Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30032 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con ricorso depositato in data 11 febbraio 1995 P.V. chiedeva che il Tribunale dell’Aquila pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto il 19 aprile 1971 con C.D.A., la quale, costituitasi, non si opponeva alla domanda, chiedendo altresì, in via riconvenzionale, l’attribuzione di un assegno mensile, la divisione dei beni e la condanna del coniuge al pagamento della somma, nella quota a lei spettante, utilizzata per la costruzione di un fabbricato su suolo di proprietà esclusiva del P..

1.1 – Il tribunale, previa separazione del giudizio di natura divisoria, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, respingeva la domanda relativa alla somma impiegata per la realizzazione del fabbricato, ritenendo per altro abbandonata quella concernente l’assegno divorzile.

1.2 – La Corte di appello dell’Aquila, con la decisione indicata in epigrafe, accoglieva la domanda di assegno avanzata dalla C., determinandone l’ammontare in Euro 350,00 mensili, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado, ed in particolare la statuizione inerente al rigetto della pretesa concernente le somme impiegate per la realizzazione del fabbricato su suolo del marito, in base al principio secondo cui le stesse sono dovute soltanto e nella misura in cui siano state effettivamente corrisposte, circostanza non dimostrata nel caso di specie.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la C. deducendo due motivi.

Il P. non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

2. – Con unico e articolato motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 177 c.c., lett. a), degli artt. 143, 2033 c.c. e dell’art. 35 Cost., sostenendo che sarebbe stata violata la parificazione del lavoro casalingo, da lei svolta, a quello professionale e che, in ogni caso, i materiali acquistati per la costruzione del fabbricato sul terreno del P. apparterrebbero alla comunione legale dei coniugi.

2.1 – Vengono formulati, al riguardo, i seguenti quesiti di diritto:

a) "Indichi la Suprema Corte se il principio scaturente dal combinato disposto di cui all’art. 177 c.c., comma 1, lett. aa) all’art. 143 c.c., comma 3 e all’art. 35 Cost., secondo il quale riconoscendosi tutela al lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni" il lavoro casalingo assume un rilievo sociale ed economico ed ha la connotazione effettiva ai bisogni della famiglia nei quali va ricompresa anche la realizzazione della patrimonialità sia applicabile alla fattispecie";

b) "Indichi la Suprema Corte se il principio di diritto contenuto nell’art. 2033 c.c. secondo il quale l’attribuzione patrimoniale a favore di taluno, eseguita senza una giustificata ragione giuridica, consente la restituzione della medesima, sia abbia avuto ad oggetto un dare sia un facere, sia applicabile alla fattispecie". 2.2 – Il ricorso è inammissibile.

Debbono, infatti, trovare applicazione, per essere stata impugnata una sentenza depositata in data 5 dicembre 2007, le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2 marzo 2006 sino al 4 luglio 2009), con particolare riferimento all’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis nel c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

2.3 – Tanto premesso, deve porsi in evidenza come i quesiti relativi all’unico motivo dedotto contengano la prospettazione di mere questioni giuridiche, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta oggetto della controversia, con la richiesta di verificare se vi sia stata violazione delle norme indicate (cfr., in termini, Cass., Sez. Un., 24 marzo 2009, n. 7032; Cass., 17 luglio 2008, n. 19769). Non si tratta, a ben vedere, di sanzionare la frammentazione del quesito in più articolazioni, a volta ritenuta necessaria, e comunque ammissibile (Cass., 29 gennaio 2008, n. 1906; Cass., 29 febbraio 2008, n. 5733), per meglio prospettare le questioni sottoposte all’esame di questa Corte, quanto di constatare come nel caso di specie la pluralità delle questioni rimane confinata nell’astrattezza, non essendo possibile ravvisare, anche all’esito di una complessiva considerazione, l’enunciazione degli elementi di fatto che caratterizzano la fattispecie e la regola di diritto applicata dal giudice del merito (Cass., Sez, Un., 14 febbraio 2008, n. 3519).

Ed infatti, al di là del generico riferimento alla valenza del ruolo svolto dalla casalinga, e di un ancor più indistinto richiamo all’art. 2033 c.c., non si attinge la ratio decidendi della sentenza in esame, incentrata, secondo un indirizzo costante di questa corte, sull’operatività del principio dell’accessione in materia di comunione legale, e sul diritto del coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione, previo assolvimento dell’onere della prova d’aver fornito il proprio sostegno economico, di ripetere nei confronti dell’altro le somme spese a tal fine.

