Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-02-2011, n. 3039 Indennità

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 4/10/07 la Corte d’Appello di Palermo confermò la sentenza n. 1087/04 resa l’11/5/04 dal giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, con la quale era stata respinta la domanda del 19/12/03 degli odierni ricorrenti diretta a sentir dichiarate efficaci nei confronti dell’Assessorato Regionale all’Industria e della Resais spa, nelle more succeduti all’Ente Minerario Siciliano, le sentenze pronunziate dal Pretore del lavoro di Casteltermini a carico di quest’ultimo ente, con condanna dello stesso alla corresponsione in loro favore degli aumenti percentuali Istat calcolati sull’indennità di prepensionamento di cui alla L. R. n. 42 del 1975, art. 6 ad essi attribuita a decorrere dal 25/1/95.

La Corte palermitana addivenne a tale convincimento dopo aver verificato che a seguito di ricorso in Cassazione dell’Ente minerario siciliano avverso la decisione del Tribunale di Agrigento, che lo aveva dichiarato sprovvisto della legittimazione per impugnare le suddette sentenze pretorili, era stato disposto il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Caltanisetta, senza che nessuna delle parti avesse, però, provveduto a riassumerlo innanzi al giudice designato, con conseguente estinzione di tale giudizio e caducazione delle sentenze pretorili, per cui, non essendosi formato il giudicato nei confronti dell’EMS, più nulla poteva essere opposto a titolo di presunto giudicato agli enti che gli erano succeduti per legge (Assessorato Regionale all’Industria e Resais spa) e che non avevano nemmeno preso parte al precedente giudizio. Inoltre, la Corte d’appello di Palermo rilevò che l’aumento Istat invocato dagli appellanti non poteva operare a loro vantaggio, posto che la L.R. 15 maggio 1991, n. 23, art. 6, aveva previsto un tale aumento solo per le indennità erogate al maggio del 1991 e per un massimo di tre anni, mentre essi ricorrenti avevano iniziato a fruire dell’indennità in esame in epoca successiva al 1993 (prepensionamenti iniziati nel 1995); infine, nemmeno potevano essere applicati gli aumenti previsti in misura forfettaria dal richiamato accordo sindacale dell’8/3/00, stipulato tra la Regione Sicilia, l’E.M.S e le OO.SS, posto che l’operatività di tale accordo era subordinata alla sottoscrizione di una transazione da parte degli interessati, con rinunzia al contenzioso pendente, atti, questi, della cui esistenza non era stata fornita la relativa prova.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso i ricorrenti di cui in epigrafe, affidando l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resistono la Resais spa e l’Assessorato all’Industria della Regione Siciliana con distinti controricorsi. La Resais spa deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la Resais s.p.a ed i ricorrenti A.G., I.C., T.G., C.G., T. C. e V.S. per effetto della intervenuta conciliazione della lite tra le parti nelle more del giudizio, così come chiesto in memoria dalla difesa della Resais spa, la quale si è riportata ai relativi verbali, prodotti in copia, redatti presso la sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo con l’assistenza dei rispettivi rappresentanti sindacali. Ne consegue che il ricorso va esaminato limitatamente alle doglianze formulate da A. V. e da V.N.A., quest’ultima nella sua qualità di coniuge superstite di S.V..

