Cassazione civile anno 2005 n. 1093 Aiuti e benefici Riassunzione Ordinanza ingiunzione di pagamento

AGRICOLTURA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
X X e la X X & C. s.r.l. proponevano opposizione innanzi al Pretore di Agrigento avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali in data 18 novembre 1996, con la quale era stata loro irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 3.254.840.066, ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 898 del 1986, per indebita percezione di aiuti comunitari negli anni 1988, 1989, 1990, 1991.
Il Pretore di Agrigento, con sentenza del 15 settembre 1997, accoglieva l’opposizione ed annullava l’ordinanza-ingiunzione.
Per la cassazione di questa sentenza proponeva ricorso il succitato Ministero e, all’esito del giudizio, questa Corte, con sentenza del 4 agosto 2000, n. 10236, cassava la pronuncia, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Agrigento.
Gli intimati riassumevano il giudizio e all’esito il Tribunale di Agrigento, dichiarata la contumacia dell’opposto Ministero, riteneva la nullità della notifica dell’ordinanza-ingiunzione e, per l’effetto, accoglieva l’opposizione, condannando l’opposto al pagamento delle spese processuali.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle politiche agricole e forestali, affidato a tre motivi; ha resistito con controricorso X X, che ha altresì proposto ricorso incidentale, con il quale, "solo qualora e per qualsiasi motivo si ritenga di cassare la sentenza", ha "riproposto tutti gli altri motivi di ricorso avverso la ordinanza-ingiunzione"; non ha svolto difese l’intimata X X & C. s.r.l.

