Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-02-2011) 23-03-2011, n. 11708

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

PG Dott. DELEHAYE Enrico per l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il GUP di Gorizia ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di D.C.C. in ordine al reato di resistenza in danno dei carabinieri P. e L. perchè il fatto non sussiste ed in ordine al delitto di lesioni, sempre nei confronti dei medesimi militari, per mancanza di querela una volta esclusa l’aggravante teleologica.

2. Ricorre il procuratore generale distrettuale, denunciando mancanza di motivazione quanto al reato di resistenza in danno del carabiniere L., in relazione alla condotta del dimenarsi del D.C. dopo che il militare era intervenuto in favore del collega P., afferrato per il collo: le lesioni al L. sarebbero state prodotte nell’occasione, da qui anche la procedibilità d’ufficio.

3. Risulta assorbente l’inammissibilità del ricorso per la sua tardivita: l’atto di impugnazione risulta infatti proposto oltre i termini di legge.

L’avviso del deposito della sentenza (deliberata il 19.3 e depositata in cancelleria il 9.6.2010) è stato dato al pubblico ministero il 14 giugno. Il ricorso è stato depositato il 2 9 luglio.

Ma il termine per l’impugnazione della sentenza deliberata ai sensi dell’art. 425 c.p.p., che è sentenza camerale, è quello di quindici giorni stabilito per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) (Sez. 1, sent. 14375 del 12.3-7.4.2008; Sez. 6, ord. 1798 del 28.11.2002 – 16.1.2003; SU sent. 31312 del 26.6-19.9.2002), che decorre, quando la motivazione non sia stata contestuale alla deliberazione e sia stata depositata oltre il trentesimo giorno di cui all’art. 424 c.p.p., comma 4, dall’avviso di deposito (SU citate).

Nel caso di specie il ricorso è stato depositato oltre tale termine.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-04-2011, n. 2034 sanità, u.s.l.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’ambulatorio F.P.P. s.r.l. ha impugnato dinanzi al Tar per la Basilicata la deliberazione di Giunta n. 900 del 16.4.2004, con cui è stato riconosciuto l’accreditamento provvisorio dell’ambulatorio di fisiokinesiterapia e rieducazione "N. s.r.l."con sede in Matera: per carenza di motivazione; per violazione dell’art. 8 quater d. lgs. n. 502/92, dell’art. 2 del d. P.R. n. 801/97 e dell’art. 6 della legge n. 724/94 che impedirebbero l’accreditamento provvisorio di strutture nuove, diverse da quelle già convenzionate sotto la previgente disciplina, in carenza dell’individuazione da parte della Regione dei requisiti di qualificazione nonché della programmazione regionale e dei fabbisogni; per violazione delle norme di indirizzo statali sull’accreditamento di strutture.

2. Il Tar ha respinto il ricorso, giudicando legittimamente applicata la disciplina transitoria recata dalle leggi regionali susseguitesi per garantire continuità alle strutture sanitarie e, da ultimo, dalla l. r. n. 1/04 che aveva consentito l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture le cui istanze erano in corso di istruttoria alla data del 31.12.2003.Nella stessa ottica transitoria si collocherebbe anche la scelta del legislatore regionale di definire il fabbisogno delle prestazioni sanitarie "anche solo" individuando le risorse complessivamente disponibili per i diversi tipi di prestazioni. Non vi sarebbe quindi contrasto tra disciplina regionale e normativa statale tale da integrare una violazione dell’art. 117 della costituzione, né si profilerebbe alcuna violazione dei parametri costituzionali di cui agli articoli 97 e 113 della Costituzione, come paventato dal ricorrente.

