Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-02-2011, n. 6951 Ricorso

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza in data 16/12/2008, dichiarava B.O., S.G., T. G. e Ba.Ca. responsabili di associazione a delinquere di stampo mafioso per avere fatto parte dell’associazione "Cosa Nostra", operante nel territorio di Riesi e condannati alla pena di anni 10 di reclusione ciascuno ad eccezione del Ba., al quale veniva riconosciuta la circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 e determinata la pena in anni tre di reclusione. Il Tribunale poneva a fondamento del giudizio di responsabilità le dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, le intercettazioni ambientali in carcere e gli accertamenti compiuti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta che avevano consentito di acquisire rilevanti riscontri oggettivi alle dichiarazioni rese dai collaboranti. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 10/2/2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata dagli imputati, escluse nei confronti di tutti le circostanze aggravanti di cui all’art. 416 bis c.p., commi 2 e 6, rideterminava la pena per il Ba. nella misura di anni due, mesi otto di reclusione, e per gli altri imputati in anni 9 di reclusione ciascuno.

Proponevano ricorso per cassazione i difensori di B. O., S.G., T.G..

Tutti evidenziavano la mancanza di prove certe sulla colpevolezza degli imputati fondata sulla mera presunzione di sussistenza di reati fine e della commissione dei medesimi da parte degli imputati, avendo asseritamente la Corte di merito operato una falsificazione indiziaria per superare il limite dell’accertamento della verità del fatto oltre ogni ragionevole dubbio, con un richiamo del tutto teorico alla convergenza del molteplice in tema di chiamate di correità plurime, in mancanza di concreto accertamento dei reati fine. Il difensore di B.O. assumeva, in particolare, la mancanza di elementi probatori tali da ritenere provata la partecipazione del prevenuto all’associazione mafiosa, mancando riscontri individualizzati alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed essendovi numerose contraddizioni tra le dichiarazioni degli stessi, non emergendo in alcuna di esse il coinvolgimento dell’imputato ad episodi delittuosi.

In subordine chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e la riduzione della pena al minimo edittale.

Il difensore di S.G. deduceva i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale per mancanza, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione, mancando la specificità delle convergenze plurime delle chiamate in correità e l’accertamento della responsabilità per i reati-fine, non avendo la Corte adeguatamente valutato le divergenze delle dichiarazioni dei collaboranti sulla partecipazione ai gravi delitti di sangue di cui riferiscono in forma assertiva i collaboranti Ba. e Ta., mancando il carattere individualizzate proprio del riscontro oggettivo, cioè di collegamento tra il fatto partecipativo dedotto e la condotta dell’imputato, negando tale valenza anche all’attività di controllo delle forze dell’ordine di cui ai verbali di causa.

Lamentava anche il travisamento delle prove testimoniali dei collaboranti C., A., R. e, in subordine, la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il difensore di T. G. deduceva:

a) violazione di legge e difetto di motivazione per la non dimostrata partecipazione alla commissione di reati fine, non essendo le dichiarazioni dei collaboranti (in particolare Ba.Ca. e Ta.Gi.) suffragate da attività investigativa, non avendo affrontato la Corte il tema della responsabilità dell’imputato per i fatti omicidari riferiti dai pentiti, evidenziando circostanze incompatibili con le dichiarazioni degli stessi. Rilevava, inoltre, come la Corte territoriale avesse improntato il suo giudizio sui principi probatori della convergenza del molteplice, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboranti e della frazionabilità in merito alla valutazione delle divergenze, ritenendo, con riferimento alla abitazione di C. da Judeca che in base alle dichiarazioni del Ta. sarebbe stata teatro degli omicidi di Fa.Mi. e P.C., nonchè base della latitanza dei Cammarata, il travisamento della prova in quanto il collaborante Ba. indicava, invece, come teatro di tale episodi, la diversa casa di C.da Figotto, risultando la prima abitazione occupata, all’epoca dei fatti, dalla famiglia dell’imputato, lamentando anche la mancata vantazione delle dichiarazioni del teste Be.. b) mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di imputato incensurato ed eccessività della pena inflitta.
Motivi della decisione

1) Le censure proposte dai ricorrenti, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato o la conformità dello stesso ai presupposti giuridici che lo giustificano, in realtà si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Tali censure sono pertanto improponibili, perchè superano i limiti cognitivi di questa Suprema Corte, che, quale giudice di legittimità, deve far riferimento solo all’eventuale mancanza della motivazione o alla sua illogicità o contraddittorietà. (Si vedano fra le tante: C SU 12/12/1994, De Lorenzo, CEDI99391; C 6, 15/05/2003, P., GD 2003, n 45,93).

Va premesso che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. E’ perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di Cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito. Nel caso in esame i Giudici, di merito, hanno ampiamente motivato sulla sussistenza del delitto associazione a delinquere di stampo mafioso.

In buona sostanza i giudici di merito hanno ben motivato la rilevanza probatoria che hanno ritenuto di accordare alla situazione di fatto accertata.

La Corte territoriale ha, con motivazione coerente e logica evidenziato l’attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, inseriti nell’ambito della famiglia mafiosa di Riesi e che, in tale qualità, ben possono conoscere i fatti e gli avvenimenti riguardanti la consorteria mafiosa.

Evidenziava altresì la Corte di merito come tali dichiarazioni apparissero autonome e spontanee, oltre che disinteressate, non essendo emerse ragioni di rancore personale nei confronti degli imputati, evidenziando le plurime e convergenti dichiarazioni corroborate dagli esiti dell’attività investigativa che hanno consentito di acquisire importanti riscontri oggettivi, tra cui anche le diverse chiamate in correità, a riprova dell’inserimento organico di tutti gli imputati nella famiglia mafiosa di Riesi.

La presenza di eventuali "smagliature e discrasie" nelle dichiarazioni dei collaboranti non implica, in base alla valutazione coerente e logica della Corte di merito,il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguate motivazioni, risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.

Tali rilievi sono sufficienti a ritenere manifestamente infondato il ricorso di B.O. che lamenta l’inattendibilità dei collaboratori Ta. e Ba., che lo hanno accusato, avendo trovato le rispettive dichiarazioni importanti elementi di riscontro nelle intercettazioni telefoniche. Il Ba., ha, infatti, riferito di essere stato formalmente affiliato all’associazione criminale anche alla presenza del B., dichiarando che lo stesso non era stato formalmente affiliato con il "rito della pungiuta", specificando che il covo di contrada De Susini fu messo disposizione del clan da Tr.Fr. tramite il B. che aveva preso parte ai delitti di sangue perpetrati dalla famiglia e in particolare agli omicidi F., Fa., e P.C., al tentato omicidio di Pi.Or. descrivendo, con dovizia di particolari, il ruolo attivo svolto dall’imputato in tali episodi omicidari, analiticamente descritti dalla Corte territoriale (pag. 17-22). Tali affermazioni trovano importanti riscontri nelle convergenti dichiarazioni di Ta.

