Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38169

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto dal PROCURATORE della REPUBBLICA di Termini Imerese e dalla difesa delle costituite parti civili S. G. e P.A. avverso la sentenza in data 8-02-08 del Tribunale di Termini Imerese che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.A. per difetto delle condizioni di procedibilità della querela in ordine al reato di cui all’art. 388 c.p.p., comma 2, per aver eluso l’ordinanza del predetto Tribunale in data 16-12-03 con la quale erano state prescritte misure cautelari a difesa del possesso, da parte delle anzidette parti civili, di una sevitù di passaggio, esercitata sulla (OMISSIS) attraverso il fondo del G., la Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 15-4-2009, in riforma della decisione di 1^ grado, dichiarava il G. colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 600, 00= di multa, con risarcimento danni e spese in favore delle costituite parti civili anzidette.

Avverso detta sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore; Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’erronea riconduzione del fatto contestato alla persona del ricorrente, nonostante dagli atti e segnatamente dalle risultanze documentali e testimoniali, la conduzione del terreno di cui alla contestazione si appartenesse alla Cooperativa Società Agricoltura e Servizi, il cui legale rappresentante doveva correttamente essere individuato non nella persona del ricorrente ma in quella di tal S.G., aspetto processuale, questo, del tutto trascurato in sentenza con ricorso ad una mera illazione nel riferire all’odierno imputato lo spoglio contestato, peraltro, con una terminologia equivoca e censurabile ("probabilmente").

Il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

Ed invero, come esattamente denunciato dalla difesa del ricorrente, l’impugnata sentenza ha del tutto trascurato la pur essenziale verifica circa la ragionevole e comprovata attribuibilità del fatto contestato proprio alla condotta cosciente e volontaria del ricorrente, superficialmente riferendo al predetto detta responsabilità sulla base del fatto che costui risultasse comproprietario, con il fratello S., del terreno in questione, su cui comprovatamente operava la servitù di passaggio a favore dello S. e della P..

Senonchè, come risulta decumentalmente in atti e come segnalato dal ricorrente, attraverso la produzione documentale difensiva, il contratto di fitto del 28-11-2000 regolarmente registrato il 21-12- 2000, del fondo in esame era stato ceduto dai proprietari pro- indiviso germani G. alla Cooperativa Agricoltura e Servizi.

Già a questo punto era necessario verificare la durata dell’affitto che risulterebbe ricomprendere il tempo dei fatti contestati e chi fosse il legale rappresentante della detta Cooperativa, contrattualmente titolare del possesso e della detenzione del fondo in forza di tale contratto di fitto.

Sul punto alcuna motivazione e verifica risulta operata in sentenza, nonostante, in merito allo spoglio, potesse essere utile ed apprezzabilmente rilevante il contributo delle indagini di p.g. e segnatamente l’esame del Mar.llo V., richiamato in sentenza ai soli fini dell’alterazione dello stato dei luoghi nel contesto della servitù di passaggio (cfr. fol. 2).

La centralità dell’omessa, comprovata e motivata verifica sul soggetto cui attribuire lo spoglio e quindi consapevolmente il reato contestato, gioca un ruolo determinante ai fini della fondatezza della denuncia del vizio di motivazione, trattandosi di prova correttamente definita dal ricorrente come "decisiva", a fugare ogni sorta di incertezza, inammissibile in questa sede, cui sembra riferirsi il "probabilmente" dell’assunto del verbalizzante V.. In tali termini va annullata con rinvio l’impugnata sentenza.

P.Q.M.

ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-05-2012, n. 7444

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Messina con sentenza del 16 giugno 2010, in riforma di quella in data 21 settembre 2007 del Tribunale di Messina, ha condannato R.B. che aveva occupato dall’1 luglio 1981 fino al 24 novembre 1994 un immobile demaniale in (OMISSIS), indicato come comparto 19 dell’isolato 84 a seguito del disposto trasferimento dell’abitato di (OMISSIS) per un movimento franoso al pagamento in favore dell’Agenzia del Demanio, della complessiva somma di Euro 3.475, osservando: a) che fino al momento dell’acquisto dell’immobile dal comune di (OMISSIS), come consentito dalla L. 615 del 1982, il R., che lo aveva occupato, doveva fornire la prova del pagamento del canone determinato nella misura del 5% annuo del valore del bene; b) che, d’altra parte, detta legge non attuava automaticamente alcun trasferimento, nè fissava un termine entro cui lo stesso sarebbe dovuto avvenire e peraltro lo disponeva a favore del comune: perciò escludendosi che l’obbligo di corrisponderlo si fosse estinto per il sopravvenire della menzionata disposizione legislativa.