3. Ricorre in appello l’interessato che, dopo avere illustrato l’evoluzione della normativa in materia di accreditamento delle strutture sanitarie, censura la sentenza di primo grado per avere omesso di considerare che, ai sensi dell’art. 8 quater del d. lgs. n. 502/92, l’accreditamento provvisorio sarebbe riservato solo alle strutture "ex convenzionate" e che nessun nuovo accreditamento sarebbe possibile in carenza della previa programmazione regionale del fabbisogno delle prestazioni sanitarie e dei relativi requisiti; che il Tar avrebbe dovuto ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 commi 3 e 9 della L.R. 29/2003 e dell’art. 35 della L.R. n. 1/2004, in applicazione dei quali la regione Basilicata aveva potuto disporre l’accreditamento della struttura, per violazione dei principi fondamentali statali in materia di accreditamento, in riferimento alla normativa recata dal D.P.R. n. 801/97 e dall’art. 115 del d. lgs. n. 112/98, non derogabili a causa della transitorietà della disciplina; che affetto dai medesimi vizi sarebbe il comma 3 dell’art. 7 della L.R. n. 29/2003, per avere sostituito la programmazione del fabbisogno sanitario con l’individuazione delle risorse disponibili, in contrasto con quanto stabilito dallo stesso Tar in precedenti pronunce; sarebbe inoltre in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonché con gli artt. 97 e 113 della Costituzione la sanatoria recata dall’art. 35 L.R. n. 1/2004 rispetto a proroghe già giudicate illegittime.

4. Si sono costituite in resistenza la Regione Basilicata e la s.r.l. N..

5. In prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive.

6. All’udienza del 21 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. L’infondatezza dell’appello esime il collegio dal giudicare sull’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dalla Regione appellata.

Sul punto, tuttavia, corre appena l’obbligo di precisare, in una con la giurisprudenza di questo Consiglio, che l’instaurazione o la prosecuzione di un giudizio non è consentita quando essa sia finalizzata a tutela di interessi illegittimi o pretese emulative (cfr. fra le tante, sez. V, 7.9.2009, n. 5244; sez. V, 17 dicembre 2008, n. 6293; sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6613; sez. IV, 11 dicembre 1998, n. 1629; Cons. giust. amm., 14 agosto 1995, n. 269), quale in effetti si prospetta quella del ricorrente che, inoltre, non ha provato alcun danno in concreto, se non quello, ipotetico, ad una contrazione della propria attività per effetto di quella della concorrente struttura sanitaria provvisoriamente accreditata.

2. Nel merito, i motivi con cui l’appellante ritiene preclusa la possibilità di accreditamento di nuove strutture, diverse da quelle convenzionate nel regime previgente a quello dell’accreditamento, sono comunque infondati.

2.1. L’art. 8 quater del d. lgs. n. 502/92, come introdotto dal d. lg. n. 229/1999, al comma 7, prevede espressamente la possibilità di accreditamento provvisorio di nuove strutture o di nuove attività in strutture preesistenti per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati.

Nelle more della definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie, la Regione Basilicata è intervenuta con diverse delibere miranti a consentire la proroga degli accreditamenti provvisori (delibera di G.R. n. 1276 dell’11.6.2001, n.1156 del 26 giugno 2002, n. 1413 del 31 luglio 2002).

Alcune proroghe di strutture sanitarie, diverse dall’odierna appellata, provvisoriamente accreditate sono state annullate dal Tar Basilicata (sent. n. 364 del 22 aprile 2003 e n. 459 del 20 maggio 2003) in base ad una interpretazione dell’art. 8 quater e dell’art. 16, comma 3 L.R. n. 28/2000, secondo cui anche gli accreditamenti provvisori ex comma 7 dell’art. 8 quater del d. lgs. n. 502/92 dovrebbero soggiacere alla previa programmazione regionale del fabbisogno di prestazioni, non essendo sufficiente la quantificazione delle risorse disponibili pure prevista dalla stessa legge n. 28.