Motivi della decisione
1. – Il ricorrente, con il primo motivo di censura, denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del r.d. 16/11/1933/ 23 L. 689/1981 e del loro combinato disposto in relazione all’art. 360 primo comma n. 3, c.p.c.", deducendo che, a seguito della sentenza di questa Corte n. 10236 del 2000, il giudizio è stato malamente riassunto innanzi al Tribunale di Agrigento, in quanto il relativo atto, ex art. 11, r.d. n. 1611 del 1933, avrebbe dovuto essere notificato all’Amministrazione presso l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria competente, nella persona del Ministro p.t. Questa regola, a suo avviso, è applicabile anche nei giudizi di opposizione all’ordinanza – ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa nei quali il patrocinio dell’Amministrazione è stato assunto dall’Avvocatura erariale, sicchè dovrebbe ritenersi erronea la dichiarazione di contumacia, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Il Ministero, con il secondo motivo, denuncia "violazione falsa applicazione dell’art. 384, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.", in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle caratteristiche del giudizio di rinvio, "processo chiuso e vincolato al dictum della Suprema Corte", la quale, con la sentenza n. 10236 del 2000, ha esaminato e deciso la questione della ritualità della notifica del verbale di contestazione alla persona fisica, responsabile della violazione, effettuata a mani del figlio. La sentenza ha, invece, giudicato della ritualità della notifica "ex art. 245 c.p.c." (recte, art. 145, c.p.c.) dell’ordinanza-ingiunzione (e non del processo verbale di constatazione) alla persona giuridica (e non alla persona fisica).
Pertanto, secondo il ricorrente, "dal carattere vincolante che si traduce nell’obbligo per il giudice di rinvio di uniformarsi al principio enunciato dalla Cassazione, come parametro per la decisione della causa, discende la nullità della sentenza anche sotto il profilo della omessa motivazione". Il ricorrente, con il terzo motivo, denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 384 e 132 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.", poichè la sentenza n. 10236 del 2000 di questa Corte avrebbe rinviato la causa anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, che lo ha visto vittorioso.
La sentenza impugnata ha, invece, omesso di pronunciare sul punto e, inoltre, lo ha condannato alle spese del giudizio di rinvio, liquidandole nella misura di L. 35.000.000 "globalmente", senza distinguere le somme dovute per spese, competenze ed onorari e senza il richiamo ad una eventuale nota spese – neppure prodotta dall’opponente – con modalità illegittima, in quanto non permette il controllo del rispetto dei minimi tariffari.
1.1. – X X ha proposto ricorso incidentale, "solo qualora e per qualsiasi motivo si ritenga di cassare la sentenza", "riproponendosi tutti gli altri motivi di ricorso avverso l’ordinanza- ingiunzione impugnata, sui quali non vi è stata decisione da parte del giudice di merito". 2. – I ricorsi avendo ad oggetto la stessa sentenza vanno riuniti ex art. 335, c.p.c..
3. – In linea preliminare, va osservato che il ricorso è stato notificato anche nei confronti della X X & C. s.r.l., ma, in tale parte, va dichiarato inammissibile. Al riguardo occorre premettere che, in riferimento alle sanzioni amministrative, esiste tra la persona giuridica ed il suo rappresentante un vincolo di solidarietà (art. 6, comma 3, legge n. 689 del 1981), con conseguente autonomia della posizione dei singoli obbligati in solido, tra i quali non può sussistere litisconsorzio necessario (Cass. n. n. 14635 del 2001; n. 1144 del 1998; n. 6773 del 1996, n. 6549 del 1993, n. 1318 del 1992; con specifico riferimento alle sanzioni amministrative irrogate per indebita percezione di aiuti comunitari da parte di un ente persona giuridica, Cass. n. 5085 del 2000). Nel caso in esame, la pronuncia del Pretore di Agrigento del 15 settembre 1997, oggetto della sentenza di questa Corte n. 10236 del 2000, annullò l’ordinanza-ingiunzione con la quale era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ad "X X nella sua qualità di socio con procura di amministratore della s.r.l. X X & C2" nonchè "in solido alla s.r.l. X X & C.", all’esito dell’opposizione proposta sia dalla persona fisica che dalla s.r.l. Il Ministero delle politiche agricole e forestali propose ricorso per Cassazione avverso detta pronuncia, formulando due motivi, con i quali, rispettivamente, eccepì: che il Pretore aveva ritenuto la nullità del processo verbale di contestazione "senza considerare che, comunque, la notifica doveva ritenersi rituale nei confronti del socio amministratore X X" (primo motivo); che erroneamente "la notifica del succitato verbale alla società (era) stata ritenuta illegittima" (secondo motivo).
Questa Corte, con la sentenza n. 10236 del 2000, ha ritenuto "i due motivi (…) fondati nei limiti di cui alle (…) considerazioni" svolte. In particolare, la sentenza ha premesso che il processo verbale di contestazione "pur riguardando (come la successiva ordinanza-ingiunzione) due soggetti, e cioè la s.r.l. X X, nonchè l’omonimo socio con procura di amministrazione, è stato notificato in una sola copia, non presso la sede legale della società …), ma presso la pretesa sede effettiva (…) a mani del figlio del ‘procuratore generale" La pronuncia ha quindi osservato che "il Pretore agrigentino ha accolto l’opposizione per nullità della notifica del processo verbale di contestazione, ritenendo che l’Amministrazione opposta non avesse dato la prova della residenza effettiva della società ingiunta, ove la notifica era avvenuta: e, trattandosi della notifica di un atto amministrativo, questa Corte non può sindacarne la legittimità e deve arrestarsi davanti all’accertamento pretorile".
