T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 988 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in trattazione è stato impugnato il provvedimento della Prefettura di Mantova con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex lege 102/2009 in quanto il ricorrente risulta gravato da condanna ai sensi dell’art.14, comma 5 ter, del D.Lgs 286/98;

Viste le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7 ed 8 del 10 maggio 201 con le quali è stata affermata la incompatibilità del reato sopra descritto con gli artt. 15 e 16 della Direttiva n.115 del 16.12.2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché con la sentenza 28.4.2011, causa C.61/11 PPU, della Corte di Lussemburgo;

Ritenuto pertanto di adeguarsi alle dette sentenze;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 12-07-2011, n. 27187 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di S. P., P.D. e B.G. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Napoli in data 25-12-2010 in ordine ai reati di concorso in sequestro di persona e di tentata estorsione continuata ed aggravata in pregiudizio di tal B.A., con la recidiva rispettivamente contestata, il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 31-01-2011, annullava nei confronti del P. e del B., limitatamente al reato di sequestro di persona, l’impugnata ordinanza con conseguente scarcerazione dei predetti per tale capo e confermava nel resto tale provvedimento, ritenendo infondate le eccezioni in rito dedotte dalla difesa e sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascritti agli indagati, nei termini di cui al cennato dispositivo e sussistenti le esigenze cautelari, anche nei termini di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, stante il titolo dei reati. Avverso detto provvedimento i cennati indagati, a mezzo del comune difensore di fiducia,hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:

1) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 302 c.p.p., in relazione alla ritenuta legittimità del decreto di fermo del P.M. in data 23-12-2010 e della conseguente richiesta di convalida ed applicazione della misura cautelare del 24-12-2010;

2) Manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omesso esame della sussistenza del pericolo di fuga posto a base della richiesta di convalida del fermo formulata dal P.M. in data 23.12.2010; 3) Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.p., in relazione alla ritenuta legittimità dell’interrogatorio di convalida, nonostante la violazione del diritto difensivo di accesso agli atti sui quali è fondata la richiesta del PM;

4) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 291 c.p.p. e art. 292 c.p.p., comma 2 ter; mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sull’omessa presentazione da parte del PM al GIP della convalida di tutti gli elementi a favore dell’imputato e delle indagini difensive già depositate; 5) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 245, 354 e 359 c.p.p. in relazione alla ritenuta irrilevanza, ai fini dell’acquisizione del saggio fonico, dell’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore o da persona di fiducia.

Nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 180 c.p.p.;

6) Violazione dell’art. 273 c.p.p. e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sull’attendibilità attribuita al "riconoscimento" operato dai Carabinieri;

7) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 273 c.p.p., manifesta illogicità della motivazione in punto di riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza per P. e B.;

8) Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari per gli indagati P. e B..

I ricorsi sono infondati e vanno rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, pur dando atto alla difesa dell’impegno nell’articolata prospettazione dei motivi di ricorso sia in rito che in fatto, non sfugge che tali deduzioni hanno già formato oggetto di esame da parte del Tribunale del riesame partenopea con motivata, corretta, logica e puntuale risposta a supporto delle ritenuta infondatezza delle eccezioni in rito di cui ai motivi su 1 a 5 dei ricorsi in esame.

In particolare, nel ribadire l’incensurabile risposta dei giudici del riesame sulle dedotte eccezioni in rito, questa Corte non manca di segnalare che quella sub 1) trova motivata e corretta risposta a fol.

3 della ordinanza impugnata, segnatamente riferita alla corretta lettura dell’art. 302 c.p.p. secondo la stessa anche recente giurisprudenza di questa Corte, peraltro debitamente richiamata nell’ordinanza de qua (cfr. Cass. pen. n. 38782 del 2-7-08 e n. 44127 del 6-11-08), secondo cui al fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l’art. 302 cit. esige unicamente che il titolo originario cadicato non sia più operante al momento dell’interrogatorio, non richiedendosi che quest’ultimo avvenga con l’indagato libero.

