Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-04-2011) 09-06-2011, n. 23237 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è stato condannato quale amministratore di "SOCIETA’ VETRO INDUSTRIA" Srl, dichiarata fallita il 16.6.1997, perchè ritenuto, dalla Corte d’Appello di Roma, colpevole di bancarotta fraudolenta (impropria) documentale per avere tenuto "i libri e le scritture contabili obbligatorie in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari".

I giudici del primo grado – in data 6.11.2007 – assolsero l’imputato dal delitto di simulazione di reato ravvisato nella denuncia di furto del corredo contabile. I giudici di seconde cure lo assolsero dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (ed assolsero anche il fratello M. dall’addebito di amministratore di fatto).

La vicenda attiene alla gestione di alcune società operanti nel campo della lavorazione del vetro (VETRERIE INDUSTRIALI ROMANE, VIR, SOCIETA’ RUDERI DI TORRENOVA) tra loro collegate anche per ragioni di compartecipazione al capitale, oltre che della disponibilità dei locali. La società dedotta nell’attuale vicenda fu gravemente pregiudicata nella consistenza patrimoniale, ma – nonostante gli accertamenti di Polizia Giudiziaria e l’indagine disposta dal PM. mediante consulenza contabile – non si riuscirono ad appurare le cause.

Avverso la decisione ha interposto ricorso la difesa dell’imputato dolendosi:

– dell’erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione nell’avere ritenuto sussistente la figura della fraudolenza documentale, anzichè l’ipotesi della bancarotta documentale semplice con mancanza di argomentazione sia sull’elemento soggettivo, pur a fronte di sollecitazione del gravame di appello sia sulla reiezione della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (che forma anche il secondo motivo di doglianza), in considerazione che la carenza di contabilità è accertata per il periodo successivo alla cessazione di attività sociale;

– (indicato come 5 motivo) carenza di motivazione sulla statuizione sanzionatoria, discosta dal minimo edittale.
Motivi della decisione

Il ricorso è in sè infondato, ma non inammissibile.

In particolare, la censura sull’errata qualificazione della fattispecie pur non potendo essere accolta, manifesta argomentazione di diritto che non può qualificarsi come manifestamente infondata.

Il Collegio si allinea al richiamo dettato dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. 5, 7.6.2006, Vianello, CED Cass. 236032) secondo cui non è argomento sufficiente, per ascrivere la condotta di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall., il mero riscontro dell’irregolare tenuta delle scritture di impresa, poichè il criterio differenziale che distingue l’ipotesi della bancarotta semplice da quella fraudolenta riposa sulla generica consapevolezza del pregiudizio ai creditori integrata dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture per la prima, mentre per la più grave ipotesi di cui all’art. 216 L. Fall. – dalla rappresentazione che il comportamento fraudolento rende (o può rendere) impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore (cfr. anche Cass. pen., sez. 5^, 18 ottobre 2005, Dalceggio, Ced Cass., rv.

233997). Accertamento che non sempre è di agevole espletamento.

Nel caso in esame la sentenza impugnata attesta che, pur a seguito delle indagini della Guardia di Finanza, dell’indagine per tramite della Consulenza contabile del PM., nonchè della Perizia di ufficio si sono riscontrate falsificazioni annotative (per es. Sent. pag. 6, pagamenti per cassa senza che la società intrattenesse rapporti bancari), nonchè gravi mancanze rilevabili dalla compilazione dei libri e, diffusamente, l’impossibilità di accertare il movimento degli affari (situazione che ha precluso anche di appurare l’effettività dei movimenti intersocietari con gli altri organismi facenti capo al prevenuto, Sent. ibidem).

Un quadro, dunque, esterno alla mera irregolarità dedotta dalla più lieve ipotesi di cui all’art. 217 L. Fall., ed eloquente sintomo di ben precisa volontà di fraudolenza documentale.

Risulta, pertanto, ineccepibile l’accusa mossa al P..

Nel resto – non palesandosi la prova dell’innocenza del ricorrente assensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2 – deve rilevarsi la maturazione della prescrizione, come ha anche osservato all’odierna udienza la difesa.