Per la cassazione della sentenza il R. ha proposto ricorso per 3 motivi.

L’Agenzia del Demanio non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, il R., deducendo violazione di legge, nonchè difetti di motivazione censura la sentenza impugnatala) per averlo considerato occupante dell’immobile erroneamente disattendendo la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, posto che il soggetto occupante era in realtà la moglie C.T., che aveva stipulato nel 1994 l’atto di compravendita; b) per aver ignorato la quietanza liberatoria rilasciata a quest’ultima con la quale l’Agenzia attestava l’avvenuto pagamento di tutti i canoni fino al momento della compravendita.

Con il secondo, deducendo violazione della L. n. 615 del 1982 si duole che la Corte di appello abbia ritenuto dovuti i canoni senza considerare che il ritardo del contratto di cessione era addebitabile esclusivamente a fatto e colpa dell’amministrazione demaniale;

sicchè l’occupazione non poteva considerarsi abusiva. Mentre con riferimento all’entità del canone, la stessa doveva essere necessariamente parametrata sul prezzo (politico) di vendita imposto dalla legge suddetta.

Le suesposte censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

Il R., infatti, non sembra aver compreso contenuto e finalità della L. n. 615 del 1982, che ha disposto la vendita da parte dell’Amministrazione del demanio dello Stato in favore del Comune di (OMISSIS), del compendio già oggetto del decreto d’espropriazione n. 30486, emesso in data 19 giugno 1934 dal prefetto di Messina: dopo che a seguito del D.P.R. 30 settembre 1955, n. 1097, l’abitato di (OMISSIS), esclusa una zona appositamente delimitata, era stato cancellato dalla tabella di quelli sottoposti a trasferimento e compreso invece in quella degli abitati da consolidare.

La legge, infatti, come ha rilevato la Corte Costituzionale anche alla stregua delle relazioni annesse alle diverse proposte di iniziativa parlamentare (Camera dei Deputati, 8^ legislatura, D.D.L. n. 1849 del 1980, D.D.L. nn. 2642 e 2753 del 1981), che ne costituirono la base – intendeva sanare una situazione assai complessa e difficile, che involgeva interessi e posizioni di carattere pubblico e privato, che si erano determinate dopo che a seguito del menzionato D.P.R. n. 1097 del 1955 numerosi terreni resi liberi erano stati investiti da opere private di costruzione non a scopo speculativo, ma per l’esigenza primaria di un ricovero abitativo; e che tutti coloro che ne avevano fatto richiesta, avevano ottenuto dall’Intendenza di finanza di Messina concessione di singole aree site in dati comparti ed isolati del piano di ampliamento del 1929, "corrispondendo, peraltro, un canone, che per la misura del prezzo stabilito, era conforme al valore edilizio delle aree stesse".

E tuttavia detta finalità venne raggiunta non attribuendo ai concessionari diritti soggettivi alla cessione attraverso un sistema equiparabile a quello inerente all’assegnazione e vendita nel settore dell’edilizia residenziale ma attraverso il trasferimento dei beni dallo Stato al comune di (OMISSIS), e quindi attraverso una modifica ope legis della loro titolarità in capo all’amministrazione comunale, condizionata agli adempimenti prescritti a carico del comune acquirente fra cui, per quel che interessa, la regolarizzazione dei rapporti pendenti con i predetti occupanti mediante vendita a loro favore della proprietà delle aree da ciascuno occupate, previa esibizione, da parte di ciascuno di essi, di certificazione dell’amministrazione finanziaria dello stato da cui risulti il soddisfacimento del debito erariale per la pregressa occupazione". Da tale quadro normativo consegue: a) che nessun rapporto diretto è stato istituito dal legislatore tra occupanti dei terreni ed Amministrazione demaniale, che anzi dall’art. 2, n. 1 della Legge è stata "sollevata da ogni obbligo e responsabilità relativamente a qualsiasi controversia con gli occupanti del compendio nonchè con i terzi"; b) che conseguentemente alcun termine era stato concesso all’amministrazione suddetta per il compimento della complessa operazione, anche perchè subordinata agli adempimenti che il comune di (OMISSIS) era tenuto ad adempiere per ottenere il contratto di cessione; e riguardando proprio detti adempimenti richiesti all’amministrazione comunale quello di 5 anni stabilito dal legislatore per la regolarizzazione dei rapporti con gli occupanti; c) che restava estraneo alla disciplina della legge il rapporto di concessione delle aree intercorso tra questi ultimi e l’Amministrazione del demanio, significativamente non menzionato dalla L. n. 615, e perciò regolato dal provvedimento o dal titolo che lo aveva istituitole comunque dalla legge che per qualsiasi occupazione di un bene altrui prevede, come puntualmente osservato dalla Consulta, il pagamento di un corrispettivo, nel caso correttamente parametrato dall’amministrazione finanziaria al 5% annuo del valore edilizio dell’immobile; che poi corrispondeva al prezzo di vendita imposto dalla L. n. 615 al comune di (OMISSIS), una volta che i criteri di cui alla L. n. 865 del 1971 erano stati modificati dalle note decisioni 5/1980 e 223/1983 della Corte Costituzionale. Proprio a questa normativa si è attenuta la Corte territoriale, la quale ha correttamente disatteso l’eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio del R. nei confronti dell’amministrazione statale, per il fatto che questi ha ammesso, per un verso, di avere inizialmente occupato l’immobile per cui è stato richiesto il pagamento del canone, senza neppure allegare titolo e condizioni dell’occupazione;e pretendeva, per altro verso, di provare il proprio difetto di legittimazione inerente al rapporto suddetto derivante da un’occupazione senza titolo iniziata nell’anno 1981 attraverso l’asserito contratto di compravendita del lotto stipulato dalla moglie C.T. nell’anno 1994 con il comune di (OMISSIS): senza riferire alcun’altra circostanza fattuale neppure in merito alla composizione del suo nucleo familiare durante il periodo in contestazione.

