Cass. pen., sez. I 11-02-2009 (04-02-2009), n. 6000 Misure di prevenzione patrimoniali – Ambito di applicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Milano respingeva il ricorso presentato da A.A. avverso il decreto emesso dal tribunale della stessa città col quale era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 4 e contestualmente era stata disposta la confisca di numerosi beni mobili e immobili riconducibili al proposto, confermando e richiamando per relationem il decreto di primo grado.
Quanto alla misura della sorveglianza speciale osservava che essa era fondata sulla gravità dei numerosi e reiterati precedenti penali dai quali emergeva che era persona dedita al crimine da almeno 30 anni e che aveva adeguato la sua condotta criminale all’età passando dalle rapine al traffico illecito di stupefacenti, alle estorsioni e all’usura, il che consentiva di inquadrarlo tra i soggetti ricompresi nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, commi 1 e 2. I motivi di impugnazione riproponevano le medesime questioni già affrontate dal giudice di primo grado e sostanzialmente si fondavano sulla mancanza del requisito dell’attualità della pericolosità in quanto il proposto avrebbe abbandonato la strada del crimine a partire dal 2000. La Corte osservava che tale motivo contrastava con la realtà dei dati oggettivi in quanto nel (OMISSIS) aveva commesso gravi fatti di traffico illecito di stupefacenti, nel (OMISSIS) aveva commesso reati di usura, e per di più la sua capacità criminale si era manifestata anche dopo lunghi periodi di detenzione per cui la carcerazione non aveva sortito alcuna funzione di rieducazione.
Concludeva che il tempo trascorso in libertà senza commettere reati era troppo breve per dimostrare il venir meno della sua pericolosità, anche perchè non era emerso alcun segno di ravvedimento o di pentimento e l’attività lavorativa da lui svolta in ambito familiare era in concreto difficilmente verificabile.
In relazione alla misura di prevenzione patrimoniale, contestualmente disposta ai sensi del L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter e L. n. 55 del 1990, art. 14, osservava che la difesa aveva riproposto le medesime questioni già esaminate dal giudice di primo grado e disattese perchè totalmente apodittiche e indimostrate sulla provenienza dei beni o del denaro. Contrastante con i dati documentali era l’affermazione che la famiglia di origine di A. fosse benestante, trattandosi di genitori in pensione dal (OMISSIS) con reddito inferiore ai mille Euro e che in precedenza avevano svolto un lavoro modesto; privi di ogni riscontro si erano rivelati i suggeriti lasciti ereditari; parimenti indimostrate le donazioni di S.L., padre naturale della moglie; non provati da dichiarazioni dei redditi o da buste paga i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti dalla gestione di esercizi quali carrozzeria, panetteria e bar; la giustificazione addotta che si trattava di introiti non contabilizzati e quindi percepiti "in nero" non aveva ovviamente alcuna consistenza probatoria.
Parimenti infondati erano tutti i motivi riguardanti la giustificazione degli acquisti dei beni immobili sequestrati;
l’appartamento di (OMISSIS) era stato acquistato nell'(OMISSIS) dai genitori che non avevano alcuna disponibilità di denaro, era stato intestato alla figlia, ma usato da A. che già all’epoca aveva iniziato la sua attività di rapinatore; il primo appartamento di (OMISSIS) era stato acquistato dal preposto nel (OMISSIS) senza che potesse giustificare l’ingente esborso di denaro contante; il secondo appartamento di (OMISSIS) era stato acquistato nel 2003 grazie anche al prezzo di una mediazione mai provata ed anzi smentita dal terzo interessato; il bar tabacchi era stato acquistato senza fornire alcuna prova di provenienza del denaro da una fonte lecita di guadagno, limitandosi il preposto a sostenere che era il frutto di oltre venti anni di risparmi.
I buoni postali per un ammontare considerevole, rinvenuti in una cassetta di sicurezza nell’esclusiva disponibilità di A., erano stati considerati di sua esclusiva pertinenza, anche se in parte intesti al padre, in quanto costui non avrebbe avuto alcuna fonte lecita per acquistarli godendo di redditi assai modesti;
analoghe argomentazioni valevano per le polizze assicurative e per i depositi bancari. Avverso la decisione presentava ricorso il preposto e deduceva – erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esistenza dell’attualità della pericolosità in quanto basata solo sui precedenti penali risalenti a più di 4 anni fa, omettendo di considerare che l’ultima volta che A. era stato arrestato, nel 2006, era avvenuto per fatti del (OMISSIS) ed era un procedimento ancora pendente, e che il suo affidamento in prova si era positivamente concluso; del tutto arbitraria era poi l’affermazione che l’attività lavorativa svolta in ambito familiare non garantisse adeguato controllo;
– erronea applicazione della legge e difetto di motivazione sulle misure patrimoniali in quanto il decreto si era fondato solo sulla mancanza di documentazione fiscale dalla quale emergesse la provenienza del denaro, mentre ogni altra prova era ammessa; la corte aveva rifiutato di assumere prove testimoniali che avrebbero potuto sostituire le prove documentali delle donazioni e della provenienza del denaro contante; la corte aveva omesso di motivare sulla riconducibilità dei buoni postali e dei conti correnti intestati ai soggetti terzi all’ A., non potendo limitarsi ad affermare che costoro non avevano redditi sufficienti per acquistarli o detenerli.
– con motivi aggiunti ribadiva le medesime considerazione ed aggiungeva che, poichè la L. 24 luglio 2008, n. 125 aveva abrogato la L. n. 55 del 1990, art. 14 che prevedeva la confisca dei proventi da estorsione e usura, i beni derivanti da detti reati dovevano essere restituiti e così tutti quelli acquistati dopo la commissione dei detti reati.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Il provvedimento impugnato è congruamente e logicamente motivato per cui non è aggredibile sotto il profilo della mancanza di motivazione. L’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale appare del tutto conforme ai principi di legge in materia, sussistendo la prova che il preposto rientra nelle categorie contemplate dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2, quale persona pericolosa che ha tratto dal crimine la sua principale fonte di sostentamento. I motivi di ricorso per altro sul punto si limitano a contestare il giudizio di attualità della pericolosità, dando però atto che l’ultimo arresto risale al (OMISSIS) e che l’ultima condanna riguarda fatti del 2004, dal che non può che dedursi che non è certo lontano il tempo in cui delinqueva e che non è stato acquisito alcun elemento dal quale dedurre che in futuro non delinquerà, vista la carriera più che trentennale nel settore criminale.
