Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 10013 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del n. 6 del 2002, il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, condannava il Comune di Marino a pagare alla S.r.l. Edilgerisi la somma di L. 19.707.828, oltre agli interessi ed alle spese di lite, per l’esecuzione di lavori in favore del soppresso Comune di Boville, poi incorporato nel Comune convenuto, lavori non compresi in quelli di un originario contratto di appalto Con sentenza del 12.01-21.02.2005, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dal Comune di Marino, respingeva la domanda proposta dalla società Edilgerisi nei confronti dell’appellante.

La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro:

– che nel merito il punto controverso risultava essere innanzitutto quello relativo alla modifica dell’originario contratto di appalto in conseguenza dei lavori aggiuntivi richiesti dal Commissario Prefettizio dell’allora esistente Comune di Boville;

– che, a prescindere dall’eccezione non di rito ma di merito, sollevata dal Comune ed inerente al suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento di pretesi lavori aggiuntivi e, quindi, all’individuazione del soggetto in ipotesi tenuto all’adempimento di quanto ritenuto, al contrario, inadempiuto, ciò che rilevava era:

a) che la domanda di indebito arricchimento accolta dal primo giudice, diversa ed autonoma rispetto a quella fondata su titolo negoziale, di cui al presente giudizio, non avrebbe dovuto essere decisa, per il fatto che la società Edilgerisi l’aveva in primo grado proposta solo con la comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente;

b) che la medesima domanda di indebito arricchimento, d’indole sussidiaria, non avrebbe potuto in ogni caso essere esperita nei confronti degli enti indicati nel D.L. n. 66 del 1989, art. 23, senza la delibera normativamente prevista, ben potendo il danneggiato direttamente agire nei confronti dell’amministratore o del funzionario che avesse consentito l’esecuzione dei lavori;

c) che il credito azionato non poteva nemmeno fondarsi su un rituale riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto tale riconoscimento avrebbe dovuto essere preceduto da formale deliberazione consiliare di specifico richiamato contenuto, nella specie assente, e che l’autorità giudiziaria era priva del potere di sostituirsi alla P.A. nell’effettuarlo;

– che, dunque, la richiesta di pagamento per arricchimento senza causa oltre che irrituale si palesava anche inammissibile per difetto del carattere della sussidiarietà.

Avverso questa sentenza la società Edilgerisi ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e notificato il 19.09.2005 al Comune di Marino, che non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la società Edilgerisi denunzia:

1. "Violazione dell’art. 277 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)".

Si duole che la Corte di merito, in violazione della rubricata disposizione, non abbia delibato nè l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune nè esaminato la sua domanda principale, ma solo l’azione generale di arricchimento, di carattere sussidiario, proposta in via subordinata.

2. "Violazione dell’art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale ( art. 460 c.p.c., n. 3)".

Si duole che con riguardo all’azione d’indebito arricchimento la Corte di merito abbia applicato al caso, inerente a lavori eseguiti nel 1994, le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, entrate in vigore solo in epoca successiva, così violando la regola del tempus regit actum.

3. "Violazione del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 324, u.c., come modificato dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)".

Sostiene che la Corte distrettuale illegittimamente ha applicato la normativa in tema di riconoscimento del debito da parte degli enti locali entrata in vigore solo in epoca successiva e non riferibile a determinazioni assunte dal Commissario straordinario dell’ente locale.

4. "Violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto)".

Si duole che la Corte abbia ignorato la sua domanda principale introdotta sulla base dell’art. 1218 c.c., e segg., ed accolta dal primo giudice, limitandosi ad esaminare soltanto la domanda subordinata, ritenuta, invece, principale, da lei proposta, ex artt. 2041 e 2042 c.c., solo nella comparsa conclusionale.

5. "Violazione dell’art. 2042 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Sostiene che la domanda d’indebito arricchimento è stata accolta senza che ne ricorressero i presupposti, senza cioè che fosse stata delibata la domanda da lei proposta in via principale.

6. "Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp att. c.p.c. (omessa e/o insufficiente motivazione: art. 360 c.p.c., n. 5).

Deduce di non avere mai riferito agli artt. 2041 e 2042 c.c., la sua domanda introduttiva di condanna del Comune al pagamento e che da un’attenta lettura della sentenza di primo grado si sarebbe evinto che tale ente non era stato condannato sulla base dei presupposti caratterizzanti l’indebito arricchimento.

