Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-01-2012, n. 1278 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Cagliari, N.C., + ALTRI OMESSI dipendenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con inquadramento, nel precedente ordinamento professionale, nella 7^ qualifica funzionale, con profilo professionale di Collaboratori dell’Ispettorato del Lavoro, esposero che, a seguito dell’entrata in vigore del c.c.n.l. Comparto Ministeri 1998/2001, erano stati inquadrati, in via provvisoria, ai sensi dell’art. 16 e sulla base della tabella di corrispondenza allegata al contratto medesimo, nell’area C, posizione economica C1, con mantenimento del precedente profilo professionale e che, successivamente, il contratto integrativo relativo al personale del Ministero del Lavoro, aveva previsto che essi permanessero nella posizione economica C1, stabilendo (art. 3, comma 2, lett. Q) il mantenimento fino ad esaurimento del profilo professionale di Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro; che, a seguito dell’espletamento, ai sensi dell’art. 10, C.C.N.L. citato, della procedura di riqualificazione relativa all’accesso ai profili professionali di Ispettore del Lavoro e Ispettore Tecnico, posizione economica C2, e della stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro e con decorrenza dalla stessa (9 gennaio 2003), avevano ottenuto l’inquadramento nella posizione economica C2, alcuni con profilo professionale di Ispettore del Lavoro e altri con profilo professionale di Ispettore Tecnico; che il C.C.N.L. di Comparto aveva inserito (allegato A) i lavoratori che, come loro, fossero addetti allo svolgimento di attività Ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di revisione o, ancora, di studio, analisi, ricerca e consulenza, nell’area funzionale C, posizione economica C2, stabilendo, altresì, nell’art. 13, commi 4 e 5, che "ogni dipendente è inquadrato in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita" e che "l’individuazione di un nuovo profilo ovvero di una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree in relazione alle proprie esigenze organizzative è definita da ciascuna amministrazione nell’ambito della contrattazione integrativa".

Ciò premesso, dedussero l’illegittimità delle disposizioni del contratto integrativo per il personale del Ministero del Lavoro, nella parte in cui aveva previsto, in luogo del loro immediato ed automatico inquadramento nella posizione economica C2 il mantenimento ad esaurimento del profilo professionale di Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro e il loro inquadramento nella posizione economica C2 solo a seguito della indicata procedura di riqualificazione, con decorrenza differita alla data di stipulazione del relativo contratto individuale (9 gennaio 2003). Chiesero, pertanto, che venisse accertato il loro diritto alla posizione economica C2 nel profilo professionale di Ispettore del Lavoro o di ispettore Tecnico del Contratto Integrativo per i dipendenti del Ministero del Lavoro, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo (1998) e, conseguentemente, illegittimo l’inquadramento nella posizione C1 dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo fino alla stipula del contratto individuale del 9 gennaio 2003, o, quantomeno, che venisse accertato e dichiarato il loro diritto alla retribuzione prevista per la posizione economica C2 non percepita a causa ed in conseguenza dell’illegittimo inquadramento nella posizione C1, ordinando al Ministero convenuto l’inquadramento e/o il trattamento economico invocati con le indicate decorrenze e condannata la stessa Amministrazione al pagamento delle corrispondenti somme, con rivalutazione e interessi di legge.

Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale, con sentenza 14 giugno 2005, rigettò la domanda compensando le spese.

Il primo giudice rilevò che i ricorrenti, già inquadrati nella 7^ qualifica funzionale con profilo professionale di "Collaboratori dell’Ispettorato del Lavoro", erano stati inquadrati, ai sensi dell’art. 16 C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001, sulla base della apposita tabella B di corrispondenza automatica, nell’area C, posizione economica C1, con mantenimento del precedente profilo professionale ed erano stati confermati nella medesima posizione economica C1 dal contratto nazionale integrativo per il personale del Ministero del Lavoro (il cui art. 3, comma 2, lett. Q, aveva previsto il mantenimento ad esaurimento del profilo professionale di Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro).

Avverso tale sentenza proponevano appello i dipendenti.

Resisteva il Ministero.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 6 ottobre 2008, respingeva il gravame.

Propongono ricorso per cassazione gli indicati indipendenti, affidato a cinque motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1, artt. 1363 e 1367 c.c. sull’interpretazione del contratto in relazione agli artt. 13, 16 del CCNL del Comparto Ministeri 1998/2001, nonchè in relazione all’art. 3, comma 2, lett. Q) del CCIN Ministero del Lavoro; violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 1219 del 1984, punto n. 239 sul profilo di collaboratore dell’ispettorato del lavoro, del D.P.R. n. 520 del 1955, artt. 8, 9 e 10, della L. n. 628 del 1961, e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Lamentano che la corte di merito, dopo aver riconosciuto che i ricorrenti erano stati "inquadrati nel precedente ordinamento professionale nella 7 q.f. con profilo professionale di Collaboratore dell’Ispettorato del lavoro nel rispetto dei contenuti professionali descritti dal D.P.R. n. 1219 del 1984; che avevano sempre svolto attività di vigilanza, di verifica, di studio e ricerca in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale" con i poteri previsti dal D.P.R. n. 520 del 1955, art. 8, dalla L. n. 628 del 1961 nonchè dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 23, escluse tuttavia il diritto immediato dei medesimi sia all’inquadramento nell’Area C (posizione C2) profilo di ispettore del Lavoro e Tecnico, sia il trattamento economico previsto per tale posizione economica.