G., con riferimento al covo utilizzato dal clan, messo a disposizione dal ricorrente, alla sua affiliazione alla mafia e ai fatti omicidari già riferiti dal Ba., specificando quanto al Fa., che lo stesso era stato effettivamente "preso" da B.O., condotto nella casa di T.G., ove venne strangolato, dopo essere stato torturato affinchè confessasse il luogo dove si incontrava con R.C., (pag.

24 sentenza), specificando il ruolo svolto, nell’occasione, dal T. che era rimasto, durante l’esecuzione, sul terrazzo a fare la guardia con un fucile. Il collaborante ha anche specificato le ragioni per le quali non è stato condotto a termine l’omicidio di Pi.Ro., dovuto al fatto che la mitraglietta in dotazione a B.O. si era inceppata essendo stata messa "a sicura" e non "a raffica".

Con riferimento all’omicidio dei fratelli D. il collaborante afferma che aveva partecipato ad entrambi il B. con il ruolo di killer, sparando anche l’ultimo colpo ad D.A. con il fucile a pompa in sua dotazione.

Il collaboratore C.L., ha dichiarato di aver conosciuto B.O. durante la detenzione presso la casa circondariale di Agrigento, negli anni dal 1991 al 1994 e afferma che in quel periodo, "riceveva i saluti" dei fratelli Ca., dichiarando di aver saputo, durante un periodo di codetenzione con gli stessi, negli anni 1998-2001 che il ricorrente era affiliato al clan Cammarata.

Le successive attività investigative confermano indirettamente i rapporti tra l’imputato e Ca.Fr. essendo stati visti insieme più volte,con fare confidenziale avendo ritenuto la Corte, in base agli elementi raccolti (bigliettino con ordini da parte di Ca.Pi.) che entrambi eseguissero gli ordini del fratello latitante.

Le intercettazioni telefoniche confermano anche il ruolo di intraneus all’associazione del ricorrente che commentando il fermo esprimeva viva preoccupazione per il rischio che le forze di polizia potessero "trovare il morto", esprimendo anche preoccupazione, parlando con il Ba., del fatto che R.C. si fosse pentito (pag. 38 sentenza), confidando sempre a Ba., in altra conversazione che "l’unica speranza potrebbe essere quella che muoia il loro accusatore", con riferimento al Ta. (pag. 39), aggiungendo che avrebbero dovuto ritenersi fortunati qualora fossero stati condannati a soli 20 anni.

Inoltre, sempre parlando con il Ba., il B. affermava di aver fatto fare lui "quel buco" a " circa 4 m", chiarendo, successivamente, il Ba., che trattavasi dello scavo che il ricorrente aveva fatto seguire a 4 m di profondità per seppellire il Fa., dichiarando al suo interlocutore di essere diventato "di 1000 colori" allorchè il suo avvocato lo informò delle ricerche della polizia volte a individuare il cadavere del Fa. (pag. 40). Inoltre, in altra conversazione, l’imputato riferisce sempre al Ba. che i fratelli D. erano stati uccisi per il sospetto che avessero preso soldi destinati alla famiglia (pag. 41).

La Corte evidenzia anche la genuinità delle conversazioni intercettate in mancanza di alcun sospetto che possa essere stato indotto a rendere tali dichiarazioni, peraltro accusatorie, anche nei propri confronti. Trattasi di elementi di riscontro, in aggiunta agli altri già evidenziati dalla Corte, non equivoci nè contraddittori ma convergenti e univoci, stante la ritenuta attendibilità del collaborante Ba. che ha ammesso la sua partecipazione a gravi delitti, a cui ha partecipato anche l’imputato, dimostrando una conoscenza diretta degli eventi delittuosi, non suggerita o condizionata da terzi.

Anche il collaborante Ta. ha ammesso la propria partecipazione a gravi episodi delittuosi e, sia pure dopo qualche tentennamento e un andamento travagliato della collaborazione, ha riferito circostanze precise e riscontrate chiamando in causa altri sodali, rispetto ai quali non aveva motivo di astio o rancore.

La Corte evidenzia la convergenza delle dichiarazioni rese dal Ba. e dal Ta. e i riscontri esterni alle dichiarazioni di quest’ultimo vanno individuati nelle attività investigative compiute dagli inquirenti che hanno ritrovato le armi collegate all’omicidio di D.A., al tentato omicidio di Pi.Ro., delitti eseguiti dalla famiglia di Riesi, rendendo possibile anche, con le proprie dichiarazioni il rinvenimento del cadavere di Fa.Mi., sotterrato con tutta l’autovettura ad una profondità di 4 m.

Le divergenze riscontrate sulla dinamica degli omicidi riferiti da entrambi non incide, in base a una coerente valutazione della Corte, sul giudizio di attendibilità dei testi, non costituendo l’accertamento di responsabilità dei singoli correi oggetto di indagine finalizzata invece ad accertare la esistenza del reato associativo.

Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, peraltro contraddetto dalle non equivoche emergenze processuali, avendo già la Corte territoriale adeguatamente risposto a tutte le obiezioni formulate nei motivi di ricorso (pag. 55-63), ma il controllo demandato alla Corte di cassazione è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

1) Le medesime considerazioni valgono con riferimento al ricorso di S.G..

Sono emersi,con riferimento al reato associativo, elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine, anche se non oggetto del presente giudizio, effettivamente realizzati che hanno, comunque, influenza nel giudizio relativo all’esistenza del vincolo associativo e all’inserimento dei soggetti nell’organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonchè delle modalità della loro esecuzione (Sez. 5, Sentenza n. 21919 del 04/05/2010 Cc. (dep. 08/06/2010) Rv. 247435).

Il difensore dell’imputato inoltre è stato messo sempre in condizioni di interloquire in riferimento ad ogni accusa a carico della suo assistito, come evidenziato dalla Corte territoriale (pag.

51).

Vanno evidenziate, anche nei confronti del prevenuto, le convergenti e plurimi dichiarazioni rese dal Ba. e dal Ta., da entrambi indicato quale intraneus al clan di Riesi, nonchè le risultanze dei riscontri della Polizia giudiziaria che hanno accertato la vicinanza del predetto al clan dei Cammarata.