Egualmente priva di autosufficienza è la censura relativa al mancato esame della certificazione liberatoria rilasciata alla moglie "per l’avvenuto pagamento di quanto dovuto dal 1982 al 1994", posto che il ricorrente: 1) non ha allegato neppure il titolo in base al quale ha occupato l’immobile, l’entità del canone richiestogli dall’amministrazione demaniale, nè quella delle somme corrisposte e delle modalità con cui era avvenuto detto pagamento:peraltro smentito in tutte le altre difese ove ha sostenuto che nessun canone era dovuto all’amministrazione suddetta perchè colpevole di aver ritardato il contratto dal 1982 al 1994; 2)si è limitato a trascrivere una proposizione della pretesa certificazione o ricevuta che non consente neppure di stabilirne il collegamento nè con l’immobile oggetto del pagamento del canone preteso dal Demanio, nè tanto meno con i soggetti che vi avrebbero provveduto, in essa attestandosi soltanto che la certificazione era stata richiesta da C.T. ed alla stessa rilasciata; per cui sotto questi profili le censure risultano inammissibili. Infondato è infine l’ultimo motivo, con cui il R. lamenta di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali:posto che detta condanna costituisce per il disposto dell’art. 91 cod. proc. civ. un effetto automatico della soccombenza, nel caso determinata dalla sentenza di appello, che ha travolto ed assorbito quella di primo grado; e che la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte è rimessa dall’art. 92 cod. proc. civ. al potere discrezionale del giudice del merito.

Pertanto detto giudice non è tenuto a dare ragione con un’espressa motivazione sia dell’uso di detto potere nell’ipotesi di soccombenza reciproca e/o in quella della sussistenza di giusti motivi, sia del mancato uso di tale a facoltà;e la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. Nessuna pronuncia va invece emessa per quelle del giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione del demanio spiegato difese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-11-2011) 25-11-2011, n. 43667

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Svolgimento del processo

1. La difesa di M.S. propone ricorso avverso la sentenza del 25/10/2011 con la quale la Corte d’appello di Roma ha disposto la consegna del suo assistito all’autorità giudiziaria rumena a seguito dell’emissione di un mandato di arresto Europeo per l’esecuzione della pena di un anno di reclusione comminata con sentenza definitiva del Tribunale di Bailesti la medesima autorità, in relazione all’accertata responsabilità del ricercato per il delitto di rapina.

Con il primo motivo si eccepisce illogicità della motivazione nella parte in cui nella pronuncia impugnata è stata esclusa la possibilità per l’interessato di scontare la pena nel nostro territorio, nel presupposto della mancanza di una richiesta espressa in tal senso proveniente dall’interessato.

In senso contrario si osserva che dal verbale di udienza del 31/08/2011 si ricava sia la sua opposizione alla consegna, che il richiamo alla situazione di fatto, costituita dalla sua residenza in Italia da tre anni, ed alla presenza sul suolo nazionale di componenti della sua famiglia, elementi tutti dai quali deve ricavarsi la volontà dell’interessato di scontare la pena in Italia, possibilità illegittimamente esclusa dal giudicante.

2. Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione sulla condizione del radicamento dell’interessato in Italia, con specifico riferimento alle condizioni di vita dei familiari dell’interessato, che avrebbero corroborato la prospettata presenza in Italia dell’interessato, imponendo l’accoglimento dell’istanza.

3. La difesa ricorrente ha depositato in data 12/11/2011 memoria con allegata documentazione, attestante la consegna all’interessato del numero di codice fiscale, nonchè la conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato in azienda agricola di Bracciano, con data di scadenza successiva all’esecuzione della misura cautelare.

Si eccepiva inoltre che in ragione del tempo decorso in esecuzione della misura, dedotta la carcerazione già subita nel territorio di origine, la misura di pena che risultava da eseguire ad oggi è quantificabile in una misura minima, tale da rendere sporporzionata rispetto alle conseguenze dannose dello sradicamento che avrebbe imposto all’interessato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Preliminarmente si osserva che correttamente si contesta la determinazione della Corte d’appello di respingere la richiesta di esecuzione della pena in Italia, sulla base della mancata formulazione di una espressa richiesta dell’interessato. Superando precedenti affermazioni di segno contrario invero, ormai la giurisprudenza di legittimità, sulla base della valorizzazione del tenore testuale della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. r, è giunta a non esigere, per consentire l’esecuzione della pena comminata da giudice straniero nel nostro territorio, una manifestazione di volontà in tal senso da parte del cittadino italiano, imponendo la richiesta espressa solo per il caso di sollecitazione di segno contrario di volontà di espiazione all’estero (Sez. 6, Sentenza n. 30018 del 16/07/2008, dep. 17/07/2008, imp. Zurlo, Rv. 240330).

Nel caso di specie, in cui il diritto del cittadino straniero a scontare la pena in Italia è stato riconosciuto in forza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 227 del 2010, che lo ha espressamente subordinato all’accertamento del radicamento dell’interessato nel territorio, stabilendo in caso positivo l’equiparazione della situazione di fatto a quella del cittadino, deve concludersi che, dovendo parificarsi la situazione richiamata a quella del cittadino per cui non è richiesta un’espressa istanza, del pari la richiesta dello straniero sul punto deve ritenersi implicita ove questi abbia allegato il radicamento nel territorio, aspetto di fatto che assume rilevanza solo nell’ottica di tale equiparazione.

2. Ciò premesso in via teorica tuttavia, nel concreto il ricorso non può trovare accoglimento atteso che, al di là dell’incompletezza dell’allegazione documentale dinanzi alla Corte di merito riguardo alla sua personale situazione di vita, sulla base di quanto documentato in questa sede dal ricorrente con memoria depositata il 18/11/2011, questi ha allegato richiesta di rilascio del numero di codice fiscale, nonchè documentazione relativa al rapporto di lavoro instaurato in Bracciano nel gennaio 2011, ed in corso di esecuzione al momento dell’arresto.

Per costante giurisprudenza si ritiene di poter accertare il radicamento nel territorio solo a seguito della verificata presenza dell’interessato in esso per un congruo periodo, quantificabile in più anni, nell’arco del quale sia documentata non solo la residenza nel territorio, che costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente, ma anche lo svolgimento di un’attività lavorativa, la contribuzione fiscale e previdenziale, nonchè la presenza di vincoli familiari dai quali sia dato desumere il ridursi dei legami con la terra d’origine.

Nel concreto la residenza nel territorio dello Stato risulta provata solo a far tempo dal giugno 2011, mentre lo svolgimento dell’attività di lavoro, cui nel corso dell’audizione in sede di convalida o nel corso dell’udienza, mai l’interessato ha fatto riferimento, a tutto concedere risale al gennaio 2011, arco temporale inidoneo a comprovare il radicamento, nei termini ritenuti costantemente rilevanti da questa Corte.

La formulazione di richiesta di rilascio del numero fiscale, risalente al 2008, essendo atto di parte che non deve essere sorretto dall’attestazione di presenza effettiva sul territorio, non risulta idoneo a fornire prova del radicamento, mentre del tutto irrilevante a tali fini è l’accertamento delle condizioni di vita dei familiari dell’interessato, non potendo la loro situazione dimostrare alcunchè riguardo le condizioni di vita del ricorrente.

Per l’effetto, rigettato il ricorso, si condanna il ricorrente a pagamento delle spese del grado, disponendo che, a cura della Cancelleria siano curati gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 14-01-2011, n. 310

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) che, alla stregua della dichiarazione di parte ricorrente in camera di consiglio e della documentazione da essa depositata in atti in data 13 gennaio 2011, risulta essere venuto meno l’interesse al ricorso;

b) che quindi il ricorso va dichiarato improcedibile;

c) che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.