La sentenza di primo grado fu pronunciata in epoca successiva alla vigenza dell’attuale novellato art. 157 c.p., sì che il periodo prescrittivo deve computarsi in 12 anni e sei mesi, periodo maturatosi il 16.6.2009 (i periodi di sospensione del corso della prescrizione non superano gli otto mesi). Per questa ragione la decisione deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato ascritto è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 23-06-2011, n. 25280

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza della Corte d’assise d’appello di Milano in data 27.10.2010, emessa ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, veniva dichiarata inammissibile l’istanza formulata dalla difesa di E. M.J.S.A. – condannato per il reato di omicidio alla pena dell’ergastolo a seguito di processo celebrato sotto il vigore della precedente normativa che precludeva il rito abbreviato per i reati puniti con tale pena e che si concludeva con sentenza 5.12.2000, definitiva il 12.2.2003 – sul presupposto che la stessa risultava mera reiterazione di precedente istanza, già decisa con ordinanza del 2.7.2004. In sostanza il prevenuto avrebbe voluto ottenere la sostituzione della pena detentiva perpetua con quella della reclusione ad anni trenta, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 144 del 2000, art. 4 ter, in ragione del fatto che le modifiche apportate all’art. 442 c.p., comma 2 sarebbero di natura sostanziale e che, caduta la preclusione all’accesso al rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo, doveva venire riconosciuta la diminuente anche a chi detto accesso si vide in precedenza precluso (veniva comprovato dalla difesa che il rito abbreviato il prevenuto lo aveva richiesto il 24.11.1998, in sede di udienza preliminare ed avanti al Corte d’assise il 18.11.1999, cioè un mese prima della pubblicazione della legge 16.12.1999 n. 479 che riformava l’art. 442 cod. proc. pen.). Sul punto il giudice a quo rilevava che nella competenza del giudice dell’esecuzione non può rientrare la possibilità di riesaminare il merito di precedenti decisioni su cui si è formato il giudicato, al fine di pervenire al riconoscimento della diminuzione di pena conseguente al rito abbreviato. Quanto poi al ritenuto contrasto della normativa applicata con la Convenzione dei diritti dell’uomo, il giudice a quo riteneva non conferenti i rilievi, posto che il richiamo operato all’art. 7 della Convenzione sulla applicabilità della legge più favorevole, in caso di successione di leggi nel tempo, è principio che il nostro sistema applica in forza dell’art. 2 cod. pen.. Veniva peraltro fatto rilevare che la norma relativa alla diminuente ha natura processuale, quindi è soggetta al principio "tempus regit actum", con il richiamo ad arresti di questa Corte di legittimità. Veniva quindi ritenuta l’istanza al di fuori della sfera di competenza del giudice dell’esecuzione, come era già stato scritto in precedente ordinanza, con il che andava ritenuta inammissibile.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre la violazione dell’art. 7 Convenzione diritti dell’uomo, nella parte in cui enuncia il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole al reo: secondo la difesa, l’art. 442 c.p.p., comma 2 avrebbe natura sostanziale e non processuale, perchè introduce un trattamento sanzionatorio più favorevole, di talchè sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva. Sul punto è stata citata la sentenza della Corte di giustizia Europea pronunciata nel processo (OMISSIS), in data 17.9.2009, in cui sarebbe stato esplicitamente riconosciuto all’art. 442 cod. proc. pen. valore di norma sostanziale. Secondo la difesa, ad E.M. sarebbe stato frustrato il legittimo affidamento allo sconto di pena, atteso che la richiesta di rito alternativo venne ribadita, in pendenza della nuova disposizione dell’art. 442 c.p.p., avanti la Corte d’assise d’appello, ma venne rigettata a fronte della norma transitoria portata dalla L. n. 144 del 2000, art. 4 ter. La normativa Europea che all’art. 6 impone il principio della ragionevole prevedibilità dell’applicazione del diritto e del legittimo affidamento del prevenuto sarebbe stato violato con l’introduzione della norma suindicata; in ogni caso, la norma Europea ha valore interpretativo, cosicchè la detenzione fondata su sentenza di condanna pronunciata in un giudizio nel quale siano state poste in essere violazioni alle regole del giusto processo, accertate dalla Corte Europea, non è da ritenere legittima. Di qui la necessità urgente di superare la violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione, con la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella ad anni trenta di reclusione che non può che avvenire in sede di esecuzione, una volta sottolineato il principio della modificabilità della res iudicata, almeno sul quantum della pena. La difesa poi fa presente che l’istanza non può essere vista come la riproposizione della medesima richiesta già formulata, posto che poggia sulla sentenza Scoppola della CEDU non richiamata nelle precedente istanza.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, in quanto il novum rappresentato dalla sentenza Scoppola non sarebbe applicabile al caso di specie, giacchè riguardante altra fattispecie (quella di un giudizio abbreviato già ammesso e di una legge successiva che introduceva comunque la riduzione alì ergastolo in caso di condanna all’isolamento diurno, dunque che introduceva modifiche in peius).

