Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-09-2011, n. 18108

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so.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 138/07, pubblicata il 14.2,07, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dichiarò l’inefficacia, rispetto a Me.Lu., del conferimento di alcuni beni immobili di M.R.A. – in comproprietà con la moglie V.G. – alla società Agrisana sas, condannando questi ultimi alle spese di lite del doppio grado. La stessa sentenza è stata poi corretta, quanto all’importo delle spese, con provvedimento del 19.7.07. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, notificandolo soltanto al Me., il M., in proprio e nella qualità di tale "azienda agricola Agrisana di Amoroso Marcello Antonio & C. srl", formulando indistinte doglianze, non munite dei prescritti quesiti o momenti di sintesi di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ.; resiste con controricorso, seguito poi da istanza di sollecita fissazione di udienza, il Me..

3. Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

4. Preliminarmente, la mancata notificazione del ricorso per cassazione a V.G., con tutta evidenza litisconsorte necessaria, non comporta l’ordine di integrazione del contraddittorio: invero, sussiste la possibilità di decidere il ricorso in punto di manifesta, inammissibilità senza la previa integrazione, in applicazione del principio di cui a Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826. 5. Anche a voler tralasciare la carenza dell’allegazione dell’interesse a ricorrere della "azienda agricola Agrisana di Amoroso Marcello Antonio & C. srl", soggetto distinto dalla parte "Azienda Agricola Agrisana s.a.s.", dirimente è la constatazione della mancata formulazione di motivi e comunque di quesiti:

– infatti, il M. muove, talvolta anche frammiste all’esposizione frammentaria ed incompleta dello svolgimento del processo, doglianze di violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e di vizio di motivazione sulla condanna alle spese del doppio grado di giudizio, come pure di illegittimità del provvedimento di correzione adottato al riguardo;

– eppure, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (norma – introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 – applicabile, in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima), era indispensabile che ogni motivo di doglianza fosse concluso con il quesito – o, per il vizio di motivazione, con il momento di sintesi – ivi espressamente descritto.

6. Poichè il ricorrente non ha formulato nè gli uni, nè gli altri, il ricorso è irrimediabilmente inammissibile; e le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza, in favore del controricorrente ed a carico solidale – per la pari efficacia causale della relativa condotta processuale – dei due ricorrenti.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna M. R.A., nonchè la "azienda agricola Agrisana di Amoroso Marcello Antonio & C. srl", in pers. del leg. rappr.nte p.t., tra loro in solido, al pagamento, in favore di Me.Lu., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 971 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

In data 15 novembre 2004, il Sig. Gustavo Fava presentava all’Amministrazione comunale di Palagiano un’istanza (acquisita al protocollo comunale al n. 18513) tesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 32, 25° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326) per il mutamento della destinazione d’uso, senza necessità di opere edilizie da deposito a commerciale dell’immobile sito in località "Conca d’Oro", distinto in catasto al foglio 46, p.lla 532, sub. 16, (realizzato in data anteriore al 1967 e successivamente oggetto della concessione in sanatoria 30 novembre 1999 n. 105).

L’istanza era accolta con il permesso di costruire in sanatoria 15 luglio 2008 n. 01/08 che legittimava il "mutamento della destinazione d’uso da locali deposito a locali commerciali" dell’immobile in questione.

Il permesso di costruire in sanatoria era impugnato dall’associazione di protezione ambientale ricorrente per: 1) violazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47, eccesso di potere per difetto di presupposto, contraddittorietà, sviamento di potere, travisamento dei fatti, nonché omesse istruttoria e motivazione; 2) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, del d.p.r. 357 del 1997, della l.r. Puglia n. 19/1997, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento, nonché omesse istruttoria e motivazione; 3) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto, nonché omesse istruttoria e motivazione; 4) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto, nonché omesse istruttoria e motivazione.

Si costituiva in giudizio il controinteressato, controdeducendo sul merito del ricorso e sollevando altresì eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per tardività.