Giova ribadire, per altro, come non possa tenersi conto di quanto enunciato nel motivo di ricorso, avendo questa Corte (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2007, n. 7258) precisato che un’interpretazione in tal senso della norma si risolverebbe nella sua abrogazione tacita.

3. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 11-10-2011, n. 650 Procedura

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Svolgimento del processo

Nel mese di febbraio del 2002 la Alkantara s.r.l. in amministrazione straordinaria ha indetto una procedura di evidenza pubblica per l’alienazione del villaggio turistico "Alkantara" sito in contrada (…) del comune di Caltabiano.

All’esito della gara la migliore offerta risultò presentata dalla s.r.l. Baia di Naxos nei confronti della quale il Ministero vigilante autorizzò la vendita del compendio. Con nota del luglio 2002 i commissari straordinari della Alkantara informarono però il Ministero dell’impossibilità di procedere alla stipula dell’atto di compravendita a causa della mancata comparizione dell’aggiudicataria.

Contestualmente i commissari comunicarono al Ministero che la C.I.T. S.p.A. (già qualificatasi seconda offerente nella precedente procedura) si era dichiarata disponibile ad acquistare l’immobile al medesimo prezzo offerto da Baia di Naxos.

Avendo il Ministero autorizzato la cessione del bene alla C.I.T., nonché la rateizzazione del prezzo, con atto pubblico del 17 settembre 2002 la Alkantara ha provveduto a trasferire la proprietà del bene in capo alla odierna appellante.

Il contratto di compravendita, le autorizzazioni ministeriali e gli atti presupposti sono stati impugnati avanti al T.A.R. Catania dalla Iniziative Immobiliari s.r.l., società che aveva infruttuosamente partecipato alla procedura e che risultava titolare di un progetto per la realizzazione di un complesso turistico in località foce dell’Alkantara, ammesso dal comune di Randazzo al PRUSST (Piano di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio) Valdemone.

A sostegno dell’impugnativa la ricorrente ha dedotto tre censure, la prima delle quali volta a stigmatizzare la mancata previa acquisizione, da parte del Ministero, del parere del Comitato di sorveglianza in ordine alla cessione dell’immobile a C.I.T.

Con la sentenza in forma semplificata n. 1188/2003 l’adito Tribunale ha accolto il ricorso annullando gli atti amministrativi impugnati, mentre ha declinato la giurisdizione in ordine alla sorte del contratto di compravendita.

A sostegno del decisum il Tribunale ha osservato che la cessione del bene alla C.I.T., conseguendo ad una trattativa privata instaurata dopo la chiusura della infruttuosa procedura di evidenza pubblica, avrebbe dovuto essere sottoposta a nuovo parere del comitato di sorveglianza, come prescritto dall’art. 42 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 270 del 1999.

La sentenza è stata impugnata col ricorso n. 1202 del 2003 dalla C.I.T. S.p.A. la quale ne ha chiesto l’integrale riforma nel merito, previa sospensione dell’esecutività, tornando peraltro a versare eccezioni di tardività ed inammissibilità del ricorso introduttivo già espressamente disattese dal T.A.R.

Si è costituita con controricorso la appellata Alkantara s.r.l., riproponendo le due censure non esaminate dal Giudice di primo grado.

Si è costituito il Ministero delle Attività Produttive, insistendo per l’accoglimento dell’appello.

In esecuzione della sentenza n. 1188/2003 in data 27.9.2003 i commissari della Alkantara richiedevano al comitato di sorveglianza di esprimersi sulla cessione del bene alla C.I.T. alle condizioni in precedenza indicate, ricevendone l’assenso motivato: per l’effetto il Ministero vigilante ha autorizzato, ora per allora, la vendita del complesso.

L’autorizzazione e gli atti ad essa presupposti sono stati impugnati con ricorso e motivi aggiunti avanti al T.A.R. Catania dalla Iniziative Immobiliari s.r.l., la quale ne ha chiesto l’annullamento deducendo quattro censure.

In particolare la ricorrente ha dedotto la violazione della circolare ministeriale in data 25.7.2003 nella quale si prescrive che la vendita a trattativa privata dei beni delle imprese in a.s. può essere disposta solo dopo l’esito infruttuoso di due consecutive procedure di evidenza pubblica.

Con la sentenza n. 286 del 2006 l’adito Tribunale ha respinto il gravame, rilevando in particolare che l’art. 6 bis del D.L. n. 26 del 1979 convertito dalla L. n. 95 del 1979 (applicabile alle procedure, come quella in controversia, in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 270 del 1999 che invece ha regolato diversamente le modalità di cessione dei beni delle imprese in a.s. e alla cui disciplina si riferisce la citata circolare) consentiva il ricorso alla trattativa privata.