I motivi di ricorso sulle misure patrimoniali sono infondati, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla provenienza lecita del denaro, ammettendo però che le uniche fonti di prova potevano essere testimoniali, delle persone interessate, nonostante che si trattasse di transazioni contabili. Sul punto i provvedimenti di primo e secondo grado hanno dettagliatamente dimostrato l’infondatezza delle tesi difensive per cui può ritenersi dimostrata la provenienza illecita del denaro necessario per gli acquisti di beni mobili, immobili, buoni postali e polizze assicurative.
Quanto al motivo aggiunto che rappresenta la nullità del decreto di confisca patrimoniale in conseguenza dell’avvenuta abrogazione della L. n. 55 del 1990, art. 14 ad opera del cosiddetto decreto sicurezza del luglio 2008, deve osservarsi quanto segue.
La L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14 aveva introdotto la previsione che le disposizioni della L. n. 575 del 1965, e quindi la possibilità della confisca prevista dagli artt. 2 bis e 2 ter, si applicassero anche ai soggetti indicati nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2 quando l’attività delittuosa da cui si riteneva derivassero i proventi fosse una di quelle previste dagli artt. 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648 bis, 648 ter c.p. e contrabbando.
Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, la L. n. 55 del 1990, art. 14 era speciale rispetto alla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, comma 1 che prevedeva invece che "le disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575 si applicano anche alle persone indicate nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, nn. 1 e 2".
L’art. 14, legge citata, si poneva in rapporto derogatorio, quale lex specialis posterior, sia per l’incipit della norma che così recitava "salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge", sia per la dichiarata volontà del legislatore desumibile dai lavori preparatori della L. n. 55 del 1990 (Sez. 1, 5 febbraio 2008 n. 6841, rv. 238635) L’art. 14 legge citata in sostanza aveva avuto lo scopo di restringere il margine di operatività delle misure di prevenzione patrimoniali allo scopo di migliorarne la funzionalità concentrando l’attività di indagine ai casi più gravi.
A conferma di tale impostazione soccorre la giurisprudenza di legittimità formatasi prima dell’entrata in vigore della L. n. 55 del 1990, che pacificamente riteneva di interpretare la disposizione di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 19 nel senso della piena equiparazione, ai fini delle misure di prevenzione patrimoniali, tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti ad attività delittuose da cui traggono i mezzi di vita ai sensi della L. n. 1423 del 1956 (Sez. 1, 11 dicembre 1989 n. 3253, rv. 183046; Sez. 1, 21 gennaio 1993 n. 226, rv. 193247; Sez. 1, 29 novembre 1993 n. 5166, rv. 196098).
Ricostruito in tal senso il quadro normativo di riferimento, deve procedersi all’esame degli effetti della L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 11 ter che ha abrogato la L. n. 55 del 1990, art. 14. Deve in primo luogo osservarsi che tale abrogazione non ha prodotto alcun effetto sulla norma di riferimento generale di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 19, visto che tale norma è sempre rimasta in vigore nel suo testo originale e che la "restrizione" di efficacia individuata nella L. n. 55 del 1990, art. 14 è stata frutto di interpretazione giurisprudenziale e dottrinale. Ne consegue che il venir meno della norma speciale fa rivivere nella sua pienezza l’operatività della norma generale che non è mai stata modificata o abrogata, per cui priva di pregio è la tesi difensiva prospettata secondo cui una volta abrogato la L. n. 55 del 1990, art. 14, non sussiste più alcuno strumento legislativo che consenta di estendere a soggetti ritenuti affetti da "pericolosità generica" le misure previste per i soggetti portatori di "pericolosità qualificata".
A parere del collegio non sussiste alcuna ragione per modificare l’interpretazione che la giurisprudenza di legittimità aveva già maturata sulla efficacia applicativa della L. n. 152 del 1975, art. 19, prima della entrata in vigore della norma speciale ora abrogata, nel senso che l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali della L. n. 575 del 1965 riguardasse tutti i soggetti individuati dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2. La Corte Costituzionale con la decisione n. 675 del 9 giugno 1988 aveva già affrontato la questione della legittimità della L. n. 152 del 1990, art. 19, comma 1, affermando che lo scopo di impedire l’eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall’esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti, rende non irragionevole la scelta del legislatore di estendere le misure antimafia ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose, quali quelle individuate dalla L. n. 1523 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2. Deve infine osservarsi che l’interpretazione della rivitalizzazione della piena operatività della L. n. 152 del 1975, art. 19 comma 1, è confortata sia dalla ratio legis del cosiddetto decreto sicurezza che ha avuto lo scopo di rafforzare e non restringere la possibilità di utilizzo delle misure di prevenzione patrimoniali sia dall’introduzione di un doppio binario in materia di competenza a promuovere il procedimento di prevenzione.
Infatti la L. n. 125 del 2008, art. 10 ha introdotto la competenza a proporre le misure di prevenzione patrimoniali del Procuratore Nazionale Antimafia e del Procuratore distrettuale nei confronti di tutti i soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o di uno dei reati previsti dall’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, mentre l’art. 11 cit. legge ha introdotto l’analoga competenza a proporre l’adozione delle misure di prevenzione patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2, del Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Il legislatore del 2008 ha avuto quindi ben presente la fattispecie prevista dalla L. n. 152 del 1975, art. 19 ed ha voluto confermarla introducendo questa competenza proprio all’art. 19, comma 1.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile, Sentenza 12962 del 2011 Locazione. Immobile danneggiato. Al locatore spettano i danni per mancata rocollocazione sul mercato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

