Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-04-2011, n. 2029 assunzioni

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r le parti;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Unità Sanitaria Locale n. 4 di Olbia (attuale Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia), con delibera n. 259 del 4 novembre 1987, bandiva pubblico concorso per titoli ed esami per un posto di assistente sociale. La relativa graduatoria approvata con deliberazione del comitato di gestione n. 858 del 10 luglio 1990, veniva utilizzata per le ulteriori nomine.

Da ultimo, con deliberazione n. 1880 del 31 dicembre 1993, sempre per scorrimento della graduatoria, veniva nominata "assistente sociale collaboratore in prova presso il servizio CIM", la ricorrente A.R.M. collocata al nono posto della graduatoria.

2. La nomina veniva tuttavia annullata in autotutela con deliberazione n. 268 del 22 marzo 1994 del comitato di gestione della USL, su rilievo dell’Assessorato regionale alla Sanità che la nomina era avvenuta sulla base di graduatoria scaduta.

3. La M. impugnava il provvedimento di annullamento in autotutela davanti al TAR Sardegna che respingeva il ricorso con sentenza n. 305 del 17 marzo 2006, impugnata con l’atto di appello qui in esame, con il quale se ne chiede l’annullamento o la riforma per error in iudicando, manifesta illogicità nell’interpretazione giuridica e sul piano della parità di trattamento.

4. La ASL di Olbia non si è costituita in giudizio.

5. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2001, la causa è stata assegnata in decisione.

6. L’appello è infondato e va rigettato.

6.1. Preliminarmente devono essere dichiarate inammissibili, per violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 345 c.p.a. (oggi art. 104 c.p.a.), le censure articolate per la prima volta in grado di appello (cfr. pagina 8 e ss. dell’atto di appello).

6.2. Il Comitato di Gestione ha annullato, in autotutela, la nomina in prova della ricorrente, perché effettuata sulla base di graduatoria scaduta.

La ricorrente ha incentrato la sua difesa sulla pretesa validità della graduatoria.

Essa assume che la durata della graduatoria, prorogata di un anno dal d.l. 29 dicembre 1990, n. 415 convertito in legge 26 febbraio 1991, n. 58, sarebbe scaduta il 31 dicembre 1993, sicché sarebbe salva la nomina avvenuta con delibera di pari data.

La prospettazione della ricorrente non può essere condivisa.

Come rilevato dal giudice di primo grado, la validità delle graduatorie al tempo vigenti era stata prorogata di un anno per effetto dell’art. 1 del d.l. 29 dicembre 1990, n. 415, sicché la graduatoria in questione, essendo stata approvata il 9 luglio 1990 e avendo quale naturale scadenza il 9 luglio 1992, per effetto della proroga andava a scadere il 9 luglio 1993.

Ne consegue che la nomina dell’interessata avvenuta con deliberazione del 31 dicembre 1993 è successiva alla scadenza di validità della graduatoria.

Né trova fondamento nella normativa l’assunto che la proroga avrebbe valore per tutto l’anno 1993.

Come rilevato nella sentenza del TAR Sardegna, il quadro normativo nel quale si inserisce la proroga e che muove dall’art. 9 della l. n. 207 del 1985 prevede la proroga di un periodo di tempo che decorre dalla naturale scadenza iniziale della graduatoria e non copre, invece l’anno solare, in disparte, poi, la circostanza che la ricorrente, pur essendo stata nominata con delibera del 31 dicembre 1993, è entrata in servizio solo in data 1°agosto 1994, in data ampiamente successiva alla delibera di nomina.

Assume ancora la ricorrente che la data entro la quale doveva essere utilizzata la graduatoria fosse quella in cui era stata accertata la vacanza del posto da coprire mediante scorrimento della graduatoria e, quindi, nel caso quella del 21 ottobre 1992, data della delibera di giunta regionale n. 34/123 che aveva accertato la vacanza del posto.

Anche tale tesi difensiva non può essere condivisa perché nel quadro normativo di cui trattasi, la vacanza del posto è solamente il presupposto in presenza del quale si può procedere all’assunzione che costituisce il momento centrale e conclusivo di ogni procedimento concorsuale, nei confronti del quale la graduatoria ha una valenza strumentale ed è l’unico collegamento previsto dal legislatore tra questi due momenti.