La sentenza è stata impugnata col ricorso n. 885 del 2006 dalla Iniziative Immobiliari s.r.l. la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, tornando a dedurre tutte le doglianze disattese dal T.A.R.

Si è costituita in resistenza la C.I.T. Compagnia Italiana Turismo S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Si è costituito il Ministero delle Attività Produttive, insistendo per il rigetto dell’appello.

Si è costituita con controricorso la Alkantara s.r.l. in amministrazione straordinaria.

Le parti hanno presentato memorie insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza del 9 giugno 2011 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

Gli appelli vanno riuniti, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Il ricorso n. 1202 del 2003 proposto dalla C.I.T. S.p.A. ora in amministrazione straordinaria, è fondato nel merito il che consente al Collegio di non approfondire le eccezioni di rito con le quali la stessa appellante torna a dedurre la tardività e l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto in primo grado dalla Iniziative Immobiliari s.r.l.

Fondato è infatti il motivo d’appello mediante il quale l’appellante C.I.T. S.p.A. deduce che ha errato il Tribunale nel ritenere necessario, nel caso all’esame, un nuovo parere del comitato di sorveglianza della Alkantara s.r.l. in a.s.

Al fine di perimetrare il quadro normativo sotteso all’odierna controversia basta ricordare che la sentenza impugnata fa espressa applicazione – con statuizione non gravata in via incidentale – non dell’art. 6 bis della legge n. 95 del 1979 c.d. "Prodi" ma dell’art. 42 comma 1 del D.Lgs. n. 270 del 1999 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: c.d. " Prodi bis") ai sensi del quale "Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell’industria, sentito il comitato di sorveglianza:

a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende;

b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a Lire quattrocento milioni".

Sotto il profilo fattuale è poi pacifico che con parere del 14 gennaio 2002 il comitato di sorveglianza della Alkantara aveva autorizzato i commissari straordinari ad alienare il villaggio turistico per cui è processo mediante una pubblica procedura di selezione.

E’ altresì comprovato dagli atti per un verso che il soggetto che aveva formulato la migliore offerta in quella procedura (la s.r.l. Baia di Naxos) si è poi sottratto all’obbligo di stipula rifiutando di comparire avanti al notaio incaricato del rogito; per l’altro che la seconda graduata C.I.T. si è successivamente dichiarata disponibile a subentrare in luogo dell’aggiudicataria, al prezzo da questa offerto.

In tale contesto ritiene il Collegio che la vendita del cespite – proprio perché originata dalla anomala conclusione del procedimento di evidenza pubblica – non necessitava di nuovo parere del comitato di sorveglianza, in quanto disposta nei confronti di soggetto che a quella selezione aveva partecipato e soprattutto conclusa allo stesso prezzo offerto in precedenza dall’aggiudicataria poi renitente alla stipula.

Come è noto, infatti, le particolari garanzie procedurali che la normativa introduce nel caso di cessione di beni o rami aziendali da parte del commissario dell’impresa in a.s. si collegano al fatto che la procedura di amministrazione straordinaria – accanto alle funzioni satisfattive nei confronti dei creditori – persegue soprattutto una ulteriore finalità, costituita (art. 1 D.Lgs. n. 290/1999) dalla conservazione del patrimonio produttivo dell’impresa insolvente, mediante la prosecuzione, la riattivazione e la riconversione dell’attività imprenditoriali.

In tale ottica si tratta appunto di valutare se la cessione del bene immobile o del ramo aziendale possa coniugarsi, nel contesto di un adeguato piano di risanamento e ripristino dell’equilibrio economico e finanziario dell’impresa, con la conservazione del patrimonio produttivo della stessa.

Alla luce delle considerazioni ora svolte in ordine alla funzione che la legge assegna al parere del comitato di sorveglianza sembra evidente al Collegio che tale organo, nel caso in esame, non aveva l’obbligo di esprimersi nuovamente, avendo già valutato la congruità con i fini della procedura della cessione del villaggio turistico al miglior prezzo che sarebbe stato offerto nel pubblico incanto.

Da quanto rilevato consegue, in sostanza, che un nuovo parere sarebbe stato necessario solo in caso di fissazione, in base ad una trattativa privata, di un prezzo inferiore rispetto a quello "spuntato" dalla società proprietaria a seguito del procedimento selettivo originariamente autorizzato.

Tanto chiarito sul punto nodale, la necessità di un nuovo parere del comitato non può nemmeno farsi derivare – come pretenderebbe l’appellata – dal fatto che l’Autorità vigilante ha autorizzato una parziale rateizzazione del pagamento da parte dell’acquirente (peraltro dietro versamento di interessi), non rientrando tale questione applicativa nell’ambito delle competenze del comitato stesso.

