Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-01-2013) 05-04-2013, n. 15832

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 10-1-2012, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Lucera, ha condannato C. M. a pena di giustizia per il reato di sequestro di persona, lesioni personali, minaccia e porto ingiustificato di coltello.

A fondamento della condanna vi è l’accertamento, non contestato, che il (OMISSIS) il C. sequestrò una ragazza minorenne, la trascinò all’interno di un negozio, dove la trattenne per sette ore puntandole un coltello alla gola.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato lamentando il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 88 e 89 c.p., e la violazione dell’art. 81 c.p..

Col primo si duole che la Corte d’appello, sebbene richiesta, abbia omesso di sottoporre a rinnovata visita psichiatrica l’imputato, per accertarne la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Col secondo si duole del mancato riconoscimento della continuazione con reato di analoga natura commesso tre anni prima.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. I giudici di merito hanno fondato il giudizio sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto su ben due consulenze neuropsichiatriche: una eseguita nel 2007 dal dr. Ca. ed un’altra eseguita nel presente procedimento dai dottori N. e c., i quali, pur rilevando la presenza, nell’imputato, di tratti borderline ed antisociali di personalità, per effetto di un "disturbo depressivo di moderata entità, in soggetto con un livello di funzionamento intellettivo al limite", hanno escluso che il C. fosse incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Si evince chiaramente dalla lettura della sentenza di primo grado, espressamente richiamata da quella d’appello, che i giudici hanno sottoposto a vaglio gli argomenti e i dati scientifici introdotti dagli esperti e li hanno fatti propri dopo attento esame. Tanto basta per ritenere assolto l’obbligo motivazionale, in un caso che non vedeva differenti tesi scientifiche contrapposte, ma convergenti conclusioni di periti diversi.

