Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20052 Danno non patrimoniale

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e per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.G., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nel luglio 1995. La Corte d’appello, con decreto depositato il 30 marzo 2009, liquidava il danno non patrimoniale per la durata irragionevole del procedimento nella somma di Euro 1.916,63 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

2. Avverso tale decreto M.G. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 3 novembre 2009, formulando sette motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

4. Con i sette motivi è denunciata, in relazione alla liquidazione delle spese del procedimento esposta nel provvedimento impugnato, erronea e falsa applicazione di legge ( artt. 91 e 92 c.p.c., art. 6, par. 1 CEDU, normativa in tema di tariffe professionali), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo l’istante, la liquidazione delle spese sarebbe illegittima perchè presumibilmente effettuata in applicazione delle tariffe per i procedimenti di volontaria giurisdizione anzichè di contenzioso ordinario, sarebbe insufficiente nonchè priva di motivazione con riguardo alla non conformità alle tariffe forensi ed agli standards europei che dovrebbero trovare nella specie applicazione. La Corte di merito avrebbe inoltre illegittimamente disatteso la nota spese depositata, omettendo peraltro di motivare al riguardo.

5. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connesse e in parte ripetitive, non possono trovare ingresso.

Premesso che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o del principio di inderogabilità della tariffa professionale vigente (cfr. Cass. n. 4347/1999; n. 4818/2000 ; n. 1485/2001), e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte d’appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. n. 23397/2008), si osserva che parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e ad essa spettanti (cfr. Cass. n. 21325/2005; n. 9082/2006; n. 9098/2010). Tale omissione non consente al giudice di legittimità il controllo – senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti – degli error in iudicando solo astrattamente enunciati nella illustrazione dei motivi di ricorso e nella altrettanto astratta formulazione dei quesiti di diritto. Nè ha dimostrato la presunta applicazione nel provvedimento impugnato delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-06-2011, n. 23341 Detenzione abusiva e omessa denuncia

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Messina, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 17.03.2010 liquidava a L.F.S. la somma di Euro 11.847,72 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal 6.06.1994 al 22.07.1994 in regime di custodia giudiziale in carcere perchè imputato di reati di detenzione e porto di armi e di detenzione di sostanza stupefacente, da cui era stato assolto con sentenza della Corte di Assise di Messina del 26 luglio 2006, divenuta irrevocabile il 31.10.2007.

Avverso la sopra indicata ordinanza proponeva ricorso per Cassazione L.F.S., a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendo di volerla annullare con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. L’Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze produceva tempestiva memoria e concludeva chiedendo di volere dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ovvero di rigettarlo.
Motivi della decisione

Il ricorso si basa su di un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge di cui all’art. 606, lett. c) con riferimento all’art. 315 c.p.p., comma 3 e art. 643 c.p.p., comma 1, perchè la somma indicata a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione è stata fissata senza alcuna motivazione reale, senza indicare alcun valido parametro per fissare il valore degli elementi ritenuti indennizzabili, con particolare riferimento alle conseguenze personali e familiari, causate dalla privazione della libertà personale e dalla abnorme durata del processo nel primo grado di giudizio, ma tenendo conto soltanto della durata della custodia cautelare.

Tanto premesso osserva la Corte che il presente ricorso è stato proposto dalla parte personalmente e non già da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La giurisprudenza di questa Corte sul punto è concorde nel ritenere che "in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della cassazione, e non può essere sottoscritto personalmente dall’interessato, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia autenticata in calce da un difensore iscritto nel predetto albo" (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n. 13197 del 28.03.2008). Questo principio di diritto è coerente con quanto sancito, in subiecta materia, dalle SS.UU. di questa Corte con statuizione del 24.09.2001 con cui è stato stabilito che l’unica deroga alla disposizione generale secondo cui la proposizione del ricorso per cassazione è riservata ad un avvocato iscritto nell’albo speciale della cassazione è quella prevista dall’art. 571 c.p.p., comma 1 che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione. il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Si ritiene di compensare le spese tra le parti del presente giudizio in considerazione della genericità della memoria dell’Avvocatura generale dello Stato, che si limita sostanzialmente a riportare la giurisprudenza di questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Spese compensate tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25228 Bellezze naturali e tutela paesaggistica Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 14.10.2010 la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna alla pena alla pena di mesi 4 d’arresto Euro 50.000 di multa inflitta nel giudizio di primo grado a S. G. quale colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64 e 71, 85, 72, 93 e 95; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; art. 734 c.p.; L. n. 394 del 1991, artt. 13 e 30 (in (OMISSIS)).