L’accoglimento dell’appello impone di procedere all’esame delle ulteriori censure di cui al ricorso introduttivo, assorbite in prime cure e qui riproposte nel controricorso di Iniziative Immobiliari s.r.l.

Infondata, alla luce delle considerazioni sopra svolte, è la censura mediante la quale Iniziative Immobiliari – deducendo il vizio di disparità del trattamento – lamenta il rifiuto opposto dai commissari liquidatori alla offerta di acquisto a trattativa privata da essa formulata nel 2001.

Infatti l’offerta cui fa riferimento la ricorrente (la quale in quanto ammessa al PRUSST Valdemone si era del resto dichiarata disposta ad acquisire il compendio al prezzo di esproprio) fu presentata in epoca ben anteriore all’esperimento della procedura di evidenza pubblica, ai cui esiti si ricollega invece, come si è visto, l’offerta di acquisto formulata dalla C.I.T. ad un prezzo decisamente superiore.

Inammissibile per difetto di interesse e comunque infondata nel merito è la censura mediante la quale Iniziative Immobiliari deduce che la cessione del bene alla C.I.T. è avvenuta in violazione del bando o avviso di vendita del 10.2.2002.

Per quanto riguarda l’infondatezza, basta osservare che la C.I.T. non è subentrata alla vincitrice Baia di Naxos in virtù di una sorta di scorrimento di graduatoria e dunque all’inferiore prezzo originariamente da essa C.I.T. offerto, ma perché si è dichiarata disponibile a corrispondere proprio il miglior prezzo (circa 4 miliardi) determinato a seguito della procedura.

Per quanto riguarda l’interesse, la ricorrente con nota del 4.4.2002 indirizzata al Ministero e ai commissari liquidatori aveva chiesto l’annullamento della procedura già conclusa e sostenuto che, in una valutazione globale, il prezzo da essa offerto (circa 1,5 miliardi) era l’unico congruo: di talché essa non può ora dolersi di non essere stata interpellata ai fini di una eventuale offerta migliorativa.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello della C.I.T. va quindi conclusivamente accolto, con riforma della sentenza n. 1188/2003 e rigetto del ricorso 1447/2003 proposto da Iniziative Immobiliari s.r.l.

L’appello n. 885 del 2006 proposto dalla stessa società avverso la sentenza n. 286 del 2006 diviene quindi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: infatti una volta respinto il ricorso proposto da Iniziative Immobiliari contro la prima autorizzazione non c’è motivo di approfondire i profili di legittimità della seconda autorizzazione rilasciata ora per allora a seguito della parziale rinnovazione del procedimento amministrativo.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfetaria nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, così decide:

a) riunisce gli appelli in epigrafe;

b) accoglie l’appello n. 1202 del 2003 proposto dalla C.I.T. S.p.A. riforma la sentenza n. 1188 del 2003 in epigrafe e respinge il ricorso introduttivo di Iniziative Immobiliari s.r.l.;

c) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’appello n. 885 del 2006 proposto da Iniziative Immobiliari s.r.l.;

d) condanna Iniziative Immobiliari s.r.l. al pagamento di Euro 3.000,00 oltre accessori per spese e onorari del giudizio in favore di ciascuna delle controparti costituite (Ministero dello Sviluppo Economico già delle Attività Produttive, C.I.T. S.p.A. in a.s. e Alkantara s.r.l. in a.s.).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-07-2011) 05-10-2011, n. 36048

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile:

S.Y.W. ricorre avverso la sentenza, in data 20.1.2011 del Tribunale di Milano con cui è stata condannata, sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 81 c.p., L. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9 contestando l’entità della pena.

Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicchè la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute" (Cass. Sez. 3, 27marzo 2001 n. 18735, Ciliberti).

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38198 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 27/10/2010 il Tribunale di Reggio Calabria, adito dall’indagato A.N.R. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere inflitta al predetto con ordinanza in data 14/9/2010 del G.I.P. in sede per il reato di cui all’art. 416 bis c.p..