La Corte motiva logicamente in ordine al mancato riferimento, da parte dei testi C., A. e R., all’imputato quale affiliato al clan Cammarata, rilevando come tali collaboranti abbiano reso dichiarazioni limitate soltanto a taluni specifici punti richiesti dall’accusa, essendo stato sentito il C. sulla sola posizione del B., il R. in ordine alla sua conoscenza su un contatto avuto con Fa.Mi., poco prima della sua morte, e l’ A. di quanto a sua conoscenza in relazione alla famiglia mafiosa di Riesi, con riferimento all’anno 1991. 2) Riguardo alla censura dedotta sia dallo S. che dal T., relativa alla violazione del diritto di difesa, con riferimento ai reati fine, da cui è stata desunta la partecipazione di entrambi all’associazione criminale, la Corte evidenzia la distinzione ontologica tra il reato associativo e singoli reati fine, con la possibilità di celebrare separati distinti procedimenti a insindacabile giudizio del PM, unico titolare dell’azione penale, escludendo alcuna compromissione dei diritti di difesa degli imputati che hanno avuto la possibilità di difendersi da ogni accusa.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato, con valutazione condivisa dal Collegio, che in tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima (Sez. U, Sentenza n. 10 del 28/03/2001 Ud. (dep. 27/04/2001) Rv. 218376. 3) La responsabilità del T. è stata affermata in base alle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori Ba. e Ta. che hanno riferito che l’imputato faceva parte della "famiglia" di Riesi, specificando, anche, il Ba. che era addetto alla custodia delle armi dal 2005 in poi, ed avendo entrambi concordemente affermato che proprio nella casa di campagna dello stesso sono stati realizzati di omicidi di Fa. e P., avendo il Ta. anche rivelato che tale abitazione era stata utilizzata per favorire la latitanza dei Cammarata.

Ulteriori elementi di responsabilità sono stati individuati nelle risultanze delle conversazioni telefoniche con particolare riferimento a quelle in data 5/6/2006 tra il B. e il Ba. (nella quale il primo afferma che il prevenuto ha fatto "il passo", nel senso di aderire all’associazione mafiosa, a cinquant’anni) e 14/6/2006 in cui sempre il B. ha fatto riferimento al " P." (inteso quale omicidio P.), esprimendo preoccupazioni per quello che lo stesso T. (detto "(OMISSIS)") aveva già rivelato a Pe. ( Ta.) (pag. 64- 65 sentenza).

La Corte evidenzia anche, con motivazione coerente e logica, la differente interpretazione data dal perito trascrittore della medesima conversazione in data 4/6/2006 (pag. 65-66 sentenza), rilevando come eventuali discrasie potrebbero avere rilievo in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato nel processo per l’omicidio di Fa.Mi., ma non ai fini del presente giudizio che non attiene all’accertamento di reati fine dell’associazione, evidenziando come, comunque, trattasi di una sola conversazione riferita a un singolo episodio delittuoso che non inficia la validità del compendio probatorio acquisito.

La Corte giustifica anche la utilizzabilità, come base logistica del gruppo criminale, della casa di campagna del T. per commettere gli omicidi di Fa. e P., apparentemente in contrasto con la sola, peraltro, dedotta,circostanza che la medesima abitazione potesse essere stata utilizzata dal nucleo familiare dell’imputato, ritenendo possibile che l’attività delittuosa del clan sia stata realizzata in un momento di temporanea assenza della famiglia da tale abitazione (pag. 68-69), non ritenendo rilevante che l’imputato non sia stato rinviato a giudizio per il tentato omicidio di Pi.

R., non potendosi escludere che il P.M. possa promuovere nei suoi confronti, in un momento successivo, l’azione penale, ove risulti ulteriormente corroborata la chiamate in correità del Ba. da ulteriori riscontri. Le questioni sollevate da parte ricorrente, col primo motivo di ricorso, attengono a profili di fatto che non possono essere valutati da questa Corte di legittimità, il cui esame sul punto deve arrestarsi alla verifica – nel caso di specie largamente positiva – del buon governo da parte dei Giudici del merito della norma incriminatrice. Le stesse questioni trovano, del resto, compiuta risposta nel percorso argomentativo seguito dal giudice di appello, in maniera esplicita o implicita, attesa la loro inconciliabilità logica con la ricostruzione della vicenda prescelta dalla Corte territoriale, risultando inidonee a sovvertire l’ordine logico prescelto e a giustificare una diversa soluzione, più favorevole al ricorrente che, pur avendo formalmente denunciato violazione di legge e vizio della motivazione, ha, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dai giudici del merito con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede.

E’ il caso di precisare che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, in cui i Giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli. Invero le decisioni di merito, quando utilizzano criteri omogenei e seguono un apparato logico-argomentativo uniforme, si integrano vicendevolmente confluendo in un unico prodotto, essendo anche possibile che la motivazione di seconda istanza attinga per relationem a quella di primo grado, trascurando di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.

Anche se la Corte non si è pronunciata in ordine alla richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, e sulla rivalutazione della testimonianza del Be., entrambe le richieste devono ritenersi implicitamente rigettate in quanto sia la richiesta di produzione di nuovi documenti che delle prove testimoniali richieste, sia la rivalutazione della testimonianza Be., in relazione agli elementi probatori acquisiti, avendo la Corte territoriale ritenuto non carente il materiale probatorio raccolto e sufficiente per poter decidere. Si deve, d’altronde, rilevare che la difesa del ricorrente non ha fornito a questa Corte di Cassazione alcuna indicazione dei motivi per i quali l’escussione dei testi, a suo giudizio, avrebbe potuto ribaltare o comunque modificare la decisione impugnata; e ciò, naturalmente, soprattutto in relazione a quanto rilevato dalla Corte territoriale e non tenuto in considerazione dal ricorrente.

Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio – condiviso dal Collegio – che atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall’esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell’adempimento in questione e, quindi, l’erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall’art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che deve dimostrarsi l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o da altri atti specificamente indicati (come previsto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello. (Si vedano: Sez. 1, Sentenza n. 9151 del 28/06/1999 Ud. – dep. 16/07/1999 – Rv. 213923; Sez. 5, Sentenza n. 12443 del 20/01/2005 Ud. – dep. 04/04/2005 – Rv. 231682).

4) Manifestamente infondate appaiono le censure, comuni a tutti e tre i ricorrenti sul diniego delle attenuanti generiche e sull’entità della pena inflitta, avendo i giudici di merito correttamente valutato i criteri di cui all’art. 133 c.p. (modalità della condotta criminosa, personalità degli imputati, precedenti penali).

Questa suprema Corte ha, d’altronde, più volte affermato che ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte – condivisi dal Collegio – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo.