La Corte d’Appello, infatti, ritenne che l’Amministrazione, con il CCIN Ministero del lavoro, avesse applicato in modo corretto le previsioni del CCNL Comparto Ministeri di cui all’art. 13, comma 4 e art. 16 ("agli appellanti inquadrati in precedenza nella 7^ q.f., sulla scorta della predetta tabella di corrispondenza è stata riconosciuta correttamente la spettanza della categoria C, posizione economica C1, ossia della categoria cui appartiene il lavoratore che nell’ambito dell’area tecnica assegnata effettuata accertamenti verifiche e controlli funzionali nei vari settori operativi sorveglia l’esecuzione del lavoro intervenendo ove necessario cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza").

Ad illustrazione del motivo formulavano il prescritto quesito di diritto.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 52; degli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell’art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c. e dei principi di buona fede e di correttezza nell’esecuzione del contratto in relazione all’art. 3, comma 2, lett. Q) del CCIN Ministero del Lavoro che ha previsto sia un ruolo ad esaurimento, in cui ha inquadrato i Collaboratori dell’Ispettorato del lavoro (p.e. C1), sia due figure professionali di Ispettore del lavoro e di Ispettore Tecnico inquadrati nella p.e. C2 che svolgono le stesse funzioni con pari autonomia e responsabilità proprie dei Collaboratori dell’Ispettorato del lavoro, inquadrati invece in p.e. C1.

Ad illustrazione del motivo formulavano il prescritto quesito di diritto.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, in relazione alle previsioni del CCNL Comparto Ministeri 1998-2001 sul passaggio nella posizione economica superiore nonchè in relazione alle disposizioni del CCIN Ministero dei Lavoro di riclassificazione del personale del Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro di q.f.

7^ come da Allegato A del CCIN del Ministero del Lavoro del profilo ispettivo C1 e C2.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, artt. 1363 e 1367 c.c. in tema di interpretazione delle disposizioni contrattuali, evidenziando che la corte territoriale ritenne erroneamente che il contratto integrativo non potesse prevedere la promozione automatica nella posizione economica C2 di tutti i dipendenti precedentemente inquadrati come collaboratori dell’Ispettorato del Lavoro della ex 7^ qualifica funzionale, in quanto una tale statuizione sarebbe stata palesemente nulla perchè contrastante con la statuizione del contratto collettivo di comparto che prevede, invece, che il passaggio nella posizione economica superiore possa avvenire soltanto tramite selezione (e, come è noto, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, il Contratto Integrativo non può derogare al CCNL di Comparto pena la nullità delle clausole difformi). Secondo la corte d’appello, risultava dunque legittima la pattuizione collettiva che (al fine di salvaguardare la professionalità acquisita dai Collaboratori dell’Ispettorato del lavoro) aveva mantenuto lo specifico profilo professionale di Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro come profilo ad esaurimento appartenente al livello C1, così consentendo ai dipendenti, già inquadrati in tale profilo, di continuare a svolgere le funzioni fino ad allora svolte pur non possedendo la qualifica successivamente richiesta dal CCNL per svolgere tali mansioni. La corte d’appello, secondo i ricorrenti, aveva in realtà falsamente ed erroneamente interpretato le disposizioni collettive ritenendo che la contrattazione collettiva integrativa non avrebbe potuto disporre una promozione automatica nella posizione C2, ostandovi il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1 e artt. 1363 e 1367 c.c. in tema di interpretazione del contratto in relazione alle funzioni del Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro di q.f. 7^ previste dal punto 239 D.P.R. n. 1219 del 1984, dal D.P.R. n. 520 del 1955, artt. 8, 9 e 10, dalla L. n. 628 del 1961 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 23 in relazione alle funzioni di Funzionario dell’Ispettorato del lavoro di 8^ q.f. previste dal punto 238 del D.P.R. n. 1219 del 1984 nonchè in relazione alle mansioni di cui all’Allegato A del CCIN del Ministero del Lavoro del profilo ispettivo p.e. C1 ed alle mansioni del profilo di Ispettore del Lavoro e Ispettore Tecnico p.e. C2 e del profilo di Accertatore del Lavoro (p.e. C1). Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1219 del 1984 punto 239, al D.P.R. n. 520 del 1955, artt. 8, 9 e 10, della L. n. 628 del 1961 e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 23 sulle funzioni e poteri del Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro di q.f. 7^. 5. Col quinto motivo i dipendenti denunciano omessa insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui la corte d’appello di Cagliari aveva, contraddittoriamente, escluso da un lato ogni contrasto fra le disposizioni collettive, e dall’altro lato non aveva giustificato la previsione di cui all’art. 13, commi 4 e 5, del CCNL che aveva demandato espressamente al CCIN di ogni amministrazione il compito di tener conto delle peculiarità presenti in ciascuna di esse, nonchè nella parte in cui aveva apoditticamente ritenuto corretta la scelta del CCIN di inquadrare i Collaboratori dell’Ispettorato del lavoro in un ruolo ad esaurimento nella p.e. C1 anzichè nella p.e. C2 perchè sussisterebbero diversi gradi di autonomia e responsabilità. Per avere inoltre ritenuto che il CCIN avesse previsto che le funzioni di Ispettore del Lavoro dovessero essere affidate a dipendenti inquadrati come C2 ed in possesso della laurea perchè ritenute di maggiore complessità e pregio professionale rispetto a quanto non fossero ritenute in precedenza, rientrando nell’autonomia delle parti collettive l’individuazione dei criteri di distinzione tra i vari tipi di mansione ai fini dell’inquadramento contrattuale dei lavoratori e della loro progressione di carriera.