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, così come è stato richiesto dal Procuratore Generale.

Infatti deve essere sottolineato che il ricorrente ebbe la sfortuna di essere giudicato per un reato di omicidio in primo grado nelle more della entrata in vigore della legge che avrebbe consentito l’accesso al rito abbreviato, anche per i reati puniti con l’ergastolo. Va peraltro aggiunto che E.M. in sede di appello beneficiò della normativa transitoria, nel senso che potè richiedere alla corte d’assise d’appello l’applicazione della diminuente per il rito, richiesto fin dal primo grado, ma all’epoca precluso, e questa istanza fu rigettata. La sentenza di secondo grado fu oggetto di ricorso in cassazione, ma il ricorso fu dichiarato inammissibile perchè tardivo; il ricorso straordinario venne parimenti dichiarato inammissibile; un precedente incidente di esecuzione veniva rigettato il 2.7.2004, senza che seguisse impugnazione. Tutte le opportunità di difesa del ricorrente sono state esperite e non hanno dato il risultato sperato. Non può oggi la sede dell’esecuzione trasformarsi in una fase di rivisitazione delle precedenti pronunce, neppure alla luce della giurisprudenza della CEDU: infatti, la sentenza pronunciata nel processo Scoppola non può avere alcuna incidenza nel caso di specie, atteso che la fattispecie presa in esame è affatto diversa non rientrando nella disciplina transitoria e caratterizzandosi per essere la richiesta di rito abbreviato stata avanzata sotto la vigenza della legge che prevedeva la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della pena di trenta anni di reclusione e per essere intervenuta intervenuta emanazione medio tempore della L. n. 4 del 2001 che stabiliva che alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno andava sostituita, all’esito del giudizio abbreviato, la pena dell’ergastolo (lo Scoppola infatti condannato alla pena di anni trenta in primo grado, si vide aggravare la pena con quella dell’ergastolo in seconde cure, all’esito dell’entrata in vigore della legge succitata).

Pertanto, poichè sulla medesima questio iuris è già intervenuta decisione non impugnata, poichè il novum sarebbe rappresentato dalla sentenza Scoppola che, come detto, afferisce ad ipotesi affatto diversa in cui effettivamente una legittima aspettativa venne frustrata da una legge successiva imprevedibile introduttiva di modifiche in peius e poichè tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui si ha riguardo ad una legge successiva che ha rimosso un presupposto ostativo all’abbreviato di natura prettamente processuale per le situazioni future, il ricorso non può che palesarsi come improponibile e comunque manifestamente infondato.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2011, n. 25223 Inadempimento

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Svolgimento del processo

Con sentenza 21 marzo 2006 la Corte di appello di Roma confermava la decisione del primo giudice che aveva dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione di immobile destinato ad uso commerciale sito in (OMISSIS) condannando la società Colosseo Food s.rl., C.R. al rilascio in favore della ricorrente dell’immobile, composto di piano terra e piano seminterrato.

Con la stessa decisione il primo giudice aveva condannato la società Colosseo Food ed il C. al pagamento di tutti i canoni scaduti sino al mese di settembre 2003, per l’importo complessivo di Euro 86.946,69 oltre interessi legali, maturati e maturando.