La Corte territoriale, con motivazione coerente e logica, ha escluso le attenuanti generiche non risultando alcun elemento concreto da cui ritenere che gli imputati siano meritevoli di una attenuazione del trattamento sanzionatorio, nei confronti di imputati saldamente inseriti nell’organizzazione.

Con riferimento alla omessa motivazione, nei confronti di S. sulla mancata concessione delle attenuanti generiche va, preliminarmente, osservato che secondo il disposto dell’art. 597 c.p.p., comma 1, l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d’appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell’appellante in ordine ai punti (o capi investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate, come nella fattispecie, in sostegno dell’appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poichè in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804) Pertanto l’omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell’art. 606 c.p.p., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perchè incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima.

Nella fattispecie la Corte di merito ha ben evidenziato, nel corpo motivazionale, la gravità dei fatti e il comportamento del prevenuto, circostanze ostative alla concessione delle attenuanti generiche. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, infatti, nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. (Sez 4, sentenza nr. 41702 del 20/09/2004 Ud – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278). Conclusivamente vanno rigettati tutti i ricorsi.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-11-2010) 07-03-2011, n. 8894 violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. Martines M., che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Il Tribunale di Forlì, con sentenza 17/9/2008, dichiarava – tra l’altro – G.F. colpevole dei reati di falso per soppressione (capo A), truffa aggravata (capo I), violenza a p.u.

(capo J), tentativo di abuso d’ufficio, falso ideologico mediato, favoreggiamento della permanenza in Italia di persona clandestina (capi H, K), peculato (capo N), falsificazione di documento d’identità (capo O), concussione consumata e tentata, violenza sessuale consumata e tentata (capi B, C, D, E, F, P, V), esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona (così qualificato il capo W, originariamente contestato come tentativo di concussione) e lo condannava a pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

2- A seguito di impugnazione proposta dall’imputato, dal P.M. e dalla parte civile V.W., la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 10/7/2009, riformando in parte quella di primo grado, assolveva il G. dagli episodi di concussione, violenza sessuale, tentativo d’abuso d’ufficio, falso ideologico mediato di cui ai capi D, F, H, perchè il fatto non sussiste, qualificava il fatto articolato al capo W come tentativo di concussione, così come originariamente contestato, rideterminava la misura della pena complessiva in anni otto di reclusione, liquidava il maggior danno in favore della parte civile V., confermava nel resto la decisione del Tribunale.

Il Giudice distrettuale chiariva che le indagini avevano preso avvio dalla denunzia contro ignoti sporta da tale C.N. ed avente ad oggetto la sottrazione di un assegno INPS di pertinenza della predetta, negoziato da terzi presso una banca di (OMISSIS): si era accertato che il G., vigile urbano distaccato presso l’ufficio anagrafe del Comune di Meldola, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità dei moduli di carte d’identità, si era appropriato di uno di tali moduli, omettendo di annotarne l’utilizzo, e lo aveva falsamente compilato con le generalità della C. e la fotografia di tale D.S., per consentire a quest’ultima l’incasso del titolo di credito oggetto della denunzia di furto.

L’ulteriore sviluppo delle indagini, concretizzatesi anche nell’attività di captazione di conversazioni telefoniche, aveva consentito di accertare che il G., già destinatario di provvedimento di sospensione dal servizio, quindi riammesso e distaccato, dapprima, presso l’Ufficio tecnico, poi presso l’Ufficio anagrafe, poi ancora presso l’Ufficio che curava le pratiche relative alla cessione di fabbricati a stranieri e, da ultimo, addetto al controllo della regolarità delle notifiche dei verbali di contravvenzione da iscrivere nel ruolo esattoriale, aveva intrattenuto frequentissimi contatti con cittadine extracomunitarie, che lavoravano in locali notturni della zona, inducendole, con abuso della sua qualità e con la minaccia di revoca del permesso di soggiorno o di espulsione o di multarle per somme rilevanti, a prestazioni sessuali, così come confermato dalle concordi testimonianze delle ragazze. Era emerso, inoltre, che il G. quasi quotidianamente, dopo avere timbrato il cartellino di presenza in ufficio, si era allontanato per intrattenersi a lungo nel vicino bar e, in relazione a tale vicenda sulla quale stava indagando l’ispettore B., aveva minacciato pesantemente costui per costringerlo a non dare corso ad ulteriori accertamenti; aveva fatto sparire, nell’espletamento dell’attività di controllo della regolarità delle notifiche dei verbali di contravvenzione al codice della strada, cinque verbali elevati a suo carico; aveva favorito la permanenza sul territorio nazionale della cittadina straniera C. A., attestando falsamente di ospitarla presso la sua abitazione e inducendo così in errore il funzionario della Questura di Forlì, che rilasciava il permesso di soggiorno; aveva simulato un controllo di polizia nei confronti di V.W., nel mentre costui s’intratteneva nell’autovettura in atteggiamento intimo con una donna (dalla quale, concorrente nel reato, era stato appositamente adescato), per costringerlo o comunque indurlo a versare a tale R.E. (altro concorrente nel reato) il denaro che costui pretendeva per asseriti lavori svolti, minacciando, in caso contrario, di denunciarlo per atti osceni e di portare a conoscenza della famiglia le fotografie scattate nell’occasione. La Corte territoriale analizzava i singoli capi d’imputazione per i quali pronunciava condanna ed evidenziava, per ciascuno di essi, le relative fonti di prova, ritenendole affidabili e coerenti con l’ipotesi d’accusa così come formulata.

3 – Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato e ha censurato la sentenza di merito sotto più profili, che vengono qui di seguito esaminati con riferimento a ciascun capo d’imputazione e raggruppando quelli per i quali sono state poste le stesse questioni.

4- Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

4a- In relazione al reato di falso per soppressione di cui al capo A dell’imputazione, la sentenza impugnata ritiene ragionevolmente di addebitare soggettivamente tale condotta illecita al G., partendo dal dato oggettivo e incontestato che tra le diverse centinaia di verbali per contravvenzioni al codice della strada erano spariti proprio i cinque verbali che interessavano direttamente il predetto, al quale era stato affidato il compito di verificare la regolarità delle relative notifiche per la conseguente iscrizione nei ruoli esattoriali; l’imputato aveva interesse a fare sparire detta documentazione, per evitare di pagare le spese di notifica e gli interessi di mora.

Il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata presa in considerazione la diversa e alternativa interpretazione del fatto prospettata con l’atto di appello.

La doglianza è inammissibile, risolvendosi in una non consentita censura in fatto al discorso giustificativo, ancorato a precisi dati di fatto e non manifestamente illogico, della Corte di merito, che non aveva l’obbligo di prendere in esame una mera ipotesi formulata in quella sede dall’appellante in maniera meramente congetturale.