La Corte, facendo propria per relationem la sentenza di primo grado, riteneva correttamente affermata la responsabilità dell’imputato per tutti i reati contestati specificando che i lavori non erano ultimati alla data del sopralluogo, sicchè andava tenuta ferma, come dies a qua del termine prescrizionale, quella dell’imposto sequestro; che la zona paesaggisticamente vincolata ricadeva all’interno del perimetro del (OMISSIS); che la pena era stata congruamente determinata.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine:

– alla declaratoria di contumacia sebbene egli avesse fatto pervenire referto medico attestante assoluto impedimento a comparire, immotivatamente disatteso;

– alla motivazione redatta per relationem senza l’esame delle questioni proposte nell’atto di gravame essendosi limitata la Corte a richiamare integralmente la sentenza impugnata senza esplicitare l’iter logico seguito per confermare la sentenza di condanna;

– alla ritenuta configurabilità del reato paesaggistico, la cui natura è di pericolo astratto, che nella specie non era ravvisabile per essere stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento statico di un immobile preesistente, donde l’illegittimità dell’apposizione della condizione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi al beneficio della sospensione condizionale della pena;

– alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 734 c.p. per non essere stata raggiunta la prova del deturpamento delle bellezze naturali;

– alla negata rilevanza delle deposizioni dei testi indicati dalla difesa per stabilire la concreta situazione dei luoghi prima dell’intervento edilizio e il momento della sua realizzazione;

– sulla sussistenza del reato di cui alla L. n. 394 del 1991 perchè l’accusa non aveva provato che fosse stato adottato lo strumento pianificatorio o del regolamento prescritto dalla legge sicchè non occorreva il rilascio del nullaosta dell’Ente Parco.

Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

L’eccezione procedurale è infondata.

In tema d’impedimento dell’imputato a presenziare al dibattimento, non può giustificare la mancata comparizione e a documentare l’effettiva sussistenza dell’impedimento una certificazione medica generica essendo necessario che la suddetta attestazione contenga tutti quei dati che consentono al giudice di formulare un proprio giudizio.

La prova del legittimo impedimento a comparire dell’imputato deve essere fornita dall’interessato, non essendo configurabile in capo all’organo giudicante alcun obbligo di procedere d’ufficio alla sua acquisizione quando questa sia in atti insussistente o insufficiente.

Pertanto, grava sull’imputato l’onere di corredare l’asserzione d’impedimento a comparire della relativa documentazione in mancanza della quale il giudice non è tenuto a effettuare accertamenti d’ufficio, sicchè una certificazione medica di malattia, rilasciata il giorno prima dell’udienza con diagnosi di colica renale con vomito, non è idonea a giustificare la mancata comparizione dell’imputato in giudizio per legittimo impedimento essendo meramente assertivo l’indicato termine di guarigione.

La verifica del dedotto impedimento a comparire, costituente un potere discrezionale attribuito dalla legge al giudice di mento, è stata, nella specie, svolta con adeguata motivazione, sicchè correttamente è stata ritenuta insussistente l’eccepita nullità consistendo l’addotto impedimento dell’imputato a intervenire nel giudizio di primo grado in una patologia ritenuta ragionevolmente non preclusiva della possibilità di presenziare al dibattimento.

Pertanto le contrarie deduzioni difensive sono irrilevanti, essendo logico e coerente l’iter motivazionale a sostegno della decisione assunta alla stregua della documentazione sanitaria presa in considerazione.