Collegato a tale aspetto va richiamata la corretta, motivata e logica risposta al motivo sub 2) (cfr. foll. 3-4-5 ordinanza impugnata), con opportuno quanto determinante richiamo alla stessa giurisprudenza di legittimità circa la sussistenza del pericolo di fuga, segnatamente riferito alla preclusione in sede di riesame di questioni attinenti la convalida del fermo segnatamente riferita alla sussistenza del pericolo di fuga sottostante, questioni deducibili con gli appositi rilevi di cui agli artt. 309, 310 e 311 c.p.p. contro l’ordinanza applicativa della misura.

Del pari infondata l’eccezione sub 3), stante la corretta e motivata risposta offerta dai giudici del Tribunale del riesame napoletano (cfr. fol. 5-6) circa l’insussistenza in concreto della violazione del diritto di difesa all’accesso agli atti sui quali è fondata la richiesta cautelare, posto che, pur considerato lo "scarso intervallo temporale" tra avviso e data di udienza di convalida, è pacifico che gli atti fossero gli stessi che – a suo tempo – avevano formato oggetto di ritenuta fondatezza del primo decreto di fermo del 4.11.2010 con relativo coinvolgimento delle prime richieste di emissione del titolo custodiale sulle quali si era pronunciato, una prima volta e salvo poi a dichiararsi incompetente, il Gip presso il Tribunale di Nola ed una seconda volta quello presso il Tribunale di Napoli, di guisa che, per intuibile logica conseguenza, la difesa ben conosceva gli atti posti a fondamento della misura oggetto dell’impugnazione oggi in esame.

L’eccezione sub 4) trova motivata risposta di infondatezza nell’impugnata ordinanza (cfr. fol. 6, 7) con riferimento specifico all’inconfigurabilità dell’asserita violazione dell’art. 291 c.p.p. e art. 292 c.p.p., comma 2 ter, posto che, come testualmente riferito sul punto, "il PM ha infatti chiarito… di non aver presentato le indagini difensive perchè materialmente esse no erano a sua disposizione mentre – per converso – deve ritenersi che era onere delibi difesa, presente all’udienza tramite, un delegatonattivarsi depositandole eventualmente al GIP in sede di udienza di convalida".

Infine, quanto all’eccezione sub 5), va richiamata la sintetica ma motivatamente corretta e logica risposta o offerta nell’ordinanza impugnata (cfr.fol.7) posto che il saggio fonico cui si è sottoposto l’indagato S. non costituisce ne atto irripetibile, ex art. 360 c.p.p., nè atto invasivo, di guisa che la sua effettuazione non richiedeva per la parte la necessità di farsi assistere dal difensore e quindi di ricevere il relativo avviso.

Confermata, pertanto, l’infondatezza delle eccezioni proposte in via preliminare, non resta che ribadire l’infondatezza anche dei motivi sub 6), 7) ed 8).

Innanzitutto, anche agli effetti di una più completa visione del quadro indiziario di gravità attinente i fatti in contestazione ed i riferimenti ex art. 273 c.p.p., ai singoli indagati, opportunamente l’impugnata ordinanza traccia una completa, motivata, corretta e logica "ricostruzione dei fatti" posti a supporto dell’accusa (cfr. da fol. 8 a fol.20). In tale quadro espositivo dei fatti in punto di loro sussistenza e relativa gravità indiziaria nei confronti di ciascun indagato, l’ordinanza impugnata si "muove" in termini di corretta, logica e motivata analisi delle risultanze investigative acquisite allo stato.

E’ in tale quadro, pertanto, che trova risposta l’infondatezza dei motivi sub 6), 7) ed 8) attinenti la posizione di P. e B. (cfr. foll. 20-21-22-23-24-25 ordinanza impugnata), sia per quanto riguarda la gravità indiziaria in ordine al reato sub b), sia per la sussistenza di esigenze cautelari,incontestabile essendo il richiamo al carattere di presunzione iuris tantum ex art. 275 c.p.p., comma 3, stante il titolo del reato. Nulla quaestio per S. nè per il comprovato riconoscimento dei tre indagati,alla stregua di quanto innanzi richiamato ai foll. 20/25.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-12-2011, n. 27462 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli, nell’accogliere la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 proposta dal sig. B.E. in relazione all’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti al Tribunale amministrativo regionale, ha ritenuto di ridurre l’entità dell’indennizzo annuo del danno non patrimoniale – determinato secondo gli standard della Corte europea dei diritti dell’uomo – in considerazione del ritardo con cui l’istante aveva presentato al giudice amministrativo la c.d. istanza di prelievo intesa a sollecitare la trattazione del procedimento: comportamento che integrava, a giudizio della Corte distrettuale, un concorso di colpa nella causazione del danno e dunque rilevava ai sensi dell’art. 1227 c.c..