6. I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano in parte inammissibili e per il resto infondati.

I ricorrenti denunciano l’illegittimità del contratto integrativo per il personale del Ministero del Lavoro, senza tuttavia allegarne il testo, e neppure la sua ubicazione all’interno dei fascicoli di parte.

Questa Corte ha ormai chiarito (Cass. sez. un. 4 novembre 2009 n. 23329) che seppure l’improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo nazionale di diritto pubblico (atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice è già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8), ciò non vale per i contratti integrativi, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria. Ne consegue che, in riferimento ai contratti integrativi, il ricorrente ha l’onere di riportare il testo della clausola contrattuale controversa, al fine di consentire il controllo nei limiti individuati, risultando altrimenti violata la regola dell’autosufficienza del ricorso (in tali termini, altresì, Cass. 5 dicembre 2008 n. 28859; Cass. 11 aprile 2011 n. 8231).

In ogni caso, nel merito, la questione risulta comunque infondata in base al consolidato orientamento di questa Corte in materia. Come da ultimo infatti evidenziato da Cass. 2 settembre 2010 n. 19007, nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo, risultando così valida la collocazione, in sede di prima applicazione, in area C1 degli ispettori del lavoro, già inquadrati nella soppressa 7 qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza contrattuale contenuta nella contrattazione collettiva integrativa che prevede un percorso professionale di inserimento iniziale in area C1, ed escludendo che su tali disposizioni dovessero prevalere quelle della contrattazione nazionale, che invece contemplavano direttamente un inquadramento in area C2. La giurisprudenza della Corte, infatti, afferma che la disciplina prevista nel lavoro privato in materia di categorie e qualifiche non è applicabile al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, attesa la specialità del regime giuridico che lo caratterizza, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti quale emerge dal D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale, dettando regole peculiari solo per i dirigenti ed i vicedirigenti, attribuisce per il restante personale piena delega alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato (Cass. 5 luglio 2005, n. 14193). Più specificamente, per il personale "contrattualizzato", il disegno di delegificazione è stato attuato affidando allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico (vedi Corte Cost. n. 199 del 2003) anche la materia degli inquadramenti (in quanto non esclusa dalla previsione di cui all’art. 40, comma 1). E dunque, per il personale dei comparti, sono stati i contratti collettivi (della seconda tornata contrattuale) ad introdurre il sistema di classificazione per aree di inquadramento, cui lo stesso testo del D.Lgs. n. 165 del 2001, come successivamente modificato e integrato, si riferisce (art. 30, comma 2 bis, quanto alla disciplina della mobilità; art. 34 bis, comma 1, quanto ai concorsi per l’assunzione;

si veda inoltre l’art. 52, comma 1 ter, inserito dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1); di conseguenza, il sistema di inquadramento per aree sostituisce quello per categorie, di cui all’art. 2095 c.c. (vedi Cass. S.u. 8 maggio 2006, n. 10419).

Conclusivamente, nello stabilire in sede di prima applicazione la collocazione in area C, posizione economica 1, di tutto il personale già inquadrato nella soppressa 7 qualifica funzionale, senza alcuna distinzione o possibilità di deroga, il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 1998/2001, stipulato il 16 febbraio 1999, non si è posto in contrasto con alcuna norma imperativa, nè è ravvisabile altra causa di nullità ( art. 1418 c.c.), giacchè nel settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti sono sottratte al sindacato giudiziale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (Cass. ord. 20 maggio 2011 n. 11149).

7. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad 70,00, Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 03-11-2011, n. 1989 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 11/1/2011 e depositato in data 20/1/2011, l’Associazione ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo 23/11/2009, n. 4757, passato in giudicato per mancata opposizione in data 23/11/2010, con la quale all’Assessorato è stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, di Euro 31.479,64, oltre interessi e spese.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.

Nel corso della camera di consiglio del 23 settembre 2011, il Collegio ha rilevato una possibile causa di inammissibilità del ricorso in relazione alla mancata notifica del decreto ingiuntivo non opposto prima della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.