All’udienza del 27 aprile 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

La giurisprudenza del T.A.R. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 maggio 2009 n. 1200) ha, infatti, avuto già modo di rilevare come l’impugnazione dei titoli edilizi (concessioni ed oggi permessi di costruire) in sanatoria debba essere proposta nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione all’albo del relativo provvedimento, mentre è possibile prospettare un diverso momento di decorrenza del termine con riguardo ad attività edilizie che seguano il rilascio dei titoli abilitativi: "con riferimento alla impugnativa di una concessione edilizia rilasciata ad un terzo confinante, la giurisprudenza afferma il principio secondo cui la piena conoscenza per i proprietari dei fondi vicini dell’avvenuto rilascio di una concessione edilizia ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnativa stessa si ha soltanto con il completamento dell’involucro esterno o dalla ultimazione dei lavori (TAR Toscana, Firenze, II, 06 agosto 2005, n. 3871; cfr. anche TAR Lombardia Milano, II, 22 ottobre 1992, n. 651; TAR Marche, 07 dicembre 1989, n. 356; Cons. St., sez. V, 11 aprile 1995, n. 587; Cons. St., sez. V, 13 febbraio 1996, n. 194 e 2 aprile 1991, n. 375). Laddove si tratti di una concessione edilizia rilasciata in sanatoria (nell’ambito della procedura del c.d. condono edilizio o ai sensi dell’art.36 del d.P.R. n.380 del 2001), questi ultimi principi non possono essere applicati atteso che, in tal caso, viene sanata ex post un’attività edilizia già ultimata prima ancora del rilascio del condono o della sanatoria.

In queste ipotesi i termini per la sanabilità delle opere abusive e quelli entro i quali l’autorità comunale deve pronunciarsi vengono stabiliti direttamente dalla legge, sicché la loro conoscenza è indubbiamente presunta nei confronti di tutti i cittadini. A ciò consegue che il vicino confinante, ove si debba dolere di una edificazione abusiva, già percepibile nella sua interezza, dovrà e potrà partecipare tempestivamente al procedimento per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, presentando eventuali diffide, esposti, istanze di accesso e, comunque, evidenziando alla P.A. la supposta illegittimità dell’opera. Tale attività, comporterà per il vicino confinante la qualificazione di controinteressato nel procedimento di sanatoria edilizia, con la legittimazione a ricevere notizie della stessa sanatoria e con la possibilità di impugnare i relativi atti dalla loro conoscenza. Tali principi non possono applicarsi nel caso in cui il vicino confinante non si sia attivato tempestivamente e cioè prima della scadenza dei termini fissati dalla legge per la presentazione delle domande di condono o dopo l’ultimazione dei lavori (nell’ipotesi di sanatoria ex art. 36 citato), atteso che in tal caso il condono o la sanatoria non verrà ad esso comunicato ma solo pubblicato all’albo pretorio ex art. 20 c.7 T.U. 380/2001. Peraltro, secondo la giurisprudenza, "In presenza di attività edilizia "ex post" sanata, ma comunque già percepibile nella sua consistenza fisica e nella sua valenza assunta come lesiva degli interessi e/o diritti dei terzi,non vale il principio della piena conoscenza dell’atto, ma ritorna in tutta la sua efficacia il principio generale di decorrenza dei termini dalla pubblicazione. Non esiste, infatti, alcuna delle ragioni di temperamento indotte per le concessioni ordinarie dalla non immediata percezione della lesività dell’atto che il solo provvedimento concessorio formalmente emanato può non evidenziare" (TAR Puglia, Bari, II, 14 marzo 2002, n. 1436)". Risulta evidente che, nel caso di concessione edilizia in sanatoria (condono) si pone la necessità della individuazione del dies a quo dell’impugnativa e ciò al fine di assicurare stabilità e certezza agli atti amministrativi, non potendo gli stessi rimanere sine die soggetti ad una eventuale impugnativa, né potendosi consentire che il privato confinante – attraverso l’utilizzo ad libitum dello strumento dell’accesso- possa decidere di impugnare i relativi atti in qualsiasi momento. Pertanto, con riferimento al dies a quo dell’impugnativa di una sanatoria o di un condono edilizio rilasciato a terzo confinante, ove non questi non abbia provveduto a partecipare attivamente nel relativo procedimento, prima che questo si concluda, il Collegio condivide l’impostazione fatta propria dalla giurisprudenza prevalente a mente della quale "Ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, da parte di terzi, di provvedimenti di concessione in sanatoria di manufatti abusivi, occorre avere esclusivo riguardo alla data di scadenza della pubblicazione del provvedimento a sanatoria – da effettuarsi in forza dell’art. 20, t.u. in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art 21, l. n. 1034 del 6 dicembre 1971 (applicabili anche a tale tipo di titolo abilitativo), in quanto qui già compiutamente nota la lesione materiale subita, che peraltro continua a costituire, anch’essa, necessitato presupposto per l’impugnativa." (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 06 maggio 2005, n. 5552)" (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 maggio 2009 n. 1200).

