Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-08-2011, n. 4661 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

IL notaio P. D. M..,esercente nel distretto di Milano, presentava in data 30 marzo 2010 al Consiglio Notarile di Milano un esposto nei confronti del collega Giovanni M. cui imputava di aver tenuto un comportamento scorretto, con la richiesta di accertamento di illecito disciplinare nonchè di un intervento conciliativo ex art.20 del Codice deontologico.

Dopo una prima istanza di accesso favorevolmente evasa, il notaio D. M. inoltrava nel luglio del 2010 una seconda istanza di accesso riferita agli atti del procedimento a carico del notaio M., cui faceva seguito la nota del Consiglio Notarile del 14 settembre 2010 con la quale in riferimento al’originario esposto si precisava che il Consiglio aveva ritenuto di assumere "i provvedimenti conseguenti".

IL notaio D. M. inoltrava al Consiglio Notarile Distrettuale in data 17 settembre 2010 ulteriore istanza di accesso agli atti con cui chiedeva "al fine di poter eventualmente tutelare i propri diritti avanti l’Autorità Giudiziaria, di prendere visione ed estrarre copia, anche a mezzo di un proprio delegato, dei " provvedimenti conseguenti assunti dal Consiglio notarile all’esito del procedimento ".

In assenza di riscontro di tale richiesta,.il notaio D. M. proponeva ricorso ex art.25 della legge n.241/90 innanzi al Tar per la Lombardia onde ottenere l’annullamento del silenzio- diniego opposto sulla sua istanza di accesso e veder dichiarato il proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia dei documenti suindicati.

L’adito Tar con sentenza n.207/2011 rigettava il ricorso, sul rilievo della insussistenza in capo al ricorrente del diritto alla cognizione della rivendicata documentazione.

Il Dott. D. M. ha impugnato tale sentenza, denunciando con vari mezzi di doglianza la erroneità ed ingiustizia delle statuizioni rese dal giudice del primo grado.

Deduce, in primo luogo, il proprio e concreto interesse a conoscere in ordine ai fatti denunciati, i documenti riguardanti l’iter logico seguito dal Consiglio per le determinazioni assunte nei confronti del notaio M. e tale legittimazione deriverebbe al medesimo sia in quanto autore dell’esposto nei confronti del collega sia in quanto professionista iscritto al Consiglio notarile.

Nel merito l’appellante sostiene la fondatezza dell’istanza,non potendo richiesta di accesso essere disattesa dal momento che essa, ai sensi dell’art.24 comma 7 della legge n.241/90 è preordinata all’esercizio delle facoltà difensive e in particolare, si appalesa strumentale alla tutela nelle relative sedi giurisdizionali degli interressi giuridici del richiedente.

Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Ministero della Giustizia e il Consiglio Notarile di Milano.

Quest’ultimo Organismo e l’appellante hanno quindi prodotto apposite memorie a migliore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

Alla camera di consiglio del 28 giugno0 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, i motivi di doglianza esposti nel proposto gravame vanno unitariamente esaminati in quanto tra loro intimamente connessi.

L’appello si appalesa infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.

Il diritto di accesso si collega, indubbiamente, ad una concezione dell’Amministrazione informata ai principi della trasparenza e pubblicità, sì da configurarsi per certi versi come un diritto soggettivo (in tal senso, Cons Stato Ad. Pl. n.6 del 18/4/2006) per cui, in ragione dei principi di rango costituzionale all’uopo interagenti (artt.97 e 24 Cost.) l’assentibilità all’esercizio di tale diritto si configura come una vera e propria regola dell’agire amministrativo.

Questo comporta sotto il versante della tutela delle posizioni del soggetto richiedente che l’interesse previsto dall’art.22 della legge n.241/90 sul procedimento è da considerarsi prevalente rispetto agli altri interessi coinvolti in subjecta materia (Cons. Stato Sez. VI 25/6/2007 n.3601) con la conseguenza che il diniego opposto in ordine alla richiesta di conoscenza ed ostensibilità dei documenti detenuti dalla P.A. costituisce una vera e propria eccezione derogatoria abbisognevole, come tale, di una espressa previsione normativa contemplante l’esclusione dell’accesso stesso.