4b- Il reato di truffa aggravata di cui al capo I, consistito nell’essersi l’imputato sottratto di fatto alla propria prestazione lavorativa in favore del Comune di Meldola, ricorrendo all’artificio di timbrare regolarmente il cartellino di presenza per allontanarsi subito dopo dall’ufficio, non è contestato nella sua storicità.

La sentenza impugnata sottolinea, inoltre, che non rileva, al fine di escludere il connotato della fraudolenza, la circostanza che tale comportamento antigiuridico del G. fosse noto a molti;

elemento qualificante è l’effetto comunque conseguito, vale a dire l’induzione in errore dell’Amministrazione circa l’effettiva prestazione lavorativa da parte del dipendente, che, invece, allontanandosi arbitrariamente dal posto di lavoro, aveva conseguito l’ingiusto profitto di una retribuzione non dovuta, con conseguente danno per l’Ente locale.

Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 640 c.p., e art. 62 c.p., n. 4, nonchè la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non essersi considerato che egli aveva agito alla luce del sole e che il danno cagionato era comunque di lieve entità. Rileva la Corte che anche tali doglianze sono inammissibili per carenza del requisito di specificità, in quanto si limitano a riproporre argomenti già sottoposti all’esame del giudice d’appello, senza alcun riferimento alle valutazioni in proposito espresse dalla sentenza in verifica, che, invece, come si è detto, individua l’artificio nella timbratura del cartellino di presenza, dato formale idoneo ad indurre in errore l’Amministrazione, ed esclude la ricorrenza dell’attenuante del danno di speciale tenuità, che deve essere rapportato non solo all’importo della retribuzione riferibile al periodo di assenza dall’ufficio, ma anche ai plurimi riflessi negativi di tale assenza sul rendimento lavorativo, sulle esigenze dell’utenza, sull’efficienza e sull’immagine dalla Pubblica Amministrazione.

4c- Il reato di minaccia a pubblico ufficiale di cui al capo J è provato, secondo la sentenza impugnata, dalla testimonianza di B.L., che, nel corso della telefonata 14/10/2006 con il G., era stato da costui ripetutamente minacciato e invitato ad astenersi dagli accertamenti che stava conducendo in ordine al reato di truffa di cui al punto che precede.

Al riguardo, il ricorrente deduce la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 336 e 341 c.p. e il vizio di motivazione sotto il profilo che egli si sarebbe limitato a reagire alla "inurbanità" del B..

Anche tale motivo di ricorso è generico e, quindi, inidoneo ad attivare il sollecitato sindacato di legittimità, in quanto non coglie il nucleo essenziale e più qualificante degli argomenti utilizzati dalla sentenza di merito a dimostrazione della sussistenza del reato di cui all’art. 336 c.p. addebitato all’imputato, che aveva chiaramente voluto intimorire l’ispettore B., al fine di condizionarne l’attività d’ufficio relativa all’indagine sulla truffa in danno dell’Amministrazione comunale.

4d- Sul reato di falsa attestazione circa l’ospitalità data alla cittadina straniera C.A., per favorirne la illegale permanenza sul territorio nazionale (capo K), la sentenza impugnata fa leva sugli esiti delle intercettazioni telefoniche del 20 ottobre e del 14 novembre 2006, da cui chiaramente emergeva che la predetta non aveva mai dimorato in casa dell’imputato, con l’effetto che il rilascio alla medesima del permesso di soggiorno da parte del funzionario della Questura di Forlì si basava su un presupposto di fatto falso. Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, non potendosi escludere, sulla base delle sole intercettazioni prese in considerazione, che egli avesse, sia pure per pochi giorni, effettivamente ospitato in casa propria la straniera.

La doglianza, in quanto basata su argomento meramente ipotetico e non idoneo ad evidenziare il denunciato vizio di motivazione, non può trovare spazio in questa sede.

4e- La prova dell’appropriazione del modulo di carta d’identità e della falsa compilazione dello stesso con la fotografia di S. D. e le generalità di C.N. (capi N, O) è offerta, secondo la sentenza in verifica, dai seguenti elementi: a) la denunzia e le dichiarazioni rese dalla C. circa la sottrazione dell’assegno di sua pertinenza; b) la documentazione bancaria attestante l’incasso del titolo di credito da parte di tale D.G.Falco, amico dell’imputato; c) le testimonianze di M.A. e C.R., impiegati presso l’Ufficio anagrafe del Comune di Mendola, i quali avevano riferito che la carta d’identità falsa era stata rilasciata dall’imputato (addetto allo sportello), il quale aveva anche omesso di annotare, secondo prassi, l’operazione nell’apposito registro; d) dichiarazioni confessorie e accusatorie della S., la quale aveva riferito in ordine al ruolo avuto nella vicenda dal suo amico D.F., che aveva agito in accordo con un impiegato del Comune, prestatosi al rilascio della carta d’identità contraffatta. Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza, che non aveva tenuto conto della diversa e alternativa ricostruzione in fatto prospettata con l’atto di appello. La doglianza è inammissibile, perchè contrappone all’apparato argomentativo della sentenza di merito, ancorato a precisi dati fattuali, apprezzati e valutati secondo logica, una "ricostruzione astratta" e "ipotetica" della vicenda, ricostruzione alla quale correttamente la Corte territoriale non ha dato alcun rilievo, perchè totalmente disancorata, nella sua stessa prospettazione, dalle emergenze processuali acquisite.

4f- In relazione agli episodi di concussione e violenza sessuale di cui ai capi B, C, E, P, la sentenza impugnata, dopo avere precisato che l’imputato, in quanto addetto alla ricezione e alla registrazione delle cessioni di fabbricati, delle comunicazioni di ospitalità o di assunzione di stranieri e ai compiti connessi a tale attività (cfr. ordine di servizio 30/6/2006), rivestiva la qualità di incaricato di pubblico servizio, ritiene che la colpevolezza era provata dalle attendibili e precise testimonianze delle persone offese, al cui racconto facevano da riscontro le testimonianze di S.T. e R.P., gestori di locali notturni, i quali avevano riferito di avere appreso dalle ragazze che lavoravano in detti locali delle minacce loro rivolte dall’imputato al fine di ottenere prestazioni sessuali; ed ancora la testimonianza del vigile urbano A.F., che aveva riferito di essere stato invitato, in una occasione, dal G. ad effettuare un controllo presso le abitazioni di donne straniere, con il preciso scopo che, ove queste non fossero state trovate in regola con i documenti, le avrebbero costrette ad offrire le loro prestazioni sessuali. La sentenza sottolinea, inoltre, che l’ufficio, dove le ragazze – secondo il loro racconto – sarebbero rimaste vittime della condotta illecita posta in essere dall’imputato, era ubicato in un posto riservato (ultimo piano) e ben controllabile da eventuali incursioni di terzi (raggiungibile solo con ascensore), sicchè l’agente poteva operare in piena tranquillità.