La sentenza ha, invece, rimarcato che il Pretore "nulla ha detto per quanto riguarda la notifica nei confronti del rappresentante legale fin proprio, che, come persona fisica, è il responsabile dell’infrazione contestata, essendo quella della persona giuridica una responsabilità meramente solidale", sicchè occorreva "verificare se la notifica effettuata a mani del figlio di X X potesse ritenersi valida nei confronti di quest’ultimo". Questa Corte ha quindi sottolineato che "sul punto non esiste pronuncia del giudice a quo e tale omissione dovrà essere sanata dal giudice di rinvio, a seguito dell’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso e conseguente cassazione dell’impugnata sentenza". Nel dispositivo è stato, quindi, ribadito che "la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione".
La sintesi dei passi salienti della sentenza n. 10236 del 2000 permette, quindi, di affermare che la cassazione della sentenza ha avuto ad oggetto esclusivamente il capo della sentenza del Pretore di Agrigento concernente l’opposizione proposta da X X, risultando invece confermato quello avente ad oggetto l’opposizione proposta dalla s.r.l. Pertanto, la sentenza n. 10236 del 2000 ha soltanto parzialmente cassato la pronuncia del Pretore di Agrigento, così che deve ritenersi formato il giudicato sulla statuizione concernente l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione nella parte concernente la s.r.l., nonchè su quello dipendente concernente la pronuncia sulle spese in riferimento a detta società, dato che il principio dell’art. 336, cod. proc. civ., non trova applicazione con riguardo a quei capi che abbiano formato oggetto di impugnazione, ove questa sia stata rigettata, giacchè in tal caso su tali capi si forma il giudicato e l’interdipendenza tra essi e le altre statuizioni la cui impugnazione sia stata accolta è esclusa dalla stessa decisione sul gravame (Cass., n. 12785 del 1992). Dunque, parti del giudizio devono ritenersi esclusivamente X X – che è stato il solo a riassumere il giudizio, non avendo, correttamente, il Tribunale neppure disposto la notificazione del ricorso alla società, neanche costituita – e l’attuale ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso nei confronti della società. 4. – Il primo motivo del ricorso principale è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha con specificità dedotto che lo "atto di riassunzione non è stato ritualmente e correttamente notificato", in quanto "secondo l’art. 11 del T.U. 16/11/1933 avrebbe dovuto essere notificato all’Amm.ne presso l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro in carica p.t.", ciò che, implicitamente, eppure chiaramente ha sostenuto non sia accaduto. Egli ha, quindi, assunto che il mancato rilievo della irrituale notificazione dell’atto di riassunzione avrebbe determinato la "erroneità della dichiarazione di contumacia contenuta nella sentenza e la nullità di tutta l’attività processuale espletata come pure della sentenza gravata".
La sintesi del motivo dimostra che il ricorrente ha enunciato le ragioni di diritto per cui, a suo avviso, la sentenza avrebbe violato la norma, che pure ha avuto cura di indicare, ed è appunto questa esposizione che chiarisce e qualifica sotto il profilo giuridico il contenuto della censura (Cass., n. 3941 del 2002) e, avendo denunciato la "nullità di tutta l’attività processuale", ha fatto valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia, essendo irrilevante, al fine dell’ammissibilità, la non corretta menzione dell’ipotesi appropriata (art. 360, n. 3, c.p.c., in luogo del n. 4, Cass., n. 4349 del 2000).
Pertanto, è infondata l’eccezione con la quale il controricorrente ha contestato l’ammissibilità della censura, sotto il profilo della sua asserita, ma insussistente, genericità. Inoltre, risulta chiaro che il ricorrente, lamentando che il ricorso non è stato notificato presso l’Ufficio dell’Avvocatura distrettuale ha, in buona sostanza, e in radice, dedotto in linea generale la mancanza di una rituale notificazione dell’atto di riassunzione, sicchè la delibazione della censura impone appunto di accertare se l’atto introduttivo sia stato o meno validamente notificato.
Nel merito, occorre premettere che, come già esposto nella narrativa, la sentenza impugnata è stata emessa all’esito del giudizio di rinvio conseguente dalla sentenza di questa Corte 4 agosto 2000, n. 10236, che, pronunciando sul ricorso proposto avverso la sentenza che aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione emanata nei confronti del controricorrente e dell’intimato, ha cassato quest’ultima pronuncia, rinviando la causa al Tribunale di Agrigento.
Ciò premesso va ricordato che, relativamente alle modalità di riassunzione del giudizio, questa Corte, in una fattispecie analoga a quella qui in esame, ha affermato che, qualora l’Amministrazione si sia costituita in giudizio con l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato, l’atto di riassunzione non può esserle notificato personalmente, in quanto "nei giudizi di opposizione all’ordinanza – ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa, gli atti possono essere notificati all’autorità che ha emanato l’ordinanza solo quando questa si sia fatta rappresentare da un proprio funzionario", e ciò anche nel giudizio di rinvio, nonostante il disposto dell’art. 392, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto il patrocinio dell’Avvocatura ha portata generale (art. 11, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611) e non soffre eccezione neppure in tale ipotesi" (Cass., n. 6321 del 1996; analogamente, in seguito, Cass., n. 2501 del 2000, in riferimento alla riassunzione successiva ad una dichiarazione di incompetenza).