Il legislatore della legge n.241/90 si è fatto carico di prevedere (art.24 comma 6 lettera d) che i casi di esclusione siano contemplati dai regolamenti di cui le singole Amministrazioni possono dotarsi ai sensi della suindicata norma (art.24 comma 2).

Ora, siccome il Consiglio Distrettuale Notarile di Milano si è dotato con delibera n.23 del 24 giugno 2008 del "Regolamento relativo all’accesso agli atti presso lo stesso Consiglio notarile", occorre necessariamente procedere alla verifica dell’ammissibilità e fondatezza della richiesta avanzata dal notaio D. M. alla luce delle disposizioni disciplinanti l’accesso recate proprio dal suindicato Regolamento.

Ebbene, nel suddetto " corpus juris" è rinvenibile una norma ostativa all’accoglibilità della richiesta avanzata dal predetto professionista, individuabile esattamente nell’art.13 del Regolamento, dal titolo "atti esclusi dal diritto di accesso ", lì dove viene espressamente stabilito che sono esclusi dall’accesso; (lettera H)… " tutti gli atti e i documenti relativi a procedimenti disciplinari compresi gli esposti e le segnalazioni e tutti gli atti contenenti gli esiti di accertamenti effettuati in sedi ispettive e di vigilanza (atti endoprocedimentali)".

Tali disposizioni, non fatte oggetto di impugnativa, appaiono pienamente applicabili al caso di specie e tanto in relazione alla natura e consistenza della pretesa fatta valere dall’appellante notaio, volta in particolare a prendere visione ed ottenere copia "degli atti del procedimento concernente il pregresso esposto ", lì dove, in concreto il Consiglio notarile ha attivato in concreto un’azione disciplinare nei confronti del notaio M. (fatto oggetto dell’esposto inoltrato dal collega D. M.)

Al riguardo parte appellante contesta l’applicabilità della normativa di esclusione dell’esercizio del diritto di accesso testè suindicato, atteso che i documenti richiesti in visione non costituiscono tout court un procedimento disciplinare, ma definiscono una fase immediatamente precedente a tale procedimento.

In realtà il ragionamento difensivo prospettato non appare condivisibile, atteso che stante l’inequivocabile tenore letterale della norma in rassegna, la previsione d’esclusione include specificatamente atti e documenti che precedono ed attuano un procedimento disciplinare, ivi compresi gli atti endoprocedimentali dai quali si diparte l’azione disciplinare e cioè quegli atti e documenti coincidenti esattamente con quelli dei i quali l’appellante chiede l’accesso

Se questa è la qualificazione da dare ai documenti oggetto dell’esercizio del diritto di accesso, è piuttosto evidente che gli stessi per esplicita e precisa previsione regolamentare non sono ostensibili.

La ratio che ha indotto il Consiglio notarile a sottrarre all’accesso tali documenti non costituisce una mera valutazione di opportunità da parte di chi detiene il documento, ma si identifica, quale legittima causa giustificativa del diniego di accesso, nell’esigenza di assicurare il diritto alla riservatezza nei casi in cui, come quello del genere all’esame, i fatti come definiti dagli atti sopra specificati appaiono suscettibili della relativa tutela nei confronti di tutti gli iscritti al Consiglio (cfr Cons. Stato Sez. VI 12 aprile 2005 n. 1679 e;idem, 27 maggio 2003 n.2938).

Ora vero è che tali esigenze, come sottese all’eccezione all’accesso di cui dall’art.13 lettera h) del succitato Regolamento devono considerarsi recessive le quante volte, come sostenuto al riguardo dal notaio D. M., il diritto di accesso viene esercitato ai fini difensivi (nelle eventuali sedi civile e penale) ma non è questo il caso in cui l’interesse "difensivo" ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 24 comma 7 della legge n.241/90 (cfr Cons. Stato Ad. Pl. 7 febbraio 1997 n.5), in quanto prevalente, consente l’esercizio del diritto in parola..