In fatto e in diritto

1. [OMISSIS] e [OMISSIS] impugnano per cassazione, sulla base di quattro motivi, la sentenza della Corte d’appello di Catania, depositata il 9.06.2008, che, per quanto qui rileva ed a modifica di quanto disposto in primo grado; a. ha escluso che la AUSL conduttrice fosse responsabile dei danni da infiltrazione di acque meteoriche dalla copertura dello stabile, perché neanche i locatori avevano contestato che, in base al contratto, essi avevano mantenuto l’uso del lastrico solare e terrazze (con conseguente indisponibilità da parte della conduttrice) e perché, in ogni caso, il mantenimento in buono stato di detta copertura non rientra negli oneri di manutenzione del conduttore; b. non poteva ascriversi alla ritardata disponibilità dei locali il mancato lucro del canone di Euro 4.200 per l’intera durata del nuovo contratto stipulato con il V.; decorso il tempo necessario per recuperare l’effettiva disponibilità dell’immobile, i locatori bene hanno potuto goderne nel modo loro più congeniale, stipulando nuova locazione, sicché non poteva sostenersi, in mancanza di specifica prova che l’ulteriore (eventuale) mancato uso locativo dello stesso discenda dall’ inadempimento della conduttrice; per altro verso la stessa prosecuzione del contratto col V. fino alla sua naturale scadenza rappresentava solo un possibilità non un evento certo su cui potesse fondarsi la pretesa dell’equivalente dei canoni per tutti i sei anni di quel contratto; c. ha riconosciuto la spettanza alla conduttrice della restituzione della cauzione, la cui dazione reale risultava per tabulas dall’ originario contratto del 1989; non emergendo aliunde né la restituzione del suo importo, né la fondatezza della contestazione della sua dazione, non potendo questa farsi discendere dal successivo unilaterale sollecito dei locatori al pagamento della relativa somma, né dalla mancata menzione del suo importo in un elenco di paqamenti redatto oltre un anno dopo la stipula del contratto, in seno ad una delibera del Comitato di gestione dell’AUSL, dato che i pagamenti in corso di rapporto locativo vanno distinti dalla dazione di una somma per la costituzione di una garanzia cauzionale, peraltro contestuale alla stipula del contratto. La conduttrice non ha svolto attività difensiva.

2.1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione degli artt. 1587, comma primo, n. 1, e 1590, comma primo, per non avere la Corte d’appello riconosciuto loro il diritto ad ottenere dal conduttore il risarcimento dei danni ingenti da infiltrazione di acque meteoriche, per non avere lo stesso conduttore adempiuto a quei doveri generali di normale diligenza nell’uso della cosa locata.

2.1.2. Il motivo – ed i relativi quesiti di diritto non colgono nel segno. La censura, infatti, non tiene conto dell’effettiva ratio decidendi. La Corte territoriale ha escluso, in diritto, che della manutenzione del solaio di copertura fosse onerato il conduttore (conformemente a Cass. 14305/05), secondo cui, in tema di locazione di immobili urbani, l’obbligo di manutenzione ordinaria o straordinaria, quando non si tratta di opere di piccola manutenzione, grava sul locatore ed ha anche escluso, in fatto, che il locatore avesse la disponibilità di detto solaio, avendone i locatori mantenuto l’uso, così escludendo in radice che, nella specie, potesse assumere rilievo la questione dell’ onere incombente sul conduttore in ordine alle piccole manutenzioni. Queste ragioni della decisione non risultano scalfite dalla pur articolata censura. Né può essere fondatamente invocato l’obbligo della diligenza del buon padre di famiglia, perché, oltre a non essere sorto in fatto – per quanto innanzi osservato – alcun obbligo di custodia del solaio di copertura a carico del conduttore, si deve ribadire che l’obbligo del conduttore di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato dal contratto e l’obbligo di rispondere della perdita e del deterioramento della cosa avvenuti nel corso della locazione consentono al locatore di agire nel corso del rapporto per ottenere il rispetto di una conduzione diligente del bene locato, ma non possono legittimare un’ azione dopo la riconsegna dell’immobile per ottenere la condanna del conduttore al risarcimento del danno corrispondente alla spesa necessaria per ripristinare le migliori condizioni di manutenzione dell’immobile nel corso della locazione (Cass. n. 10562/07) –

2.2.1. Con il secondo e terzo motivo, entrambi deducenti violazione dell’art. 1591 c.c., i ricorrenti lamentano il mancato risarcimento lucro cessante, oltre il tempo necessario al ripristino dei locali e per tutta la durata della perduta nuova locazione, avendo i locatori fornito prova specifica di aver perduto quella specifica occasione contrattuale per colpa del conduttore(secondo motivo) ed avendo fornito la prova di aver visto sfumare, per l’inadempimento del conduttore, un’occasione contrattuale fruttifera, unica ed irripetibile e di essersi adoperati – a seguito della sua perdita – per procurarsene una simile, senza ottenere alcun risultato e nonostante i comprovati ricorsi al mercato pubblicitario.

2.2.2. I due motivi, che vanno trattati congiuntamente in quanto costituiscono profili distinti della medesima censura, debbono essere accolti. E’ costante l’indirizzo interpretativo di questa SC (Cass. n. 7670/93), secondo cui, in tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, il maggior danno, di cui all’art. 1591, seconda parte, c.c. che ha natura contrattuale, deve essere concretamente provato dal locatore, per cui il mero fatto del ritardo può legittimare soltanto una condanna generica al risarcimento, richiedendosi per contro, in sede di liquidazione, la specifica prova dell’esistenza del danno medesimo, in rapporto alle condizioni dell’immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di nuova sua utilizzazione, nonché all’esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietro corrispettivo, dalle quali emerga il verificarsi dì un’effettiva lesione del patrimonio (Cass. n. 292/02 e 23720/08) . Costituisce, del resto, affermazione risalente e pacifica in via generale, che la prova del maggior danno non sorge automaticamente, sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dalla astratta configurabilità di ipotesi di locazione o vendita del bene (ex plurimis Cass. n. 4968/97 Cass. 993/2002); ma richiede la specifica dimostrazione di un’effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato, nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente od in altre analoghe situazioni pregiudizievoli (Cass. n. 2525/06, 13653/06, 20829/06); 20829/06), con la precisazione che l’onere di detta prova è a carico del locatore, tenuto a dar conto dell’esistenza di ben determinate proposte di locazione o d’acquisto e di concreti propositi di utilizzazione (Cass. n. 6359/95; 1133/99; 4564/2000; 993/02; 9545/2002; 14753/05; 7499/07) . Orbene, nel caso di specie il giudice di secondo grado non si è esattamente uniformato alle suddette regole di diritto e non ha ritenuto di dovere fare riferimento alla perdita della concreta occasione di nuova locazione che un terzo aveva concretamente dato ai locatori, non ha considerato che proprio il ritardato rilascio dall’ immobile aveva indotto il nuovo conduttore a risolvere il rapporto di locazione ad uso commerciale, così determinando il pregiudizio dei locatori (certamente rapportabile all’esistenza ed alla durata del contratto stipulato con il terzo); –