1. Col primo motivo questi ultimi ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. e art. 2909 c.c. nonchè l’arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, oltre che l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la tesi dei ricorrenti l’Assessorato all’Industria della Regione Sicilia, succeduto per legge all’Ente Minerario Siciliano, aveva prestato acquiescenza alle sentenze emesse in loro favore dal Pretore del lavoro di Casteltermini in quanto non le aveva impugnate, facendole così passare in giudicato, a nulla rilevando, pertanto, che l’impugnativa fosse stata esperita dall’E.M.S. in liquidazione, tra l’altro in maniera inammissibile per il tramite di soggetto non legittimato, quale il Dirigente all’Assessorato, in luogo del Presidente dell’Ente. A completamento del motivo essi pongono il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se in applicazione dell’art. 111 c.p.c. e art. 2909 c.c., qualora l’attore abbia chiesto in giudizio nei confronti del convenuto, successore a titolo particolare nel diritto controverso, l’efficacia del contenuto di una sentenza intervenuta con il suo dante causa, laddove il successore abbia partecipato al giudizio acquista la qualità di parte processuale con tutti gli oneri collegati a tale posizione, compreso quello di proporre l’impugnazione della sentenza, resa anche nei suoi confronti al fine di evitarne il passaggio in giudicato, se, invece, tale posizione non abbia assunto gli effetti della sentenza possono prodursi nei suoi confronti nei limiti in cui si producono nei confronti del dante causa e ciò in base all’art. 111 c.p.c., ult. comma e art. 2909 c.c., secondo cui il giudicato fa stato nei confronti delle parti, i loro eredi e aventi causa. E che, pertanto, la sentenza emessa nel giudizio ante svolto, notificata al successore a titolo particolare e da quest’ultimo non impugnata fa stato sullo stesso e, dunque, è idonea a passare in giudicato. "Il motivo è palesemente infondato in quanto i ricorrenti omettono di considerare il dato dirimente rappresentato dalla mancata riassunzione del giudizio innanzi al giudice designato dalla Corte di Cassazione a seguito dell’annullamento, in sede di legittimità, della sentenza che aveva erroneamente affermato il difetto di legittimazione dell’Ente Minerario Siciliano ad impugnare le sentenze pretorili.

Infatti, l’art. 393 c.p.c., prescrive che se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’art. 392 c.p.c., o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi (Cass. sez. 5, n. 17372 del 6/12/2002) affermando che "la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ., l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato (in quanto non impugnate), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l’art. 338 c.p.c., che regola gli effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione. Pertanto, la sentenza riformata in appello resta anch’essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di appello".

Nella fattispecie la mancata riassunzione del giudizio di rinvio innanzi al giudice di Caltanisetta determinò, dunque, il travolgimento delle precedenti statuizioni emesse fino ad allora nel corso dell’intero procedimento, ivi comprese quelle pretorili favorevoli ai lavoratori; inoltre, non essendosi formato il giudicato nei confronti dell’EMS, che da parte sua aveva proposto ricorso in cassazione, vincendolo, (a nulla potevano rilevare eventuali inammissibilità dell’impugnazione da parte di soggetto non avente la legale rappresentanza dell’ente, posto che un tale vizio di nullità si convertiva in motivo di impugnazione che poteva essere fatto valere nella sede competente), nulla poteva essere opposto a titolo di giudicato, mai formatosi, dagli ex dipendenti agli enti succeduti all’E.M.S, vale a dire l’Assessorato regionale, dapprima, e la Resais s.p.a., dopo.

2. Col secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e della falsa applicazione della L.R. 15 maggio 1991, n. 23, art. 6 e delle norme ad essa collegate e deducono che, non avendo il legislatore regionale indicato un limite di efficacia temporale della norma in questione, nè, tantomeno, una particolare categoria di prepensionati destinatari dei suoi effetti, la stessa non può che avere una applicazione generalizzata per tutti i prepensionati. In pratica, secondo tale test, il riferimento legislativo ad un aumento scaglionato della percentuale Istat di cui trattasi nell’arco temporale di un determinato triennio (dal 1991 al 1993) non doveva essere inteso come un limite frapposto ai destinatari dell’aumento stesso, ma semmai come espediente contabile destinato ad incidere sul piano delle modalità attuative di copertura degli introdotti aumenti A conclusione del motivo essi pongono il seguente quesito di diritto:

"Dica la suprema Corte di Cassazione se a seguito della L. R. siciliana 15 maggio 1991, n. 23, art. 6, l’indennità di cui alla L.R. 6 giugno 1975, n. 42 art. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata in misura percentuale pari all’incremento dell’indice ISTAT, relativo all’aumento del costo della vita verificatosi nell’anno precedente, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e successivamente dall’1 gennaio di ogni anno per un massimo di tre anni. Se tale incremento ISTAT, pertanto, trova applicazione solo a favore del personale posto in prepensionamento nell’arco del triennio 1991-1993, ovvero se la norma è generale ed astratta e trova applicazione a favore della categoria dei prepensionati che saranno esodati nel tempo anche successivo al triennio 1991-1993." Il motivo è infondato.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire in siffatta materia (v. Cass. sez. lav. n. 7014 del 5/04/2005), "l’aumento della misura base della indennità di prepensionamento prevista dalla L.R. siciliana 6 giugno 1975, n. 42, art. 6, in favore del personale dell’Ente minerario siciliano in liquidazione, commisurato all’incremento dell’indice Istat, spetta soltanto ai dipendenti che avessero già maturato il diritto all’indennità di prepensionamento alla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell’aumento stesso (legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 23, art. 6) e per un massimo di tre anni, e non alla generalità del personale in possesso dei requisiti per godere del prepensionamento." In senso conforme a tale precedente si è pronunziata, altresì, la Sezione lavoro di questa stessa Corte con sentenza n. 8178 del 7/4/06, per cui si può registrare, al riguardo, un preciso orientamento, basato su di una interpretazione letterale e logica della norma regionale assolutamente condivisa, dal quale questo collegio non ha motivo alcuno di discostarsi.