Il ricorrente censura tale iter argomentativo, deducendo: 1) violazione dell’art. 358 c.p., per non avere egli rivestito, all’epoca dei fatti, la qualità di incaricato di pubblico servizio;

2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle persone offese e alla ritenuta sussistenza della prova circa l’episodio di concussione sessuale in danno di P.A.C. (capo E); 3) violazione degli artt. 15, 317 e 609 bis c.p., sotto il profilo che doveva essere ravvisato solo un concorso apparente delle norme incriminatici, nel senso che la violenza sessuale commessa da incaricato di pubblico servizio assorbiva la concussione c.d. sessuale o viceversa, considerato che le due norme in questione coinciderebbero "in tutti i relativi elementi anche circostanziali".

Tali doglianze sono prive di fondamento.

Il G., tenuto conto dei compiti a lui affidati e specificamente illustrati nella sentenza in verifica, rivestiva certamente la qualità di incaricato di pubblico servizio, considerato che non si limitava ad espletare la mera attività materiale di ricezione e registrazione degli atti, ma provvedeva anche ad effettuare le relative comunicazioni alla Questura e ai Carabinieri, a predisporre i verbali in caso di riscontrati inadempimenti, ponendo così in essere un’attività strumentale o accessoria a quella dei suoi superiori gerarchici, il che implicava intuibilmente anche compiti di natura valutativa e, per così dire, di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali.

Il racconto delle persone offese, che costituisce la fonte primaria di prova dei reati in esame, è ritenuto motivatamente dalla Corte di merito attendibile, quanto meno nel suo nucleo essenziale, ed è indirettamente riscontrato dalle altre testimonianze acquisite.

I rilievi del ricorrente al riguardo si risolvono in non consentite censure in fatto alla valutazione, immune da vizi di manifesta illogicità, dei giudici di merito. La doglianza relativa all’episodio delittuoso in danno di P.A.C. difetta di specificità, considerato che non prende in considerazione gli argomenti sui quali fa leva, con riferimento a tale posizione processuale, la sentenza in verifica (cfr. pgg. 18 e 19 della sentenza). Sembra accennarsi in ricorso (cfr. pg. 2) ad una asserita inutilizzabilità, che sarebbe stata riconosciuta dalla Corte d’Appello in accoglimento del corrispondente motivo di gravame, delle dichiarazioni della P., circostanza questa non corrispondente al vero, non essendovene traccia nella sentenza in verifica.

Il reato di violenza sessuale commesso mediante abuso della qualità e dei poteri del pubblico ufficiale concorre formalmente con il reato di concussione, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, posti a salvaguardia di distinti valori costituzionali, rappresentati rispettivamente dalla libertà di autodeterminazione della persona nella sfera sessuale e dal buon andamento della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass sez. 3, 20/11/2007, Rizza; sez. 6, 9/1/2009, Romano).

Non sussiste, invero, un rapporto di genere a specie tra le fattispecie astratte di cui si discute. In ogni caso, la specialità sarebbe reciproca o bilaterale: l’art. 317 c.p. presenta l’elemento specializzante della qualità del soggetto attivo e l’art. 609 bis c.p. quello dell’oggetto materiale della condotta. Il disvalore giuridico della condotta non è compreso per intero in ciascuno dei due delitti in esame, con l’effetto che entrambi devono trovare concreta applicazione, ricorrendo un’ipotesi di concorso formale eterogeneo delle due disposizioni incriminatrici.

4g – Sul tentativo di concussione in danno di V.W. (capi V, W), la sentenza impugnata, accogliendo l’appello del PM e della parte civile, dato atto che pacificamente l’imputato, in concorso col R. e con la G., si era prestato "a costruire una situazione compromettente", si da costringere o indurre la vittima a corrispondere al R. la somma pretesa per asseriti lavori eseguiti, ritiene che, a prescindere dalla legittimità della richiesta, le modalità operative attraverso le quali si era tentato di raggiungere l’obiettivo perseguito, con evidente abuso della qualità e dei poteri di vigile urbano da parte del G., integravano il reato di cui agli artt. 56 e 317 c.p..

Con il ricorso si denuncia la violazione della legge penale ( art. 317 c.p.) e il vizio di motivazione sotto il profilo che non poteva considerarsi "indebita" l’utilità che si intendeva conseguire, con l’effetto che la condotta andava inquadrata, così come ritenuto dal giudice di primo grado, nel paradigma dell’art. 393 c.p..

La doglianza, circoscritta – in verità – al solo episodio di tentata concussione di cui al capo W e non estesa anche a quello analogo di cui al capo V, non è fondata.

Ritiene, in ogni caso, la Corte che il delitto di concussione, nella forma tentata o consumata, sussista anche nel caso in cui l’atto di prevaricazione sia finalizzato a soddisfare un credito privato del pubblico ufficiale o di un terzo, al quale il primo sia interessato.

Il pubblico ufficiale, infatti, per soddisfare un suo credito o quello di una terza persona, deve valersi dei mezzi ordinari concessi dall’ordinamento e non può abusare della sua qualità o dei suoi poteri, per procurarsi in tal modo un vantaggio indebito. L’avverbio "indebitamente", che compare nel testo della norma di cui all’art. 317 c.p., qualifica, infatti, piuttosto che il contenuto della pretesa del concussore, la quale – in ipotesi – potrebbe anche non essere oggettivamente illecita, le particolari modalità di richiesta e di realizzazione della medesima pretesa. Integra, pertanto, il tentativo di concussione il comportamento del pubblico ufficiale che, con fare ricattatorio e abusando della propria posizione con strumentalizzazione dello ius imperii, compie atti idonei diretti a condizionare la controparte, per costringerla o indurla a pagare un suo debito.

5 – Il rigetto del ricorso consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-03-2011, n. 751

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 10 febbraio 2011, il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Milano del 10.11.2010, notificatogli il giorno 24 novembre 2010, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato contro il decreto di ammonimento adottato del Questore di Milano, ex artt. 7 e 8 della Legge 38/2009, in ragione del compimento di atti persecutori nei confronti della sig.ra P.D.M.. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione incidentale, perché viziato da eccesso di potere e violazione di legge.

Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO, chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Preliminarmente, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 l. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Ritiene il Collegio che sussistano, nella specie, i presupposti per le misure amministrative introdotte dal d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2009 n. 38), al fine di assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso l’introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori.