Respingeva la domanda della società ricorrente Immi Italia s.a.s. nei confronti di D.P.R.. Respingeva le domande riconvenzionali della Colosseo Food e di C.R. nei confronti della Immi Italia (secondo i convenuti originari, il mancato pagamento di canoni, dal marzo 2003, trovava la sua giustificazione nel fatto che l’immobile locato aveva una consistenza minore di quella prevista nel contratto, e che i lavori eseguiti nel locale, a cura di Colosseo Food, seppure autorizzati, erano stati ritenuti contra legem successivamente alla loro ultimazione, in quanto effettuati su un immobile risultato essere non corrispondente a quello descritto negli atti e planimetrie esistenti nei competenti uffici, e comunque di superficie più ampia della originaria, a seguito di illecito accorpamento di altra porzione immobiliare (ex rifugio antiaereo).

Avverso tale decisione la Colosseo Food e C.R. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

Resiste con controricorso la Immi Italia, proponendo a sua volta ricorso incidentale, cui resistono C. e la Colosseo con controricorso.
Motivi della decisione

Deve disporsi, innanzitutto, la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione.

Il ricorso incidentale di Immi Italia pone una questione che, in linea teorica, dovrebbe essere esaminata con carattere di priorità.

La denuncia tuttavia è di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, anzichè di violazione di norma di legge e manca la proposizione di quesito di diritto, richiesta "ratione temporis" secondo il D.Lgs. n. 40 del 2006.

Donde la inammissibilità del ricorso incidentale Immi Italia.

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e art. 168 c.p.c. ed artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., punto 3, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., punto 5.

La Corte territoriale aveva errato nel respingere il motivo con il quale gli appellanti avevano dedotto la assoluta mancanza di indagine con riferimento alla asserita grave inadempienza, posta in essere dal locatore sin dall’origine, per via delle irregolarità amministrative ed urbanistiche che rendevano totalmente inutilizzabile il bene locato.

Dai documenti prodotti risultava chiaramente la minore consistenza dell’immobile (392 mq, rispetto ai 450 mq. dichiarati) nonchè la irregolarità amministrativa e urbanistica dell’immobile che aveva reso impossibile il godimento dell’immobile, con conseguente inadempimento del locatore.

I giudici di appello, in effetti, avevano deciso la causa senza tener conto della documentazione prodotta, che non avevano rinvenuto nel fascicolo di ufficio trasmesso dal Tribunale romano (all’interno del quale si trovavano i documenti che facevano parte del fascicolo di parte della Colosseo).

In ogni caso la società Colosseo Food aveva provveduto a depositare nuovamente copia di tutta la documentazione con la memoria integrativa richiesta dal primo giudice. Tale memoria, con relativa documentazione – sulla base della quale i due appellanti avevano basato la loro difesa e le riconvenzionali proposte – era regolarmente inserita nel fascicolo di parte del primo grado di giudizio, mentre non era presente, agli atti del secondo grado del giudizio, il fascicolo di parte della Colosseo Food e di R. C. che conteneva tutti gli altri documenti. La Corte territoriale, pertanto, aveva violato le norme di legge sopra indicate, non valutando le prove documentali prodotte sulla mera circostanza che le stesse non erano state materialmente rinvenute agli atti.

Inoltre, la causa era stata decisa senza l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio che sarebbe stata necessaria ed indispensabile per chiarire la situazione di fatto esistente.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1460 e 1578 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., punto 3, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., punto 5.

Inoltre la Corte territoriale aveva errato nel confermare la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto di accogliere la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore sulla sola base del mancato pagamento di alcuni canoni di locazione senza valutare se il mancato pagamento fosse legittimato – o meno – dalla denunciata corrispettiva inadempienza del locatore afferente alla inutilizzabilità del bene locato. Sul punto la motivazione era pressochè inesistente. La sospensione della erogazione del canone da parte della conduttrice risaliva al marzo 2003 e non al febbraio 2003 ed era conseguenza del grave inadempimento della società locatrice che inficiava sin dall’origine il contratto stipulato dalle parti.

Era mancata ogni analisi e motivazione sulla legittimità -o meno – della eccezione di inadempimento sollevata dal conduttore, che costituiva anche la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore.