Nella fattispecie, dall’esame degli atti, che deve ritenersi consentito avendo denunciato il ricorrente un error in procedendo, risulta che l’atto di riassunzione non è stato regolarmente notificato. Al riguardo occorre premettere che, nella controversia avente ad oggetto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, di irrogazione di sanzioni amministrative, la riassunzione della causa, a seguito del rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione, va effettuata nelle forme di detto rito, e cioè anzichè mediante citazione, mediante deposito di ricorso nella cancelleria del giudice di rinvio e, dovendo essere osservate le norme stabilite per detto procedimento (art. 394, cod. proc. civ.), alle notificazioni ed alle comunicazioni "si provvede d’ufficio" (art. 23, nono comma, legge n. 689 del 1981) e, in particolare, il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione adottato dal giudice "sono notificati" alle parti (art. 23, secondo comma, cit., concernente il ricorso in opposizione ed applicabile, in parte qua, al ricorso in riassunzione).
Dagli atti risulta che X X ha depositato ricorso per la riassunzione nella cancelleria del giudice a quo, il quale, con decreto steso in calce al ricorso, ha fissato l’udienza di comparizione e, inoltre, ha cosi disposto: "manda alla cancelleria (…) per la comunicazione del presente provvedimento e del ricorso che precede, alla parte istante ed al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per Legge domiciliato presso l’Avvocatura distrettuale di Palermo". Tuttavia, dagli atti, esaminati dal Collegio, non si rinviene la prova della notificazione di detto decreto, nell’osservanza delle prescrizioni nel medesimo fissate, in quanto dagli stessi risulta invece soltanto che, su richiesta del collaboratore di cancelleria del 27/10/2000, è stato notificato esclusivamente lo "avviso di fissazione di udienza di prima comparizione" nel quale la data dell’udienza è peraltro erroneamente indicata in quella del 24 gennaio 2000. Si tratta di un atto che, evidentemente, non è idoneo ad instaurare validamente il contraddittorio, in quanto la notificazione del solo avviso recante la mera indicazione della data dell’udienza non è affatto equivalente alla notificazione del ricorso in surrogazione e non può considerarsi a questa equivalente. L’atto di riassunzione della causa in sede di rinvio introduce infatti una autonoma fase del giudizio, soggetta alle norme concernenti il corrispondente procedimento e deve contenere gli elementi per questo previsti (Cass., n. 1918 del 2000;
n. n. 3617 del 1988, sia pure riferita al caso della riassunzione mediante citazione) ed è questo che perciò deve essere necessariamente notificato alla parte, allo scopo di permettergli l’esercizio del diritto di difesa, così come stabilito dall’art. 23, legge n. 689 del 1981 per l’atto introduttivo del giudizio. Inoltre, l’Amministrazione non si era costituita nel giudizio e, quindi, il Tribunale non poteva ritenere raggiunto lo scopo dell’atto e sanata la nullità, dato che la notificazione del succitato avviso non era per nulla idonea a portare a conoscenza della convenuta tutte le questioni sollevate dall’opponente, cosi da porla in grado di svolgere le opportune difese, restando esclusa la possibilità di fare riferimento alla costituzione nella precedente fase (Cass., n. 15489 del 2000). Ed invece, dal verbale dell’udienza del 24 gennaio 2001 risulta che il giudice del merito si è limitato a prendere atto "dell’avvenuta notifica del provvedimento con il quale è stata fissata l’udienza di rinvio" ed ha quindi "dichiarato la contumacia" del Ministero, non tenendo conto che la notificazione di questo atto non poteva ritenersi idonea alla valida instaurazione del contraddittorio.
Pertanto, poichè l’atto di riassunzione non è stato ritualmente notificato, non potendo ritenersi tale la notificazione del solo avviso di fissazione dell’udienza, e l’Amministrazione non si è costituita deve ritenersi che il giudizio non è stato regolarmente instaurato ed erroneamente è stata dichiarata la contumacia dell’amministrazione, in quanto il Tribunale di Agrigento, avrebbe dovuto rilevare la nullità dell’atto; e, poichè quest’ultima era stato determinata da un errore dell’ufficio, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione. Questa Corte, avendo accertato che, nonostante la nullità, il giudizio è proseguito ed essendo stata dedotta la relativa questione, deve quindi dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, in quanto il termine dell’art. 392, cod. proc. civ., deve ritenersi osservato con il deposito del ricorso in riassunzione (in riferimento al caso del giudizio introdotto con ricorso, sia pure nella materia del lavoro, Cass., n. 5480 del 1995).
Dal carattere preliminare di questo motivo di censura deriva l’assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
Infine, va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, costituendo la positiva valutazione in ordine alla sua ammissibilità presupposto della eventuale dichiarazione di assorbimento (Cass., n. Cass., n. 123444 del 2003; Conforme, Cass., n. 8732 del 2001).
Secondo un principio più volte affermato da questa Corte, il ricorso incidentale, anche se condizionato, deve essere infatti giustificato da un interesse il cui presupposto è costituito da una situazione sfavorevole al ricorrente, cioè una soccombenza (Cass., n. 9637 del 2001; n. 4756 del 1999), situazione inesistente se, come è accaduto nel caso in esame, la sentenza impugnata con il ricorso per Cassazione non abbia esaminato le domande ed eccezioni proposte dalla parte in quanto assorbite dalla decisione di una questione preliminare (Cass., n. 5681 del 2003; n. 3908 del 2000; n. 8924 del 1998), in quanto esse, accolto il ricorso principale, possono essere riproposte nel giudizio di rinvio.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa innanzi al Tribunale di Palermo, che provvederà anche in ordine alle spese di lite della presente fase; gli ulteriori motivi del ricorso principale restano assorbiti e vanno dichiarati inammissibili sia il ricorso principale proposto nei confronti della X X & C. s.r.l., sia il ricorso incidentale.