3.2. In particolare, ai sensi dell’art. 8, fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori di cui all’articolo 612bis del codice penale (introdotto dall’articolo 7 dello stesso decreto legge), la persona offesa può avanzare richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell’autore di condotte persecutorie. Sono considerate tali quelle reiterate con cui chiunque minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

3.3. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore il quale, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta anche l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. Si prevede che la pena per il delitto di cui all’articolo 612bis del codice penale sia aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito e che si proceda d’ufficio al suo accertamento.

3.4. La finalità dell’ammonimento è di dissuadere il persecutore dal persistere nel suo atteggiamento in una fase prodromica in cui, pur non attingendo la sua condotta la soglia della rilevanza penale, tuttavia, già si intravedono elementi di rischio di una possibile escalation criminale; ovvero ancora, per dare alla vittima, familiare del persecutore o comunque ad egli legata da vincolo affettivo, restia ad una denuncia penale per motivi di solidarietà ed affetto, la possibilità di richiamare l’aggressore ad una condotta più prudente e non lesiva.

3.5. Con riguardo ai rapporti con il procedimento penale, è stato sottolineato come il ben diverso peso delle conseguenze dell’ammonimento e dei provvedimenti del giudice penale giustificano il diverso spessore dell’attività investigativa che si richiede nelle due ipotesi. Non è necessario, ai fini dell’ammonimento, che si sia raggiunta la prova del reato, essendo sufficiente fare riferimento ad elementi dai quali è possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che ha ingenerato nella vittima un forte stato di ansia e di paura. Diversamente opinando, ovvero se si richiedesse alla vittima di fornire prove tali da poter resistere in un giudizio penale, la previsione dell’ammonimento avrebbe scarse possibilità di applicazione pratica, atteso che le condotte integranti lo stalking, per loro natura, si consumano spesso in assenza di testimoni. La disciplina normativa è, infatti, chiara nel delimitare i poteridoveri del Questore in materia, prescrivendo che questi assuma "se necessario informazioni dagli organi investigativi" e senta "le persone informate dei fatti", al fine di formarsi un prudente convincimento circa la fondatezza dell’istanza (TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. IV – sentenza 29 aprile 2010 n. 1289). In definitiva, il Questore deve soltanto apprezzare discrezionalmente, sulla base dei fatti esposti e degli elementi probatori forniti dal richiedente e degli altri che ritiene di acquisire dagli organi investigativi e dall’audizione delle persone informate sui fatti, la fondatezza dell’istanza, raggiungendo una ragionevole certezza sulla plausibilità e verosimiglianza delle vicende ivi esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice (nel caso in esame, la libertà morale, compromessa dallo stato di ansia e timore che impedisce alla vittima di autodeterminarsi senza condizionamenti).

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il caso concreto qui in discussione sia pienamente sussumibile nella fattispecie legale. Il provvedimento impugnato (motivato in ragione delle "manifestazioni vessatorie iniziate approssimativamente del mese di marzo 2009 e proseguite sino ad oggi, caratterizzate mediante l’invio di numerosi messaggi SMS, appostamenti sotto casa dell’esponente, ingiurie e minacce avvenute anche in presenza della loro figlia di anni 13 nonché atti di violenza fisica nei confronti dell’esponente"; e anche sulla circostanza che "a causa di tali comportamenti la ricorrente è stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita"), adottato dal Questore e confermato dal Prefetto, trova origine nell’esposto depositato dalla sig.ra P.D.M., moglie del ricorrente da lui separata e con lui non più convivente (cfr. doc. 4 – all. resistente), nel quale si rappresentava che, a partire dalla gennaio 2010, quando la stessa aveva comunicato l’intenzione di separarsi legalmente a causa dell’eccessiva gelosia del marito, quest’ultimo aveva iniziato a picchiarla ed ingiuriarla pesantemente anche in presenza della figlia minore; la ricorrente aveva allora deciso, alla fine di febbraio 2010, di stabilirsi presso l’abitazione di un’amica e di recarsi ogni giorno presso il suo vecchio domicilio al solo fine di accudire la figlia, rimasta con il padre e di sbrigare le faccende domestiche; da quel momento, deduceva la signora MESQUITA, il ricorrente avrebbe iniziato a perseguitarla, telefonando ad ogni ora del giorno e della notte, minacciandola che, se non fosse tornata con lui, avrebbe chiamato gli assistenti sociali per farle togliere la bambina; l’atteggiamento aggressivo del marito avrebbe indotto la stessa a ritirare due atti presentati contro di lui presso il commissariato di Sesto San Giovanni, consistenti nell’esposto del 6 febbraio 1010 (in cui si riferisce di un’aggressione con un calcio al braccio ed ingiurie verbali), e nella querela per lesioni, minacce ed ingiuria sporta in data 18 febbraio 1010 (a seguito di una colluttazione tra il padre della moglie ed il ricorrente avvenuta alla presenza della figlia minore; si racconta, in particolare, che il ricorrente non voleva più ospitare in casa i genitori della moglie, giunti da Brasile in visita, e ciò causava una lite sfociata poi in una colluttazione tra il padre della richiedente ed il ricorrente: cfr. in atti, nota della Prefettura di Milano del 7 febbraio 2011, con relativi allegati).

L’attendibilità di tale condizione di estrema tensione, quale emerge nella predetta versione offertane dalla sig.ra M., è corroborata dalle precedenti querele sporte, dalle dichiarazioni raccolte dalla sig.ra S.R.A.M. escussa a sommarie informazioni dal personale delle forze dell’ordine (la quale, pur non essendo testimone diretta delle condotte persecutorie, ha riportato le confidenze raccolte in più occasione dalla ricorrente circa gli episodi di morbosa gelosia, le prevaricazioni e gli insulti subiti dal marito), dalle annotazioni del caposcorta della volante che aveva fermato la ricorrente dopo averla vista attraversare con la macchina un incrocio semaforico con luce rossa (quest’ultima giustificandosi per la necessità di accompagnare il di lei padre presso il pronto soccorso, a seguito della lite con il marito: cfr. in atti, nota della Prefettura di Milano del 7 febbraio 2011, con relativi allegati).

4.1. Quelle ascritte al ricorrente, senza dubbio, sono condotte che, per numero e modalità, sono verosimilmente suscettibili di comportare un "perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva". Sussistono, dunque, sia il profilo della reiterazione ossessiva di condotte vessatorie, sia l’idoneità a ingenerare il fondato timore per l’incolumità propria e del prossimo congiunto. La decisione resa su ricorso gerarchico così come il provvedimento di ammonimento, oltre che adeguatamente motivati con la sintetica descrizione delle manifestazioni vessatorie ascritte, sono del tutto coerenti con le risultanze della scrupolosa istruttoria svolta dalle Forze dell’Ordine.