7. Per quanto esposto, l’appello deve essere rigettato.

8. Nessuna statuizione va presa sulle spese di giudizio, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-07-2011, n. 16189 Rapporto di lavoro trattamento economico

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 30 aprile 1997 gli attuali contro ricorrenti adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli per sentire condannare la loro datrice di lavoro, l’ALITALIA S.p.A., al pagamento delle differenze economiche in atti specificate e relative al lamentato pagamento in misura inferiore al dovuto dell’indennità contrattuale di volo per il periodo successivo al novembre del 1994.

I ricorrenti premettevano: a) di aver lavorato alle dipendenze della società ATI ed ora di lavorare presso la società ALITALIA quali assistenti di volo appartenenti ai diversi livelli di tale categoria;

b) di percepire una retribuzione in parte fissa ed in parte correlata alle attività di volo; c) di percepire una indennità di volo che, ai sensi dell’art. 7 del c.c.n.l. di categoria, andava maggiorata per le ore di volo effettivamente prestate oltre la quarantesima secondo i taluni indici moltiplicatori; d) che l’art. 7 prevedeva che in ipotesi di il mancato svolgimento di attività "per ferie o addestramento" il limite delle 40 ore veniva ridotto in misura proporzionale; e) che l’Alitalia dal novembre 1994, in applicazione della normativa di cui sopra, illegittimamente avrebbe ridotto, in simili ipotesi, oltre ai numero delle ore al di là delle quali corrispondeva la maggiorazione dell’indennità di volo, anche l’indice moltiplicatore sulla base del quale determinava tale maggiorazione; f) che per effetto di ciò i ricorrenti avrebbero percepito somme inferiori a quelle loro spettanti. Instauratosi il contraddittorio, l’ALITALIA S.p.A. si costituiva in giudizio eccependo di aver regolarmente corrisposto ai dipendenti quanto loro dovuto. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande, con vittoria di spese.

Espletata c.t.u., il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14 giugno 2000, respingeva le domande compensando le spese di lite.

Proponevano appello i lavoratori lamentando che il Tribunale aveva erroneamente interpretato la disciplina contrattuale relativa alla invocata indennità. Insistevano pertanto perchè, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso venisse accolto, con vittoria di spese.

Con sentenza depositata il 10 dicembre 2007, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame, condannando la società Alitalia al pagamento, in favore degli appellanti, delle somme in dispositivo indicate.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Alitalia, sottoposta con D.P.C.M. 29 agosto 2008 alla procedura di amministrazione straordinaria, affidato ad unico motivo.

Resistono i dipendenti con controricorso, ad eccezione di A. A., + ALTRI OMESSI rimasti intimati.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo la società Alitalia in A.S. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 parte speciale Alitalia del c.c.n.l. 4 maggio 1989, così come recepito e parzialmente modificato dal c.c.n.l. 5 febbraio 1992 degli assistenti di volo dipendenti da Compagnia di navigazione aerea a partecipazione statale, nonchè dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Evidenzia la ricorrente che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte concerne l’esame dell’avvenuta corresponsione dell’indennità di volo con le relative maggiorazioni previste dall’art. 7 del citato c.c.n.l., ed in particolare se sia stata correttamente corrisposta ai dipendenti interessati detta indennità con le maggiorazioni previste dal comma 4 del citato art. 7 allorquando, per effetto del godimento di ferie o di addestramento, era stato riproporzionato il limite orario a partire dal quale scatta la maggiorazione.

Lamenta la Alitalia in A.S. che la corte di merito non aveva esattamente valutato la disciplina contrattuale collettiva indicata, fornendone una interpretazione in contrasto con le finalità che le parti sociali intendevano perseguire.

2. – Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha più volte esaminato la medesima questione, da ultimo con le sentenze 26 giugno 2008 n. 17528 e 18 febbraio 2008 n. 4008, ritenendo che "Ai sensi dell’art. 7 punto 4, parte speciale Alitalia del c.c.n.l. 4 maggio 1989, come recepito e modificato dal c.c.n.l. 5 febbraio 1992 degli assistenti di volo dipendenti da Compagnia di navigazione aerea a partecipazione statale, il superamento dell’impiego minimo di 40 ore di volo nel mese va retribuito, per le ore successiva alla quarantesima, con la maggiorazione oraria calcolata secondo i coefficienti previsti dallo stesso art. 7 punto 4, ma, ove ciò si verifichi per effetto del cumulo tra ore effettive di volo (in misura inferiore a tale limite) ed ore di addestramento o di godimento ferie, con la riduzione di una unità, rispondendo tale interpretazione alle finalità della norma collettiva di tutela del personale esposto a situazioni di maggiore usura e di protratta esposizione al volo a seguito di impiego effettivo".

