Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 04-02-2011, n. 4379 Ebbrezza Patente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Venezia ha emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione nei confronti di M. R. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica lamentando la mancanza di una statuizione volta all’invio degli atti o della sentenza al Prefetto, ai fini dell’irrogazione della la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è inammissibile. Effettivamente, questa Corte ha ripetutamente enunciato il condiviso principio che nel caso in cui il giudice penale abbia dichiarato l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, per intervenuta oblazione, non è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non essendosi in presenza di un accertamento del reato. In tale caso l’applicazione della sanzione accessoria in questione è rimessa, ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3, al Prefetto, che procede autonomamente all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per dar corso alla sospensione in questione (ad es. Sez. 4, 16/3/2004, Rv.

229384; Sez. 4, 23/12/2003 Rv. 229382). A tal fine il Giudice è senza dubbio tenuto all’invio al Prefetto di copia della sentenza o degli atti del procedimento al fine di sollecitare le determinazioni sanzionatorie dell’autorità amministrativa. Tuttavia, tale in invio non attiene al contenuto decisorio della pronunzia, ma costituisce mero adempimento di carattere ordinatorio che ben può essere posto in essere dopo la sentenza ed indipendentemente da essa, anche ad iniziativa degli uffici amministrativi o su sollecitazione del Pubblico ministero. Ne discende che, non essendosi in presenza di un momento decisorio e potendo il mancato invio essere rimediato in modi e tempi diversi, la relativa mancanza nel corpo della pronunzia non costituisce omissione che possa essere impugnata con ricorso per cassazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7855 Ricorso

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Svolgimento del processo

La ditta individuale Studio Landi di Riccardo Landi e le società Experian Data Service s.r.l. e Agenzia Stella s.a.s. di Carli avv. Lorenzo & C. propongono ricorso per cassazione, fondato su tre motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha rigettato le loro domande, intese ad ottenere, nei confronti dell’Agenzia del Territorio, l’inibizione di comportamenti asseritamente in violazione delle norme sulla concorrenza ed il risarcimento del danno derivante da quelle condotte.

L’Agenzia del Territorio resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Il controricorso dell’Agenzia del Territorio è inammissibile, essendo notificato oltre quaranta giorni dopo la notifica del ricorso ( art. 370 cod. proc. civ.).

Premesso infatti che La notifica a mezzo posta del ricorso risulta pervenuta all’Avvocatura il 4/3/09, la notifica del controricorso è tardiva, pur considerando la data del 21/4/09, in cui l’atto sarebbe stato consegnato agli Ufficiali giudiziari.

2.- I primi due motivi – con i quali i ricorrenti deducono nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazioni di legge e vizi di motivazione – sono inammissibili per la mancanza del quesito di diritto (quanto alle censure di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4) e del momento di sintesi (quanto alle censure riferite all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5), richiesti dall’art. 366 cod. proc. civ..

3.- La questione di legittimità costituzionale della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2, per contrasto con l’art. 3 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in cui si sostanzia il terzo motivo, è, di conseguenza, inammissibile, per la mancanza di qualsiasi strumentalità con una domanda di merito.

4.- Il ricorso va dunque rigettato.

5.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in ragione dell’inammissibilità del controricorso e del difetto di ulteriore attività difensiva da parte dell’Agenzia del Territorio.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 10002 opposizione

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Svolgimento del processo

1. M.M. propose al Tribunale di Catanzaro opposizione avverso i provvedimenti emessi nel giugno 1982 dal Direttore dell’Ufficio del Registro di Paola, con i quali gli si intimava il pagamento della somma di L. 350.000 per indennità di abusiva occupazione di mq. 48 di suolo demaniale marittimo sulla spiaggia di (OMISSIS) e lo sgombero dell’area stessa, della quale sosteneva invece essere proprietario esclusivo. L’Amministrazione finanziaria chiedeva il rigetto dell’opposizione e in riconvenzionale la condanna del M. al rilascio del terreno ed al risarcimento del danno per l’occupazione abusiva. Il Tribunale, espletata c.t.u., annullava l’ingiunzione e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava il M. allo sgombero del terreno ed al risarcimento del danno per l’abusiva occupazione dal 1978 al 1984. 2. Proponeva appello il M., il quale preliminarmente si doleva della nullità della sentenza impugnata perchè trattenuta in decisione il 12.11.1997 nonostante l’intervenuto decesso, in data 8.6.1997, del procuratore costituito di esso appellante; nel merito, lamentava l’omessa considerazione della intervenuta sdemanializzazione tacita dell’area, nonchè l’omesso accertamento dell’esatta estensione della superficie occupata. Il Ministero proponeva appello incidentale volto ad accertare che l’estensione dell’area marittima era pari a mq. 228,90 con conseguente rideterminazione dell’entità del risarcimento. La Corte di Appello di Catanzaro, rinnovata la c.t.u., con sentenza depositata il 14 febbraio 2005 e notificata il 17 giugno 2005 condannava il M. al rilascio dell’area occupata, per una estensione di mq. 177,43 ed al risarcimento dei danni, rideterminati alla stregua della maggiore estensione accertata. La Corte rigettava l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, rilevando che la morte del procuratore della parte, avvenuta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e prima della discussione avanti al Collegio (si trattava di processo regolato dal rito in vigore prima della legge n. 353/1990), non comporta l’interruzione del processo, non essendovi attività procuratoria da svolgere bensì la sola attività di difesa tecnica in sede di discussione. Nel merito, richiamate – quanto alla appartenenza del terreno occupato al demanio marittimo – le risultanze catastali e le caratteristiche oggettive del bene, e precisata la insussistenza della c.d. sdemanializzazione tacita -in mancanza del formale provvedimento costitutivo di declassificazione a norma dell’art. 35 c.n., faceva propri gli accertamenti condotti dal nuovo c.t.u., con riferimento alla estensione della area occupata dal M. ed alla stima del relativo valore, al quale parametrava l’indennizzo per l’occupazione abusiva.

3. Avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato in data 1 ottobre 2005, basato su tre motivi. Resiste il Ministero con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il M. denunzia "violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 301 c.p.c.". Lamenta, in sostanza, l’erroneità della statuizione con la quale la Corte di merito ha escluso la nullità della sentenza di primo grado, dedotta con l’appello: in tal modo, disconoscendo che il processo, a seguito del decesso dell’unico procuratore di esso attore, era automaticamente interrotto di diritto ai sensi dell’art. 301 c.p.c., con conseguente nullità della successiva sentenza, si sarebbe violata tale norma, pregiudicando il suo diritto di difesa tecnica.

Va tuttavia osservato, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 4947/1999; n. 11292/2005; n. 2053/2010), che tale nullità, non rientrando in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., per la rimessione della causa al primo giudice, ed essendo quindi soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione, non poteva costituire – e non ha costituito – unico oggetto dell’appello e della decisione della Corte, necessariamente investita anche della decisione sul merito della controversia, sul quale la Corte stessa ha provveduto. Pertanto l’eventuale accoglimento del motivo concernente la nullità della sentenza di primo grado, non interferendo con la decisione sul merito della controversia, assumerebbe rilievo ai soli fini del regolamento delle spese del giudizio, che la Corte d’appello ha posto a carico, relativamente ad entrambi i gradi, dell’odierno ricorrente alla stregua del criterio della soccombenza. Ma tale pronuncia sulle spese non è stata fatta oggetto, se non per altri motivi, di impugnazione:

ne deriva il difetto di interesse del ricorrente alla decisione sul motivo di ricorso in esame.

2. Con il secondo motivo di ricorso il M. denunzia l’omessa e/o contraddittoria motivazione relativamente alla ritenuta demanialità del terreno in questione ed all’accertamento dei confini tra la sua proprietà e l’area che si assume demaniale. Sostiene che la Corte di merito, avvalendosi di una consulenza tecnica carente, avrebbe omesso di accertare se l’area che si assume occupata da esso ricorrente potesse ricomprendersi nella porzione di terreno di mq.

38.000 che sarebbe stata oggetto di sdemanializzazione con decreto ministeriale del 1957. Osserva peraltro che, ove si trattasse di bene patrimoniale disponibile dello Stato, non sarebbe stata ammissibile l’intimazione, dovendo invece essere proposta dalla Amministrazione una azione ordinaria a tutela della proprietà.

Anche tale motivo è privo di fondamento. Come si è esposto, la Corte di merito, avvalendosi anche delle due consulenze redatte nei due gradi di giudizio, ha motivato con riferimento alle risultanze catastali, alle caratteristiche oggettive e all’allocazione del terreno occupato il suo convincimento circa la appartenenza del bene al demanio marittimo, escludendo inoltre la ammissibilità di una sdemanializzazione tacita, in mancanza cioè del formale provvedimento costitutivo di declassificazione a norma dell’art. 35 c.n.. A tale più che congrua motivazione il ricorrente oppone proprie generiche considerazioni, tendenti ad una rivisitazione della pronuncia di merito in contrasto con i limiti del vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità, che non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte. L’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, non conferisce infatti a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento (cfr. ex multis Cass. n. 27162/2009).

3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione alla condanna emessa nei suoi confronti al pagamento delle spese di entrambi i gradi e delle due c.t.u., nonostante il fatto – che avrebbe giustificato la compensazione totale o parziale delle spese – che la seconda c.t.u. si fosse resa necessaria in conseguenza dell’appello incidentale del Ministero, la cui tardività peraltro (in quanto appello in parte autonomo, avente cioè ad oggetto non solo la porzione di terreno cui si riferiva la sentenza di primo grado – quella occupata dal fabbricato edificato da esso ricorrente – bensì anche ulteriore superficie) avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte.