Uditi i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato quindi posto in decisione.

Dopo il passaggio in decisione del ricorso il Collegio ha rilevato una ulteriore possibile causa di inammissibilità in ragione del luogo della notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e ha concesso alle parti, ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., termine di giorni quindici per il deposito di memorie.

Il ricorso è stato quindi deciso alla camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011.

Motivi della decisione

Risulta dalla documentazione in atti che il decreto ingiuntivo n. 4757/2009 è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 4/12/2009 e notificato all’Assessorato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in data 14/12/2009.

Stante la mancata opposizione nei termini, il decreto ingiuntivo è passato in giudicato, come risultante dall’attestazione della Cancelleria del Tribunale resa in data 23/11/2010.

La ricorrente ha quindi notificato atto di precetto e atto di diffida all’Assessorato personalmente e presso l’Avvocatura dello Stato.

Successivamente ha notificato il ricorso per l’ottemperanza.

Osserva preliminarmente il Collego che ai sensi dell’art. 112, c. 2, lett. c), c.p.a., applicabile ratione temporis, il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (non è quindi possibile agire in giudizio a fronte di un provvedimento privo di esecutorietà o munito di provvisoria esecutorietà, ma solo di un provvedimento munito dell’autorità di cosa giudicata).

Sotto tale profilo ritiene il Collegio che il ricorso sia ammissibile essendo sufficiente, per come rilevato anche dalla difesa della ricorrente nel corso della camera di consiglio del giorno 23/9/2011 che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto si sia verificato prima della proposizione del ricorso per l’ottemperanza, essendo invece irrilevante che il titolo esecutivo sia stato rinotificato all’Amministrazione intimata dopo il passaggio in giudicato.

D’altra parte, osserva il Collegio che l’art. 14, cc. 11 bis, d.l. n. 669/96, conv. in l. n. 30/96 s.m.i., recita: "1.Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. 1bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale ed il domicilio.".

Costituisce ormai ius receptum l’applicabilità di detta norma anche al giudizio di ottemperanza, il quale ha come obiettivo, in modo analogo all’esecuzione forzata disciplinata dal c.p.c., se pure per vie diverse, l’adempimento dell’obbligazione scaturente dal comando del giudice (v. in tal senso la prevalente giurisprudenza amministrativa: T.A.R. SiciliaPalermo, sez. III, 13 luglio 2011, n. 1361; T.A.R. SiciliaPalermo, sez. III, 8 giugno 2011, n. 1068; T.A.R. CampaniaNapoli, sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 234; T.A.R. CampaniaNapoli, sez. IV, 29 giugno 2010, n. 16434; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 25; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 21 dicembre 2005, n. 2956 e T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 12 giugno 2003, n. 3302).

Resta da chiarire se, per come prospettato nell’ordinanza collegiale n. 1746/2011, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 l. n. 30/96, il titolo esecutivo munito della formula esecutiva debba essere notificato presso la sede dell’Amministrazione anche quando, come nel caso di specie, detta Amministrazione si avvalga del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura erariale, ovvero se, per come sostenuto dalla difesa della parte ricorrente nella memoria depositata in giudizio in data 13/10/2010, la notifica debba essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato.

Ritiene il Collegio che debba essere seguita la prima opzione interpretativa.

Invero, la ratio dell’art. 14 l. n. 30/96 è quella di consentire all’Amministrazione, la quale va direttamente compulsata, di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell’arco temporale assegnato dalla legge, e ciò prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione che può comportare anche un ulteriore aggravio di spese processuali (così T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 21 dicembre 2005, n. 2956).

Segue da ciò che la notifica del titolo esecutivo al fine di ottenere il pagamento di somme di denaro da parte di Amministrazioni statali ed enti pubblici, va effettuata direttamente all’Amministrazione tenuta ad avviare le procedure di pagamento, valendo invece la notifica presso l’Avvocatura ai sensi dell’art. art. 11 r.d. n. 1611/1933 solo ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’eventuale giudizio di impugnazione del provvedimento (nel caso di specie opposizione del decreto ingiuntivo) (v. in tal senso l’ampia ordinanza del Trib. di Napoli 18 aprile 2002).

Ne deriva quindi l’inammissibilità del ricorso proposto.

Ritiene peraltro il Collegio che, quanto alle spese del giudizio, sussistano le eccezionali ragioni di cui all’art. 92, c. 2, c.p.c., per poterle compensare tra le parti tenuto conto della circostanza che l’Avvocatura erariale non ha svolto difese, nemmeno a seguito dell’ordinanza collegiale n. 1746/2011.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9137

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di compravendita in data 16.7.2001, il ricorrente ha acquistato un piccolo fabbricato ad uso abitazione, composto di un solo appartamento al piano terra di tre camere e servizi, ubicato nel Comune di Zagarolo, frazione di San Cesareo, quest’ultima divenuta poi comune autonomo, qual è attualmente.