La Corte, nella prima di tali pronunce, ha rilevato che nonostante in materia sia intervenuta la precedente difforme sentenza n. 3931 del 2007 (avente peraltro ad oggetto un controllo limitato alla verifica della correttezza della motivazione della sentenza ricorsa ed al rispetto dei canoni ermeneutici legali), doveva privilegiarsi la pronuncia n. 4008 del 2008 per essere stata resa in sede di impugnazione ex art. 420 bis c.p.c. che attribuisce alla relativa sentènza una autorità rafforzata rispetto a tutte le restanti decisioni della Corte di cassazione (Cass. n. 19560 del 2007), avendo il precipuo scopo di evitare una frammentazione delle interpretazioni della disciplina collettiva sottoposta all’esame della corte, con ricadute negative sul piano fattuale in termini di incertezza del diritto, disparità di trattamento tra i destinatari della medesima disciplina collettiva, oltre che di consequenziale incentivazione del contenzioso.

Questa Corte non ha motivo di discostarsi dalle conformi pronunce citate, sicchè il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che si atterrà, per l’ulteriore esame della controversia, al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-05-2011, n. 2876 Avanzamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ten. col. D. S., Ufficiale in spe dell’Esercito, appartenente al Ruolo Speciale, è stato preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2004, risultando idoneo e classificato al 94° posto, ma non iscritto in quadro per la promozione.

Egli impugna la sentenza del T.A.R. del Lazio, reiettiva del ricorso, integrato da motivi aggiunti, con il quale contestava il procedimento attuato dalla Commissione superiore di avanzamento denunciando il vizio di eccesso di potere in senso assoluto e relativo, per l’inadeguatezza del punteggio conferitogli a fronte del più benevolo e disparitario trattamento riservato a colleghi parigrado.

Si è costituito, con atto di forma, il Ministero intimato.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 28.01.2011.

L’appellante ripropone le censura di violazione dell’art. 26 legge n. 1137 del 1955, come integrato dal D.Lgs 490/97 e di eccesso di potere in senso assoluto ed in senso relativo, circoscrivendone la portata e la correlata contestazione della erroneità della sentenza a tre aspetti della valutazione riservatagli, in raffronto a quella riportata dal controinteressato Lettieri, ossia quelli relativi alle benemerenze, ai corsi di studio svolti, agli incarichi ricoperti.

Deve, quindi, ritenersi abbandonata, malgrado figuri nell’intestazione del motivo di appello, la censura di eccesso di potere in senso assoluto. Al riguardo, comunque, non può che condividersi il giudizio espresso dai primi giudici di insussistenza di tale vizio del procedimento selettivo e dell’atto impugnato in primo grado, trattandosi di vizio configurabile unicamente quando dalla documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale da rendere, a prima vista, il punteggio attribuito inadeguato, e vertendosi, invece, in un caso nel quale l’ufficiale scrutinato aveva conseguito, in precedenti gradi, due giudizi finali di superiore alla media e nel grado di tenente colonnello non sempre la qualifica finale era stata accompagnata dalle massime aggettivazioni.

L’illustrazione del preteso eccesso di potere in senso relativo, per raffronto analitico con il parigrado Lettieri, è compiuta con un approccio parziale, ossia mediante la considerazione di alcuni specifici aspetti della valutazione della C.S.A. e di alcuni singoli passaggi della motivazione della sentenza di primo grado a questi relativi, mentre costituisce giurisprudenza costante, richiamata nella sentenza stessa, che il sede di avanzamento degli ufficiali, specie per i gradi più elevati, come nella specie, il giudizio operato dalla commissione superiore è il risultato di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, con la conseguenza che non è possibile estrapolare singoli elementi, scindendoli dal contesto, per assumere che alcuno di essi, isolatamente considerato, fondi il giudizio complessivo.