Denunzia inoltre la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la Corte rideterminato le spese e competenze del primo grado in assenza di domanda. Anche tale motivo è infondato, atteso che la Corte di merito: a) non ha violato il disposto dell’art. 91 c.p.c., attribuendo al soccombente l’onere delle spese del doppio grado, nè il disposto dell’art. 92 c.p.c., non ritenendo di avvalersi della facoltà discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese stesse; b) non ha violato l’art. 112 c.p.c., bensì applicato l’art. 336 c.p.c., nel rideterminare le spese del primo grado, atteso che la riforma parziale della sentenza di primo grado, in accoglimento dell’appello incidentale, estendeva i suoi effetti alle parti della sentenza impugnata (quale quella avente ad oggetto il regolamento delle spese) dipendenti dalla parte riformata; c) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’impugnazione incidentale tardiva, prevista dall’art. 334 c.p.c., per consentire alla parte l’accettazione della sentenza purchè l’avversario tenga analogo comportamento, è sempre ammissibile – nonostante lo spirare del termine ordinario o anche l’acquiescenza – anche ove avesse (ma nella specie non l’ha) ad oggetto un capo autonomo della sentenza rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, tanto più ove, come nella specie, l’interesse a proporre l’impugnazione incidentale dipenda dall’avvenuta proposizione di quella principale (cfr. ex multis Cass. n. 15483/2008; n. 3069/2005; n. 1667/2004; n. 9710/2002).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.500,00 per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-02-2011) 23-03-2011, n. 11707

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Napoli in data 22- 10-2010 con la quale, all’esito dell’udienza preliminare, in contrario avviso alla richiesta del locale PM, si era dichiarato n.d.p. nei confronti di G.C. in ordine al reato di calunnia nei confronti di tal U.R. scientemente accusato del reato di falsa testimonianza nell’ambito di un procedimento civile, pur consapevole dell’innocenza dell’accusato, perchè il fatto non costituisce reato, per insussistenza del dolo, ha proposto ricorso per cassazione il predetto U. ex art. 428 c.p.p., comma 2, nella qualità di parte civile costituita, deducendo a mezzo del proprio difensore la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 425 c.p.p. per illegittima valutazione di inidoneità degli elementi acquisiti per sostenere l’accusa in giudizio, con relativa richiesta di annullamento con rinvio ex art. 623 c.p.p., comma 1, lett. d). In particolare il ricorrente, ricostruendo in fatto le fasi della vicenda in relazione ai fatti oggetto della contestata falsa testimonianza cui la denuncia per calunnia aveva fatto riferimento, sottolinea che il GIP doveva almeno adottare provvedimenti di cui agli artt. 421 bis o 422 c.p.p. per poter valutare i dati pro-batori che invece ha apoditticamente ritenuto a favore dell’imputato in termini di asserita incertezza della consapevolezza dell’innocenza dello incolpato, senza contare che così facendo, a svisamento delle sue funzioni tipiche in sede di udienza preliminare (confondendola con il giudizio di merito) elude il doveroso richiamo ai risultati istruttori del giudizio civile nell’ambito del quale il ricorrente fu ritenuto attendibile dallo stesso giudice civile e viceversa inattendibile l’imputato ( provvedimento del 6-03-08 del giudice civile designato all’udienza 8- 02-03 allegato in copia al ricorso).

Il pur apprezzabile sforzo difensivo a supporto del ricorso si risolve, tuttavia, in una sostanziale rivisitazione della vicenda in punto di mero fatto, interdetta, come tale, in questa sede di legittimità.

Ed invero, e dato palesemente cogliere lo "sforzo" difensivo di "collocale in termini di tempo spazio e luogo il gazebo oggetto della controversia civilistica, il che "sposta" in termini di fatto l’assenza stessa della questione di diritto, ossia se il GIP in sede di udienza preliminare può procedere, come nella specie, ad una prioritaria valutazione della sussistenza, dogli elementi costitutivi del reato in esame, a fronte della richiesta del PM, di rinvio a giudizio per il reato contestato al G..

Ciò posto, non par dubbio che il ricorrente ha proposto una lettura in fatto della vicenda a contrasto con la decisione del GIP in sede di udienza preliminare, con una motivazione che, in ogni caso, offre una rappresentazione della chiave di lettura, allo stato degli atti, dell’elemento soggettivo del reato contestato al G..

A questo punto il ricorso in esame "invade" un campo interdetto in sede di legittimità e tanto impone una pronuncia di inammissibilità del gravame con le conseguenze ex art. 616 c.p.p. quanto alla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

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