Successivamente, l’art. 7 della legge regionale n.29 del 7.8.2003, di modifica del comma 9 dell’art. 16 della L.R. n.28 del 5.4.2000, ha confermato, nelle more della definizione dei requisiti per l’accreditamento istituzionale e della definizione dei fabbisogni di prestazioni sanitarie, gli accreditamenti provvisori rilasciati dalla Regione per un periodo di 36 mesi dal 31 luglio 2002.

Successivamente, l’art. 35 della L.R. n. 1 del 2.2.2004, a modifica del comma 12 dell’art. 7 della L.R. n. 29/2003, ha stabilito che "E’ consentita l’autorizzazione e l’accreditamento di quelle strutture la cui attività è stata oggetto di leggi o di altri provvedimenti regionali nonché di quelle strutture le cui istanze sono in corso di istruttoria alla data del 31.12.2003".

In base a tale norma è stata emessa la delibera di accreditamento provvisorio oggetto di ricorso.

Alla luce della menzionata disciplina regionale transitoria deve, quindi, affermarsi la legittimità del riconoscimento dell’accreditamento provvisorio in base alla disciplina regionale che lo ha consentito in relazione alle istanze in fase di istruttoria alla data del 31.12.2003, fatto questo non contestato dall’appellante.

2.2. Quanto alle modalità di definizione del fabbisogno delle prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 8 quater d.lgs. n. 502/1992, va considerato che l’art. 16 L.R. n. 28/2000, nel testo risultante dalle successive modifiche, prevede che "La Giunta Regionale definisce ai fini dell’accreditamento, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza, il fabbisogno delle prestazioni sanitarie, di cui all’art. 8 quater comma 1 del d. lgs. n. 229/99, anche solo individuando le risorse complessivamente disponibili per le diverse tipologie di prestazioni.".

Sono pertanto legittime, in quanto conformi alla disciplina regionale, le modalità seguite dalla regione per l’accreditamento provvisorio della struttura sanitaria mediante l’individuazione delle risorse disponibili.

3. Occorre a questo punto esaminare i motivi con cui si lamenta la mancata considerazione da parte del primo giudice della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa regionale transitoria sopra menzionata (specificamente, artt. 7 e 9 L.R. n.29/2003 e art. 35, comma 3, L.R. n. 1/2004) per contrasto con gli artt. 117, 97 e 113 della Costituzione.

I motivi sono manifestamente infondati.

3.1. Il comma 1 dell’art. 8 quater del d. lgs. n.50271992 prevede che l’accreditamento istituzionale sia rilasciato dalla regione subordinatamente alla rispondenza delle strutture sanitarie richiedenti ai requisiti ulteriori di qualificazione ed alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Il comma 7 prevede che, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture, esso possa essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica dell’attività svolto e della qualità dei suoi risultati.

Alla luce della natura provvisoria degli accreditamenti di cui al comma 7, si spiega – come correttamente evidenziato dal primo giudice – una disciplina di carattere transitorio che demandi alla regione la definizione del fabbisogno delle prestazioni "anche solo individuando le risorse complessivamente disponibili per le diverse tipologie di prestazioni".

La disposizione di cui all’art. 16, comma 3, non contrasta, pertanto, con i principi fondamentali della legislazione statale che esigono che l’eventuale ingresso di nuove strutture sanitarie debba essere compatibile con i bisogni sanitari in un quadro di risorse certe e disponibili, ma non detta per l’accreditamento provvisorio specifiche modalità attraverso cui imporre il tetto finanziario programmato.

Come già stabilito da questa Sezione (Cons. St. 25.8.2008, n. 4076), l’accreditamento trova i suoi presupposti logico – giuridici, oltre che nell’effettivo fabbisogno assistenziale (nella specie rispettato dall’imposizione di tenere conto dei livelli di assistenza), anche nell’ineludibile esigenza di controllo della spesa sanitaria, obbligo che influisce nella possibilità di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate. In linea con tali principi la legge regionale ha imposto, nella fase transitoria, l’indicazione delle risorse complessivamente disponibili, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza, così coniugando programmazione finanziaria e livelli di assistenza

3.2. Parimenti da respingere è l’argomento con cui parte appellante sostiene che le norme regionali andrebbero qualificate come leggi provvedimento sostitutive di atti amministrativi lesivi dei suoi interessi e chiede la rimessione della questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 97 e 113 della costituzione.