L’art. 26 della legge n. 1137 del 12 novembre 1955, pretesamente violata, prescrive, infatti, che la valutazione per l’avanzamento a scelta degli ufficiali fino al grado di colonnello debba essere effettuata sulla base di una pluralità di elementi individuati nelle: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.

Ne deriva che ai singoli requisiti e titoli non può riconoscersi una specifica autonomia nella definizione del giudizio complessivo, in quanto tutti gli elementi vanno considerati nel loro insieme, con la conseguenza che eventuali carenze possano essere compensate da titoli diversi apprezzati come equivalenti o prevalenti, secondo giudizi di merito, connotati da altissima discrezionalità tecnica, rimessi alla competente Commissione di avanzamento, che è chiamata ad esprimersi su candidati le cui qualità (in particolare quando si tratti dei gradi più elevati) sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi.

Non essendo il giudice amministrativo munito in materia di cognizione di merito, l’ammissibilità del sindacato esperibile è ristretta entro i limiti di manifestamente palesi travisamento dei presupposti di fatto, abnormità o discriminatorietà.

Si tratta, allora, di valutare se i limitati aspetti portati all’attenzione con l’atto di appello evidenzino eclatanti incongruenze e se, inoltre, siano idonei ad far emergere, considerati unitamente agli ulteriori aspetti rilevanti per la valutazione ai fini dell’avanzamento tralasciati dall’appellante, una palese incoerenza del metro valutativo applicato o una macroscopica illogicità del complessivo giudizio, sintomatiche di eccesso di potere.

L’esito del riscontro è negativo.

Infatti, se pure è vero che, come sottolinea l’appellante, erronea risulta la notazione, nella sentenza, che "l’elogio rappresenta una benemerenza ben superiore all’encomio semplice", configurando, invece, la normativa quest’ultimo come ricompensa maggiore, tale errore non ha un rilievo decisivo nell’ambito del percorso argomentativo della sentenza, né, tanto meno, ed è questo il punto ora rilevante, risulta che in detto errore sia incorsa la C.S.A. nel formulare il giudizio della cui legittimità si discute.

Con riferimento ai corsi svolti, l’appellante rimarca, in sintesi, mediante l’elencazione dei corsi cui ha partecipato, di vantare un curriculum certamente migliore rispetto al Letterio. Tanto, peraltro, non risulta disconosciuto dalla commissione, considerato che il ricorrente ha ottenuto, quanto allo specifico iter formativo, un giudizio superiore a quello del controinteressato (riferito a risultati, rispettivamente, "buoni" e "soddisfacenti"), in coerenza con la documentazione matricolare e caratteristica.

L’appellante afferma, infine, la palese superiorità, non solo per numero ma anche per importanza, degli incarichi ricoperti ed analiticamente riferiti rispetto al controinteressato, che per ben nove anni ha svolto prevalentemente l’incarico di Capo sezione Lavori, con la conseguenza che l’attitudine ad assumere incarichi del grado superiore sarebbe chiaramente più spiccata per l’appellante.

Al riguardo si concorda con l’avviso dei primi giudici circa la particolare rilevanza che, nell’ottica della valutazione del considerato parametro, assume "il modo in cui gli stessi sono stati assolti", vale a dire i risultati conseguiti nell’incarico e le capacità che questi rivelano. Questi ultimi sono stati giudicati dalla commissione di " grande" e "ottimo" valore, quanto al Lettieri ed "elevati" nel caso dell’appellante e le rispettive capacità professionali "straordinarie" per il primo e "complessivamente ottime" per il D. S..

L’attitudine ad assumere incarichi del grado superiore, che in base all’art. 26 legge n. 1137/1955 costituisce un autonomo elemento di valutazione e che l’appellante tende a ricollegare meccanicisticamente agli incarichi ricoperti, nulla obiettando specificamente per tale aspetto del giudizio della commissione, è stata valutata "considerevole", quanto al D. S. e "spiccata" nel caso del controinteressato.

Aggettivazioni migliori quest’ultimo ha riportato anche nel giudizio delle qualità fisiche ("elevatissime", laddove quelle dell’appellante sono state indicate come "molto buone").

Non emergono, quindi, in conclusione, elementi che rendano palesemente implausibile ed arbitrario o connotino come macroscopicamente illogico il giudizio formulato dalla commissione di avanzamento.