2.3.1. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano insufficienza e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto spettante la restituzione del deposito cauzionale, senza considerare la mancanza nella contabilità della AUSL di qualsiasi prova sulla sua effettiva corresponsione, che avrebbe dovuto risultare da apposita delibera del Comitato di Gestione, previo parere della Commissione provinciale di controllo e la cui mancata corresponsione risulterebbe affermata dall’Ente nella delibera 2240 del 17. 11 .1990.

2.3.2. Anche questa censura non coglie nel segno, atteso che i ricorrenti, lungi dal prospettare vizi logici o giuridici posti in essere dai giudici del merito e rilevanti sotto il profilo di cui all art. 360 c.p.c., n 5, si limitano – contra leqem e cercando di superare quelli che sono i ristretti limiti del giudizio di legittimità, il quale, contrariamente a quanto reputa la difesa di parte ricorrente non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale sottoporre a un nuovo vaglio tutte le risultanze di causa – a sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in causa. E’ palese l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame. Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello ha proceduto ad una completa e puntuale valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti ed ha verificato che, a fronte del chiaro tenore letterale dell’originario contratto, non emergeva aliunde nè la restituzione dell’importo del deposito cauzionale, né la fondatezza della contestazione della sua dazione, non potendo questa farsi discendere dal successivo unilaterale sollecito dei locatori al pagamento della relativa somma, né dalla mancata menzione del suo importo in un elenco di pagamenti redatto oltre un anno dopo la stipula del contratto, in seno ad una delibera del Comitato di gestione dell’AUSL, dato che i pagamenti in corso di rapporto locativo vanno distinti dalla dazione di una somma per la costituzione di una garanzia cauzionale, peraltro contestuale alla stipula del contratto.

2.3.3. Per tanto, confermando orientamenti di questa S.C., deve affermarsi che il motivo si risolve in un’inammissibile richiesta di nuova valutazione di fatti ormai definitivamente accertati in sede di merito, dato che la parte ricorrente, lungi dal prospettare alcun vizio rilevante della sentenza gravata sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 5 c.pc., e delineando solo genericamente la violazione di norme sulla valutazione dei mezzi di prova si limita ad invocare una diversa lettura delle risultanze probatorie e dei fatti, come accertati, ricostruiti ed interpretati dalla corte di merito. Nelle parti in cui prospettano vizi di motivazione, le censure non tengono conto, quanto alla valutazione dalle prove adottata dal giudice di merito, che il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04) – Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova. (Cass. n.6064/08; nonché Cass. n. 26886/08 e in motivazione)

3. Pertanto, respinti il primo ed il quarto motivo e accolti il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata in parte qua con rinvio alla medesima Corto d’Appello in diversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi al principio di diritto secondo cui “il maggior danno di cui all’art. 1591 c.c. integrato allorché sussiste la specifica dimostrazione di un’effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato – in considerazione, come nell’ipotesi, di contratto stipulato con un terzo – (oppure nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente) od in altre analoghe situazioni pregiudizievoli”; provvederà, inoltre, in ordine alle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo, respinti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 75 Condono Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Sig.ra S.F., odierna ricorrente, riferisce di essere proprietaria di un’unità immobiliare posta in Fiesole, Via delle Fontanelle n. 30 con annesso terreno coltivato.

La proprietà in questione ricade all’interno di un’area su cui insiste il vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/1939.

Su detto terreno la ricorrente ha costruito un manufatto abusivo (m. 3.0 x 7,5 x 2,20), destinato al deposito di attrezzi ed al ricovero di un trattore, nonché una tettoia destinata a creare un’area coperta per il parcheggio delle auto.

Per tali opere l’interessata in data 6 ottobre 1986 ha presentato domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985.

E’ stata, quindi, chiamata ad esprimersi sull’istanza, ai sensi della L.R. n. 52 del 1979 e della L.R. n. 24 del 1993, la Commissione Edilizia Integrata, la cui convocazione è stata comunicata ai singoli componenti con nota prot. n. 13992 del 16 giugno 1995.

In data 22 giugno 1995 si è riunita, dunque, la Commissione Edilizia Integrata la quale, come risulta dal verbale della seduta, dando atto del "previo invito prot. n. 13992 del 16.6.1995", così si è pronunciata sull’istanza della Sig.ra S.F.:

"all’unanimità parere favorevole per la struttura della tettoia, parere contrario per il box in lamiera in quanto l’intervento comporta danno ambientale".

Sulla base di tale parere della C.E.I., il Sindaco, in data 1° aprile 1996, con provvedimento prot. n. 10318, dopo aver integralmente richiamato il parere in questione, ha respinto "in parte l’istanza di condono edilizio n. 1754/86 presentata in data 6.10.1986, prot. Gen. 18247, modello 47/85 A n. 0524755501/2 dalla Sig.ra F.S.M.G., relativa alla posa in opera costruzione di un box lamiera prefabbricato, nel terreno posto in prossimità del numero civico 30 di Via delle Fontanelle a Fiesole, in quanto la Commissione Edilizia Integrata ha espresso parere contrario".

Avverso tale provvedimento la Sig.ra S.F. ha, quindi, proposto il ricorso in esame.