Tale manufatto era stato assentito con concessione in sanatoria 23.4.2001, n. 29/2001.

In data 10.12.2004 lo stesso ha presentato domanda di condono edilizio per cambio d’uso in residenziale di locale magazzino esistente e suo ampliamento e nuova costruzione, realizzati nel Comune di S. Cesareo, via del Campo sportivo n. 43.

È stata depositata in giudizio copia di tale domanda e dei bollettini attestanti l’avvenuto versamento delle rate degli oneri concessori e dell’oblazione, ivi compresa la maggiorazione regionale.

Con ordinanza 31.3.2006, n. 13, notificata il 19.4.2006, nei confronti del Sig. D. è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori ed ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione ad un manufatto, composto di un piano seminterrato di circa di 105 mq e dell’altezza di circa 3 m alla gronda e di un piano rialzato avente la medesima superficie e l’altezza variabile da 3 a 4 m, realizzato, in assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con la normativa urbanistica, su terreno ubicato in San Cesareo, via del Campo sportivo s.n.c..

Avverso detto provvedimento è stato proposto il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) eccesso di potere e travisamento dei fatti, errore nei presupposti di diritto, illogicità, difetto di istruttoria e perplessità, anche in relazione ai principi di buon andamento ex art. 97 Cost. – incompetenza – violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza di motivazione: l’ordinanza in esame non si sarebbe potuta adottare, in pendenza di una domanda di condono, della quale, peraltro, ivi non viene fatta alcuna menzione, per cui essa non sarebbe neppure idoneamente motivata, né potrebbe considerarsi alla stregua di un diniego di sanatoria, il quale va, invece, espressamente motivato e notificato al richiedente;

2) violazione e falsa applicazione della legge (rectius: d.P.R.) n. 380/2001, in relazione alla convalida del sequestro giudiziario: l’ordinanza sarebbe illegittima in relazione all’art. 349 c.p., in quanto la sua esecuzione presupporrebbe la violazione dei sigilli, stante un sequestro giudiziario;

3) carenza di legittimazione passiva: l’ordinanza non potrebbe essere eseguita, in quanto indirizzata unicamente al ricorrente, mentre legittima proprietaria è anche sua moglie, essendo stati gli stessi acquirenti in regime di comunione dei beni.

Il Comune di San Cesareo, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Con ordinanza 26.7.2006, n. 4405, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Chiamato il ricorso in decisione nella pubblica udienza del 19.5.2011, con ordinanza collegiale 20.6.2011, n. 5438, è stata disposta un’istruttoria tesa all’accertamento della coincidenza o meno del fabbricato abusivo contestato con l’oggetto della richiamata concessione edilizia in sanatoria e della successiva domanda di condono edilizio, di ciò onerando entrambe le parti.

In data 8.8.2011 il Comune di San Cesareo ha depositato documentazione, in esecuzione della predetta ordinanza istruttoria.

Infine, nell’udienza pubblica del 3.11.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si censura il provvedimento con cui si ordinano l’immediata sospensione dei lavori e la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, di un manufatto, composto di un piano seminterrato di circa di 105 mq e dell’altezza di circa 3 m alla gronda e di un piano rialzato avente la medesima superficie e l’altezza variabile da 3 a 4 m, realizzato, in assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con la normativa urbanistica, su terreno ubicato in San Cesareo, via del Campo sportivo s.n.c..

2 – Si è rilevato in narrativa che, con ordinanza collegiale 20.6.2011, n. 5438, è stata disposta un’istruttoria tesa all’accertamento della coincidenza o meno del suddetto fabbricato con l’oggetto della concessione edilizia in sanatoria 23.4.2001, n. 29/2001, rilasciata dall’allora competente Comune di Zagarolo, e della domanda di condono edilizio presentata in data 10.12.2004, di ciò onerando entrambe le parti, e che il Comune intimato ha provveduto al tempestivo deposito della relativa documentazione.

Da quest’ultima si deduce che non sussiste l’invocata coincidenza in parola.

2.1 – Segnatamente, per quanto concerne il menzionato titolo in sanatoria, esso si riferisce ad un fabbricato a piano terra ad uso abitazione e ad un secondo manufatto sempre a piano terra, ma ad uso magazzino.

2.2 – Con riguardo, invece, all’istanza di condono, che peraltro è stata respinta nelle more – con provvedimento 22.7.2011, prot. n. 13627 – essa è relativa al cambio parziale di destinazione d’uso di locale magazzino esistente ed al suo ampliamento, il tutto ad uso residenziale, e ad una nuova costruzione a piano terra in porodon, con solaio in cemento armato a tetto ad una falda.

Diversamente, il manufatto contestato e sanzionato con l’ordinanza qui gravata è composto da un piano seminterrato con struttura in cemento armato e tamponatura in blocchetti in tufo e da un piano rialzato con struttura in porodon con copertura a tetto a due falde, rinvenuto allo stato grezzo nel corso del sopralluogo eseguito in data 23.1.2006.