P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale nei confronti di X X, dichiara assorbiti i restanti motivi, dichiara inammissibile il ricorso principale nei confronti della X X & C. s.r.l., dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 30 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone la ricorrente di essere proprietaria di una azienda agricola. Nell’ambito delle iniziative volte alla differenziazione della produzione, in data 8.01.2010 la F.D.M. ha presentato al SUAP del Comune di Pula una domanda di autorizzazione per una iniziativa agricola che prevede coltivazioni in un complesso serricolo fotovoltaico. L’impianto fotovoltaico avrà una capacità produttiva di 4,13 Mw.

Il SUAP del Comune di Pula, a verbale della conferenza di servizi del 19.02.2010 ha espresso parere favorevole esclusivamente per la parte di intervento qualificabile come opere di miglioramento fondiario, rimettendo gli atti – per quanto riguarda la c.d. Autorizzazione unica di cui all’art. 12 comma 3 d.lgs. 387/2003, alla Regione, assessorato dell’Industria, servizio energia.

Il 12.03.2010, la Giunta regionale della Sardegna approvava la delibera 10/3.

Con domanda del 30.04.2010, la società ricorrente ha presentato l’istanza di autorizzazione unica.

A dire della ricorrente, la citata delibera contiene una serie di disposizioni che appaiono immediatamente lesive e preclusive o limitative dei suoi interessi.

Avverso la deliberazione sopra citata insorgeva, quindi, deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

violazione dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. 387 del 2003, violazione del principio di doverosità dell’azione amministrativa di cui all’art. 3 L.R. 40 del 1990;

eccesso di potere per illogicità /o inattendibilità delle operazioni tecniche, violazione della libertà di iniziativa economica;

eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e/o di inattendibilità delle operazioni tecniche quanto a criterio scelto e a procedimento applicativo sotto diversi profili;

difetto assoluto di attribuzione;

violazione dell’art. 12 comma 3 e 4 d.lgs. 387 del 2003 sia in punto di unicità di procedimento e di autorizzazione sia in punto di modifica del termine finale, unico, di 180 gg., sancito in legge, con un atto di indirizzo tecnico – operativo quali le linee guida;

violazione di legge;

violazione del principio di economicità e violazione dell’art. 14 e ss. L. 242 del 1990.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva la Regione Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 16 giugno 2010 la domanda cautelare veniva rigettata.