L’appello va, dunque, respinto.

Si ravvisano, anche in considerazione dell’attività processuale svolta dalle parti, giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 26-05-2011, n. 21051 Accertamento Società

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 19 ottobre 2009, ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Torre Annunziata del 26 gennaio 2007 che aveva condannato M. A., S.L. e T.R., quali membri del collegio sindacale della I.A.M.M. Imbottigliamento Acque della Madonna s.p.a. dichiarata fallita il 21 febbraio 2002, per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, limitatamente al libro giornale e a quello degli inventari e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di somme di competenza della società fallita e per violazione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c..

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, a mezzo del proprio comune difensore, lamentando sia pur con distinti ricorsi:

a) l’inosservanza delle norme di legge quanto alla contestata bancarotta fraudolenta documentale con particolare riferimento all’esistenza dell’elemento soggettivo;

b) l’erronea interpretazione e applicazione della norma penale e il vizio della motivazione con riferimento sempre all’elemento psicologico dell’ulteriore reato della bancarotta fraudolenta per distrazione (capo 2.3 dell’imputazione);

c) l’insussistenza del concorso dei sindaci nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 2.8 dell’imputazione) con particolare riferimento alla concessione di un contributo ex L. n. 64 del 1986, del Ministero dell’Industria;

d) il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.;

e) il rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per fa nullità della notificazione della citazione all’imputato.

Il solo S.L. ha, inoltre, eccepito, in rito, la nullità dell’estratto contumaciale e del contestuale avviso di deposito tardivo mai notificato all’imputato presso il difensore domiciliatario.

Il solo T.R. ha, infine, contestato la quantificazione della pena.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente e in rito deve procedersi allo stralcio della posizione dell’imputato S. in quanto effettivamente non risulta correttamente notificato allo stesso l’estratto contumaciale e l’avviso di deposito tardivo della sentenza impugnata presso il procuratore domiciliatario.

2. I ricorsi di M.A. e di T.R. sono, invece, infondati e non meritano accoglimento, essendo ai limiti dell’inammissibilità per genericità in quanto ripropongono doglianze già disattese dai Giudici del merito.

3. Il primo motivo è non accoglibile in quanto si basa sull’erroneo presupposto della necessità del dolo specifico ai fini della integrazione dell’ascritto reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Al contrario, è ormai giurisprudenza del tutto maggioritaria quella che afferma il principio secondo il quale per la integrazione del reato di cui alla seconda ipotesi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 2, ravvisabile nella condotta dell’aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio della società o del movimento degli affari, sia sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, considerato che la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", formulata appunto in relazione alla fattispecie della irregolare tenuta delle scritture contabili, connoti la condotta e non la volontà dell’agente, sicchè è da escludere che configuri il dolo specifico, (v. Cass. Sez. 5^ 13 giugno 2007, n. 34933 e da ultimo Sez. 5^ 25 marzo 2010 n. 21872).

In definitiva, occorre l’intenzione di impedire la mera conoscenza relativa al patrimonio o al movimento degli affari ma non occorre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori e nemmeno la rappresentazione di questo pregiudizio.

Tutto ciò premesso in diritto, si osserva come la Corte di Appello di Napoli, questa volta in fatto e facendo buon uso dei principi dianzi evidenziati, abbia chiarito sulla base delle acquisite risultanze probatorie (v. pagina 6 della motivazione) come l’irregolare tenuta delle scritture contabili della società decotta (in particolare del libro giornale e del libro degli inventari) non fosse la risultante di attività o accadimenti (incendio dello stabilimento) non imputabili agli odierni ricorrenti.

4. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo al fatto della distrazione patrimoniale delle somme indicate al punto 2 numero 3 del capo d’imputazione, del pari, in relazione all’elemento soggettivo dell’ascritto reato.

Anche in questo caso la Corte territoriale ha dato, però, conto delle doglianze mosse con l’atto di appello evidenziando il chiaro comportamento inerte dei sindaci, che si sottrassero al compimento di quelle azioni in difesa del patrimonio societario pur in presenza delle evidenziate operazioni anomale (v. in particolare pagina 13 della motivazione).