2.3 – È evidente che quest’ultimo fabbricato costituisce un quid novi rispetto sia all’oggetto della concessione edilizia in sanatoria sia altresì all’oggetto della domanda di condono edilizio, essendo diverse la struttura (a due piani – seminterrato e rialzato – e non già ad un solo piano – piano terra), la superficie e la volumetria (ben superiori per l’edificio in contestazione).

Rileva il Comune resistente che il magazzino condonato con la concessione edilizia in sanatoria è stato del tutto demolito ed al suo posto è stato realizzato proprio il manufatto de quo.

2.4 – Ne deriva che, sotto il profilo appena considerato, correttamente il provvedimento impugnato è stato adottato, non potendosi l’allora pendente domanda di sanatoria riferire al fabbricato colpito dall’ordine di demolizione.

3 – Quanto, invece, alla rilevata circostanza che la domanda di accertamento di conformità era stata presentata solo pochi giorni prima dell’adozione dell’ordinanza gravata, deve farsi notare che il relativo diniego, intervenuto poi in data 19.6.2006, con provvedimento prot. n. 7939, non è stato, a sua volta, impugnato, per cui, rispetto a detta censura, si ravvisa il venir meno dell’interesse a dedurla.

4 – È invece inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza con la quale si assume illegittimità del provvedimento, per essere stato rivolto esclusivamente nei confronti dell’odierno ricorrente, pur essendo lo stesso comproprietario unitamente alla propria moglie (l’acquisto è stato, infatti, eseguito in regime di comunione dei beni), atteso che del nocumento derivante da tale mancato coinvolgimento può dolersi solo l’altra comproprietaria, che deve sopportarlo.

5 – Infine, è privo di fondamento il rilievo secondo cui la demolizione non sarebbe eseguibile, in pendenza di sequestro giudiziario, in quanto era possibile chiedere il dissequestro funzionale solo alla demolizione, il che chiaramente non risulta essere stato fatto.

6 – Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato, salve le censure dichiarate inammissibile ed improcedibile.

7 – Per quanto riguarda, infine, le spese di giudizio e gli onorari di difesa, stante la soccombenza del ricorrente, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione del Comune di San Cesareo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-10-2011) 09-11-2011, n. 40680

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.R. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza 28 aprile 2011 del Tribunale di Caltanissetta (che, in parziale accoglimento del riesame, proposto contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere 29 marzo 2011 del G.I.P. di Caltanissetta, ha annullato l’ordinanza stessa limitatamente al capo sub C), confermando nel resto il provvedimento de libertate), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la provvisoria incolpazione a carico di N.R.. capo C) di imputazione:

M.G., G.C. e N.R. sono accusati: del delitto di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies per avere, in concorso tra loro, attribuito fittiziamente a G.C. (socio amministratore, titolare del 50% delle quote sociali:) e N.R. (socia titolare del residuo 50% delle quote sociali:) la titolarità della Fratelli M.A.e.

G. s.n.c., trattandosi di società in cui, a seguito della sua scarcerazione, subentrava come socio occulto M.G., al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, essendo il M. già condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.. In Campofranco, in epoca successiva e prossima al 29.6.2005. capo D di imputazione:

M.G., M.A.C., B.E. e N.R. sono accusati del delitto di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, per avere, in concorso tra loro, attribuito fittiziamente a M.A.C. (socio accomandatario) N.R. e B.E. (soci accomandanti) da cui N.R. acquistava successivamente la totalità delle quote detenute dalla B.E. – la titolarità della Centro Calcestruzzi M.A.C. &. C. s.a.s., trattandosi di società in cui, a seguito della sua scarcerazione, subentrava come socio occulto M.G., al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, essendo il M. già condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.. In Campofranco, in epoca successiva e prossima al 29.6.2005 e l’1.10.2008;

capo E) di imputazione:

M.G., M.A.C., B.E., N.R. e M.V. sono accusati del delitto di cui all’art. 110 c.p., D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, per avere, in concorso tra loro, attribuito fittiziamente dapprima a M.A.C. (nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione), B.E. (nella qualità di Vice Presidente del consiglio di amministrazione) e N.R. (nella qualità di consigliere) e, successivamente, a M. V. (nella sua qualità di amministratore unico,) la titolarità dell’A.G.M. società cooperativa a responsabilità limitata, trattandosi di società in cui, a seguito della sua scarcerazione, subentrava come socio occulto M.G., al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, essendo il M. già condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.. in Campofranco, in epoca successiva e prossima al 29.6.2005 e il 23.9.2008.

In sede di interrogatorio di garanzia, l’indagata ha dichiarato di essere entrata a far parte delle società oggetto dell’ordinanza del G.I.P. nel solo interesse del marito M.A..

2.) l’ordinanza del Tribunale del riesame.

Con i motivi di riesame, la difesa ha dedotto l’assenza di gravità indiziaria con riferimento ai contestati delitti di attribuzione fittizia, attesa l’esistenza di "forti contrasti di natura familiare" tra la N. e il cognato M.G., tali da escludere che l’indagata abbia posto in essere condotte di agevolazione in favore del M..