Nemmeno è da ravvisare violazione di legge nel diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ex art. 603 c.p.p., giacchè trattasi di istituto eccezionale, che costituisce deroga alla normale presunzione di completezza dell’istruttoria espletata dal giudice di primo grado. In una tale prospettiva, l’art. 603 c.p.p., comma 1 non riconosce carattere di obbligatorietà all’esercizio del potere del giudice d’appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesta per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Con la conseguenza che, se è vero che il diniego dell’eventualmente invocata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione (sulla quale nei limiti della illogicità e della non congruità è esercitarle il controllo di legittimità) può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti (Cassazione penale, sez. 4, 28/04/2011, n. 23297). Nel caso di specie la Corte d’appello ha invece chiaramente spiegato che la rinnovazione dell’istruttoria era da ritenersi non consentita, sia per le chiari conclusioni rassegnate dagli esperti in primo grado, sia perchè la difesa dell’imputato non si era nemmeno peritata di produrre documentazione medica idonea ad introdurre un principio di prova in ordine alla dedotta malattia invalidante. Trattasi di motivazione ovvia e logica, che da conto delle ragioni per cui, nel concreto esercizio del potere discrezionale, è stato negato ingresso alla nuova prova, con la conseguenza che la scelta del giudice di merito, sorretta da idonea motivazione, non è censurabile in questa sede.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento della continuazione con un reato di analoga natura, commesso tra anni prima. Anche in questo caso la motivazione resa dal giudice di merito, fondata sull’alterità della persona offesa e la distanza temporale tra i fatti (tre anni), che escludono – com’è stato correttamente ritenuto – la possibilità di ricondurli ad un medesimo disegno criminoso, rende la sentenza immune da censura, anche perchè nemmeno il difensore è stato in grado di indicare elementi concreti a sostegno dell’opposta tesi: salvo fare generico riferimento alle "modalità di esecuzione" dei reati, le quali sono collegate, secondo ogni logica, alla natura del reato e non ad una pregressa, unitaria deliberazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi del ricorso, stimasi quantificare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza 20 Settembre 2010 , n. 19851 Paninoteca rumorosa? Sì al risarcimento del danno biologico, ma senza chiusura anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con sentenza del 14 aprile 2005 la Corte di appello di Trieste, in parziale accoglimento dell’appello della s.r.l. X, riformava la sentenza di primo grado che l’aveva condannata a chiudere l’esercizio di paninoteca e a far uscire i clienti dopo le ore 23 onde salvaguardare l’esigenza di riposo dei G.-M., abitanti al piano sovrastante, che avevano agito ai sensi degli artt. 844, 2043, 2058 cod. civ., ravvisando l’eccessività del sacrificio imposto alle esigenze della produzione della predetta società. Invece era sufficiente, per il risarcimento del danno alla salute degli attori, secondo i sintomi soggettivi dai medesimi rivelati, in mancanza di prova di lesione all’integrità psico-fisica secondo i certificati medici prodotti, la somma che determinava, in via equitativa, per P. G. e M. D. in euro 100 mensili da giugno 1996 a dicembre 1998 – data in cui era stata emessa nei confronti della società X l’ordinanza ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. – da confermare – sulle misure da adottare per rendere tollerabili le propagazioni rumorose (silenziatore del macchinario e del banco frigo con migliore collocazione e controllo degli antivibranti mediante installazione di fonoisolamento ed eliminazione di ponti acustici delle tubazioni del fluido refrigerante; obbligo di imporre il silenzio agli avventori e di inibire l’uso di apparecchi tv e hi-fi dopo le ore 23; installazione di un tendone fonoisolante di opportuna densità, e rivestimento con fono assorbente del muro di cinta), e per gli altri danneggiati, in mancanza di idonea documentazione, in via presuntiva euro 50 mensili per 30 mesi.
Ricorrono per cassazione B., P., E. G. e D. M. cui resiste la s.r.l. X.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo denunciano “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 115 c.p.c. e 2697 c.c.” per avere la Corte di merito ritenuto il preuso della paninoteca rispetto all’abitazione del piano sovrastante da parte dei ricorrenti utilizzando prove illegittimamente acquisite al termine del giudizio di secondo grado prima dell’udienza collegiale, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il motivo è inammissibile per mancanza di decisività della circostanza che i ricorrenti assumono illegittimamente esaminata. Ed infatti la ratio decidendi è il contemperamento degli interessi della produzione e del riposo, mentre il preuso è una considerazione marginale, che non ha influito sul decisum.
2. – Con il secondo motivo deducono: “Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 844 e 2043 c.c.” perché le propagazioni rumorose inevitabili sono sopportabili, nei limiti della normale tollerabilità, per contemperare le esigenze della produzione con quelle della proprietà, ma al di fuori di esse sono illegittime e costituiscono fatto illecito. Nella specie i limiti di tollerabilità di cui al D.P.C.M. del primo marzo 1991 erano abbondantemente superati, con accertamento passato in giudicato, e perciò il preuso era irrilevante.
Il motivo è inammissibile per mancanza di correlazione con la ratio decidendi e carenza di interesse.
I giudici di appello infatti, nel confermare, come evidenziato in narrativa, gli accorgimenti da adottare e nel riconoscere il diritto risarcitorio, hanno ritenuto l’illegittimità delle propagazioni rumorose.
3. – Con il terzo motivo deducono: “Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti” perché i giudici di merito hanno contraddittoriamente affermato che le immissioni sono diminuite dopo l’ordinanza del 1994 ante causam, pur dando atto che non il banco frigo, ma la lavatazzine era stata riparata.
Il motivo, volto ad ottenere una diversa valutazione delle circostanze di fatto, è inammissibile.
3.1 – Lamentano quindi che erroneamente i danni sono stati considerati di natura soggettiva e morale mentre sono fisici e perciò in relazione ad essi, anche per la quantificazione, era stata chiesta C.T.U., disattesa.
Il motivo è infondato.
I giudici di merito hanno riconosciuto agli attori il danno non patrimoniale conseguito alla lesione dell’inviolabile diritto della persona alla salute, correttamente inquadrato come danno biologico, e lo hanno quindi liquidato in via equitativa, in base all’art. 1226 cod. civ..
4. – Con il quarto motivo deducono: “Art. 360 n. 5 c.p.c. – Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti”, in quanto l’apposizione del telone fonoisolante si era rivelata misura inutile e dannosa, tant’è che il Pretore l’aveva inibita e la relativa ordinanza non era stata esaminata dalla Corte di merito.
La censura è inammissibile perché attiene alle modalità di esecuzione della sentenza impugnata che appartengono al giudice competente, ai sensi dell’art. 612 c.p.c..
5. – Concludendo il ricorso va respinto. Si compensano le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. Civ. Sez. Lav. 07.04.2011 n. 7966 – indennità chilometraggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 5.06.2003, C.F., dipendente come operaio irriguo del Consorzio di Bonifica del Valli del Platani e del Tumarrano, confluito nel Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, esponeva che dal 1991 al 1998 era stato comandato a prestare giornalmente la propria attività in varie località distanti dai 15 ai 35 Km dal centro abitato di (OMISSIS) e percorreva ogni giorno – con il proprio autoveicolo – una distanza media di oltre 40 Km.

