1998;
rilevato che gli attori hanno avanzato istanza per regolamento preventivo di giurisdizione con ricorso notificato al Comune il 26 giugno 2000, chiedendo che venga dichiarata la Giurisdizione Ordinaria;
rilevato che il Comune ha resistito al ricorso proponendo ricorso incidentale con atto notificato il 20 settembre 2000 con il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione Amministrativa;
ritenuto di riunire i due ricorsi;
rilevato che il ricorrente principale, come risulta al certificato rilasciato dalla Cancelleria della Corte di Cassazione in data 13 dicembre 2000, ha depositato il suo atto nella data appena detta e pertanto oltre il termine di cui all’art 369 c.p.c., scaduto il 30 settembre 2000;
rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi la improcedibilità del ricorso principale ed altresì, ai sensi dell’art. 334 u.p. c.p.c., di quello incidentale;
rilevato che la causa alla udienza del 7 giugno 2002 è stata rinviata a nuovo ruolo avendo il collegio in quella sede ritenuto che, poichè la dichiarazione di improcedibilità della istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non depositata nel termine di cui si è detto non osta all’ammissibilità di una successiva richiesta di regolamento la quale può essere avanzata anche dalla controparte nella stessa fase processuale e che, siccome a differenza del ricorso principale, quello incidentale doveva per tale ragione essere esaminato, era opportuno attendere il giudizio della Corte Costituzionale sulla questione sollevata dalla stessa Corte di Cassazione riguardante l’accertamento della legittimità costituzionale dell’art. 34 del D. LGS. n. 80 del 1998;
ritenuto che la controversia è sorta nel periodo antecedente l’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 e dunque nel vigore del decreto legislativo n. 80 del 1998 e che, data la irretroattività della normativa successiva del 2000 (vedi sul punto SU ordinanze nn. 14870 del 2002 e 12199 del 2002), deve aversi riguardo per risolverla, ai sensi dell’art 5 c.p.c., al testo dell’art. 34 del predetto decreto;
ritenuto che il giudice delle leggi con la sentenza n. 281 del 2004 e con argomenti paralleli a quelli adottati nella sentenza n. 292 del 2000 resa con riferimento all’art. 33, testo originario, del D. LGS. n. 80 del 1998, ha rilevato che la delega conferita con l’art. 11 della legge n. 59 del 1997 riguarda la concentrazione davanti al giudice amministrativo, nell’esercizio della giurisdizione di cui questi era titolare all’epoca nella materia della edilizia e della urbanistica, sia del controllo della conformità alla legge della azione amministrativa che della riparazione e del risarcimento dei danni da questa prodotto, ma non comporta un ampliamento della giurisdizione esclusiva;
ritenuto che su tali premesse il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 commi primo e secondo del D. LGS. n. 80 del 1998, nella parte in cui esso per l’appunto istituiva una giurisdizione esclusiva del G.A anzichè limitarsi, in tale materia, ad estendere la giurisdizione amministrativa alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, incluse quelle relative al risarcimento del danno;
ritenuto che, come indica ancora la sentenza n. 281 del 2004, la conseguenza di detto intervento che ha rimodellato la norma in questione in conformità della delega, è che l’ampliamento dei poteri del Giudice Amministrativo in ordine al risarcimento del danno in questione risultante dall’art. 35 comma 1 del D. LGS. innanzi detto, rimane intatto purchè nella materia della edilizia ed urbanistica al G.A. stesso fosse in precedenza attribuito su determinate controversie una giurisdizione esclusiva ovvero, in ragione della natura della controversia, fosse configurabile la sua generale giurisdizione di legittimità;
ritenuto, pertanto, che la controversia di cui si tratta che ha per oggetto un fatto illecito lesivo del diritto di proprietà, non comporta l’esame di una pretesa patrimoniale consequenziale ad una tutela rientrante nella giurisdizione amministrativa, giacchè la norma che operava tale effetto è venuta meno;
ritenuto, quindi, che la giurisprudenza di questa Corte Suprema movendo dalla interpretazione dell’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 ha dato luogo ad un orientamento stabile in base alla quale si deve considerare rientrante nella giurisdizione ordinaria la controversia che ha per oggetto il risarcimento del danno dal fatto illecito che da luogo alla occupazione acquisitiva (Cass. 9139 del 2003 ex multis);
ritenuto che in base a tale orientamento si deve ritenere che la radicale trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera, fuori di qualunque procedimento espropriativo e prima dello stesso provvedimento di occupazione di urgenza rientra nella nozione di occupazione acquisitiva di cui alla predetta giurisprudenza;
ritenuto che pertanto, mentre deve essere dichiarato improcedibile il ricorso principale, deve essere dichiarata sulla controversia la giurisdizione ordinaria, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante Comune;
ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio;

P. Q. M.
dichiara la giurisdizione ordinaria. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2005

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-02-2011, n. 3055

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Svolgimento del processo

Nel maggio del 1991 si verificò la collisione tra l’autovettura guidata dal C. ed il ciclomotore guidato dal cittadino albanese P.M.. Mentre il primo era intento a prestare soccorso al secondo, sopravvenne un’autovettura non identificata che travolse entrambi. Ne scaturì un primo processo, nel quale il C. citò in giudizio per il risarcimento del danno la RAS quale impresa designata dal FGVS, ed un secondo processo, nel quale i congiunti del defunto P. citarono in giudizio il C., la GMAC Italia Leasing spa e la Fondiaria Ass.ni.

Riuniti i processi, nei giudizi di merito celebrati è risultata accertata la responsabilità del C. nella misura del 70% quanto alla morte del P., con condanna del C. e della Fondiaria al risarcimento del danno. Accertata la responsabilità dell’autovettura non identificata, RAS, nella qualità, è stata condannata a rivalere la Fondiaria del 50% di quanto corrisposto ai parenti della vittima.

Questi ultimi propongono ricorso per cassazione attraverso cinque motivi. Resistono con controricorso la Fondiaria spa e la Allianz spa (già RAS spa). Quest’ultima ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Tutti i motivi censurano i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 ed a tal riguardo risulta già affermato, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, che, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. SU n. 20602/07).

Nei motivi in trattazione manca del tutto siffatto momento di sintesi al quale fa riferimento la consolidata giurisprudenza.

Quanto alla questione di costituzionalità formulata in udienza dal rappresentante della P.G., è stato anche aggiunto, proprio con riferimento alle censure di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che la norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. si sottrae a censure di incostituzionalità in riferimento agli artt. 76, 77, 24, 111, 117 Cost., comma 1, (quest’ultimo parametro in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU), giacchè: 1) quanto alla supposta violazione degli artt. 16 e 11 Cost., l’onere imposto al ricorrente assolve ad una funzione servente rispetto ai compiti di nomofilachia della Corte di cassazione, così inscrivendosi nell’oggetto e nelle finalità ispiratrici della Legge Delega n. 80 del 2005; 2) quanto al preteso contrasto con gli artt. 76, 77, 24, 111, 117 Cost., comma 1, non sussiste una limitazione del diritto di accesso al giudice, tenuto conto che il requisito di contenuto-forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nella illustrazione del motivo) costituisce un mezzo di esercizio di detto diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione concepito primariamente come mezzo di verifica della legittimità della decisione, sicchè il requisito medesimo si accorda intrinsecamente con lo scopo e con la funzione del giudizio per il quale è stato imposto come onere a carico della parte (cfr. Cass. n. 2652/08).

Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.