Si contestava all’indagato di aver fatto parte dell’associazione mafiosa denominata "’ndrangheta", di natura trasnazionale, operante sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, e di altre aree del territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di "locali" o "’ndrine", articolate in tre Mandamenti (Ionico, Tirrenico e Centro-Reggio città), aventi ciascuno un organo di vertice e di coordinamento delle plurime "locali", in esso gravitanti, denominato "Provincia", ed in particolare della ‘ndrina di Marina di Gioiosa Ionica – facente parte del Mandamento Ionico – con il compito di assicurare nell’ambito di essa le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell’associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

In motivazione il Tribunale richiamava le numerose sentenze, che avevano affermato l’esistenza dell’organizzazione criminosa e si soffermava sulla importanza vitale e strategica, ai fini della operatività della consorteria, dell’organismo di vertice, denominato "Provincia", composto da esponenti di rilievo dell’organizzazione criminosa, sulle modalità di costituzione, sulle competenze e sulla sua consistenza organica, che i precedenti giudicati non avevano avuto modo di approfondire; evocava quindi il contenuto delle numerose intercettazioni ambientali e telefoniche, nonchè i conseguenti servizi di o.p.c., posti in essere dalla p.g. a comprova della esistenza ed operatività della "locale" di Marina di Gioiosa Ionica, della sua organizzazione interna e dei rapporti con le altre "locali"; non dubitava della gravità del quadro indiziario delineatosi a carico dell’indagato, richiamando in particolare quattro intercettazioni ambientali, effettuate a bordo dell’autovettura lancia Musa in uso a T.V., nelle quali i conversanti, tra cui il T. e M.R., personaggi di spicco dell’organizzazione criminosa, e talvolta anche una terza persona non identificata, nel discutere delle dinamiche interne alla locale, degli assetti ‘ndranghetistici fanno riferimento al ricorrente e al nipote A.R., ai dissidi interni alla famiglia A., che avevano richiesto l’intervento di tutti i "locali" della Provincia, ed esaltano il ruolo di vertice ricoperto dal primo, prima ancora del nipote e la persistente intraneità del medesimo all’interno del sodalizio criminoso, e valorizzando altresì il contenuto di altra intercettazione ambientale, effettuata all’interno della lavanderia Ape Green di C.G., capo indiscusso della locale di Siderno, nella quale l’ A.R. afferma di essere stato avvisato dallo zio A.N.R. della riunione, che si sarebbe tenuta a C. proprio quel giorno;

riteneva infine, quanto al quadro cautelare, inevitabile l’applicazione della massima misura cautelare in forza del titolo di reato e della presunzione di pericolosità sociale espressa dal disposto di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo difensore, il quale nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione denuncia il vizio di motivazione, testualmente rilevabile in riferimento all’erronea valutazione dei presupposti legittimanti la massima misura cautelare. Osserva in particolare e in sintesi che nessuna delle conversazioni poteva ritenersi gravemente indiziante, trattandosi di conversazioni etero- accusatorie, che la giurisprudenza di legittimità più volte aveva ritenuto di scarsissima rilevanza indiziante, bisognose quindi di riscontri esterni individualizzanti, che nella fattispecie erano del tutto assenti, avuto riguardo alla incensuratezza del ricorrente alla sua non più giovane età e alla sua lecita attività lavorativa, svolta per conto di privati al di fuori del territorio comunale di Marina di Gioiosa Ionica. Anche a voler aderire all’impostazione accusatoria, da quelle conversazioni non si rilevava alcun elemento utile per affermare il ruolo di partecipe di costui nè sotto il profilo statico, nè sotto quello dinamico.

Il ricorso è inammissibile, giacchè le censure proposte sono dirette a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e una rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice della cautela a fondamento della custodia cautelare in carcere, condivise e fatte proprie dal Tribunale, come sintetizzate in narrativa con specifico riferimento alle censure formulate dal ricorrente. Gli argomenti sviluppati dal giudice del riesame danno adeguatamente conto dell’esistenza dell’associazione di natura mafiosa, meglio nota come "’ndrangheta" della sua evoluzione storica e della sua propaggine nella "’ndrina" di Marina di Gioiosa Ionica, nonchè della partecipazione ad essa dell’indagato e del ruolo verticistico ricoperto dal predetto all’interno di tale sodalizio criminoso.

Infatti il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizzi i contenuti significativi e condivisi dal Tribunale, è completo, logicamente corretto e privo di aporie, laddove pone in risalto gli elementi per i quali A.N.R. fosse da ritenersi partecipe dell’organizzazione criminosa e contribuisse consapevolmente alla sua operatività.

Va poi ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di procedimenti incidentali, relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni, poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.

Principio quest’ultimo che non può non valere anche per l’asserito travisamento del fatto, riferito alla verifica della consistenza indiziaria e la significato di essa in relazione all’oggetto dell’accusa.

Questa Corte ha già più volte ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dopo le modifiche apportare dalla L. n. 46 del 2005, art. 8, non può consistere in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di motivazione la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione del quadro indiziario.

Del resto la valutazione della gravità indiziaria che – avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate, e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo in itinere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.

Completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo, rendono dunque inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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