Tra l’altro, come è stato puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, la previsione della decorrenza degli aumenti previsti dalla suddetta legge a partire dal mese successivo alla sua entrata in vigore, la limitazione della loro erogazione ad un periodo massimo di tre anni e l’incremento della dotazione finanziaria del fondo solo per gli anni 1992-1993, rappresentano dei dati testuali che assumono un significato logico solo se rapportati alle indennità già erogate al maggio del 1991; invece, la Corte territoriale accertò che i ricorrenti avevano iniziato a fruire dell’indennità in esame in epoca successiva al 1993, essendo i loro prepensionamenti iniziati nel 1995, per cui correttamente li considerò esclusi dal beneficio.

3. Con l’ultimo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione dell’accordo sindacale "inter partes" dell’8 marzo 2000, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddico ria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. Attraverso tale censura essi evidenziano che la Corte d’appello aveva ritenuto infondata la loro doglianza in quanto non avevano fornito la prova della intervenuta transazione, con rinunzia al contenzioso pendente, prevista quale condizione di operatività del suddetto accordo, omettendo, però, ogni motivazione sulla domanda diretta alla dichiarazione del loro diritto a veder, comunque, applicato tale accordo, dal momento che, una volta instaurata la relativa procedura, la stessa era rimasta sospesa in attesa delle determinazioni dell’ente gestore del fondo.

Al riguardo essi pongono il seguente quesito di diritto: "Dica la suprema Corte se a seguito dell’accordo sindacale dell’8 marzo 2000, stipulato tra la Regione Siciliana, l’EMS e le Organizzazioni Sindacali che estende, con carattere di generalità, gli incrementi previsti dalla L.R. 15 maggio 1991, n. 23, determinati in misura forfettaria, lo stesso trova applicazione o meno a favore di quei prepensionati che, antecedentemente alla data dell’accordo, avevano richiesto in sede giudiziaria il riconoscimento del diritto, tenuto conto che l’accordo in questione dichiara di fare "salvi gli effetti delle sentenze in materia della L.R. n. 23 del 1991, art. 6, già passate in giudicato", nonchè "le sentenze di primo grado non ancora definitive e/o appellate dall’ente minerario siciliano verranno applicate riconoscendo agli interessati (…) l’8O% della rispettiva sorte capitale.".

Rileva la Corte che il motivo è inammissibile in quanto non risulta prodotto l’accordo dell’8 marzo 2000 alla cui stregua questo collegio è chiamato a verificare l’esattezza o meno dell’interpretazione oggi fornita dai ricorrenti in ordine alla operatività dello stesso anche nei confronti di quei prepensionati che ne avevano fatto richiesta di applicazione in sede giudiziaria, tutto ciò ad onta della rilevata mancanza di prova della intervenuta transazione, ritenuta dalla Corte territoriale come condizione di operatività dell’accordo stesso. Nè la mancata produzione del suddetto accordo può ritenersi superata dal generico richiamo, in calce al ricorso, agli altri documenti indicati (in modo altrettanto generico) nell’indice.

Invero, si è già avuto modo di stabilire (Cass. sez. lav. n. 15495 del 2/07/2009) che "l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 cod. civ. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa.".

Tale principio è stato più di recente ribadito (Cass. sez. lav. n. 4373 del 23/02/2010) attraverso l’affermazione che "l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato già effettuato il deposito di detti atti". E’ stato, da ultimo (Cass. sez. lav. Ordinanza n. 11614 del 13/5/2010), ribadito che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata".

Pertanto, il ricorso proposto da A.V. e da V. N.A., quest’ultima quale coniuge superstite di S. V., va rigettato.