Il B. ha quindi proposto ricorso per cassazione.

L’amministrazione intimata non ha resistito.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce che secondo la giurisprudenza di legittimità la durata irragionevole del processo dinanzi al giudice amministrativo va computata indipendentemente dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo.

2. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello non abbia motivato lo scostamento dagli standard di determinazione del danno non patrimoniale.

3. – Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto pongono questioni estranee alla ratio della decisione impugnata.

La Corte d’appello, invero, non ha affermato che la decorrenza del termine di ragionevole durata del processo amministrativo presupposto sia influenzata dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo;

ha invece ritenuto di tener conto del ritardo nella presentazione dell’istanza quale elemento che comportava un concorso di colpa dell’avente diritto rilevante ai fini dell’art. 1227 c.c., comma 2, ed ha in tal modo motivato lo scostamnento dagli standard. Il ricorrente, però, non coglie affatto tale ragionamento e dunque non lo censura.

4. – Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 11-08-2011, n. 31894 Liberazione anticipata

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 22/10/10 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta rigettava il reclamo del detenuto P.N. avverso l’ordinanza 18/6/10 del Magistrato di Sorveglianza in sede, che, nell’accogliere la sua domanda di liberazione anticipata per il periodo 10/2/07- 9/2/10, rigettava l’istanza medesima per i precedenti periodi 6/7/00- 28/7/00, 13/12/00-8/4/03, 29/6/06-9/8/06 e 10/8/06-9/2/07 (complessivamente pari a sei semestri).

Il Tribunale, conformemente al primo giudice, osservava che i primi cinque semestri (fino all’8/4/03, quest’ultimo completato dal periodo 29/6-9/8/06) erano inficiati dai gravi reati (associazione mafiosa;

minaccia, lesione personale e danneggiamento; evasione e associazione per narcotraffico), tutti commessi nel corso dell’anno 2004, per i quali il P. era stato poi condannato in via definitiva;

l’ultimo dall’infrazione disciplinare da lui commessa il 6/10/06 (si opponeva, unitamente ad un compagno di detenzione, all’ingresso in cella di due nuovi detenuti).

Ricorreva per cassazione la difesa del P., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il periodo da valutare era esclusivamente il semestre di riferimento, a nulla rilevando il comportamento successivo del soggetto, tanto più se rimesso in libertà (visto che l’unico parametro da considerare in tema di liberazione anticipata era la partecipazione all’opera di rieducazione); la pretesa infrazione disciplinare, mai contestata al detenuto, si era conclusa con l’archiviazione. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendone invece le motivazioni, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato e va respinto. E’ ben vero che l’unico parametro da considerare per la concessione della liberazione anticipata (beneficio non escluso ex art. 4 bis, comma 1, op per i condannati per i reati di mafia anche se non collaboranti), è la partecipazione all’opera di rieducazione del detenuto durante i periodi considerati, ma è necessario che tale partecipazione non sia meramente formale, mentre nel caso in esame si è in presenza di un soggetto che, tornato in libertà dopo i periodi in considerazione (dal 2000 al 2003), ha commesso gravi reati anche di mafia (2003- 2004). Quanto all’ultimo periodo (agosto 2006 – aprile 2007), si è registrato l’episodio del 6/10/06 che, seppure archiviato dalle autorità competenti sotto il profilo disciplinare, è stato legittimamente valutato in senso negativo dalla magistratura di sorveglianza ai fini della valutazione della (effettiva) partecipazione all’opera di rieducazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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