Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-05-2012, n. 7460 Cessazione della materia del contendere

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 8400 del 6 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto da Telecom Italia spa nei confronti di B.I., avverso la sentenza n. 224/05 del Tribunale di Roma.

Il Tribunale aveva accolto i ricorsi proposti da B. per la dichiarazione dell’illegittimità della collocazione in CIGS con effetto dall’11 settembre 2000 e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive e per la violazione dell’art. 2103 c.c. per l’assegnazione al rientro dalla CIGS di mansioni nuove e dequalificanti con condanna al risarcimento del danno.

Per la cassazione resa in grado di appello ricorre la società Telecom, prospettando tre motivi di impugnazione.

Il B. si costituiva con controricorso e resisteva al gravame.

Telecom spa ha depositato memoria, ex art. 378 c.p.c., con la quale ha dedotto che è intervenuta tra le parti conciliazione dinanzi al Tribunale di Roma il 14 dicembre 2011, depositando il relativo verbale, deducendo la avvenuta cessazione della materia del contendere.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278). Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-09-2011) 24-11-2011, n. 43338

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 16 febbraio 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza in camera di consiglio del 15 febbraio 2011, disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di P. R. limitatamente al reato previsto dall’art. 388 c.p. e disponeva che il pubblico ministero formulasse entro dieci giorni l’imputazione in ordine al reato previsto dall’art. 635 c.p., comma 1.

Avverso la predetta ordinanza il P. ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p., in relazione all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), del provvedimento impugnato in quanto l’udienza in camera di consiglio del 15 febbraio 2011 si era svolta senza la presenza del difensore di fiducia avv. Francesco Ricciardi del foro di Avellino, nominato nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente rilevava che al predetto difensore non era stato notificato il verbale della precedente udienza svoltasi 1 21 dicembre 2010, in cui era stato disposto il rinvio al 15 febbraio 2011, in mancanza di regolare notifica all’indagato.

Il ricorso è inammissibile.

Dall’esame degli atti risulta infatti che all’udienza in camera di consiglio del 23 novembre 2010 – fissata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, a seguito dell’opposizione della persona offesa, con decreto in data 21 settembre 2010 – il P., non comparso, era difeso di ufficio dall’avv. Vincenzo Pagliaro, anch’egli non comparso ma ritualmente avvisato (f. 12).

L’udienza veniva rinviata al 21 dicembre 2010 in quanto la notifica all’indagato -che in data 25 ottobre 2010 aveva eletto (rectius, dichiarato) il domicilio in (OMISSIS) (f. 17) e si era riservato di nominare il difensore di fiducia- aveva ricevuto la notifica dell’avviso solo in data 15 novembre 2010 e quindi non risultava rispettato nei suoi confronti il termine per comparire di dieci giorni previsto dall’art. 127 c.p.p.. All’udienza del 23 novembre 2010 veniva quindi disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del solo indagato. Alla successiva udienza del 21 dicembre 2010, mancando la prova della notifica all’indagato, il giudice rinviava all’udienza del 15 febbraio 2011 disponendo anche questa volta la rinnovazione della notifica per il solo P., che risultava dal verbale rappresentato dal difensore di fiducia avv. Francesco Ricciardi non comparso. Detto difensore, come affermato nel ricorso, sarebbe stato nominato difensore di fiducia nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Peraltro la Corte osserva come nel verbale dell’udienza in camera di consiglio svoltasi il 15 febbraio 2011, per la quale il P. risultava aver ricevuto regolare notifica essendo stato l’atto consegnato alla moglie convivente, il difensore dell’indagato risultava nuovamente indicato nella persona del difensore di ufficio avv. Vincenzo Pagliaro, che aveva ricevuto regolare notifica già per la prima udienza del 23 novembre 2010.

Il contenuto del ricorso è quindi del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato. La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato comprendente, a dire del P., la nomina del difensore di fiducia avv. Francesco Ricciardi (richiesta di cui nel ricorso non viene nemmeno indicata la data) non si rinviene tra gli atti trasmessi (in fotocopie) a questa Corte, nè comunque risulta allegata al ricorso come sarebbe stato onere del ricorrente in forza del principio di autosufficienza del ricorso operante anche in sede penale (Cass. sez. 1^ 22 gennaio 2009 n. 6112, Bouyahia; sez. 4^ 26 giugno 2008 n. 37982, Buzi; sez. 1^ 18 marzo 2008 n. 16706, Falcone; sez. feriale 13 settembre 2007 n. 37368, Torino; sez. 6^ 19 dicembre 2006 n. 21858, Tagliente; sez. 1^ 18 maggio 2006 n. 20344, Sala). Dal verbale dell’udienza in data 15 febbraio 2011 il P. risulta comunque difeso d’ufficio dall’avv. Vincenzo Pagliaro, essendo stata in tal senso corretta l’originaria indicazione dell’avv. Francesco Ricciardi quale difensore di fiducia.

Sia l’indagato che l’avv. Pagliaro (quest’ultimo già per la prima udienza del 23 novembre 2010) avevano ricevuto regolare notifica per l’udienza in camera di consiglio. La Corte rileva, peraltro, che anche nell’atto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace di Avellino, emesso in data 24 febbraio 2011 ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, in ordine al reato di danneggiamento, il P. risulta difeso di ufficio.