Il primo, il quarto ed il sesto motivo del ricorso, che assumono priorità logica giuridica, non hanno pregio; al relativo rigetto segue anche l’assorbimento del quinto motivo di ricorso. Con detti tre motivi la società addebita alla Corte di merito varie violazioni di norme processuali, e, dunque, errori in procedendo, essenzialmente correlati al silenzio serbato sulla sua domanda principale d’indole contrattuale, volta alla condanna del Comune di Marino al pagamento di lavori in tesi eseguiti in aggiunta a quelli che il Comune di Boville aveva inizialmente appaltato. Al riguardo la ricorrente assume anche che il primo giudice aveva accolto la sua domanda principale e non quella subordinata di ingiustificato arricchimento, alla quale, invece, la Corte distrettuale aveva erroneamente riferito la condanna al pagamento inflitta al Comune e da questi appellata. A tale apodittica prospettazione critica non può essere attribuito alcun rilievo, posto che l’asserito travisamento del decisum di primo grado non si è in questa sede sostanziato in specifiche censure di errori in judicando, inerenti alla violazione dei canoni interpretativi delle pronunce giudiziarie, prima che in rilievi rivolti alla resa, implicita valutazione di pertinenza, e, dunque, ammissibilità, dei motivi dell’appello del Comune concernenti l’azione di indebito arricchimento, accolti dalla Corte distrettuale.

Ciò premesso, si rivelano non fondate le censure della Edilgerisi di violazione degli artt. 112, 277 e 138 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. c.p.c., correlate al mancato esame da parte della Corte distrettuale della sua domanda introduttiva, d’indole contrattuale.

Su colui che abbia visto in primo grado accogliere pienamente il petitum, sia pure sotto il profilo di una causa petendi prospettata in linea subordinata, e, pertanto, non possa, quale parte vittoriosa, proporre appello incidentale per carenza di interesse, grava in ogni caso l’onere, a seguito dell’appello proposto dalla parte soccombente, di riproporre espressamente, richiamandole nella comparsa di risposta, tutte le ragioni addotte in primo grado, così dimostrando di non avere rinunciato a farle valere, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.. Legittimamente, quindi, il giudice dell’appello non ha esaminato la domanda introduttiva della società Edilgerisi, che, come risulta dagli atti, ne aveva omesso la riproposizione in appello, la quale non può desumersi dalla semplice resistenza all’appello di controparte, nella specie avvenuta.

Inammissibili si rivelano il secondo ed il terzo motivo del ricorso, per il fatto che la decisione è passata in giudicato in forza dell’autonoma ratio decidendi costituita dall’inammissibilità per tardività della domanda di indebito arricchimento e rimasta incensurata.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Comune intimato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-06-2011, n. 12488 Appello ammissibilità

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del Sost. Proc. Gen. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trapani con sentenza n. 428 del 2006, ritenuta la carenza di legittimazione passiva di S.M. per essere legittimata la società SCAMAR SNC, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato ad O.G.; disponeva la sua riammissione in servizio con le conseguenti statuizioni di carattere risarcitorio; condannava la SCAMAR al pagamento a favore del ricorrente della complessiva somma di Euro 69.381,13, oltre accessori. Proposto appello da parte di S.M., che lamentava erroneità della pronuncia di primo grado e in primo luogo della statuizione di difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti, la Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1816 del 2008 ha ritenuto inammissibile il gravame, in quanto esso riproduceva quasi integralmente il contenuto delle note difensive di primo grado del 5.03.2005, omettendo ogni supporto argomentativo per contrastare la motivazione adottata.

S.M. ricorre per cassazione con due motivi, contestati dall’ O. con controricorso.

Viene autorizzata da parte del Collegio motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, e dell’art. 342 c.p.c., comma 1, sostenendo che l’impugnata sentenza erroneamente ha ritenuto privo di specificità l’atto di appello, laddove esso conteneva, anche se sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondava.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, e art. 342 c.p.c., comma 1, nonchè degli artt. 414, 163, 161, 156 c.p.c., osservando che erroneamente l’impugnata sentenza ha statuito l’inammissibilità dell’atto di appello, mentre la mancanza del requisito della specificità dei motivi di appello comporta la sanzione della nullità, sanabile con la costituzione in giudizio dell’appellato. Le esposte doglianze sono prive di pregio e vanno disattese.