Motivi di equità, dovuti alla natura della questioni trattate ed alla posizione di prepensionati di tali ricorrenti, inducono la Corte a ritenere compensate tra i medesimi e gli enti intimati le spese del presente giudizio.

Eguale statuizione di compensazione va adottata tra i ricorrenti addivenuti all’accordo conciliativo di cui in premessa e gli altri enti intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di A.G., I.C., T.G., C. G., T.C. e V.S.. Compensa le spese tra tali ricorrenti e gli altri enti intimati. Rigetta il ricorso proposto da A.V. e da V.N.A., quale coniuge superstite di S.V., e compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-03-2011, n. 5549 Malattie professionali

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato l’8.6.07 C.A. proponeva appello contro la sentenza n. 1172/06 del Tribunale di Brescia, con la quale era stata respinta la sua domanda di condanna dell’INAIL alla riliquidazione, in aumento, della rendita unificata per malattia professionale da lui goduta nella misura corrispondente all’aggravamento della componente per ipoacusia.

Lamentava l’appellante che il giudice di primo grado erroneamente aveva escluso la possibilità di aggravamento della ipoacusia per decorso del termine di quindici anni nonostante, nonostante egli avesse continuato a lavorare svolgendo attività morbigene.

Si costituiva in giudizio l’INAIL contestando gli argomenti svolti a sostegno della impugnazione.

Con sentenza del 13-23 ottobre 2007, l’adita Corte d’appello di Brescia, rilevato che, nella specie, si richiedeva una "revisione" per aggravamenti verificatisi oltre il quindicennio, non consentita ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 137, rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il C. con un unico motivo. Resiste l’INAIL con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con l’unico, articolato motivo di ricorso il C., denunciando, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 3, 4, 66, 74, 83 e 137, e artt. 3 e 38 Cost., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte d’appello di Brescia abbia disconosciuto il proprio diritto alla rendita unificata per più componenti di inabilità, tra cui la ipoacusia professionale, per decorso del termine massimo di consolidamento, trascurando di considerare – come chiaramente esposto in ricorso – che, con domanda amministrativa del 23.3.06, era stato fatto valere non un aggravamento verificatosi entro il quindicennio, ma l’aggravamento verificatosi nel periodo successivo, data la continuazione in atto della attività morbigena.

Lamenta, quindi, il ricorrente, che erroneamente la Corte territoriale abbia affermato che la nuova domanda non potesse essere considerata domanda nuova, non dando rilevanza alla circostanza che l’attività lavorativa in ambiente morbigeno si era svolta oltre il quindicennio.

Il motivo è fondato.

Osserva il Collegio che, pur essendo esatto quanto la Corte di Brescia ha ricordato, secondo cui il termine del quindicennio corrisponde al principio della stabilizzazione dei postumi basato sulle acquisizioni della scienza medica, per cui si presume che oltre quel termine la tecnopatia non evolva nè in melius nè in peius, proprio ciò impone di considerare se la presunzione iuris et de iure di stabilizzazione dei postumi, di cui all’art. 137, e, quindi, il limite temporale della rilevanza delle variazioni delle condizioni fisiche dell’assicurato, valga anche nel caso in cui, non mutando le condizioni ambientali, i tempi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l’aggravamento della malattia professionale dipenda dal protrarsi dell’esposizione al rischio morbigeno.

L’Istituto assicuratore -avallando l’assunto del Giudice a quo, sostiene la tesi positiva, affermando che la scelta del legislatore è fondata su rilievi di natura sanitaria e statistico-epidemiologica che dimostrano come, nel maggior numero dei casi, una patologia manifestatasi con una incidenza tale da determinare il superamento della soglia minima indennizzabile in rendita esaurisca il suo processo evolutivo nell’arco di 15 anni.

Ritiene il Collegio che, in siffatte situazioni, l’aspetto che viene in considerazione non concerne l’evoluzione della patologia, causata dal fattore morbigeno accertato e valutato dall’Istituto assicuratore, ma la concorrenza con il primo di altro fattore costituito dalla prosecuzione dell’esposizione lavorativa al medesimo rischio morbigeno. Pertanto, la fattispecie deve ritenersi estranea all’ipotesi di cui all’art. 137 cit..