Invero, anche voler sorvolare sull’assenza, nella richiesta di accesso, di una motivata esigenza di tutela di interessi giuridici, solo in via ipotetica preannunciata, (cfr Cons. Stato Sez. VI 6 luglio 2010 n.4297) potendo, tutto sommato, qui l’invocato diritto di accesso essere finalizzato ad una preliminare valutazione della possibilità di instaurare un’azione volta alla tutela sia in forma giudiziale sia extragiudiziale di interessi giuridicamente rilevanti, nondimeno nel caso de quo risulta dirimente dover constatare la mancanza in capo all’appellante delle condizioni sostanziali che legittimino la pretesa teleologica rivendicata, nel senso cioè che dovendosi preliminarmente verificare se sussistono elementi atti a dimostrare o comunque ad evidenziare la concreta sussistenza di un interesse giustiziabile, una siffatta verifica conduce ad un esito negativo.

La conoscenza degli atti e documenti onde poter agire nelle competenti sedi giudiziarie anche ai fini del riconoscimento della risarcibilità dei danni invocabili. si configura certamente come un interesse di tipo primario che la legge sulla trasparenza ha inteso espressamente privilegiare (comma 7 del citato art.24), ma un siffatto diritto presuppone necessariamente l’esistenza di due condizioni intimamente connesse, nella specie non sussistenti, e cioè:

la presenza di un interesse qualificato;

l’esistenza di un rapporto di strumentalità tra tale interesse la documentazione richiesta.

Ora il notaio D. M. è solo l’autore di un esposto con cui segnala l’anomalia del comportamento tenuto da un collega e, come tale, è un soggetto terzo rispetto al procedimento disciplinare che il Consiglio notarile ha avviato o inteso avviare su input dell’appellante, esplicandosi il rapporto giuridico introdotto con l’azione disciplinare unicamente tra il Consiglio e il notaio M..

Ne deriva che il contenuto e gli effetti della documentazione inerente la procedura volta a "sanzionare" (eventualmente) sotto il profilo disciplinare la condotta del collega non involge minimamente la posizione del "denunciante" cui non può né deve interessare, almeno con le modalità di cui al rimedio giurisdizionale ex art.25 della legge n.241/90, quanto l’Organo professionale di appartenenza andrà ad assumere nei confronti del collega.

A maggior ragione l’insussistenza del suindicato profilo legittimante è palesemente rilevabile, ove si voglia conoscere, come pare pure richiesto dal notaio D. M., gli atti intermedi e prodromici alla fase disciplinare vera e propria: in tal caso non si vede a quali concreti scopi possa servire la conoscenza della relativa documentazione (ammesso, peraltro che vi sia una apposita documentazione nei sensi voluti dal richiedente, al di fuori della già conosciuta nota con cui si esprime l’intentio di assumere i provvedimenti del caso) e tanto a prescindere dalla espressa previsione di esclusione dall’accesso pure discrezionalmente fissata dal suindicato Regolamento del Consiglio notarile all’art.13 lettera h (disposizione non impugnata) con l’indicazione degli "atti endoprocedimentali" e "tutti gli atti contenenti gli esiti di accertamenti effettuati in sedi ispettive e di vigilanza" (costituenti esattamente manifestazioni dei poteri istituzionali dell’Organismo).

In forza delle suestese considerazioni l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Sussistono, peraltro, tenuto conto della specificità della vicenda, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30016 Liquidazione delle spese

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Svolgimento del processo

che:

1. D.B.R. propone ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Napoli menzionato in epigrafe sostenendo che, nell’accogliere parzialmente la sua domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento dell’amministrazione regionale campana, sua datrice di lavoro, con il quale si era avviata la procedura di recupero di differenze retributive percepite ma ritenute non dovute dall’amministrazione, ha illegittimamente limitato al solo periodo di durata irragionevole del processo il suo diritto all’indennizzo, ha omesso di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 previsto ratione materiae per le cause di lavoro, ha liquidato le spese processuali applicando erroneamente le voci tariffarie per i procedimenti speciali di volontaria giurisdizione e ha comunque liquidato le spese legali in misura modesta ed incongrua, senza tenere conto della nota spese regolarmente depositata e senza dare alcuna motivazione circa una liquidazione cosi esigua e omettendo, altresì, ogni motivazione circa le voci non ritenute applicabili in relazione alla nota spesa depositata.

2. Si difende con controricorso il Ministero.

Motivi della decisione

CHE:

3. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica e le ripetizioni che li caratterizzano.