Ad avviso della difesa si tratterebbe, piuttosto, di eventi societari legati esclusivamente a vicende familiari; difetterebbe inoltre, in capo all’indagata, il dolo specifico richiesto per la configurabilità del delitto in esame.

2.1) la declaratoria di prescrizione del delitto del capo sub C).

Il Tribunale del riesame, pur ritenendo integrati i presupposti costitutivi del reato sub C), ha considerato nel caso di specie che, essendo stata la condotta (di fittizia attribuzione al G. ed alla N. delle quote della "Fratelli M.") posta in essere da parte di M.G. nel 1998, il reato di cui all’art. 12 quinquies contestato al capo C) di imputazione deve ritenersi prescritto.

Ed infatti, benchè sia emerso, dalla documentazione prodotta dalla difesa che in data 16.2.2009 la predetta società veniva interessata da un’ulteriore variazione della compagine societaria, attraverso la cessione della quota di titolarità del G. da quest’ultimo alla N., che diveniva amministratrice della "Fratelli M.", tale ultima condotta di fittizia intestazione non è oggetto di contestazione da parte del P.M., verosimilmente in quanto verificatasi successivamente alla chiusura delle indagini preliminari.

2.2) le condotte contestate ai capi sub D) ed E).

Il Tribunale del riesame, nella disamina delle accuse dei capi D) ed E), ha spiegato che l’ordinanza di custodia cautelare in carcere 24 marzo 2001, è stata emessa a conclusione dell’attività di indagine condotta nel procedimento "Urano", per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., fondato sulle risultanze investigative riguardanti le dinamiche mafiose della famiglia di Mussomeli. della quale venivano ricostruite le modalità operative, i principali interessi sul territorio e la tipologia dei rapporti esistenti con i vertici locali di Cosa Nostra, risalendo fino a V.D..

In particolare quanto al capo D), l’ultimo atto di attribuzione fittizia di quote societarie della "Centro Calcestruzzi" è avvenuto il 1.10.2008, con il trasferimento della quota detenuta dalla B. all’odierna Indagata N.R., mentre, quanto all’A.G.M. (capo E) è avvenuto il 23.9.2008, all’atto della totale dismissione di ogni carica sociale da parte di M.A., N.R. e B.E. in favore di M.V., nominato amministratore unico (con conseguente consumazione dei reati in tale momento, trattandosi di un "reticolo di operazioni economiche simulate" aventi ad oggetto i medesimi beni, finalizzate a renderne sempre più difficile la riconducibilità all’unico vero dominus, l’indagato M.G.).

Inoltre la "Centro Calcestruzzi" è stata successivamente interessata da un’ulteriore variazione della compagine societaria, che non è oggetto di contestazione da parte del P.M. in quanto verosimilmente verificatasi in data successiva alla chiusura delle indagini: dalla visura storica della predetta società, prodotta dalla difesa, si evince infatti che in data 16.3.2009 la N. cessava dalla carica di socio accomandante, con contestuale cessione della propria quota alla giovanissima figlia M.K. (nata il (OMISSIS)).

Annota ancora il provvedimento impugnato come la nomina di una ragazza, che all’epoca aveva appena 18 anni alla carica di socio accomandante di una delle principali imprese di famiglia, da conto ancora una volta della notevole capacità dei M. di creare situazioni di apparenza giuridica difformi dalla realtà, e di ricorrere all’utilizzo di prestanome allo scopo di rendere sempre più difficile la riconducibilità delle società del gruppo all’unico vero dominus delle stesse, aumentando i passaggi giuridici intermedi tra l’originario titolare, M.G., ed i formali intestatari.

In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha condiviso la valutazione del G.I.P. evidenziando la sussistenza del pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte criminose da parte dell’odierna indagata, appartenente ad un nucleo familiare che ha mostrato di avere una particolare disinvoltura nel ricorrere, reiterata mente, all’utilizzo di operazioni societarie simulate all’unico fine di favorire un soggetto già condannato per associazione mafiosa e che le indagini svolte hanno mostrato essere ancora pienamente operativo nel territorio del mandamento di Mussomeli (dove ha continuato ad esercitare un penetrante controllo mafioso, soprattutto nell’affidamento di commesse relative ad opere pubbliche).

In proposito si evidenzia che l’articolato progetto elusivo condotto dai M. ha avuto inizio nel 1998, con la realizzazione della prima operazione economica fittizia (quella relativa alla "Fratelli M."), e non pare essersi concluso nemmeno all’esito delle indagini svolte nel presente procedimento, essendo emerso, dalla documentazione prodotta dalla difesa, che il 16.2.2009 si è realizzata un’ulteriore cessione di quote della "Fratelli M." dal ragioniere G. alla N., mentre il 16.3.2009 quest’ultima cessava dalla carica di socio accomandante della "Centro Calcestruzzi", con contestuale nomina della giovanissima M. K., alla quale veniva ceduta la relativa quota.