A tal proposito può rammentarsi come, nei reati di bancarotta sia, infatti, ammissibile il concorso di uno o più dei componenti del collegio sindacale con l’amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell’ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione(v.

Cass. Sez. 5^ 4 novembre 2009 n. 10186).

5. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla bancarotta per distrazione con riferimento alle operazioni indicate al punto 2 numero 8 dell’imputazione è ugualmente infondato.

Anche in questa sede i ricorrenti ripropongono le medesime asserzioni defensionali sul punto già avanzate avanti i Giudici del merito e dagli stessi correttamente disattesi.

In fatto, è logica e confortata dalle risultanze processuali, l’affermazione della Corte territoriale circa l’avvenuto ripianamento delle perdite societarie mediante l’apposizione nel bilancio del 1996 di somme, portate da un provvedimento amministrativo concessorio di contributi, non certe e di ammontare non definito.

Se a ciò si aggiunga come soltanto nel bilancio del 2000 si provvide alla correzione della differenza tra l’importo indicato in bilancio e quello effettivamente erogato dal Ministero dell’industria ne deriva la chiara coscienza e volontà di porre in essere le ascritte condotte distrattive.

6. Il quarto motivo del ricorso, relativo alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. non è conforme alla pacifica giurisprudenza di questa Corte.

Si è, invero, reiteratamente affermato come la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all’art. 114 c.p., comma 1, presupponendo un apporto differenziato nella preparazione o nell’esecuzione materiale del reato stesso, non sia applicabile ai reati omissivi in quanto il "non facere" è concetto ontologicamente antitetico alla sussistenza dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento (v. a partire da Cass. Sez. Ili 27 settembre 1982 n. 11306 e da ultimo la citata Sez. 4^ 6 novembre 2008 n. 45119).

Trattasi di un principio generale non applicabile, come sostiene erroneamente il ricorrente, solo ai reati a sfondo sessuale.

7. Il quinto motivo del ricorso, relativo questa volta ad una presunta nullità processuale scaturente dalla invalida citazione degli imputati, è ugualmente infondato.

La Corte territoriale ha giustamente affermato, con assorbente considerazione, come la pretesa nullità dell’avviso della fissazione dell’udienza camerale di trattazione del giudizio abbreviato per essere stato effettuato a mezzo fax ai difensori domiciliatari e non agli imputati personalmente sia una nullità a regime intermedio, sanata, comunque, dalla tardiva eccezione solo in sede di gravame.

La giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite è infatti nel senso che, in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p., ricorra soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva da parte dell’imputato, mentre non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. (v. Cass. Sez. Un. 07 gennaio 2005 n. 119 e da ultimo Sez. 3^ 16 marzo 2010 n. 20349).

La notificazione della citazione all’imputato con forme diverse da quelle previste non integra, infatti, necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma da invece luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale, soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p., ed alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p., sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario.

Ma a tal fine l’imputato che intenda denunciare la nullità assoluta della notificazione non può limitarsi a denunciare la inosservanza della norma bensì deve rappresentare al Giudice di non avere avuto conoscenza dell’atto ed indicare gli specifici elementi che consentano la verifica di quanto affermato.

Il che non è avvenuto nella specie se si pensa che gli imputati sono addirittura comparsi alla udienza preliminare.

8. Il solo ricorrente T. ha, inoltre, rilevato una omessa motivazione dell’impugnata decisione in ordine alla quantificazione della pena: trattasi di rilievo inammissibile avanti questa Corte di legittimità ove soltanto una violazione dei limiti edittali, sia con riferimento alla pena base che alla continuazione, può essere sottoposta al vaglio di congruità (v. Cass. Sez. 2^ 17 aprile 2009 n. 27114).

Nella specie la mancata riduzione della pena non inficia la legittimità della decisione non venendo neppure in contestazione l’esercizio del potere discrezionale del Giudice nell’irrogazione della pena.

9. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati e i ricorrenti condannati, altresì, ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte dispone stralciarsi la posizione di S.L. affinchè si trasmettano gli atti relativi alla Corte d’appello di Napoli per la notifica dell’estratto contumaciale e del contestuale avviso di deposito tardivo della sentenza d’appello impugnata all’imputato.

Rigetta i ricorsi di M. e T. che condanna ciascuno al pagamento delle spese del procedimento.

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