Le doglianze del ricorrente, che almeno dagli atti trasmessi a questa Corte non risulta difeso di fiducia dall’avv. Francesco Ricciardi, sono quindi totalmente destituite di fondamento.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 272

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai sensi dell’art. 16 della L. 226 del 23.8.2004, ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere deducendo, in particolare, la violazione: – del D.M. n. 114/2000 e dell’art. 3 l.n. 241/90, in quanto il tatuaggio del ricorrente non rientra nell’elenco delle imperfezioni di cui all’Allegato al citato decreto ministeriale e tanto meno nell’ambito di applicazione dell’art. 19 della Direttiva tecnica in data 5.12.2000; – dell’art. 10 del bando di concorso, non rientrando il caso di specie tra le cause di esclusione dal concorso fissate dalla lex specialis della procedura selettiva.

Le censure proposte dal ricorrente risultano infondate in quanto il caso di specie rientra nell’ambito delle cause di esclusione di cui all’art. 19 della Direttiva Tecnica in data 5.12.2000 e dell’art. 10 del bando di concorso, configurandosi una pluralità di alterazioni acquisite, permanenti ed estese della cute, che determinano rilevanti alterazioni fisionomiche, con caratteristiche contrarie al decoro dell’uniforme, tenuto conto della sede dei tatuaggi ((superiore mediale braccio sinistro e dorsocollo) delle apprezzabili dimensioni degli stessi (cm. 10×8 e cm. 11×8) e delle caratteristiche degli stessi, sicché, correttamente e motivatamente, l’Amministrazione ha ritenuto carenti i requisiti fisici previsti dal D.M. 114/2000 in relazione a quanto previsto dall’art. 19 D.T. 5/12/2005 e dall’art. 10 del bando di concorso.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo rigetta;

– condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-01-2013) 30-04-2013, n. 18990

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Svolgimento del processo

Con ordinanza pronunciata il 9.10.2011 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cosenza, all’esito dell’udienza camerale prevista dall’art. 409 c.p.p., disponeva l’archiviazione del procedimento sorto a carico di G.E. e D.E., in ordine al reato di cui all’art. 476 c.p., in cui assume la qualità di persona offesa P.M.C.. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso la suddetta persona offesa, per mezzo del suo difensore, da un lato sollecitando questo Collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409 c.p.p., nella parte in cui prevede, irragionevolmente ad avviso del ricorrente, che avverso l’ordinanza di archiviazione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari sia esperibile il rimedio del ricorso per Cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; dall’altro denunciando i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in quanto il giudice procedente avrebbe fondato la sua decisione unicamente su quanto riferito dagli indagati in sede di interrogatorio di garanzia, senza verificare la veridicità del loro assunto e senza pronunciarsi in ordine ad una specifica questione prospettata dalla ricorrente, in ordine alla possibilità di qualificare i fatti per cui si procedeva ai sensi dell’art. 479 c.p., previo sequestro dei verbali del collegio dei docenti e del presunto cui fa riferimento il suddetto giudice nella motivazione del provvedimento oggetto di ricorso.

Con memoria depositata il 18.1.2013, la ricorrente, nel replicare alle osservazioni del pubblico ministero, insisteva sul profilo riguardante la questione di legittimità costituzionale, rimarcando come essa sia stata prospettata nell’ottica, nuova, della violazione del principio stabilito dall’art. 111 Cost., secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Motivi della decisione

Il ricorso appare manifestamente inammissibile. Come è noto da tempo la giurisprudenza assolutamente dominante in sede di legittimità ha affermato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 5 e art. 409 c.p.p., comma 6, il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione è consentito nelle sole ipotesi di mancata osservanza delle norme concernenti la citazione delle parti e la possibilità delle stesse di intervenire, quando cioè le parti non siano state poste in grado di esercitare la facoltà loro riconosciuta dalla legge di intervenire in camera di consiglio.

Di conseguenza, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato dall’art. 568 c.p.p., comma 1, allorchè sia stato garantito il contraddittorio, come nel caso in esame, non possono in alcun modo costituire oggetto di censura in sede di legittimità le valutazioni espresse dal giudice a fondamento dell’ordinanza di archiviazione (cfr. Cass., sez. 6, 15/04/2008, n. 20328, B.; Cass., sez. 6, 05/12/2002, n. 436, M.; Cass., sez. 5, 12/01/1999, n. 87, Pietrogrande; Cass., sez. 6, 16/12/1997, n. 5144 Sofri e altro; Cass., sez. un., 09/06/1995, n. 24, Bianchi).

D’altra parte questa Corte, in più occasioni, ha già ritenuto manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 e 112 Cost., nei riguardi dell’art. 409 c.p.p., comma 6, nella parte in cui consente il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di archiviazione solo per i motivi indicati nell’art. 127 c.p.p., comma 5, (Cass. 20 settembre 1991, Di Salvo; 26 ottobre 1995, Ronchetti), per cui, anche sotto questo profilo le osservazioni difensive non possono essere condivise.

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse di P.M.C. va dichiarato inammissibile, con condanna di quest’ultima, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonchè in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in Euro 1000,00, tenuto conto delle questioni prospettate, che, come si è detto, da tempo hanno trovato adeguata risposta ad opera della giurisprudenza di legittimità, circostanza facilmente verificabile dal difensore della ricorrente, che, quindi, non può ritenersi immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale ed inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2013

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