Le norme regionali richiamate non possono essere infatti qualificate come leggeprovvedimento, riferendosi ad un numero indeterminato di destinatari e non concernendo un oggetto rientrante tra quelli propri dei provvedimenti amministrativi.

Esse non intervengono prendendo luogo di atti illegittimi, ma regolano in via transitoria il regime dell’accreditamento provvisorio, già disciplinato con legge regionale ( legge n. 28/2000), nelle more della definizione del fabbisogno delle prestazioni per gli accreditamenti istituzionali, nell’interesse alla continuità dell’esercizio delle strutture sanitarie già sottoposte alla fase istruttoria.

Costituiscono, pertanto, espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore regionale titolare della potestà legislativa concorrente (cfr. Corte cost., 12.2.2010, n. 48).

Non sussiste, pertanto, una lesione al canone di ragionevolezza, né può configurarsi un’ipotesi di sanatoria rispetto ad accertamenti giurisdizionali sfavorevoli, tali non potendosi considerare le citate sentenze dello stesso Tar Basilicata, in quanto il legislatore con l’art. 7 della l.r. n. 29 del 2003, ha agito sul piano astratto delle fonti normative senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete fattispecie in giudizio (cfr. Corte Cost., 13.10.2000, n. 419),nel rispetto dell’ineludibile principio di compatibilità finanziaria.

Occorre, peraltro, considerare che la deliberazione oggetto del presente giudizio non riguarda la proroga di accreditamenti provvisori precedenti l’entrata in vigore della richiamata normativa regionale, oggetto delle pronunce del Tar Basilicata richiamate dall’appellante, ma attiene all’accreditamento provvisorio di una nuova struttura in fase di istruttoria alla data indicata dalla L.R. n. 1/2004.

Non può, quindi, neanche configurarsi la finalità di sanatoria quale vulnus alla funzione giurisdizionale invocata dall’appellante ai fini della rimessione al sindacato di legittimità costituzionale.

4. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna parte appellata costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 621 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con il presente ricorso è stato impugnata la rubricata deliberazione del Consiglio Comunale avente il seguente oggetto: "L.R. 16/7/2009 n. 13: individuazione delle parti del territorio comunale soggette all’applicazione della legge, individuazione delle aree industriali in cui è ammessa la sostituzione degli edifici produttivi esistenti, reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde, riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione"; il tutto nella sola parte in cui non si escludono dalla applicazione della detta legge regionale i fabbricati siti alla via Dei Mille n. 6 e alla via Leonardo da Vinci s.n..

2- E’ stato postulato il qui riassunto motivo di censura: violazione del principio di parità di trattamento, difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti ed eccesso di potere sotto vari profili.

3- Ad introdurre il variegato motivo di cui sopra sono stati consiglieri comunali di minoranza e, per il residuo numerico, alcuni residenti.

4- Si sono costituiti in giudizio sia il Comune intimato sia la soggettività asseritamente controinteressata.

5- Tutte le dette ultime parti, premesse eccezioni comuni di difetto di attiva legittimazione da parte di ogni singola componente il collettivo istante, hanno concluso per la infondatezza del ricorso.

6- All’U.P. del 6.4.2011, la causa, dopo breve discussione, è stata spedita in decisione.

7- Il ricorso è inammissibile: giusta anche l’eccezione di fondo; si possono così tralasciare le questioni di merito.

7.1 – Ed invero i consiglieri comunali istanti non risultano agire in difesa del proprio munus o jus ad officium ma per interessi di carattere generale in ragione di un principio di legalità. Né essi declamano alcuna propria lesione particolare ed ulteriore.