4.2. Tale quadro di pericolosità non è per nulla sconfessato dal provvedimento del Presidente del Tribunale di Monza che ha disposto l’affidamento congiunto della minore ed il suo collocamento presso il padre; difatti, il provvedimento impugnato si fonda sul timore per la sicurezza della moglie e non della figlia.

4.3. La carenza di contraddittorio procedimentale lamentata dal ricorrente per il fatto di non essere stato sentito personalmente, non può ridondare nella illegittimità dell’atto. Basti riflettere sulla circostanza che l’istante, nel corso del procedimento giudiziale, ha avuto ampia facoltà di portare a conoscenza dell’amministrazione tutti gli elementi idonei a rappresentare la diversa connotazione della situazione posta a base del provvedimento impugnato.

4.4. Sotto altro profilo, la natura cautelare e di immediato presidio alle condizioni di sicurezza, peculiare al provvedimento per cui è causa, esclude, per le ragioni di celerità peculiari al procedimento, l’obbligo di preventivo avviso previsto dall’art. 7, l. n. 241 del 1990.

4.5. Da ultimo, con riguardo alla ulteriore censura formulata, è sufficiente ricordare che l’art. 3 comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, nel consentire la motivazione "per relationem", non impone la materiale messa a disposizione o la contestuale comunicazione degli atti richiamati, essendo sufficiente l’indicazione dei medesimi atti, visto che la legge concede all’interessato la possibilità di richiederne l’accesso.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma, pur dovendo il Collegio, ai fini della liquidazione, tener doverosamente conto del fatto che la difesa erariale si è costituita con memoria di puro stile.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso;

CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 350,00;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-04-2011, n. 2024 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

er le parti;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza n. 579 del 1°marzo 1999 il TAR per la Campania, sede di Napoli, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli attuali appellanti, tutti dipendenti del Comune di Pomigliano d’Arco, per l’annullamento del silenzio tenuto dall’amministrazione comunale sulle istanze del 3 dicembre 1987 e del 30 giugno 1988 volte al riconoscimento del diritto a veder ristabilita l’equa proporzione tra i loro stipendi e quello del segretario comunale a far data dal mese di giugno 1972, con corresponsione delle somme a tale titolo spettanti, oltre rivalutazione monetaria e interessi dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 749 del 1972.

2. Il TAR Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso, non sussistendo i presupposti per la formazione del silenzio rigetto, rilevandone, comunque, l’infondatezza nel merito.

3. Gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza sia con riferimento al rilevato vizio procedimentale, vertendosi nel caso in materia di diritti soggettivi, per la cui azione il silenzio rigetto non costituirebbe condizione di procedibilità, sia con riferimento alla valutazione di merito non avendo il TAR tenuto conto del disposto dell’art. 228 del r.d. n. 783 del 1934 che imponeva alle amministrazioni comunali di fissare gli stipendi con equa proporzione rispetto a quello goduto dal segretario comunale.

4. Il Comune di Pomigliano d’Arco non si è costituito in giudizio.

5. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato e va respinto.

7. Nel merito, è sufficiente evidenziare che la questione relativa alla rideterminazione del trattamento economico dei dipendenti comunali, in applicazione dell’art. 228 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383, ai sensi del quale "Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale", è stata affrontata da tempo dalla giurisprudenza, che ha assunto una posizione negativa che si condivide in pieno (cfr., tra le più recenti decisioni, Cons. St., Sez. V, 14 giugno 2004, n. 3793; 7 luglio 2002 n. 3736; 23 gennaio 2001 n. 196; 13 marzo 2000 n. 1304; id., 7 febbraio 2000 n. 664; id., 6 ottobre 1999 n. 1335).

Conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che da quando il trattamento economico del personale dipendente dei Comuni deve essere determinato con il sistema della contrattazione collettiva, con il recepimento del contenuto dei relativi accordi nazionali da parte delle Amministrazioni e, quindi, con il contestuale divieto di corrispondere trattamenti superiori a quelli risultanti dagli accordi stessi, il principio dell’equa proporzione con il trattamento del segretario comunale, di cui all’art. 228 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, non è più applicabile.

Si è rilevato, invero, che detto principio è riconducibile ad un diverso sistema normativo, nel quale gli enti locali potevano determinare, con atto autoritativo ed unilaterale, il trattamento economico dei propri dipendenti. Facoltà che, tuttavia, è venuta meno per il carattere immediatamente precettivo ed inderogabile, conferito ad opera dell’art. 6 del d.l. 29 dicembre 1977 n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 43, alla disciplina del rapporto di impiego del personale in questione contenuta nel d.p.r. 1° giugno 1979 n. 191.

La determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali in conformità degli accordi nazionali, per altro, risponde alla volontà legislativa di individuare una nuova fonte esclusiva di regolamentazione a garanzia dell’omogeneità del regime applicabile ed in vista del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dei principi costituzionali d’imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa (cfr., tra le molte, Cons. St., Sez. V, 21 luglio 1999 n. 883; id., 15 settembre 1997 n. 978; id., 3 giugno 1996, n. 610).

Si tratta, quindi, di una disciplina che, rafforzata dal principio di onnicomprensività della retribuzione fissato dagli accordi, disancora il trattamento economico del dipendente dal potere discrezionale dell’ente, risultando in tal modo radicalmente incompatibile con la menzionata facoltà di riequilibrio previsto dall’art. 228 citato.

Né può ritenersi che questa facoltà sopravviva per i periodi anteriori alla riforma. Non si tratta, invero, di applicare, ora per allora, una disciplina che fissa concreti livelli retributivi, sulla quale eventualmente fondare diritti soggettivi ormai immodificabili, bensì di postulare l’esercizio di un potere pubblico definitivamente abrogato.

8. Da quanto esposto consegue, per quanto attiene ai profili in rito esaminati dall’impugnata sentenza, che la domanda di adeguamento della retribuzione non costituisce un diritto soggettivo come sostenuto dagli appellanti, sicché la procedura del silenzio rigetto è condizione della procedibilità della domanda.

Come rilevato dal giudice di prime cure, nel caso mancavano i presupposti perché potesse ritenersi formato il silenzio rigetto, essendo mancata la notifica dell’istanza nelle forme rituali con diffida ad adempiere ed essendo mancata totalmente la procedura di cui all’art. 25 del d.p.r. n. 3 del 1957.

9. Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato.

10. Nessuna statuizione va assunta sulle spese di giudizio, non essendosi costituito in giudizio il Comune intimato.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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