Dopo aver riconosciuto che qualora il bene locato fosse stato inutilizzabile si sarebbe sicuramente rientrati nella ipotesi di cui all’art. 1460 c.c. i giudici di appello avevano basato la loro decisione su una misura catastale allegata dalla IMMI Italia s.r.l., che poteva riferirsi solo ad una situazione di fatto meramente dichiarativa, priva di qualsiasi valenza probatoria della legittimità urbanistica ed amministrativa dell’immobile e negata dalla P.A. competente per materia.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

La società conduttrice all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione aveva dichiarato di accettare il bene locato nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trovava. La stessa aveva di fatto utilizzato i locali fino al febbraio 2003: da tale data aveva sospeso il pagamento dei canoni rilevando che le dimensioni dell’immobile (più ridotte rispetto alla planimetria allegata al contratto) e le violazioni edilizie riscontrate avevano comportato la inutilizzabilità del locale quale ristorante, nonostante la conduttrice avesse eseguito i lavori in buona fede.

I giudici di appello osservavano che la società conduttrice non aveva mai contestato la diversa ampiezza dei locali, anche dopo la perizia effettuata per la presentazione della DIA. I vizi successivamente lamentati erano facilmente riconoscibili all’atto della consegna e del resto nel contratto si dava atto che vi era necessità di eseguire alcuni lavori: ciò stava a significare – sottolinea la stessa Corte territoriale – che i locali di proprietà di Immi Italia erano ben stati visionati dalla aspirante conduttrice, Colosseo Food s.r.l.

Non vi era, del resto, alcuna prova di una diffida della Polizia Municipale e di una ordinanza di sospensione dei lavori.

La Corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado, sottolineava che le varie irregolarità amministrative e urbanistiche denunciate in tanto avrebbero potuto incidere nel presente giudizio, in quanto comportanti la impossibilità di un utilizzo dell’immobile situazione, questa, che configurerebbe la ipotesi di cui all’art. 1460 c.c..

Invece, nel caso di specie, a distanza di oltre tre anni dall’inizio della controversia, il godimento dell’immobile era ancora in atto e non sussistevano gli estremi per una sospensione del pagamento del canone.

A fronte di tale situazione, il comportamento del conduttore integrava gli estremi del grave inadempimento, con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale proposta, che presupponevano un inadempimento del locatore. In tale percorso argomentativo, ogni questione relativa al mancato esame della documentazione prodotta in primo grado e non rinvenuta nel fascicolo di appello, resta assorbita dalle considerazioni svolte dai giudici di appello. Il tema della minore ampiezza dei locali e quello della irregolarità amministrativa ed urbanistica riscontrata negli stessi perde qualsiasi rilevanza.

Conclusivamente il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile e rigettato il ricorso principale. Sussistono giusti motivi, in conseguenza della reciproca soccombenza, per disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale. Compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 02-08-2011, n. 1292 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, per necessità dettate dall’attività commerciale di bar, prima del dicembre 1993 ha provveduto a chiudere, con struttura portante in metallo, la corte adiacente all’unità immobiliare posta in viale Lavagnini n. 40/AB, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

In data 26/2/1995 la stessa ha presentato domanda di condono ex art. 39 della legge n. 724/1994, avente ad oggetto l’ampliamento mediante chiusura di corte coperta con struttura coperta in metallo di mq. 73.

Nel febbraio 1995 l’istante ha spruzzato poliuretano espanso sulla parte esterna della tenda sostenuta dalla struttura in metallo, e nello spazio interno ha installato pannelli isolanti prefabbricati sospesi su intelaiatura di alluminio anodizzato (relazione della Polizia municipale datata 30/3/1995 -documento n. 2 depositato in giudizio dal Comune).

Con provvedimento del 23/2/1996 l’Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia privata del Comune di Firenze ha respinto la domanda di condono, sull’assunto che il manufatto è stato trasformato in una volumetria permanente dopo il termine previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994.

Avverso tale determinazione la ricorrente è insorta deducendo:

1) incompetenza;

2) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e carenza del parere della commissione edilizia;

3) violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 52/1979 come modificata dalla L.R. n. 24/1993 (in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 7); eccesso di potere per irregolare convocazione e composizione della commissione edilizia integrata; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento;

4) violazione della legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per contraddittorietà e difetto di istruttoria; violazione del principio del buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione;

5) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 della legge n. 724/1994; eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti; eccesso di potere per illogicità ed errore di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.