Aggiungeva che dall’ottobre 1998 era stato comandato a prestare la propria opera presso la sede periferica di (OMISSIS), distante oltre 80 Km dal centro di (OMISSIS). Ciò premesso, chiedeva la condanna del Consorzio al pagamento dell’indennità di trasferta, del buono pasto e dell’indennità chilometrica fino al settembre 1998. Il Tribunale di Agrigento con sentenza del 2.03.2004, ritenuto che non spettassero le indennità rivendicate, rigettava le domande.

Tale decisione, appellata dal C., è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1432 del 2006, che ha riconosciuto a favore del dipendente l’indennità chilometrica prevista dagli artt. 8 e 9 allegato B) del CCNL in misura di 1/5 del prezzo della benzina super per tutto il periodo dedotto in giudizio (1991/gennaio 2002), senza la franchigia di 30 KM, non risultante nè dal CCNL del settore nè dai successivi accordi sindacali. Il Consorzio ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Il C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto con specifico riferimento all’art. 115 e all’art. 116 c.p.c., per omessa valutazione della prova dedotta da una parte su un punto decisivo della questione proposta, nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In particolare il ricorrente sostiene che il giudice di appello ha condannato il Consorzio al pagamento dell’indennità chilometrica a favore del dipendente genericamente "per tutto il periodo dedotto" omettendo ogni valutazione delle prove documentali prodotte.

Lo stesso ricorrente aggiunge che dalle comunicazioni trasmesse dal Ministero del Lavoro- UPLMO di Agrigento. al Consorzio risultava che il C. per l’anno 1993 aveva lavorato per 102 giorni e per l’anno 1994 per 118 giorni e non, come diversamente dedotto in ricorso, rispettivamente – per 121 e 141 giorni.

Il motivo è privo di pregio e va disatteso.

Invero, anche a voler prescindere dall’eccezione di tardività o della produzione documentale sollevata dal controricorrente, il ricorso è privo di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato nè dove nè quando è stata chiesta l’ammissione delle prove, di cui è stato omesso qualsiasi riferimento, ed inoltre non avendo riportato nè trascritto il contenuto dei documenti, il cui esame sarebbe stato trascurato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa interpretazione delle disposizioni dell’Accordo Collettivo Nazionale del 1978 allegato B) del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 6.03.1996, di cui all’art. 2 lett. b), con riferimento agli artt. 8, 9 e 10, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La censura, come si evince anche dal relativo quesito di diritto (di cui a pag. 13 del ricorso) riguarda l’erroneità dell’interpretazione delle disposizioni collettive circa le modalità di determinazione dell’indennità chilometrica, e in modo specifico con riguardo al punto iniziale di percorrenza (residenza del lavoratore ovvero luogo di firma). La censura così formulata non coglie nel segno e non merita quindi di essere condivisa, giacchè la Corte territoriale ha individuato il luogo di firma e quello di residenza del dipendente in (OMISSIS), circostanza non contestata ed espressamente indicata nell’originario ricorso.