La Corte territoriale ha osservato, come già detto, che l’atto di appello ha riprodotto il contenuto delle note difensive di primo grado, omettendo ogni supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione adottata e ad incrinarne il fondamento, impedendo quindi alla stessa Corte di verificare la correttezza o meno de procedimento logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado. Orbene a fronte di tale precisa ratio deciderteli la parte ricorrente ha formulato generici quesiti di diritto disancorati dai fatti, dal che sotto tale profilo l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 bis c.p.c..

In ogni caso il ricorso è anche infondato in punto di merito, essendosi limitato il ricorrente ad opporre alla valutazione, adeguatamente motivata, del giudice di merito un diverso e non consentito apprezzamento del contenuto dei motivi di appello.

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore degli antistatari Avv.ti Lorenzo Carini e Vito De Stefano.
P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida Euro 13,00 oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore degli antistatari Avv.ti Lorenzo Carini e Vito De Stefano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-03-2011) 08-04-2011, n. 14079 Concorso di circostanze eterogeneo

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14/7/2010 il Tribunale di Savona applicava, ex art. 444 c.p.p., a L.C.T. la pena di anni due, mesi tre di reclusione ed Euro 400,00 di multa e a P.F., a pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa per i reati di tentata estorsione e danneggiamento.

Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. l’imputato personalmente eccependo l’inapplicabilità del patteggiamento essendo contestata agli imputati la recidiva, ex art. 99, comma 4, ed essendo la pena applicata superiore ai due anni.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte: "Una volta contestata la recidiva nel reato, anche reiterata, purchè non ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 5, qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l’aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all’art. 69 c.p., comma 4, dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81 c.p., comma 4, dall’inibizione all’accesso al cosiddetto "patteggiamento allargato" e alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444 c.p.p., comma 1-bis; effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità.

(Fattispecie relativa ad istanza di cosiddetto "patteggiamento allargato") V. sez. 2^, 19 gennaio 2004 n. 11342, non massimata.

(Cass. Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Cc. (dep. 05/10/2010) Rv. 247839).

Pertanto è possibile procedere al ed. "patteggiamento allargato" solo nel caso che il giudice abbia escluso la recidiva. Nella fattispecie, invece, sulla base del calcolo della pena proposto dalle parti ed accettato dal giudice, la recidiva non risulta esclusa, ma considerata come una circostanza che entra nel gioco della comparazione con le attenuanti generiche, ritenute prevalenti. La pena così determinata risulta illegale in quanto, in caso di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, l’art. 69 c.p., comma 4, esclude la possibilità della prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, ex art. 99 c.p., comma 4. In ogni caso non è possibile procedere all’applicazione della pena a richiesta ai recidivi, ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4, quando la pena irrogata superi – come nel caso in esame – il limite dei due anni (anni 444 c.p.p., comma 1 bis).

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto l’applicazione della pena a richiesta è avvenuta al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Gli atti trasmessi al Tribunale di Savona per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di L. C.T. e P.F. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Savona per il giudizio.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-04-2011, n. 16386

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Svolgimento del processo

Z.A. fu sorpreso da personale presso le casse del Supermercato Coop. Liguria di Genova in possesso di n. 11 bottiglie di whisky che egli non aveva pagato. Egli fu tratto a giudizio e condannato dal Tribunale di Genova il 2.1.2007 per il reato di furto consumato.

La decisione è stata confermata dalla Corte ligure il 20.1.2010.

Con ricorso, personalmente interposto, lo Z. lamenta la scorretta qualificazione del fatto, poichè la costante sorveglianza imponevano la rubricazione di furto tentato e non consumato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Sussiste il delitto di furto consumato e non tentato allorchè, per le caratteristiche della situazione concreta, il titolare del bene non sia intervenuto prima dell’impossessamento della cosa da parte del soggetto attivo.

Nel caso in esame – come si apprende dalla decisione impugnata – l’accertamento dell’impossessamento avvenne al momento in cui il prevenuto si accingeva ad oltrepassare le casse all’uscita del negozio.

Dunque, il bene, illecitamente sottratto, fu posseduto dal soggetto agente nella piena signoria, nel periodo antecedente all’accesso alle casse del supermercato e tanto rende completa e consumata l’azione furtiva.

La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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