All’udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Con la prima censura la ricorrente lamenta l’incompetenza dell’Assessore a pronunciarsi sulla domanda di condono, essendo invece competente il Sindaco.

Il rilievo è infondato.

L’art.31, lettera l, dello Statuto comunale prevede che il Sindaco possa delegare ai singoli assessori atti di sua competenza con potere di avocazione e riassunzione (documento n. 11 depositato in giudizio dall’Ente).

In attuazione della norma statutaria il Sindaco, con ordinanza n.3122 del 2/5/1995, ha delegato all’Assessore all’Urbanistica l’adozione dei provvedimenti in materia di edilizia privata, comprendenti la gravata determinazione di diniego (documento n. 10). Tale assetto di competenze, nell’ambito del quale il Sindaco mantiene un potere di direttiva e controllo sugli atti assessorili, appare peraltro in linea con l’art. 4, comma 2, della legge n. 142/1990 (sulla stessa questione questo TAR si è pronunciato con sentenza n. 535 del 25/3/2011).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la commissione edilizia integrata avrebbe dovuto valutare la compatibilità paesaggistica, non essendo competente a dare il suo giudizio sul cambiamento dell’oggetto del condono; aggiunge che è mancato il necessario parere della commissione edilizia.

La doglianza non può essere accolta.

L’oggetto della domanda di condono, costituito da copertura con tenda retraibile (documento n. 5 depositato in giudizio dal Comune), ha subito interventi di modifica sostanziale (impermeabilizzazione esterna con poliuretano espanso e installazione di pannelli isolanti interni), che hanno portato ad una struttura irrigidita, diversa, quanto alle originarie caratteristiche di amovibilità, dall’originaria.

Pertanto, non essendo più esistente l’originaria configurazione del manufatto descritto nell’istanza del condono (configurazione peraltro ulteriormente modificata mediante l’inserimento di condotte di scarico per il ricambio dell’aria -si vedano le fotografie annesse al documento n. 8 e la premessa del documento n. 9 depositato in giudizio dall’Ente), la valutazione di compatibilità paesaggistica sarebbe stata irrilevante, in quanto l’abuso edilizio attuale non può essere condonato in forza di giudizio espresso in relazione a connotazione diversa.

Invero l’autorizzazione paesaggistica invocata dalla ricorrente, basata sugli elaborati e la descrizione contenuta nella richiesta di condono, sarebbe nulla per attuale inesistenza del suo oggetto.

Privo di pregio è il riferimento alla necessità del parere della commissione edilizia.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato, la specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all’ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l’assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il condono edilizio, il parere della Commissione edilizia non obbligatorio, ma, tutt’al più, facoltativo (Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5156; idem, 12 febbraio 2010, n. 772; idem, 15 maggio 2009, n. 3010; sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282; sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5153).

Con la terza censura l’esponente osserva che la decisione della commissione edilizia integrata è illegittima in quanto non ne è stata data notizia mediante affissione all’albo pretorio, il Sindaco avrebbe dovuto pronunciarsi sul vincolo paesaggistico con distinto provvedimento, la commissione edilizia integrata non è stata regolarmente convocata, ha espresso il parere non in modo distinto da quello della commissione edilizia ordinaria e senza menzione dei voti dei membri aggregati e delle relative motivazioni.

Il motivo non è condivisibile.

Dagli atti depositati in giudizio dal Comune (documento n. 3) risulta che la commissione edilizia integrata ha ritenuto collegialmente, all’unanimità, di non esprimere il proprio parere in quanto risultava alla stessa che l’oggetto del condono era stato sostanzialmente modificato, né risulta la sua irregolare composizione.