Nel resto, il ricorso non è puntuale perchè solleva doglianze sulle quali vi è motivazione congrua.

L’obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le sentenze dall’art. 426 c.p.p., richiede la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e va rapportato al caso in esame, alle questioni sollevate dalle parti e a quelle rilevabili o rilevate dal giudice.

Tale obbligo è assolto quando il giudice esponga le ragioni del proprio convincimento a seguito di un’approfondita disamina logica giuridica di tutti gli elementi di rilevante importanza sottoposti al suo esame, sicchè, nel giudizio d’appello, occorre che la corte di merito esponga compiutamente i motivi di appello e, sia pure per implicito, le ragioni per le quali rigetti le doglianze dagli stessi avanzate.

Nel caso in esame la sentenza d’appello richiama espressamente la motivazione della sentenza di primo grado ed esplicita gli elementi emersi a carico dell’imputato confutando succintamente le censure svolte dal suo difensore, dimostrando, così, di avere tenuto conto dei motivi addotti col gravame al cui contenuto accenna.

Il ricorso, che richiama astrattamente i principi in tema di motivazione per relationem, neppure indica quali obiezioni difensive siano state trascurate dai giudici dell’appello.

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte la previsione normativa (l’esecuzione di lavori o di modificazione ambientale in zona vincolata senza o in difformità della prescritta autorizzazione) "configura un reato formale, la cui struttura non prevede il verificarsi di un evento di danno", sicchè "ai fini della realizzazione del reato, basta che l’agente faccia un diverso uso rispetto alla destinazione del bene protetto dal vincolo paesaggistico, mentre non è necessario che ricorra l’ulteriore elemento dell’avvenuta alterazione dello stato dei luoghi" (Cassazione Sezione 3, n. 564/2006, Villa, RV. 233012).

Pertanto è incensurabile la motivazione dei giudici di merito che hanno rilevato che le opere eseguite in assenza di nulla osta (uno sbancamento con l’esecuzione di due muri di contenimento alti mt.

1.70; un vano di circa 24 mq; un locale di 64 mq. posto al di sopra del suddetto vano e una soffitta di circa 19 mq, sicchè doveva escludersi trattarsi d’interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di consolidamento statico di un immobile preesistente, donde la corretta apposizione della condizione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi al beneficio della sospensione condizionale della pena) avevano rilevanti dimensioni e palese incidenza sul contesto ambientale.

Ne consegue che non può essere messa in discussione la sussistenza del reato avendo l’intervento sopraindicato comportato una modifica stabile, strutturale e funzionale del tessuto urbanistico- territoriale idonea a modificare, in modo innovativo, rilevante e definitivo l’assetto ambientale.

Manca di specificità il motivo sulla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 734 c.p. con cui si sostiene che non sarebbe stata raggiunta la prova del deturpamento delle bellezze naturali, avendo invece spiegato esaurientemente il contrario la sentenza di primo grado, a pag. 4.

Manifestamente infondata è la censura sul tempus commissi delicti (che poggia sull’asserita rilevanza delle deposizioni dei testi a discarico circa la concreta situazione dei luoghi prima dell’intervento edilizio e il momento della sua realizzazione) alla stregua della constatazione dei verbalizzanti secondo cui, al momento del sopralluogo del 28.12.2005, i lavori erano ancora in corso, sicchè le opere non erano ultimate.

Il reato, quindi, neanche alla data odierna è prescritto dovendo il termine di anni cinque essere aumentato di mesi 8 giorni 7 per la sospensione dei termini dovuta a rinvii del dibattimento richiesti dalla difesa.