Nella specie l’avversato provvedimento di concessione in sanatoria è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Palagiano dal 15 al 30 luglio 2008, con la conseguenza che lo stesso andava impugnato entro il termine di 60 giorni decorrente dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art.21 della L.1034/1971 e, quindi, avendo riferimento anche alla sospensione feriale dei termini, entro il 13 novembre 2008; al contrario, il ricorso risulta essere stato consegnato all’Assistente UNEP per la notifica (momento rilevante ai fini del rispetto del termine a ricorrere, secondo la nota giurisprudenza della Corte costituzionale), solo in data 14 novembre 2008 e, quindi, quando il termine era ormai decorso.

La documentazione depositata in giudizio dall’Associazione ambientalistica ricorrente non evidenzia poi che la stessa abbia assunto quel ruolo "attivo" nel procedimento o comunque nei confronti dell’Amministrazione comunale di Palagiano, tale da legittimare l’obbligo di procedere alla comunicazione del titolo edilizio in sanatoria rilasciato; sono stati, infatti, depositati in giudizio una serie di espostidenuncia a varie Autorità (Procura della Repubblica; Amministrazione regionale; ecc.) che non risultano però pervenuti o comunque conosciuti dall’Amministrazione comunale di Palagiano, in data anteriore al rilascio del provvedimento impugnato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile per tardività; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21090

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Svolgimento del processo

La Rifinizione Flaminia SPA ha impugnato due avvisi di accertamento con i quali sono state rettificate le dichiarazioni dei redditi ed iva relative all’esercizio 1996. L’ufficio ha recuperato a tassazione: a) costi non di competenza, b) ammortamenti indeducibili e c) ricavi non contabilizzati, calcolati sulla base delle percentuali di redditività del triennio 1995/1997, ricostruite sulla base della struttura e della contabilità aziendale.

La CTP adita, riuniti i ricorsi della contribuente, li ha accolti soltanto in parte, rigettando le eccezioni dell’ufficio di nullità della CTU disposta dai giudici di primo grado.

La sentenza è stata impugnata da entrambe le parti, ciascuna per la parte che la vedeva soccombente.

La CTR ha confermato la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorre in via principale per la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, sulla base di due motivi.

La società resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Entrambi sono illustrati anche con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Nel merito, il ricorso principale non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 194 e 201 c.p.c., prospetta alla Corte il seguente quesito di diritto: "Costituisce violazione del principio del contraddittorio e del combinato disposto degli artt. 194 e 201 c.p.c. e art. 91 disp. att. c.p.c., e determina la nullità relativa della consulenza di ufficio, eccepita tempestivamente nella prima difesa successiva al deposito della relazione peritale, il mancato intervento delle parti alle operazioni peritali in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori con la possibilità di presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni ed istanze". Il quesito generico ed astratto, privo di specifici collegamenti alla fattispecie sub indice (come e perchè si è verificata la mancata partecipazione? Le attività asseritamele svolte in violazione del contraddittorio quale rilevanza hanno avuto nella decisione della controversia?) non consente di individuare la specifica quaestio iuris prospettata con il primo motivo che, quindi, è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis.

Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, "Il quesito di diritto, previsto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. (vigente "ratione temporis" prima della sua abrogazione da parte della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47) risulta ritualmente formulato quando, pur non essendo esposto in forma interrogativa, consenta di far comprendere dalla sua sola lettura quale sia l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare" (Cass. 774/2011). E’ di tutta evidenza che il quesito posto a corredo del primo motivo è privo dei requisiti richiesti.

Analoghe considerazioni valgono anche per il secondo motivo, con il quale l’Agenzia ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies e vizi di motivazione, prospetta il seguente quesito: "A fronte di un accertamento di tipo analitico-induttivo, operato D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62 sexies, viola tale norma ed è carente di motivazione la sentenza che considera illegittimo tale avviso facendo proprie le conclusioni del CTU senza motivare sufficientemente in ordine alla ritenuta assenza di maggiori ricavi per l’annualità in contestazione, cioè il 1996, attesa la puntuale ricostruzione dell’Ufficio e del CTP che dimostrava che tale annualità rientrava a pieno titolo nel ciclo espansivo iniziato a cavallo tra il 1992 ed il 1993".

Anche il questo caso, il quesito si limita a prospettare una tesi giuridica totalmente astratta, in cui l’unico collegamento alla fattispecie concreta è costituito dal riferimento al biennio 1992/93, senza però che ciò giovi alla comprensione del quesito giuridico concreto che si intende prospettare a questa Corte di legittimità. Quanto al vizio di motivazione, la doglianza è priva della richiesta sintesi (v. Cass. 2652/2008).