3.) il ricorso della N. e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo dell’erronea valutazione del tempo di prescrizione dei reati contestati.

Con un secondo motivo la difesa della N. prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies e art. 43 c.p. relativamente ai capi di imputazione di cui ai capi d) ed e) della rubrica, evidenziando, tra l’altro, che la ricorrente non ha mai ricoperto carica alcuna all’interno della Centro calcestruzzi, come emerge dalle visure commerciali in atti, mentre ha ricoperto la sola carica di consigliere del C.d.A. all’interno dell’A.G.M., senza beneficiare di fittizie attribuzioni di quote sociali in ordine a tale carica.

Si contesta infine l’assenza di motivazione in punto di elemento psicologico ed in particolare sulla consapevolezza che la ricorrente aveva dell’esistenza di indagini a carico del cognato, arrestato solo nel 2001.

Il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni di seguito indicate ed il suo accoglimento assorbe la seconda doglianza.

La difesa della ricorrente, sul punto della dedotta prescrizione, ha evidenziato che il Tribunale, nell’individuazione del momento di completa dismissione del M.G. da ogni carica sociale, nonchè di trasferimento delle relative quote sociali, in relazione alla Centro Calcestruzzi ed A.G.M., aveva testualmente affermato che:

"Questo processo di rinnovamento delle imprese in esame, iniziato nel 1998…attraversa una ulteriore e significativa fase nell’anno 2001, allorchè si registra la formale cessazione di ogni carica sociale da parte di M.G., peraltro, a questo punto, già sottoposto a regime di detenzione con l’accusa di associazione mafiosa"(Pag.

11).

Per la difesa tale asseverazione, che costituisce il portato degli elementi documentali in atto, quali le visure storiche estratte dalla camera di Commercio, cristallizzerebbe, pertanto, la condotta di assunzione della qualità di socio occulto del M.G., al 9 ottobre 2001, data dell’atto con il quale è stato comunicato la cessazione della carica sociale del M.G. da Presidente del c.d.a. dell’A.G.M., con vendita della quota dallo stesso posseduta (ordinanza pag. 11).

Da ciò la conclusione difensiva che, anche per tali ulteriori contestazioni, il Tribunale avrebbe dovuto emettere declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Invero, rileva ancora il ricorrente che, come si sostiene in ordinanza (pag. 5) il delitto di cui all’art. 12 quinquies ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, consumandosi nel momento in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia: nella specie da individuarsi nel tempo corrispondente alla cessazione delle cariche sociali ed all’assunzione della qualità di socio occulto del M. G., con contestuale vendita di quote- 9 ottobre 2001.

Pertanto, a giudizio del ricorrente, il permanere della situazione antigiuridica, conseguente alla condotta criminosa posta in essere, rappresenterebbe un dato "non eccedente l’ambito di un postfatto non punibile", si cita in proposito: Cass. Sez. Un. 24 maggio 2001 – Ferrarese.

Da ultimo la difesa, pur convenendo che nelle ipotesi in cui, ad una condotta di fittizia attribuzione, seguano altre operazioni dirette a creare altre società al fine elusivo vietato dalla norma di che trattasi, non può più parlarsi di postfatto non punibile, ha negato in fatto che ciò sia accaduto nella vicenda.

Il M.G., socio occulto delle dette società, tale era prima dell’arresto e tale è rimasto dopo la scarcerazione, non essendo intervenute modiche, nè formali nè sostanziali, sulla sua presenza e/o gestione di fatto o diritto nelle rispettive società.

Se così non si opinasse – conclude il ricorrente – si trasformerebbe il reato da istantaneo con effetti permanenti a reato omissivo permanente, la cui consumazione si protrarrebbe sino a quando si mantiene la posizione di socio occulto di società, dopo averne dismesso la formale titolarità.

Il motivo è fondato per quanto di seguito si argomenterà in punto di mancanza di motivazione.

Nella specie, invero, a fronte di tale prospettazione difensiva, che negava in radice la sussistenza di modifiche, formali e sostanziali, sulla presenza e/o gestione di fatto o diritto nelle rispettive società da parte del M.G., era necessario fosse individuata ed argomentata, nella sua concreta sussistenza, la creazione di nuovi assetti societari, dalla originaria società fittizia. con la finalità precipua di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni.

Solo così provata e adeguatamente argomentata (sia pure ai soli effetti cautelari) tale "sequela di finalistiche condotte", senza soluzioni di continuità, trattandosi di comportamenti articolati in una pluralità di correlate attribuzioni fittizie, la consumazione del reato, anche agli effetti della prescrizione, verrebbe a coincidere con l’ultima di tali fittizie attribuzioni (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 1^, 23266/2010 Rv. 247581), altrimenti si verserebbe nell’ambito – sostenuto nel ricorso – di un "post factum" non punibile.

La gravata ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta il quale, nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, porrà rimedio al rilevato deficit argomentativo, nel rispetto del principio di diritto in punto di consumazione del delitto D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 quinquies convertito nella L. n. 356 del 1992.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.