In data 1.10.2010 le difese della ricorrente e della Regione depositavano memorie.

Alla udienza pubblica del 13.10.2010 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio non può che rilevare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse accogliendo l’eccezione in tal senso proposta dalla difesa regionale.

E’ agevole puntualizzare che tutte le censure dedotte dalla ricorrente investono talune disposizioni delle linee guida allegate alla delibera 10/3 del 12.03.2010. Sennonché tali linee guida sono state integralmente sostituite dalle linee guida allegate alla delibera 25/40 dell’1.07.2010.

Il punto 11 del dispositivo della delibera 25/40 recita: "di riapprovare le allegate linee guida, che del presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, da intendersi sostitutive delle Linee guida approvate con la delibera G.R. n. 10/3 del 12.03.2010 e di renderle note mediante pubblicazione nel BURAS".

La ricorrente ha omesso di impugnare la nuova delibera con le allegate disposizioni, delibera peraltro, non meramente ricognitiva delle disposizioni contenute in quella precedente ma integrativa e modificativa.

E’ quindi chiara e certa l’inutilità della pronuncia richiesta a questo Giudice che, anche in caso di accoglimento, non scalfirebbe le disposizioni contenute nella delibera 25/40 che rimarrebbero in vita e che pertanto avrebbero dovuto essere state oggetto di apposita impugnazione.

La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dal ricorrente con l’accoglimento del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 29/01/2003, n.1) circostanza, questa, che si verifica anche quando l’amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un nuovo assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità (Cons. Stato, sez. VI, 31/07/2003, n.4440).

In tal senso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza dell’interesse azionato, il ricorso giurisdizionale rivolto avverso un atto ritenuto lesivo, quando l’amministrazione dopo l’instaurazione del giudizio, emani sul medesimo affare un altro provvedimento non satisfattivo, sostitutivo del primo perché, in tal caso, l’eventuale annullamento del primo atto non attribuirebbe al ricorrente alcuna utilità. Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, è del tutto chiaro che le disposizioni ritenute lesive dal ricorrente (in disparte la questione della mancanza di qualunque atto applicativo) sono riprese dal nuovo provvedimento.

L’eventuale annullamento del primo non avrebbe effetti sul secondo.

In questa situazione, il collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso originario proposto avverso talune disposizioni di cui alle linee guida allegate alla delibera 10/3 del 12.03.2010 sostituite integralmente dalla delibera 25/40 del 12.03.2010.

La natura della controversia e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-01-2011, n. 264 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 4.6.2009 il sig. P.P. presentava al Comune di Carugate denuncia di inizio attività (DIA), n. 73/2009, per la realizzazione di una serie di interventi, fra cui l’ampliamento della zona del vano scala.

A seguito di segnalazione effettuata da una vicina, sig.ra M.R.P., i tecnici del Comune effettuavano un sopralluogo in data 21.5.2010, nel corso del quale erano riscontrate talune difformità fra le opere eseguite ed il titolo abilitativo.

L’Amministrazione avviava di conseguenza il provvedimento per l’annullamento in autotutela del titolo suddetto e con ordinanza n. 30 del 27.9.2010 disponeva l’annullamento della DIA n. 73/2009 ed ingiungeva contestualmente la demolizione delle opere ritenute abusive, vale a dire l’ampliamento in sopraelevazione del vano scala esistente a distanza non regolamentare dalle pareti finestrate dell’edificio prospiciente lato sud, oltre al cambio di destinazione d’uso del vano scala in locale abitabile.

Contro la menzionata ordinanza di demolizione e gli atti pregressi, era proposto il presente ricorso, affidato a due motivi, con domanda di sospensiva e di risarcimento del danno.

Si costituivano in giudizio il Comune intimato e la sig.ra M.R.P., concludendo per la reiezione del gravame.