7.2 – I residuali ricorrenti, che non sono consiglieri comunali, declamano quale presupposto utile di rito il solo fatto di essere residenti, non approcciando alcunché di ulteriore, sotto il profilo della lesione e dell’interesse specifico, che sia adatto a legittimare il presente ricorso. Né vi sono lamentele che riguardino possibili diminuzione di valore economico di beni confinanti. Né si intravedono asserzioni di utile vicinitas.

8- Soccorrono sufficienti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il presente ricorso.

Spese di lite compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa e che la segreteria di questo Tribunale, che legge per conoscenza, trasmetta copia integra del fascicolo relativo alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-05-2011, n. 18269

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha prosciolto dall’accusa di violenza privata in concorso M.S., N.L. e P.A. per intervenuta prescrizione del reato ricorre la difesa dei due imputati, con distinti ricorsi, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo: M. S.;

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta da atti del processo. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nel pronunciare la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato invece che l’assoluzione dal reato. Emerge con evidenza dalle dichiarazioni della parte lesa V.A., di cui al verbale di udienza del 23.10.2007 (pag. 20, 21, 24 e 71) in allegato, che non aveva ricevuto alcuna pressione dal M.. b) Violazione dell’art.606 co 1 lett. b) ed e) c.p.p. La Corte di merito ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di violenza privata anche se, di quest’ultima fattispecie, a parere del ricorrente,non era stato individuato l’elemento della minaccia. Il M., pertanto, doveva essere assolto nel merito.

N.L.:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per mancata valutazione del motivo di appello con il quale si chiedeva la riqualificazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte territoriale in merito si è limitata ad un generico quanto improprio richiamo alla sentenza di prime cure. Il materiale probatorio, però, dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che la persona offesa non percepì la minaccia come proveniente dal N..

La Corte non ha tratto le logiche deduzioni dall’aver eliminato l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con il conseguente venir meno della ricostruzione della vicenda compiuta dal giudice di prime cure. Più giusto sarebbe stato assolvere il N. per la sua assoluta estraneità ai fatti, determinata dal venire meno, con l’eliminazione dell’aggravante, dell’azione collettiva dei tre imputati.

P.A.:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale avendo la Corte di merito dichiarato la prescrizione del reato mentre avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, sulle deduzioni dell’appellanti, escludendo il requisito della minaccia.
Motivi della decisione

2. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2.1 E’ giurisprudenza costante, ripetuta ed articolata di questa Corte di legittimità, che si sviluppa tra due pronunce delle Sezioni Unite, la n. 1653 del 1992 (dep. 22/02/1993 – Rv. 192471) e la n. 35490 del 2009 Ud. (dep. 15/09/2009 Rv. 244275), quella che ritiene che la sentenza del giudice di merito che applichi una causa di estinzione del reato non può essere sindacata in sede di legittimità sotto il profilo della carenza e della contraddittorietà della motivazione, giacchè l’eventuale annullamento della sentenza, con conseguente rinvio al giudice di merito, determinerebbe una prosecuzione del giudizio incompatibile con l’immediata applicazione delle cause estintive; unico potere riconoscibile alla Corte in tal caso è quello di esaminare, ai fini dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, se ricorrano i presupposti per l’applicazione di una delle cause di assoluzione piena, ma l’indagine circa l’evidenza della prova di innocenza deve essere condotta sulla base della stessa sentenza impugnata. N. 1653 del 1993 Rv. 192471 Rv. 195893. 2.2 Pertanto, in presenza di una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione l’ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto alla evidenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2, secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all’apprezzamento ( Rv.

242959).

Nel caso in esame, la sentenza di primo grado che si è conclusa con l’affermazione di responsabilità penale per il reato di violenza privata e la relativa condanna esclude l’evidenza dei presupposti dell’assoluzione nel merito. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, ciascuno, alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.