4. Per ciò che concerne la determinazione del periodo indennizzabile la giurisprudenza di legittimità (si veda ordinanza Cass. civ. sez. 1, n. 2388 del 1 dicembre 2011) ha ritenuto che è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisatile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati. Nè a conclusioni diverse perviene la stessa giurisprudenza della predetta Corte internazionale che – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla L. italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili.

5. Per ciò che concerne l’attribuzione di una somma ulteriore (cosiddetto "bonus") diretta a indennizzare il maggior pregiudizio determinato da particolari circostanze la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1, n. 2388 del 1 febbraio 2011) ritiene che essa postula la ricorrenza in concreto di tal maggior pregiudizio e la sua prova, a differenza di quanto avviene per la incidenza della durata della ingiustificata protrazione del processo che costituisce di per sè un elemento obiettivo che comporta un pregiudizio sempre presente ed uguale. Pertanto, nel caso di processo presupposto consistente in controversia di lavoro o previdenziale, per la quale il giudice di merito abbia negato il riconoscimento di tale "bonus", la critica della relativa pronuncia non può fondarsi sulla mancata motivazione di detta decisione negativa, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, circa la ricorrenza di un pregiudizio maggiore, non potendo questo essere riconosciuto in via automatica ratione materiae.

6. Per ciò che concerne l’applicazione delle tariffe per i giudizi contenziosi e l’applicazione degli standards europei nella liquidazione i motivi di ricorso sembrano, ancor prima che infondati con riferimento al caso in esame, in cui non si specifica quasi mai quale tabella sarebbe stata applicata, radicalmente inammissibili perchè articolati in forma meramente interrogativa e privi di concretezza tanto da non consentire di quantificare le spese reclamate di cui non si specifica l’entità. In merito alla liquidazione della Corte di appello occorre richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (fra le altre si veda Cass. civ. ordinanza 9098/2010) secondo cui la parte che censura, in sede di legittimità, la liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare in modo specifico e autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale error in iudicando, pena l’inammissibilità del ricorso, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti. La doglianza richiede inoltre che dall’erronea applicazione delle voci della tariffa sia conseguita la lesione del principio dell’inderogabilità e il ricorrente non può dunque limitarsi alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute.

7. Nella specie siffatti oneri non risultano adempiuti dal ricorrente e ciò comporta il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 650,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 11-10-2011, n. 1633 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Espone la ricorrente, Cogega, di avere partecipato alla gara per l’affidamento degli "Interventi di manutenzione straordinaria stradale e fognaria nelle frazioni e zone alte della città lotto D" indetta dal comune di Salerno.

In sede di gara, la ricorrente ha autodichiarato il possesso dei requisiti generali, ai sensi dell’art. 38 d. lgs. 163 del 2006 e del punto 18) dello schema di domanda predisposto dalla stazione appaltante, in particolare per quanto riguarda il non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

2.- La stazione appaltante, in fase di verifica delle dichiarazioni dei partecipanti, ha acquisito il DURC dal quale è risultato a carico della ricorrente:

a. l’irregolarità della posizione Inail;

b. l’irregolarità della posizione Inps;

c. l’irregolarità della posizione Cassa Edile.

La ricorrente ha però evidenziato l’insussistenza delle rilevate infrazioni contributive ed assistenziali, almeno relativamente ai requisiti della gravità e del carattere definitivo dell’accertamento.

La stazione appaltante, con nota del 3 novembre 2010, ha comunicato tuttavia l’esclusione di Cogega ai sensi dell’art. 38, lett. i) d. lgs. 163 del 2006.

3.- Cogega ha quindi presentato l’odierno ricorso, notificato il 15 dicembre 2010 e depositato il 28 successivo, affidato a molteplici motivi con i quali, sotto vari profili, contesta la falsa e l’erronea applicazione del menzionato art. 38 d. lgs. 163/2006 nonché degli artt. 3 e 10 bis L. n. 241 del 1990, il difetto d’istruttoria, la violazione del giusto procedimento e della lex specialis di gara, la carenza di motivazione, l’eccesso di potere per sviamento, l’ingiustizia manifesta.

Per quanto sopra ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento del provvedimento di esclusione.