Nell’ordinamento comunale il Sindaco non è titolare di funzioni tecniche consultive, ma della potestà decisionale sull’istanza di condono, fatta salva la delega all’Assessore all’edilizia. Il parere espresso dal Sindaco non trova fondamento in alcuna norma, in quanto, ai sensi dell’art.5 della L.R. n. 24/1993, rileva invece la competenza consultiva della commissione edilizia integrata, il cui parere, se contrario all’accoglimento dell’istanza, è vincolante in virtù dell’art.32 della legge n.47/1985 e deve essere fatto proprio, con la determinazione finale sull’istanza di sanatoria edilizia, dal Sindaco o dall’Assessore delegato.

Legittimamente pertanto nel caso di specie l’Assessore all’urbanistica ha recepito il giudizio espresso dalla commissione edilizia integrata (Tar Toscana, III, 2/10/2000, n. 2011).

Quanto all’omessa affissione all’albo pretorio, la stessa incide sulla conoscibilità generale dell’atto, ma non inficia la validità del giudizio espresso dall’organo collegiale consultivo.

Con il quarto motivo la deducente lamenta che il gravato provvedimento non appare chiaro nella sua portata, in quanto nell’intestazione riporta la dizione "provvedimento di diniego", mentre nel dispositivo fa riferimento al parere contrario; aggiunge che l’amministrazione avrebbe dovuto coinvolgere la parte istante nella partecipazione al procedimento.

Il motivo non ha alcun pregio.

Il contestato provvedimento costituisce determinazione di diniego, in quanto la comunicazione della decisione assunta dalla commissione edilizia integrata, secondo cui la modifica dell’oggetto della domanda di condono rende inutile la pronuncia sulla compatibilità paesaggistica, costituisce manifestazione della volontà di aderire alla decisione stessa, equivalente, secondo quanto precisato nel punto b del dispositivo, al parere contrario sulla rilasciabilità del titolo richiesto. Invero tale comunicazione, in quanto effettuata dal soggetto competente a concludere il procedimento di condono, costituisce atto di diniego, come confermato dall’intestazione del provvedimento de quo (Cons. Stato, V, 23/1/2007, n. 192; TAR Campania, Salerno, II, 30/7/2009, n. 4229).

Non sussiste inoltre, nel caso di specie, violazione delle regole di partecipazione al procedimento, in quanto la parte interessata ha avuto modo di partecipare alla formazione del convincimento dell’amministrazione con la presentazione dell’istanza. L’attività istruttoria tiene conto infatti da un lato degli elaborati prodotti dalla parte istante, dall’altro dell’esito del sopralluogo svolto dalla Polizia municipale il 24/3/1995 (documento n. 2 depositato in giudizio dal Comune).

Con la quinta censura la ricorrente afferma che le parti aggiunte sono autonome e rimovibili e che i sopravvenuti interventi non hanno rilevanza edilizia, in quanto rileva l’esecuzione delle opere al rustico, ovvero la chiusura della corte con strutture metalliche, che non può essere modificata dalla coibentazione e dal nuovo controsoffitto; aggiunge che il manufatto in questione costituiva volumetria permanente fin dall’origine, come dimostra la richiesta di condono, la quale non fa riferimento ad una struttura precaria.

L’assunto è infondato.

La domanda di condono assume ad oggetto la chiusura della corte, coperta con struttura portante in metallo e tenda retraibile (documento n. 5 depositato in giudizio). I successivi interventi, costituiti da impermeabilizzazione mediante poliuretano espanso ed inserimento nella parte interna di pannelli isolanti prefabbricati, hanno reso permanente la struttura, non potendo più configurarsi la copertura con tenda liberamente retraibile. Ciò trova conferma nell’inserimento, risultante dalla documentazione fotografica depositata in giudizio dal Comune (documento n. 8), di condotte di scarico dell’aria sulla copertura.

Non rileva, nel caso di specie, la struttura a rustico esistente prima del dicembre 1993, in quanto le mutate caratteristiche incidono sull’impatto esteriore del manufatto sul luogo, sottoposto a vincolo paesaggistico, cosicchè il parere della commissione edilizia integrata basato sulla documentazione allegata all’istanza di condono risulterebbe superato, reso anacronistico ancor prima della definizione dell’istanza stessa, dal sopraggiunto diverso impatto dell’opera sulla corte.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro 3.000 (tremila) oltre IVA e CPA, da porre a carico della ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Firenze la somma di euro 3.000 (tremila) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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