Tale interpretazione trova il conforto della Corte costituzionale che, con la recente sentenza n. 46/2010, ha dichiarato la infondatezza della la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80 e 131, sollevata per asserita violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 32 e 38 Cost.. Ha osservato, in proposito, la Corte che le due norme, riferendosi all’ipotesi di "nuova" malattia professionale, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale ("vecchia", quindi, in contrapposizione alla "nuova"), il protrarsi dell’esposizione al medesimo rischio patogeno determini una "nuova" inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta. Tale interpretazione delle norme sopracitate non fa ricadere l’ipotesi così delineata nell’ambito di applicabilità del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 137, il quale si riferisce esclusivamente all’aggravamento eventuale e consequenziale dell’inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia. Quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una "nuova" malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 80, estesa alle malattie professionali dall’art. 131.

Per quanto esposto, il ricorso va accolto.

Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra Corte d’appello, designata come da dispositivo, la quale si atterrà, nella decisione, all’enunciato principio di diritto, provvedendo anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano.

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-02-2011, n. 1056 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso in appello iscritto al n. 87/2004, la Regione Molise ha impugnato la sentenza del TAR Molise n. 699/2003, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal signor G.S., dipendente regionale di 7° livello funzionale ex L. reg. n. 12 del 1980, avverso la deliberazione della giunta regionale 9 marzo 1995 n. 683, di attribuzione ai titoli posseduti dall’interessato di un punteggio di 67,5, insufficiente a conseguire la collocazione nel livello superiore in sede di procedura di inquadramento ai sensi della L. reg. 10 marzo 1989 n. 5.

Con la decisione di questa Sezione n. 2068/2010, sono stati disposti incombenti istruttori; in esito a tale decisione la Regione ha comunicato di aver ottemperato alla sentenza impugnata con determinazione del Direttore generale n. 42 del 27.4.2004.

Con successivo atto, depositato in giudizio in data 7 giugno 2010, la Regione, avuto riguardo alla determinazione adottata ed alla già rappresentata intenzione di rinunciare all’appello (nota 4.5.2010 n. 8807/2010), ha formalmente dichiarato di rinunciare al proposto gravame.

2.- In relazione a questo esposto, va dato atto della rinuncia all’appello.

Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, da atto della rinuncia al ricorso in appello indicato in epigrafe n. 87 del 2004.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 03-03-2011, n. 170 Rapporto a tempo determinato

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in diritto quanto segue.
Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Palermo, l’odierna appellata rappresentava che, in applicazione del regolamento per il servizio di volontariato nei settori della circolazione, del turismo, dell’igiene e della sanità – approvato con deliberazione n. 31 del 5.2.1986 – e a seguito di apposite deliberazioni e procedure selettive, veniva assunta annualmente dal Comune di Cefalù, insieme ad altri, formalmente come "vigile volontario" a tempo determinato, con compiti di supporto e collaborazione in affiancamento al personale del Corpo di Polizia municipale.

Esponeva, altresì:

– di avere svolto la propria attività lavorativa secondo turni prestabiliti, in base a precisi ordini di servizio del Comandante del Corpo di Polizia municipale dell’intimata Amministrazione – la cui inosservanza, peraltro, poteva essere sanzionata con apposito provvedimento disciplinare – senza godere formalmente né di un periodo di congedo ordinario, né di alcuna indennità;

– di avere percepito, per l’espletamento di tale attività, la retribuzione mensile di Lire 750.000 al lordo della ritenuta d’acconto.

Sosteneva, quindi, che il Comune di Cefalù, pur avendo formalmente instaurato un rapporto di "volontariato" con la ricorrente e indipendentemente dal "nomen iuris" utilizzato, in applicazione delle menzionate deliberazioni, di fatto avrebbe instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per l’espletamento del quale avrebbe dovuto corrispondere la retribuzione, più elevata, prevista dal C.C.N.L. all’epoca applicato, per il vigile urbano inquadrato nella ex V qualifica funzionale.

Stante il mancato riscontro dell’Amministrazione comunale al tentativo di conciliazione dalla stessa formalmente esperito, chiedeva che detto rapporto venisse qualificato di "pubblico impiego", sussistendone tutti gli elementi normativamente richiesti, con la conseguente condanna del Comune di Cefalù al pagamento della somma pari a Lire 20.779.222 oltre agli accessori di legge, con relativa regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale.

In data 28 novembre 2000 si costituiva in giudizio il Comune di Cefalù per resistere al ricorso del quale, con successiva memoria, deduceva l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti amministrativi di nomina dei vigili volontari, nonché l’infondatezza nel merito, con contestuale eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente.