Con il primo e il quinto motivo la ricorrente lamenta che il suddetto parere della C.E.I. e il conseguente diniego di sanatoria sarebbero carenti di motivazione e di istruttoria, e che sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

Le censure non possono essere condivise.

La motivazione del parere contrario per il box in lamiera, per quanto estremamente sintetica, non può definirsi stereotipa, e la condivisione del richiamato parere della C.E.I. è chiaramente espressa ed è incentrata sulla valutazione tecnicodiscrezionale che l’intervento attualmente considerato "costituisce danno ambientale"; valutazione che, considerata in relazione alla documentazione anche fotografica acclusa all’istanza di sanatoria, non evidenzia profili di travisamento o palese illogicità.

Quanto, poi, alla comunicazione di avvio del procedimento, la stessa non era nella specie necessaria, trattandosi di procedimento iniziato ad istanza di parte.

Né l’organo preposto alla tutela del vincolo è tenuto, in sede di esame di istanze di sanatoria, contrariamente a quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso, a fornire indicazioni circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere l’opera compatibile con l’ambiente, essendo la possibilità di indicare prescrizioni o accorgimenti prevista dalla normativa solo per la diversa ipotesi di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, allorchè oggetto della valutazione è un progetto; in sede di sanatoria si tratta, invece, di opere già realizzate abusivamente, che vanno valutate per come si presentano; restano, d’altra parte, irrilevanti, atteso il carattere permanente dell’abuso, il decorso del tempo e l’eventuale inerzia dell’Amministrazione nel sanzionarlo (cfr., TAR Toscana, III, 4 marzo 2010 n. 625 e n.626).

Il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono, quindi, infondati.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione della legge reg. n. 52/1979 come modificata dalla legge reg. n. 24/1993, in particolare artt. 4, 5, 6 e 7; eccesso di potere per irregolare convocazione e composizione della commissione edilizia integrata, violazione del giusto procedimento, lamentando che a) non sarebbe stato ottemperato all’obbligo di affissione all’albo pretorio, con specificazione del titolare e della zona; b) il Sindaco non si sarebbe pronunciato prima sul vincolo, recependo o meno il parere della C.E.I., e poi sul condono ma l’abbia fatto contestualmente; c) la Commissione Edilizia Integrata non avrebbe espresso il proprio parere in modo distinto dall’ordinario parere della commissione edilizia, con presenza di almeno due membri aggregati e menzionando i voti espressi da questi ultimi e le relative motivazioni; d) la C.E.I. non sarebbe stata regolarmente convocata, per mancata iscrizione della pratica all’ordine del giorno.

Anche tale motivo è destituito di fondamento.

In particolare, quanto alla omessa affissione del parere della C.E.I. ed del provvedimento sindacale di diniego di sanatoria "all’Albo Pretorio con la specificazione del titolare e della località interessata", la doglianza non ha pregio, tenuto conto che le modalità di pubblicazione non rilevano ai fini della legittimità o meno degli atti amministrativi, ma tutt’al più ai fini della tempestività dell’impugnazione degli stessi.

Ugualmente infondato è, poi, il rilievo che il Sindaco avrebbe dovuto pronunciarsi sul vincolo paesaggistico con autonomo e distino provvedimento.

Dagli artt. 32 della legge n. 47/1985 e 4 della L.R. n. 52/1979 emerge, infatti, chiaramente che, ai fini dell’esame del condono edilizio, deve essere innanzitutto acquisito il parere della Commissione Edilizia Integrata; e, il recepimento di esso da parte del Sindaco comporta (oltre che il definitivo pronunciamento negativo sotto il profilo paesaggistico) anche, necessariamente, il diniego di condono edilizio, poiché il diniego medesimo costituisce conseguenza automatica del parere negativo dal punto di vista paesaggistico.

Pertanto, non sembra rispondere ad alcuna logica l’asserita necessità che le due determinazioni (la seconda necessariamente conseguente alla prima) siano contenute in due atti distinti.

Quanto, poi, agli ulteriori profili dedotti con il medesimo motivo di ricorso, gli stessi risultano, sulla scorta della documentazione versata in atti, destituiti di fondamento in punto di fatto.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del diniego di sanatoria per non essere stato preventivamente acquisito il parere della Commissione Edilizia.

La doglianza non ha pregio.

Il diniego di sanatoria, infatti, è stato preceduto dal parere reso dalla C.E.I. e ciò è ragione sufficiente per ritenere regolare l’attività istruttoria procedimentale posta in essere dal Comune.

Invero, come specificato in giurisprudenza (cfr., Cons. di Stato, sez. II, 19 ottobre 2005), il rilascio della concessione edilizia in sanatoria presuppone il parere della Commissione Edilizia nell’ipotesi di valutazioni squisitamente tecniche, per cui, allorchè, come nella fattispecie, i profili giuridici dell’abuso, legati agli aspetti di tutela del paesaggio, sono prevalenti, deve ragionevolmente dedursi che il solo parere della C.E.I. sia sufficiente a soddisfare gli adempimenti procedurali richiesti dalla normativa per la definizione delle domande di concessione edilizia in sanatoria (cfr., TAR Toscana, sez. III, 16 marzo 2009 n. 418).

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana – Sezione III, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 2000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 725 Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il dott. D.V. (ricorrente nell’ambito dell’appello n. 2852/2010) riferisce di aver preso parte al concorso indetto dall’Università degli Studi di Chieti "G. D’Annunzio" per il reclutamento di due ricercatori universitari per il settore scientificodisciplinare ICAR/21 – "Urbanistica" presso la Facoltà di Architettura e di essere risultato vincitore insieme al dott. Z.D.C..

Riferisce, altresì, che alla procedura in parola aveva partecipato anche il dott. D.R. il quale, tuttavia, non era risultato vincitore.

Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. per l’Abruzzo e recante il n. 40/09 il dott. D.R. impugnava gli atti della procedura concorsuale lamentandone sotto svariati profili l’illegittimità.