Anche l’ultimo motivo non ha alcun fondamento giuridico alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui "in tema di aree protette, l’operatività della previsione della L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13, comma 1, che stabilisce che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a Interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente Parco, non è subordinata alla previa approvazione del piano e del regolamento del parco, atteso che in mancanza la valutazione spettante all’Ente Parco deve fare riferimento agli atti istitutivi del parco, alle deliberazioni e altri provvedimenti emanati dagli organi di gestione dell’ente, alle misure di salvaguardia, ai piani paesistici territoriali o urbanistici, i quali hanno valenza fino al momento dell’approvazione del piano del parco" (Sezione 3, n. 14183/2006 RV. 236331). Grava sul ricorrente, per il rigetto del ricorso, l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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Cass. civ. Sez. V, Ord., 30-11-2011, n. 25663 Avviso di accertamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI. E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"Con sentenza n. 67/2/08, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dalla Wender s.r.l. avverso la decisione di prime cure, con la quale erano stati rigettati i ricorsi proposti dalla società contribuente nei confronti degli avvisi di accertamento, emessi ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per gli anni di imposta 1999 e 2000. Il giudice di appello riteneva, invero, sussistenti i presupposti per il ricorso all’accertamento induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2 e disattendeva le censure mosse dalla Wender s.r.l. in relazione alla motivazione degli atti impugnati.

Avverso la sentenza n. 67/2/08 ha proposto ricorso per cassazione la Wender s.r.l articolando quattro motivi, L’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso. Il ricorso appare manifestamente infondato. Con i primi due motivi di ricorso – da trattarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione – la Wwnder s.r.l. deduce, infatti, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume, invero, la ricorrente che l’omessa notifica, nei suoi confronti, del processo verbale di constatazione, in violazione della norma suindicata, le avrebbe impedito il pieno esercizio del diritto di difesa, e che su tale eccezione la CTR non avrebbe minimamente motivato. La censura, ad avviso del relatore, si palesa destituita di fondamento. Ed invero, l’avviso di accertamento, rappresentando l’atto conclusivo di una sequenza procedimentale a cui possono partecipare anche organi amministrativi diversi, ben può essere motivato "per relationem", anche con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio (nella specie il p.v.c. della Guardia di finanza), senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente. La scelta in tal senso dell’Amministrazione finanziaria non può, pertanto, essere di per sè censurata dal giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di valutare se, dal richiamo globale all’atto strumentale, sia derivata un’inadeguatezza o un’insufficienza della motivazione dell’atto finale. Ne discende che, in sede di legittimità, il contribuente che intenda contestare l’accertamento dell’adeguatezza della motivazione "per relationem" dovrà specificamente indicare, nei motivi di ricorso, le cause della sua inadeguatezza, ed il pregiudizio che ne sia derivato al proprio diritto di difesa (Cass. 2907/10).

Ebbene, nel caso di specie, per un verso, la contribuente non ha in alcun modo specificato le ragioni per le quali detto rinvio relazionale all’atto presupposto (il p.v.c.) abbia determinato, in concreto, un vizio della motivazione dell’atto finale (l’avviso di accertamento) ed un conseguente pregiudizio ai propri diritti;

dall’altro lato, la CTR ha, sul punto, escluso la sussistenza del vizio di motivazione dell’atto impositivo, "se non altro per aver posto il contribuente in grado di svolgere tutte le difese ritenute opportune in merito a tutte le contestazioni formulate dall’ufficio".

Il terzo motivo di ricorso, con il quale la Wender s.r.l., deduce l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, si palesa, poi, del tutto inammissibile, atteso che la ricorrente si duole, in sostanza, dell’omessa pronuncia in ordine ad una doglianza relativa all’applicazione di un determinato coefficiente di redditività, vizio che la contribuente avrebbe dovuto censurare ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 (nullità del procedimento e della sentenza), e non certo con il dedotto vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Del pari si palesa inammissibile, ad avviso del relatore, il quarto motivo, con il quale la ricorrente deduce l’omessa motivazione su un fatto decisivo del giudizio, considerato che la Wender s.r.l. lamenta l’errata applicazione di una normativa (quella di cui al D.L. n. 853 del 1984) che non si attaglierebbe al caso concreto; sicchè il vizio – com’è del tutto evidente – avrebbe dovuto essere censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto). Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1";

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE i rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.