Nè infine assume rilevanza il riferimento del ricorrente Consorzio alla delibera sulla franchigia chilometrica n. 51 del 10.03.1999, in quanto tale limitazione (come precisa la sentenza impugnata a pag. 7 con adeguata e logica motivazione ), oltre a non essere prevista dal CCNL del settore nè dai successivi accordi sindacali, è stata abolita con Delib. n. 230 del 2005.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Eugenio Longo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15,00 oltre Euro 1500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’Avv. Eugenio Longo antistatario.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-12-2010) 19-01-2011, n. 1422

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1 .-. La Corte di Appello di Milano con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di S.M. per i reati di cui ai capi 1), 2) e 3) (rapina aggravata ai danni del rappresentante di gioielli, P. G., e reati connessi, commessi in (OMISSIS)), 22) (riciclaggio di denaro, provento di altra rapina, commessa il giorno precedente) e 24) (favoreggiamento personale nei confronti di Z.A.).

Con la medesima sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di U. A. per il delitto di cui al capo 21) (tentata rapina aggravata in concorso ai danni della filiale BNL di (OMISSIS), eseguita in data (OMISSIS)).

2 .-. Avverso la suindicata sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori, S.M. e U. A., chiedendone l’annullamento. S. deduce in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, in quanto le dichiarazioni testimoniali poste alla base della decisione sarebbero in realtà infarcite di lacune e contraddizioni e sarebbero in contrasto con la dinamica del fatto come ricostruita in sentenza. Inoltre la Corte avrebbe errato nel ritenere "probatoriamente rilevante" ai fini della sua colpevolezza la conoscenza da parte di esso S. della abitazione della parte offesa. Anche le sue difficoltà economiche, ritenute dai Giudici di merito un forte indizio a sostegno della sua partecipazione al reato, sarebbero in realtà insorte in un momento successivo al fatto delittuoso.

In secondo luogo S. denuncia gli stessi vizi in ordine al reato di riciclaggio a lui contestato al capo 22), in riferimento al quale vi sarebbe carenza assoluta di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento psicologico. U. eccepisce la violazione degli artt. 49 e 56 c.p., ribadendo di essere rimasto assente da ogni attività inerente alla azione criminosa e sottolineando che i soggetti che ne erano stati accusati erano stati fermati a notevole distanza dalla Banca e in orario di pranzo.

Mancherebbero pertanto la idoneità e la univocità degli atti posti in essere. Anche il contenuto delle intercettazioni effettuate non avrebbe alcun rilievo in riferimento alla posizione di esso U..

A parte il fatto che lo stesso Z.A., nel confessare le rapine di cui era stato accusato, aveva affermato di avere desistito dall’azione in riferimento alla rapina ai danni della BNL. 3 .-. Il ricorso di S.M. deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. Quanto al reato di riciclaggio, la Corte di Appello ha correttamente basato la affermazione della penale responsabilità del ricorrente su dati oggetti vi, quali l’avvenuto deposito della valuta straniera sul proprio conto corrente ad opera dell’imputato proprio il giorno successivo alla rapina e i suoi rapporti con Z., dati per altro confermati dal contenuto di una conversazione intercettata, in cui quest’ultimo aveva affermato che si sarebbe fatto cambiare il denaro da " M.". Anche il ricorso di U. è palesemente privo di fondamento. Nella sentenza censurata è contenuta una adeguata motivazione a confutazione dell’assunto difensivo (oggi riproposto) in base al quale la rapina contestata sarebbe rimasta nella fase della ideazione. In particolare, i Giudici di merito hanno correttamente spiegato che la individuazione dell’obiettivo, gli accordi presi, la preparazione effettuata, la divisione dei compiti, la scelta del momento migliore, lo studio del maggior bottino realizzabile, la acquisizione della attrezzatura necessaria per il colpo erano tutti elementi che denotavano la attuazione di atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato. In particolare, la attività posta in essere dal ricorrente era stata certamente rilevante quanto alla programmazione della rapina, essendo consistita in un sopralluogo e in numerose informazioni fornite ai complici, anche con la predisposizione di uno schizzo, derivanti dalle sue specifiche conoscenze della situazione che si sarebbe trovata al momento della esecuzione.

Anche in questo caso il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9- 2003, Petrella, rv.226074), può indurre a ritenere sussistente la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. E), vizio nel quale sostanzialmente si risolvono queste censure. Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente motivate sul piano logico e giuridico. Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a prospettare diverse ricostruzioni dei fatti e a ribadire tesi di segno contrario. Ma non rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere (come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente) una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.

4 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.