Con la pronuncia oggetto del presente gravame il Tribunale adìto accoglieva il ricorso e disponeva l’annullamento del decreto rettorale in data 9 luglio 2008 (di nomina della Commissione giudicatrice) e 10 novembre 2009 (di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa).

Nell’occasione, il Tribunale riteneva:

– che non potesse affermarsi la tardività del ricorso in relazione al motivo di doglianza concernente la composizione della Commissione, atteso che tale tipologia di doglianza può essere utilmente dedotta in giudizio una volta che siano stati resi noti gli esiti della procedura selettiva (determinandosi solo in tale momento l’esaurimento del relativo procedimento amministrativo e il consolidamento degli effetti preclusivi nei confronti dei candidati);

– che non potesse affermarsi la carenza di interesse all’impugnativa degli atti concorsuali in capo al ricorrente per essere stato dichiarato inidoneo alla prova di lingua, atteso che la caducazione delle complessive operazioni valutative avrebbe certamente travolto anche il giudizio espresso in relazione alla prova di lingua;

– che, nel merito, fosse fondato il motivo di doglianza fondato sulla illegittima composizione della commissione giudicatrice atteso che uno dei membri nominati – la Prof.ssa M. -, pur essendo ricercatrice confermata presso altro Ateneo, prestasse servizio presso l’Università degli Studi di Chieti in qualità di supplente di "Urbanistica III" nella Facoltà di Architettura. Secondo i primi Giudici, tale circostanza avrebbe determinato un insanabile vizio nella composizione della commissione per violazione del comma 6 dell’art. 3 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (regolamento concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori), a tenore del quale in ciascuna procedura concorsuale l’elettorato passivo finalizzato all’inclusione nelle commissioni "è attribuito (…) ai professori ed ai ricercatori (…) appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando non in servizio presso l’ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa".

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dal dott. D.V. il quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando plurimi motivi di doglianza (ricorso in appello n. 2852/2010).

La medesima pronuncia veniva, altresì, impugnata da dott. Z.D.C., il quale ne chiedeva a propria volta l’integrale riforma (ricorso n. 2898/2010).

In entrambi i giudizi si costituiva il dott. D.R., il quale concludeva nel senso della reiezione degli appelli.

Si costituivano, altresì, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e l’Università degli Studi di Chieti i quali concludevano nel senso della riforma della pronuncia oggetto di gravame.

All’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2010, presenti gli avvocati come da verbale di udienza, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Giungono alla decisione del Collegio i distinti ricorsi proposti dai due vincitori del concorso indetto dall’Università degli Studi di Chieti "G. D’Annunzio" per il reclutamento di due ricercatori universitari per il settore scientificodisciplinare ICAR/21 – "Urbanistica" presso la Facoltà di Architettura avverso la sentenza del T.A.R. dell’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara con cui è stato accolto il ricorso proposto da un candidato non vincitore e, per l’effetto, è stato disposto l’annullamento degli atti concorsuali per un vizio nella composizione della commissione giudicatrice.

2. Il Collegio ritiene in primo luogo di disporre la riunione degli appelli in epigrafe, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza.

3. Con il primo motivo di appello, il dottor D.V. lamenta che la decisione dei primi giudici risulti fondata su un’interpretazione non condivisibile del disposto testuale di cui al comma 6 dell’art.3, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (‘regolamento recante modifiche al d.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’articolo 1 della l. 3luglio 1998, n. 210′).

Ciò, in quanto laddove al disposizione in questione preclude la partecipazione alle commissioni di concorso ai docenti "in servizio presso l’ateneo che ha indetto la procedura", la locuzione in questione dovrebbe essere correttamente riferita alla sola ipotesi di docente il quale presti servizio "di ruolo" presso un determinato ateneo e non anche alla diversa ipotesi del docente il quale presti servizio non di ruolo presso l’Università che ha indetto la procedura comparativa.

Pertanto, erroneamente il T.A.R. avrebbe ritenuto che la professoressa M. fosse incorsa nella richiamata preclusione atteso che la stessa (ricercatrice confermata di ruolo presso il Politecnico di Bari) prestava servizio solo come supplente presso l’Università di Chieti.

Nella tesi dell’appellante, due elementi in particolare confermerebbero l’erroneità della decisione del Tribunale:

– in primo luogo, il T.A.R. avrebbe erroneamente omesso di considerare che il primo ricorso fosse inammissibile per non essere stato tempestivamente impugnato il decreto ministeriale con cui, ai sensi del richiamato art. 3, d.P.R. n. 117 del 2000, era stato approvato l’elenco degli aventi diritto ad essere eletti ai fini della composizione delle commissioni giudicatrici;

– in secondo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’art. 3 del d.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390 (regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210), laddove enumera gli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione dell’elettorato passivo, richiama "le nomine, le modifiche di stato giuridico, le cessazioni dal servizio e gli inquadramenti nei settori scientificodisciplinari". Nella tesi dell’appellante, il richiamato novero di fattori farebbe univocamente riferimento al complessivo status del docente, da riferirsi all’effettivo inquadramento nel ruolo presso un determinato ateneo, e non anche all’eventuale prestazione di servizio non di ruolo presso un ateneo diverso da quello presso cui il docente è strutturato.

Con un ulteriore motivo di doglianza, il dottor D.V. osserva che la sentenza in epigrafe sia altresì meritevole di riforma per non aver considerato che il dott. D.R. fosse in radice carente dei requisiti di partecipazione alla selezione atteso che, mentre il bando prevedeva a tal fine come obbligatoria la conoscenza della lingua inglese o francese, al contrario l’odierno appellante avrebbe espressamente dichiarato (e fatto verbalizzare) di non avere alcuna conoscenza dell’una o dell’altra lingua.

Con il proprio ricorso, il dott. Z.D.C. lamenta a propria volta che la sentenza oggetto di gravame sia fondata su una errata interpretazione dell’art. 3, d.P.R. 117 del 2000, anche perché, laddove si accedesse alla tesi sostenuta dal T.A.R., si determinerebbe la non condivisibile conseguenza di individuare appartenenze multiple (e conseguenti preclusioni multiple) a carico dei docenti i quali svolgano incarichi di supplenza presso atenei diversi da quello di inquadramento, scoraggiando – peraltro – lo svolgimento di attività didattiche presso altre università.