Con memoria depositata il 28 luglio 2008, la ricorrente eccepiva la decadenza dell’intimata Amministrazione a proporre le eccezioni sollevate con la memoria dell’8 ottobre 2001, in asserita applicazione dell’art. 416 c.p.c.; nel merito, insisteva per la condanna del Comune alla corresponsione delle differenze retributive, in applicazione dell’art. 2126 c.c., anche limitatamente al riconoscimento della prestazione lavorativa nell’ambito della ex III qualifica funzionale, secondo i conteggi riportati nell’allegato prospetto.

Con memoria depositata in data 9 settembre 2008, l’intimata Amministrazione ribadiva l’eccezione di inammissibilità del gravame per omessa impugnativa degli atti amministrativi di costituzione del rapporto di volontariato con la ricorrente, insistendo, altresì, per il rigetto del ricorso in quanto infondato; con successiva memoria depositata il 30 luglio 2009, il Comune controdeduceva, altresì, in ordine all’eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente in applicazione dell’art. 416 c.p.c., insistendo per la reiezione del gravame.

Con memoria depositata il 10 settembre 2009, parte ricorrente riformulava le domande e le eccezioni già esposte e ribadiva la richiesta di accoglimento del gravame.

Con sentenza n. 1624/09, il Tribunale adito, respinte le eccezioni di rito proposte da ambo le parti:

– accoglieva il ricorso e, per l’effetto, dichiarava il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione corrispondente allo svolgimento, di fatto, di mansioni riconducibili alla soppressa terza qualifica funzionale di cui al C.C.N.L. approvato con D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, per i periodi di interesse;

– condannava l’Amministrazione resistente al pagamento a favore della ricorrente delle differenze retributive risultanti dovute per il suddetto titolo, con gli accessori di legge, nonché alla conseguente regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale per l’attività prestata nei medesimi periodi.

Con l’appello in epigrafe, il Comune di Cefalù ha eccepito l’omesso accoglimento della superiore censura di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, nel merito, ha chiesto di dichiarare prescritte e/o infondate le domande ivi proposte dall’odierna parte appellata.

Conclusivamente, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, previa sospensione degli effetti della stessa.

Con controricorso ed appello incidentale, parte appellata ha impugnato la sentenza n. 1624/09, sopra richiamata, nella parte in cui non ha indicato i periodi temporali, specificati nella circostanza, per l’attività prestata per i quali il Comune di Cefalù è stato condannato al pagamento delle relative differenze retributive in favore della stessa.

Ha, quindi, replicato ai motivi di appello dedotti dall’Amministrazione comunale e ne ha chiesto il rigetto.

Con apposita memoria difensiva depositata l’8 aprile 2010, parte appellata ha ulteriormente dedotto circa i motivi dell’appello incidentale e replicato in ordine alle censure sollevate con l’appello principale, del quale ha ribadito la richiesta di rigetto.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Comune di Cefalù impugna la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il T.A.R. Palermo ha accolto il ricorso dell’odierna appellata finalizzato ad ottenere il riconoscimento della natura di pubblico impiego del rapporto di lavoro instaurato con l’Amministrazione comunale nonché il conseguenziale riconoscimento delle differenze retributive maturate, con la regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale.

L’appellata – riproposta la questione dell’effettiva natura pubblica del proprio rapporto di lavoro, instaurato in forza di contratti a tempo determinato – insiste nel rivendicare le predette pretese patrimoniali, riconosciute dal primo giudice con la sentenza ex adverso impugnata.

L’appello è solo parzialmente fondato, nei sensi di cui appresso.

Il rapporto di lavoro tra l’appellata e l’Amministrazione ricorrente è stato disciplinato, nel riferito periodo temporale, da contratti di lavoro a tempo determinato.

Va premesso che – per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi – qualora sia proposta in sede di giurisdizione amministrativa esclusiva un’azione di accertamento, il giudice può accertare d’ufficio se siano nulli od inefficaci gli atti sui quali il ricorrente abbia fondato la sua domanda di accertamento (Cons. di Stato, sez. V, 1° dicembre 1997, n. 1459; sez. V, 3 giugno 1996, n. 618).

Ciò posto, va rilevata la nullità dei contratti conclusi tra l’originaria ricorrente ed il Comune di Cefalù.