Merita invece accoglimento il ricorso incidentale della società contribuente. Questa si duole del fatto che la CTR ha omesso di pronunciarsi sul proprio appello incidentale, con il quale si doleva che la CTP aveva confermato recuperi relativi agli ammortamenti e a costi non di competenza. Più specificamente, con il quesito di diritto che correda il motivo, la società, premesso che la CTR non si è pronunciata sulle specifiche censure, ripropone la tesi della illegittimità dei recuperi eseguiti dall’ufficio tributario negli avvisi impugnati in relazione alle quote di ammortamento indeducibili per L. 26.343.000 e costi indeducibili non di competenza per L. 3.250.000.

Dalla narrativa della sentenza impugnata risulta che la società contribuente ha espressamente contestati i due recuperi in questione (p. 8), ma poi alla esposizione in fatto non segue alcuna decisione in diritto.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Toscana, altra sezione, per la pronuncia omessa, delegando al giudice del merito anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed accoglie l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia la causa alla CTR della Toscana, anche per le spese.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-11-2011, n. 23274 Danni

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 13 ottobre 2004 accogliendo la domanda proposta dagli eredi di D.M., deceduto a seguito di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) condannavano i responsabili civili dello incidente A.M. e L. e l’Ufficio centrale italiano – breviter U.C.I. – al risarcimento dei danni morali e patrimoniali, nel concorso di colpa del defunto. Lo UCI proponeva istanza di correzione della sentenza per errore materiale sostenendo che le somme liquidate andavano dimezzate in relazione al concorso di colpa. Il tribunale con ordinanza del 23 febbraio 2005 disponeva la correzione nel senso richiesto dall’UCI. 2. Avverso la sentenza, nella parte così corretta proponevano appello i parenti stretti del defunto, attori, deducendo la abnormità della correzione posto che nella parte motiva le somme liquidate per il quantum consideravano il concorso.

3. La Corte di appello di Roma con sentenza del 24 giugno 2008, in parziale riforma della sentenza, relativamente alla parte corretta della statuizione di condanna, ritenuta la non conformità a legge della ordinanza di correzione, confermava la statuizione di condanna del tribunale nei termini indicati nel dispositivo originario e non corretto e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

4 – Contro la decisione ricorre lo UCI deducendo tre motivi di censura, non resistono le controparti ritualmente citate.

Motivi della decisione

5. Il ricorso non merita accoglimento: per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a seguire la loro confutazione in diritto.

Nel primo motivo si deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ed error in procedendo per violazione dello art. 288 c.p.p.". La tesi, svolta nel quesito a ff 12 ha carattere interlocutorio, dovendo la Corte scegliere tra due soluzioni di cui una sola favorevole alle tesi del ricorrente, e cioè che la ordinanza di correzione è autonomamente impugnabile.

Nel secondo motivo si deduce ancora la violazione dello art. 288 c.p.c., che nel quesito è correlato allo art. 287, dove si sostiene la tesi di un errore di calcolo materiale da parte del primo giudice.

6. Confutazione in diritto.

IL PRIMO motivo del ricorso è inammissibile in quanto cumulativo, non consentendo nella formulazione incompleta del quesito la esatta individuazione del fatto controverso, e non indicando la regola iuris che su assume violata, posto che la sentenza risulta correttamente impugnata in termini, tenendo conto della correzione del dispositivo.

Il quesito in diritto è inoltre inammissibile di per sè, dovendo contenere una opzione assertiva e non già alternativa del principio che si intende far valere. Il motivo difetta inoltre di autosufficienza non riproducendo la ordinanza di correzione, e come vizio della motivazione pretermette che la Corte di appello a ff 3 della motivazione mette in evidenza come il giudice nella motivazione della sentenza di primo grado ha premesso "che le somme appresso liquidate rappresentano già la metà del totale del danno" precisando poi che la liquidazione del danno non patrimoniale parentale avveniva con criteri equitativi, come si legge a ff 4 della motivazione.

Il quesito dunque è inammissibile come vizio della motivazione ed inammissibile oltre che infondato come error in procedendo. VEDI in tal senso Cass. n. 19040 del 2003 e Cass. n. 5165 del 2004 e Cass. n. 5966 del 1999 tra le tante, ovviamente tenendo conto della premessa.

Il secondo motivo e relativo quesito è parimenti inammissibile ed infondato, per le ragioni anzidette. Nessun errore di fatto era ravvisabile e correggibile con la ordinanza abnorme modificativa della statuizione di condanna, onde era ammissibile ed accoglibile la impugnazione dei parenti, attori sin dal primo grado. Nulla per le spese non avendo resistito le controparti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

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