4.- Il Comune di Salerno si è costituito e, con memoria depositata l’11 gennaio 2011, ha concluso per la reiezione del ricorso.

Anche il controinteressato aggiudicatario, Annibale Capacchione, si è costituito e con memoria ha chiesto respingersi il ricorso per inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità oltre che per infondatezza nel merito.

Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2011, il Tar con ordinanza n. 46/2011 ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

La parti hanno rassegnato memorie in vista dell’udienza pubblica del 9 giugno 2011, data in cui la causa è stata posta in decisione.

5.- Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Tema decisivo della controversia è valutare se l’irregolarità dichiarata nel DURC integri di per sé gli estremi della gravità della violazione in materia contributiva, definitivamente accertata, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. i); occorre quindi chiarire se la posizione di irregolarità contributiva sia tale da giustificare i provvedimenti sanzionatori adottati: esclusione dalla gara, incameramento della polizza fideiussoria, segnalazione all’autorità di Vigilanza di settore, con eventuale interdizione dalla partecipazione alle gare fino ad un anno.

6.- Sul punto, il citato art. 38, comma 1, lett. i), fatto proprio dal punto 18 della lex specialis di gara, dispone che non possono partecipare alle gare pubbliche coloro che abbiano commesso "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributivi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti".

Affinché ricorra la fattispecie normativa appena descritta è dunque necessario sia la sussistenza dell’elemento della gravità sia la circostanza che l’irregolarità sia definitivamente accertata (Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 716).

Nel caso di specie, non ricorre alcuno dei menzionati presupposti, ma anzi emergono diversi fattori in senso opposto, in particolare:

1. l’irregolarità della posizione Inail è dovuta ad un mero errore dell’istituto, confermato dal successivo DURC;

2. l’irregolarità della posizione INPS, che emerge dal DURC relativo al mese di aprile 2010, con scadenza 16 maggio 2010, non ha carattere definitivo; inoltre, in relazione all’importo ed al regolare adempimento pregresso delle altre obbligazioni INPS, non sembra assumere il carattere di per sé della gravità.

La stazione appaltante ha invece considerato che l’emersa irregolarità del DURC, riguardo alla posizione INPS, integrasse automaticamente il carattere della gravità e definitività senza condurre, come avrebbe dovuto, un’adeguata verifica.

7.- Per quanto sopra, ed assorbito quant’altro, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese, determinate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione comunale; sono compensate nei confronti dell’INPS e della controinteressata.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 2040 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati.

Condanna il comune di Salerno al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre Iva e Cassa nonché rimborso del contributo unificato, come per legge. Compensa le spese nei confronti dell’INPS e della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 05-10-2011, n. 36162 Sequestro

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di "Frani in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 1 febbraio 2011, ha confermato il decreto del 5 gennaio 2011 del P.M. presso il medesimo Tribunale con il quale, nell’ambito del procedimento penale a carico di F.V. indagato per i delitti di impedito controllo ( art. 2625 c.c.) e di infedeltà patrimoniale ( art. 2634 c.c.) era stato disposto il sequestro probatorio di documentazione contabile.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo la mancanza ovvero la illogicità della motivazione in merito alla necessità del sequestro degli originali dei documenti piuttosto che delle mere copie.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto contesta la manifesta illogicità ovvero la mancanza di motivazione dell’impugnata ordinanza.

2. Giova, infatti, premettere come la pacifica giurisprudenza di questa stessa Sezione affermi che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (v. Cass. Sez. 5 13 ottobre 2009 n. 43068).

Nella specie, questa volta in fatto, assorbente per la declaratoria d’inammissibilità è la considerazione che il Tribunale del Riesame abbia sicuramente e correttamente motivato la conferma dell’impugnata decisione ribadendo il principio secondo il quale il sequestro probatorio dell’originale ovvero della copia di un determinato documento sia rimesso alla discrezione dell’organo inquirente, sulla scorta di valutazioni relative proprio alle concrete esigenze istruttorie che questa Corte di legittimità, a maggior ragione, non può esaminare allorquando, come nella specie, non si evidenzino neppure violazioni di legge nè, tantomeno, errores in iudicando o in procedendo del Giudice dell’impugnazione.

3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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