Oltretutto – osserva l’appellante – nel caso di specie non potrebbero in alcun modo ipotizzarsi possibili condizionamenti di carattere ambientale nei confronti del membro della commissione, atteso che l’incarico di insegnamento a suo tempo conferito alla prof.ssa M. presso l’Università di Chieti era comunque venuto a cessare prima ancora della sua elezione nell’ambito della commissione di concorso.

Il dott. Z.D.C. lamenta a propria volta l’inammissibilità del primo ricorso per non avere il dott. D.V. tempestivamente impugnato gli atti di nomina della commissione giudicatrice (tanto, in violazione dell’art. 9 del d.l. 21 aprile 1995, n. 120, il quale riconosce un breve termine di trenta giorni per procedere alla ricusazione dei membri della commissione).

In definitiva, non avendo il dott. D.V. proposto istanza di ricusazione nei tempi e nei modi previsti dal richiamato decreto, sarebbe decaduto dalla possibilità di far valere il vizio di composizione della commissione in sede giurisdizionale, atteso che "la giurisprudenza amministrativa, menzionata dal T.A.R., secondo cui i vizi di nomina della commissione possono farsi valere al momento dell’impugnazione dei risultati della procedura concorsuale, si riferisce tutta a casi nei quali manca qualsiasi norma specifica sulle contestazioni relative all’incompatibilità dei membri della commissione: norma speciali che invece caratterizzano il caso di specie" (ricorso, cit., pag. 12).

3. I motivi dinanzi sinteticamente richiamati non possono trovare accoglimento.

3.1. In primo luogo, il Collegio ritiene che la pronuncia oggetto di gravame risulti meritevole di conferma per la parte in cui ha statuito che le disposizioni in tema di elettorato passivo ai fini della composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi universitari di cui all’art. 3 del d.P.R 23 marzo 2000, n. 117 (disposizioni ratione temporis applicabili alla vicenda di causa) siano da interpretare nel senso che la preclusione riferita "ai professori e ai ricercatori (…) in servizio presso l’ateneo che ha indetto la procedura" sia da riferire non soltanto ai docenti incardinati presso l’ateneo che ha indetto la procedura comparativa, ma anche ai docenti i quali, pur risultando di ruolo presso altra Università, prestino nondimeno servizio (anche in base ad affidamenti temporanei) presso l’ateneo che ha indetto la singola procedura di che trattasi.

Si ritiene al riguardo che l’evidente ratio giustificatrice del complessivo sistema di riserve e preclusioni delineato dal richiamato art. 3 consista nell’operare un accorto bilanciamento fra – da un lato – l’esigenza per cui alla commissione giudicatrice non siano del tutto estranei docenti "intranei" (i quali apportino un apprezzabile contributo conoscitivo in ordine alle peculiarità dell’ateneo indicente, in tal modo giustificando la previsione che riserva la designazione di un componente al consiglio della medesima facoltà che ha indetto il bando) e – dall’altro – l’esigenza per cui il resto della commissione sia composta da docenti formalmente e sostanzialmente estranei al complessivo ambiente proprio dell’Università indicente (tanto, al fine di evitare possibili condizionamenti – in positivo o in negativo – comunque riconducibili ad un inserimento più o meno stabile presso l’organizzazione didattica dell’ateneo che indìce la singola procedura).

Tale essendo la ratio del complessivo disegno normativo, è evidente per un verso che la riserva della nomina di un membro in capo al consiglio di facoltà rappresenti (nella richiamata ottica di bilanciamento) il massimo di riguardo che è possibile riconoscere alle peculiarità proprie dell’ateneo indicente e che – per altro verso – il complesso delle pertinenti disposizioni debba per il resto essere interpretato nel senso di limitare entro quanto possibile anche il solo dubbio che l’inserimento – più o meno stabile- di un determinato docente nell’ambito di un certo ateneo possa in qualunque modo attenuare la sua serenità di giudizio, o minare l’attendibilità del delicato ruolo valutativo da ricoprire.

Conseguentemente, in assenza di elementi testuali i quali depongano univocamente in senso opposto, si ritiene che la (intrinsecamente polisensa) nozione di "servizio presso l’ateneo" debba essere intesa secondo la sua più vasta accezione semantica, in modo da includere le ipotesi di formale incardinamento in ruolo, ma anche le ipotesi di prestazione di servizio connotate da un grado di minore stabilità (es.: supplenze annuali, affidamenti temporanei di insegnamenti).

3.2. Né a conclusioni diverse può giungersi in relazione alle previsioni di cui all’art. 3 del d.P.R. 390 del 1998 (il quale, nel disciplinare le modalità di predisposizione degli elenchi dei docenti eleggibili, sembrava annettere maggiore rilievo al dato dell’incardinamento formale, onerando l’e Università di comunicare tempestivamente al Ministero ogni modificazione intervenuta al riguardo), atteso che le disposizioni del regolamento da ultimo richiamato – e, segnatamente, quelle di cui all’articolo 3, invocate da entrambi gli appellanti – sono state integralmente sostituite a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 117 del 2000 e non risultano in alcun modo idonee a governare la vicenda di causa.

Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva poi che gli oneri formali di comunicazione richiamati dagli appellanti sono disciplinati dal secondo periodo del comma 11 del d..R. 117, cit., il quale stabilisce che "le Università sono tenute a comunicare immediatamente al Ministero ogni provvedimento riguardante professori e ricercatori rilevante ai fini del presente regolamento".

Si tratta, come è evidente, di una disposizione in tutto compatibile con l’interpretazione dinanzi accolta (i.e.: con l’interpretazione secondo cui le preclusioni oggetto di comunicazione al Ministero non debbano riguardare unicamente il dato formale dell’inquadramento di ruolo, ma ogni ulteriore dato sostanziale idoneo ad incidere sulla terzietà del docente, come – ai fini che qui rilevano – la prestazione di servizio temporaneo presso un ateneo diverso da quello di formale inquadramento).