In data 21.1.2011, depositavano memoria di costituzione anche i signori C., A. ed A.P., peraltro non ritualmente evocati in giudizio, qualificatisi come comproprietari di beni confinanti con quello del ricorrente. Anche costoro insistevano per il rigetto del ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 27.1.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Nel primo mezzo, l’esponente denuncia la presunta violazione degli articoli 3, 19 e 21 nonies della legge 241/1990, oltre che l’eccesso di potere, sostenendo in pratica l’insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’autotutela amministrativa nei confronti del titolo formatosi a seguito della presentazione della propria DIA.

La censura è infondata.

Premesso che l’ordinanza gravata contesta anche difformità delle opere eseguite rispetto a quelle autorizzate – sicché in tale ipotesi non si può neppure correttamente paralare di autotutela, trattandosi semmai di doveroso accertamento di abusi edilizi – nel caso di specie paiono configurasi le condizioni per l’annullamento d’ufficio da parte del Comune.

Risulta infatti, per tabulas (cfr. doc. 3 del ricorrente e doc. 8 dell’Amministrazione), che la tavola di progetto n. 1 del 26.5.2009 allegata alla DIA non segnalava la presenza di pareti finestrate sull’edificio prospiciente sul lato sud a distanza inferiore a 10 metri, e ciò in violazione dell’art. 20 del regolamento edilizio, che detta i requisiti della documentazione tecnica da allegare all’istanza di titoli abilitativi e che al comma 5° lettera "e" impone di segnalare la presenza di "costruzioni limitrofe, con relativi distacchi ed altezze" (cfr. doc. 12 del Comune).

La documentazione tecnica allegata alla DIA era pertanto incompleta, se non addirittura inveritiera, il che impedisce di ritenere che in capo al ricorrente si fosse creato un affidamento sulla legittimità della propria condotta.

A ciò si aggiunga che l’intervento repressivo dell’Amministrazione non è certo avvenuto dopo un lungo lasso temporale: lo stesso ricorrente ha iniziato i lavori di cui alla DIA 73/2009 il 25.3.2010 (cfr. doc. 9 del Comune) ed il sopralluogo dei tecnici comunali è avvenuto il successivo 21.5.2010 (meno di due mesi dopo, cfr. doc. 4 del Comune), mentre il successivo 17.6.2010 è stato dato avviso di avvio del procedimento (cfr. doc. 7 del Comune).

La giurisprudenza, anche di questa Sezione, è concorde nell’affermare che il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA non priva il Comune del potere di accertamento e repressione dell’attività edilizia abusiva (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17.6.2009, n. 4066; 11.11.2008, n. 5303 e 22.1.2010, n. 135 oltre a TAR Marche, 8.11.2010, n. 3373).

Nel caso di specie, inoltre, l’attività di annullamento d’ufficio, oltre ad essere stata sufficientemente tempestiva, come già indicato, appare anche rispettosa del pubblico interesse, da ritenersi prevalente su quello del privato costruttore, in quanto il rispetto della disciplina sulle distanze fra pareti finestrate – ex art. 9 del DM 1444/1968 – appare necessario non solo per fini prettamente edilizi ma anche per la tutela della salubrità e della salute pubblica, garantite dall’osservanza di una distanza minima fra gli edifici.

Con il secondo motivo sono censurate le determinazioni comunali circa l’abusività degli interventi realizzati, che a detta dell’esponente sarebbero invece conformi alla normativa edilizia.

Dagli atti di causa risulta però chiaramente, in primo luogo, che il vano scala è stato adibito a locale abitabile (camera da letto), senza alcun titolo, visto che il provvedimento di condono edilizio del 26.11.2007 aveva consentito soltanto la chiusura del vano scala con serramenti in alluminio e vetro ma non la sua trasformazione a luogo di abitazione (cfr. doc. 11 del Comune ed in particolare l’allegato planimetrico al condono, che indica soltanto un vano scala chiuso).