Tali contratti, infatti, hanno dato luogo allo svolgimento di una attività lavorativa che presentava i caratteri del lavoro dipendente, in quanto sussistono, nel caso all’esame, tutti quegli indici rivelatori che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto sintomatici del rapporto di pubblico impiego (retribuzione fissa e periodica, eterodirezione, obbligo di osservare orari prestabiliti, nonché, nel caso di specie, tutti gli elementi distintivi del rapporto lavorativo in concreto svolto e puntualmente indicati nel ricorso originario).

Tuttavia, quanto alle conseguenze giuridiche della conclusione dei suddetti contratti e della loro esecuzione, va sancita la loro nullità in quanto volti ad instaurare rapporti di lavoro subordinato in casi non consentiti dalla legge (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 ottobre 2009, n. 6605).

Vanno pertanto richiamati i seguenti principi più volte enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questo C.G.A per i casi in cui l’Amministrazione abbia violato un divieto di assunzione e si avvalga della prestazione lavorativa avente i caratteri del lavoro dipendente:

– "quando la legge sancisce la nullità degli atti di assunzione nel pubblico impiego, si è in presenza di una nullità in senso tecnico, sicché, qualora un soggetto assuma che un rapporto è sorto sulla base di atti o comportamenti diversi da quelli presi in considerazione dalla legge, il giudice amministrativo non può accertare un rapporto che non è sorto, non sussiste e non può giuridicamente sussistere (Cons. di Stato, sez. V, 17 dicembre 2001, n. 6246; sez. V, 13 novembre 1997, n. 1293; sez. V, 23 giugno 1997, n. 709; sez. V, 17 maggio 1997, n. 514; sez. V, 13 agosto 1996, n. 907; sez. V, 3 giugno 1996, n. 618)";

– " l’art. 2126 del codice civile consente di chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei soli emolumenti indicati nel titolo nullo nonché la regolarizzazione delle posizioni previdenziali ed assicurative, in base alla fictio iuris della sussistenza del rapporto di lavoro, ma non dà titolo a percepire una retribuzione superiore a quella prevista nel titolo nullo o annullato, ad esempio parametrata su quella spettante ai dipendenti di ruolo che svolgano analoghe funzioni" (Cons. di Stato, sez. V, 3 giugno 1996, n. 618; sez. V, 21 ottobre 1995, n. 1462).

Alla luce di tali principi giurisprudenziali (espressi dal Consiglio di Stato, nei termini suindicati, anche nella decisione n. 5912 del 20 ottobre 2005, adottata in causa analoga a quella in esame), l’appello del Comune merita solo parziale accoglimento, dato che, comunque, vanno accolte le rivendicazioni della ricorrente originaria volte ad ottenere la regolarizzazione della posizione lavorativa sul fronte assicurativo e previdenziale, non ostandovi peraltro – vertendosi in tema di azione di accertamento relativa a diritti soggettivi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – la mancata tempestiva impugnativa dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Non può essere accolta, invece, la pretesa relativa al riconoscimento delle differenze retributive maturate, sia perché vi osta – come anticipato – il dettato dell’art. 2126 del cod. civ., sia perché ciò postulerebbe a sua volta il riconoscimento della rilevanza alle mansioni di fatto nel pubblico impiego; il che è da escludere, almeno per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 387/1998, in forza della giurisprudenza consolidatasi al riguardo (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 28.1.2000, n. 10 e 23.2.2000, n. 11).

Per la regolarizzazione delle posizioni previdenziali ed assicurative dell’odierna appellata rilevano i periodi per i quali la stessa, svolgendo prestazioni lavorative assimilabili a quelle proprie del lavoro dipendente, ha percepito la relativa retribuzione.

In relazione a tali periodi, pertanto, l’Amministrazione comunale dovrà regolarizzare la posizione dell’odierna appellata mediante versamento, presso i competenti enti previdenziali e assicurativi, dei contributi di legge corrispondenti alla retribuzione in concreto erogata nei suddetti periodi.

Per le ragioni che precedono, l’appello va in parte accolto, con conseguenziale riforma sul punto dell’impugnata sentenza, ed in parte respinto.

Consegue, altresì, il rigetto dell’appello incidentale proposto da parte appellata.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e per l’effetto, in parziale riforma della gravata pronuncia, respinto l’appello incidentale, dispone la regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente originaria per il periodo indicato in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 3 marzo 2011.

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