Si osserva, ancora, al riguardo che il complessivo disegno normativo dinanzi richiamato non sembra affatto escludere che il dato fattuale delle "appartenenze multiple" determini in concreto preclusioni parimenti multiple ai fini della composizione delle commissioni di concorso.

Ed invero, la possibilità in questione appare del tutto fisiologica nell’ambito di una sistema di garanzie il quale intenda escludere in radice il rischio di possibili condizionamenti ambientali.

Né può ritenersi che un siffatto sistema di garanzie possa determinare una sorta di "rimedio peggiore del male’, accentuando piuttosto che scoraggiare i fenomeni di localismo nell’ambito dei concorsi per l’accesso ai posti di docenza.

Si ritiene al riguardo che l’elevato numero di atenei (viepiù crescente negli ultimi decenni) e l’elevatissimo numero di docenti in servizio elida in radice il paventato rischio e che consenta comunque nella generalità dei casi di individuare un congruo numero di membri dotati delle più adeguate professionalità, anche senza computare coloro che, a qualunque titolo, prestino servizio presso l’ateneo che indice la singola procedura.

3.3. Per quanto riguarda i motivi di appello relativi alla presunta inammissibilità del primo ricorso per non essere il dott. D.R. in possesso di adeguate conoscenze linguistiche, si osserva che la pronuncia oggetto di gravame risulti condivisibile laddove afferma che non potesse affermarsi una siffatta carenza di interesse all’impugnativa, atteso che la caducazione delle complessive operazioni valutative avrebbe certamente travolto anche il giudizio espresso in relazione alla prova di lingua.

Né può condividersi l’argomento secondo cui il complesso degli atti di causa paleserebbe che il dottor D.R. non fosse in possesso neppure di una minima conoscenza delle richiamate lingue straniere (in tal modo spostando i termini della questione dal piano valutativo a quello del possesso dei requisiti minimi di partecipazione).

Si osserva al riguardo che l’esame dei giudizi (pure insufficienti) espressi dalla commissione illegittimamente composta nei confronti del dott. D.R. non possa essere inteso nel senso di escludere una qualunque conoscenza linguistica in capo all’appellato.

Inoltre, l’affermazione del singolo commissario secondo cui l’odierno appellato avrebbe dichiarato "di non essere in grado di sostenere la prova di lingua", oltre a dover essere coniugata con le dichiarazioni degli altri commissari (i quali avevano comunque espresso un giudizio sulle conoscenze linguistiche del candidato, in tal modo presupponendone la sussistenza), non appare univocamente interpretabile come indice di una sorta di confessio in ordine all’assenza di qualunque conoscenza linguistica, anche in considerazione del carattere generico della dichiarazione verbalizzata.

3.4. Ancora, non può essere condiviso l’argomento relativo alla presunta inammissibilità del primo ricorso per mancata, tempestiva impugnazione del decreto di composizione della commissione.

Sotto tale aspetto, la pronuncia oggetto di gravame appare meritevole di conferma per la parte in cui richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale i presunti vizi relativi alla composizione della commissione possono essere utilmente fatti valere solo nel momento in cui i lavori del consesso siano completati in senso negativo per il soggetto inciso (in tal modo consolidando in capo a lui gli effetti negativi idonei a supportare un interesse all’impugnativa), ovvero nei casi in cui si determinino comunque a carico del singolo candidato eventi idonei a determinare a suo carico definitivi arresti procedimentali (sul punto -ex plurimis -: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 29 novembre 2006, n. 6984; id., Sez. V, sent. 25 gennaio 2005, n. 138).

3.5. Il Collegio osserva, inoltre, che non può essere accolto il motivo di doglianza relativo al mancato esercizio del potere di ricusazione nei confronti dei membri della commissione di cui è menzione all’art. 9 del d.l. 21 aprile 1995, n. 120 (si tratta della disposizione secondo cui "l’eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza").

Al riguardo si osserva che la possibilità di insorgere in sede amministrativa avverso le determinazioni relative alla composizione della commissione costituisce solamente uno strumento di tutela aggiuntivo a disposizione del soggetto, il quale non esclude la possibilità di ricorrere avverso l’atto conclusivo, ove lesivo di un interesse che all’epoca della pubblicazione della composizione della commissione era suscettibile di una lesione solo potenziale (in tale senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 6984 del 2006, cit.).

Si osserva, altresì, che laddove la disposizione in questione (l’art. 9 del d.l. 120 del 1995) fosse intesa nel senso ipotizzato dai ricorrenti (ossia, nel senso che la mancata attivazione del rimedio ricusatorio in sede amministrativa precluderebbe poi l’attivazione dell’actio in sede giurisdizionale per far valere i medesimi vizi), la conseguenza sarebbe nel senso di palesare l’illegittimità costituzionale della disposizione per violazione dell’art. 113, II, Cost. (a tenore del quale " (contro gli atti della pubblica amministrazione la) tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti").

3.6.Da ultimo, il Collegio osserva che non possa trovare accoglimento neppure l’argomento di doglianza relativo al fatto che l’incarico di insegnamento conferito alla professoressa M. presso l’Università di Chieti per l’anno accademico 2007/2008 fosse venuto a cessare in una data (8 luglio 2008) anteriore all’inizio dei lavori della commissione giudicatrice (4 settembre 2008).

Al riguardo, appare dirimente osservare:

– che le ragioni di incompatibilità rilevano al momento della nomina (che nel caso di specie risulta essere stata effettuata dal Consiglio di facoltà nella sessione di giugnoluglio 2008) e non al momento di inizio dei lavori della commissione;

– che, secondo le risultanze in atti, l’anno accademico nel corso del quale la Professoressa M. aveva svolto il suo incarico di supplenza era terminato il 13 settembre 2008 (i.e.: in data successiva all’inizio dei lavori della commissione), irrilevante essendo ai fini del decidere il fatto che gli esami di profitto si fossero svolti in data 8 luglio 2008.

4. Per le ragioni sin qui esposte i ricorsi in epigrafe, che devono essere decisi in modo congiunto, non possono trovare accoglimento.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi onde disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.

IL Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione, li respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.