Inoltre, ed anche tale circostanza non è smentita in fatto, la sopraelevazione del vano scala finirebbe per realizzare una nuova costruzione a meno di 10 metri dalla parete finestrata dell’edificio prospiciente sul lato sud, in aperta violazione dell’art. 9 del DM 1444/1968, secondo l’interpretazione datane dalla totalità della giurisprudenza amministrativa, che ritiene assolutamente inderogabile il rispetto della citata distanza di 10 metri anche nel caso di ampliamenti e sopraelevazioni di edifici o addirittura nel caso di recupero di sottotetti esistenti (sul punto, si veda TAR Lombardia, Milano, sez. II, 10.12.2010, n. 7511, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Ciò premesso, tenuto conto che l’ordinanza, nella parte dispositiva, ingiunge la demolizione dell’ampliamento in sopraelevazione del vano scala, ampliamento da ritenersi illegittimo per le ragioni suesposte, deve rigettarsi anche il secondo mezzo di gravame.

La reiezione del ricorso implica anche il rigetto della domanda di risarcimento dei danni.

Quanto alla posizione dei signori A., C. e A.P., i quali hanno depositato una memoria di costituzione non notificata, senza essere stati peraltro destinatari del ricorso introduttivo, preme al Collegio segnalare che gli stessi avrebbe dovuto proporre un rituale atto di intervento, notificato alle parti in giudizio ai sensi dell’art. 50 del codice del processo amministrativo.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-11-2010) 22-02-2011, n. 6807 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 28/5/2009 il Tribunale di Savona applicava a C.A. la pena di giorni 20 di arresto ed Euro 2.000 – di ammenda (pena detentiva convertita in ammenda, con le attenuanti generiche equivalenti, pena sospesa), per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c) per guida in stato di ebbrezza di un ciclomotore, con tasso alcolemico di 3,12 – 3,01 g/l, con l’aggravante di avere provocato un incidente stradale, pena sospesa (acc. in (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Savona, lamentando la violazione di legge, per avere omesso il giudice di merito di applicare la misura di sicurezza patrimoniale della confisca del motoveicolo, applicabile ai sensi dell’art. 200 c.p., sebbene la normativa che aveva introdotto tale previsione fosse entrata in vigore solo nel maggio 2008. 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Invero la novella che ha introdotto nel corpo dell’art. 186 C.d.S. la confisca obbligatoria del veicolo, in caso di tasso alcolemico riconducibile all’art. 186, lett. c), è stata emanata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito in L. n. 125 del 2008), quindi, successivamente al fatto per cui si procede (8/3/2008). Orbene, va ricordato che questa Corte, con orientamento prevalente riteneva la natura di misura di sicurezza patrimoniale della confisca prevista dall’art. 186 cit., con la conseguenza della non applicazione del principio di irretroattività previsto per le sanzioni, con conseguente applicazione della legge vigente al momento della decisione, secondo il combinato disposto dell’art. 200 c.p., comma 2, e art. 236 c.p..

In particolare si è avuto modo di stabilire che "in tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicchè la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g/l 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 125 del 2008, art. 4, che l’ha introdotta" (Sez. 4, Sentenza n. 9986 del 27/01/2009 Cc. (dep. 05/03/2009), Fave, Rv. 243297).

Di recente però, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno stabilito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria, chiarendo che in ragione di ciò, la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione (Sez. U, Sentenza n. 23428 del 25/02/2010 Cc. (dep. 18/06/2010), Caligo, Rv. 247042).

Tale pronuncia ha anticipato la più radicale soluzione adottata dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza 4 giugno 2010, n. 196, ha dichiarato la l’illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole "ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2", del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c), come modificato del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dal L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 1, comma 1". La Corte, dopo avere affermato la natura di sanzione della confisca del veicolo, coerentemente ha cancellato dalla disposizione quella parte che l’assimilava ad una misura di sicurezza patrimoniale; di conseguenza, una volta attratta tale misura nell’area delle sanzioni penali, non ne è consentita l’applicazione retroattiva, per l’espresso divieto di cui all’art. 25 Cost., comma 2 e art. 2 c.p., comma 1. La soluzione non muta a seguito della riforma introdotta con la L. n. 120 del 2010, che ha degradato la confisca a sanzione amministrativa, tenuto conto che la irretroattività vige anche per tale tipo di sanzione (cfr. L. n. 689 del 1981, art. 1). Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.